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Home > avvocati a bologna diritto civile > Stepchild adoption, Cassazione: sì in casi particolari Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° /16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore

Stepchild adoption, Cassazione: sì in casi particolari Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° /16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore

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Stepchild adoption, Cassazione: sì in casi particolari Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° /16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner - eterosessuale o omosessuale - del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l'adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore

/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore

La stepchild adoption – che in inglese significa letteralmente “l’adozione del figliastro” – è la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner. In Italia è già prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio (“secondo il costume matrimoniale”, cioè in sostanza convivendo) per almeno tre anni ma siano sposate al momento della richiesta.

Stepchild adoption, Cassazione: solo in casi particolari 

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° 12962

Il caso trattato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, il primo in Italia da parte di una coppia omosessuale (gli altri casi sono approdati finora alla Corte d’Appello), fa riferimento alla domanda di adozione di O.A., una bambina che oggi ha sette anni, da parte di una partner stabilmente convivente con la madre. Un primo via libera era stato dato dal tribunale dei minorenni di Roma nell’estate del 2014, presidente Melita Cavallo. L’anno dopo c’era stato la conferma della pronuncia da parte della Corte d’appello (ottobre 2015. Le due donne, entrambe romane, vivono assieme dal 2003 e la piccola, nata in Spagna con la procreazione assistita eterologa nel 2009, grazie a questo provvedimento poteva essere adottata dalla mamma non biologica e avere il doppio cognome. 

I giudici hanno applicato l’articolo 44, comma 1, lettera d della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che regola l’adozione in casi particolari. È lo stesso istituto che è stato eliminato dalla legge Cirinnà sulle unioni civili a causa della contrarietà di un fronte trasversale di cattolici, sia nelle file della maggioranza che dell’opposizione. 

La stepchild adoption “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, pronunciandosi sulla domanda di adozione coparentale da parte della compagna della madre biologica di una bambina. La Cassazione precisa anche che la stepchild adoption “non determina in astratto un conflitto di interesse tra il genitore biologico e il minore adottato, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice.La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile. Lo ha reso noto un comunicato della Cassazione.

 

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, si spiega in una nota, questa adozione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”.

Ancora, per la Suprema Corte l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.

La Corte, nel dare il via libera all’adozione all’interno di una coppia di donne omosessuali, ha affermato che tale adozione «non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». È stato pertanto respinto il ricorso del procuratore generale.

 

Stepchild adoption,

Cassazione: sì in casi particolari

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° 1296

  • Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico delle minori WWW e ZZZ, il cui unico pregiudizio nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento, purtroppo ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale.
  • Appare qui opportuno richiamare ancora una volta la già citata sentenza della Corte di Cassazione 601/12 in cui il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso contro l’affidamento esclusivo di una minore alla madre convivente con una donna cui era legata da una relazione omosessuale, ritenendo che “alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino….”.
  • In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalle ricorrenti XXXXXXe Yyy YYYdeve essere accolto in quanto sussistono tutti i presupposti di diritto e di fatto, atteso che risponde all’interesse delle minori WWWXXXe ZZZYYYessere adottate rispettivamente la prima da Yyy YYYe la seconda da XXXXXX, le due donne infatti costituiscono ognuna per la figlia della compagna un riferimento stabile e significativo, anche in considerazione della stabilità della convivenza, ormai decennale, e del reciproco assenso alla chiesta adozione espresso da entrambe le ricorrenti a tal fine. Per l’effetto, le minori adottande assumeranno entrambe come primo cognome XXXe come secondo cognome YYY, così come richiesto dalle ricorrenti, venendosi così a denominare Una decisione in linea con i principi costituzionali

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Cassazione: sì alla stepchild per coppie gay

Con la sentenza 12962/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice», hanno specificato anche che questa adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore».

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

SENTENZA 30 DICEMBRE 2015

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

 

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

 

Dott.ssa Carmela Cavallo Presidente

Dott.ssa Anna Maria Contillo Giudice

Dott.ssa Gilda Biffa Giudice On.

Dott. Enrico Iraso Giudice On.

/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner - eterosessuale o omosessuale - del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l'adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore
/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sulla “stepchild adoption” (l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner – eterosessuale o omosessuale – del proprio genitore biologico), una delle forme di adozione «in casi particolari» prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l’adozione della coppia di donne omosessuali, oltre ad affermare che questa «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Con ricorsi proposti in pari data 6/10/14 – XXX xxx, nata a il , chiedeva disporsi rsi nei propri confronti l’adozione in casi particolari della minore YYY ZZZ nata a il // 2011 dalla sua compagna Yyy YYY nata a il che, a tal fine, dava il suo assenso e congiuntamente Yyy YYY chiedeva disporsi nei propri confronti l’adozione in casi particolari della figlia minore della compagna, XXX WWW nata a Roma il // 2008, adozione cui prestava assenso la madre XXX xxx;

 

i ricorsi venivano, quindi, trattati congiuntamente.

 

Dalla lettura del ricorso emerge che sin dal novembre 2005 le ricorrenti avevano instaurato una relazione sentimentale e che nel successivo mese di febbraio avevano iniziato a convivere presso l’abitazione di proprietà della XXX, ubicata in alla Via , ove tuttora il nucleo familiare vive;

 

ognuna delle due ricorrenti afferma nel proprio ricorso di avere vissuto apertamente la propria condizione di coppia, partecipandola sin dall’inizio a tutti i componenti della rispettiva rete familiare allargata, agli amici ed ai colleghi di lavoro, essendo e rimanendo ben integrate entrambe nei diversi contesti di appartenenza;

 

le ricorrenti dichiarano che il desiderio di fare famiglia mettendo al mondo un figlio si affacciò sin da subito nei loro pensieri, perciò, trascorso un anno circa dall’inizio della convivenza, il progetto di genitorialità era già chiaro nella loro mente e nel loro cuore; decisero, dunque, di ricorrere alla inseminazione eterologa e, dopo aver assunto informazioni dagli amici che avevano avuto la medesima esperienza, si indirizzarono alla clinica PPPP di Copenhagen e decisero che, tra le due, sarebbe stata la XXX, in quanto meno giovane di qualche anno rispetto all’altra, a sottoporvisi; la gravidanza ebbe un percorso regolare ed il 2008 nacque a , presso la clinica “ ” la prima figlia della “coppia”, cui fu imposto il nome di WWW.

