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COLLAZIONE DIVISIONE EREDITARIA VICENZA

COLLAZIONE DIVISIONE EREDITARIA VICENZA

Cassazione civile sez. II, 21 dicembre 2021, n. 41132 – DI VIRGILIO – Presidente – CRISCUOLO – relatore. COMUNIONE, COLLAZIONE E DIVISIONE EREDITARIA (C.c. artt. 724, 737, 1415) Massima: “La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un “relictum” da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell’eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l’integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi”.

Cassazione civile sez. II, 21/12/2021, (ud. 09/12/2021, dep. 21/12/2021), n.41132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA

SENTENZA

sul ricorso 24148-2016 proposto da:

G.D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AREZZO 38, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA D’ANGELO,

TULLIO CASTELLI;

G.D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato NATALE CALLIPARI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto

notarile per notar D.M. di (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

ristrutturazioni eidli 1

PASTIFICIO R. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

MAIRA, 75, presso lo studio dell’avvocato SANDRA LONDEI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO ZILIOLI;

SOLEDAD SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA N. 362, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

nonché contro

REGINA SRL, G.D.B.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dottor MISTRI CORRAD, che ha chiesto

l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e

l’inammissibilità del terzo, con il rigetto e la inammissibilità

dei ricorsi incidentali;

Lette le memorie delle ricorrenti incidentali e di

G.d.B.G..

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 5/12/2007, G.d.B.A. e G.d.B.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sorella E., deducendo che in data (OMISSIS) era deceduto il padre Gu.di.Br.Gu., che con testamento olografo del 3/2/2000 aveva disposto di ogni sua proprietà immobiliare in favore della convenuta, adducendo, in alcune lettere allegate al testamento, che tale sua scelta era dettata dalla esigenza di rispristinare una situazione di eguaglianza tra i figli, posto che gli attori avevano già ricevuto in vita delle donazioni, provvedendo sempre nel testamento a revocare la dispensa da collazione che invece connotava le donazioni.

Dopo avere riepilogato il contenuto del testamento, caratterizzato anche dalla presenza di legati e dalla regolamentazione dei debiti successori, da ripartire tra i tre figli in quote eguali, gli attori ricordavano che il de cuius aveva compiuto in favore degli stessi una prima donazione del 4/5/1989 avente ad oggetto gli immobili di (OMISSIS), costituiti dalla locanda e connessi fabbricati, una seconda donazione del 30/3/1994 avente ad oggetto la villa con relativi accessori in (OMISSIS), ma che aveva predisposto una scrittura privata in data 30/3/1994, definita contratto dissimulato, e che vedeva parte oltre che gli attori anche la Regina S.r.l., atto accompagnato anche da una diversa scrittura, definita accordo simulatorio, e da una coeva scrittura, definita controdichiarazione, dalle quali si evinceva che la donazione era solo parzialmente tale, in quanto in realtà i donatari avevano corrisposto al genitore cospicue somme di denaro.

Ancora, si ricordava che con un contratto preliminare di vendita il padre si era obbligato a trasferire alla Regina S.r.l. la proprietà di alcuni immobili, e per un corrispettivo in parte già versato.

Secondo la tesi degli attori, il trasferimento immobiliare non era del tutto riconducibile ad una donazione, ma aveva natura mista, presentando anche profili di carattere oneroso. Inoltre, il padre aveva concluso con i figli un contratto di locazione, modificato in data 30/3/1994, dal quale poi era scaturita la sublocazione di pari data, in ragione del quale la Regina S.r.l. aveva ceduto al padre il credito derivante dal rapporto di sublocazione.

Per l’effetto, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre, le disposizioni testamentarie in favore della sorella erano lesive della loro quota di riserva e dovevano quindi essere ridotte, previo accertamento della simulazione relativa dei contratti di donazione.

Si costituiva la convenuta che, previa richiesta di chiamata in causa della Regina S.r.l., instava per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’invalidità e/o la nullità dei contratti di locazione richiamati dagli attori, accertandosi che gli stessi ponevano in essere delle ulteriori donazioni indirette in favore dei fratelli, anche per effetto del conferimento nella società Regina S.r.l., facente capo agli attori, dell’azienda appartenuta al padre.

Quindi concludeva affinché fossero ridotte e sottoposte a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che la dispensa inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel testamento.

Si costituiva la Regina S.r.l., che aderiva alla richiesta degli attori di disporre in suo favore ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell’immobile appartenente al de cuius, in virtù del contratto preliminare del 7 aprile 1996.

Interveniva altresì la Pastificio R. S.p.A., quale detentrice del complesso immobiliare in (OMISSIS), giusta contratto di sublocazione, e chiedeva accertarsi la nullità o l’inefficacia del contratto di locazione, con l’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà in proprio favore.

