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COME OTTENERE ADESSO DANNO MALASANITA’ SE SEI VITTIMA DI ERRORE MEDICO BOLOGNA RAVENNA FORLI

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vuoi ottenere un equo risarcimento danni a causa di un errore medico?  chiama l’avvocato Sergio Armaroli a Bologna ci sono io non preoccuparti. Tuteliamo i diritti del malato. Il mio Studio Legale assiste le vittime di  responsabilità medica e della struttura ospedaliera. Di errore medico e di malasanita’.

 Non riuscire a diagnosticare una malattia, o diagnosticarla in modo non tempestivo, è uno dei casi più comuni di malasanità e può ritardare il trattamento necessario e portare nei casi più gravi addirittura alla morte.

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  1. SEI VITTIMA DI DANNO PER ERRORE DEL MEDICO ?
  2. UN TUO FAMILIARE E’ MORTO PER INFEZIONE IN OSPEDALE?
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  6. La difesa contro presunte pratiche mediche negligenti, note come “malasanità” o “colpa medica”, richiede un approccio professionale e attento. Se ritieni di essere vittima di malasanità o sei coinvolto in un caso di colpa medica, ecco alcuni passi che potresti considerare per difenderti:

    1. Raccogliere prove: È essenziale documentare qualsiasi prova relativa alla situazione. Questo potrebbe includere registrazioni mediche, documenti diagnostici, testimonianze di testimoni oculari, e qualsiasi altra informazione pertinente. Le prove solide possono essere fondamentali in un caso di malasanità.

    2. Contattare un avvocato specializzato: La consulenza di un avvocato esperto in diritto medico è fondamentale. Un professionista con esperienza in cause di malasanità può valutare la tua situazione, fornirti consulenza legale e guidarti attraverso il processo legale.

    3. Seguire le procedure legali: In molte giurisdizioni, esistono procedure specifiche che devono essere seguite quando si intenta una causa per malasanità. Il tuo avvocato ti guiderà attraverso questi passaggi, che potrebbero includere la presentazione di una denuncia formale o l’avvio di una procedura legale.

    4. Ottenere una seconda opinione medica: Se hai dubbi sulla qualità delle cure ricevute, ottenere una seconda opinione medica da un professionista indipendente può essere utile. Questo può fornire una valutazione oggettiva della situazione e può essere un elemento chiave durante il processo legale.

    5. Comunicazione con il professionista sanitario coinvolto: In alcuni casi, potrebbe essere utile cercare una risoluzione extragiudiziale attraverso la comunicazione con il professionista sanitario coinvolto. Talvolta, le questioni possono essere risolte attraverso la mediazione o negoziazione.

    6. Conoscere i tempi e i limiti legali: Le cause di malasanità spesso hanno scadenze specifiche per la presentazione di denunce. È importante essere consapevoli di questi tempi e rispettarli per non perdere il diritto di agire legalmente.

    7. Assicurazione responsabilità civile professionale: Se il professionista sanitario coinvolto dispone di un’assicurazione responsabilità civile professionale, è possibile che l’assicurazione possa coprire parte o tutti i danni in caso di colpa medica. Il tuo avvocato può esaminare questa opzione con te.

    Ricorda che ogni caso è unico e le leggi possono variare a seconda della giurisdizione. Consulta sempre un avvocato per ottenere consigli legali specifici basati sulla tua situazione.

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Avvocato esperto Malasanita’Ravenna Bologna Imola  si occupa di errori medici che hanno provocato una grave invalidità o il decesso del paziente.

In maniera ancora più dettagliata si può parlare di avvenimenti di malasanità quando il dottore o medico esperto che interviene su un paziente provoca mediante il suo operato una lesione o un vero e proprio danno fisico permanente.

Si determina responsabilità medica quando si verifica la stretta relazione tra l’intervento dell’ospedale o del medico e il danno o la lesione continua o mortale patita dal paziente.

In questi casi specifici vi è la possibilità di richiedere un risarcimento per morte avviando una pratica legale al 100% rivolgendosi direttamente allo studio legale.


  1. Chirurgia generale: peritonite, tiroidectomia, aneurisma addominale, colecistectomia, colonscopia, appendicite, emorroidectomia, nefrectomia, occlusione intestinale, cisti;
  2.  Ortopedia: protesi all’anca, protesi al ginocchio, acromionplastica, neuroma di Morton;
  3.  Pronto soccorso: triage, cardiopatia ischemica;
  4. Infettivologia: infezioni ospedaliere, meningite e danni da trasfusione di HCV;  Oncologia: quadrantectomia del seno, carcinoma, fuoriuscita di liquido chemioterapico, cordoma sacrale;
  5.  Chirurgia plastica: mastoplastica, rinoplastica, addominoplastica, ricostruzione mammaria;
  6.   Ginecologia e ostetricia: diagnosi prenatale errata o mancante, parto cesareo, fibromi uterini, rottura uterina;
  7.   Cardiochirurgia: infarto, endocardite;
  8.   Neurochirurgia: aneurisma cerebrale, ernie del disco, cauda equina;
  9.  Anestesiologia: danni da farmaci anestetici, intubazione.
  10.  

Se hai subìto un grave danno a causa di un errore commesso in un ospedale Ravenna e provincia oppure se un tuo familiare è deceduto in una struttura Emilia Romagna , contattaci subito.

 

 

 

 

 

 

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IO FACCIO SUL SERIO, CI SONO E SONO PRONTO A TUTELARTI NELLE SEDI DI GIUSTIZIA NON PRIMA AVER TENTATO UNA SOLUZIONE SENZA CAUSE TRATTANDO IL TUO DANNO

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Avvocato esperto danno da malasanita’ e errore medico , sia dovuto a mancata diagnosi, che a intervento chirurgico sbagliato sia a infezione ospedaliera o a diagnosi errata.

