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AVVOCATI A BOLOGNA SITO DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
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Studio legale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli si occupa:

AVVOCATO PER DANNI E RISARCIMENTO DANNI BOLOGNA
La responsabilità civile può essere di natura contrattuale, quando viene violato un impegno specifico assunto, appunto, nell’ambito di un contratto precedentemente stipulato tra due o più parti. Genericamente si parla di inadempimento contrattuale che da luogo, a seconda della gravità, al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del contratto oltre al risarcimento.
La responsabilità civile è detta extracontrattuale o “Aquiliana”, quando ad essere violato è il principio generale del “neminem ledere” contenuto nell’art. 2043 cod.civ., ovvero il dovere di non procurare ad altri un danno ingiusto, o altre e diverse norme giuridiche di natura civile, penale, o regolamentare, o quando la lesione del diritto è conseguenza di comportamenti viziati da imprudenza e/o imperizia.
responsabilita’ extracontrattuale e responsabilita’ da fatto illecito :
Titolo IX
Dei fatti illeciti
Art. 2043.
Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2044.
Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa (1).
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato (1).

Art. 2045.
Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
Art. 2046.
Imputabilità del fatto dannoso.
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.
Art. 2047.
Danno cagionato dall’incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.
Art. 2048.
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
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Art. 2049.
Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
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Art. 2052.
Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2053.
Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Art. 2054.
Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
_______________
Giurisprudenza
- Sinistro stradale: è responsabile chi invade la corsia opposta, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19115
- Dita nella portiera di auto in sosta, l’assicuratore del veicolo risarcisce?, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024
- Danno da fermo tecnico: per ottenere il risarcimento va dimostrato, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5447
- Caduta del trasportato dalla moto: assicurazione del vettore non risponde, Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25033
- Attraversa la strada nonostante il divieto, chi risponde dell’investimento?, Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25027
Art. 2055.
Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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Art. 2056.
Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Art. 2057.
Danni permanenti.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Art. 2058.
Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Art. 2059.
Danni non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
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La legge 55/2015, modificando la legge 898/1970, c.d. Legge sul divorzio, ha ridotto notevolmente i tempi e i costi di separazioni e divorzi consensuali.
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I tempi di attesa sono stati incredibilmente ridotti:
- se la separazione è consensuale si può poi procedere al divorzio dopo soli sei mesi, al posto dei tre anni previsti prima della riforma. La riforma si applica ai procedimenti che erano in corso al momento dell’entrata in vigore della legge ma ancora non conclusi.
- Nella separazione dei coniugi, ossia la situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri che nascono con il matrimonio; in particolare sono disciplinati i tipi di separazione e le conseguenze familiari e patrimoniali nel periodo di sospensione degli effetti e di alcuni obblighi del rapporto matrimoniale, in attesa della riconciliazione o del divorzio.
- Molteplici gli istituti che entrano in gioco per la tutela dei soggetti più deboli:
1)l’affido dei figli, che definisce la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza, causata dalla separazione dei genitori. Il nostro ordinamento predilige l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso un genitore e diritto di visita in capo all’altro;
2)l’assegno di mantenimento, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente più debole e ai figli;
l’assegnazione della casa familiare, provvedimento adottato per assicurare ai figli ed al coniuge collocatario la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.
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MATRIMONIO SAI CHE HAO OBBLIGHI ? “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di modo che, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri concordando, tra loro, l’indirizzo della vita familiare avendo, ognuno di loro, il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
In merito agli obblighi che derivano dal matrimonio, la legge dispone che:
1) vi è l’obbligo reciproco di coabitazione
2) fedeltà 3) assistenza e collaborazione (assistenza morale ed assistenza materiale)
4) contribuzione (ognuno dei coniugi deve contribuire in base alle proprie sostanze, capacità lavorativa e di lavoro casalingo) ai bisogni della famiglia.
5) Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli
Valutiamo ora cosa si deve eseguire in questa fase e come sia possibile muoversi senza dubbi, ma con delle richieste precise che mettano d’accordo entrambi i coniugi.
La tutela dei:
Figli
Proprietà
Aspetto economico
Mantenimento
Diffida
Divisione dei beni

