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Avvocati Bologna   divorzio consensuale  –  avvocati Bologna separazione consensuale

Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi

Riconoscimento del figlio naturale

  • Limitazione e decadenza della potestà genitoriale
  • Adozione nazionale e internazionale, adozione in casi particolari

Molestie in famiglia e danni Avvocati Bologna   divorzio consensuale  –  avvocati Bologna separazione consensuale

RINUNCIA EREDITA’ COSA E’ ?QUANDO FARLA ? AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA effetti della rinuncia all eredità rinuncia successione conseguenze rinuncia eredità costi rinuncia eredità rinuncia eredità termine rinuncia eredità minorenni rinuncia eredità modulo rinuncia eredità debiti
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Convivenza di fatto Avvocati Bologna

L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall’ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).

Per la registrazione del contratto di convivenza l’ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:

  • registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
  • assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.

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Contratti di convivenza Avvocati Bologna

 

 

I contratti di convivenza, secondo la definizione fornita dalla legge, sono contratti che permettono alle coppie di conviventi  di disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la loro vita in comune.

 

Riconoscimento figlio naturale Avvocati Bologna

Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.

È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.

 

iene in primo luogo in considerazione la tesi secondo cui il riconoscimento della paternità, o, come sembra di capire, quanto meno la proposizione della relativa domanda, costituiscano il presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione.

Tale assunto è all’evidenza infondato, in quanto contrastante con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorchè la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27653; Cass., 3 novembre 2006. n. 23596), atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva (Cass., 17 dicembre 2007, n. 26576 pari decorrenza, dalla nascita del figlio (Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386; Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196).

La sussistenza di tale obbligo, raccordata alla consapevolezza del concepimento, come sopra evidenziata, esclude la fondatezza della tesi secondo cui la responsabilità del D. dovrebbe escludersi in assenza di specifiche richieste provenienti dalla S. o dal figlio. Prescindendo dal rilievo inerente all’inutilità di richieste successive dopo un rifiuto iniziale espresso in termini categorici, soccorre il principio secondo cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicchè nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., 2 febbraio 2006, n. 2328).

4.9 – Quanto alla dedotta insussistenza di un diritto al risarcimento del danno, per violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, e limitati nella presente vicenda al periodo compreso fra il raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età ed il conseguimento dell’autosufficienza sul piano economico, premesso che la relativa liquidazione, costituendo questione di merito, non può essere sindacata in questa sede, non essendosi per altro validamente prospettati, come sopra evidenziato, vizi motivazionali, deve ribadirsi come la violazione di obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 c.c. e segg..

Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004;Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004), quanto di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, fino alla recente Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..