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  1. se il de cuius muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratellie le sorelle in parti uguali. Quanto ai fratelli e alle sorelle unilaterali, questi ultimi succedono per metà della quota; nel caso di concorso tra genitori e fratelli, ai primi andrà almeno la metà del patrimonio.

  2. La successione legittima

 

  • FRATELLI LITI CAUSE EREDITARIE DIFENDO VICENZA PADOVA BOLOGNA RAVENNA FO0RLI CESENA 

  • La successione legittima si apre quando il de cuius non fa testamento e dunque la legge fissa non solo l’ordine in cui i soli parenti entro il sesto grado e il coniuge vengono via via chiamati a succedere se il primo o il successivo chiamati non possano o vogliano accettare l’eredità, ma anche le quote in cui essi succedono. Ovviamente anche in questo caso può sorgere il problema della tutela degli eredi legittimari: si pensi a una donazione effettuata in vita che può provocare una lesione all’eredità di un legittimario. Vedremo i rimedi a tale eventualità offerti dal diritto italiano.
  • La Divisione dell’Eredità tra Fratelli: Aspetti Giuridici e Considerazioni Legali
  • L’acquisizione e la successione di beni sono temi di grande rilevanza nel contesto giuridico, suscitando spesso dibattiti e controversie. La divisione dell’eredità tra fratelli è un argomento particolarmente delicato, poiché coinvolge sia questioni di natura giuridica che sentimentale. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti giuridici e le considerazioni legali che emergono durante il processo di divisione di un’eredità tra fratelli.
  • La Successione e l’Apertura dell’Eredità
  • La successione si verifica quando una persona deceduta lascia dei beni e delle proprietà che devono essere trasferiti ai suoi eredi. Quando un individuo muore senza un testamento valido, si applicano le leggi sulla successione intestata del paese in cui era residente. Queste leggi stabiliscono l’ordine di priorità tra gli eredi, definendo chi ha diritto a quale parte dell’eredità.
  • L’apertura dell’eredità è il momento in cui inizia il processo di divisione dei beni del defunto. Questo processo coinvolge l’inventario dei beni, la valutazione delle proprietà e la distribuzione delle quote ereditarie agli eredi.
  • La Legittima e la Quota Disponibile
  • Molte giurisdizioni riconoscono il concetto di “legittima” e “quota disponibile” nell’eredità. La legittima rappresenta la porzione dell’eredità riservata per legge agli eredi legittimi, che solitamente includono i figli. La quota disponibile è la parte dell’eredità che il defunto può disporre liberamente tramite testamento. Questa divisione può causare conflitti tra gli eredi, poiché i beneficiari delle legittime potrebbero ritrovarsi in disaccordo con le scelte testamentarie del defunto.
  • Divisione Legale dell’Eredità
  • Quando si tratta di divisione dell’eredità tra fratelli, è importante considerare le disposizioni testamentarie, se presenti, e le leggi di successione applicabili. Le leggi variano da paese a paese, ma ci sono alcune considerazioni generali da tenere a mente:
  • Testamento: Se il defunto ha redatto un testamento valido, le sue volontà espresse in esso dovrebbero essere rispettate nella misura consentita dalla legge. Tuttavia, potrebbero sorgere contestazioni se uno dei fratelli ritiene che il testatore non fosse in grado di agire in modo libero e consapevole al momento della stesura del testamento.
  • FRATELLI LITI CAUSE EREDITARIE DIFENDO VICENZA PADOVA BOLOGNA RAVENNA FO0RLI CESENA 

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  • Legittime: Alcuni paesi prevedono che una parte dell’eredità sia riservata ai figli come legittima. Questo potrebbe limitare la disponibilità di beni per la divisione tra i fratelli.
  • Quote Ereditarie: La divisione dell’eredità tra fratelli dovrebbe rispecchiare le quote ereditarie stabilite dalla legge o dal testamento. Se vi sono beni immobili o aziende di famiglia, potrebbe essere necessario vendere tali beni o trovare un accordo per la loro gestione condivisa.