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tra le parti).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4647 del 12 maggio 1994)
Cass. civ. n. 2270/1993
In tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione, trovando fondamento nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall’art. 710 c.p.c., quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c.; per contro, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c.
L’accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può anche riguardare rapporti non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi del perdurante matrimonio (cosiddette convenzioni familiari caratterizzate da un sostanziale parallelismo di volontà ed interessi) e pertanto può anche consistere in una transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, sempre che non comporti una lesione di diritti inderogabili.
l’art. 158 (nuovo testo) c.c.,
prevedendo il rifiuto dell’omologazione per il caso di accordi sul mantenimento dei figli in contrasto con gli interessi dei medesimi, conferisce al giudice il potere – dovere di controllare i suddetti accordi anche nel merito, e non solo cioè in relazione all’eventuale contrasto con inderogabili principi di ordine pubblico. Ciò comporta che i patti, con cui i coniugi definiscano nel suo complesso il mantenimento del nucleo familiare, includente figli minori, e non si limitino quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali fra loro, restano inefficaci qualora vengano sottratti al vaglio dell’omologazione, sia perché non compresi fra le clausole della separazione, sia perché concordati in un momento successivo alla sua omologazione.
Poiché ciascuno dei coniugi ha il diritto di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici, sempre che in tal modo non si realizzi una lesione di diritti inderogabili, è valido un contratto preliminare con il quale uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale, promette di trasferire all’altro la proprietà di un immobile, anche se tale sistemazione dei rapporti patrimoniali avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice che provvede all’omologazione della separazione, purché tale attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento ed agli alimenti e ciò a prescindere dalle condizioni economiche del coniuge beneficiario, una volta che il diritto al mantenimento di quest’ultimo sia stato così riconosciuto dal coniuge obbligato.
I fatti antecedenti alla separazione consensuale possono essere invocati da un coniuge, al fine di conseguire un mutamento del titolo della separazione con pronuncia di addebitabilità a carico dell’altro coniuge, solo quando deduca e dimostri di averli conosciuti dopo detta separazione consensuale.
Matrimonio AVVOCATI A BOLOGNA
Tutela del patrimonio AVVOCATI A BOLOGNA
Convenzioni matrimoniali AVVOCATI A BOLOGNA
Comunione dei beni AVVOCATI A BOLOGNA
Separazione dei beni AVVOCATI A BOLOGNA
Matrimonio di italiani all’estero AVVOCATI A BOLOGNA
Dichiarazione giudiziale di paternità
Dichiarazione giudiziale di maternità
Disconoscimento di paternità
Richiesta pagamento per il mantenimento pregresso
Nullità o annullamento del matrimonio
Separazione personale AVVOCATI A BOLOGNA
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Dichiarazione di addebito della separazione
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno
Affidamento condiviso o esclusivo dei figli
Collocamento dei figli
Diritto di visita dei minori
Assegnazione della casa coniugale e tutela
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno di mantenimento per il coniuge
Assegno dai nonni per il mantenimento del nipote
Modifica dell’assegno o delle condizioni di separazione
Garanzie per il pagamento dell’assegno
Dichiarazione o disconoscimento di paternità AVVOCATI A BOLOGNA
Nullità o annullamento del matrimonio civile AVVOCATI A BOLOGNA
Precedente vincolo matrimoniale
Rapporto di affinità, parentela e adozione
Interdizione giudiziale del coniuge
Minore età del coniuge
Incapacità naturale del coniuge
Separazione personale AVVOCATI A BOLOGNA
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Dichiarazione di addebito della separazione
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno
Affidamento condiviso o esclusivo dei figli
Collocamento dei figli
Diritto di visita dei minori
Assegnazione della casa coniugale e tutela
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno di mantenimento per il coniuge
Assegno dai nonni per il mantenimento del nipote
Modifica dell’assegno o delle condizioni di separazione
Garanzie per il pagamento dell’assegno
Dichiarazione o disconoscimento di paternità AVVOCATI A BOLOGNA
Dichiarazione giudiziale di paternità
Dichiarazione giudiziale di maternità
Disconoscimento di paternità
Pagamento per il mantenimento pregresso
Riconoscimento tardivo
Risarcimento dei danni
Divorzio
Divorzio consensuale
Divorzio giudiziale
Affidamento condiviso o esclusivo dei figli
Collocamento dei figli
Diritto di visita dei minori
Assegnazione della casa familiare e tutela
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno divorzile per l’ex coniuge
Assegno alimentare per l’ex coniuge
Assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum
Modifica dell’assegno o delle condizioni di divorzio
Successione del coniuge divorziato
Assegno successorio a carico dell’eredità
Attribuzione della pensione di reversibilità
Perdita o mantenimento del cognome
Protezione e tutela dei figli minori
Rimpatrio di minori sottratti all’altro genitore
Responsabilità genitoriale (limitazione e decadenza)
Tutela dei diritti assoluti del minore
Regolamentazione espatrio minore
Rappresentanza e amministrazione dei beni dei minori
Donazione a minori
Eredità a favore del minore

Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di «non interferenza» — perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell’accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo — oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva escluso l’invalidità dell’accordo intervenuto tra i coniugi per l’alienazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito ed assegnata alla moglie, e per la ripartizione del ricavato tra loro, in quanto la perdita dell’abitazione da parte del coniuge assegnatario era giustificata dall’intenzione di quest’ultimo di trasferirsi in un’altra città, ed era comunque compensata dal beneficio economico derivante dall’attribuzione di parte del corrispettivo, che avrebbe consentito alla moglie di far fronte più largamente alle proprie esigenze ed a quelle della figlia a lei affidata).

In caso di separazione consensuale o divorsio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 c.p.c. in relazione all’art. 158, primo comma, c.c., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell’altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito).
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DIRITTO PENALE BOLOGNA PROCESSO PENALE BOLOGNA TRIBUNALE BOL0GA CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE ANCHE IN CASSAZIONE PENALE
- diritto penale commerciale
- diritto penale tributario e fiscale
- diritto penale del lavoro
- diritto penale ambientale
- diritto penale relativo ad incidenti sul posto di lavoro e penale infortunistico
- diritto penale fallimentare
- bancarotta
- diffamazione a mezzo stampa ovvero via internet
- profili penali per quanto attiene la legge sulla privacy
- contraffazione di marchi e brevetti
- diritto penale sportivo sia in riferimento al Tribunale Ordinario sia in riferimento ai Tribunali sportivi
- diritto penale internazionale
- responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex D.Lgs. 231/2001

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI MATERIA DI OBBLIGAZIONE E CONTRATTI


Titolo I – Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320)
Capo I – Disposizioni preliminari
- Art. 1173 — Fonti delle obbligazioni
- Art. 1174 — Carattere patrimoniale della prestazione
- Art. 1175 — Comportamento secondo correttezza
Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni
Sezione I – Dell’adempimento in generale
- Art. 1176 — Diligenza nell’adempimento
- Art. 1177 — Obbligazione di custodire
- Art. 1178 — Obbligazione generica
- Art. 1179 — Obbligo di garanzia
- Art. 1180 — Adempimento del terzo
- Art. 1181 — Adempimento parziale
- Art. 1182 — Luogo dell’adempimento
- Art. 1183 — Tempo dell’adempimento
- Art. 1184 — Termine
- Art. 1185 — Pendenza del termine
- Art. 1186 — Decadenza dal termine
- Art. 1187 — Computo del termine
- Art. 1188 — Destinatario del pagamento
- Art. 1189 — Pagamento al creditore apparente
- Art. 1190 — Pagamento al creditore incapace
- Art. 1191 — Pagamento eseguito da un incapace
- Art. 1192 — Pagamento eseguito con cose altrui
- Art. 1193 — Imputazione del pagamento
- Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 1195 — Quietanza con imputazione
- Art. 1196 — Spese del pagamento
- Art. 1197 — Prestazione in luogo dell’adempimento
- Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell’adempimento
- Art. 1199 — Diritto del debitore alla quietanza
- Art. 1200 — Liberazione dalle garanzie
Sezione II – Del pagamento con surrogazione
- Art. 1201 — Surrogazione per volontà del creditore
- Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore
- Art. 1203 — Surrogazione legale
- Art. 1204 — Terzi garanti
- Art. 1205 — Surrogazione parziale
Sezione III – Della mora del creditore

