Vai al contenuto
Home > malasanita' danno > RISARCIMENTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

RISARCIMENTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

  • di

RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA

RISARCIMENTO ORA RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA
RISARCIMENTO ORA RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA

La conclusione di questo Collegio è, dunque, che il giudizio in sede civile conseguente alla cassazione della sentenza penale sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando il giudizio di rinvio, ex art. 622 c.p.p., la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile: non essendo più in discussione i temi centrali del giudizio penale, quali la sussistenza del fatto, la sua illiceità e l’attribuibilità all’imputato, l’ulteriore svolgimento del giudizio davanti al giudice civile si configura come prosecuzione solo formale del processo penale, giacchè presenta quell’autonomia strutturale e funzionale che concretizza la scissione tra le materie oggetto del giudizio, con la restituzione dell’azione civile alla giurisdizione cui essa naturalmente compete.

  1. Nella sostanza, nel giudizio di rinvio non vi è più spazio per ulteriori interventi del giudice penale, essendo venuta meno l’esigenza di qualunque accertamento agli effetti penali; il processo sul versante penalistico risulta del tutto esaurito ed il seguito appartiene al giudice civile, alla sua competenza ed alle regole proprie del processo civile. Una volta venuto meno lo spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, mancherebbe la “ragion d’essere della speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzi one di parte civile” (Cass. pen., 27/04/2010, n. 32577; Cass. pen. 17/04/2013, n. 23944), facendo difetto quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale: in virtù del principio di economia processuale, la decisione sugli aspetti civili viene rimessa al

giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull’an che sul quantum, avendo il giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.c., ad oggetto “un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento”.

RISARCIMENTO ORA RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA esperto risarcimento
avvocato esperto risarcimento

  1. La giustificazione di tale approdo esige che si chiariscano sia pure sinteticamente i caratteri dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale nonchè i rapporti tra il giudizio civile e quello penale ed i loro caratteri irrinunciabili, perchè dettati dalla diversa finalità; il tutto nel sistema “nuovo” ispirato alla separazione della giurisdizione civile da quella penale.
  2. Il codice del 1988 ha operato una scelta di compromesso, animata da due principi in evidenza non convergenti: il rafforzamento dei diritti della parte civile e l’accentuata tendenza a far rifluire la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale, ma non si è espressamente fatto carico delle conseguenze.
  3. Il punto di origine del ragionamento è, dunque, il venir meno del principio dell’unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per ricercare la verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l’accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti aves sero avuto rilievo extrapenale.
  4. Anche il superamento dell’avversione per la duplicazione dell’attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni, ha avuto il suo peso; soprattutto, però, è risultato determinante lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell’efficacia vincolante dell’accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza), e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l’imposizione delta sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell’azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza).

23.1. Si è così aperta la strada all’opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 c.p.p.).

  1. Uno dei primi coronari travolti dal principio di separazione è il convincimento che l’art. 24 Cost., insieme con la garanzia costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche scegliendo di costituirsi parte civile nel processo penale, implichi anche copertura costituzionale del simultaneus processus (Corte Cost. 25/03/1996, n. 98).

Pur non potendosi trascurare che, anche in ragione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost., comma 2, la proposizione dell’azione civile all’interno del processo penale aggravi l’attività processuale di accertamento del reato a scapito dell’obiettivo di semplificazione e di economia del processo penale e rischi di trasformare il processo accusatorio in un ibrido, in ultima analisi è innegabile che la concentrazione in una sola sede dell’esame dei profili penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto costituisca un fattore di snellimento dei processi e serva ad evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi giurisdizionali diversi.

  1. A seguire va preso in considerazione l’art. 75 c.p.c., comma 2, che, confermando l’autonomia dell’azione civile rispetto al parallelo processo penale, costituisce un indice sintomatico della volontà del codice del 1988 di incentivare l’esercizio dell’azione civile nella sede sua propria; almeno ove il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, prevedendo che essa, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile in sede propria ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto o circa il fatto che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (art. 651 c.p.p.).

Diversamente avviene per la sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale – per effetto della “clausola di salvaguardia” contenuta nella parte finale dell’art. 652 c.p.p., comma 1, – non produce effetti nel giudizio civile ove l’azione civile sia stata proposta davanti al giudice civile prima della sentenza penale di primo grado e non sia stata trasferita nel processo penale.

E’ pur vero che al di fuori della disciplina di cui all’art. 75 c.p.p. si registrano ancora ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale – in base al combinato disposto dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p. – ma esse devono considerarsi eccezionali.

Difatti, secondo giurisprudenza costante, perchè possa essere sospeso un giudizio extrapenale è necessario, da un lato, che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto diretto sul diritto oggetto del giudizio e, da un altro lato, che la sentenza penale possa effettivamente assumere nella diversa sede efficacia di giudicato. Parimenti, in alcuni settori professionali resistono disposizioni che prevedono la sospensione del procedimento disciplinare

per fatti che assumono doppia valenza illecita. Tuttavia, in continuità con la regola del favor separationis, si osserva un tendenziale impulso, ispirato al principio generale dell’ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui fa da pendant la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis.

In particolare, ciò che rileva è che l’efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno si esplichi nel solo caso di giudizio autonomamente instaurato innanzi al giudice civile sin dal primo grado, e non anche nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.: in quest’ultima evenienza, infatti, la sentenza di assoluzione dell’imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma quanto agli effetti penali, non produce effetti extrapenali (Cass. 24/11/1998, n. 11897), se non quando il giudicato penale si formi in tempo utile per essere fatto valere in sede civile; se ciò non avviene significa, per contro, che potrà utilizzarsi, ove ve ne siano i presupposti, il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. 28. Dall’art. 538 c.p.c., comma 1, (“(…) quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti“) si trae ulteriore riprova che la decisione sulla domanda della parte civile è collegata alla condanna dell’imputato: il che rende sempre più chiaro che l’azione civile promossa nel processo penale ha carattere accessorio e subordinato rispetto agli scopi propri dell’azione penale di accertamento della responsabilità penale dell’imputato.

E che tali caratteri non risultino in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. è già stato acclarato dalla Consulta con la sentenza n. 12 del 29/01/2016, per la quale è vero che il danneggiato, ove l’imputato sia stato prosciolto, vede allontanarsi nel tempo l’ottenimento di una pronuncia sulla sua richiesta risarcitoria – perchè è obbligato ad attendere l’esito di un autonomo giudizio civile – ma ciò si giustifica in ragione del carattere recessivo dell’interesse del danneggiato al risarcimento rispetto al superiore interesse all’accertamento della responsabilità dell’imputato cui è votato il processo penale.

Nè tale indirizzo del sistema risulta incompatibile con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, obbliga sì gli Stati membri a garantire alla vittima “il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo”, ma statuisce altresì che tale obbligo è espressamente subordinato alla condizione che “il diritto nazionale (non) preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario

 

 

 

RISARCIMENTO ORA RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE
Sentenza 18 aprile – 10 settembre 2019, n. 22520

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28138-2017 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VALLE PIETRO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ISGRO’, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICA CONDORELLI, NICOLO’ LICCIARDELLO;

– ricorrente- contro

D.M., D’.MA., D.S., D.L.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 92, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ROCCASALVA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO RUTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1587/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento motivo 2;

udito l’Avvocato DOMENICA CONDORELLI e NICOLO’ LICCIARDELLO;

udito l’Avvocato MASSIMO CLEMENTE per delega.

Svolgimento del processo

T.L., articolando tre motivi, corredati di memoria, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania, n. 1587/2017, pubblicata il 12/09/2017.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, D.L.I., D.M., D.S. e D’.Ma..

Il Tribunale penale di Modica, nel 2012, condannava l’attuale ricorrente alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita ed al pagamento delle spese processuali, perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., avendo cagionato, per colpa professionale, la morte di D.G..