  • Conservazione dei Beni: Nel corso della divisione, è importante considerare come conservare e gestire i beni ereditati. Questo potrebbe includere immobili, investimenti finanziari, oggetti di valore e altri beni materiali.
  • Mediazione e Arbitrato: In caso di disaccordo tra i fratelli riguardo alla divisione dell’eredità, la mediazione o l’arbitrato potrebbero essere opzioni utili per risolvere le controversie in modo meno litigioso e più riservato rispetto a una causa legale.
  • Tutela dei Diritti e Ruolo dell’Avvocato
  • Durante il processo di divisione dell’eredità tra fratelli, è fondamentale tutelare i diritti di ciascun erede e rispettare le disposizioni legali. Un avvocato specializzato in diritto successorio può svolgere un ruolo cruciale nel fornire consulenza legale, mediare tra le parti coinvolte e garantire che l’intero processo sia condotto in conformità con la legge.
  • Considerazioni Finali
  • La divisione dell’eredità tra fratelli è un processo complesso che coinvolge aspetti legali, emozionali e pratici. È importante affrontare questa situazione con sensibilità e rispetto, cercando di giungere a soluzioni che siano equilibrate e giuste per tutti gli eredi coinvolti. L’assistenza legale può essere preziosa per garantire che l’intero processo si svolga senza intoppi e nel rispetto delle leggi vigenti.
  • FRATELLI LITI CAUSE EREDITARIE DIFENDO VICENZA PADOVA BOLOGNA RAVENNA FO0RLI CESENA 

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  • La Divisione dell’Eredità Tra Fratelli: Aspetti Legali e Considerazioni
  • L’assegnazione e la divisione di un’eredità tra fratelli sono questioni legali complesse che richiedono una comprensione approfondita del diritto successorio. Quando si tratta di dividere i beni lasciati da un genitore o da un altro parente stretto, emergono una serie di sfide legali, emotive e finanziarie. Questo articolo esplorerà gli aspetti legali fondamentali da considerare nella divisione dell’eredità tra fratelli, tenendo conto dei diritti e degli obblighi di ciascun erede.
  • Leggi Successorie e Testamento: Un Panoramica
  • Le leggi successorie variano da giurisdizione a giurisdizione, ma generalmente forniscono una base per la distribuzione dell’eredità in assenza di un testamento valido. Quando il defunto non ha redatto un testamento, si applica la successione intestata, che determina come i beni saranno suddivisi tra i familiari. Tuttavia, se il defunto ha scritto un testamento, le disposizioni testamentarie avranno la precedenza, a meno che non siano in contrasto con la legge o gravemente ingiuste.
  • Divisione Equa vs. Divisione Equivalente
  • Uno dei principali punti di dibattito tra fratelli nell’ambito dell’eredità riguarda la definizione di “divisione equa”. Mentre per alcuni potrebbe sembrare che la divisione equa significhi una spartizione uguale dei beni, in realtà la legge di molte giurisdizioni prevede una divisione “equivalente”. Questo significa che la divisione tiene conto del valore dei beni piuttosto che della loro quantità fisica. Ad esempio, un fratello potrebbe ricevere una casa di valore simile a quello dei conti bancari dell’altro fratello.
  • Diritti e Dovere dell’Erede
  • Gli eredi hanno diritti e doveri in relazione alla divisione dell’eredità. Essi hanno il diritto di conoscere l’entità e il valore dei beni ereditari e di partecipare al processo decisionale sulla divisione. Inoltre, gli eredi hanno il dovere di agire in buona fede e di non agire in modo fraudolento o lesivo nei confronti degli altri coeredi. La trasparenza è essenziale per evitare conflitti futuri.
  • Risolvere i Conflitti tra Fratelli
    DIVISIONE EREDITA' TRA PARENTI E FRATELLI
    DIVISIONE EREDITA’ TRA PARENTI E FRATELLI

  • I conflitti tra fratelli nella divisione dell’eredità sono comuni e possono essere provocati da aspetti emotivi, differenze di percezione sulla giustizia e mancanza di comunicazione. Una soluzione consigliata è la mediazione, che coinvolge una terza parte neutrale per aiutare a negoziare un accordo. La mediazione può preservare le relazioni familiari e risparmiare tempo e denaro rispetto a una disputa legale.
