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Assicurazione morte incidente famigliare risarcimento

Assicurazione morte incidente famigliare risarcimento

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO GRAVI INCIDENTI STRADA MORTALI ,

LESIONI GRAVISSIME BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA PADOVA FORLI CESENA RIMINI PESARO

051 6447838 051 6447838 URGENZE 335 8174816

CESENA FORLI PADOVA BOLOGNA VICENZA MILANO COMO BERGAMO TORINO GENOVA VITTIMA DI GRAVE INCIDENTE STRADALE?

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IN UN MOMENTO TERRIBILE COME LA MORTE DI UN FAMIGLIAR EIN UN INCIDENTE OCCORRE UN AVVOCATO CAPACE PREPARATO TENACE CHE SEGUA TUTTA LA VICENDA E TI PORTI IL RISARCIMENTO .

SOLO UNA GRANDE ESPERIENZA PUO’ FARE LA DIFFERENZA , PUO’  AIUTARTI VERAMENTE , E L’ HAI TROAVATA NELL’ AVVOCATO SERGIO ARMAROLI .

IL RISARCIMENTO DIDANNI DA INCIDENTE MORTALE E MATERIA ASSAI COMPLESSA AFFIDATI A UN ESPERTO DELLA MATERIA 

SE HAI UN INCIDENTE GRAVE DA RISOLVERE , NON AFFIDARTI ALLA TUA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI MA A UN AVVOCATO ESPERTO SEMPRE, 

Tra i massimi esperti in Italia nella gestione e nella tutela finalizzata al risarcimento del danno in tutta l’infortunistica stradale sia con danni materiale che con danni fisici.

DANNO DA PERDITA PARENTALE 

Il  «danno da perdita parentale»e esprime il concetto in modo semplice e diretto: chi perde un parente per un sinistro stradale deve ottenere dall’assicurazione un congruo risarcimento del danno morale se dimostra un “vissuto” intenso con la vittima.

Una recente sentenza della Cassazione [1] interviene sul tema. La sentenza è molto chiara e lineare: così facendo finisce per essere un vero e proprio vademecum per comprendere quando è possibile ottenere il risarcimento per la morte di un familiare da incidente stradale. Approfondiremo pertanto il tema qui di seguito.

Indice

·       1 Risarcimento per morte o altra grave conseguenza

·       2 Risarcimento morte fratello incidente stradale

·       3 Risarcimento ai nipoti per la morte del nonno o della nonna

·       4 Risarcimento al fidanzato o partner anche se non convivente

·       5 Risarcimento morte zio in un incidente stradale

·       6 Come dimostrare il danno

Risarcimento per morte o altra grave conseguenza
Il discorso che faremo qui di seguito non deve ritenersi limitato solo al caso della morte ma anche a qualsiasi altra conseguenza grave derivante dall’incidente stradale: la perdita degli arti, l’invalidità parziale grave, la paralisi, ecc.

Come chiarito dalla Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale non è limitato alla morte ma è integrato anche dallo stravolgimento dei rapporti abituali per qualsiasi altra ipotesi di gravi lesioni.

Lo studio annovera tra i suoi consulenti, i migliori medici legali A Bologna e non solo e i migliori periti e consulenti tecnici.

Lo Studio Avvocato Sergio Armaroli offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali.

