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COME OTTENERE QUELLO CHE VI SPETTA ?

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  • DOMANDA Quando e dove si apre la successione?

Nel  momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto

  • DOMANDA

Quanto tempo ho per l’accettazione di eredità?

Il termine è 10 anni dall’apertura della successione

3)DOMANDA Chi è chiamato all’eredità è automaticamente titolare dei beni e diritti della stessa? 

Assolutamente No, in quanto prima deve accettare l’eredità espressamente (si accetta o si assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata) oppure tacitamente (ipotesi più frequente e consistente nel compiere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare: si pensi alla vendita di un bene ereditario).

RISPOSTE EREDITA’ TESTAMENTO SUCCESSIONE

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4)DOMANDA testamento olografo erede universale cosa vuol dire?RISPOSTA

Vuol dire che il testamento se valido ha designato una persona erede   dell’intero patrimonio, attenzione però anche degli eventuali debiti

5)DOMANDA testamento a favore dei nipoti?

RISPOSTA Non si puo’ dimenticare gli eredi necessari ad esempio non possiamo fare testamento dell’intero patrimonio a favore di nipoti se abbiamo figli, se lo facciamo per la quota di legittima spettante ai figli il testamento non è valido

6)DOMANDA si può escludere un figlio dal testamento?

RISPOSTA No al figlio spetta la quota di legittima per legge, il figlio è erede necessario

7)DOMANDA erede legittimo escluso dal testamento 

RISPOSTA Puo’ gustamente rivendicare la sua quota, e chiedere quindi che le venga riconosciuta

8)DOMANDA il testamento può escludere i fratelli ?

 

RISPOSTA I fratelli non sono eredi necessari quindi il testamento puo’ escluderli

9)DOMANDA Si puo lasciare in eredità una casa ?

 

RISPOSTA : Si puo’

6)Domanda eredità senza testamento come funziona ?

RISPOSTA l’eredità senza testamento porta all’applicazione delle norme del codice civile per l’eredita’ e la sua divisione tra eredi legittimi

10) DOMANDA anticipo eredità legittima ?

RISPOSTA Non si puo’ non vi è eredità se non muore il de cuius.

Colui che deve fare testamento puo’ fare donazioni in vita ma se ne terrà conto ai fini dell’eredita’

rinunciare all’eredità prima della morte

11) domanda posso chiedere un anticipo sull’eredità?

Risposta la norma generale è l’articolo 588 c.c. “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”. Il legato è soggetto all’azione di riduzione se il testatore non ha rispettato le quote di riserva ( o di legittima), disponendo oltre la quota di legittima, se sussistano ovviamente i legittimari. Diversamente il legato essendo attribuito in via specifica non viene considerato come quota dell’intera eredità.

 

Si ma si intende una donazione e se ne terrà conto nella futura divisione

 

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12)DOMANDA Eredità soldi in banca cosa fare

 

RISPOSTA In generale, possiamo affermare che hanno diritto ad una quota del conto corrente del defunto glieredi che hanno accettato l’eredità: la rinuncia con beneficio di inventario non è di ostacolo all’eredità delle somme del conto corrente ma lo è la rinuncia pura all’eredità stessa. Quindi, solo colui che ha accettato l’eredità può ottenere la propria quota di conto.

L’erede ha diritto a conoscere dalla banca presso cui il soggetto defunto aveva aperto il conto, l’effettiva giacenza del conto stesso. A tal fine l’erede deve recarsi presso l’istituto di credito e dimostrare la propria qualità di erede a mezzo di atto notorio e l’avvenuto decesso con il certificato di morte. Con tale documentazione, l’erede potrà avere informazioni dalla banca su tutti i conti correnti, i depositi, i libretti di risparmio, le cassette di sicurezza, i finanziamenti in corso e quelli estinti, le azioni e le obbligazioni intestate dal soggetto defunto.

13)DOMANDA Anticipo eredità in denaro?

RISPOSTA Si mediante una donazione

14)DOMANDA si può escludere un figlio dall’eredità?