  • Possibili Soluzioni Legalmente Riconosciute
  • Se i fratelli non riescono a raggiungere un accordo amichevole, possono intraprendere azioni legali. In molti casi, la legge offre varie opzioni:
    1. Divisione giudiziaria: In alcuni casi, quando i beni sono difficili da suddividere equamente (ad esempio, un’azienda di famiglia), il tribunale può decidere di assegnare la proprietà a uno dei coeredi e stabilire una compensazione finanziaria per gli altri.
  • Vendita pubblica: In situazioni estreme, un tribunale può ordinare la vendita all’asta dei beni e la distribuzione dei proventi tra gli eredi.
  • Pianificazione Preventiva e Testamento
  • Per evitare conflitti futuri tra i fratelli, è consigliabile pianificare in anticipo e redigere un testamento chiaro e dettagliato. Un testamento ben scritto può aiutare a evitare ambiguità e a garantire che i desideri del defunto vengano rispettati.
  • Conclusioni
  • La divisione dell’eredità tra fratelli è una questione legale complessa che richiede una comprensione approfondita delle leggi successorie e un approccio rispettoso e collaborativo tra gli eredi. La comunicazione aperta, la trasparenza e, se necessario, il coinvolgimento di un professionista legale possono aiutare a risolvere conflitti e a garantire una divisione equa ed equilibrata dei beni ereditari. La pianificazione preventiva, come la redazione di un testamento ben strutturato, può contribuire a evitare molte delle difficoltà che potrebbero sorgere in seguito.
  • La Divisione dell’Eredità tra Fratelli: Aspetti Giuridici e Considerazioni Legali
  • L’acquisizione e la successione di beni sono temi di grande rilevanza nel contesto giuridico, suscitando spesso dibattiti e controversie. La divisione dell’eredità tra fratelli è un argomento particolarmente delicato, poiché coinvolge sia questioni di natura giuridica che sentimentale. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti giuridici e le considerazioni legali che emergono durante il processo di divisione di un’eredità tra fratelli.
  • La Successione e l’Apertura dell’Eredità
  • La successione si verifica quando una persona deceduta lascia dei beni e delle proprietà che devono essere trasferiti ai suoi eredi. Quando un individuo muore senza un testamento valido, si applicano le leggi sulla successione intestata del paese in cui era residente. Queste leggi stabiliscono l’ordine di priorità tra gli eredi, definendo chi ha diritto a quale parte dell’eredità.
  • L’apertura dell’eredità è il momento in cui inizia il processo di divisione dei beni del defunto. Questo processo coinvolge l’inventario dei beni, la valutazione delle proprietà e la distribuzione delle quote ereditarie agli eredi.
  • La Legittima e la Quota Disponibile
  • Molte giurisdizioni riconoscono il concetto di “legittima” e “quota disponibile” nell’eredità. La legittima rappresenta la porzione dell’eredità riservata per legge agli eredi legittimi, che solitamente includono i figli. La quota disponibile è la parte dell’eredità che il defunto può disporre liberamente tramite testamento. Questa divisione può causare conflitti tra gli eredi, poiché i beneficiari delle legittime potrebbero ritrovarsi in disaccordo con le scelte testamentarie del defunto.
  • Divisione Legale dell’Eredità
  • Quando si tratta di divisione dell’eredità tra fratelli, è importante considerare le disposizioni testamentarie, se presenti, e le leggi di successione applicabili. Le leggi variano da paese a paese, ma ci sono alcune considerazioni generali da tenere a mente:
  • Testamento: Se il defunto ha redatto un testamento valido, le sue volontà espresse in esso dovrebbero essere rispettate nella misura consentita dalla legge. Tuttavia, potrebbero sorgere contestazioni se uno dei fratelli ritiene che il testatore non fosse in grado di agire in modo libero e consapevole al momento della stesura del testamento.
  • Legittime: Alcuni paesi prevedono che una parte dell’eredità sia riservata ai figli come legittima. Questo potrebbe limitare la disponibilità di beni per la divisione tra i fratelli.