ALLORA NON ASPETTARE RAVENNA BOLOGNA FORLI CESENA IMOLA TREVISO PADOVA VICENZA CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO ESPERTO IO CONOSCO LA MATERIA E SPESSO OTTENGO IL GIUSTO DANNO 

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Difendo danni in tutta Italia e in modo particolare dovuti a danni medici o responsabilità sanitaria a Bologna, Ravenna, Forli , Cesena, Vicenza Treviso.

Come procedo

Tratto solo danni molto gravi o mortali per malasanità e ricevuto il cliente gli indico il medico legale che ritengo piu’ competente per il suo caso.

Dopodichè se dalla perizia risulta una responsabilità scrivo per la richiesta danni, e se non ottengo rassicurazioni circa il risarcimento procedo ocn accertamento tecnico ex art 696 cpc

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Alla X, oltre al pregiudizio derivato dalla perdita di chance con riferimento al mantenimento della capacità di procreare, dovrà altresì essere riconosciuto il danno relativo alla perdita della chance di tempestiva diagnosi che avrebbe comportato sicuramente un minor livello di sofferenza fisica ed emotiva ed avrebbe scongiurato il pericolo di vita per sepsi, che ha attinto la paziente nell’ultima fase della patologia fino all’intervento chirurgico risolutivo

La perdita di chances nel caso che ci occupa, difatti, appare configurabile come la privazione della possibilità per la X di conseguire un risultato vantaggioso, consistente in minori sofferenze e patimenti fisici e psicologici e nella possibilità che diagnosi ed intervento chirurgico conseguenziale fossero effettuati con anticipo ed avessero esiti meno invasivi.

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Trattasi nel caso di specie, di chance “non pretensiva”, quale viene definita dalla giurisprudenza quella che si innesta su una situazione preesistente non favorevole, come in ambito ospedaliero, laddove il paziente si vede rappresentata una situazione negativa che potrà migliorare con l’intervento del professionista medico, con la conseguenza che il criterio di liquidazione relativo alla quantificazione del risarcimento sarà commisurato alla possibilità perduta di realizzare un risultato positivo, e che il danno risarcibile sarà quello non patrimoniale.

Ricorrono infine nel caso di specie i canoni di apprezzabilità, serietà, consistenza, richiesti dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’istituto predetto, posto che, come dianzi evidenziato, sussisteva effettivamente ictu oculi la concreta possibilità di giungere a un risultato migliore laddove il Y avesse posto in atto tutte le condotte dianzi descritte come esigibili, e la X fosse stata operata tempestivamente con esiti meno infausti per il suo apparato riproduttivo.

 

. di Sassuolo e sottoposta a visita ginecologica ed ecografia che evidenziava la ricorrenza di addome acuto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico urgente in laparoscopia che esitava nell’asportazione di entrambe le tube di Falloppio, con diagnosi di “Ascesso appendicite acuta gangrenosa perforata; piosalpingite bilaterale; aderenze entero-parietali ed entero-enterali.

In esito all’intervento chirurgico, veniva evidenziato “Tenacissimo blocco infiammatorio pelvico in fossa iliaca destra costituito da cotenne dure miste a membrane fibrinose tra il peritoneo dello scavo pelvico, il sigma, il cieco ascendente e le due ultime anse ileali. Le altre anse, molto distese e atoniche, sono agglutinate tra loro da membrane fibrinose meno tenaci.”

Il decorso post operatorio era descritto come regolare e la X veniva dimessa in data 7.9.2013.

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 IO NON MOLLO MAI , 

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

Seconda sezione civile

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ester Russo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n° 1829 /2016 RG promosso da

X

Avv. COMAGGI MARCO

nei confronti di

AZIENDA USL DI MODENA

Y

Avv. GUIDOTTI ROLANDINO

Z

Avv. ELENA LOLLI

CONCLUSIONI PER X

In via principale: contrariis rejectis voglia Il Giudice adito accertare la responsabilità in capo ad AZIENDA USL DI MODENA (Azienda Unità Sanitaria locale di Modena) nonché al Dott. Y quale medico nonché addetto al Triage del Pronto Soccorso S. Agostino – Estense con sede in Baggiovara di Modena (MO), Via Giardini n. 1355 in solido e ciascuno per il proprio titolo in ordine ai fatti per cui è causa ed in particolare all’errore diagnostico ed alla sottovalutazione del quadro clinico.

Accertare la entità dei danni subiti dall’attrice e, conseguentemente, condannare i convenuti in via solidale fra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa che a titolo esemplificativo e non esaustivo si qualificano per danno biologico da lesioni permanenti, danni per invalidità temporanea, danno morale ed esistenziale, danno da ansia per c.d. “incertezza diagnostica”, danno da “vulnus psichico”, danno da perdita di chances, danno non patrimoniale e rimborso di spese mediche sostenute, spese di assistenza legale stragiudiziale e di negoziazione assistita nessuno altro escluso nella misura ritenuta congrua ad istruttoria esperita o nella misura che riterrà di giustizia oltre la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa e gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

Condannare i convenuti in via solidale fra loro e ciascuno per il proprio titolo al pagamento della attività stragiudiziale svolta dalla scrivente difesa nella misura che riterrà provata o di giustizia unitamente alla attività di negoziazione assistita.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per la gestione della fase stragiudiziale oltre al rimborso forfetario, IVA, CPA ed accessori di legge.

Con distrazione delle spese tutte a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

CONCLUSIONI PER AZIENDA AUSL DI MODENA E Y

Ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in via preliminare, dichiarare la inesistenza e/o nullità della procura alle liti rilasciata dall’attrice su foglio separato per i motivi in atto con ogni conseguente effetto di legge;

dichiarare la nullità e/o annullabilità dell’atto introduttivo di lite per violazione dell’art. 163 c.p.c.;

nel merito, respingere le domande da chiunque proposte nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Modena e del dott. Y, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate e/o per carenza di legittimazione attiva, in ogni caso, pure conto della condotta di parte attrice

ai sensi dell’art. 1227 c.c.;

emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dalle domande ed eccezioni che precedono;

condannare parte attrice al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari del giudizio oltre agli accessori di legge.