 

La bambina è stata sempre allevata ed accudita dalle due donne che, responsabilmente ed amorevolmente, l’hanno accompagnata per il tempo della sua infanzia. Di lì a qualche anno le ricorrenti decisero di dare un fratello alla piccola WWW e fu ancora la XXX a sottoporsi alla inseminazione eterologa presso la medesima clinica e a rimanere incinta al primo tentativo ma, purtroppo, la concomitante improvvisa morte di sua madre fu causa dell’interruzione della gravidanza e, solo successivamente, dopo un periodo di decantamento e di riassetto delle emozioni, a sottoporsi a dette tecniche fu la YYY che, in data ////2011, partorì a Roma presso la stessa clinica ove era nata WWW, una bambina cui venne dato il nome di ZZZ.

 

Le due “mamme” affermano che le bambine vivono come sorelle perché tali si considerano e vengono nel mondo esterno considerate, esse si riferiscono alle ricorrenti come alle loro mamme, relazionandosi con loro con grande affetto, essendosi instaurato negli anni un legame affettivo solido e ben strutturato grazie alle cure continue e soprattutto all’amore che le due donne hanno riversato sulle bambine sentite, naturalmente anche da loro, entrambe figlie.

 

Per quanto riguarda la vita di relazione delle bambine le due “mamme” affermano che sono estroverse e molto socievoli, facili ad instaurare rapporti con gli amichetti provenienti da famiglie etero, da famiglie con un solo genitore, da famiglie con genitori separati; entrambe, anche la piccola ZZZ, sanno bene di avere due mamme , ma vivono questa condizione in piena naturalezza avendo compreso che la famiglia può essere diversamente composta, incontrano infatti anche bambini inseriti in sistemi familiari come il loro, in quanto le ricorrenti fanno parte delle Famiglie Arcobaleno.

 

Entrambe frequentano bambini inseriti nella loro stessa classe per cui si sono già consolidati rapporti di amicizia con figli di coppie etero, dimodoché i possibili modelli familiari sono chiari. D’altra parte i modelli familiari tradizionali sono presenti nella rete familiare di entrambe le “mamme”: la famiglia XXX è particolarmente numerosa e, quindi, la piccola WWW oltre al nonno materno ha tanti zii e altrettanti cugini, con i quali si incontra nel periodo delle vacanze scolastiche, parimenti ZZZ vive questi rapporti di vicinanza affettiva con i parenti della “sorella” e con la rete familiare della propria madre.

Molti dei parenti appartenenti ad entrambe le reti familiari vivono a e, quindi, la frequentazione è più assidua e significativa.

 

Sotto il profilo economico ed organizzativo le ricorrenti dichiarano che la YYYY svolge l’attività di G e la XXX quella di A, ma che alla nascita di ZZZ, essendo l’assetto familiare mutato si erano rese conto della necessità di una maggiore presenza in casa di una delle due “mamme”, così si era deciso che Yyy , madre di ZZZ, continuasse la propria attività come free lance, dedicandosi di conseguenza prevalentemente alla cura delle “due figlie”, mentre la XXX, in quanto libera professionista, proseguisse il suo lavoro di …., per sua natura maggiormente flessibile.

 

Le ricorrenti affermano che i rispettivi redditi, derivanti dalla loro attività lavorativa e dalla locazione di un appartamentino ………….sono a disposizione del nucleo

 

familiare e, quindi, indistintamente utilizzati per le esigenze delle due bambine. La XXX ha precisato che ha esteso la polizza sanitaria, di cui usufruisce come ….. iscritto alla ……….., anche agli altri tre componenti il nucleo familiare; entrambe “le mamme” hanno poi stipulato, con scrittura privata, un accordo di genitorialità e convivenza.

 

Ognuna delle ricorrenti sottolinea come il fatto che la rispettiva compagna, pur essendo madre sociale della propria figlia, non abbia alcun riconoscimento giuridico pregiudichi notevolmente le bambine in quanto solo la madre può accompagnarle a scuola e/o dal pediatra, mentre nella vita di ogni giorno, essendo i ruoli interscambiabili, va da sé che indifferentemente ognuna delle due “mamme” dovrebbe poter provvedere all’accompagnamento o al prelevamento di entrambe le bambine che potrebbero frequentare, tra l’altro, la stessa scuola. Le ricorrenti concludono affermando che, nei fatti, il tutto è rimesso al buon senso delle insegnanti e del pediatra, insomma, alle loro interlocutrici che, se ne assumono la responsabilità, con ciò evidenziando che il rapporto di fatto non può non essere riconosciuto nell’interesse superiore delle bambine. Ma ove i problemi insorgenti non fossero quelli legati alla vita di ogni giorno, ma problemi ben più gravi, legati alla salute o alla vita di una delle due “mamme”, la madre sociale verrebbe esclusa perché giuridicamente non può vantare alcun diritto sulla bambina che sente sua figlia, pur non essendo stata generata da lei, e dovrebbe darsi inizio a giudizi atti a provare il legame di attaccamento perché venisse riconosciuta quella continuità affettiva, che sola potrebbe legittimare il mantenimento del rapporto.