  • Quote Ereditarie: La divisione dell’eredità tra fratelli dovrebbe rispecchiare le quote ereditarie stabilite dalla legge o dal testamento. Se vi sono beni immobili o aziende di famiglia, potrebbe essere necessario vendere tali beni o trovare un accordo per la loro gestione condivisa.
  • Conservazione dei Beni: Nel corso della divisione, è importante considerare come conservare e gestire i beni ereditati. Questo potrebbe includere immobili, investimenti finanziari, oggetti di valore e altri beni materiali.
  • Mediazione e Arbitrato: In caso di disaccordo tra i fratelli riguardo alla divisione dell’eredità, la mediazione o l’arbitrato potrebbero essere opzioni utili per risolvere le controversie in modo meno litigioso e più riservato rispetto a una causa legale.
  • Tutela dei Diritti e Ruolo dell’Avvocato
  • Durante il processo di divisione dell’eredità tra fratelli, è fondamentale tutelare i diritti di ciascun erede e rispettare le disposizioni legali. Un avvocato specializzato in diritto successorio può svolgere un ruolo cruciale nel fornire consulenza legale, mediare tra le parti coinvolte e garantire che l’intero processo sia condotto in conformità con la legge.
  • Considerazioni Finali
  • La divisione dell’eredità tra fratelli è un processo complesso che coinvolge aspetti legali, emozionali e pratici. È importante affrontare questa situazione con sensibilità e rispetto, cercando di giungere a soluzioni che siano equilibrate e giuste per tutti gli eredi coinvolti. L’assistenza legale può essere preziosa per garantire che l’intero processo si svolga senza intoppi e nel rispetto delle leggi vigenti.
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  • In caso di successione legittima si parla di successione a titolo universale e si acquista la qualità di erede che succede al de cuius in ogni rapporto suscettibile di trasmissione, rispondendo dei debiti anche al di là del valore dell’attivo: sul piano processuale il principio è il medesimo, poiché  tu, erede, proseguirai il processo iniziato dal de cuius.
  • In caso di contrasto, l’azione di petizione ereditaria consente all’erede il riconoscimento della qualità di erede e mira solo all’accertamento di detta qualità; l’effetto restitutorio dei beni è un’automatica conseguenza.
  • Più nello specifico, la qualità di erede si acquista volontariamente mediante l’accettazione, i cui effetti retroagiscono, per una finzione giuridica, al momento nel quale si è aperta la successione.
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  • se il de cuius muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli  e le sorelle in parti uguali.
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  • Quanto ai fratelli e alle sorelle unilaterali, questi ultimi succedono per metà della quota; nel caso di concorso tra genitori e fratelli, ai primi andrà almeno la metà del patrimonio.
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  • Miglior professionista rivolgersi per questioni di successione e divisione eredità tra fratelli?
  • Le successioni sono un campo complesso della legge e, anche nel caso di ripartizione di eredità tra fratelli, è necessario rivolgersi ed un avvocato esperto che può aiutare nella comprensione dei propri diritti, nell’elaborazione dei documenti necessari e nel rispetto delle leggi in vigore.
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  • art. 713 Codice Civile
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  • (1)I coeredi(2) possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].
  • Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].
  • Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
  • Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore(3).
  • (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019)
  • Cass. civ. n. 15926/2019
  • Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all’udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
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  • Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
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  • La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione.
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  • Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all’ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 18/09/2012).