CONCLUSIONI PER Z

In via principale nel merito: voglia l’Ill.mo Tribunale adito accertare l’entità dei danni subiti dall’interveniente per i titoli e le motivazioni di cui alle premesse del presente atto di intervento e conseguentemente condannare i convenuti in via solidale tra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi che a titolo esemplificativo e non esaustivo si qualificano in danno morale, danno esistenziale, danno biologico, danno da perdita di chances, danno non patrimoniale, spese di assistenza legale stragiudiziale nessuno escluso nella misura che indicativamente allo stato si indica complessivamente in euro 100.000,00 oltre alle spese tutte sostenute e da sostenere ovvero le somme ritenute congrue ad istruttoria esperita o nella misura che riterrà di giustizia oltre la svalutazione monetaria medio – tempore intercorsa e gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre ad IVA, CPA e rimborso forfetarie ex art. 15 L.P. Con distrazione delle spese tutte a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente introdotte da controparte.”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, X conveniva in giudizio Azienda Ausl di Modena e Y chiedendo l’accertamento della responsabilità dei predetti per colpa medica in quanto, con riferimento agli eventi occorsi in data 18.8.2013 il Y, sanitario del P.S. dell’Ospedale di Baggiovara, era asseritamente incorso in errore diagnostico per la sottovalutazione del quadro clinico presentato dalla paziente all’atto dell’accesso, e la conseguente condanna in solido di ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni patiti.

Si costituivano ritualmente i convenuti contestando le richieste di parte attrice e chiedendone il rigetto.

Si costituiva con atto di intervento volontario altresì Z , coniuge dell’attrice, instando anch’esso per il risarcimento dei danni patiti personalmente a cagione del predetto evento.

All’esito della fase istruttoria in cui veniva espletata Ctu medico legale, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti.

Il Giudice tratteneva la controversia in decisione concedendo termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

Quanto alle eccezioni preliminari avanzate nell’interesse dei convenuti, si osserva:

la domanda proposta nell’interesse della X è procedibile posto che parte attrice ha promosso ritualmente il procedimento di mediazione obbligatoria che tuttavia si è concluso con esito negativo.

La procura sottoscritta dalla X non appare affetta da nullità in quanto ritualmente rilasciata per la difesa del procedimento che ci occupa.

La domanda proposta, infine, appare ritualmente circostanziata e adeguatamente dettagliata nel relativo atto di citazione.

Risulta dagli atti che in data 18.8.2013 X eseguiva un accesso presso il P.S. dell’Ospedale di Baggiovara, veniva accettata e successivamente sottoposta a visita per lamentati dolori addominali, a cura del dott. Y il quale riscontrava la presenza di febbre a 37,7°, a prelievo venoso che evidenziava leucocitosi neutrofila, e infine a rx all’addome.

Alla stessa venivano somministrati i farmaci Spasmex e Perfalgan.

Seguiva in serata la dimissione della paziente con diagnosi di addominalgia per sindrome dispeptica, non indicazione chirurgica, e invito a ripresentarsi a nuova visita in caso di ricomparsa di febbre e recrudescenza della sintomatologia dolorosa riscontrata all’atto del ricovero.

Il giorno successivo alla dimissione la X si recava dal proprio medico di base il quale prescriveva terapia antibiotica con Augmentin per sei giorni e successivamente con Ciproxin in sostituzione.

In data 29 agosto, a seguito del permanere della sindrome dolorosa e dell’esito di esami di laboratorio che avevano evidenziato valori alterati, (Ves, Gb, neutrofili, Pcr), la X si recava a visita presso la propria ginecologa che a mezzo di esame ecografico riscontrava due tumefazioni localizzate alle piccole pelvi e consigliava alla paziente di recarsi prontamente in P.S.

La stessa accedeva quindi al P.S. di Sassuolo e sottoposta a visita ginecologica ed ecografia che evidenziava la ricorrenza di addome acuto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico urgente in laparoscopia che esitava nell’asportazione di entrambe le tube di Falloppio, con diagnosi di “Ascesso appendicite acuta gangrenosa perforata; piosalpingite bilaterale; aderenze entero-parietali ed entero-enterali.

In esito all’intervento chirurgico, veniva evidenziato “Tenacissimo blocco infiammatorio pelvico in fossa iliaca destra costituito da cotenne dure miste a membrane fibrinose tra il peritoneo dello scavo pelvico, il sigma, il cieco ascendente e le due ultime anse ileali. Le altre anse, molto distese e atoniche, sono agglutinate tra loro da membrane fibrinose meno tenaci.”

Il decorso post operatorio era descritto come regolare e la X veniva dimessa in data 7.9.2013.

La difesa di parte attrice ha affermato la ricorrenza di colpa medica in capo al dott. Y e la conseguente responsabilità di Ausl di Modena per il risarcimento dei danni riportati dalla paziente anche e soprattutto con riferimento alla intervenuta asportazione di entrambe le salpingi con conseguente determinata impossibilità di procreare.

Si stigmatizzava in particolare la mancanza di tempestiva e corretta diagnosi da parte del medico del pronto soccorso, dell’infezione pelvica derivata da una appendicite acuta, che evolveva in ascesso tubarico bilaterale e che determinava la necessità di procedere a salpingectomia bilaterale.