 

Conseguentemente le ricorrenti insistono per l’accoglimento del ricorso ritenendo e ben argomentando che la fattispecie concreta ben può essere inquadrata nell’ipotesi di cui all’art. 44 lettera d) della L.184/83 come modificata dalla L.149/2001, potendosi ritenere che l’espressione “impossibilità di affidamento preadottivo” debba intendersi come affidamento preadottivo di diritto e non di fatto. Può così realizzarsi l’interesse superiore di un bambino ad una famiglia della quale si riconosce figlio per aver creato dei legami affettivi inscindibili con una determinata figura di riferimento; il mancato riconoscimento di tale legame metterebbe il bambino in una situazione di rischio, causandogli un trauma profondo, perché egli vedrebbe delegittimata la persona che ritiene essere sua madre, tanto più se da quest’ultima, in caso estremo, dovesse subire un distacco.

 

La relazione del Servizio sociale, svolta in modo esauriente, approfondisce prima l’esperienza familiare di entrambe, poi la loro personalità, indi il rapporto di coppia e quello di entrambe le ricorrenti con le rispettive reti familiari ed, infine, la relazione con le bambine ed i loro referenti scolastici.

 

Emerge dallo spaccato evidenziato dai Servizi in modo più articolato e completo quanto già in parte affermato in ricorso dalle ricorrenti: XXX , ………, ha avuto una famiglia rimasta unita che ha saputo insegnarle i principi cardine del vivere civile, ovvero il rispetto dell’altro e la solidarietà, il che ha reso il suo ambiente familiare molto stimolante. L’esempio ricevuto da entrambi i genitori ha saputo, infatti, rappresentarle gli aspetti fondamentali della vita ed educarla ad autentici valori morali e sociali. La famiglia di origine ha saputo assicurarle la giusta protezione,

 

incoraggiandola nel contempo a raggiungere l’autonomia personale e sostenendola nelle scelte di vita.

 

La madre è purtroppo deceduta all’epoca della seconda gravidanza della XXX, e sicuramente la sua dipartita improvvisa fu causa o concausa dell’aborto spontaneo dalla stessa subito. Il padre è molto malato e, quindi, impedito nella fattiva partecipazione alla vita familiare della figlia, mentre la nonna materna, figura cui la ricorrente è profondamente legata, ….., partecipa alla vita delle bambine così come i tanti zii e cugini, di cui la famiglia allargata è composta. La ricorrente ha una sorella, …….., con la quale il rapporto non è mai stato sintonico, ma comunque esiste e viene mantenuto. Per quanto attiene alla sua identità sessuale ha riferito che, sin da piccola, ha sentito una forte attrazione affettiva verso le persone dello stesso sesso e, giunta alla maggiore età, ha compreso quale fosse la sua identità sessuale, rimanendone turbata fin quasi ad averne paura, anche perché soffriva il contrasto con i suoi genitori, che faticavano ad accettare la sua omosessualità, contrasto via via superato nel tempo con l’abbandono dei preconcetti e condizionamenti culturali, di cui anche essi erano inizialmente impregnati. La XXX ha riferito di avere avuto due relazioni sentimentali prima di incontrare l’attuale compagna e che proprio a seguito dell’ultima ha compreso fino in fondo quanto fosse importante uscire allo scoperto e vivere in piena libertà la propria condizione di coppia. XXXX è apparsa alle professioniste del Servizio estroversa, dinamica, equilibrata e sensibile, molto comunicativa e capace di realizzare con determinazione sia il progetto di vita che aveva sempre desiderato, sia il progetto di maternità, altrettanto fortemente desiderato.

 

La ricorrente YYYYY, …….. , ha vissuto, invece, la separazione dei genitori da piccolissima, restandole un ricordo affettuoso del padre che, risposatosi, ha avuto una figlia, con la quale la ricorrente mantiene rapporti; all’età di ……. è stata adottata dal secondo marito di sua madre ed ha vissuto con il fratello, nato da questo matrimonio, e con il padre, allorquando la madre, insoddisfatta del rapporto matrimoniale, ha deciso di trasferirsi per motivi da lavoro al Nord, dove ha iniziato una nuova convivenza sfociata poi in un terzo matrimonio. Nel ricordare il modello genitoriale ricevuto Yyy rivà agli anni in cui i suoi genitori vivevano in armonia e cercavano di dare un indirizzo univoco alla vita familiare, incoraggiando nei figli l’acquisizione di una sana responsabilità e di una piena autonomia. Yyy è apparsa alle operatrici del Servizio determinata e sensibile, disponibile al confronto e al dialogo costruttivo, ha saputo entrare in contatto con le proprie emozioni, pienamente consapevole degli eventi familiari che hanno segnato il suo percorso di crescita ed il suo orientamento sociale in un nucleo familiare che le ha lasciato la piena libertà di scelta, consentendole di sperimentarsi e decidere in autonomia.

In sintesi, dunque, la relazione socio ambientale si rivela completamente rassicurante essendo rimasta evidenziata la sintonia del rapporto tra le due donne; d’altra parte le stesse dichiarano in ricorso essere stato ai loro occhi evidente tale rapporto sintonico già nel corso del periodo in cui si sono conosciute, connotato in particolare dalla gradualità e dalla amabile accoglienza della famiglia YYYY, che non aveva mai vissuto il problema legato alla identità sessuale della figlia, il cui sostegno ha, quindi, molto aiutato la XXX ad affrontare i contrasti vissuti, invece, inizialmente nel proprio contesto familiare. Anche i Servizi sociali rimarcano come sia emerso forte e chiaro il desiderio dei figli e la loro determinazione ad affidarsi alle nuove tecniche di procreazione, desiderio che le ha portate in Danimarca a NNNN in una clinica fondata da una ostetrica …., schieratasi nel suo Paese contro la legge che impediva quel trattamento su donne singole o con diverso orientamento sessuale. In questa clinica sono nate siaWWW, figlia della XXX, sia ZZZ figlia della YYY, bambine che entrambe le ricorrenti considerano “proprie figlie” a tutte gli effetti e dalle quali sono entrambe considerate “le proprie mamme”.