Nelle more del giudizio di primo grado la convenuta con atto del 12/2/2009 ha alienato la propria quota ereditaria alla Soledad S.r.l.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 202 del 2/2/2013, ha rigettato la domanda di simulazione degli atti di donazione in favore degli attori nonché quella di accertamento dell’invalidità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento; ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità o simulazione del contratto di locazione del 10/9/90 intercorso tra il de cuius e la Regina S.r.l. nonché della successiva integrazione del 30/3/1994; ha rigettato la domanda della convenuta di accertamento che il conferimento nella società Regina S.r.l. dell’azienda alberghiera paterna fosse una donazione indiretta;

ha rigettato la domanda di rendimento del conto avanzata dalla convenuta nei confronti della Regina S.r.l.; ha rigettato la domanda della Regina S.r.l. per il trasferimento ex art. 2932 c.c. relativamente agli immobili oggetto del contratto recante la data del 7/4/1996, in quanto prescritta; ha dichiarato il difetto di interesse della Pastificio R. S.p.A. a vedere accertata la o simulazione parziale dei contratti di donazione tra il de cuius e gli attori, nonché all’accertamento della nullità degli stessi contratti;

ha rigettato la domanda sempre della Pastificio R. di accertamento della nullità o della simulazione assoluta del contratto di locazione del 10/9/1990 e successiva integrazione, con la conseguente invalidità del contratto di sublocazione e di oemissione di sentenza di trasferimento della proprietà in proprio favore ex art. 2932 c.c.; ha dichiarato aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius, essendo erede la convenuta, chiarendo altresì la composizione della massa, con la specifica individuazione del donatum e del relictum e dei debiti ereditari, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale gli attori, cui resistevano le altre parti proponendo a loro volta separati appelli incidentali.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1419 del 21/6/2016, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale della Pastificio R. S.p.A., disattendeva l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione degli attori, rigettandola però nel merito; rigettava l’eccezione di prescrizione della domanda di simulazione proposta dal Pastificio R. quanto al contratto di locazione del 1990, come integrato nel 1994, rigettandola però nel merito.

Quanto al primo motivo dell’appello principale degli attori, con il quale si contestava la tesi del Tribunale secondo cui era da ritenersi prescritta la domanda di simulazione parziale delle donazioni ricevute dal genitore, la Corte d’Appello rilevava che di norma l’azione di simulazione è imprescrittibile, essendo invece sottoposti a prescrizione i diritti che presuppongono l’esistenza del contratto dissimulato.

Nella specie, l’azione di simulazione era volta a fare emergere la circostanza che le donazioni erano solo parziali, trattandosi infatti di negotia mixta cum donatione.

Poiché l’azione di simulazione era stata nella specie proposta da soggetti che rivestono la qualità di legittimari, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di apertura della successione, e non già da quella di compimento dell’atto.

Infatti, la simulazione era finalizzata a dimostrare che i beni di cui erano stati beneficiati gli attori erano di valore inferiore alla quota di riserva che necessitava quindi di essere reintegrata in danno della convenuta.

Tuttavia, ancorché non prescritta, la domanda era da reputarsi infondata.

Infatti, gli attori erano stati parte dei negozi impugnati e volevano far valere la simulazione nei confronti di un terzo quale doveva reputarsi essere la convenuta.

Trovava quindi applicazione l’art. 1415 c.c., comma 1 che prevede che la simulazione non possa essere opposta al terzo di buona fede che abbia acquistato diritti dal titolare apparente. A seguito dell’apertura della successione la convenuta ha acquisito il diritto a portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto che verrebbe meno ove si accertasse la simulazione.

Quanto al secondo motivo di appello principale, con il quale si contestava la correttezza della soluzione circa la possibilità di revoca con testamento della dispensa da collazione disposta con una precedente donazione, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto dell’orientamento del giudice di legittimità favorevole alla tesi degli appellanti, ha però ritenuto che lo stesso fosse da rimeditare e che fosse da condividere la soluzione del Tribunale, alla luce della qualificazione della dispensa de qua come atto unilaterale e mortis causa, che non rappresenta elemento facente parte della donazione, ma clausola solo occasionalmente suscettibile di inserimento in una donazione, e che non perde la possibilità di essere revocata dal donante anche con un successivo testamento.

In relazione al terzo motivo dell’appello principale che si doleva del mancato riconoscimento in favore degli attori dei miglioramenti ed interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sui beni donati, la sentenza ne riteneva l’infondatezza, e ciò sia perché non vi era prova che i costi degli interventi fossero stati sostenuti dagli appellanti, e non invece dalla società conduttrice (senza indicare se ed in quali termini a tale ultima società fosse stato riconosciuto il rimborso di tali spese), sia perché si trattava di spese che concernevano voci che non avevano nulla a che fare con interventi di manutenzione straordinaria, riguardando opere per l’ordinaria gestione della struttura alberghiera.

Era disatteso il quarto motivo di appello principale, e ciò sul presupposto che gli attori non avevano ragione di dolersi del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre proposta da un soggetto terzo (la Regina S.r.l.), come del pari era respinto il quinto motivo che investiva la qualificazione come eredi testamentari anche degli attori.