 

RISPOSTA No il figlio ha diritto alla quota di leggitim a prevista dalla legge

 

Alla morte di una persona, la legge riserva ad alcuni parenti stretti, per lo più figli e coniuge, una quota del patrimonio del defunto, intendendosi per patrimonio non solo ciò che lascia, ma anche ciò di cui si è spogliato, in vita, per donazione. Nel caso in cui vengano all’eredità, insieme alle due sorelle, anche il coniuge, la quota di legittima sarà di 1/4 per ciascuno, potendo disporre liberamente di 1/4 dell’eredità.

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15) DOMANDA impugnare testamento redatto da notaio si puo’

 

RISPOSTA certamente si ,teniamo presente che trattasi di testamento pubblico assai piu’ difficile da rimuovere rispetto a un testamento olografo !!

Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni, con il testatore che dichiara al notaio la propria volontà; volontà che il notaio mette per iscritto, dopo di che darà lettura del testamento ai presenti. Di ciascuna di tali formalità viene fatta menzione nel testamento. Questo deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, e dev’essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

16)DOMANDA cosa succede se si impugna un testamento ?

 

RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA
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17)DOMANDA termine per impugnare testamento per lesione di legittima?

 

RISPOSTA Dieci anni dall’apertura successione

 

 

L’azione per ripristinare le quote dei legittimari lesi può essere esperita entro 10 anni dall’apertura della successione.

Dunque per impugnare un testamento per lesione di legittima, gli eredi “legittimari” hanno 10 anni di tempo.

18) DOMANDA impugnare testamento fratello?

 

RISPOSTA Ricordiamo che i fratelli sono eredi legittimi ma non legittimari: in sostanza beneficiano della massa ereditaria solamente se il de cuius muore senza lasciare testamento e se non ci sono altri eredi (coniuge, figli, genitori).

Quindi salvo casi specifici e particolari, gli eredi legittimi non hanno titolo per impugnare il testamento.

19) DOMANDA impugnazione testamento olografo falso come si fa?

 

RISPOSTA La parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l’onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia, anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento.

1)Lo studio si occupa di offrire assistenza al cliente che intenda redigere testamento.Consulenza e difesa in materia successoria e delle donazioni ed in particolare in tema di divisione ereditaria e distribuzione del patrimonio, redazione e custodia di testamenti, rinunce e petizioni di eredità, legati, azione di riduzione e lesioni di legittima, accettazioni con beneficio d’inventario, validità e vizi del testamento, donazioni e prescrizione.

16)DOMANDA  calcolo quote ereditarie come si fa?

 

RISPOSTA In base a quanto previsto dal codice civile se non vi è testamento

 

 

20)DOMANDA calcolo  quote ereditarie coniuge e due figli

 

 

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21)DOMANDA   l’eredita’ in assenza di testamento va divisa in tre parti uguali

successione senza testamento?

  • RISPOSTA Ecco come vien attribuito agli eredi legittimi il patrimonio del defunto, in assenza di testamento, in base alle norme del Codice Civile.

Coniuge

Tutto

Coniuge più un figlio

Metà al coniuge; metà al figlio

Coniuge e due o più figli

Un terzo al coniuge; due terzi da dividersi in parti uguali tra i figli

Coniuge più fratelli e/o sorelle

Due terzi al coniuge, un terzo da dividersi in parti uguali tra le sorelle e i fratelli germani (entrambi i genitori in comune). In caso di fratelli sia germani, sia unilaterali (un solo genitore in comune), a quelli unilaterali spetta la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani

Coniuge più un nipote (figlio di un fratello o di una sorella defunti)