Secondo quanto esposto dal Ctu ginecologo e dal Ctu medico-legale che in associazione hanno redatto quali ausiliari del Giudice, l’elaborato peritale in atti, richiamandosi ai canoni medico scientifici vigenti, la malattia infiammatoria pelvica (o PID, dall’inglese “pelvic inflammatory disease”), è una infezione, acuta e subclinica, del tratto genitale femminile superiore, che coinvolge singolarmente o congiuntamente l’utero, le tube di Falloppio e le ovaie, ed è spesso accompagnata dal coinvolgimento degli organi pelvici vicini.

Seppure il termine PID comprenda un ampio spettro di quadri clinici, può comunque riconoscersi che il tempo di manifestazione della predetta patologia, è della durata di alcuni giorni, con uno spettro di segni clinici variabili da sintomi pelvici lievi e vaghi, fino all’ascesso tubo-ovarico e, raramente, alla sepsi intra-addominale fatale.

Nelle donne con malattia infiammatoria pelvica il dolore all’addome inferiore è spesso il primo sintomo, di solito bilaterale e raramente di durata superiore a due settimane, a carattere variabile ed in alcuni casi, modesto.

Risulta inoltre che all’esame obiettivo ginecologico, la maggior parte delle donne con PID abbia una sensibilità addominale alla palpazione maggiore nei quadranti inferiori, che può essere (o meno) simmetrica, ed il dolore acuto alla mobilizzazione della cervice uterina e la reazione dolorosa alla palpazione degli annessi all’esame ginecologico bimanuale sono le caratteristiche che definiscono la PID sintomatica, acuta.

Si osserva inoltre che la maggior parte degli esami di laboratorio in caso di PID non sono specifici e sebbene la malattia sia di solito un processo acuto, solo una minoranza di pazienti presenta leucocitosi del sangue periferico come pure una elevata velocità di eritrosedimentazione e una proteina C-reattiva, valori questi hanno scarsa specificità.

I periti hanno affermato che la PID deve essere sospettata in qualsiasi paziente giovane o sessualmente attiva che presenti dolore al basso ventre e dolore pelvico.

L’ecografia è la modalità diagnostica preferita in caso di sospetto di ascesso o patologia annessiale.

La laparoscopia di contro, può rappresentare una parte dell’iter diagnostico per la PID in caso di fallimento del trattamento ambulatoriale; in caso di non miglioramento ovvero di peggioramento dei sintomi dopo circa 72 ore di trattamento ospedaliero per PID, ed infine in caso di forte sospetto di diagnosi alternativa che necessiti di trattamento laparoscopico, come nel caso di appendicite.

I Ctu hanno affermato che a fronte del quadro di dolore addominale con localizzazione in sede sovrapubica e rialzo febbrile (37.7°C), una leucocitosi in atto ed una PCR superiore alla media, di 2.70, il medico di pronto soccorso dopo la visita alla paziente, correttamente eseguiva una ecografia addominale che tuttavia non evidenziava alcun liquido libero in addome, e richiedeva un esame radiologico addominale che non evidenziava livelli idroaerei o aria addominale, ed adeguatamente inviava la X ad una visita specialistica chirurgica.

A seguito della consulenza specialistica veniva indicata l’assenza di indicazione chirurgica, segnalandosi esclusivamente una modesta dolorabilità in ipogastrio, oltre a precisarsi “da rivedere se dovesse ricomparire la sintomatologia dolorosa e/o febbre”.

Secondo i Ctu, “L’approccio clinico dei medici che visitarono la signora X il 19.08.2013 si indirizzò verso il quadro appendicolare e, non evidenziando estremi per ricorrere ad intervento chirurgico o ad altri accertamenti, si suggerì un’osservazione.

Nell’occasione tuttavia, non fu indagata la parte ginecologica, laddove invece avrebbe dovuto essere presa in considerazione posto che lo stesso chirurgo e il medico di P.S. indicavano quale sede del dolore, l’ipogastrio il primo e la sede sovrapubica il secondo.

A tal proposito i Ctu hanno affermato che “Viste le condizioni cliniche e la localizzazione della sintomatologia, in questa occasione sarebbe stata opportuna una valutazione ginecologica ed eventualmente un’ecografia transvaginale. In questo caso, infatti, la presenza di dolore alla mobilizzazione dei genitali interni avrebbe consentito di iniziare una terapia antibiotica a largo spettro, anche in assenza di un quadro ecografico grave.”

I periti pertanto individuano un profilo di responsabilità per omissione in capo al dott. Y, la cui origine può forse ricercarsi nell’assenza presso il Policlinico di Baggiovara, del reparto di ginecologia, e nella conseguente necessità di inviare le pazienti che abbisognino di indagini specialistiche di tal fatta, presso il locale Policlinico, con mezzi posti a disposizione dallo stesso ospedale.

Dunque, la colpa medica per condotta omissiva è effettivamente riconosciuta in capo al dott. Y.

I Ctu, di contro, tendono ad escludere nel caso di specie la ricorrenza del nesso di causalità.

E difatti risulta che la X abbia effettivamente iniziato il giorno successivo, su prescrizione del proprio medico di base, la corretta terapia antibiotica, con un antibiotico ad azione ad ampio spetto indicato nel caso di specie, ed in particolare con Augmentin da assumersi per 6 giorni, secondo prescrizione.

Ritengono inoltre i Ctu che nella predetta fase non vi fosse ancora l’indicazione di intervento chirurgico per una patologia che, se riferita all’annessite, prevede esclusivamente un trattamento medico ed il trattamento chirurgico solo in caso di complicazioni o in presenza di altre patologie soggiacenti, che in quel momento non erano state rilevate dalle risultanze strumentali.

E se è vero che la causa dell’annessite è stata individuata in via successiva nella presenza di una appendicite acuta e ingravescente, osservando correttamente un criterio ex ante, gli stessi hanno affermato che in data 19.08.2013 non vi era indicazione chirurgica, andava impostata una terapia antibiotica (iniziata comunque il giorno successivo) e, solo se dopo circa 72 ore di trattamento il quadro fosse rimasto stazionario o fosse peggiorato, sarebbe stato indicato il ricorso ad un intervento invasivo preferibilmente in laparoscopia.