Gli veniva rimproverato di essersi limitato ad eseguire sulla vittima, presentatasi alle 6.40 del (OMISSIS) al pronto soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS), ove egli prestava servizio, accusando disturbi respiratori, dolori allo stomaco, al petto e al braccio e alla parte laterale destra, una puntura intercostale e un elettrocardiogamma e di averlo dimesso, con la diagnosi di torocoalgia conseguente ad esofagite da reflusso, omettendo di effettuare un prelievo ematico, di tenere il paziente in osservazione ai fini di eseguire un nuovo ECG o un ulteriore prelievo del sangue per controllare il dosaggio della troponina che avrebbero consentito di accertare e diagnosticare la malattia cardiaca ed avviare l’adeguato percorso terapeutico.

Il paziente moriva per insufficienza cardiorespiratoria acuta, dissociazione elettromeccanica con arresto cardiaco irreversibile più tardi, alle ore 0.55, dopo essere tornato al pronto soccorso, in ragione del protrarsi dei dolori toracici, accompagnati da senso di soffocamento, es sere stato sottoposto ad un nuovo elettrocardiogramma che non evidenziava alterazioni ischemiche ed essere stato trattato per via infusionale con farmaco gastroprotettore.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 9 luglio 2004, assolveva l’imputato per assenza di prova del nesso causale tra la sua condotta omissiva e l’evento morte, con la formula perchè il fatto non sussiste.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 28/04/2015, n. 35528, su ricorso promosso dalla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, annullava la sentenza gravata con rinvio al giudice civile competente affinchè con giudizio controfattuale valutasse se, anche in presenza della patologia cardiaca da cui era affetta la vittima – aritmia ventricolare maligna – l’adesione da parte dell’attuale ricorrente alle linee guida avrebbe consentito di effettuare una diagnosi differenziale e di intervenire tempestivamente in modo risolutivo.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, in sede di rinvio, ex art. 622 c.p.p., dichiarava la responsabilità professionale di T.L., ne rigettava l’appello interposto agli effetti civili avverso la sentenza n. 85/2012 del Tribunale di Modica, ne confermava la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, lo condannava al pagamento di una provvisionale di Euro 150.000,00.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 392 c.p.c. in relazione al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis e del D.L. n. 83 del 2015, art. 44, comma 2, lett. c. Mancata riassunzione telematica del procedimento.

La tesi sostenuta dal ricorrente è che l’atto di riassunzione sia inammissibile perchè depositato in formato cartaceo anzichè con modalità telematica, in ragione del fatto che, non essendo il procedimento rescindente autonomo rispetto al processo penale, ma rappresentandone la sua prosecuzione, sotto ogni aspetto sostanziale e processuale, la posizione delle parti nel processo è e dovrebbe essere esattamente quella assunta nell’originario processo.

Il motivo è inammissibile.

La ragione assorbente è costituita dal fatto che l’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza, determinando così il raggiungimento del suo scopo legale.

  1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. “non essendosi il giudice di rinvio uniformato al quesito di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione penale e per non avere applicato le regole di diritto penale, essendo in questione ex art. 185 c.p. il danno da reato, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui si accerta la morte del D. non attraverso la violazione delle linee guida in riferimento all’aritmia ventricolare maligna ma con riferimento all’ischemia cardiaca, malattia non accertata da nessun elemento scientifico e contraddetta dall’esame istologico”.
  2. Premessi alcuni punti ritenuti cardine del giudizio di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. – la richiesta rivolta al giudice del rinvio dalla parte civile investe l’an ed il quantum debeatur per un fatto previsto dalla legge come reato che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti tracciati dal giudicato penale, essendo stato il giudizio di rinvio disposto solo ai fini della responsabilità civile, e dovrà applica re le regole del giudizio penale – il ricorrente rimprovera al giudice del rinvio di aver violato l’art. 384 c.p.c., per essersi non solo discostato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione penale, ma anche per averlo travalicato, modificando la causa del decesso della vittima, individuandola in una ischemia piuttosto che in una aritmia ventricolare maligna. A suo avviso, però, la causa della morte avrebbe dovuto considerarsi coperta da giudicato interno, in assenza di impugnazione sul punto

da parte del Pubblico Ministero o di censura formulata dalla parte civile con il ricorso per cassazione.

  1. Le questioni controverse sono:

– se ai fini dell’accertamento del nesso causale tra condotta omissiva ed evento nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in seguito all’annullamento della sentenza penale limitatamente ai capi – della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, il giudice del rinvio sia vincolato o meno alle statuizioni sul punto emergenti dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale, come pretende il ricorrente, ovvero se, fermo l’accertamento dei fatti materiali operato dal giudice penale, il giudice del rinvio possa rivalutarli in via autonoma qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;

– se il giudice civile sia tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non le distinte regole di giudizio consolidatesi nella giurisprudenza civile;

– se, ai fini dell’accertamento del nesso di causa, il giudice del rinvio debba avvalersi della regola propria del processo penale – basato sul giudizio di alta probabilità logica, per cui un evento deve considerarsi causato da un comportamento omissivo, solo ove si accerti, con un giudizio controfattuale che, considerata realizzata la condotta doverosa omessa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo oppure si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva – o di quella adottata nel processo civile – della preponderanza dell’evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.

  1. Mette conto rilevare che il nodo preliminare da sciogliere riguarda i rapporti – se di autonomia o di indipendenza – del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. rispetto al giudizio penale conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione penale.
  2. Tale profilo merita un approfondimento, considerando che l’art. 622 c.p.p. si limita a disporre, con un meccanismo inverso rispetto a quello di cui all’art. 75 c.p.p., relativo alla trasmigrazione dell’azione civile già esercitata nel processo civile innanzi al giudice penale, che la Corte di Cassazione, qualora annulli la sentenza impugnata, debba, ai soli effetti civili e quando occorre, rinviare la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, senza null’altro disciplinare quanto alle norme processuali destinate a regolare la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice civile, le quali devono essere ricavate in via interpretativa; soprattutto, per quanto qui interessa, circa l’utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale, secondo regole processuali differenti (il problema è rappresentato dal dubbio circa se si possa prescindere dai limiti di

ammissibilità che ne dovrebbero regolare la sorte nel giudizio civile, ritenendo così utilizzabile anche la testimonianza della parte civile – Cass. pen, S.U., 29 settembre 2016, n. 46688 -. e circa gli accertamenti da compiersi da parte del giudice d’Appello in sede di rinvio).

  1. Il problema che sta a monte è che mentre la tutela giurisdizionale civile garantisce una reazione alla violazione dei diritti e tutta l’attività svolta nel processo civile costituisce lo strumento per l’attuazione dei diritti, il processo penale non solo persegue l’obiettivo di applicare la legge penale alla fattispecie concreta, ma “riveste una ben più ampia funzione politico-assiologica di tutela di tutti i valori e gli interessi in gioco, a partire dai diritti fondamentali dell’imputato”. Ed il favor rei qui esplica i suoi effetti tanto sul piano sostanziale – ove viene indicato quale ratio di alcuni istituti che escludono addirittura l’esistenza dell’illecito penale o, più semplicemente, ricollegano alla violazione della legge penale effetti meno gravi di quelli che altrimenti si verificherebbero – quanto su quello processuale, ove assurge a principio generale dell’intera regolamentazione del processo penale, affermandosi che, nel contrasto di posizioni che caratterizza l’attenuazione della potestà punitiva, il nostro legislatore verrebbe a dare una prevalente considerazione all’interesse dell’imputato.
  2. Tra l’incudine del favor separationis e il martello del favor rei si collocano le strategie di azione e di difesa assumibili dal soggetto danneggiato; tra tali strategie rientra la decisione di costituirsi parte civile nel processo penale.

Tale opzione, che pur continua ad essere giustificata (oggi come ieri) da fini di economia e di prevenzione dei giudicati contrastanti, in funzione della ontologica “unicità del fatto storico”, reso oggetto di accertamento nelle due sedi giudiziarie, consolida in modo definitivo la concezione della parte civile quale parte puramente eventuale del processo penale.

