Hai un problema con Separazione e Divorzi a FOZA?
Avvocati a Bologna, dell’Avvocato Sergio Armaroli è a tua completa disposizione per tutto quello che riguarda L’Assistenza Legale per Separazioni e divorzi a FOZA.
Separazione di fatto, Separazione legale , Separazione Consensuale e Giudiziale, e tutto quel che riguarda i Figli : potesta, affidamento e mantenimento.
L’Avvocato Sergio Armaroli di Bologna, si occupa anche di Divorzi, Domande di Divorzio, Assegni di Mantenimento, Mediazione familiare e Annullamento, Nullità di Matrimoni.
L’Avvocato Sergio Armaroli è un esperto in Separazioni e Divorzi a FOZA, ed è sempre a tua disposizione sempre per qualsiasi richiesta.
Separazioni e Divorzi FOZA?
Le separazioni coniugali possono essere di natura consensuale o giudiziale. Nel caso delle separazioni coniugali, le parti (i coniugi) decidono autonomamente e di comune accordo le condizioni economiche/patrimoniali e quelle riguardanti i figli minori (affidamento, diritto di visita, diritto di frequentazione dei nonni materni o paterni, ecc…). In tal caso i coniugi possono farsi rappresentare anche da un solo avvocato.

La separazione è l’inizio della fine del matrimonio Con la separazione, marito e moglie diventano “coniugi separati” e, di conseguenza, non ci sono più doveri coniugali come la fedeltà, l’obbligo di abitare nella stessa casa, l’assistenza morale e l’aiuto materiale dell’altro.
Questo però non implica lo scioglimento del matrimonio e, quindi, non è possibile sposarsi di nuovo. Non si parla quindi di ex marito e di ex moglie.
La fase della separazione è obbligatoria se si vuole raggiungere il divorzio. Non esiste divorzio senza separazione. Invece, può esistere la separazione, senza il divorzio.
La separazione è dunque quella fase transitoria nella quale si può decidere anche di riconciliarsi senza dover effettuare nuovamente il rito del matrimonio.
L’avvocato Sergio Armaroli, esperto di Separazioni e Divorzi, trattando la materia nel suo complesso, si occupa di:
- separazioni e divorzi consensuali e giudiziali;
- affidamento di figli minorenni;
- mantenimento di figli minori e maggiori, nonché del coniuge economicamente debole;
- convivenze di fatto e regolamentazione dei diritti patrimoniali ed economici;
- azioni volte all’accertamento giudiziale della paternità, all’accertamento del rapporto di filiazione, al disconoscimento della paternità;
- interdizione, tutela, amministrazione di sostegno e curatela speciale.
Nelle separazioni di natura giudiziale, invece, ciascun coniuge viene rappresentato da un proprio avvocato esperto in diritto di famiglia e, poiché non vi è accordo sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli, la decisione viene adottata dal Tribunale.
La separazione è la prima fase. Con la separazione, marito e moglie diventano “coniugi separati” e, di conseguenza, non ci sono più doveri coniugali come la fedeltà, l’obbligo di abitare nella stessa casa, l’assistenza morale e l’aiuto materiale dell’altro.
In fase di separazione il diritto al mantenimento spetta esclusivamente se il coniuge è economicamente più debole ed è necessario eliminare il divario reddituale. In tal caso, la sua quantificazione è ispirata al criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Diversamente, l’assegno di mantenimento del coniuge, nella fase di divorzio, ha recentemente assunto i caratteri di un’obbligazione nascente dal dovere di solidarietà economica. Per tale ragione verrà riconosciuto solo in caso di mancata autosufficienza del coniuge richiedente, ed in una misura limitata a garantire la sua indipendenza economica (prescindendo, dunque, dal criterio del precedente tenore di vita).
La separazione è dunque quella fase transitoria nella quale si può decidere anche di riconciliarsi senza dover effettuare nuovamente il rito del matrimonio.
Le separazioni coniugali possono essere di natura consensuale o giudiziale. Nel caso delle separazioni coniugali, le parti (i coniugi) decidono autonomamente e di comune accordo le condizioni economiche/patrimoniali e quelle riguardanti i figli minori (affidamento, diritto di visita, diritto di frequentazione dei nonni materni o paterni, ecc…). In tal caso i coniugi possono farsi rappresentare anche da un solo avvocato.
La separazione è l’inizio della fine del matrimonio Con la separazione, marito e moglie diventano “coniugi separati” e, di conseguenza, non ci sono più doveri coniugali come la fedeltà, l’obbligo di abitare nella stessa casa, l’assistenza morale e l’aiuto materiale dell’altro.
Questo però non implica lo scioglimento del matrimonio e, quindi, non è possibile sposarsi di nuovo. Non si parla quindi di ex marito e di ex moglie.
La fase della separazione è obbligatoria se si vuole raggiungere il divorzio. Non esiste divorzio senza separazione. Invece, può esistere la separazione, senza il divorzio.
Con la procedura di divorzio i coniugi, dopo aver ottenuto da almeno tre anni la separazione coniugale, possono procedere allo scioglimento definitivo del proprio vincolo matrimoniale. Anche in questo caso i coniugi possono decidere di intraprendere una procedura consensuale ovvero giudiziale.
È importante sapere che la Legge 162/2014 ha introdotto la possibilità di raggiungere un accordo negoziale in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio nonché in materia di modifica delle condizioni raggiunte nelle rispettive procedure.