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SE IL PAZIENTE E’ IN CASA DI CURA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E’ NECESSARIO

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Articolo 404 Codice Civile

Amministrazione di sostegno

 

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Articolo 408 Codice Civile

Scelta dell’amministratore di sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

 

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’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

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RINUNCIA EREDITA’ COSA E’ ?QUANDO FARLA ? AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA effetti della rinuncia all eredità rinuncia successione conseguenze rinuncia eredità costi rinuncia eredità rinuncia eredità termine rinuncia eredità minorenni rinuncia eredità modulo rinuncia eredità debiti
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E’  la stessa Casa di Cura che, quindi, deve garantire, per contratto, quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare. Nemmeno l’amministrazione di sostegno può essere attivata solo per soddisfare requisiti burocratici previsti in astratto da risoluzioni o regolamenti. Si vuol far riferimento a quelle direttive regionali, comunicate alle Strutture residenziali che si occupano di soggetti deboli, le quali sollecitano, ai fini dell’accreditamento, l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati. Questa forma di intervento su base regionale è in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) poiché richiede sempre e comunque una misura di protezione giuridica trascurandone l’assoluta residualità ed eccezionalità; peraltro, la misura protettiva non si surroga all’assistenza sociale pubblica e non manleva l’operatore sanitario privato o pubblico dalle responsabilità che discendono dagli obblighi assunti per contratto o legge. Nemmeno l’amministrazione di sostegno è condicio sine qua non perché il beneficiario possa prestare il consenso: valga considerare che, così ragionando, si dovrebbe concludere affermando che “prima della introduzione dell’istituto (legge 6/2004), i pazienti non potevano autodeterminarsi a livello sanitario” (argomento apagogico). In conclusione, in linea di principio, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare.

Tribunale di Milano

Sezione IX civile

Decreto 3 novembre 2014

(est. G. Buffone)

OMISSIS

subito avvocato per danno morale terminale tabelle danno biologico quantificazione danno biologico terminale risarcimento danno esistenziale liquidazione danno terminale danno esistenziale danno biologico risarcimento danno biologico trasmissibile agli eredi
subito avvocato per danno morale terminale tabelle danno biologico quantificazione danno biologico terminale risarcimento danno esistenziale liquidazione danno terminale danno esistenziale danno biologico risarcimento danno biologico trasmissibile agli eredi

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Rileva e Osserva quanto segue

1) Sulla situazione soggettiva della persona beneficiaria. XXX, nato il … 1940, ha il seguente nucleo familiare: la moglie (che ha promosso il procedimento) e tre figlie. Non gode di patrimonio particolarmente rilevante: ha una pensione ma i redditi vengono destinati (in misura pari a circa 4.000,00 euro mensili) alla Casa di Cura che gli offre ospitalità e assistenza sanitaria (…..). Il motivo per cui è stato promosso il ricorso è identificato, dalla ricorrente, nella prodigalità. Nulla però è stato allegato nel dettaglio dalla moglie e nulla al riguardo è emerso in sede di udienza. Con lettera del … 2014, la moglie ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso, precisando la contrarietà alla procedura del marito. Il ricorso non può essere oggetto di rinuncia tout court, ma certo tale atto è indice da valutare ai fini della decisione. All’udienza dell’….2014, il beneficiario ha risposto alle domande che gli sono state rivolte anche se condotto in Tribunale con limitata mobilità. Non sono emersi elementi da mettere in particolare risalto

2) Il ricorso non merita accoglimento. Il libello è stato presentato dalla parte ricorrente “a causa di prodigalità”: ma sfugge al tribunale come un soggetto ricoverato in struttura di cura – che destina interamente le sue sostanze al pagamento della retta della stessa – possa rendersi prodigo. Nulla comunque al riguardo è emerso o è stato provato (invero, anche minimamente allegato). Nella documentazione medica, non emerge alcun rilievo al riguardo. Giova ricordare che “la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e tradisce, la lettera e lo spirito della legge” (Tribunale Trieste, decreto 24 gennaio 2006; cfr. anche Tribunale di Trieste 5 ottobre 2006; Tribunale di Trieste 23 maggio 2008). Non basta, dunque, la mera situazione di “diversità” (fragilità) del soggetto ma è necessario che tale fragilità causi uno strappo nell’esercizio dei Diritti o precluda vantaggi o altre utilità, con ostacoli non altrimenti evitabili. In questo contesto, l’amministrazione certamente non ha ragion d’essere se già la famiglia per solidarietà o gli ausiliari retribuiti per dovere, provvedono alle esigenze della persona vulnerabile. Infatti, l’attivazione di una figura di protezione presuppone, nell’accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di “incapacità” ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l’amministratore di sostegno. «D’altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo» (Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti). Peraltro, “l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un’articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l’ambito di concreta applicazione dell’istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore (Trib. Trieste decreto 24 gennaio 2006).

3) Le conclusioni sin qui rassegnate vanno a maggior ragion confermate dove la protezione della situazione di vulnerabilità costituisca il precipuo oggetto di un contratto oneroso con un operatore professionale che, discrezionalmente e in regime di libero mercato, abbia scelto di contrattare nel settore dei soggetti deboli. Valga ricordare che il beneficiando, nel caso di specie, affronta una spesa di circa euro 4.000,00 per il pagamento delle spese di cura. Ebbene: è la stessa Casa di Cura che, quindi, deve garantire, per contratto, quella rete di protezione che rende del tutto superfluo l’intervento del giudice tutelare. Nemmeno l’amministrazione di sostegno può essere attivata solo per soddisfare requisiti burocratici previsti in astratto da risoluzioni o regolamenti. Si vuol far riferimento a quelle direttive regionali, comunicate alle Strutture residenziali che si occupano di soggetti deboli, le quali sollecitano, ai fini dell’accreditamento, l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati. Questa forma di intervento su base regionale è in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) poiché richiede sempre e comunque una misura di protezione giuridica trascurandone l’assoluta residualità ed eccezionalità; peraltro, la misura protettiva non si surroga all’assistenza sociale pubblica e non manleva l’operatore sanitario privato o pubblico dalle responsabilità che discendono dagli obblighi assunti per contratto o legge. Nemmeno l’amministrazione di sostegno è condicio sine qua non perché il beneficiario possa prestare il consenso: valga considerare che, così ragionando, si dovrebbe concludere affermando che “prima della introduzione dell’istituto (legge 6/2004), i pazienti non potevano autodeterminarsi a livello sanitario” (argomento apagogico). In conclusione, in linea di principio, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare.

4) Nulla per le spese.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso.

Milano, lì 3 novembre 2014

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone

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