  1. Il soggetto danneggiato, che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni ed ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale “razionalmente” impongono all’esercizio dell’azione civile in tale sede.
  2. Le divergenze e le differenziazioni del rito, a seconda della sede giudiziaria prescelta, sono considerate costituzionalmente legittime, se ed in quanto non comprimano in misura irragionevole l’esercizio dei diritti processuali del soggetto danneggiato oppure non ne producano addirittura una vanificazione.
  3. Da un lato, la costituzione di parte civile nel processo penale si prospetta, come lo strumento tendenzialmente preferibile di tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno per

determinate categorie di reati. Dall’altro, la scelta concreta fra il cumulo o la separazione delle azioni – che il soggetto danneggiato ha l’onere di compiere, tenendo comparativamente conto dei vantaggi e degli svantaggi ottenibili, sul piano processuale, da ciascuna delle opzioni nella sua disponibilità – deve misurarsi con il fatto che la fattispecie genetica del diritto al risarcimento è, in base alla legge civile, più ampia ed articolata di quella configurabile in forza della norma incriminatrice penale; essa, dunque, non è a quest’ultima esattamente sovrapponibile, ma configura e schiude un ambito di cognizione giudiziale ben più esteso, sì da preconizzare un ventaglio più ampio di forme di tutela reintegrativa che possono essere ottenute solo tramite una pronuncia del giudice civile e all’occorrenza di presupposti differenti.

  1. A valle della scelta di costituirsi parte civile nel processo penale, si colloca l’eventualità del giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile a seguito della sentenza di legittimità che annulli la sentenza penale.
  2. Come si collochi questo giudizio rispetto al processo già celebrato e conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione, quali effetti vi esplichi la sentenza di annullamento e, dal punto di vista processuale, a quali regole debba soggiacere sono questioni assai controverse ed aperte in dottrina ed in giurisprudenza.

13.1. Più in particolare, gli interrogativi che attendono una risposta chiarificatrice involgono:

– l’oggetto del processo, essendo il diritto risarcitorio uno di quelli eterodeterminati, con la conseguenza che la sua identificazione avviene sulla scorta del petitum e della causa petendi, in forza del principio dispositivo che lo contraddistingue;

– il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, posto che l’azione civile esercitata nel processo penale risultava legata al reato oggetto di accertamento penale;

– fa sorte dell’attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale; essendo incentrata sulla responsabilità dell’imputato è legittimo chiedersi, se venuta meno l’esigenza di accertare il fatto reato, sia spendibile per la prospettazione dell’illecito civile;

– i reati a condotta vincolata; l’interrogativo è, se dovendo presentare le specifiche modalità previste dalla norma penale, possano rilevare anche se realizzati con modalità diverse da quelle tipizzate dalla norma penale;

– la rilevanza da riconoscersi all’elemento soggettivo, sia nell’ipotesi in cui il reato da accertare in sede penale fosse solo perseguibile a titolo di dolo – il dubbio è se a fini risarcitori possa rilevare anche la colpa – sia quando il reato accertato fosse colposo – il dubbio in tale secondo caso è se la colpa penale coincida con la colpa in sede civile -;

– il titolo della responsabilità civile; l’interrogativo è se in sede risarcitoria sia possibile far valere una responsabilità oggettiva anche quando, in sede penale, l’azione civile era stata esercitata per un reato colposo;

– l’effetto preclusivo di una causa di punibilità in sede penale sulla domanda risarcitoria trasmigrata in sede civile;

– lo svolgimento di attività assertiva nel giudizio civile.

  1. Nevralgico e preliminare risulta determinare quale sia la configurazione strutturale e funzionale del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. 14.1. Prima di saggiare le tesi che si contendono il campo, occorre tener conto che il legislatore processuale, pur avendo di fronte a sè un’altra opzione, ha scelto di affidare il giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.c. al giudice civile. In astratto, infatti, non gli era precluso disporre un ritorno della causa al giudice penale d’appello, soddisfacendo la circostanza costituita dal trattarsi di una decisione comunque emessa da un giudice penale, su un’impugnazione proposta avverso una sentenza penale e nel corso di un processo penale, sia pure arricchito dall’originaria, strutturale connessione delle due azioni (come, peraltro, previsto dal codice di procedura penale nelle altre ipotesi in cui il giudizio continua in sede penale, malgrado coinvolga questioni relative alla sola azione civile esercitata nel processo penale, nelle quali è del tutto pacifico che il giudice applichi alla azione civile le regole penali, come nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di primo grado di proscioglimento, ove la Corte di merito decide l’impugnazione, previo accertamento incidentale della sussistenza o meno della responsabilità penale, applicando le regole penali, come previsto dall’art. 573 c.p.p.).

14.2. Il fatto che il legislatore si sia orientato in tutt’altra direzione non è privo di rilievo; risponde evidentemente ad una precisa ratio e proprio tale ratio merita di essere analizzata, anche andando oltre il linguaggio normativo che certamente non può definirsi appagante, perchè l’uso dell’espressione “rinvio”, (cfr. infra) in luogo di quella più consona o almeno fonte di minori equivoci di “rimessione”, è alla base della formulazione di talune soluzioni che, ad un’analisi attenta, risultano irrispettose della scelta normativa.

  1. Le tesi in campo sono tre.

15.1. La più diffusa, fatta propria anche dalla Corte di Cassazione penale (da ultimo Cass. 04/02/2016, n. 27045; Cass. 10/02/2015, n. 1193) muove dalla considerazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c. quale fase rescissoria dell’impugnazione, la cui fase rescindente è stata definita con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, in quanto l’azione civile esercitata nel processo penale non sarebbe che “quella per il risarcimento del danno, patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.c.”, e ne trae principalmente le seguenti implicazioni:

  1. a) nel giudizio civile devono utilizzarsi le stesse regole applicate nel processo penale, con il conseguente accoglimento della domanda risarcitoria o restitutoria solo ove sussistano i presupposti per il riconoscimento, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell’imputato, secondo i canoni propri del processo penale;
  2. b) il principio di diritto enunciato dalla sentenza penale di annullamento è vincolante per il giudice civile del rinvio.

15.2. La seconda tesi ricostruisce il giudizio di rinvio ex art. 622 in termini di procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, atteso che, a seguito dell’annullamento ai soli effetti civili, si realizzerebbe una scissione strutturale tra giudizi e una divaricazione funzionale tra materie a seguito della “restituzione” dell’azione civile così ripristinata all’organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente. Soltanto formalmente sarebbe lecito discorrere, pertanto, di una “prosecuzione” del giudizio, mentre neanche s u di un piano formale risulterebbe legittimo ipotizzare e discorrere di una continuazione del giudizio penale, giacchè il giudizio di rinvio si svolge solo tecnicamente secondo la disciplina dettata dagli artt. 392-394 c.p.c. 15.3. Si è delineata in dottrina una terza tesi, di carattere intermedio e compromissorio, secondo la quale il giudizio di rinvio sarebbe “vicenda autonoma rispetto al processo penale, non rappresentandone – sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili – la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile, successivamente alla intervenuta fase di cassazione in sede penale” e pertanto “dotata di autonomia strutturale e funzionale essendosi verificata una scissione tra le materie sottoposte a giudizio mediante il ritorno dell’azione civile alla cognizione del suo giudice naturale”; tale autonomia non sarebbe piena nè effettiva, però, perchè vi si sostiene che “il giudice civile dovrebbe uniformarsi al principio di diritto contenuto nella pronuncia penale di legittimità, e ciò perchè egli è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione e dalle questioni da essa decise, secondo il combinato disposto dell’art. 384 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 143 disp. att. c.p.c.)”. La sentenza della Cassazione penale “vincolerebbe, pertanto, il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche quanto alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia”.

