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CASA CONIUGALE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI? CASA CONIUGALE A CHI VA?

CASA CONIUGALE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI? CASA CONIUGALE A CHI VA?

ANALIZZIAMO UNA DELLE PROBLEMATICHE PIU’ DIBATTUTE SULLE SEPARAZIONI E DIVORZI

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge – Comproprietario dell’immobile – Sussistenza – Fondamento – FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – In genere

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successioni avvocato esperto Bologna

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CASA CONIUGALE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI? CASA CONIUGALE A CHI VA?
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Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 27/10/2020, n. 23473

In tema di separazione personale dei coniugi, la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l’esclusione di saltuario ritorno presso l’abitazione solo per il fine settimana.

Corte cost., 10/06/2021, n. 118

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LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI › Questioni di legittimità costituzionale

In tema di interventi di sostegno economico ed abitativo, è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4 della L.R. Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, per contrasto con l’art. 3 Cost., laddove, in merito agli interventi di sostegno abitativo ed economico di cui al medesimo art. 42, in favore dei coniugi che sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, esclude dai detti benefici i genitori condannati per la generalità dei reati contro la persona, tra cui i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Una tale indifferenziata esclusione, infatti, non appare ragionevolmente correlabile alla “ratio” che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell’abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Tale “ratio” opera, all’evidenza, anche nei confronti del genitore che abbia subìto in passato condanne per reati contro la persona, il quale resta cionondimeno titolare del diritto, e prima ancora del dovere, di esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 15/10/2020, n. 22266 (rv. 659413-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Separazione personale dei coniugi – Casa familiare – Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli – Condizioni

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO SALERNO, 25/07/2018)

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 20/07/2020, n. 15397

Il giudice deve determinare la misura dell’assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato, mentre l’assegnazione della casa familiare – già prevista dall’art. 155-quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337-sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154 del 2013 – è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di mantenimento. Deve, dunque, escludersi che vi sia un nesso di necessaria conseguenzialità o automaticità, sul piano logico-giuridico, tra il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (o di revoca della stessa) e l’assegno di mantenimento, tale che il primo determini un obbligo del giudice di rivalutazione o adeguamento delle statuizioni economiche nei rapporti tra i coniugi.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20858 (rv. 661830-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge – Comproprietario dell’immobile – Sussistenza – Fondamento – FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – In genere

In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto. (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANZARO, 23/10/2015)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9273-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPA (PINUCCIA) CALCATERRA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5552/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MELONI MARINA.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 13/9/2019 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 9/12/2016 in sede di separazione personale tra i coniugi P.A. ed R.A. e in particolare ha dichiarato l’addebito della separazione al marito e confermato che nessun assegno era dovuto dal R. a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie come già stabilito in sede di udienza presidenziale prima e dal Tribunale poi, lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento dei figli ed all’assegnazione alla P. della casa coniugale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.A. affidato a due motivi.

R.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e 156 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto della disparità delle situazioni economiche delle parti, non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del R. per la mogli P.A.. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunciano nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado addebitato la separazione al R. in quanto il matrimonio era fallito a causa della relazione extraconiugale del marito e ciò nonostante non ha riconosciuto alla moglie alcun assegno.

Il primo e secondo motivo del ricorso sono inammissibili in quanto riguardano questioni di merito già ampiamente esaminate.

In tema di determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 975/2021; Cass. 605/2017), nella specie motivatamente effettuata dalla Corte d’appello. La motivazione della sentenza di appello infatti non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento che tale decisione fosse da condividere, poichè adeguata alle condizioni, economiche delle parti l’uno magistrato, l’altra funzionario giudiziario. In altri termini, la decisione relativa al mancato assegno di mantenimento della moglie è stata adottata dalla Corte condividendo, sì, la decisione del primo giudice, ma all’esito di una comparazione delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, che la ha indotta a ritenere che ambedue i coniugi fossero autosufficienti e che fosse rispettato il pregresso tenore di vita.