Infatti, gli stessi attori avevano dedotto la loro qualità di legittimari pretermessi (avendo invece rivendicato la qualità di eredi testamentari solo nel corso del diverso giudizio di retratto avente ad oggetto l’alienazione della quota ereditaria compiuta dalla convenuta).

Il Tribunale aveva però correttamente ritenuto che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi testamentari, in quanto la lettura complessiva delle volontà testamentarie deponeva per la nomina della sola figlia quale erede universale, senza che potesse incidere su tale soluzione la diversa sorte dei debiti, ripartiti tra tutti e tre i figli, essendo questa una previsione compatibile anche con la qualità di legatari, invece sicuramente assegnata agli attori.

La Corte d’appello reputava tale conclusione insindacabile, aggiungendo che a nulla rilevava il fatto che il testamento non avesse fatto menzione di tutti i beni appartenenti al de cuius, dovendosi invece ritenere che la qualifica di erede universale di E. le permettesse di apprendere in qualità di erede anche i beni non riportati nell’atto di ultima volontà.

Passando ad esaminare l’appello incidentale di G.d.B.E., la sentenza, pur dando atto del fatto che la convenuta, avendo agito quale legittimaria, potesse offrire la prova della simulazione anche per presunzioni, riteneva che però non fossero stati offerti elementi tali per affermare che la locazione del 10/9/1990 conclusa dal de cuius con la Regina S.r.l. fosse simulata.

Infatti, le successive dichiarazioni rese dal de cuius nel testamento non potevano valere come controdichiarazioni, in quanto non avevano carattere sfavorevole al dichiarante.

Le lettere allegate dal de cuius al testamento miravano essenzialmente a regolare la propria successione e non avevano il carattere fondamentale per attribuire loro il valore di controdichiarazione.

Inoltre, il contratto del 30/3/1994, con relativa controdichiarazione, non deponeva per la simulazione della locazione, posto che confermava la sua effettiva conclusione, con l’indicazione anche dell’aumento del canone.

Invece, quanto al preliminare di compravendita stipulato con il Pastificio R. in data 5 marzo 1993, la dichiarazione del de cuius, in merito all’assenza di precedenti locazioni, lungi dall’essere sfavorevole al dichiarante, mirava invece a far apparire nei confronti della promissaria acquirente l’alienazione di un bene privo di oneri.

In relazione invece al profilo del pagamento del canone ed alla sua misura, si trattava di elementi che non provavano la simulazione assoluta, ma al più una donazione indiretta, e in ogni caso il Tribunale aveva accertato che il canone si era triplicato in pochi anni, mentre il suo mancato pagamento avrebbe potuto al più rilevare come causa di inadempimento.

In relazione all’appello incidentale della Regina S.r.l., la Corte d’appello ha ritenuto condivisibile la soluzione del Tribunale quanto alla prescrizione del diritto ad agire ex art. 2932 c.c.

Infatti, il preliminare prevedeva come data per la stipula del definitivo quella del 30/7/1996, sicché al momento della proposizione della domanda della terza chiamata, il decennio era abbondantemente maturato.

Ne’ poteva indurre a diversa conclusione il fatto che si facesse riferimento alla possibilità di concludere il contratto allorché la Sovrintendenza avesse rilasciato idonea certificazione per il trasferimento di immobili vincolati, in quanto tale previsione mirava solo ad anticipare la possibilità della conclusione rispetto al termine comunque ultimativo previsto in contratto, dovendosi escludere che quindi si trattasse di una condizione sospensiva.

Inoltre, anche l’ultimo pagamento degli acconti risaliva ad oltre dieci anni prima dell’introduzione della domanda, senza che potesse annettersi efficacia interruttiva alla dichiarazione contenuta nel testamento ad opera del promittente venditore.

In merito all’appello incidentale della Pastificio R. S.p.A., la sentenza di appello, pur ritenendo erronea l’affermazione circa la prescrizione dell’azione, attesa l’imprescrittibilità dell’azione di simulazione, riteneva che la domanda fosse però infondata alla luce degli stessi argomenti spesi per disattendere l’omologo motivo di appello della convenuta.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso G.d.B.A. e G.d.B.G. sulla base di tre motivi.

La Pastificio R. S.p.A. e la Soledad S.r.l. hanno resistito con controricorso, proponendo entrambe ricorso incidentale affidato a tre motivi di cui uno condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali.

Le altre intimate non hanno svolto difese in questa fase.

Le ricorrenti incidentali e G.d.B.G. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

  1. Preliminarmente rileva il Collegio che deve ritenersi sussistente la legittimazione della Soledad S.r.l. alla partecipazione al presente giudizio quale successore a titolo particolare della originaria parte convenuta, avendo la stessa acquistato già nel corso del giudizio di primo grado la quota ereditaria vantata dalla stessa convenuta, come peraltro riconosciuto da parte dei ricorrenti principali, che ricordano come da tale alienazione sia scaturito il diverso giudizio volto a far valere il diritto di retratto successorio (giudizio che risulta peraltro definito, con il rigetto della domanda dei ricorrenti, a seguito di ordinanza di questa Corte n. 27160/2017).
  2. Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale ed incidentale reciprocamente sollevate, per la presunta violazione del principio di specificità e di cd. autosufficienza, posto che, ad avviso del Collegio, i mezzi di censura risultano formulati nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dal codice di rito.