Alla visita domiciliare le operatrici hanno incontrato le bambine che sono apparse loro socievoli e spontanee, orgogliose di mostrare la propria stanza ed i tanti giochi; esse dormono in un letto a castello in uno spazio pieno di colori e di foto che le ritraggono nei momenti più significativi del loro percorso di crescita; vengono descritte come molto carine: WWW si presenta matura e mostra una buona capacità di linguaggio, è alunna di ……. e, a dire delle insegnanti, è ben inserita nel contesto scolastico ed amicale, ottiene buoni risultati perché sempre interessata ad apprendere nuove cose, è sensibile, vivace e brillante. ZZZ frequenta la scuola …. ed è anche lei ben inserita nella sua classe ed è motivata ed interessata a tutte le attività proposte dalle insegnanti.

 

L’ascolto delle ricorrenti ha fatto percepire al giudice delegato come si tratta in effetti di “due mamme” molto impegnate nel ruolo genitoriale a completamento del loro essere donna e della loro unione che, nel quotidiano e per la vita, le tiene insieme nell’amore e nell’attenzione al percorso di crescita delle “figlie”: donne responsabili e protese ad educarle secondo sani e validi principi, quegli stessi principi che i genitori e le figure di riferimento significative hanno saputo trasmettere loro. Entrambe da subito hanno, infatti, sentito il desiderio di mettere al mondo un bambino e si sono attivate alla ricerca del migliore canale possibile da esplorare, escludendo un primo paese straniero dove le pratiche di fecondazione eterologa erano ormai divenute “un affare” ed anche perché sottoponevano comunque e sempre la donna a trattamenti ormonali, preferendo rivolgersi ad un paese straniero, dove le tecniche erano al servizio della persona e l’ambiente sanitario più sereno e rassicurante.

L’ascolto si è orientato essenzialmente sul come le bambine, e in particolar modo la più grandicella, WWW, ormai alunna di ……, fosse pronta a rispondere alle domande dei compagni ove le fosse stato chiesto come mai a casa sua non c’era un papà. La YYYY riferiva al giudice che entrambe avevano spiegato a WWW, utilizzando una linguaggio semplice, come possono due mamme avere un bambino senza un papà e che la bambina aveva recepito che esiste un luogo dove si può chiedere ed ottenere un semino che può consentire a due mamme di avere un bambino e la piccolaWWWW, che conosce tante famiglie etero, formate da un papà e da una mamma e diverse famiglie formate da due donne, risponde tranquillamente “Io non ho un papà perché ho due mamme!” al bambino che eventualmente dovesse chiederle “Perché tu non hai un papà?” Le bambine parlano sempre delle loro mamme e, quindi, gli altri alunni la percepiscono come una possibile altra realtà familiare, parimenti positiva e accudente così come la loro, perché le bambine sono serene ed allegre e, quindi, vivono in un contesto armonioso e positivamente stimolante.

Rafforza quanto già emerso ciò che riferisce la scuola ed il corpo insegnanti, riguardo al fatto che tutti i genitori dei compagni di scuola di WWW conoscono la loro realtà familiare e che per tutto l’ambiente scolastico è una realtà come un’altra, ragion per cui WWW non ha mai manifestato una situazione di disagio né a scuola, né a casa. Riferiva ancora la YYY che le bambine la chiamano “mamma”, mentre chiamano “mammy” la sua compagna per differenziarle quando sono insieme.

 

Dall’ascolto delle ricorrenti è emersa la rete familiare che circonda le bambine: più ricca quella della XXX, il cui padre aveva molti fratelli e quindi ora ci sono molti zii e ancora più cugini con i quali le bambine, unitamente alle “mamme”, trascorrono l’estate ….., avendo la XXX mantenuto l’abitudine di unirsi a tutti i suoi parenti, nella stagione estiva, in questa città. Anche la YYY ha un fratello che vive …. con suo padre ed una sorella, che vive a …., con la quale i rapporti sono meno ravvicinati, ma entrambi i suoi genitori frequentano le bambine e sono loro molto legati, così pure la zia, per la quale WWW e ….sono le uniche nipotine.

Entrambe le ricorrenti danno reciprocamente il loro assenso alla adozione della propria figlia da parte della compagna e concordano che le bambine portino, come primo, il cognome “XXXX”.

 

L’osservazione delle due minori da parte dei giudici onorari nella stanza dell’ascolto ha fatto rilevare che si tratta di bambine serene, socievoli, capaci di relazionarsi ed interagire, rispettando i tempi sia propri che reciproci e di raccontare il loro vissuto quotidiano: sono loquaci e riescono a riferire del loro risveglio, della colazione, della scuola e degli amichetti e delle loro attività sportive, dei loro zii e dei loro cuginetti. WWW appare più aperta, ZZZ più riservata. Entrambe dimostrano di avere il piano temporale ben presente rispetto alle attività che svolgono nella giornata, che descrivono entrambe con molto interesse e spontaneità. Quando vengono fatte entrare le madri nella stanza dell’ascolto per verificare le interazioni madri-figlie emerge sin da subito una qualità relazionale spontanea e positiva ed una affettività scambievole. Le ricorrenti sono interessate a ciò che fanno le bambine e decidono di costruire con loro una storia utilizzando i vari pupazzetti, secondo una modalità ludico-affettiva adeguata. I giudici onorari rilevano una buona alternanza tra il mondo immaginario e quello reale da parte di tutti i componenti il nucleo che rivela caratteristiche positive sul piano sia affettivo che educativo-normativo. E concludono che i ruoli genitoriali e quelli infantili si intersecano in maniera equilibrata e serena.

 

Ricostruzione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento. In sintesi, nella fattispecie che ci occupa le ricorrenti XXX e Yyy YYYchiedono ognuna disporsi nei propri confronti l’adozione della figlia della propria convivente, quindi la prima chiede l’adozione della minore ZZZ e la seconda l’adozione della minore WWW.

 

A ben vedere nella nostra normativa di settore non v’è divieto alcuno, a giudizio di questo Collegio, per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale, ad adottare.