Infatti la ricorrente svolge attività lavorativa di funzionario giudiziario e percepisce come stipendio la somma mensile di Euro 1875,00 con trattenuta mensile di Euro 204,00 per un prestito INPDAP. La ricorrente è poi assegnataria della casa coniugale mentre per i due figli ormai maggiorenni il padre provvede al pagamento degli studi universitari ed alle loro esigenze nella misura di 600,00 Euro al mese per ciascuno più metà delle spese straordinarie stante la mancanza di autonomia economica. A tal riguardo in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità, della casa coniugale (Cass. 19291/2005).

Il R., a sua volta, pur godendo di uno stipendio di 8300,00 Euro deve pagare un canone di locazione oltre a far fronte alle spese del mutuo della casa coniugale ed alle rate di un prestito contratto per la sistemazione del proprio attuale alloggio.

La non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, e l’addebito all’altro, non determinano automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall’art. 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (Cass. 5251/2017).

La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata.

Alla luce dell’orientamento di questa Corte in materia e tenuto conto che tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito risulta quindi infondata l’istanza di assegno di mantenimento per la moglie.

Il ricorso è pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto con condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Si omettono i dati personali in caso di diffusione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20858 (rv. 661830-01)

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In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto. (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANZARO, 23/10/2015)

Il Tribunale adito con la sentenza n. 912/2014 ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 69.052,49, accogliendo in maniera presso che integrale le domande dell’attore, con il rigetto della riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello la C., cui resisteva il convenuto, che in via incidentale chiedeva il riconoscimento del rimborso anche di ulteriori spese sostenute prima del matrimonio per l’immobile della ex moglie. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3920 del 13/10/2015, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 41.578,57 a titolo di indennizzo per i miglioramenti eseguiti, ed in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava la C. a pagare, a titolo di rimborso delle opere eseguite, la maggior somma di Euro 19.540,03; infine compensava per la metà le spese del grado di appello, ponendo la residua parte a carico dell’appellante principale.