- Art. 1206 — Condizioni
- Art. 1207 — Effetti
- Art. 1208 — Requisiti per la validità dell’offerta
- Art. 1209 — Offerta reale e offerta per intimazione
- Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
- Art. 1211 — Cose deperibili o di dispendiosa custodia
- Art. 1212 — Requisiti del deposito
- Art. 1213 — Ritiro del deposito
- Art. 1214 — Offerta secondo gli usi e deposito
- Art. 1215 — Spese
- Art. 1216 — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
- Art. 1217 — Obbligazioni di fare

Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni
- Art. 1218 — Responsabilità del debitore
- Art. 1219 — Costituzione in mora
- Art. 1220 — Offerta non formale
- Art. 1221 — Effetti della mora sul rischio
- Art. 1222 — Inadempimento di obbligazioni negative
- Art. 1223 — Risarcimento del danno
- Art. 1224 — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1225 — Prevedibilità del danno
- Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 — Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari
- Art. 1229 — Clausole di esonero da responsabilità
Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell’adempimento
Sezione I – Della novazione
- Art. 1230 — Novazione oggettiva
- Art. 1231 — Modalità che non importano novazione
- Art. 1232 — Privilegi, pegno e ipoteche
- Art. 1233 — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
- Art. 1234 — Inefficacia della novazione
- Art. 1235 — Novazione soggettiva
Sezione II – Della remissione
- Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
- Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo
- Art. 1238 — Rinunzia alle garanzie
- Art. 1239 — Fideiussori
- Art. 1240 — Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Sezione III – Della compensazione
- Art. 1241 — Estinzione per compensazione
- Art. 1242 — Effetti della compensazione
- Art. 1243 — Compensazione legale e giudiziale
- Art. 1244 — Dilazione
- Art. 1245 — Debiti non pagabili nello stesso luogo
- Art. 1246 — Casi in cui la compensazione non si verifica
- Art. 1247 — Compensazione opposta da terzi garanti
- Art. 1248 — Inopponibilità della compensazione
- Art. 1249 — Compensazione di più debiti
- Art. 1250 — Compensazione rispetto ai terzi
- Art. 1251 — Garanzie annesse al credito
- Art. 1252 — Compensazione volontaria
Sezione IV – Della confusione
- Art. 1253 — Effetti della confusione
- Art. 1254 — Confusione rispetto ai terzi
- Art. 1255 — Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Sezione V – Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
- Art. 1256 — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
- Art. 1257 — Smarrimento di cosa determinata
- Art. 1258 — Impossibilità parziale
- Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Capo V – Della cessione dei crediti
- Art. 1260 — Cedibilità dei crediti
- Art. 1261 — Divieti di cessione
- Art. 1262 — Documenti probatori del credito
- Art. 1263 — Accessori del credito
- Art. 1264 — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi
- Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente
- Art. 1267 — Garanzia della solvenza del debitore
Capo VI – Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
- Art. 1268 — Delegazione cumulativa
- Art. 1269 — Delegazione di pagamento
- Art. 1270 — Estinzione della delegazione
- Art. 1271 — Eccezioni opponibili dal delegato
- Art. 1272 — Espromissione
- Art. 1273 — Accollo
- Art. 1274 — Insolvenza del nuovo debitore
- Art. 1275 — Estinzione delle garanzie
- Art. 1276 — Invalidità della nuova obbligazione
Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1277 — Debito di somma di danaro
- Art. 1278 — Debito di somma di monete non aventi corso legale
- Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
- Art. 1280 — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
- Art. 1281 — Leggi speciali
- Art. 1282 — Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1283 — Anatocismo
- Art. 1284 — Saggio degli interessi
Sezione II – Delle obbligazioni alternative
- Art. 1285 — Obbligazione alternativa
- Art. 1286 — Facoltà di scelta
- Art. 1287 — Decadenza dalla facoltà di scelta
- Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni
- Art. 1289 — Impossibilità colposa di una delle prestazioni
- Art. 1290 — Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
- Art. 1291 — Obbligazione con alternativa multipla
Sezione III – Delle obbligazioni in solido
- Art. 1292 — Nozione della solidarietà
- Art. 1293 — Modalità varie dei singoli rapporti