Di contro, alla X tale indicazione non fu fornita dal medico di base, anzi dopo 6 giorni di trattamento antibiotico non risolutivo, alla stessa veniva somministrato un altro antibiotico, il Ciproxin che venne assunto per soli due giorni.

Secondo l’impostazione dei periti d’ufficio, la X avrebbe dovuto recarsi nuovamente al P.S., secondo quanto indicato dal sanitario dell’ospedale di Baggiovara, che le avrebbe rappresentato la necessità di risottoporsi a visita se si fosse nuovamente manifestata la sintomatologia dolorosa e/o lo stato febbrile.

Corretta secondo i Ctu fu, nei limiti di quanto d’interesse, il modus operandi della ginecologa che il 29 agosto, su richiesta della X, sottopose la stessa a visita specialistica e ad ecografia transavaginale rilevando una formazione pelvica compatibile con un ascesso tubo-ovarico ed indicando la necessità di immediato accesso al P.S.

Del pari adeguato, per quanto d’interesse, fu poi il trattamento riservato alla X al Policlinico di Sassuolo, nell’ambito del quale la stessa fu sottoposta d’urgenza a un intervento in laparoscopia per lisi di aderenze, svuotamento di ascesso nel Douglas, salpingectomia bilaterale ed appendicectomia.

I Ctu hanno così concluso il proprio elaborato:

“In sintesi, possiamo affermare che, nonostante la mancanza di un completamento delle indagini cliniche sul fronte ginecologico da parte dei medici che visitarono la paziente in pronto soccorso il 19.08.2013 (che comunque non avrebbe portato ad un trattamento chirurgico viste le risultanze strumentali), la Sig.ra X ha eseguito un trattamento antibiotico a largo spettro già dal giorno successivo e pertanto senza significativa perdita di tempo terapeutico.

La paziente comunque, vista l’assenza di un miglioramento, non si ripresentò al pronto soccorso, come consigliato in occasione della visita chirurgica del 19.08.2013, ma tornò dal medico di medicina generale che, in modo difficilmente condivisibile, prescrisse un altro antibiotico non inviando la paziente ai necessari controlli specialistici.”

I Ctu hanno pertanto riscontrato nell’incongrua condotta del sanitario di base, la causa delle lesioni dalla X riportate a seguito del ritardo accumulato per l’espletamento del trattamento chirurgico in laparoscopia.

“Tale inadeguato management ha causato, tenuto conto dei tempi per l’espletamento delle terapie prescritte e di quanto evincibile dalla documentazione in atti, un ritardo stimabile in circa 3 giorni nella diagnosi della patologia annessiale ed appendicolare che è stata poi riconosciuta il 29.8.2013 dalla ginecologa dell’Ospedale di Sassuolo”.

Anche con riferimento alla predetta quota di condotta, tuttavia i Ctu hanno ritenuto che il presunto ritardo non abbia determinato conseguenze permanenti, posto che, “alla luce del quadro patologico rilevato in occasione dell’intervento del 29.08.2013 e di quanto molto probabilmente si sarebbe riscontrato in occasione di un intervento chirurgico anticipato di 3 giorni, analogo sarebbe stato il trattamento chirurgico e quindi l’esito conseguente alla malattia sofferta dalla perizianda.”

Le sintetiche, conclusioni cui sono pervenuti i Ctu all’esito dell’espletamento dell’elaborato peritale, sono state congruamente contestate dal consulente di parte attrice che ha evidenziato come si fosse in presenza di un errore diagnostico posto che, “sulla scorta dei dati disponibili (febbre, leucocitosi neutrofila, indici di flogosi alterata, dolore addominale con Blumberg positivo, consulenza chirurgica dubbia, in quanto riportava chiaramente “non attuali indicazioni chirurgiche” consigliando però un rientro in PS in caso di persistenza dei sintomi) non si poteva porre la diagnosi in questione, cioè “addominalgia da sindrome dispeptica” che significa semplicemente dolore addominale da cattiva digestione, ma piuttosto addominalgia di ndd, lasciandosi aperte quindi tutte le successive possibilità diagnostiche: appendicopatia? semplice infezione intestinale? Pelvic Inflamamtory Desease? diverticolite? etc… Che l’errore diagnostico si sia verificato lo testimonia anche il tipo di trattamento somministrato: Spasmex e Perfalgan, farmaci che in caso di eventuale addome acuto, hanno la capacità di mascherare il quadro clinico riducendone i sintomi. Dalla sottovalutazione del quadro clinico: discende direttamente l’errore diagnostico, che ha impedito al medico di consigliare alla P. un eventuale ulteriore accesso di PS in caso di persistenza dei sintomi e che lo ha indotto a orientarsi verso una dimissione con semplice invio al domicilio senza consulto del curante. Egli inoltre non ha neppure preso in considerazione la possibilità di un ricovero della P. in OBI, reparto di Osservazione Breve Intensiva annesso al PS, in cui vi è la possibilità di mantenere in osservazione anche per 24/48 ore un P. in modo da poter orientare meglio la diagnosi nei casi dubbi. Si tratta infatti di un vero e proprio reparto dotato di letti ed assistenza infermieristica, dove è possibile visitare il P. a distanza di ore, effettuare controlli clinici e bioumorali pure a distanza di ore, sorvegliare l’evoluzione dei sintomi e del quadro clinico nel tempo. A maggior ragione in questo caso dove i farmaci somministrati avevano la capacità di “mimetizzare” i sintomi. Entrambi questi fattori hanno ritardato la corretta diagnosi ed il relativo precoce trattamento della malattia. Inoltre i CCTUU stessi a pagg 22 del loro elaborato, affermano come sarebbe stata utile l’esecuzione di una eco trans vaginale che di fatto non è stata eseguita. Inoltre la eco del PS viene refertata semplicemente come “non liquido libero in addome” senza ulteriori elementi (stato delle ovaie, delle tube, degli altri organi addominali). Si tratta di una chiara omissione di elementi che avrebbero potuto essere ora molto utili per la delibazione del caso in questione, tenendo anche conto oltretutto che l’ecografia è un esame di cui non si può richiedere una nuova refertazione. In tal senso ricordo come la Suprema Corte si sia orientata in casi analoghi di omissione relativa a documentazione medica: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7250 del 23.3.2018). Viste le numerose “lacune” presentate nella gestione del caso, è stata solo la tenacia della Sig. X, che rivolgendosi alla ginecologa di fiducia otteneva finalmente una diagnosi molto grave, ma aderente al quadro addominale presentato, che ha consentito di giungere in tempo limite al tavolo operatorio e di intervenire adeguatamente salvando la P. che, in caso di ulteriore ritardo, avrebbe potuto anche vedere la sua prognosi peggiorare notevolmente. Tale colposo ritardo ha a mio avviso inciso nell’aumentare l’estensione dell’infiammazione intestinale condizionando la successiva comparsa di aderenze intestinali che causano l’attuale quadro clinico; ma non solo anche nell’asportazione della tuba con conseguente possibilità di quantificazione del danno nel 15%, (quindici per cento).