 

Esclusivamente per l’adozione legittimante, sia nazionale sia internazionale, la legge richiede che ad adottare siano due persone coniugate, cioè unite da matrimonio, riconosciuto dall’ordinamento italiano e che rispettino i previsti limiti di età; ma il legislatore, oltre all’adozione piena, ha previsto un’altra ipotesi di adozione che si denomina adozione in casi particolari. Questa forma di adozione, in ossequio al principio dell’interesse superiore del minore, può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44 lettera d) e dell’art. 7 della medesima L. 184|83. E nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottando, qualora tra di loro vi sia un rapporto di convivenza.

 

Si tratta di un tipo di adozione in “casi particolari”, che mira a realizzare l’interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui legislatore ha voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione.

 

L’adozione c.d. “in casi particolari”, disciplinata dal citato articolo, risponde all’intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un’adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l’adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età.

 

La ratio legis trova una espressa manifestazione nell’art. 57, n. 2, laddove impone al tribunale di verificare se l’adozione ex art. 44 L. 184/83 “realizza il preminente interesse del minore”.

 

Non si tratta di una precisazione superflua, bensì di grande rilevanza e significatività: è pur vero che tutta la normativa sull’adozione si ispira alla realizzazione di tale interesse, ma l’esigenza avvertita dal legislatore di far esplicito riferimento ad esso trova ragione proprio nel prospettato rilievo che la norma chiede requisiti meno rigorosi di quelli previsti per gli adottanti in via legittimante, con un procedimento più rapido e semplificato. Pertanto il legislatore con l’art. 44 della richiamata legge 184/83, oltre ad aver posto precisi limiti ed individuato casi tassativi per limitare la portata dell’istituto, lo circonda di ulteriori cautele, precisando che comunque sarà necessaria un’ulteriore valutazione: che l’adozione realizzi il “preminente interesse del fanciullo” (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 ottobre 2011, n. 21651). Peraltro, se l’apprezzamento e la realizzazione di tale interesse costituiscono il limite invalicabile dell’applicazione dell’istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso.

 

Come detto, l’adozione in casi particolari può applicarsi solo nei casi tassativi descritti dall’art. 44 L. 184/83, ciò al fine di delimitare la portata dell’istituto.

 

Nella fattispecie in esame, prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni per l’adozione legittimante, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

 

Il P.M.M., esprime parere negativo in quanto ritiene che manchi il presupposto -a suo dire ineludibile- della norma “costituito da una situazione di abbandono”. Il Collegio ritiene, invece, che la norma è molto chiara e inequivoca nel richiedere come presupposto l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e non una situazione di abbandono.

 

Invero il P.M.M., a giudizio del Collegio, ha qui seguito un’interpretazione estremamente restrittiva della norma che richiederebbe una impossibilità solo di fatto, e non di diritto, dell’affidamento preadottivo conseguente alla dichiarazione di adottabilità in favore di un minore abbandonato. Le minori WWW ed ZZZ non sono state dichiarate adottabili e non potrebbero esserlo in quanto mai sono state in situazione di abbandono, perché hanno ognuna la propria madre che ne ha effettuato il riconoscimento alla nascita e l’ha allevata finora adeguatamente, essendo in grado di occuparsene, unitamente alla sua compagna attuale ricorrente.

 

In effetti il P.M.M. si rifà alla prima prassi applicativa, seguita negli anni ’80, secondo la quale si ritenne che la norma si applicasse ai minori dichiarati adottabili, ma non collocabili in affidamento preadottivo o perché affetti da gravi problemi sanitari e/o psicologici, comunque con caratteristiche tali da non poter essere accolti in affido preadottivo da alcuna delle coppie aspiranti all’adozione legittimante, o perché il forzoso distacco di un minore (dichiarato adottabile) dal o dagli affidatari “abusivi”, avanti negli anni e non coniugati, avrebbe creato in quel minore traumi irreversibili ove ne fosse stato disposto l’allontanamento e l’affidamento preadottivo ad altra coppia regolarmente in lista d’attesa.

 

Ebbene, ritiene il Collegio che questa lettura della norma ha retto soltanto nei primi anni dall’entrata in vigore della legge perché, successivamente, la giurisprudenza di merito ha dato di questo articolo un’interpretazione più ampia, riconoscendo che l’impossibilità di affidamento preadottivo può essere una impossibilità non solo di fatto, (alla quale il P.M.M. è rimasto ancorato) che consente di realizzare l’interesse preminente di minori in stato di abbandono, ma non collocabili in affidamento preadottivo, bensì anche una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l’interesse di minori (anche non in stato di abbandono) attraverso il riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.

Tale interpretazione è pienamente conforme alla littera legis, che prevede come unica condizione per l’adozione di cui all’art. 44, co. 1, lett. d) l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e non l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono. Essa ha altresì consentito di realizzare l’interesse superiore del minore in linea con la ratio legis, che una interpretazione più restrittiva avrebbe invece seriamente limitato.

In parallelo bisogna ricordare che le modifiche apportate dal legislatore alla Legge 184/83 nel 2001, con la introduzione della Legge 149, riguardarono anche l’art.44 e che tale modifica deve pure assumere un significato!

 

Orbene mentre la prima legge all’art.44 prevedeva solo le lettere a) b) e c) ed in quest’ultima introduceva la fattispecie di impossibilità di affidamento preadottivo in cui, come già detto, si faceva rientrare inizialmente soltanto l’ipotesi di incollocabilità del minore affetto da disabilità (impossibilità di affidamento preadottivo di fatto), mentre successivamente si estese anche all’ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo di diritto, in cui si facevano rientrare tutte le ipotesi relative a quelle relazioni adulto-bambino che andavano tutelate nell’interesse superiore del bambino medesimo.