  1. Mentre l’adozione della prima tesi e, in parte, della terza escluderebbe la rilevanza delle questioni sollevate sub p. 13 e p. 13.1; la seconda è, al contrario, proprio quella da cui dette questioni traggono origine, imponendone l’esame.
  2. La Terza Sezione civile di questa Corte, con la pronuncia n. 9358 del 12/04/2017, a mente della quale “E’ vero che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, da parte di questa Corte” – seguita dall’ordinanza 09/04/2019, n. 9799, secondo cui “nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale, l’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell’art. 192 c.p.p. è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell’ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile – ha gettato le basi per la formulazione della seconda tesi: tesi alla quale questa Corte intende dar seguito, offrendo (si vedano già in tal senso Cass. 13/06/2019, n. 15829 e Cass. 23/06/2019, n. 16916) un ulteriore contributo nell’analisi di tutte le implicazioni derivanti dalla natura evidentemente non

meramente prosecutoria del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., da essa sottesa, in ordine alla sottrazione ai canoni del processo penale e alla non vincolatività del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

  1. La conclusione di questo Collegio è, dunque, che il giudizio in sede civile conseguente alla cassazione della sentenza penale sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando il giudizio di rinvio, ex art. 622 c.p.p., la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile: non essendo più in discussione i temi centrali del giudizio penale, quali la sussistenza del fatto, la sua illiceità e l’attribuibilità all’imputato, l’ulteriore svolgimento del giudizio davanti al giudice civile si configura come prosecuzione solo formale del processo penale, giacchè presenta quell’autonomia strutturale e funzionale che concretizza la scissione tra le materie oggetto del giudizio, con la restituzione dell’azione civile alla giurisdizione cui essa naturalmente compete.
  2. Nella sostanza, nel giudizio di rinvio non vi è più spazio per ulteriori interventi del giudice penale, essendo venuta meno l’esigenza di qualunque accertamento agli effetti penali; il processo sul versante penalistico risulta del tutto esaurito ed il seguito appartiene al giudice civile, alla sua competenza ed alle regole proprie del processo civile. Una volta venuto meno lo spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, mancherebbe la “ragion d’essere della speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzi one di parte civile” (Cass. pen., 27/04/2010, n. 32577; Cass. pen. 17/04/2013, n. 23944), facendo difetto quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale: in virtù del principio di economia processuale, la decisione sugli aspetti civili viene rimessa al

giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull’an che sul quantum, avendo il giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.c., ad oggetto “un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento”.

  1. La giustificazione di tale approdo esige che si chiariscano sia pure sinteticamente i caratteri dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale nonchè i rapporti tra il giudizio civile e quello penale ed i loro caratteri irrinunciabili, perchè dettati dalla diversa finalità; il tutto nel sistema “nuovo” ispirato alla separazione della giurisdizione civile da quella penale.
  2. Il codice del 1988 ha operato una scelta di compromesso, animata da due principi in evidenza non convergenti: il rafforzamento dei diritti della parte civile e l’accentuata tendenza a far rifluire la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale, ma non si è espressamente fatto carico delle conseguenze.
  3. Il punto di origine del ragionamento è, dunque, il venir meno del principio dell’unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per ricercare la verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l’accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti aves sero avuto rilievo extrapenale.
  4. Anche il superamento dell’avversione per la duplicazione dell’attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni, ha avuto il suo peso; soprattutto, però, è risultato determinante lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell’efficacia vincolante dell’accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza), e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l’imposizione delta sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell’azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza).

23.1. Si è così aperta la strada all’opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 c.p.p.).

  1. Uno dei primi coronari travolti dal principio di separazione è il convincimento che l’art. 24 Cost., insieme con la garanzia costituzionale di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, anche scegliendo di costituirsi parte civile nel processo penale, implichi anche copertura costituzionale del simultaneus processus (Corte Cost. 25/03/1996, n. 98).

Pur non potendosi trascurare che, anche in ragione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost., comma 2, la proposizione dell’azione civile all’interno del processo penale aggravi l’attività processuale di accertamento del reato a scapito dell’obiettivo di semplificazione e di economia del processo penale e rischi di trasformare il processo accusatorio in un ibrido, in ultima analisi è innegabile che la concentrazione in una sola sede dell’esame dei profili penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto costituisca un fattore di snellimento dei processi e serva ad evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi giurisdizionali diversi.

  1. A seguire va preso in considerazione l’art. 75 c.p.c., comma 2, che, confermando l’autonomia dell’azione civile rispetto al parallelo processo penale, costituisce un indice sintomatico della volontà del codice del 1988 di incentivare l’esercizio dell’azione civile nella sede sua propria; almeno ove il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, prevedendo che essa, nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile in sede propria ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto o circa il fatto che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (art. 651 c.p.p.).

Diversamente avviene per la sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale – per effetto della “clausola di salvaguardia” contenuta nella parte finale dell’art. 652 c.p.p., comma 1, – non produce effetti nel giudizio civile ove l’azione civile sia stata proposta davanti al giudice civile prima della sentenza penale di primo grado e non sia stata trasferita nel processo penale.

  1. E’ pur vero che al di fuori della disciplina di cui all’art. 75 c.p.p. si registrano ancora ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale – in base al combinato disposto dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p. – ma esse devono considerarsi eccezionali.

Difatti, secondo giurisprudenza costante, perchè possa essere sospeso un giudizio extrapenale è necessario, da un lato, che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto diretto sul diritto oggetto del giudizio e, da un altro lato, che la sentenza penale possa effettivamente assumere nella diversa sede efficacia di giudicato. Parimenti, in alcuni settori professionali resistono disposizioni che prevedono la sospensione del procedimento disciplinare

per fatti che assumono doppia valenza illecita. Tuttavia, in continuità con la regola del favor separationis, si osserva un tendenziale impulso, ispirato al principio generale dell’ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui fa da pendant la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis.

  1. In particolare, ciò che rileva è che l’efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno si esplichi nel solo caso di giudizio autonomamente instaurato innanzi al giudice civile sin dal primo grado, e non anche nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.: in quest’ultima evenienza, infatti, la sentenza di assoluzione dell’imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma quanto agli effetti penali, non produce effetti extrapenali (Cass. 24/11/1998, n. 11897), se non quando il giudicato penale si formi in tempo utile per essere fatto valere in sede civile; se ciò non avviene significa, per contro, che potrà utilizzarsi, ove ve ne siano i presupposti, il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. 28. Dall’art. 538 c.p.c., comma 1, (“(…) quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti”) si trae ulteriore riprova che la decisione sulla domanda della parte civile è collegata alla condanna dell’imputato: il che rende sempre più chiaro che l’azione civile promossa nel processo penale ha carattere accessorio e subordinato rispetto agli scopi propri dell’azione penale di accertamento della responsabilità penale dell’imputato.

28.1. E che tali caratteri non risultino in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. è già stato acclarato dalla Consulta con la sentenza n. 12 del 29/01/2016, per la quale è vero che il danneggiato, ove l’imputato sia stato prosciolto, vede allontanarsi nel tempo l’ottenimento di una pronuncia sulla sua richiesta risarcitoria – perchè è obbligato ad attendere l’esito di un autonomo giudizio civile – ma ciò si giustifica in ragione del carattere recessivo dell’interesse del danneggiato al risarcimento rispetto al superiore interesse all’accertamento della responsabilità dell’imputato cui è votato il processo penale.

28.2. Nè tale indirizzo del sistema risulta incompatibile con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, obbliga sì gli Stati membri a garantire alla vittima “il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo”, ma statuisce altresì che tale obbligo è espressamente subordinato alla condizione che “il diritto nazionale (non) preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario”.

  1. Coerente con tale sistema è anche l’eventualità che it giudice penale accerti la responsabilità penale dell’imputato, ma rigetti la domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile,

precludendo a quest’ultima l’instaurazione di un nuovo giudizio che non sia giustificata da diverse e distinte ragioni di danno, ovvero dalla diversità di petitum rispetto a quello originariamente fatto valere.