I Ctu hanno risposto alle puntuali osservazioni del consulente di parte, affermando tra l’altro, che: “L’errore diagnostico è derivato non da una sottovalutazione, come indicato erroneamente dal C.T.P., ma da una interpretazione diversa dei sintomi della paziente, fattispecie del tutto giustificabile da una disamina del caso ex ante.

Si ribadisce comunque con forza che questo non ha determinato un ritardo nel trattamento medico, come descritto successivamente nell’elaborato peritale, in quanto la paziente ha iniziato una terapia antibiotica già il giorno successivo; inoltre il medico, contrariamente a quanto asserito dal C.T. per la Sig.ra X, ha consigliato di rivedere la paziente in caso i sintomi fossero ricomparsi.

Pertanto, in conclusione, alla luce delle osservazioni pervenute e di quanto fin qui asserito e motivato, non si possono che confermare integralmente le considerazioni tecniche riportate nel precedente paragrafo dedicato nei confronti della parte convenuta, non potendosi riconoscere, da un punto di vista scientifico, neanche le chances segnalate dalla Collega di Parte.”

I Ctu sono stati chiamati a chiarimento all’udienza dell’11.11.2020.

In tale contesto il dott. Zucchini, perito ginecologo, su domande del Giudice e delle parti, ha testualmente risposto:

“Il ricovero in Obi non era indicato considerato che la X, sottoposta a somministrazione di tachipirina, aveva ben risposto e i sintomi erano scomparsi.

Ribadiamo che il quadro addominale era in miglioramento anche al momento della visita del dott. Y e che residuava solo una febbricola ma questo sintomo non avrebbe giustificato un ricovero Obi.

I sintomi presentati dalla X all’acceso al pronto soccorso e all’esplorazione rettale del dott. Y erano compatibili con la patologia ginecologica che poi di fatto si è verificata.

Di talché, in quel contesto sarebbe stata necessaria una visita ginecologica. Il fatto che questa visita ginecologica non sia stata fatta comporta certamente un profilo di responsabilità professionale.

Se si fosse fatta la visita ginecologica nell’immediatezza, come era necessario, tuttavia, il trattamento farmacologico non sarebbe stato diverso da quello fatto, cioè la somministrazione di antibiotico.

L’antibiotico che è stato somministrato era quello corretto anche per quel tipo di infezione che poi fu riscontrato alla X.

Il ritardo di 10 ore nella somministrazione dell’antibiotico, non ha creato alcun ulteriore danno.

La problematica di danno si è verificata perché la X si è recata dal medico di base dopo sei giorni, e non è tornata in pronto soccorso, dicendo che l’antibiotico non funzionava.

La X intanto avrebbe dovuto presentarsi al pronto soccorso come prescritto ed il medico di base avrebbe dovuto indirizzarla anch’esso al pronto soccorso, e non piuttosto cambiare il tipo di antibiotico, terapia che di fatto non ha dato alcun risultato.

Bisogna verificare se l’antibiotico, che viene dato come primo intervento, entro 72 ore svolga il suo effetto, altrimenti occorre procedere con gli ulteriori accertamenti.

Questo protocollo non è stato seguito, né dalla X che si è presentata in ritardo e non al pronto soccorso ma dal proprio medico di base, né dal medico di base.

Ma anche se si fosse prescritto l’antibiotico quello stesso giorno e la X fosse tornata in pronto soccorso nei tre giorni successivi, probabilmente la salpinge non si sarebbe salvata.

Si poteva salvare se il giorno del ricovero in pronto soccorso fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico, ma non ve ne erano le indicazioni.

Se ci fosse stato un corretto inquadramento al pronto soccorso della patologia, la X sarebbe stata operata qualche giorno prima, ma questo non avrebbe cambiato l’esito infausto per le tube.”