Del pari in via preliminare va disattesa la richiesta di riunione con altro ricorso promosso avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello, trattandosi di ricorso di recente iscrizione e la cui riunione determinerebbe ritardi nella definizione del presente ricorso di più risalente data, trovandosi in ogni caso la soluzione dei problemi circa le interferenze della presente pronunzia su quella definitiva di appello nella disciplina di cui all’art. 336 c.p.c..

  1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c. nell’avere la Corte d’Appello ritenuto inopponibile alla convenuta la simulazione delle donazioni effettuate dal de cuius agli attori, sebbene si tratti della tutela del diritto alla collazione, e quindi in relazione ad acquisto di diritti avvenuto in forza del testamento, e quindi nella consapevolezza degli atti oggetto di precedente disposizione da parte del de cuius.

Si deduce che la Corte d’Appello ha erroneamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il disposto dell’art. 1415 c.c., e che alla convenuta dovesse essere assegnata la qualità di terza acquirente di buona fede, come tale insuscettibile di essere pregiudicata dall’accertamento della natura (parzialmente) simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti.

Si sostiene che G.d.B.E., in quanto erede testamentaria, e quindi successore universale del donante, non può essere considerata terza rispetto alla domanda di simulazione posta in essere dagli attori, atteso che la detta qualità può essere attribuita solo nel caso in cui si agisca per la tutela dei diritti di legittimaria.

Ne deriva che rispetto all’atto di cui è stato chiesto accertarsi la simulazione riveste la qualità di parte, in quanto succeduta al donante, e quindi anche laddove il vantaggio che si voglia trarre dalla donazione sia quello riferito alla possibilità di chiederne la collazione.

E’ pur vero che la stessa aveva nello stesso giudizio agito in riduzione, ma al diverso fine di vedere ridotte le donazioni, secondo il loro effettivo contenuto, quale risultante dalla concreta formulazione degli atti di liberalità, sicché in relazione alla diversa tematica della collazione, tale qualità di terza non poteva del pari esserle riconosciuta.

Si aggiunge che la tutela del terzo di buona fede si pone a fronte di atti che suppongono il trasferimento del diritto a seguito di vicenda traslativa inter vivos, e non anche nella diversa ipotesi in cui, come avvenuto nella fattispecie, la convenuta abbia acquistato il diritto alla collazione per effetto del decesso del proprio dante causa, ed in qualità di successore universale.

Ne’ deve trascurarsi che la stessa sentenza, esaminando altro motivo di appello principale, abbia confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso che gli attori potessero vantare a loro volta la qualità di eredi testamentari del de cuius, escludendo altresì che si fosse aperta la successione legittima sui beni non espressamente contemplati in testamento, sicché a fronte di tale statuizione deve escludersi che sia possibile invocare la collazione, e cioè il presupposto su cui si fonda la soluzione della Corte d’Appello.

Inoltre, l’art. 1415 c.c. tutela il terzo che abbia acquistato i diritti dal titolare apparente, formula questa che presuppone che il terzo abbia acquistato da chi appariva ancora titolare del diritto.

Nella fattispecie, la simulazione proposta dagli attori non mirava ad inficiare il trasferimento dei beni in loro favore, ma più limitatamente a contestare che si trattasse di una donazione piena, essendosi invece in presenza di una donazione indiretta, avendo i donatari corrisposto una parte del valore del bene al genitore, di guisa che il beneficio ricevuto si riduceva alla differenza tra il valore dei beni donati e quanto invece versato.

Ne discende che il donante non può essere ritenuto rispetto all’acquisto operato dalla convenuta come un titolare apparente e per l’effetto è inappropriato il richiamo alla previsione di cui all’art. 1415 c.c.

3.1 Il motivo è fondato.

Rileva in primo luogo il Collegio che, alla luce di quanto accertato nella sentenza impugnata, a seguito del rigetto del quinto motivo dell’appello principale, la successione del de cuius risulta essere regolata dal testamento olografo pubblicato il 29/8/2007, il cui contenuto è stato interpretato, senza che tale soluzione sia stata attinta dal ricorso in esame, nel senso che l’unica erede testamentaria è la convenuta, potendo gli attori vantare unicamente la qualità di legatari.

Trattasi di soluzione peraltro fatta propria anche dalla sentenza di merito, emessa nel diverso giudizio intentato dai ricorrenti principali ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 732 c.c., nei confronti dell’atto di cessione della quota ereditaria da parte della sorella in favore della Soledad S.r.l., sentenza che risulta essere passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso pronunciato con ordinanza di questa Corte n. 27160/2017.

Risulta quindi affermato con efficacia di giudicato che non ricorre una situazione di comunione ereditaria tra i germani G.d.B., il che preclude la stessa possibilità di invocare l’istituto della collazione, posto che l’art. 737 c.c. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione, ipotesi questa che come detto è da escludere.