Due terzi al coniuge; un terzo al nipote

Coniuge più entrambi i genitori

Due terzi al coniuge; un sesto al padre, un sesto alla madre

Coniuge più un solo genitore

Due terzi al coniuge; un terzo al genitore

22)DOMANDA  successione testamentaria quote come si calcolano

  • RISPOSTA Il testamento deve tener conto e socciager ealle regole degli eredi necessari .
  • quote di eredità di cui il testatore può disporre liberamente. Esse sono le seguenti:
  • Se il testatore era sposato e il coniuge è ancora in vita
  • Se colui che ha fatto testamento era sposato e il coniuge è ancora in vita al momento della sua morte, la quota di eredità disponibile è la seguente:
  • se è rimasto un solo figlio: la quota di eredità disponibile è di un terzo (1/3). Questo perché 1/3 dell’eredità deve andare al coniuge superstite, mentre l’altro terzo al figlio;
  • se è rimasto più di un figlio: la quota di eredità disponibile è di un quarto (1/4). Questo perché un quarto (1/4) dell’eredità deve andare al coniuge superstite e un mezzo (1/2) va a finire a tutti i figli che dovranno dividerla in parti uguali tra loro;
  • se non ci sono figli e sono rimasti solo entrambi i genitori o uno solo: la quota di eredità disponibile è di un quarto (1/4).
  • Se il testatore non era sposato o il coniuge è già morto
  • Se colui che ha fatto testamento non era sposato oppure il suo coniuge è già morto in precedenza, la quota di eredità disponibile è la seguente:
  • se non ci sono né figli, né genitori o nonni: il testatore è libero di disporre di tutta la propria eredità per come meglio crede, senza cioè dover rispettare alcun legittimario (poiché, difatti, non ce ne sono). Questo significa, ad esempio, che se l’eredità è costituita da un patrimonio di 10mila euro, di questi il testatore è libero di fare ciò che vuole, lasciandoli anche a un’associazione no profit;
  • 23)DOMANDA testamentoa favore di un solo figlio si puo’?
  • RISPOSTA se si hanno piu’ figli ognuno di loro gha diritto alla legittima
  • 24 DOMANDA PER QUALI MOTIVI SI IMPUGNA UN TESTAMENTO?
  • La sentenza che rigetta l’impugnazione del testamento, una volta passata in giudicato, fa stato solo nei confronti delle parti di quel giudizio, ma non è opponibile, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, ad altro legittimato all’annullamento che abbia successivamente promosso nuovo giudizio per lo stesso motivo (App. Napoli 29/7/1980).Frequente motivo d’impugnazione è captazione, ossia il dolo che si assume essere stato posto in essere per condizionare la volontà del testatore. Per affermare l’esistenza della captazione, che dev’essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta però una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato. L’idoneità dei mezzi de quibus deve però essere valutata, in relazione al testamento, con maggiore larghezza rispetto alla materia contrattuale, e, in ogni caso, con precipuo riferimento all’età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, in considerazione della particolare natura del negozio testamentario, nonché del fatto che, nell’atto di compierlo, il disponente potrebbe risultare più facile vittima di altrui suggestioni a causa di anormali condizioni di salute o di spirito. (Cass. 14/6/2001, n. 8047).Altro motivo d’impugnazione del testamento può essere la sua falsità, per il cui accertamento ci si può giovare del procedimento di verificazione della scrittura privata (art. 216 e segg. c.p.c.). L’espletamento della consulenza grafica in questo tipo di procedimento non osta a che il giudice di merito possa far ricorso ad altre fonti di prova e, in particolare, a presunzioni semplici, desunte, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti mediante prova testimoniale (Cass. 6/4/1981, n. 1940).

 

 

  • 25 DOMANDA È possibile modificare il proprio testamento nel tempo?

 

 

ASSOLUTAMENTE SI TEORICAMENTE SI PUO’ anche fare un testamento al giorno quello che vale è l’ultimo in ordine di data

 

  • Per fare testamento è necessario recarsi da un notaio?