La mission dello Studio Incidenti stradali

Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali. La mission dello Studio avvocato Sergio Armaroli  è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto.   Lo Studio avvocato Sergio Armaroli offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali. La mission dello Studio Avvocato Sergio Armaroli è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto. Al fine di quantificare correttamente il danno subìto, lo Studio Legale Incidenti stradali si avvale di uno staff di medici legali che sottoporranno il cliente a una valutazione medica completa. è quella di garantire ai propri clienti la piena e totale tutela del diritto alla salute che spetta a ogni individuo, non sempre correttamente risarcito dalle Compagnie di Assicurazione mediante la pratica del Risarcimento Diretto. Al fine di quantificare correttamente il danno subìto, lo Studio Legale Avvocato Sergio Armaroli  si avvale di uno staff di medici legali che sottoporranno il cliente a una valutazione medica completa. , è diventata una branca che padroneggio in ogni suo aspetto: dall’analisi cinematica del sinistro, a quella dinamica, allo stato dei luoghi e tutti gli elementi invetigativi, alle responsabilità, alle diverse tipologie di danno che ne derivano (patrimoniale, biologico, esistenziale, da mancato guadagno, da lucro cessante,.etc,..). Non solo, buona parte degli eventi traumatici che coinvolgono la persona (ivi compresi gli incidenti) hanno molte volte un risvolto penale che si trasforma in un processo. o fornisce alla propria Clientela un’assistenza globale per chi viene coinvolto in un incidente stradale oppure per i propri famigliari in caso di lesioni gravissime. . La soluzione di cui sopra ha la finalità di permettere a coloro che vengono coinvolti in un sinistro stradale di poter tutelare i propri interessi anche in un momento di difficoltà economica. Diritto civile Lo studio opera in tutto il campo del diritto civile e penale offrendo la propria consulenza sia ai privati che alle imprese attraverso collaboratori interni ed esterni che lavorano in sinergia tra loro. Rivolge le attenzioni necessarie ad ogni cliente instaurando un rapporto personalizzato e su misura ben cosciente di come il primo “collaboratore” di ogni avvocato sia il proprio assistito. La mia attività giudiziaria è in buona parte occupata proprio dalla tutela del danneggiato che non sempre trova il giusto risarcimento o, peggio, una risposta alle proprie legittime pretese. La conoscenza dei criteri di liquidazione del DANNO BIOLOGICO rappresenta il mio strumento essenziale. Gestisco tante questioni relative alla “responsabilità per cose in custodia” ex art. 2051 c.c., in seguito a tutti gli eventi, apparentemente banali come una caduta per strada o il classico “vaso in testa”…ma dalle conseguenze, spesso, gravissime.

Assicurazione morte incidente famigliare risarcimento
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  Al riguardo appare opportuno evidenziare come, ai fini della risarcibilità dell’evento morte e della sua trasmissibilità agli eredi della vittima, la giurisprudenza di legittimità abbia individuato l’esistenza di tre differenti tipologie di danno: a) danno biologico terminale; b) danno catastrofico (o catastrofale); c) danno tanatologico (o danno da perdita della vita). a) Il danno biologico terminale, riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo, prevede il risarcimento, in favore della persona offesa, per le conseguenze negative che la lesione comporta alla qualità della vita del soggetto direttamente inciso. In tale ottica l’organo giudicante chiarisce di riconoscere e valorizzare, in termini generali, sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte.  

Assicurazione morte incidente famigliare risarcimento
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Ovviamente il riconoscimento è subordinato a determinate condizioni e cioè quando la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013).

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In particolare la stessa Corte ha precisato in una precedente sentenza (Cass. n. 11601 del 2005) che in caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis”.

Assicurazione morte incidente famigliare risarcimento
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Nel caso di specie al fine di accertare se sia configurabile o meno il diritto al risarcimento del danno morale c.d. catastrofale diventa fondamentale, quindi, capire se risulta provata proprio la lucidità della vittima nello spazio di tempo tra l’incidente e la morte.


Si può ritenere, dunque, che il danno patito dal de cuius (nell’intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione) rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. n. 18163/2007).
Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoniale della vittima, risulta essere trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass. 22601/2013).


b) Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008, nn. 26972/2008 e 26973/2008), che hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova e più ampia accezione.

In caso di morte della vittima a poche ore dal verificarsi del sinistro stradale, il risarcimento agli eredi del danno catastrofale può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte, con la conseguenza che, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte

La Corte  riconosce e valorizza sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005,

che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’).

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Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell’attore ed il fatto illecito (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).

Emerge invece dall’impugnata sentenza che la stessa è del tutto sfornita di prova e non può pertanto trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio per la perdita del figlio, solo genericamente dedotto, senza nemmeno l’allegazione di conseguenze di carattere patologico o la specificazione di uno stato di malattia.

Quanto al c.d. “danno edonistico”, per la perdita del rapporto parentale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio.

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

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Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile

Sentenza 14 maggio – 8 luglio 2014, n. 15491

Presidente Spirito – Relatore D’Amico

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione notificato il 9/11 settembre 1997, L.C.I. e C.G. convennero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, T.R. e la società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi del figlio L.C.F. , deceduto in conseguenza del sinistro verificatosi in data (omissis) lungo la (…), in direzione di (omissis).

  2. Resistette il T. , chiedendo farsi applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 cc. ed eccependo anche il concorso di colpa della vittima per non avere indossato le cinture di sicurezza. Lo stesso T. avanzò domanda in garanzia nei confronti della Allsecures per mala gestio del sinistro.