  1. La sentenza penale di assoluzione non è, invece, dotata di effetti preclusivi sulla domanda della parte civile; l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto al codice previgente, si limita ad attribuire efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, a taluni accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di chi si sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile e non abbia esercitato l’azione civile ai sensi dell’art. 75 c.p.c., comma 2.
  2. Esigenze di economia processuale ispirano la disposizione, ritenuta, non a caso, eccezionale – Cass., Sez. Un., 29/09/2016, n. 46688 – contenuta nell’art. 578 c.p.p., secondo cui se è stata pronunciata condanna, anche generica, dell’imputato alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
  3. Un altro tassello del sistema è costituito dal potere di impugnare da parte del danneggiato costituitosi parte civile le sentenze di proscioglimento, con conseguente facoltà del giudice dell’impugnazione di decidere sulla domanda di risarcimento e su quella restitutoria, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in quanto “il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare”.
  4. In altri termini, l’accoglimento dell’impugnazione della sentenza di proscioglimento conferisce eccezionalmente al giudice penale il potere di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria o
    res titutoria.
  5. Per di più, l’impugnazione per i soli effetti civili, ex art. 573 c.p.p., deve essere proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale indipendentemente dat fatto che essa si accompagni all’impugnazione agli effetti penali; di talchè il suo buon esito presuppone l’accertamento della sussistenza del reato, anche solo ai limitati effetti civili, con la conseguenza che “il giudice del gravame deve valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile c he evocano ipotesi di inversione dell’onere della prova o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva” (Cass. pen. 18/06/2015, n. 42995).
  6. A precisare i termini della separatezza del giudizio civile da quello penale ha contribuito la Consulta, quando (sent. n. 353 del 27/07/1994) ha sottolineato il carattere accessorio e

subordinato dell’azione civile esercitata nel processo penale, giustificandone gli adattamenti perchè derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi: esigenze assenti ove il danneggiato scelga di esercitare l’azione restitutoria e risarcitoria nel processo civile (Corte Cost. n. 532 del’1/01/1995).

  1. Il senso del ragionamento è chiaro: il danneggiato è una sorta di ospite nel processo penale – in dottrina la posizione del responsabile civile è ritenuta equiparabile a quella del convenuto o del terzo chiamato in causa nel processo civile (artt. 166 e 271 c.p.c.), così come quella della parte civile è equiparabile a quella dell’attore nel processo penale che mantiene la sua connotazione civilistica – ma ha compiuto una scelta processuale precisa, dopo avere valutato vantaggi e svantaggi delle alternative disponibili, e, una volta, optato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ne subisce gli indispensabili condizionamenti (Corte Cost. n. 94 del 10/04/1996;Corte Cost. n. 424 del 30/12/1998; Corte Cost. n. 12/2016, cit.).
  2. Tali condizionamenti non hanno ragione d’essere là dove non ricorra una esigenza di tutela della funzione del processo penale; tant’è che la Consulta (Corte Cost. n. 353/1994, cit.) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600 c.p.c., comma 3, per cui il giudice d’appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale “quando possa derivarne grave e irreparabile danno”, anzichè “quando ricorrono gravi motivi”, così come previsto dall’art. 283 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza della non irragionevolezza della diversificazione dei diritti e dei poteri processuali attribuiti alla parte civile ed all’imputato, ritenuti in più occasioni, dalla stessa Corte costituzionale, titolari di “situazioni soggettive non omologabili”.
  3. In questa cornice di riferimento si colloca l’art. 622 c.p.p. secondo cui qualora, in sede di legittimità, la sentenza sia annullata, “fermi gli effetti penali”, limitatamente alle disposizioni o ai capi riguardanti l’azione civile, ovvero sia accolto il ricorso della (sola) parte civile contro la sentenza di proscioglimento, la Corte “rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
  4. In sostanza, il giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile consegue all’impugnazione della sentenza penale di condanna e del suo annullamento ai soli effetti civili ovvero all’impugnazione, proposta dalla sola parte civile, della sentenza di proscioglimento, annullata ai soli effetti civili.
  5. Non si tratta di una previsione propriamente nuova, posto che riproduce, per un verso, l’art. 541 codice abrogato e quanto al contenuto “nuovo” – l’aggiunta è relativa all’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato: quando la Corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l’eventuale giudizio di rinvio, fermi restando gli effetti penali, si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, anche se

l’annullamento riguarda una sentenza inappellabile – esso si traduce in una applicazione estensiva della previsione dell’art. 541 c.p.p., già avallata dalla giurisprudenza (ad esempio Cass., Sez. Un., 30/11/1974, n. 306),che il legislatore si è limitato a recepire.

  1. Che la scelta normativa evocasse il tema dei rapporti tra azione civile ed azione penale fu chiaro alle Sezioni unite della Corte di Cassazione penale nella nota sentenza Sciortino (sent. 18/11/2013, n. 40109), ove venne affermato: “il tema proposto (si trattava di accogliere il ricorso dell’imputato nei confronti della sentenza di appello che, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per amnistia, aveva confermato le statuizioni civili, senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato) involge scelte di sistema attinenti ai rapporti tra azione civile ed azione penale nell’attuale assetto codicistico, ispirato ai favor separationis” che ha ricadute immediate sulla tutela della parte civile, attese le diverse forme del giudizio di rinvio, a seconda che esso sia disposto verso il giudice civile ovvero verso il giudice penale.
  2. Ciò che più rileva è che fu messo in risalto che “in circostanza nella quale non ha luogo alcun proseguimento dell’azione penale, la corte di cassazione non può (fare) a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio (…) all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente”, senza che sia d’ostacolo il fatto che il giudice del rinvio debba applicare le regole e le forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale. Il danneggiato è ritenuto in grado di rappresentarsi l’eventualità che venga meno, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale, la giustificazione della permanenza del giudizio in senso penale.
  3. Del resto, le posizioni delle parti sono controbilanciate, per quanto riguarda il danneggiato, dalla possibilità, in sede di rinvio di agire per il riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua (più ampia) accezione civilistica, mentre quanto all’imputato, il suo interesse al pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, è assicurato dall’opzione di rinuncia alla prescrizione – art. 157 c.p.c., comma 7, – o all’amnistia – Corte Cost., sent. n. 175 del 14/07/1971 -. Per dovere di precisione va osservato che la formulazione dell’art. 622 c.p.p. non distingue la natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale: potranno, dunque, rientrarvi tanto vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, quanto violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall’azione civile nel processo penale.
  4. Un dato è certo: l’annullamento del giudizio penale preclude un ritorno del processo al giudice penale in ogni caso, cioè sia nell’ipotesi di un ricorso dell’imputato che investa solo il capo relativo alla responsabilità civile “restando preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile”, sia in quella per cui l’imputato ritenga di impugnare formalmente anche il capo penale. In quest’ultimo caso il ricorso è d ritenersi inammissibile “in virtù del principio, già affermato dalle stesse Sezioni unite, secondo cui, in presenza dell’accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di

legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale”, se non a costo di stravolgere le finalità ed i meccanismi decisori della giustizia penale “in dipendenza da interessi civili ancora sub iudice che devono essere invece isolati e portati all’esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli”.

  1. Sicchè rappresenta proprio una conseguenza della sentenza Sciortino l’indirizzo giurisprudenziale più recente (Cass. 8/06/2017, n. 34878; Cass. 21/04/2016, n. 29627; Cass. 23/02/2012, n. 15015) che si è espresso nel senso che “il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
  2. L’autonomia del giudizio civile di cui all’art. 622 c.p.p. rispetto al processo penale trae argomento anche dai rapporti tra l’art. 185 c.p. e l’art. 2043 c.c. 46.1. A contendersi il campo sono due tesi: la prima degrada l’art. 185 c.p. a mero duplicato dell’altra (Cass. pen. 21/01/1992, n. 2521, per cui il diritto della persona danneggiata dal reato alla restituzione ed al risarcimento del danno ha natura prettamente civilistica, e la disposizione dell’art. 185 c.p. nulla aggiunge, ai fini del suo riconoscimento, al generale principio dell’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
  3. Non vale a modificare l’intrinseca natura privatistica di un fatto illecito, che sia definibile tale alla stregua delle citate norme civili, l’ulteriore condizione che il medesimo fatto sia punito dalla legge penale, espletando le due normative (quella civile, con le regole che essa richiama in funzione integratrice, e quella penale) una diversa funzione precettiva e sanzionatoria talchè si è potuto giustamente affermare che tra le due fattispecie esiste esclusivamente una mera connessione genetica, mentre il diritto ai risarcimento nasce non già dai reato, ma dai fatto storico che l’ordinamento configura come reato.); la seconda accede all’idea che uno stesso fatto possa integrare un illecito penale ed un illecito civile, giacchè il reato contiene tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, ma la responsabilità ai fini risarcitori resta unitaria ed unica, identificata nei suoi essentialia dall’art. 2043 c.c., con l’unica differenza rappresentata dalla possibile estensione della condanna risarcitoria ai danni non patrimoniali, essendo l’art. 185 c.p. non una fattispecie di responsabilità, in quanto non rappresenta che “uno di cui”, cioè una di quelle ipotesi, per molto tempo, invero l’unica, in cui è ammessa, ai sensi dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno non patrimoniale.