Assolutamete no se il testamento è olografo posso metterlo in banca  o in un cassetto o darlo a persona di mia fiducia il rischio è che un domani non venga fuori e vada disperso

  1. alla constatazione dell’apparente insanabilità di un ormai pluridecennale contrasto tra i due orientamenti l’ordinanza di rimessione della seconda sezione civile ha tratto motivo per rimettere la questione a queste sezioni unite affinché provvedano alla sua ricomposizione, anche alla luce degli studi e delle conclusioni (a loro volta non univoci) cui è pervenuta la dottrina specialistica.
  1. Non può tacersi che le singole indagini ermeneutiche sfociate nell’adesione all’uno o all’altro indirizzo appaiono ciascuna sorretta da argomentazioni che, singolarmente valutate, si caratterizzano tutte e parimenti per autorevolezza e persuasività, così che l’odierna questione non pare potersi ricondurre, sic et simpliciter, ad una superficiale scelta dello strumento processuale cui ricorrere per contraddire o impedire che il testamento acquisti efficacia nei riguardi di chi non ne è menzionato quale beneficiario, ovvero, su di un piano del tutto speculare, perché possa farsi valere nei confronti di chi, potenziale erede ab intestato, dalla efficacia di quell’atto veda compromesse, le proprie pretese ereditarie, consacrando definitivamente i diritti del successore chiamato nella scheda olografa.
  1. La scelta de qua postula, difatti, la parallela indagine in ordine al valore, anche probatorio, delle scritture private che non provengono da nessuna delle parti in causa, e in ordine al riparto dell’onere probatorio.
  1. E ciò perché il testamento olografo non è solo un documento che fonda, o contribuisce a fondare, sul piano probatorio, le ragioni della parte in causa, ma costituisce esso stesso il titolo in forza del quale il soggetto ivi menzionato diviene titolare di diritti soggettivi, e in ragione del quale si realizza la successione in locum et ius defuncti.
  1. Ricostruendo funditus i termini del contrasto, emerge come parte della giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere al testamento olografo natura giuridica di scrittura privata, ammetta che la contestazione della autenticità della sua sottoscrizione possa legittimamente compiersi attraverso il semplice disconoscimento (i.e. il non riconoscimento) della scheda testamentaria.
  1. La tesi trova un suo risalente precedente nella pronuncia di cui a Cass. n. 3371 del 16 ottobre 1975, secondo cui la parte che intenda contestare l’autenticità di una scrittura privata non riconosciuta non deve proporre querela di falso, occorrendo invece impugnare, in via di eccezione, la sottoscrizione mediante il disconoscimento, con la conseguenza che graverebbe sulla controparte l’onere di chiedere la verificazione e di dimostrare l’autenticità della scheda testamentaria. A fondamento di tale decisione la Corte pose la considerazione secondo cui lo strumento della querela di falso si rende indispensabile solo quando la scrittura abbia acquistato l’efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2702 cod. civ. per riconoscimento tacito o presunto, ovvero all’esito del procedimento di verificazione (e ciò anche nell’ipotesi in cui, contro l’erede istituito con un precedente testamento, sia prodotto un successivo testamento istitutivo di altro erede).