 

Avvenne così che allorquando il legislatore, molti anni dopo, ovvero nel 2001, modificò la Legge 184, volle separare e scindere le due fattispecie, introducendo sub c) l’ipotesi di adozione del minore diversamente abile per il quale segue la rituale dichiarazione di adottabilità, ma se, una volta dichiarato adottabile, non viene richiesto da alcuna coppia coniugata e rispettosa dei limiti di età, potrà essere collocato anche presso una persona singola ultracinquantennne, perché il suo affidamento preadottivo si è rivelato impossibile ad una coppia coniugata che rispetti i limiti di età e lasciando sub d) la fattispecie prima considerata sub c). Intese così, con tutta evidenza, accogliere l’interpretazione ormai accreditata che la giurisprudenza di merito aveva dato alla norma, ovvero l’impossibilità di affidamento preadottivo di diritto, restando relegato sub c) quella di fatto.

 

Tale interpretazione viene recepita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 383/99, in cui emerge la chiara adesione alla interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza con la considerazione dell’art.44 come clausola residuale, per cui l’intera materia della adozione in casi particolari si caratterizza per l’assenza delle condizioni previste dall’art.7 ed ha quindi ritenuto non necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore, allorquando l’adozione in casi particolari risulti, comunque, rispondente all’interesse superiore del minore.

Proprio alla luce di tale interpretazione dell’art. 44, co. 1, lett. d), alcuni Giudici hanno disposto l’adozione di un minore a coppie di conviventi. Nella sentenza n. 626/2007 del Tribunale per i Minorenni di Milano si può leggere che: “Nel caso di specie la presenza della madre che da sempre si occupa della figlia esclude la configurabilità dello stato di abbandono e dunque la giuridica impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo consente di ritenere integrato uno dei casi particolari, quello di cui alla lettera d), che consente di far luogo alla adozione e che è clausola residuale. Va quindi valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell’ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse”.

Ancora, la Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza n. 1274/2012, nel riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze 20 marzo 2012, ha sostenuto che l’adozione ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. b), che si riferisce all’ipotesi del coniuge, “non può finire col pregiudicare lo status del minore della famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi”. Secondo la Corte d’Appello l’art. 44, co. 1, lettera d) non esclude questa possibilità quando ciò sia corrispondente all’interesse dell’adottando, dovendo il trattamento privilegiato accordato al matrimonio trovare un limite nei diritti inviolabili del minore, che non può subire effetti lesivi da una interpretazione restrittiva della norma.

 

Questo Collegio concorda con le interpretazioni operate nelle suddette sentenze.

La tesi enunciata dal P.M.M. secondo cui le minori WWWe ZZZnon sono state dichiarate adottabili e non potrebbero esserlo in quanto mai sono state abbandonate, perché hanno una madre pienamente in grado di occuparsene, non è dunque sostenibile, in quanto non v’è nulla nella lettera della norma e nella ratio della stessa che imponga tale interpretazione che, di per sé, potrebbe poi non corrispondere all’interesse superiore delle minori. La norma non può e non deve essere interpretata nel senso di prevedere come presupposto l’impossibilità di affidamento preadottivo solo di fatto, ma anche, come nel caso di specie, di diritto. Ciò soprattutto alla luce della duplice circostanza che la lettera della norma è chiara nel senso di prevedere come presupposto dell’adozione di cui trattasi l’impossibilità dell’affidamento preadottivo senza ulteriori specificazioni, e quindi ricomprendendovi sia l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo sia quella di diritto, e che una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell’interesse preminente del minore in situazioni, come quella di cui qui trattasi, in cui la figlia di persona convivente con l’adottante abbia con quest’ultima un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l’ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela. Per ciò che concerne quest’ultimo profilo, consistente nel tutelare, nei limiti della lettera della norma e al fine di realizzare l’interesse del minore, rapporti di fatto instauratisi col tempo, è opportuno sottolineare che lo stesso ha da sempre trovato riconoscimento nella giurisprudenza, ancora una volta, costituzionale. Ed infatti, la Corte Costituzionale (C. Cost. 198/1986) già molti anni addietro ha chiarito che dal “criterio dell’adeguatezza in concreto discende (…) l’esigenza, da un lato, che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore e, dall’altro, che possano trovare tutela positiva i rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari” essendo pertanto sempre necessario che il giudice valuti “il superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione [….] sia effettuata in concreto dal giudice nell’esclusivo interesse del minore”.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che il presupposto di cui all’art. 44, co. 1, lett. d), cioè l’impossibilità dell’affidamento preadottivo di diritto, è realizzato nel caso di specie, in quanto le minori rispettivamente adottande dalle ricorrenti non si trovano in una situazione di abbandono e mai potrebbero essere collocate in affidamento preadottivo.

 

D’altra parte la già citata sentenza della Corte Costituzionale 198/1986 aveva ormai chiarito che, con riferimento proprio all’art. 44 L. 184/83, “l’esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare, in alcuni casi, al requisito generale dell’esistenza o persistenza di un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari”. D’altra parte, anche le sentenze delle Corti di merito italiane sopra richiamate (Tribunale per i Minorenni di Milano n. 626/2007 e Corte d’Appello di Firenze n. 1274/2012) hanno ritenuto di estendere la possibilità di adozione ex art. 44 lettera d) alle coppie di conviventi, ove la decisione corrisponda all’interesse primario del minore.

La conclusione raggiunta non può non applicarsi, ad avviso del Collegio, anche a conviventi del medesimo sesso. Ciò, in primo luogo, ed ancora una volta, alla luce dell’inequivoco dato letterale di cui all’art. 44, co. 1, lett. d). Tale norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali. Una lettura in senso diverso sarebbe, peraltro, contraria alla ratio legis, al dettato costituzionale, nonché ai principi di cui alla Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali (“CEDU”), di cui l’Italia è parte.