Resistette anche la società di assicurazioni che chiese il rigetto delle domande attrici, contestando la dinamica dell’incidente.

Previa separazione della posizione degli intervenuti S.G. , Ca.Sa. e Ca.Ro. – prossimi congiunti ed eredi di Ca.Ca. , anch’egli terzo trasportato sull’autovettura del T. e deceduto a seguito dello scontro, il Giudice monocratico del Tribunale, con sentenza 12.11./19.11.2005, dichiarò che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di T.R. , condannando quest’ultimo, in solido con la società assicurativa, al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 500.000, 00 a titolo di danno biologico iure hereditatis, ed Euro 125.000,00 a titolo di danno morale iure proprio.

  1. Il Giudice, basandosi sui risultati dei rilievi eseguiti dai Carabinieri, nonché sulla c.t.u. espletata nell’ambito del procedimento penale svoltosi a carico di T.R. , ritenne provato che quest’ultimo, a causa dell’elevata velocità e del fondo viscido per la pioggia, aveva invaso la corsia opposta, mentre nessun addebito poteva ascriversi al conducente del veicolo antagonista.

  2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la AXA Assicurazioni S.p.A., subentrata per incorporazione alla Allsecures Assicurazioni.

Hanno resistito gli appellati, tutti con appello incidentale.

  1. La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato in solido la suddetta Axa Assicurazioni s.p.a. e T.R. al pagamento, in favore di L.C.I. e C.R. , della complessiva somma di Euro 348.928,00 pari ad Euro 174.464,00 ciascuno, oltre gli interessi legali, da calcolarsi – previa devalutazione ai valori del 9 aprile 1996, sulle somme rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della medesima sentenza ed oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza in oggetto al soddisfo.

  2. Propongono ricorso per cassazione L.C.I. e C.G. che presenta memoria.

Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a..

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, 2056 e 2059 cod. civ. in riferimento all’art. 360 n. 3”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito, pur riconoscendo i principi di diritto e le elaborazioni giurisprudenziali relative alla fattispecie, ritiene di inserire un proprio indice di adeguamento alle circostanze del caso concreto.

Ad avviso di L.C. e C. la morte, quale perdita della vita, è fuori dal danno biologico per entità ed intensità, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte stessa. In altri termini, nel danno biologico terminale la capacità recuperatoria o, quantomeno, stabilizzatrice della salute, risulta irreversibilmente compromessa in quanto degrada verso la morte.

Il danno biologico, derivante da lesione tanto grave da condurre alla morte, è soggetto, nella misura liquidatoria tabellare adottata dalla Corte di merito, non a decremento, ma a valutazione oggettiva con valutazione ad incremento.

7.1. Il motivo è infondato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).

La Corte d’appello, dopo aver ritenuto che il primo giudice ha errato nella quantificazione del danno biologico da postumi permanenti, commisurandola a tutta la durata della vita, ha provveduto a ricalcolare tale danno prendendo in considerazione il danno biologico da inabilità temporanea con i dovuti correttivi di tipo equitativo, in considerazione dell’entità massima di lesione alla salute.

L’impugnata sentenza ha quindi ritenuto che, in considerazione dell’elevatissimo grado della lesione alla salute patito, in relazione anche alla giovanissima età della vittima, la liquidazione del relativo danno da inabilità temporanea debba trovare serio ristoro e possa congruamente quantificarsi in Euro 50.000,00, ai valori attuali, con conseguente diritto degli eredi a conseguire tale somma iure hereditatis.

La statuizione di cui sopra, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva.

Ne consegue che la sentenza impugnata è corretta, anche perché il giudice ha tenuto conto del caso concreto.

  1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ. in riferimento all’art. 360 n. 5, in ragione della mancata liquidazione del danno biologico iure proprio, nonché alla mancata liquidazione del danno edonistico ed errata quantificazione del danno morale”.

Ad avviso dei ricorrenti andava loro riconosciuto un diritto al risarcimento, autonomo e distinto, rispetto al pretium doloris, trattandosi di lesioni di diritti della persona costituzionalmente protetti.

Non vi è dubbio, proseguono i ricorrenti, che essi hanno subito, in proprio, una lesione all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale e consistente nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale, che si ripercuote per l’intera durata della vita residua del soggetto leso.