Ne’ l’istituto della collazione potrebbe essere rimesso in gioco per effetto dei diversi esiti che potrebbero avere le domande di riduzione reciprocamente proposte.

Infatti, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione avanzata dalla convenuta, quest’ultima conserverebbe la qualità di unica erede, e potrebbe al più aggredire le donazioni compiute in favore dei fratelli, nei limiti di quanto necessario ad assicurare la reintegra della quota di riserva lesa, ma senza altresì poter far affidamento sulla più ampia portata recuperatoria della collazione.

Nel diverso caso in cui risultasse fondata l’azione di riduzione degli attori, questi, una volta imputata alla loro quota di riserva le donazioni ricevute ex art. 564 c.p.c., comma 2, conseguirebbero sì la qualità di coeredi, ma nei limiti necessari ad assicurare la reintegra della quota di legittima, e senza che alla convenuta sia dato invocare la collazione delle donazioni, già destinate per legge a dover comporre in parte la quota di riserva dei legittimari lesi, non potendo quindi in tal modo andare ad incrementare la massa comune, che è destinata, nei limiti della lesione, a dover essere ripartita tra l’erede testamentaria ed i legittimari.

Come sostenuto da autorevole dottrina, l’imputazione della donazione serve a stabilire la porzione di beni che il legittimario pretermesso ha eventualmente diritto di conseguire per integrare la legittima, ma per effetto della stessa imputazione si determina una concreta composizione della quota vantata quale legittimario, e poi, all’esito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, quale erede.

Il mero legittimario, quali nella specie i due fratelli, tenuto conto del tenore del testamento, agendo in riduzione, intende ridurre le attribuzioni testamentarie, nella parte in cui le donazioni ricevute non siano in grado di assicurare il soddisfacimento della quota riservata.

L’assegnazione delle donazioni alla quota di riserva implica che le stesse siano quindi escluse dalla collazione, nel senso che l’imputazione fa sì che le attribuzioni perdano nei soli rapporti tra coeredi e legittimari la derivazione ex donato, ma vadano riguardate quali elementi della quota ereditaria per la quale non opera l’istituto della collazione.

Ne consegue che, alla luce dell’assetto successorio generato dalla previsione testamentaria, risulta esclusa in radice la stessa operatività della collazione, e quindi è irrealizzabile quella vicenda acquisitiva che, nella prospettiva del giudice di appello, fonderebbe l’acquisto in buona fede della convenuta tale da giustificare la regola di inopponibilità di cui all’art. 1415 c.c.

Ma anche le altre considerazioni spese in ricorso meritano condivisione.

E’ pur vero che nella vicenda in esame la convenuta ha inteso far valere sia la propria qualità di erede universale (al fine di invocare la collazione della donazioni ricevute dai fratelli) che quella di legittimaria (onde attaccare le donazioni stesse nei limiti in cui risultava lesa la propria quota di riserva, non appieno soddisfatta dalle attribuzioni testamentarie), ma la qualità di terzo deve essere riconosciuta solo in relazione alla tutela specifica della posizione di legittimaria.

Trattasi di distinzione che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente ribadito che, ad esempio, ai fini dei limiti alla prova testimoniale, l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l’azione di riduzione, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”; né consente il superamento, da parte dell’erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al citato art. 1417 c.c., la natura di donazione dell’atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. n. 536/2018).

In tal senso è stato chiarito che, nel caso in cui il successore agisca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del “de cuius”, essendo invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima (cfr. ex multis Cass. n. 7134/2001).

Nel caso di collazione, il successore universale trae vantaggio dalla qualità di coerede e quindi non può addurre a giustificazione dello stesso vantaggio una vicenda acquisitiva che lo ponga nella qualità di terzo, come invece presuppone la previsione di cui all’art. 1415 c.c.

La donazione è suscettibile di essere portata in collazione nei limiti, anche oggettivi, nei quali la stessa opera per il donante, con la conseguenza che ove si provi che la donazione è assolutamente o relativamente simulata (nei limiti di prova concessi dall’ordinamento, a seconda che la donazione sia invocata da un terzo o da una delle parti del contratto), l’accertamento così compiuto è vincolante anche per il successore che intenda avvantaggiarsi della collazione, senza che possa al riguardo allegare la propria qualità di terzo, che è incompatibile con la qualità di successore universale, che invece fonda l’istituto della collazione. Infine, non deve trascurarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all’art. 1415 c.c., che fa riferimento, per l’inopponibilità del relativo accertamento, alla qualità di acquirente dal titolare apparente (che peraltro sembrerebbe presuppore che l’acquisto sia frutto di un’autonoma vicenda traslativa, scaturente da un atto inter vivos, come si ricava dalle argomentazioni di Cass. n. 4933/1978), presuppone evidentemente che la simulazione di cui si invochi l’inopponibilità sia una simulazione assoluta ovvero un’interposizione fittizia di persona, poiché solo in queste ipotesi è dato riscontrare una figura di titolare apparente, in grado di trasferire a terzi il diritto del quale sia apparentemente titolare.