 

In primis, una lettura della norma in senso discriminatorio sarebbe contraria alla ratio legis. L’intenzione del Legislatore è quella di consentire, nei casi di cui all’art. 44, la realizzazione del preminente interesse del minore. Ferma restando la valutazione della fattispecie concreta, cui il Tribunale dei Minorenni è tenuto ex art. 57 L. 184/83, non può presumersi che l’interesse del minore non possa realizzarsi nell’ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso. Appare qui opportuno richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 601/12 in cui la Corte, rigettando il ricorso presentato dal padre contro l’affidamento esclusivo disposto dalla Corte di Appello di Brescia alla madre convivente con una educatrice conosciuta in una comunità di recupero, cui era legata da una relazione omosessuale, così argomenta: “Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino….”. Se la dannosità di un contesto familiare omossessuale per un minore non può presumersi, ad avviso del

 

Collegio non può neppure presumersi che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi in tale contesto. Una interpretazione della norma volta ad escludere coppie omosessuali dalla possibilità di ricorrere alla adozione ex art. 44, co. 1, lett. d) sarebbe dunque in palese contrasto non solo con la lettera della legge, ma anche con la sua ratio.

 

In secondo luogo, una lettura dell’art. 44, co. 1, lett. d) che, contrariamente al dato letterale della norma, pretendesse di discriminare coppie omosessuali si porrebbe in conflitto con il dato costituzionale. A tal proposito, giova richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.138/2010 in cui la Corte, pur non riconoscendo l’estensione della disciplina del matrimonio alle coppie omosessuali come una modifica costituzionalmente obbligata e quindi operabile attraverso una sentenza addittiva, allo stesso tempo afferma che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone -nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. La Corte Costituzionale riconosce, pertanto, alle unioni omosessuali il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia, così come è per le unioni di fatto fra persone di sesso diverso. Questo Collegio ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nel diritto alla vita familiare, nel “vivere liberamente la propria condizione di coppia” riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative. Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti a prendersene cura, un’interpretazione dell’art 44, co. 1, lett. d) L. 184/83 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 Cost), fra cui la Corte Costituzionale annovera quello delle unioni omosessuali a vivere liberamente la propria condizione di coppia.

 

In terzo luogo, una lettura dell’art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della CEDU. Ed infatti, come chiarito dai giudici costituzionali (in particolare con le sentenze 348 e 349/2007 e 317/2009), l’art. 117, primo comma, della Costituzione opera come “rinvio mobile” alle disposizioni della CEDU -nell’interpretazione che ne dà la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo- che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento. Nel rispetto dei principi costituzionali, spetta quindi al giudice ordinario il compito di operare una

 

“interpretazione convenzionalmente orientata” delle norme nazionali. Qualora questa via non fosse percorribile questi dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte per contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale attribuisce, perciò, ai giudici nazionali il dovere di “leggere” la norma nazionale muovendo verso un’interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, affermando come “un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali” (Punto 8 del Considerato in diritto, sentenza 317/2009).

 

Ebbene, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è recentemente pronunciata riguardo a un caso analogo a quello in esame (sentenza della Grande Camera 19 febbraio 2013 X e altri c. Austria, ric. n. 19010/07), nel quale due donne, unite da una stabile relazione omosessuale, lamentavano il rigetto della richiesta avanzata da una di loro di adottare il figlio dell’altra senza rottura del legame giuridico tra madre biologica e figlia (adozione c.d. co-genitoriale). La Corte, osservando innanzi tutto che in Austria, diversamente che in altri Paesi europei, non è consentito il matrimonio tra coppie omosessuali, e richiamando l’art. 3, par. 1 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York in base al quale il canone da tenere in maggiore considerazione è costituito dal miglior interesse del minore, ha ritenuto discriminatoria, per violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU, la legge austriaca che non consente l’adozione in tali casi, concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali. I giudici austriaci, ha sostenuto la Corte, non sono stati messi in grado di esaminare nel merito la domanda di adozione onde valutare se quanto chiesto corrispondesse o meno all’interesse effettivo del minore, dal momento che l’accoglimento della domanda era, comunque, giuridicamente impossibile. Il Governo austriaco non ha, inoltre, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, dimostrato che la protezione della famiglia, intesa in senso tradizionale, e l’interesse del minore richiedono l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla c.d. second-parent adoption cui hanno accesso le coppie di fatto eterosessuali. La motivazione della sentenza, si fonda, dunque, in parte, sulla discriminazione operata dalla legge austriaca tra coppie di fatto eterosessuali e omosessuali e, in parte, sulla necessità per il giudice di merito di motivare perché l’interesse superiore del minore non può, nel caso di specie, essere tutelato dalla coppia omosessuale.

 

Né si può ritenere che quanto affermato dalla Corte EDU possa entrare in conflitto con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale, che tutela e riconosce i diritti inviolabili delle persone come singoli e nelle formazioni sociali alle quali appartengono, riconosce il diritto fondamentale delle coppie omosessuali a vivere liberamente la propria unione, vieta discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e tutela il superiore interesse del fanciullo.

 

D’altronde proprio il fatto che sia attualmente all’esame del Parlamento una legge che intende disciplinare in modo specifico le unioni di fatto etero e omosessuali ed il diritto all’adozione del genitore sociale evidenzia che nessun contrasto si pone con i principi del nostro ordinamento giuridico e quanto affermato dalla Corte di Strasburgo.

 

Pertanto nel caso di specie il Collegio ritiene che, in diritto, la legge italiana consente al convivente del genitore di un minore di adottare quest’ultimo a prescindere dall’orientamento sessuale dei conviventi. Una diversa interpretazione della norma sarebbe non solo contraria al dato letterale, alla ratio legis e ai principi costituzionali, ma anche ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

 

In conclusione, il Collegio ritiene che l’art. 44, co. 1, lett. d) consente alla ricorrente XXXXXX di adottare ZZZ, figlia minore della sua compagna Yyy YYYed a Yyy YYYdi adottare WWW , figlia della sua compagna XXXXXX perchè, in fatto, l’adozione risponde al preminente interesse delle minori.