  1. La giurisprudenza favorevole allo strumento processuale della verificazione ex art. 214 c.p.c., peraltro, non esclude tout court il ricorso alla querela di falso, riconosciuta come strumento alternativo rispetto al semplice disconoscimento (così, tra le altre, Cass. n. 3883 del 22 aprile 1994), ma mette a sua volta in rilievo – sulla premessa per cui l’onere probatorio ricade sulla parte che del testamento voglia servirsene e che a tal fine propone l’istanza di verificazione (salvo la diversa scelta della controparte di promuovere azione di querela di falso) – la non incidenza sull’onere probatorio della posizione processuale assunta dalle parti stesse (e cioè se l’azione sia esperita dall’erede legittimo che adduca in via principale la falsità del documento, ovvero dall’erede testamentario che voglia far valere i propri diritti ereditari e si trovi di fronte alla contestazione dell’autenticità del documento da parte dell’erede legittimo: Cass. n. 7475 del 12 aprile 2005 e n. 26943 dell’11 novembre 2008).
  1. Tracce dell’orientamento in parola si rinvengono anche in epoca successiva al ricordato obiter di queste sezioni unite.
  1. Secondo Cass. n. 28637 del 23 dicembre 2011, difatti – riaffermatosi in premessa che querela di falso e disconoscimento sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro -, il testamento olografo non perderebbe la sua natura di scrittura privata per il fatto di dover rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (ex art. 602 c.c.), volta che esso deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne compia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta: quest’ultimo, per impedire tale riconoscimento e contestare tout court l’intera scheda testamentaria, deve dunque proporre l’azione di disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente.
  1. A questo indirizzo si contrappone l’orientamento che, pur non attribuendo valore di atto pubblico al testamento olografo, postula, per la contestazione della sua autenticità, la proposizione della querela di falso.
  1. Anche tale filone interpretativo ha origini assai risalenti: si legge in Cass. n. 2793 del 3 agosto 1968 che la contestazione dell’erede legittimo si risolve in una eccezione di falso, da sollevarsi esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 221 cod. proc. civ. e segg., atteso che il disconoscimento può provenire soltanto da chi sia autore dello scritto o da un suo erede – in tal senso, e prima ancora, Cass. n. 766 del 18 marzo 1966, secondo la quale il principio sostanziale dell’art. 2702 cod. civ. volto a disciplinare l’efficacia in giudizio della scrittura privata riconosciuta effettivamente o presupposta tale, e la procedura di disconoscimento e di verificazione regolata dagli artt. 214 e ss. c.p.c., sono istituti applicabili solo alle scritture provenienti dai soggetti del processo e alla ipotesi di negazione della propria scrittura o della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale sia stato prodotto lo scritto. Quando invece l’atto non sia attribuibile alla parte contro cui viene prodotto, la contestazione della sua autenticità, risolvendosi in una eccezione di falso, necessita della relativa querela.
  1. Sarà proprio questo risalente insegnamento a costituire a lungo una delle più solide basi su cui si fonda l’indirizzo giurisprudenziale favorevole al ricorso allo strumento disciplinato dagli artt. 221 e segg. cit.. Gli eredi legittimi che contestano l’autenticità della scheda olografa, secondo questa interpretazione (fatta propria anche da una parte della dottrina), devono, difatti, ritenersi soggetti estranei alla scrittura testamentaria, onde la loro esclusione anche dallo schema dell’art. 214, secondo comma, c.p.c..