In tal senso si veda Cass. n. 7470/1997, secondo cui l’art. 1415 c.c., comma 1 nel sancire l’impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del comma 2, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell’acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare.

Essendo l’atto interessato dalla richiesta di accertamento della simulazione una donazione che ha trasferito la titolarità del diritto in capo ai ricorrenti, i quali ne contestano solo l’effettiva portata contenutistica, sul presupposto che il beneficio ricevuto sarebbe inferiore rispetto a quello apparente, non può ipotizzarsi che la convenuta sia qualificabile come terzo che abbia acquistato diritti dal titolare apparente (avendo il de cuius comunque di-smesso la titolarità dei beni donati), e resistendo nella specie alla domanda di simulazione non già quale legittimaria, ma quale erede universale, e quindi come successore di una delle parti del negozio asseritamente simulato.

Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza deve essere cassata dovendo il giudice del rinvio esaminare la domanda di simulazione, verificando altresì se agli attori, in relazione alla domanda de qua, competano le agevolazioni probatorie correlate alla qualità di terzi ex art. 1417 c.c.

  1. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone, poi, di dover esaminare immediatamente i motivi di ricorso incidentale condizionati proposti dalla Soledad S.r.l. e dalla Pastificio R. S.p.A., motivi aventi identico contenuto.

Con gli stessi si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934,2935,2943,1417,1366,1375,1175 c.c. nella parte in cui il giudice di appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha negato la prescrizione dell’azione di simulazione promossa dagli attori.

Si deduce che i ricorrenti principali, benché abbiano agito quali legittimari pretermessi, non possono essere considerati terzi rispetto al negozio di cessione, sicché avrebbero dovuto agire per far valere la simulazione relativa a partire dal giorno stesso in cui le donazioni erano state stipulate; pertanto alla data di apertura della successione ((OMISSIS)) era già decorso il termine decennale di prescrizione.

I motivi sono privi di fondamento.

Come chiaramente si evince dal tenore delle domande proposte, la simulazione de qua è stata avanzata dai ricorrenti, non già al fine di sottoporre a riduzione le donazioni de quibus (delle quali erano peraltro beneficiari), ma sempre nella prospettiva della tutela della quota di legittima, al diverso fine di evidenziare come l’ammontare delle donazioni fosse inferiore rispetto a quello risultante dagli atti, avendo le parti in realtà posto in essere una donazione indiretta, accompagnandosi al trasferimento del diritto, un versamento di somme di denaro, con l’intento del donante di beneficiare i donatari solo per la differenza tra il valore dei beni e quanto ricevuto come contropartita.

Trattasi di accertamento che appare sicuramente funzionale alla tutela della loro qualità di legittimari, in quanto la diversa determinazione dell’entità della donazione è destinata a riflettersi sia sulla fissazione del donatum (con le conseguenti ripercussioni in punto di calcolo della quota di riserva), sia sul riscontro della lesione della loro quota di riserva, in quanto, ove accertata la simulazione, oggetto di imputazione ex se sarebbe non l’intero valore delle donazioni, ma la sola parte che non trova corrispondenza nei versamenti asseritamente effettuati, incrementando in tal modo la porzione di legittima non soddisfatta con donazioni.

Premesso che appare incensurabile l’affermazione del giudice di appello, secondo cui sottoposti a prescrizione sono solo i diritti che possono scaturire dall’accertamento della simulazione, e non l’azione di simulazione in sé (cfr. Cass. n. 9401/2016), riflettendosi la maturazione della prima sul piano dell’interesse a promuovere il secondo, nella fattispecie risulta evidente che i diritti cui è funzionale l’accertamento della simulazione relativa delle donazioni sono quelli spettanti ai ricorrenti quali legittimari e che trovano la loro genesi nella stessa apertura della successione, non potendosi quindi affermare che alla data di proposizione della domanda, fosse maturata, avuto riguardo alla data di decesso del de cuius, la prescrizione.

I motivi devono essere quindi rigettati, e la causa, stante l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale deve essere rimessa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione che procederà, come detto, ad accertare la simulazione dedotta (impregiudicata la valutazione, del pari rimessa alla decisione del giudice di rinvio, circa l’incidenza, ai fini della prova della simulazione, della qualità di parti dei contratti di donazione dei ricorrenti principali).

  1. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 737,1321 e 1372 c.c., per avere la Corte d’Appello affermato la validità della revoca della dispensa da collazione contenuta nel testamento e relativa ai beni oggetto delle donazioni effettuate in favore degli stessi ricorrenti.

Si rileva che, sebbene negli atti di donazione, le stesse fossero state accompagnate dalla clausola di dispensa dalla collazione, i giudici di merito, disattendendo un costante e risalente orientamento del giudice di legittimità, hanno ritenuto che fosse del pari possibile per il donante revocare la dispensa con il successivo testamento, e ciò facendo leva sulla qualifica della clausola de qua come atto mortis causa ed unilaterale, suscettibile quindi di rivalutazione autonoma da parte del donante, senza la necessità di un concorso di volontà dei donatari.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse al relativo accertamento.