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3933 del 29 febbraio 2016)
  • Cass. civ. n. 22977/2013
  • In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22977 del 9 ottobre 2013)
  • Cass. civ. n. 12242/2011
  • Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12242 del 6 giugno 2011)
  • Cass. civ. n. 7881/2011
  • In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7881 del 6 aprile 2011)
  • Cass. civ. n. 13112/2010
  • Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che – in presenza di un’espressa richiesta delle parti – ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, perché in tal modo viene lasciata la redazione di
    quei documenti, necessari all’intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una successiva fase stragiudiziale che potrebbe richiedere un accordo tra le parti.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13112 del 28 maggio 2010)
  • Cass. civ. n. 6134/2010
  • In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6134 del 12 marzo 2010)
  • Cass. civ. n. 4224/2007
  • Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicché l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4224 del 23 febbraio 2007)
  • Cass. civ. n. 3385/2007
  • In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale – della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3385 del 15 febbraio 2007)
  • Cass. civ. n. 15583/2005
  • Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15583 del 26 luglio 2005)
  • Cass. civ. n. 18351/2004
  • Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, previsto dall’art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18351 del 13 settembre 2004)
  • Cass. civ. n. 17881/2003
  • In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17881 del 24 novembre 2003)
  • Cass. civ. n. 7129/2001
  • In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7129 del 25 maggio 2001)
  • Cass. civ. n. 8693/1998
  • Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nell’ipotesi di nullità del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione (poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell’avente causa) deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di nullità della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell’atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici (all’assegnazione, cioè, di beni determinati a ciascuno dei condividenti), ed in conseguenza del quale, esclusa l’ammissibilità del rimedio dell’evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessità di procedere ad una nuova divisione. (Nella specie, il giudice di merito, accertata l’erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullità dell’intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l’esperibilità, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 c.c. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessità di procedere ad una nuova divisione).
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8693 del 2 settembre 1998)
  • Cass. civ. n. 10220/1994
  • Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è un principio assoluto o inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10220 del 29 novembre 1994)
  • Cass. civ. n. 5484/1993
  • Provvedutosi convenzionalmente allo scioglimento di una comunione, il ripristino di tale comunione può essere effettuato contestualmente nello stesso atto in cui si proceda ad una nuova e diversa divisione della medesima comunione, senza che occorra previamente provvedere con un distinto ed autonomo atto, alla ricostruzione di questa.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5484 del 14 maggio 1993)
  • Cass. civ. n. 6225/1987
  • A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all’accordo, sottoscrivendo l’atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.
  • (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6225 del 15 luglio 1987)
  • Cass. civ. n. 2231/1985
  • Poiché i beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, può essere oggetto di divisione giudiziale la quota indivisa di un bene già in comunione.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2231 del 30 marzo 1985)
  • Cass. civ. n. 4275/1984
  • Quando all’eredità sono chiamate più persone, benché alcune per legge ed altre per testamento, la pluralità dei successori e la diversità dei relativi titoli non rompono l’unità della successione, instaurandosi fra i più coeredi una communio incidens che investe l’intero patrimonio ereditario del quale costoro esprimono unitariamente di fronte ai terzi la titolarità, con la conseguente necessità che la stessa divisione dell’asse, pur potendo essere chiesta da ciascun coerede, deve sempre estendersi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, a tutto il complesso dei beni caduti in successione.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4275 del 21 luglio 1984)
  • Cass. civ. n. 3182/1982
  • La sopravvenuta alienazione, totale o parziale, dei beni oggetto di comunione non osta a che i partecipanti, a prescindere da eventuali ed autonome pretese risarcitone, possano proporre domanda di divisione, al fine di realizzazione i propri rispettivi diritti, in tutto od in parte, mediante equivalente in denaro, previa ricostruzione, sia pur fittizia, della massa dividenda, con formazione delle relative quote.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3182 del 25 maggio 1982)
  • Cass. civ. n. 4105/1981
  • La vendita di un bene ereditario operata da un coerede prima della divisione acquista efficacia (retroattiva) solo se il bene sia assegnato all’alienante a seguito di divisione ereditaria, per cui, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4105 del 23 giugno 1981)
  • Cass. civ. n. 3014/1981
  • In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un’unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione
    i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3014 del 8 maggio 1981)
  • Cass. civ. n. 533/1978
  • E di ostacolo alla proponibilità di una domanda di divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima solo la positiva risultanza ma non anche la mera possibile sussistenza di ulteriori eredi, di un testamento e di ulteriori beni, oltre quelli oggetto della domanda.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 533 del 6 febbraio 1978)
  • Cass. civ. n. 3451/1977
  • L’esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l’interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell’art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.
  • (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3451 del 3 agosto 1977)
  • Cass. civ. n. 1145/1977
  • Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.
  • (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1145 del 24 marzo 1977)
  • Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE
  • Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.
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  • In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.
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