    AVVOCATO CAUSE DIRITTO IMMOBILIARE AGENZIE IMMOBILIARI AVVOCATO BOLOGNA
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  1. Conferma indiretta della ratio di tale ricostruzione si trova nella pronuncia di cui a Cass. n. 1599 del 28 maggio 1971, la quale, pur concludendo nella specie per la legittimità del solo disconoscimento, a ciò perviene solo in ragione della qualifica di erede attribuita alla parte che in concreto ed in quel giudizio contestava un testamento olografo. Si legge, difatti, in sentenza che l’erede istituito col primo testamento, agendo con la petitio heraeditatis in quanto investito di un valido titolo di legittimazione fino al momento in cui non ne sia dichiarata giudizialmente la caducazione, conserva pur sempre la veste di erede anche nei confronti di altro soggetto che pretenda avere diritto alla eredità in base a successiva disposizione testamentaria, così che egli non può qualificarsi terzo fino al momento del definitivo accertamento della validità del secondo testamento, ed è legittimato a contestare l’efficacia del testamento posteriore mediante il mero disconoscimento, senza necessità di proporre querela, incombendo sull’altra parte che abbia proposto domanda riconvenzionale – tendente a far dichiarare la validità del secondo testamento e la conseguente caducazione delle disposizioni contenute nel primo – l’onere di provare tale domanda chiedendo la verificazione dell’olografo successivo di cui intende avvalersi.
  1. L’indirizzo favorevole alla querela di falso, che tiene conto della provenienza della scrittura, risulta espresso in seguito da Cass. n. 16362 del 30 ottobre 2003, secondo cui la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata riguarda unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto, mentre, per le scritture provenienti da terzi estranei, come nel caso del testamento olografo, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell’art. 221 e segg. c.p.c., perché si risolve in una eccezione di falso.
  2. Le argomentazioni a favore dello strumento della querela, principalmente incentrate sull’assunto della terzietà del soggetto rispetto al testamento olografo contro di lui prodotto, trovano una peculiare evoluzione interpretativa nella già ricordata sentenza di queste ss.uu. n. 15169 del 2010 (supra, 7.4).
  1. Intervenendo sul contrasto relativo ai modi di contestazione delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, la pronuncia ne ricostruisce l’efficacia probatoria inquadrandole tra le prove atipiche dal valore meramente indiziario, e, tenendo conto di tale valore probatorio, afferma che esse possono essere liberamente contestate dalle parti; ma, circoscrivendone l’analisi con particolare riguardo al testamento olografo, nega poi che un simile documento possa annoverarsi tra le prove atipiche per l’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata riconosciutagli, ritenendo (senza che l’affermazione costituisca ratio decidendi della pronuncia) che la sua contestazione necessiti della querela di falso. 9.5.1. L’intero plesso argomentativo della sentenza rende peraltro tale obiter del tutto peculiare, poiché le stesse scritture provenienti da terzi finiscono per distinguersi in due sottocategorie – la prima, contenente la generalità delle scritture, a valenza probatoria ‘debole’, la seconda, comprensiva di atti di particolare incisività perché essi stessi titolo immediatamente esecutivo del diritto fatto valere, a valenza sostanziale e processuale ‘particolarmente pregnante’ -, per la contestazione di ciascuna delle quali si indica uno distinto strumento processuale.
  1. L’orizzonte della giurisprudenza di legittimità si sposta così, alla luce della soluzione adottata, dal rapporto tra scrittura e soggetto (terzo) contro cui è prodotta al valore intrinseco del documento, in una nuova e più attenta consonanza con la relativa elaborazione dottrinaria.
  2. .
  1. L’indirizzo favorevole alla tesi della necessità della querela trova, infine, recente conferma nella pronuncia di cui a Cass. n. 8272 del 24 maggio 2012, predicativa della correttezza del rimedio processuale disciplinato dagli artt. 221 e segg. c.p.c. essendo il testamento un documento proveniente da terzi, e riaffermativa, nel solco delle Sezioni Unite, dell’incidenza sostanziale e processuale particolarmente elevata della scheda olografa, che giustifica il ricorso alla querela di falso per contestarne l’autenticità.
  1. Il panorama giurisprudenziale si completa con l’antico enunciato di cui a Cass. n. 1545 del 15 giugno 1951, che, premessa la legittimità della proposizione di un’azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza delle scritture private e del testamento olografo, afferma che l’onere della prova spetta all’attore che chieda di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l’autore, in consonanza con l’opinione dottrinaria secondo cui la contestazione della genuinità del testamento olografo si traduce in una domanda di accertamento negativo della validità del documento stesso.
  1. La pronuncia (senza assumere tuttavia posizione esplicita sulla forma di tale accertamento negativo, se, cioè, dovesse o meno seguire le forme della querela di falso), fu oggetto di autorevoli consensi e di penetranti critiche in dottrina (in estrema sintesi, alla tesi secondo cui l’impugnazione per falsità del testamento olografo si risolve in una quaestio nullitatis, con conseguente applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 606 cod. civ. dettata in tema di nullità del testamento olografo per mancanza dei requisiti si replicò che l’olografo impugnato per falsità non è nullo per difetto di forma ma inesistente), non trovò ulteriore seguito in giurisprudenza, che vide così contrapporsi, come finora ricordato, la tesi della verificazione a quella della querela, con opposte conseguenze in ordine all’onere della prova, ripartito sul presupposto delle diverse finalità e dell’indipendenza dei due istituti.
  1. La questione del riparto degli oneri probatori, in particolare, fu oggetto di approfondita disamina nella sentenza di questa Corte n. 3880 del 18 giugno 1980, ove si legge che la querela postula l’esistenza di una scrittura riconosciuta, mentre il disconoscimento, investendo la provenienza stessa del documento, mira a impedire che la scrittura medesima acquisti efficacia probatoria, con la conseguenza che chi contesti l’autenticità della sottoscrizione della scrittura onde impedire che ali ‘apparente sottoscrittore di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalità, deve disconoscere la sottoscrizione e non già proporre la querela di falso, mentre invece, allorché sia accertata l’autenticità della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l’ha sottoscritta, ha l’onere di proporre la querela di falso.

 

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