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Responsabilità progettista e direttore lavori | Avv. Armaroli Bologna

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Responsabilità del progettista tecnico: cosa dice la legge

Il progettista tecnico (architetto, ingegnere o geometra) svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione o ristrutturazione di edifici, occupandosi della progettazione architettonica, strutturale e/o impiantistica, del coordinamento con altri professionisti e della conformità urbanistica e normativa dell’opera.

Tuttavia, quando sorgono problemi o difetti nell’opera realizzata, il progettista può essere civilmente e penalmente responsabile, anche con obbligo di risarcire i danni.

⚖️ 1. Responsabilità civile del progettista

La responsabilità civile è disciplinata dal Codice Civile, principalmente dagli articoli:

  • Art. 2229 e ss. c.c. – sull’esercizio delle professioni intellettuali;
  • Art. 2236 c.c. – il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave, salvo che l’opera non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
  • Art. 1669 c.c. – per gravi difetti dell’edificio che compromettono stabilità, durata o sicurezza, il progettista può essere chiamato in causa insieme all’impresa e al direttore dei lavori.

Quindi il progettista è responsabile se:

  • Progetta male le strutture o gli impianti;
  • Non rispetta le normative edilizie o antisismiche;
  • Redige elaborati tecnici errati;
  • Contribuisce con errori tecnici al crollo, cedimento, o alla non abitabilità dell’opera.

2. Responsabilità penale del progettista

Il progettista può rispondere penalmente nei casi in cui:

  • Viene redatto un progetto non conforme alla normativa edilizia o urbanistica;
  • Concorre nella realizzazione di opere abusive;
  • Vi sono conseguenze gravi legate a crolli o disastri colposi (art. 449 c.p.);
  • Partecipa a falsi ideologici o materiali (es. falsi in relazione tecnica, computo o dichiarazioni).

In caso di abuso edilizio, il progettista può essere sanzionato con sospensione dall’albo, multa, arresto e responsabilità nei confronti del cliente e della P.A.

3. Quando può essere chiamato a rispondere?

Il progettista può essere citato in giudizio per:

  • Risarcimento danni da parte del committente o dell’acquirente dell’immobile;
  • Azione di rivalsa da parte dell’impresa costruttrice (se i difetti derivano dal progetto);
  • Responsabilità congiunta insieme a direttore lavori e impresa;
  • Errori nei permessi o nella documentazione progettuale che causano blocchi o demolizioni.

Se l’immobile è affetto da vizi gravi o non sanabili, il progettista può essere coinvolto nella richiesta risarcitoria o nella causa civile.

4. Progettista, direttore lavori e costruttore: chi risponde per cosa?

Soggetto Ambito di responsabilità
Progettista Errori tecnici, difformità urbanistiche, vizi progettuali
Direttore lavori Difetti esecutivi non segnalati, mancato controllo del cantiere
Impresa costruttrice Esecuzione difettosa, uso di materiali scadenti

Spesso, i tre soggetti condividono la responsabilità e vengono citati congiuntamente.

Cosa fare se hai acquistato una casa con vizi e sospetti errori del progettista?

Se hai scoperto difetti nella casa acquistata o problemi a seguito di una ristrutturazione (es. crepe, crolli, infiltrazioni, impianti fuori norma), è importante:

  1. Raccogliere tutta la documentazione tecnica (progetto, permessi, relazioni);
  2. Far effettuare una perizia da un tecnico indipendente;
  3. Contattare un avvocato esperto in diritto immobiliare per valutare:
    • se ci sono responsabilità del progettista;
    • come chiedere risarcimento;
    • se inviare una lettera di diffida o iniziare una mediazione.

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⚖️ Riferimenti a giurisprudenza sulla responsabilità del progettista

Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 23187/2019

Il progettista risponde a titolo di colpa per i difetti progettuali che abbiano inciso negativamente sulla stabilità dell’opera, anche se l’impresa ha eseguito i lavori in modo corretto.
Principio: Il progettista è responsabile in solido con il direttore dei lavori e l’impresa se il difetto deriva dalla progettazione errata.

Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 1695/2016

L’errata progettazione non costituisce semplice imperizia, ma può configurarsi come colpa grave, se il professionista ha ignorato regole tecniche fondamentali.
Nota: questo è importante in relazione all’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità solo a colpa grave nei casi di particolare difficoltà tecnica.

Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 2794/2021

In un caso di cedimento strutturale del solaio, la Cassazione ha confermato la responsabilità solidale tra progettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice, anche in presenza di accettazione dell’opera da parte del committente.

Tribunale di Bologna, Sent. n. 1224/2020

Il giudice ha condannato progettista e direttore lavori per responsabilità concorrente nel rilascio di elaborati progettuali difformi dalle normative antisismiche, provocando la demolizione dell’immobile costruito.