Cass. civ., sez. II, ord. 3 settembre 2021, n. 23882; Di Virgilio Presidente – Criscuolo Relatore (Omissis) RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 31 marzo 2010 A.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Varese l’ex coniuge C.E., per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo per i miglioramenti apportati, tramite i lavori eseguiti a cura e spese dell’attore, alla casa in passato adibita a residenza coniugale di proprietà esclusiva della convenuta, chiedendo altresì di tenere conto dell’incremento di valore dell’immobile scaturente dalle opere eseguite; in subordine chiedeva attribuirsi l’indennizzo per l’arricchimento conseguito dalla C., sempre per effetto dei lavori di ristrutturazione eseguiti. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo utilizzato in data 5 aprile 2000 per accendere il conto corrente n. (OMISSIS) presso il Credito Valtellinese, intestato solo alla ex moglie, suddividendo tra le parti gli incrementi successivi correlati alla disponibilità del conto per effetto degli investimenti operati; instava inoltre per la condanna alla restituzione della metà dei premi mensili pagati per la polizza vita stipulata nell’interesse della convenuta dal gennaio del 2003 al marzo del 2009. Si costituiva la C. che concludeva per il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al rimborso della metà del valore dell’autovettura e dei beni prelevati dalla comunione, oltre al riconoscimento di un indennizzo per l’occupazione della ex casa coniugale. Il Tribunale adito con la sentenza n. 912/2014 ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 69.052,49, accogliendo in maniera presso che integrale le domande dell’attore, con il rigetto della riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello la C., cui resisteva il convenuto, che in via incidentale chiedeva il riconoscimento del rimborso anche di ulteriori spese sostenute prima del matrimonio per l’immobile della ex moglie. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3920 del 13/10/2015, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 41.578,57 a titolo di indennizzo per i miglioramenti eseguiti, ed in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava la C. a pagare, a titolo di rimborso delle opere eseguite, la maggior somma di Euro 19.540,03; infine compensava per la metà le spese del grado di appello, ponendo la residua parte a carico dell’appellante principale. Con il primo motivo si contestava l’applicabilità della previsione di cui all’art. 1150 c.c., assumendosi che in realtà l’ A. non era compossessore del bene, ma era un semplice detentore. La Corte distrettuale riteneva la doglianza infondata, alla luce dei precedenti di legittimità che avevano attribuito al coniuge, sebbene non proprietario della casa coniugale, la qualità di compossessore. L’ A. aveva eseguito degli interventi sul bene sia immediatamente prima del matrimonio che in epoca successiva, esercitando in tal modo un potere materiale che denotava l’intento di comportarsi come titolare del bene stesso, in forza del vincolo che lo univa alla proprietaria. Ne derivava che doveva ravvisarsi la presunzione di esistenza del possesso ex art. 1141 c.c. Il secondo motivo, invece, investiva la corretta quantificazione dell’indennizzo, che era stato fissato in misura pari al 20% del valore iniziale del bene. Tuttavia, poiché era stato riconosciuto il rimborso solo dei lavori eseguiti in epoca anteriore al matrimonio, essendo quelli successivi ritenuti adempimento spontaneo degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia, emergeva che l’importo delle spese rimborsabili era pari non già al 20 % del valore iniziale, ma alla minore percentuale del 16,6%, così che l’indennizzo andava determinato in tale ridotta percentuale calcolata sul valore originario. Ne’ vi era contraddizione nella motivazione per il fatto che il rimborso fosse stato limitato alle sole spese sostenute prima del matrimonio. Era, altresì, rigettato il terzo motivo dell’appello principale concernente il rimborso dei premi della polizza vita, e ciò in quanto non vi era alcun riscontro all’assunto dell’appellante circa il fatto che la polizza vedesse come unica beneficiaria la comune figlia. Infine, era disatteso il quarto motivo di appello che investiva il mancato rimborso del valore della metà dell’auto acquistata in regime di comunione legale nel 2000, essendo condivisibile la valutazione del Tribunale che aveva rilevato come non fosse stata offerta alcuna prova del valore del veicolo all’atto dello scioglimento della comunione. Trovava infine accoglimento il motivo di appello incidentale con il quale si chiedeva una rideterminazione del rimborso delle spese sostenute dall’attore in epoca anteriore al matrimonio, e ciò in quanto effettivamente era stata dimostrata la realizzazione di ulteriori opere delle quali non si era però tenuto conto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.E. sulla base di sette motivi. A.S. resiste con controricorso illustrato da memorie. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di tutela possessoria ed in particolare degli artt. 1150 e 1141 c.c. Si rileva che già con l’appello era stato denunciato l’erroneo inquadramento della fattispecie, sul presupposto che non potesse configurarsi in capo all’attore un possesso della casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, il che implicava anche che non potesse accogliersi una domanda fondata sulla previsione di cui all’art. 1150 c.c. Tale tesi viene ribadita nel motivo sottolineandosi come la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che il coniuge non proprietario possa essere ritenuto possessore della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, potendo vantare una posizione di detentore qualificato. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata nel ritenere che l’ A. potesse vantare il diritto al pagamento dell’indennizzo ed al rimborso delle spese sostenute ex art. 1150 c.c., ha fatto richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte che però appaiono specificamente riferiti alla pretesa concernente migliorie o ampliamenti eseguiti dall’ex coniuge in costanza di matrimonio (Cass. n. 13259/2009, secondo cui il coniuge in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall’art. 1150 c.c. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l’invocabilità dell’art. 936 c.c., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà; conf. Cass. n. 2199/1989; Cass. n. 5866/1995). Nella fattispecie tuttavia è stata esclusa la fondatezza della richiesta dell’attore per quanto concerne le spese sostenute in costanza di matrimonio, ritenendo che le stesse costituissero adempimento spontaneo dell’obbligo di contribuzione, ed è stata limitata la condanna alle sole spese sostenute prima del matrimonio, il che non consente di poter direttamente riferire i suesposti precedenti alla vicenda in esame, posto che in quest’ultima si tratta di attività poste in essere prima della nascita del vincolo matrimoniale, che, nel ragionamento della Corte di cui ai precedenti citati, funge da elemento fondante la convinzione del coniuge non proprietario di essere nel possesso del bene. Ritiene peraltro il Collegio che la conclusione per cui debba sempre riconoscersi al coniuge non proprietario della casa coniugale la qualità di possessore, prescindendosi dalla concreta verifica dell’atteggiamento dal medesimo tenuto, non tenga conto della più recente elaborazione di questa Corte che, sia pur partendo dalla disamina dei rapporti tra conviventi more uxorio, ha invece affermato che (Cass. n. 7214/2013) la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore. In termini analoghi si veda anche Cass. n. 9786/2012 nonché Cass. n. 7/2014, che pur riconoscendo al convivente un interesse proprio, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, reputa però che il suo godimento assuma i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Il precipitato di tale evoluzione è stato quindi la sua estensione anche ai rapporti tra coniugi, come appunto ritenuto da Cass. n. 22730/2019, che decidendo su di una controversia in cui, a fronte dell’inziale proposizione di una domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192,2033 e 936 c.c., ha reputato erronea la qualificazione del giudice compiuta ai sensi dell’art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l’allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore, ritenendo erronea la conclusione secondo cui l’attore avesse composseduto il bene ristrutturato di proprietà dell’altro coniuge per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare. In motivazione è stato evidenziato che in realtà deve riconoscersi in capo al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) sull’immobile (cfr. Corte Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002, Cass. n. 17971/2015; Cass. n. 10377/2017. La riferibilità temporale degli interventi per i quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso ad un’epoca anteriore al matrimonio, ed essendo gli stessi finalizzati a recuperare il bene dalle condizioni precarie nelle quali versava (come emerge dalla stessa narrazione dei fatti del controricorrente), consente di ritenere che siano stati compiuti ancor prima che la casa venisse abitata, e quindi esclude che all’attore possa essere riconosciuta la qualità di possessore quanto al titolo che ne giustifica la richiesta di rimborso. Il motivo deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova e di valenza delle presunzioni ed in particolare dell’art. 1141 c.c., comma 1 c.c. 2697 c.c., 2727 e 2729 c.c. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte alle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, e secondo cui il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ed in particolare dell’art. 115 c.p.c. Si deduce che erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto che fosse presunto il possesso in capo all’attore, attesa l’inesistenza di qualsivoglia diritto reale sul bene e mancando la prova del fatto che lo stesso avesse posto in essere una interversio possessionis. I motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli errori di calcolo ed alla valutazione delle opere e degli esborsi prima del matrimonio. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 1150 c.c. quanto al computo dell’indennizzo dovuto. Si rileva che la Corte d’Appello aveva correttamente condiviso la conclusione del Tribunale secondo cui si dovessero prendere in considerazione i soli interventi eseguiti prima del matrimonio, ma non si è avveduto degli evidenti errori commessi dal CTU, alle cui conclusioni si era poi rifatta. Anche tali motivi devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 5. Il sesto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto all’individuazione del beneficiario della polizza vita, i cui premi sono stati oggetto di richiesta di rimborso ad opera della controparte. Il motivo è inammissibile, oltre che per la sua assoluta genericità, sostanziandosi nella sola affermazione dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che non vi fosse alcun riscontro documentale alla tesi della ricorrente, secondo cui beneficiaria della polizza era in realtà la figlia, sia in ragione dell’applicabilità in parte qua dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., posto che la sentenza di appello si fonda su tale punto sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della sentenza di primo grado. 6. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio della liquidazione del danno in via equitativa e dell’onere della prova, e precisamente degli artt. 1218 e 2697 c.c. con riferimento alla valutazione dell’autovettura. Si contesta l’erroneità dell’affermazione secondo cui incombesse alla ricorrente dimostrare il valore residuo dell’auto al momento dello scioglimento della comunione, trascurandosi che la dimostrazione della svalutazione del veicolo costituiva una prova diabolica e che il danno poteva essere liquidato in via equitativa. Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte secondo cui (Cass. n. 4310/2018; Cass. n. 16344/2020) l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è espressivo della cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrative, ed è quindi subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno. Nella specie rientrava nell’ambito dell’esigibilità dalla parte la dimostrazione di quali fossero le condizioni in cui versava l’auto al momento dello scioglimento della comunione, sicché non è dato alla parte dolersi del mancato ricorso alla valutazione equitativa da parte del giudice. 7. Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il sesto motivo, rigetta il settimo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 18 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Il Tribunale adito con la sentenza n. 912/2014 ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 69.052,49, accogliendo in maniera presso che integrale le domande dell’attore, con il rigetto della riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello la C., cui resisteva il convenuto, che in via incidentale chiedeva il riconoscimento del rimborso anche di ulteriori spese sostenute prima del matrimonio per l’immobile della ex moglie. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3920 del 13/10/2015, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 41.578,57 a titolo di indennizzo per i miglioramenti eseguiti, ed in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava la C. a pagare, a titolo di rimborso delle opere eseguite, la maggior somma di Euro 19.540,03; infine compensava per la metà le spese del grado di appello, ponendo la residua parte a carico dell’appellante principale.