46.2. Il riconoscimento all’art. 2043 c.c., da parte della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 22/07/1999, dei caratteri di norma che non assegna tutela risarcitoria ad una situazione giuridica che era sì protetta, ma in modo non pieno, stante che vi faceva difetto la tutela risarcitoria, chiamata, come tale ad operare, in seconda battuta, solo ove un’altra norma del sistema – quella primaria – avesse qualificato la posizione giuridica della vittima assegnandole protezione da parte dell’ordinamento giuridico, ma quelli propri della norma primaria che assicura

tutela risarcitoria “solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante”, ha avuto come conseguenza l’impossibilità di stabilire a priori quali siano gli interessi meritevoli di protezione risarcitoria, poichè caratteristica del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., inteso come norma primaria di protezione, è la sua atipicità. Spetta al giudice “procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poichè solo la lesione di un interesse siffatto può dar luogo ad un danno ingiusto ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto” e verificare se l’ordinamento possa tollerare che il danno prodottosi rimanga a carico della vittima.

  1. Anche la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. che ha emancipato il risarcimento del danno non patrimoniale dal reato e ne ha fatto una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, è servita a rafforzare l’idea che il giudizio civile e quello penale siano autonomi.
  2. E tale autonomia, dal punto di vista processuale e, in particolare – probatorio, è stata consacrata, almeno con riferimento alla prova del nesso di causalità, dalla pronuncia a sezioni unite (sent. n. 576 dell’11/01/2008) secondo cui “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
  3. Raggiunta la dimostrazione della separazione del processo civile da quello penale, è necessario riscontrarne i riflessi nel processo di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. e diversificarli secondo le “ragioni” per le quali il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è stato disposto: a) a seguito di annullamento su ricorso della parte civile “ai soli effetti della responsabilità civile”, ex art. 576 c.p.p., della sentenza di proscioglimento limitatamente agli effetti civili; b) a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni o capi della sentenza penale di condanna dell’imputato che riguardano l’azione civile (su ricorso dell’imputato ex art. 574 c.p.p. o della parte civile ex art. 576 c.p.p.); c) a seguito di pronuncia, nel precedente grado di giudizio, di condanna, anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni, quando il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili (art. 578 c.p.p.).

49.1. Nel primo caso l’annullamento ha per oggetto gli effetti civili della sentenza di assoluzione, gli ultimi due devono essere ulteriormente disarticolati perchè in un caso la sentenza penale di condanna, relativamente agli effetti penale, passa in giudicato, nell’altro, al contrario, non si forma alcun giudicato.

  1. Bisogna cominciare col dire che c’è ampia unità di vedute circa il fatto che il giudizio che si svolge dinanzi al giudice del rinvio debba essere sottoposto al regime di cui all’art. 392 c.p.c. 50.1. Il convincimento trae partito dalla constatazione che comunque esso non è un giudizio che inizia ex novo, ma un giudizio che, avviato in sede penale, prosegue dinanzi al giudice civile per gli effetti civili.

50.2. E, in definitiva, che si parli di translatio judicii, di trasmigrazione, ecc. per descrivere questo transito poco importa; il meccanismo del rinvio è quello che sembra meglio rendere l’idea dei termini del collegamento che si instaura tra il processo penale e quello civile.

50.3. Equipararlo ad un (comune) giudizio di rinvio tout court significa, però, riconoscergli anche un carattere chiuso ai sensi dell’art. 394 c.p.c., con una serie di conseguenze:

– non è consentito l’intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che potrebbe derivargli dalla esecuzione della sentenza e che sia tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (Cass. 10/04/2015, n. 7175; Cass. 20/11/1998, n. 11743);

– i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione, sicchè anche in questo caso il giudice di rinvio è chiamato a compiere l’esame della controversia, rimanendo entro il solco tracciato da questa ultima sentenza, senza poterla sindacare o eludere, quand’anche risultasse erronea (Cass. 28/06/1997, n. 5800);

– l’efficacia preclusiva riguarda anche le questioni che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti nel giudizio di legittimità o essere rilevate d’ufficio dalla Corte di cassazione;

– l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l’atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione;

– il giudice del rinvio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può pronunciarsi su tutta la domanda proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e non sulle sole conclusioni formulate con l’atto di riassunzione;

– il regime dei nova si traduce nel divieto per le parti di svolgere nuova attività assertiva o probatoria, non necessaria in conseguenza della pronuncia di cassazione; l’utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa in sede penale, giacchè essa conserva il suo valore di prova;

– il ricorso alle presunzioni semplici da parte del giudice di rinvio è ammissibile nell’ambito del solco tracciato dalla sentenza di cassazione penale sugli stessi fatti di cui alla contestazione originaria;

– il divieto per il giudice del rinvio, ove nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, di ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno: quest’ultima conclusione, nondimeno, è stata superata da un recente orientamento (Cass. 20/06/2017, n. 15182) che ha affermato che, nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena transiatio del giudizio sulla domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574 c.p.p., comma 4, – deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicchè questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum.

  1. Si è persuasi, tuttavia, che la tesi della natura chiusa del giudizio di rinvio non sia così saldamente ancorata e che essa meriti di essere rimeditata, ove si consideri:
  2. a) che il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce mediante citazione (art. 392 c.p.c., comma 2), anzichè con atto riassuntivo;
  3. b) che la citazione deve essere notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c., dettato (come precisa la rubrica dell’articolo) per la ipotesi del procedimento in corso;
  4. c) che dall’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, si desume in via indiretta che la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (Cass. 22/05/2006, n. 11936);
  5. d) che il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perchè la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia (Cass. 22/05/2006, n. 11936).
  6. La fondatezza della tesi che svaluta il carattere prosecutorio del giudizio di rinvio, esaltandone, invece, le caratteristiche di autonomia ed indipendenza trae partito dalla ricordata sentenza Sciortino delle stesse Sezioni unite penali di questa Corte, che ritengono applicabili, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., le regole e le forme della procedura civile. Non è dato dubitare che la Corte regolatrice intendesse riferirsi alla disciplina processuale e probatoria del processo civile, tali essendo, rispettivamente e indiscutibilmente, le forme e le regole di quel giudizio.
  7. Altrettanto fecondo di implicazioni si rivela un altro pronunciamento delle stesse sezioni unite penali della Corte (Cass., Sez. Un., 29/05/2008, n. 40049), a mente del quale spetta alle sezioni civili della Corte il compito di fornire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale: il giudice penale deve, quindi, quanto meno tendere ad un’interpretazione uniforme, che tenga conto del diritto vivente applicato dai giudici civili, e che eviti contrasti di giurisprudenza tanto più gravi in quanto non è prevista una sede deputata alla loro composizione. Ove si giustificasse un trattamento differenziato secondo che la pretesa civile della persona offesa venga azionata nel processo penale oppure in quello civile, una volta che il primo abbia definitivamente esaurito la sua funzione, si potrebbe determinare il paradosso che due persone danneggiate dallo stesso fatto illecito che abbiano scelto strategie processuali diverse, l’una di costituirsi parte civile nel giudizio penale e l’altra di esercitare l’azione di risarcimento dei danni in quello civile, la seconda potrebbe vedersi accolta la domanda risarcitoria e l’altra vedersela rigettata in conseguenza di una diversa più rigida applicazione della regola causale.
  8. Se si scorrono i repertori di giurisprudenza ci si avvede che la meno recente giurisprudenza penale affermava che, una volta venuto meno lo spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, mancherebbe la stessa “ragion d’essere della speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile” (Cass. pen., 27/04/2010, n. 32577; Cass. pen. 17/04/2013, n. 23944) e che, in virtù del principio di economia processuale, la decisione sugli aspetti civili doveva essere rimessa al giudice civile, competente a

pronunciarsi sia sull’an che sul quantum, avendo il giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ad oggetto “un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento”.