Casi pratici reali (semplificati e adattati)

Caso 1 – Progetto sbagliato, casa inagibile (Bologna)

Una coppia acquista una villetta a schiera progettata da un tecnico abilitato. Dopo sei mesi, emergono gravi infiltrazioni d’acqua dal tetto. Il CTU accerta che il progettista aveva sottodimensionato le pendenze e le guaine impermeabilizzanti. Il giudice condanna il progettista al risarcimento integrale delle spese di rifacimento del tetto (oltre 20.000 €).

Caso 2 – Difetti statici da calcolo strutturale errato (Imola)

In un’abitazione monofamiliare costruita nel 2015, si verifica un cedimento del solaio. La perizia evidenzia errori nei calcoli strutturali redatti dal progettista. La corte condanna progettista, direttore lavori e impresa in solido, con una responsabilità pro quota sulla base del contributo causale.

Caso 3 – Progetto non conforme, permesso annullato (San Lazzaro di Savena)

Un committente si rivolge a un geometra per ampliare un immobile. Il progetto viene approvato, ma poi annullato per difformità edilizie. Il progettista viene ritenuto responsabile per danno patrimoniale e spese di sanatoria, poiché aveva promesso fattibilità non realizzabile.

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  • Vizi da errore progettuale;
  • Responsabilità solidale progettista, direttore lavori e impresa;
  • Cause contro professionisti tecnici;
  • Risarcimento da costruzione difettosa.

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⚖️ Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori: cosa dice la legge

Nel settore edilizio, le figure del progettista e del direttore dei lavori (DL) hanno compiti distinti ma strettamente interconnessi. Quando emergono vizi gravi, difformità o addirittura crolli o danni strutturali, entrambi possono essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente.

In molti casi, la responsabilità è solidale, ossia tutti i professionisti coinvolti rispondono insieme del danno verso il committente o terzi.

‍♂️ Chi fa cosa: differenze tra progettista e direttore dei lavori

Ruolo Funzioni principali
Progettista Redige il progetto architettonico e/o strutturale. Scelta dei materiali. Firma gli elaborati e li deposita presso gli uffici.
Direttore dei lavori Controlla che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e conformi al progetto. Sorveglia l’impresa, segnala anomalie, firma il collaudo.

Talvolta le due figure coincidono (es. un ingegnere che progetta e dirige). In quel caso, la responsabilità si cumula.

⚠️ Responsabilità civile: quando rispondono insieme?

Il progettista e il direttore dei lavori sono responsabili in solido quando:

  • Il progetto è errato e il direttore non lo corregge né segnala;
  • I lavori sono eseguiti male e non c’è vigilanza o contestazione da parte del DL;
  • L’impresa viola il progetto e il DL non interviene;
  • I materiali impiegati sono inadeguati e né progettista né DL se ne accorgono;
  • L’immobile presenta vizi gravi o pericolosi (art. 1669 c.c.).

Responsabilità tipica:
Se l’opera presenta gravi difetti strutturali, sia progettista sia DL sono tenuti al risarcimento dei danni, anche se il problema è riconducibile solo a una delle due figure.

Riferimenti normativi principali

  • Art. 1669 c.c. – Responsabilità decennale per rovina e difetti gravi dell’edificio;
  • Art. 2236 c.c. – Il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave, se l’attività comporta problemi tecnici di speciale difficoltà;
  • Norme deontologiche e codice appalti – Obbligo di diligenza, sorveglianza, veridicità dei documenti.

Giurisprudenza rilevante

Cass. Civ., Sez. II, n. 23187/2019

Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare sull’esecuzione dell’opera, ma se la causa del danno è un errore di progetto, anche il progettista risponde, indipendentemente dalla condotta dell’impresa.

Cass. Civ., Sez. III, n. 1695/2016

La colpa del progettista può essere considerata grave quando si ignorano regole tecniche fondamentali, anche se la direzione lavori non segnala l’anomalia.

Tribunale di Bologna, Sent. 1443/2020

Progettista e DL condannati in solido per errata progettazione antisismica e mancata vigilanza sull’impresa che ha modificato strutture portanti senza autorizzazione.

Caso pratico

Contesto:
Un edificio di nuova costruzione presenta cedimenti strutturali dopo pochi anni. La perizia accerta che:

  • Il progettista ha commesso un errore nel dimensionamento delle fondazioni;
  • Il direttore dei lavori non ha vigilato sull’esecuzione né contestato le modalità operative dell’impresa.

Esito: Il giudice condanna progettista e direttore in solido al risarcimento di oltre 90.000 euro, oltre alle spese per messa in sicurezza.

⏱️ Tempi e prescrizione

  • Per i gravi difetti dell’edificio (art. 1669 c.c.):
    Termine di 10 anni dalla fine lavori;
    La denuncia del vizio va fatta entro 1 anno dalla scoperta.
  • Per errori professionali “ordinari”:
    Termine ordinario di 5 anni (responsabilità contrattuale).

Hai subito danni da progettazione o direzione lavori?

Se hai acquistato un immobile o ristrutturato casa e ora emergono problemi strutturali, vizi occulti, difformità urbanistiche o esecuzioni fuori norma, potresti avere diritto a:

Risarcimento danni
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Risoluzione del contratto
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