Cass. civ., sez. II, ord. 3 settembre 2021, n. 23882; Di Virgilio Presidente – Criscuolo Relatore (Omissis) RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 31 marzo 2010 A.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Varese l’ex coniuge C.E., per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo per i miglioramenti apportati, tramite i lavori eseguiti a cura e spese dell’attore, alla casa in passato adibita a residenza coniugale di proprietà esclusiva della convenuta, chiedendo altresì di tenere conto dell’incremento di valore dell’immobile scaturente dalle opere eseguite; in subordine chiedeva attribuirsi l’indennizzo per l’arricchimento conseguito dalla C., sempre per effetto dei lavori di ristrutturazione eseguiti. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo utilizzato in data 5 aprile 2000 per accendere il conto corrente n. (OMISSIS) presso il Credito Valtellinese, intestato solo alla ex moglie, suddividendo tra le parti gli incrementi successivi correlati alla disponibilità del conto per effetto degli investimenti operati; instava inoltre per la condanna alla restituzione della metà dei premi mensili pagati per la polizza vita stipulata nell’interesse della convenuta dal gennaio del 2003 al marzo del 2009. Si costituiva la C. che concludeva per il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al rimborso della metà del valore dell’autovettura e dei beni prelevati dalla comunione, oltre al riconoscimento di un indennizzo per l’occupazione della ex casa coniugale. Il Tribunale adito con la sentenza n. 912/2014 ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 69.052,49, accogliendo in maniera presso che integrale le domande dell’attore, con il rigetto della riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello la C., cui resisteva il convenuto, che in via incidentale chiedeva il riconoscimento del rimborso anche di ulteriori spese sostenute prima del matrimonio per l’immobile della ex moglie. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3920 del 13/10/2015, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 41.578,57 a titolo di indennizzo per i miglioramenti eseguiti, ed in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava la C. a pagare, a titolo di rimborso delle opere eseguite, la maggior somma di Euro 19.540,03; infine compensava per la metà le spese del grado di appello, ponendo la residua parte a carico dell’appellante principale. Con il primo motivo si contestava l’applicabilità della previsione di cui all’art. 1150 c.c., assumendosi che in realtà l’ A. non era compossessore del bene, ma era un semplice detentore. La Corte distrettuale riteneva la doglianza infondata, alla luce dei precedenti di legittimità che avevano attribuito al coniuge, sebbene non proprietario della casa coniugale, la qualità di compossessore. L’ A. aveva eseguito degli interventi sul bene sia immediatamente prima del matrimonio che in epoca successiva, esercitando in tal modo un potere materiale che denotava l’intento di comportarsi come titolare del bene stesso, in forza del vincolo che lo univa alla proprietaria. Ne derivava che doveva ravvisarsi la presunzione di esistenza del possesso ex art. 1141 c.c. Il secondo motivo, invece, investiva la corretta quantificazione dell’indennizzo, che era stato fissato in misura pari al 20% del valore iniziale del bene. Tuttavia, poiché era stato riconosciuto il rimborso solo dei lavori eseguiti in epoca anteriore al matrimonio, essendo quelli successivi ritenuti adempimento spontaneo degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia, emergeva che l’importo delle spese rimborsabili era pari non già al 20 % del valore iniziale, ma alla minore percentuale del 16,6%, così che l’indennizzo andava determinato in tale ridotta percentuale calcolata sul valore originario. Ne’ vi era contraddizione nella motivazione per il fatto che il rimborso fosse stato limitato alle sole spese sostenute prima del matrimonio. Era, altresì, rigettato il terzo motivo dell’appello principale concernente il rimborso dei premi della polizza vita, e ciò in quanto non vi era alcun riscontro all’assunto dell’appellante circa il fatto che la polizza vedesse come unica beneficiaria la comune figlia. Infine, era disatteso il quarto motivo di appello che investiva il mancato rimborso del valore della metà dell’auto acquistata in regime di comunione legale nel 2000, essendo condivisibile la valutazione del Tribunale che aveva rilevato come non fosse stata offerta alcuna prova del valore del veicolo all’atto dello scioglimento della comunione. Trovava infine accoglimento il motivo di appello incidentale con il quale si chiedeva una rideterminazione del rimborso delle spese sostenute dall’attore in epoca anteriore al matrimonio, e ciò in quanto effettivamente era stata dimostrata la realizzazione di ulteriori opere delle quali non si era però tenuto conto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.E. sulla base di sette motivi. A.S. resiste con controricorso illustrato da memorie. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di tutela possessoria ed in particolare degli artt. 1150 e 1141 c.c. Si rileva che già con l’appello era stato denunciato l’erroneo inquadramento della fattispecie, sul presupposto che non potesse configurarsi in capo all’attore un possesso della casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente, il che implicava anche che non potesse accogliersi una domanda fondata sulla previsione di cui all’art. 1150 c.c. Tale tesi viene ribadita nel motivo sottolineandosi come la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che il coniuge non proprietario possa essere ritenuto possessore della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, potendo vantare una posizione di detentore qualificato. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata nel ritenere che l’ A. potesse vantare il diritto al pagamento dell’indennizzo ed al rimborso delle spese sostenute ex art. 1150 c.c., ha fatto richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte che però appaiono specificamente riferiti alla pretesa concernente migliorie o ampliamenti eseguiti dall’ex coniuge in costanza di matrimonio (Cass. n. 13259/2009, secondo cui il coniuge in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall’art. 1150 c.c. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l’invocabilità dell’art. 936 c.c., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà; conf. Cass. n. 2199/1989; Cass. n. 5866/1995). Nella fattispecie tuttavia è stata esclusa la fondatezza della richiesta dell’attore per quanto concerne le spese sostenute in costanza di matrimonio, ritenendo che le stesse costituissero adempimento spontaneo dell’obbligo di contribuzione, ed è stata limitata la condanna alle sole spese sostenute prima del matrimonio, il che non consente di poter direttamente riferire i suesposti precedenti alla vicenda in esame, posto che in quest’ultima si tratta di attività poste in essere prima della nascita del vincolo matrimoniale, che, nel ragionamento della Corte di cui ai precedenti citati, funge da elemento fondante la convinzione del coniuge non proprietario di essere nel possesso del bene. Ritiene peraltro il Collegio che la conclusione per cui debba sempre riconoscersi al coniuge non proprietario della casa coniugale la qualità di possessore, prescindendosi dalla concreta verifica dell’atteggiamento dal medesimo tenuto, non tenga conto della più recente elaborazione di questa Corte che, sia pur partendo dalla disamina dei rapporti tra conviventi more uxorio, ha invece affermato che (Cass. n. 7214/2013) la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore. In termini analoghi si veda anche Cass. n. 9786/2012 nonché Cass. n. 7/2014, che pur riconoscendo al convivente un interesse proprio, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, reputa però che il suo godimento assuma i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Il precipitato di tale evoluzione è stato quindi la sua estensione anche ai rapporti tra coniugi, come appunto ritenuto da Cass. n. 22730/2019, che decidendo su di una controversia in cui, a fronte dell’inziale proposizione di una domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192,2033 e 936 c.c., ha reputato erronea la qualificazione del giudice compiuta ai sensi dell’art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l’allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore, ritenendo erronea la conclusione secondo cui l’attore avesse composseduto il bene ristrutturato di proprietà dell’altro coniuge per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare. In motivazione è stato evidenziato che in realtà deve riconoscersi in capo al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) sull’immobile (cfr. Corte Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002, Cass. n. 17971/2015; Cass. n. 10377/2017. La riferibilità temporale degli interventi per i quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso ad un’epoca anteriore al matrimonio, ed essendo gli stessi finalizzati a recuperare il bene dalle condizioni precarie nelle quali versava (come emerge dalla stessa narrazione dei fatti del controricorrente), consente di ritenere che siano stati compiuti ancor prima che la casa venisse abitata, e quindi esclude che all’attore possa essere riconosciuta la qualità di possessore quanto al titolo che ne giustifica la richiesta di rimborso. Il motivo deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova e di valenza delle presunzioni ed in particolare dell’art. 1141 c.c., comma 1 c.c. 2697 c.c., 2727 e 2729 c.c. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte alle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, e secondo cui il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ed in particolare dell’art. 115 c.p.c. Si deduce che erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto che fosse presunto il possesso in capo all’attore, attesa l’inesistenza di qualsivoglia diritto reale sul bene e mancando la prova del fatto che lo stesso avesse posto in essere una interversio possessionis. I motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli errori di calcolo ed alla valutazione delle opere e degli esborsi prima del matrimonio. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 1150 c.c. quanto al computo dell’indennizzo dovuto. Si rileva che la Corte d’Appello aveva correttamente condiviso la conclusione del Tribunale secondo cui si dovessero prendere in considerazione i soli interventi eseguiti prima del matrimonio, ma non si è avveduto degli evidenti errori commessi dal CTU, alle cui conclusioni si era poi rifatta. Anche tali motivi devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 5. Il sesto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto all’individuazione del beneficiario della polizza vita, i cui premi sono stati oggetto di richiesta di rimborso ad opera della controparte. Il motivo è inammissibile, oltre che per la sua assoluta genericità, sostanziandosi nella sola affermazione dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che non vi fosse alcun riscontro documentale alla tesi della ricorrente, secondo cui beneficiaria della polizza era in realtà la figlia, sia in ragione dell’applicabilità in parte qua dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., posto che la sentenza di appello si fonda su tale punto sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della sentenza di primo grado. 6. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio della liquidazione del danno in via equitativa e dell’onere della prova, e precisamente degli artt. 1218 e 2697 c.c. con riferimento alla valutazione dell’autovettura. Si contesta l’erroneità dell’affermazione secondo cui incombesse alla ricorrente dimostrare il valore residuo dell’auto al momento dello scioglimento della comunione, trascurandosi che la dimostrazione della svalutazione del veicolo costituiva una prova diabolica e che il danno poteva essere liquidato in via equitativa. Il motivo è infondato, avendo la sentenza di appello fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte secondo cui (Cass. n. 4310/2018; Cass. n. 16344/2020) l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è espressivo della cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrative, ed è quindi subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno. Nella specie rientrava nell’ambito dell’esigibilità dalla parte la dimostrazione di quali fossero le condizioni in cui versava l’auto al momento dello scioglimento della comunione, sicché non è dato alla parte dolersi del mancato ricorso alla valutazione equitativa da parte del giudice. 7. Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il sesto motivo, rigetta il settimo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 18 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021