Tali considerazioni non appaiono condivisibili sotto diversi profili:

e difatti il dott. Y è pervenuto ad una diagnosi di dimissioni errata (dolori addominali per cattiva digestione) che appariva già ex ante in contrasto con i valori ematici risultati dal prelievo effettuato, che evidenziavano la presenza di una sepsi in corso;

ha somministrato farmaci analgesico aventi il pernicioso effetto collaterale di mimetizzare eventuali quadri addominali caratterizzati da gravità (come era appunto quello della appendicite in atto);

ha poi omesso colposamente di avviare la X all’accertamento diagnostico della ecografia ginecologica, che era assolutamente indicato e necessario sia avuto riguardo alla rilevata alterazione dei valori ematici, sia all’obiettività manifestata, altamente compatibile con la presenza di una Pid;

né ha indicato all’atto delle dimissioni la necessità che la paziente si sottoponesse all’indomani, in autonomia, ad una visita ginecologica ed a una ecografia transavaginale;

non ha infine indicato la necessità di ripresentarsi a visita in caso di riviviscenza di dolore e stato febbrile, tale prescrizione essendo presente non nel referto di dimissioni bensì solo in quello stilato dal sanitario che aveva proceduto ad effettuare la consulenza chirurgica.

L’invio della paziente a visita ginecologica e a più approfonditi accertamenti diagnostici quali l’ecografia transvaginale, erano invece atti dovuti da parte del dott. Y, proprio a fronte del protocollo stilato con riferimento alle patologie Pid e richiamato dagli stessi Ctu che hanno affermato che la Pid deve essere sospettata in qualsiasi paziente giovane o sessualmente attiva che presenti dolore al basso ventre e dolore pelvico, quali quelli riscontrati alla X, con conseguente necessità di procedere ad ecografia pelvica che appare lo strumento di diagnosi primaria nel caso di specie.

Pertanto, non si concorda con le conclusioni dei Ctu nella parte in cui essi affermano che, se pur in capo al sanitario del P.S. sia stata rilevata la responsabilità di aver omesso l’espletamento di un accertamento strumentale quale l’ecografia transvaginale, che avrebbe presumibilmente portato alla definizione corretta del quadro patologico presentato dalla paziente (e si aggiunga, altresì di aver somministrato impropriamente in prima battuta farmaci pericolosi per la capacità di mimetizzare i sintomi), non si possa rinvenire alcun nesso causale tra la predetta condotta omissiva e l’evento dannoso, da asseritamente attribuirsi alla responsabilità esclusiva del medico di base.

Di contro, risulta dagli atti che l’esito infausto della patologia riscontrata alla X appare la conseguenza di una serie di condotte che hanno concorso tutte alla determinazione dell’evento dannoso avente ad oggetto l’asportazione di entrambe le tube della paziente e la derivata impossibilità per la predetta di poter ulteriormente procreare.

In primo luogo, delle condotte attive ed omissive del Y come dianzi enucleate.

Secondariamente, di quelle del medico di base, il quale, se pur sviato dalla diagnosi di P.S. in un primo momento aveva correttamente prescritto un antibiotico ad ampio raggio, mentre in seconda battuta e cioè a distanza di tre o quattro giorni ed in assenza di remissione dei sintomi, avrebbe dovuto prescrivere accertamenti diagnostici approfonditi e non piuttosto limitarsi a mutare il tipo di antibiotico da assumere.

Infine, della X medesima che avrebbe dovuto ripresentarsi, (peraltro come prescritto dal chirurgo e non piuttosto dal Y) a visita in P.S. all’insorgere della sintomatologia piuttosto che seguire tout court le prescrizioni del medico di base.

E tuttavia, ben può affermarsi che la X, se pur visitata da ben tre sanitari diversi che si erano ben guardati quantomeno di consigliarle approfondimenti ginecologici, abbia scongiurato in extremis il pericolo per la sua vita derivante dalla sepsi generalizzata in atto che veniva riscontrata solo a seguito dell’intervento in laparoscopia effettuato a Sassuolo, per sua iniziativa personale, e grazie al supporto medico e strumentale della ginecologa di fiducia.

E difatti, si ribadisce, nessuno dei sanitari che la stessa aveva contattato in precedenza, e primo fra tutti l’odierno convenuto, aveva indicato quantomeno la possibilità che la patologia fosse di natura pelvica nè l’aveva indirizzata verso una visita specialistica e ad esami strumentali corretti, pur essendovi sin dal primo ricovero, lampanti evidenze di Pid.

Laddove il dott. Y avesse agito in tal senso, sicuramente avrebbe attribuito alla X maggiori chanche di ricevere la diagnosi corretta in tempi ben più ridotti rispetto a quelli della realtà.

Lo stesso Ctu ginecologo in sede di chiarimenti ha affermato che le salpingi della X avrebbero potuto “salvarsi” se la stessa fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico la sera stessa del primo ricovero in P.S. ma che non ve ne erano le indicazioni.

Ma, e tale obiezione appare tranchant rispetto al verdetto espresso dai periti d’ufficio con un approccio non particolarmente approfondito, se il Y avesse provveduto a fare effettuare durante il ricovero in P.S. visita ginecologica ed esami alla stessa strumentali, presumibilmente l’infiammazione sarebbe stata visibile considerato che aveva già determinato l’alterazione dei valori ematici e dolore subacuto. Con la conseguenza che, attraverso un ricovero in osservazione con tempestiva somministrazione di farmaco antibiotico, avrebbe potuto limitarsi il danno ponendo in essere l’approccio chirurgico più repentinamente, considerato che tale modalità non era stata indicata semplicemente perché non erano stati posti in essere gli strumenti diagnostici adeguati al quadro clinico che la paziente presentava. Ovvero, se avesse ventilato alla paziente anche solo la possibilità di una Pid, si sarebbe proceduto nei giorni immediatamente successivi ai dovuti accertamenti di ordine ginecologico, indicatissimi nel caso di specie, piuttosto che attendere il precipitare della situazione.

Ricorre nel caso di specie la responsabilità contrattuale di Ausl e Y considerato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la prestazione di cure sanitarie al paziente di una struttura, sia essa pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico c.d. di spedalità, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, quali l’accettazione del malato presso la struttura.