- Art. 1294 — Solidarietà tra condebitori
- Art. 1295 — Divisibilità tra gli eredi
- Art. 1296 — Scelta del creditore per il pagamento
- Art. 1297 — Eccezioni personali
- Art. 1298 — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 1299 — Regresso tra condebitori
- Art. 1300 — Novazione
- Art. 1301 — Remissione
- Art. 1302 — Compensazione
- Art. 1303 — Confusione
- Art. 1304 — Transazione
- Art. 1305 — Giuramento
- Art. 1306 — Sentenza
- Art. 1307 — Inadempimento
- Art. 1308 — Costituzione in mora
- Art. 1309 — Riconoscimento del debito
- Art. 1310 — Prescrizione
- Art. 1311 — Rinunzia alla solidarietà
- Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
- Art. 1313 — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
- Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
- Art. 1315 — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
- Art. 1316 — Obbligazioni indivisibili
- Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili
- Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
- Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
- Art. 1320 — Estinzione parziale
Titolo II – Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 sexies)
Capo I – Disposizioni preliminari
- Art. 1321 — Nozione
- Art. 1322 — Autonomia contrattuale
- Art. 1323 — Norme regolatrici dei contratti
- Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali
Capo II – Dei requisiti del contratto
- Art. 1325 — Indicazione dei requisiti
Sezione I – Dell’accordo delle parti
- Art. 1326 — Conclusione del contratto
- Art. 1327 — Esecuzione prima della risposta dell’accettante
- Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione
- Art. 1329 — Proposta irrevocabile
- Art. 1330 — Morte o incapacità dell’imprenditore
- Art. 1331 — Opzione
- Art. 1332 — Adesione di altre parti al contratto
- Art. 1333 — Contratto con obbligazioni del solo proponente
- Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 — Presunzione di conoscenza
- Art. 1336 — Offerta al pubblico
- Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità
- Art. 1339 — Inserzione automatica di clausole
- Art. 1340 — Clausole d’uso
- Art. 1341 — Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 — Contratto concluso mediante moduli o formulari
Sezione II – Della causa del contratto
- Art. 1343 — Causa illecita
- Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
- Art. 1345 — Motivo illecito
Sezione III – Dell’oggetto del contratto
- Art. 1346 — Requisiti
- Art. 1347 — Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
- Art. 1348 — Cose future
- Art. 1349 — Determinazione dell’oggetto
Sezione IV – Della forma del contratto
- Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 1351 — Contratto preliminare
- Art. 1352 — Forme convenzionali
Capo III – Della condizione nel contratto
- Art. 1353 — Contratto condizionale
- Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
- Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
- Art. 1356 — Pendenza della condizione
- Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione
- Art. 1358 — Comportamento delle parti nello stato di pendenza
- Art. 1359 — Avveramento della condizione
- Art. 1360 — Retroattività della condizione
- Art. 1361 — Atti di amministrazione
Capo IV – Dell’interpretazione del contratto
- Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1364 — Espressioni generali
- Art. 1365 — Indicazioni esemplificative
- Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 — Conservazione del contratto
- Art. 1368 — Pratiche generali interpretative
- Art. 1369 — Espressioni con più sensi
- Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
- Art. 1371 — Regole finali
Capo V – Degli effetti del contratto
Sezione I – Disposizioni generali
- Art. 1372 — Efficacia del contratto
- Art. 1373 — Recesso unilaterale
- Art. 1374 — Integrazione del contratto
- Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
- Art. 1376 — Contratto con effetti reali
- Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
- Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
- Art. 1379 — Divieto di alienazione
- Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
- Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Sezione II – Della clausola penale e della caparra
- Art. 1382 — Effetti della clausola penale
- Art. 1383 — Divieto di cumulo
- Art. 1384 — Riduzione della penale
- Art. 1385 — Caparra confirmatoria
- Art. 1386 — Caparra penitenziale