A loro avviso il danno conseguente all’interruzione traumatica del rapporto parentale, per la morte improvvisa di uno stretto congiunto, si configura come diritto concreto al risarcimento agli stessi familiari – iure proprio – di tutti i danni non patrimoniali, comprensivi non delle sole sofferenze fisiche o psichiche, ma anche dei c.d. danni esistenziali consistenti nell’irrimediabile, oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti affettivi e relazionali all’interno della famiglia, quale derivante dalla morte.

  1. Il motivo è infondato.

Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell’attore ed il fatto illecito (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).

Emerge invece dall’impugnata sentenza che la stessa è del tutto sfornita di prova e non può pertanto trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio per la perdita del figlio, solo genericamente dedotto, senza nemmeno l’allegazione di conseguenze di carattere patologico o la specificazione di uno stato di malattia.

Quanto al c.d. “danno edonistico”, per la perdita del rapporto parentale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio.

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

La Corte d’appello ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore per la perdita dell’unico figlio e per la conseguente, estrema intensità della sofferenza subita.

Così decidendo la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di questa Corte secondo la quale la liquidazione del danno morale iure proprio, sofferto per il decesso di un familiare, causato da incidente stradale, sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, adeguatamente motivati.

  1. In conclusione, tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere che la Corte abbia correttamente deciso e che di conseguenza il ricorso debba essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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“Il mio papa’ è stato vittima di un brutto incidente stradale, ci siamo rivolti all’avvocato Sergio Armaroli e in tempi ragionevoli ci ha fatto vere il risarcimento, tenendoci sempre informati sull’andamento della pratica” Rosa: L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale ove ho riportato diverse fratture. Mi ha meravigliato la sua gentilezza e il suo pronto intervento professionale che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi. Salve mi chiamo Annamaria,mi rivolgo a tutte le persone che hanno bisogno di un avvocato che sappia risolvere con concretezza il proprio problema,problema di qualsiasi causa si tratti! Ebbene io personalmente mi sono rivolta ad un grande Avvocato Sergio Armaroli, per un incidente sulla strada dove io personalmente sono stata investita,l’Avv.Sergio Armaroli ha risolto il mio caso in maniera eccellente. Sono una mamma, e vorrei dare una “mano” a chi potrebbe trovarsi in difficoltà. Questa è la mia esperienza: ho avuto bisogno di rivolgermi ad un avvocato per un problema alquanto delicato che riguardava la serenità scolastica di mio figlio. L’ Avv. Sergio Armaroli di Bologna si è dimostrato, un ottimo professionista molto determinato, preparato e sensibile al mio caso, che per me, era di fondamentale importanza. Ha agito tempestivamente, spiegandomi come era meglio procedere per il bene del mio adorato bambino, dimostrando la massima attenzione ad ogni minimo dettaglio, al fine di risolvere nel migliore dei modi la questione. Anche nei giorni successivi, al primo appuntamento mi ha tenuta costantemente informata dell’evolversi della situazione, senza che io dovessi mai sollecitare, anzi mi ha suggerito preziosissimi consigli. Questo comportamento l’ho tovato di altissima professionalità e mi ha completamente rassicurata. La problematica l’ha risolta con pieno successo e in tempi strettissimi , fatto più unico che raro, dimostrando eccellenti doti professionali. Voglio evidenziare anche la sua correttezza e serietà professionale specificandomi subito sia i costi, sia gli atti che avrebbe predisposto. Lo ringrazio sentitamente e consiglio di rivolgersi all’avv. Sergio Armaroli a chiunque abbia un problema da risolvere. Beatrice Un utente Google Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Armaroli di Bologna per motivi di lavoro e l’ho trovato preparato e determinato. In particolare per quanto riguarda il supporto alle aziende per quanto riguarda la contrattualistica internazionale e …Altro Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. 5)Anna Maria: ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24 % del danno biologico.. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno MICHELE: Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. Anna: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armarol idi Bologna per un difficile caso di separazione, mio marito non voleva darmi nulla perché se ne era andato di casa e mi aveva lasciato con tre figli. Con molta cortesia e preparazione l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistita affinchè io potessi avere i miei giusti diritti. Carlo:In un difficile caso di divorzio l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito con cortesia e professionalità ,riuscendo a far valer ei miei diritti Paola: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE SE VUOI IL MIO AIUTO