La struttura medesima d’altro canto, è da considerarsi tenuta ad effettuare una prestazione complessa che non attiene esclusivamente alle cure mediche e chirurgiche bensì riguarda molteplici altre prestazioni, quali la messa a disposizione di ambienti salubri e sicuri, di personale medico e paramedico, di medicinali nonché di tutte le adeguate attrezzature tecniche in linea con i dettami dell’evoluzione scientifica e tecnologica.

Ne consegue pertanto, la ricorrenza di responsabilità contrattuale sia in relazione a propri fatti d’inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento dei medici e del personale dipendente, trovando applicazione nel caso di specie la regola di cui all’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze.

Nel caso di specie, come dianzi affermato, ricorre la responsabilità del dott. Y per il danno cagionato alla X per perdita di chance, nel senso che dalla mancata diagnosi e da tutte le censure come dianzi evidenziate e da cui la condotta del sanitario non è stata immune, si sarebbero certamente prospettate per l’attrice maggiori possibilità di risoluzione tempestiva della patologia con risparmio di sofferenza e delle integrità delle salpingi e conseguente mantenimento della capacità riproduttiva.

La perdita di chances nel caso che ci occupa, difatti, appare configurabile come la privazione della possibilità per la X di conseguire un risultato vantaggioso, consistente in minori sofferenze e patimenti fisici e psicologici e nella possibilità che diagnosi ed intervento chirurgico conseguenziale fossero effettuati con anticipo ed avessero esiti meno invasivi.

Trattasi nel caso di specie, di chance “non pretensiva”, quale viene definita dalla giurisprudenza quella che si innesta su una situazione preesistente non favorevole, come in ambito ospedaliero, laddove il paziente si vede rappresentata una situazione negativa che potrà migliorare con l’intervento del professionista medico, con la conseguenza che il criterio di liquidazione relativo alla quantificazione del risarcimento sarà commisurato alla possibilità perduta di realizzare un risultato positivo, e che il danno risarcibile sarà quello non patrimoniale.

Ricorrono infine nel caso di specie i canoni di apprezzabilità, serietà, consistenza, richiesti dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’istituto predetto, posto che, come dianzi evidenziato, sussisteva effettivamente ictu oculi la concreta possibilità di giungere a un risultato migliore laddove il Y avesse posto in atto tutte le condotte dianzi descritte come esigibili, e la X fosse stata operata tempestivamente con esiti meno infausti per il suo apparato riproduttivo.

(Cfr. ex multis, Cass. civ, III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).

L’intervento volontario di Z è ammissibile e rituale.

Trattasi di intervento adesivo autonomo fatto valere ex art. 105 c.p.c. comma 1, per far affermare, in confronto di alcune delle parti del presente procedimento, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel procedimento medesimo implicante l’opportunità di un simultaneus processus.

La perdita di chance nel caso che ci occupa, comporta il riconoscimento del relativo risarcimento anche in capo al marito dell’attrice, anch’egli pregiudicato dall’evento dannoso per cui si procede, per la perdita della opportunità cagionata da colpa professionale, di conservare all’esito della primaria patologia di appendicite, le tube integre e la conseguente possibilità di procreazione, tenuto comunque conto della circostanza secondo cui la coppia non era più in età giovanissima ed aveva già prole.

E difatti, avuto riguardo al rapido decorso della patologia ed alla sua risoluzione non procrastinata nel tempo, la sofferenza aggiuntiva per il vissuto fisico e psicologico durante il suo decorso, e dunque la perdita della chance di una guarigione maggiormente tempestiva e di una soluzione terapeutica meno afflittiva, può essere riconosciuta ragionevolmente in via esclusiva alla persona che l’ha personalmente subita.

Residua a favore del coniuge il danno risarcibile per la perdita della chance di una guarigione esente dalla impossibilità di futura procreazione, evento quest’ultimo che inevitabilmente si ripercuote sul partner, pur non in giovanissima età e già genitore di altri figli.

Alla X, oltre al pregiudizio derivato dalla perdita di chance con riferimento al mantenimento della capacità di procreare, dovrà altresì essere riconosciuto il danno relativo alla perdita della chance di tempestiva diagnosi che avrebbe comportato sicuramente un minor livello di sofferenza fisica ed emotiva ed avrebbe scongiurato il pericolo di vita per sepsi, che ha attinto la paziente nell’ultima fase della patologia fino all’intervento chirurgico risolutivo.

Il pregiudizio predetto dovrà essere risarcito attraverso una valutazione equitativa da parte del Giudice.

Tanto premesso, per la soccombenza Azienda Ausl di Modena e Y , dovranno essere condannati in solido al risarcimento del danno subito per perdita di chance da X e Z , nella misura da liquidarsi come da dispositivo;

al pagamento degli onorari di ctu e ctp;

alla rifusione delle spese processuali sostenute da X e Z, da liquidarsi come da dispositivo e da distrarsi a favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto rituale richiesta.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo il giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta

1) Condanna Azienda Ausl di Modena e Y al risarcimento in solido a X e Z dei danni da perdita di chance che liquida, quanto a X , nella complessiva somma di euro 20.000,00 e quanto ad Z , nella complessiva somma di euro 7000,00, oltre interessi e rivalutazione al saldo.

2) Pone definitivamente a carico di Azienda Ausl di Modena e di Y , in solido, le spese per gli onorari dei Ctp di tutte le parti, e per gli onorari del Ctu.

3) Condanna Azienda Ausl di Modena e Y alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute X e Y , che liquida nella complessiva somma di euro 7500,00 oltre accessori per ciascuno.

4) Distrae le predette somme liquidate a titolo di spese processuali, rispettivamente a favore dei difensori antistatari avv. Marco Comaggi e Avv. Elena Lolli.

Modena 8/2/2021

Il Giudice

Dott.ssa Ester Russo

051 6447838  051 6447838  051 6447838