  1. Tanto basta per incrinare l’idea che la Corte di cassazione penale abbia il potere di stabilire, in sede di annullamento con rinvio al giudice civile, quali siano le regole e le forme da applicare in tale giudizio, essendo più che ragionevole e giustificato che tale compito spetti integralmente al giudice civile di appello e alla Corte di cassazione civile investita dell’eventuale impugnazione della decisione emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. 56. La responsabilità penale dell’imputato è definitiva, irrettrattabile ed intangibile; la pronuncia della Corte di Cassazione penale che annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l’azione civile (promossa in seno ai processo penale) ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell’imputato ha superato le ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le rilevanti e consistenti deroghe alle modalità di istruzione e di accertamento dell’azione civile, imponendone i condizionamenti, i termini, i limiti e le latitudini proprie del codice di rito penale, dei suoi profili funzionali e delle sue specifiche finalità.

 

  1. Se viene accolta dal giudice penale di primo grado la domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile è solo perchè vi è stata una pronuncia di condanna dell’imputato; viceversa, se l’imputato viene prosciolto per qualsiasi causa il giudice penale è tenuto ad astenersi dal pronunciare sull’azione civile. Ove in sede di gravame, il giudice penale riformi la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice e prosciolga l’imputato ovvero, investito della sola impugnazione proposta dalla parte civile avverso l’assoluzione dell’imputato, detto giudice, non potendo restituire l’azione civile alla sede sua propria, dovrà al contrario procedere e decidere su di essa secondo i canoni propri del rito penale (art. 578 c.p.p.), essendo tale conseguenza imposta, da un lato, dal potenziale persistere del conflitto sui capi penali (come nel caso di eventuale ricorso per cassazione della parte pubblica) e, dall’altro, dalla circostanza costituita dal trattarsi (in caso di impugnazione della sola parte civile) di una decisione comunque emessa da un giudice penale, su un’impugnazione proposta avverso una sentenza penale e nel corso di un processo penale, sia pure arricchito dall’originaria, strutturale, legittima connessione delle due azioni (civile e penale).
  2. Ove sia intervenuto il giudicato sugli effetti penali non vi è ragione di attrarre nell’orbita delle regole processual-penalistiche un giudizio che ha ad oggetto una domanda risarcitoria e/o restitutoria che, per coerenza col sistema, deve essere esaminata secondo le regole proprie dell’illecito aquiliano, la cui funzione non ha carattere sanzionatorio, essendo indirizzata a individuare il soggetto nella cui sfera giuridica debbano essere allocate le conseguenze pregiudizievoli prodottesi.
  3. Imponendo ai giudice civile di pronunciarsi sull’esatta interpretazione di norme penali e sull’applicazione delle regole, processuali e probatorie, di un giudizio (erroneamente) ritenuto “prosecutorio”, del resto, si correrebbe il rischio che la Corte di Cassazione, nelle sue articolazioni, civile e penale, pervenga a soluzioni interpretative contrastanti all’interno del medesimo processo, suscettibili di indebolire la funzione nomofilattica dell’indirizzo ermeneutico espress o dal giudice di legittimità.
  4. Ecco dunque la conclusione che si impone: il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l’interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del ‘fattò (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall’altro.
  5. Il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene. Tale autonomia reca con sè i seguenti corollari:

– è legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l’emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall’art. 183 c.p.c., alla luce del recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15/06/2015 n. 12310). L’emendano della domanda sarebbe oggetto di legittima formulazione dalla parte, e di altrettanto legittimo esame da parte del giudice, stante la disciplina del codice di rito penale che, con riferimento alle formalità della costituzione di parte civile, impone modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste dal codice di rito civile per il contenuto della citazione, analogamente a quanto si legge all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, nel codice di rito penale viene previsto sia che la dichiarazione di costituzione contenga, tra l’altro, “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda” (art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d)), sia che la citazione del responsabile civile contenga la specifica “indicazione delle domande che si fanno valere” nei suoi confronti (art. 83, comma 3, lett. b). Pertanto, da un verso, si prevede la precisazione della causa petendi al momento della costituzione di parte civile, dall’altro si sancisce l’obbligo per la parte civile di precisare il petitum depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare (art. 523 c.p.c., comma 2);

– non potrà escludersi l’eventuale, diversa valutazione dell’elemento soggettivo (colpa anzichè dolo) nè una differente qualificazione del titolo di responsabilità ascritta al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare. La tutela del diritto di difesa del danneggiato sarà, in

tal caso, garantita dal disposto dell’art. 101 c.p.c., comma 2, poichè, in presenza di una rilevazione officiosa del giudice, gli sarà consentito il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione a seguito della riserva di decisione prevista dalla norma citata, così operandosi un equo bilanciamento tra le contrapposte posizioni di chi non ha spiegato tutte le necessarie difese in sede penale e che, di converso, si vede sottratto un grado di giudizio per far valere il proprio diritto risarcitorio. In conclusione, pur nella sostanziale consonanza delle regole di enunciazione del “principio di diritto” (nel sistema processuale penale e civile) indirizzate al giudice del rinvio perchè ad esse si uniformi (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 e art. 384 c.p.c.), esse tuttavia presuppongono che di vero e proprio giudizio di rinvio si tratti, e non risultano applicabili allorquando, come nella specie, l’azione civile si sia ormai affrancata dal giudizio penale in ragione della scissione determinatasi a seguito della valutazione compiuta dal giudice penale che, chiusa la fase penale e “fermi gli effetti penali della sentenza”, rimette ai soli effetti civili la cognizione del giudice civile competente in grado di appello.

– sul versante specificamente probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza, in mancanza di una norma speculare a quella dell’art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta ai cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l’efficacia probatoria di tale atto processuale deve essere vagliata alla stregua delle regole processuali del codice di rito civile. In coerenza con quanto predicato circa la necessità che il giudizio di rinvio si svolga secondo le regole proprie del processo civile,

 

non può essere condiviso l’orientamento che ritiene che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore anche quando, con l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, fondando tale convincimento sul presupposto evidentemente superato secondo il quale, in tal caso, continuerebbero ad applicarsi le regole proprie del processo penale, e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, andrebbe esaminata dal giudice del rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate (Cass. 14/07/2004, n. 13068). In coerenza con le premesse del ragionamento fin qui sviluppato è evidente invece che la ricostruzione del fatto dannoso – ovvero qualsiasi eventuale riconoscimento di efficacia probatoria – che faccia riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile non possa essere considerata legittima, perchè l’art. 246 c.p.c., vieta di assumere “come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”;

– anche il principio di inutilizzabilità di prove assunte in violazione di un espresso divieto probatorio valevole per il processo penale non può essere condiviso (si veda Cass. 8/02/2018, n. 43896 che ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria perchè assunte in violazione del divieto posto dall’art. 195 c.p.p., comma 4);

– va, infatti, aggiunto e ricordato che, nell’ordinamento processual-civilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente

porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio dei libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento – sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico – anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella s ede, spiegare effetti al di fuori del processo penale.

 

L’utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/ 2014, n. 12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.);

– va parimenti data continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale, con specifico riferimento ai poteri di valutazione delle risultanze probatorie riservati al giudice di merito, l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (imposto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la sentenza 21 settembre 2010, Marcos Barriosfitalia, in relazione all’art. 6, par. 1 Convenzione EDU) si impone soltanto in ambito penalistico ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ossequio della regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” e della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., comma 2, ma non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati – in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno – dalla diversa regola probatoria del “più probabile che non”, e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l’affermazione dellla responsabilità del presunto danneggiante (nella specie, responsabilità da circolazione stradale) negata dal giudice di primo grado (Cass. 30/09/2016, n. 19430);

– anche le regole probatorie relative al nesso causale devono essere sottoposte al principio di autonomia del giudizio di rinvio rispetto a quello penale che ha dato origine alla vicenda. E’ escluso evidentemente che, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, nel giudizio di rinvio debbano continuare ad applicarsi le regole processuali penali che hanno governato il processo fino all’annullamento da parte della Corte di cassazione con la conseguenza che l’an della responsabilità debba essere accertata secondo il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio (così come avviene nel giudizio penale d’impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento impugnata dalla sola parte civile); una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest’ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, secondo il canone civilistico del “più probabile che non” e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto di quanto accertato dal giudice penale, non essendo quello del rinvio ex art.