 

Applicazione dei principi di diritto al caso di specie

 

Osserva il Collegio, in via preliminare, che, alla luce delle motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere il ricorso sottoposto dalla XXX e quello sottoposto dalla YYYall’esame di questo Tribunale solo ed esclusivamente a motivo del loro orientamento sessuale, in aperto contrasto con la lettera e la ratio della norma, nonché con i principi costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. Fermo restando che, come sottolineato dalla Corte di Strasburgo, la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione di ammetterle alla domanda di adozione, costituisce una scelta dei legislatori nazionali dei singoli Paesi, che dovranno operare il bilanciamento tra contrapposti interessi, la possibilità di evitare il pregiudizio di terzi, nel caso di specie di due bambine WWWed ZZZ, ove l’interpretazione della legge già in vigore in uno Stato lo consenta, allo stato s’impone.

 

Nel caso di specie, non si può non tenere conto delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: WWW è cresciuta anche con la ricorrente Yyy, compagna della sua mamma e parimenti ZZZè stata allevata dalla ricorrente XXXXXXstabile compagna della sua mamma Yyy YYYe le bambine hanno instaurato con entrambe le figure femminili, dalle quali hanno ricevuto affetto e cure amorevoli, un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica”, nulla ha di diverso da un vincolo genitoriale giuridicamente riconosciuto. Negare alle bambine i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all’interesse delle minori, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, occorre sempre valutare in concreto.

 

Nel caso di specie non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da molti anni, nell’esclusivo interesse di due minori che sono state amorevolmente allevate dalle due donne, nelle quali riconoscono entrambe le loro “mamme”, ovvero i riferimenti affettivi primari. L’art. 44, co. 1, lett. d) della richiamata legge costituisce, a tal fine e da sempre, l’apposito strumento, configurandosi come una “porta aperta” sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità ed una velocità cui il Legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il Giudice minorile non può restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l’interesse superiore del minore.

 

Or dunque, se uno dei motivi, per i quali la legge indica nelle coppie coniugate il nucleo maggiormente idoneo per l’adozione dei minori, è costituito dalla stabilità, così come sostenuto dalla Corte Costituzionale stessa, non pare che nel caso di specie emergano elementi in contrasto, dato che le due donne convivono ormai stabilmente da ben 10 anni e si dedicano entrambe alle bambine e neppure può essere sottovalutato che le bambine ritengono entrambe le figure di riferimento le loro mamme e testimoniano questo loro affetto non solo chiamandole entrambe mamma e mammy, ma ricorrendo a loro ogni qualvolta hanno bisogno di approvazione o hanno difficoltà da superare.

 

Tanto meno può essere sottovalutato che ognuna delle ricorrenti condivide il progetto che vuole riconosciuta la genitorialità della donna che ha, sin dal concepimento, insieme con lei, intrapreso e sostenuto questo progetto di maternità, ritenendola madre a tutti gli effetti, condividendo con lei compiti educativi e assistenziali, partecipando entrambe dell’affetto delle bambine e ricambiandolo parimenti entrambe, con slancio ed abnegazione intelligente, per garantire loro la migliore qualità della vita in un periodo così importante quale è l’infanzia. È, difatti, proprio in questo momento evolutivo che i bambini costruiscono dei modelli interni delle rappresentazioni, delle esperienze di relazione che nella realtà hanno luogo con la figura che maggiormente si è presa cura di loro sin dalla nascita e, pertanto, non necessariamente definibile genitoriale, tanto meno appartenente ad un preciso orientamento sessuale.

 

Peraltro, i giudici onorari, che hanno partecipato alla decisione del Collegio affermano che il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altri termini, non sono né il numero, né il genere dei genitori a garantire di per sé la condizione di migliore sviluppo di un bambino, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano.

 

In particolare, hanno messo in evidenza come ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento.

 

Il Collegio ritiene che la normativa deve poter essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l’interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorialità, senza forzatura alcuna.

 

Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico delle minori WWW e ZZZ, il cui unico pregiudizio nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento, purtroppo ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale.

 

Appare qui opportuno richiamare ancora una volta la già citata sentenza della Corte di Cassazione 601/12 in cui il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso contro l’affidamento esclusivo di una minore alla madre convivente con una donna cui era legata da una relazione omosessuale, ritenendo che “alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino….”.

 

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalle ricorrenti XXXXXXe Yyy YYYdeve essere accolto in quanto sussistono tutti i presupposti di diritto e di fatto, atteso che risponde all’interesse delle minori WWWXXXe ZZZYYYessere adottate rispettivamente la prima da Yyy YYYe la seconda da XXXXXX, le due donne infatti costituiscono ognuna per la figlia della compagna un riferimento stabile e significativo, anche in considerazione della stabilità della convivenza, ormai decennale, e del reciproco assenso alla chiesta adozione espresso da entrambe le ricorrenti a tal fine. Per l’effetto, le minori adottande assumeranno entrambe come primo cognome XXXe come secondo cognome YYY, così come richiesto dalle ricorrenti, venendosi così a denominare rispettivamente WWW XXX YYYed ZZZ XXX YYY.

 

P.Q.M.

Letti gli artt. 44 lettera d) e 57 Legge 184/83 come modificata Legge 149/2001 

in difformità dal parere espresso dal PMM in data 18/11/2015

DICHIARA

Farsi luogo all’adozione di XXX WWW nata a …. il 2009 da parte di Yyy YYY nata a ………

Farsi luogo all’adozione di YYY ZZZ nata a ….. da parte di XXX XXX, nata …….

DISPONE

che la minore WWW XXX posponga al suo cognome quello della adottante YYY venendosi a chiamare WWW XXX YYY

che la minore ZZZ YYYpreponga al suo cognome quello della adottante venendosi a chiamare ZZZ XXX YYY

ORDINA

la comunicazione della presente sentenza per esteso al PMM in sede, alla ricorrente XXX XXXed alla madre dell’adottanda ZZZ ….;

alla ricorrente Yyy YYYed alla madre della adottanda WWW …..

nonchè, una volta divenuta esecutiva,all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per la trascrizione di rito

 

Così deciso in Roma il 30/12/2015

 

La Presidente