Hai bisogno di un esperto di Diritto Successorio San Pietro in Casale?
Avvocati a San Pietro in Casale, dell’Avvocato Sergio Armaroli è a tua completa disposizione per tutto quello che riguarda il Diritto Successorio San Pietro in Casale.
Testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto, non ci sono problemi con la nostra consulenza che ti aiuterà a capire meglio come funziona il Diritto Successorio San Pietro in Casale.
Come ben sappiamo, questa è una branca del diritto che si occupa di regolare in maniera equa il subingresso di determinati titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto (o de cuius) quando era ancora in vita, con l’eredità che si devolverà per testamento o per Legge.
Diritto Successorio San Pietro in Casale. Come funziona?
Lo Studio AVVOCATO SERGIO ARMAROLI offre una completa assistenza nelle procedure successorie e testamentarie con specializzazione nella preparazione di testamenti, trust e negozi giuridici inerenti proprietà immobiliari. Lo Studio cura tutti gli adempimenti legali e amministrativi, correlati anche alle procedure successorie e testamentarie, affinché venga disposto dei patrimoni nel modo determinato dal Cliente.

Per essere considerato valido il testamento olografo deve possedere determinati requisiti:
1) l’olografia, ossia le volontà devono essere scritte dalla mano del testatore su qualsiasi materiale e con qualsiasi mezzo che garantisca la tracciabilità del documento.
2) la data, quindi il documento deve contenere il giorno, il mese e l’anno in cui il testo viene redatto.
3) la sottoscrizione quindi una firma o una signatura identificativa. La mancanza di uno di questi requisiti comporta la nullità del testamento.
Ci sono due ipotesi al tema proposito:
Il primo è quello della quota dei fratelli che quali figli non possono essere esclusi dall’eredità dei genito ,la seconda quella del fratello che morendo fa testamento ed esclude i fratelli, si può fare i fratelli non sono eredi necessari .
DIVISIONE
La sentenza impugnata ha affermato che A.B.G. avesse diritto, piuttosto, a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE SEGUE LE QUOTEE EREDIARIE?
nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non può, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.
Conferma indiretta della ratio di tale ricostruzione si trova nella pronuncia di cui a Cass. n. 1599 del 28 maggio 1971, la quale, pur concludendo nella specie per la legittimità del solo disconoscimento, a ciò perviene solo in ragione della qualifica di erede attribuita alla parte che in concreto ed in quel giudizio contestava un testamento olografo. Si legge, difatti, in sentenza che l’erede istituito col primo testamento, agendo con la petitio heraeditatis in quanto investito di un valido titolo di legittimazione fino al momento in cui non ne sia dichiarata giudizialmente la caducazione, conserva pur sempre la veste di erede anche nei confronti di altro soggetto che pretenda avere diritto alla eredità in base a successiva disposizione testamentaria, così che egli non può qualificarsi terzo fino al momento del definitivo accertamento della validità del secondo testamento, ed è legittimato a contestare l’efficacia del testamento posteriore mediante il mero disconoscimento, senza necessità di proporre querela, incombendo sull’altra parte che abbia proposto domanda riconvenzionale – tendente a far dichiarare la validità del secondo testamento e la conseguente caducazione delle disposizioni contenute nel primo – l’onere di provare tale domanda chiedendo la verificazione dell’olografo successivo di cui intende avvalersi.