622 c.p.p., un giudizio tecnicamente sottoposto al regime di cui agli artt. 392-394 c.p.c. ed in particolare al vincolo del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In sintesi:

– l’individuazione della domanda risarcitoria e restitutoria – petitum e causa petendi – avviene sulla scorta della rappresentazione del danneggiato costituitosi parte civile;

– i fatti costitutivi della domanda non sono gli stessi del fatto reato, perciò possono essere oggetto di diversa valutazione;

– i canoni probatori applicabili sono quelli del giudizio civile, anche relativamente al nesso di derivazione causale, essendosi reciso il legale con la fase penale;

– i reati a condotta vincolata non vincolano il giudice del rinvio, sicchè si possono far valere indifferentemente condotte causative del danno diverse o quelle tipizzate;

– l’elemento soggettivo dell’illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale; si può accertare la colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. anche se in sede penale fosse oggetto di accertamento un reato doloso; la colpa penale e quella civile non coincidono, se non morfologicamente, ai sensi dell’art. 43 c.p., ma differiscono funzionalmente;

– il titolo di responsabilità può essere oggetto d’ufficio di una diversa qualificazione dei medesimi fatti costitutivi posti a fondamento dell’atto di costituzione parte civile;

– le cause di esclusione della punibilità e le esimenti non producono effetti preclusivi sulla domanda risarcitoria (come risulta dalla Legge Gelli Bianco e dalla legge sulla legittima difesa).

  1. Passando, ora, allo scrutinio della fattispecie concreta, al netto dell’errore di sussunzione – avendo il ricorrente invocato un vizio, quello della omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione che non trova più espressione nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si osserva che la violazione di legge attribuita alla sentenza impugnata consiste proprio nell’omessa considerazione del vincolo del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale, tradottasi in concreto nell’adozione della regola di accertamento del nesso di causa proprio della responsabilità civile.
  2. La Corte d’Appello, dopo aver adeguatamente motivato la propria scelta, senza incorrere in vizi logico-giuridici, ha adottato la regola del più probabile che non, propria del giudizio civile, e, dopo aver svolto una puntuale analisi di tutte le emergenze istruttorie, ha ritenuto che la morte della vittima fu causata da un – errore diagnostico che indusse l’odierno ricorrente a non attenersi alle linee guida applicabili nel caso di paziente sospettato di avere una patologia cardiaca.
  3. Non trova riscontro nell’articolata motivazione della sentenza la tesi della parte ricorrente secondo cui il giudice avrebbe attribuito all’ischemia cardiaca piuttosto che all’aritmia ventricolare maligna la causa del decesso.
  4. La Corte territoriale, infatti, ha fondato la propria decisione sulla prova che il ricorrente non aveva eseguito l’esame obiettivo sulla vittima – sul punto vi erano deposizioni di contenuto contrastante, l’una resa dalla moglie della vittima, l’altra dall’infermiere presente al pronto soccorso, ma il giudice ha dato preminente rilevo alla mancata annotazione dell’esame nella cartella clinica, la cui difettosa tenuta, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, non può ridondare negativamente sul paziente, aggravandone l’onere probatorio – e, soprattutto, sul fatto che la sintomatologia riferita dal paziente, anche a – prescindere da eventuali accertamenti di laboratorio, avrebbe dovuto indurre il professionista a formulare una diagnosi di patologia toracica. In particolare, il giudice ha precisato che le algie toraciche vanno statisticamente ricondotte, per una misura percentuale del 40/60% dei casi, a cause di natura cardiaca,

  5. e per il 19% ad eziopatologia d’ordine gastrointestinale; data la probabilità nettamente inferiore che la causa dei dolori toracici fosse riconducibile ad una patologia gastrica, il ricorrente avrebbe comunque dovuto indagare la possibile presenza della patologia cardiaca, come in effetti aveva fatto inizialmente – segno che aveva sospettato che i sintomi riferiti fossero imputabili ad un problema cardiaco – disponendo l’ECG, ma orientandosi dopo il suo esito negativo, che non avrebbe dovuto considerare in sè significativo, sulla diagnosi di epigastralgia, omettendo di adeguare il proprio comportamento alle linee guida che in casi del genere – dolore toracico tipico addominale alto ed irradiato al torace – prevedono la ripetizione dell’ECG, il dosaggio degli enzimi miocardici e l’eventuale esecuzione dell’ecocardiogramma.

  6. A prescindere dall’esito negativo dell’elettrocardiogramma e dal fatto che la morte del paziente fosse riconducibile ad ischemia – ipotesi più plausibile – o ad aritmia ventricolare maligna – ipotesi secondaria ed indotta dalle inadeguate ed insufficienze evidenze dell’esame istologico (a questo riguardo la sentenza dà conto del fatto che l’ipotesi di un’aritmia ventricolare maligna non era stata pienamente confermata dall’esame istologico, il quale non era completo nè scientificamente significativo per escludere l’ischemia cardiaca (pp. 12-13) – anche ipotizzando che un monitoraggio strumentale eseguito tra il primo ed il ” secondo elettrocardiogramma non avrebbe evidenziato alterazioni significative e che l’esame degli enzimi ematici non avrebbe rilevato la concentrazione di troponima, l’applicazione della regola della preponderanza dell’evidenza, in assenza di ogni altra causa possibile del decesso, ha correttamente indotto il giudice del rinvio ad affermare che se il paziente fosse stato ricoverato in osservazione il ricorrente sarebbe giunto, anche consultando un medico specialista che avrebbe potuto eseguire un

ecocardiogramma, alla giusta diagnosi ed avrebbe potuto intraprendere le terapie, anche quella meno eroica, che avrebbero potuto, se pur senza certezza, risolvere la manifestazione acuta della patologia e stabilizzare farmacologicamente il paziente al fine di trasferirlo in un centro di emodinamica.

  1. Le censure del ricorrente sono volte in parte a contestare la regola di accertamento del nesso causale, in parte, a rimproverare al giudice di aver ignorato che l’esame istologico aveva individuato la causa della morte nell’aritmia ventricolare maligna, ritenuta causa di morte immediata, e che tale patologia oltre a non essere trattabile non sarebbe stata nemmeno diagnosticabile. A quanto precede va aggiunto che, con le censure all’ esame, il ricorrente, al di là dei richiami alla violazione di legge e a vizi procedurali, tende chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito ed in particolare ad una diversa lettura delle emergenze istruttorie, non consentita in questa sede, evidenziandosi che la decisione impugnata risulta conforme alla regula iuris astrattamente invocabile e supportata da ampia e non intrinsecamente contraddittoria motivazione e che, proprio sulla base dei dati fattuali evidenziati in tale motivazione e dell e logiche correlazioni derivatene, la Corte di merito non poteva che ravvisare la responsabilità ascritta a T.L..
  2. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorrente denuncia “omessa motivazione e mancata pronuncia in ordine all’inammissibilità del ricorso in riassunzione relativamente alla posizione di D.M.”.

T.L. lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto nell’interesse di D.M., non essendo stato individuato come parte in nessuna delle sentenze emesse, che avrebbero individuato come parte civile D.L.I., moglie della vittima, e S. e D’.Ma..

  1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, l’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in secondo luogo, il ricorrente non ha fornito a questa Corte gli elementi da cui desumere se fosse stata rivolta al giudice di merito, ritualmente e tempestivamente, una domanda autonomamente apprezzabile, per la quale la pronunzia fosse necessaria ed indispensabile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, egli avrebbe dovuto riportare nel ricorso puntualmente nei suoi esatti termini il contenuto della domanda con l’indicazione dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali essa era stata proposta.

  1. Ne consegue il rigetto del ricorso.
  2. Atteso il rilievo monofilattico delle questioni trattate le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019.

RISARCIMENTO ORA RISARCITO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA MASSIMA ESPERIENZA