Infatti, come rilevato in occasione della disamina del primo motivo del ricorso principale, l’accertamento, ormai coperto da giudicato, stante la mancata impugnazione ad opera delle parti, della devoluzione testamentaria dei beni caduti in successione, esclude che possa invocarsi per le donazioni ricevute dai ricorrenti l’istituto della collazione, potendo al più essere le stesse suscettibili di riduzione, ove ritenuta fondata la relativa azione proposta da parte della convenuta.

Ne’, sempre per quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, l’inoperatività della collazione potrebbe trovare diversa soluzione ove fosse accolta, all’esito del nuovo giudizio del giudice di merito, l’azione di riduzione dei ricorrenti ovvero della convenuta.

Essendo quindi le donazioni dei ricorrenti poste ormai al riparo dalla collazione inizialmente invocata dalla sorella, difetta di interesse la verifica circa la validità della successiva revoca della clausola di dispensa operata dal de cuius nel proprio testamento. 6. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1592 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la deduzione, dal valore dei beni ereditari, dei miglioramenti e degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili oggetto delle donazioni in favore dei ricorrenti.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha rigettato l’analogo motivo di appello sostenendo che si trattava di interventi in ogni caso posti in essere dalla conduttrice e non dai donatari.

Tuttavia, tale affermazione non si confronterebbe con il fatto che nella specie non si tratta di una richiesta di rimborso di spese effettuate sugli immobili, ma di determinare il reale valore dei beni al momento dell’apertura della successione, con detrazione quindi delle migliorie e delle attribuzioni apportate in epoca successiva a quella della donazione.

Diverrebbe, quindi, irrilevante verificare chi abbia eseguito le migliorie.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la duplice ratio che sorregge il rigetto dell’omologo motivo di appello, concentrandosi solo su di una delle ragioni giustificative addotte dal giudice di merito, senza attingere anche la seconda, che in assenza di censure resta quindi in grado di autonomamente sorreggere la statuizione impugnata.

Infatti, la Corte d’Appello, nell’esaminare il terzo motivo di appello principale, oltre ad effettivamente richiamare la mancata dimostrazione che gli interventi di miglioramento fossero stati compiuti dai ricorrenti, ha però aggiunto, alla fine della pag. 21 ed all’inizio della pag. 22, che gli interventi, secondo quanto accertato dal Tribunale, oltre ad essere stati eseguiti dalla conduttrice, riguardavano voci che nulla avevano a che fare con interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi perlopiù di spese per l’ordinaria gestione dell’albergo-locanda.

Orbene, premesso che ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam, il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all’epoca dell’apertura della successione, ma nello stato in cui si trovava al tempo della donazione (Cass. n. 5982/1979), così che, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l’eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti (così Cass. n. 4009/1981), deve ribadirsi che al fine di identificare il concetto di miglioria, tenuto presente dall’art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l’efficienza, non potendo invece riconoscersi identica natura a quell’opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione (così già Cass. n. 2621/1974).

Nella specie, però, si rileva che la sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha verificato che quelle che erano dedotte come migliorie apportate ai beni donati, ancorché ad opera della società conduttrice, erano in realtà spese sostenute per l’ordinaria gestione della locanda albergo, come tali insuscettibili di poter incidere, per quanto detto, sulla stima del bene ai fini dell’azione di riduzione (e ciò stante il rinvio che l’art. 556 c.c. compie tra gli altri all’art. 748 c.c.).

Tale accertamento non è stato oggetto di specifica censura e rende quindi inammissibile il motivo, in quanto privo di specificità in relazione al contenuto della sentenza impugnata.

  1. Il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato della Soledad S.r.l., di identico contenuto rispetto al primo motivo del ricorso incidentale della Pastificio R. S.p.A. denuncia, quanto al rigetto della domanda di simulazione del contratto di locazione del 1990 e della sua successiva modifica del 1994, intercorso tra il de cuius e la Regina S.r.l. (con la conseguente ricaduta quanto al contratto di sublocazione concluso con la Pastificio R.), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1414,1417,2727,2729,2730,2735,809,1218 c.c.

Assumono le ricorrenti incidentali che in sede di merito erano state formulate plurime allegazioni al fine di comprovare l’esistenza della dedotta simulazione, che però il giudice di merito ha solo parzialmente esaminato.

In particolare, il rigetto, come si ricava dalla motivazione espressa in relazione all’analoga richiesta di simulazione avanzata dalla convenuta, è stato motivato sul presupposto che le affermazioni rese dal de cuius nel testamento, ove anche qualificabili come controdichiarazioni successive alla stipula del contratto, non soddisfacevano i requisiti prescritti dalla legge, essendo in esse carente il contenuto sfavorevole per il dichiarante.

In primo luogo, si trattava di dichiarazioni rese al precipuo fine di regolare la propria successione e non anche a fornire la prova dell’effettiva natura dei negozi posti in essere in vita.

La controdichiarazione recante la data del 30 marzo 1994 non indica la natura simulata del contratto di locazione, come confermato proprio dal fatto che si prevedeva l’aumento del canone. Inoltre, la mancata menzione della locazione nel preliminare concluso con la Pastificio R., lungi dal comprovare la simulazione, costituiva piuttosto una dichiarazione volta a favorire il de cuius, che in tal modo risultava promettere la vendita di un bene privo dell’onere costituito dal preesistente rapporto di locazione.

I giudici di appello hanno altresì disatteso l’argomento legato alla misura esigua del canone di locazione, sottolineando che se anche ciò fosse vero, si sarebbe dato vita non già ad una simulazione assoluta ma ad un’ipotesi di donazione indiretta, peraltro, a vantaggio della Regina S.r.l.

E’ stato poi sottolineato come già il Tribunale avesse verificato il sensibile incremento del canone di locazione, mettendo a confronto il contratto del 1990 con uno risalente al 1983, aggiungendo che era del tutto irrilevante la circostanza che poi dopo qualche anno il medesimo bene fosse stato sublocato ad un canone ancora maggiore alla Pastificio R..

Ancora, si è evidenziato che nel 1994 il canone era stato aumentato ancora una volta, essendo priva di decisività la circostanza del suo mancato pagamento che, più che denotare una simulazione, configura un’ipotesi di inadempimento della società conduttrice.

Infine, si è ritenuto che non potessero acquisirsi gli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza, in quanto la richiesta aveva carattere esplorativo ed avrebbe supplito all’inerzia colpevole delle parti, che erano onerate di fornire la prova del loro assunto.

A fronte di tale argomentazione del giudice di appello, le ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che non sia stata assegnata valenza, nemmeno presuntiva, alle dichiarazioni rese dal testatore nella propria scheda testamentaria e nel contratto preliminare concluso con la Pastificio R.; che analogo disconoscimento di valenza presuntiva sia avvenuto per gli atti stipulati il 30 marzo 1994; che analogamente non siano stati valutati il fatto che i canoni fossero esigui e che fossero stati effettivamente versati.

I motivi sono inammissibili in quanto mirano nella sostanza a sollecitare a questa Corte un novello apprezzamento di merito, nell’auspicio che questo si rilevi maggiormente soddisfacente rispetto a quello, ritenuto non appagante, compiuto dal giudice di appello.

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Quanto invece alla violazione delle regole in tema di prova per presunzioni, occorre ricordare che l’art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 c.p.c. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l’inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d’esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l’esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l’esistenza del fatto principale.

Lo stesso art. 2729 c.c. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. 17574/2009).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che (Cass. S.U. n. 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare sotto i seguenti aspetti:

  1. aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
  2. bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presuncozione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria.

A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18611/2021), essendosi appunto affermato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021).

Nella specie, l’illustrazione dei motivi non prospetta a ben vedere la falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, nei termini su indicati, ma si risolve, come detto, solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relezione agli oggetti delle varie circostanze emerse, così che non presentano le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In tal senso rileva che tutte le circostanze di fatto, peraltro nemmeno specificamente individuate, essendosi le parti limitate a riprodurre fotograficamente nel corpo del ricorso gli atti da cui trarre diversi elementi di convincimento, in dissenso con la valutazione che degli stessi ha compiuto il giudice di merito, che a detta delle ricorrenti incidentali fonderebbero la dimostrazione in via presuntiva della simulazione, sono state esaminate dalla Corte d’Appello, e ritenute però prive del carattere della gravità, precisione e concordanza.

Ne risulta quindi confortata la conclusione che la denuncia di violazione di legge è solo apparente e che invece il reale contenuto delle censure sia quello di aspirare ad una diversa rivalutazione dei fatti, in contrasto con il ruolo assegnato al giudice di legittimità.

  1. Il secondo motivo dei ricorsi incidentali, del pari di identico contenuto, denuncia, sempre in relazione al rigetto della domanda di simulazione del detto contratto di locazione, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come enumerati dalle lettera da d) a h).

I motivi sono inammissibili.

Infatti, in disparte l’omessa indicazione dello specifico fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, si lamenta la mancata valutazione del tenore di alcuni atti processuali, il che denota come nella sostanza si solleciti anche in tale occasione una rinnovazione del giudizio di fatto già compiuto dal giudice di merito. Inoltre, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, sicché in assenza anche della puntuale allegazione da parte delle ricorrenti incidentali circa l’esistenza di diverse ragioni che sorreggano la decisione di appello rispetto a quella di primo grado, trova applicazione, ratione temporis, trattandosi di giudizio di appello proposto in data successiva al 12 settembre 2012, l’art. 348 ter c.p.c., u.c. che preclude la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

  1. Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
  2. Poiché i ricorsi incidentali sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettive impugnazioni.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e rigetta i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti incidentali del contributo unificato dovuto per i ricorsi stessi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.