COME SI FA UN TESTAMENTO? VICENZA- BOLOGNA RAVENNA
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Il testatore nella redazione del testamento è libero di scegliere il contenuto e le forme dell’atto?
L’interrogativo si pone in quanto in ambito testamentario manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 1322 c.c. in materia di autonomia contrattuale. Vi è, pertanto, almeno in apparenza, divieto assoluto di creare negozi atipici. In tal senso il testatore non può utilizzare altri strumenti alternativi al testamento anche per il disposto dell’art. 458 c.c. in tema di divieto di patti successori. Il testamento è signore incontrastato.
Il contenuto del testamento è esclusivamente quello tipizzato dalla legge?
Il testamento ha contenuto bloccato ossia può prevedere solo per le materie che la legge attribuisce: patrimoniale (istituzione di erede o di legatario) o non patrimoniale nei limiti di cui agli artt. 587 ss c.c. In tal senso vi è un blocco totale dell’autonomia negoziale anche se l’esperienza più recente, nella realtà, ha voluto fare un passo in avanti e affievolire tale dogma.
Perché sono vietati altri negozi diversi dal testamento attraverso cui si dispone dei propri beni per un tempo successivo alla morte?
La tesi tradizionale parte dal presupposto per cui il testamento altro non è che un supplente rispetto alla successione legittima, prevista dalla legge che è ritenuta l’unica idonea alla migliore composizione degli interessi in gioco. Bisogna evitare, infatti, la dispersione del patrimonio e solo in presenza di un valido testamento il legislatore consente deroghe sebbene blocca il contenuto dell’atto di ultima volontà. La dottrina più recente e la giurisprudenza maggiormente avveduta contestano tali presupposti affermando che il vero e unico fondamento logico- giuridico alla base della disciplina del fenomeno successorio è la tutela della famiglia. Essa non è la sola a essere tutelata in quanto se manca interviene lo Stato quale chiamato all’eredità. Si allarga, in tal modo, la categoria dei successibili.
Cosa sono i patti successori?
I patti successori sono patti a causa di morte, ma stipulati tra soggetti viventi con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui il soggetto avrà cessato di vivere. I patti rinunciativi e quelli dispositivi non sono mortis causa poiché riguardano una successione altrui e non propria. Sono, in tal modo, ricondotti nell’abito degli atti tra vivi.
Perché i patti successori sono vietati?
Il problema parte dalla lettura dell’art. 458 c.c. che commina la nullità per ogni convenzione con cui si dispone della propria successione o si dispone/ rinuncia a diritti su una successione non ancora aperta. Essi sono vietati per ragioni di ordine pubblico volendo evitare ai giovani inesperti di dilapidare i diritti di una futura successione e il votum captandae mortis.
I patti istitutivi sono accordi tra soggetti per disporre di una successione con natura mortis causa (a causa di morte), quindi, potrebbero scontrarsi con il divieto di cui all’art. 458 c.c.
Quanti tipi di patti successori esistono?
Esistono tre tipi di patti successori:
- istitutivi
- dispositivi
- rinunciativi
Cosa sono i patti istitutivi?
Con i patti istitutivi si dispone della successione. Si tratta di un accordo tra due soggetti con cui taluno dispone in favore dell’altro delle proprie sostanze per il tempo in cui ha cessato di vivere. È un contratto consensuale, un testamento camuffato. Sono vietati in quanto introducono un contratto che contrasta con i principi generali in tema di testamento quali la libertà, la revocabilità testamentaria, la tipicità delle cause di prelazione. Essi hanno una struttura peculiare: il loro oggetto non è un bene attuale, ma un’aspettativa. Ci si riferisce, in tal senso, di “diritto al diritto” guardando il momento della morte. È soltanto in quell’istante, infatti, che il bene maturerà nel patrimonio del soggetto. Due sono i momenti principali nel funzionamento del patto istitutivo: il diritto all’acquisto dell’eredità e quello ai beni che formano l’eredità che si consolida con la morte. È questo particolare funzionamento che rende dubbia la loro validità in quanto contrastano con i principi fondamentali in materia di successione ovvero la tipicità delle cause di delazione, la revocabilità del testamento e la libertà testamentaria.
Cosa sono i patti rinunciativi e dispositivi?
Con tali patti il soggetto rinuncia o dispone di diritti che possono conseguire a una successione futura. Non si dispone della propria successione quindi non sono classificabili come atti mortis causa. In entrambi i casi l’oggetto è futuro in quanto si trasferisce o si rinuncia a beni che esplicheranno le loro potenzialità solo successivamente. Il fondamento logico- giuridico è la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume impedendo ai giovani di distruggere un’eredità non ancora aperta.
Non si individua alcuno spazio per l’autonomia negoziale in atti diversi dal testamento?
Un primo tentativo in tal senso è stato fatto affermando che, in realtà, i patti successori vietati dall’art. 458 c.c. sono solo quelli che hanno efficaci traslativa ovvero con oggetto un diritto acquistato al momento della morte del de cuius in quanto espleterebbero la medesima funzione del testamento. Sarebbe possibile, in tal senso, affermare la validità di patti a efficacia obbligatoria, come una sorte di preliminare di testamento (patto successorio istitutivo). Con questi patti ci si obbliga a una nuova manifestazione di volontà non avendo efficacia traslativa immediata. In particolare, nei patti istitutivi a fare testamento a favore di qualcuno, in quelli istitutivi/rinunciativi a disporre di un’eredità altrui. Due sono le fasi che caratterizzano entrambe le forme:
1- la stipulazione del patto obbligatorio
2- l’atto esecutivo
Come si distinguono i patti successori obbligatori dagli altri atti mortis causa?
Il problema si pone perché i patti successori obbligatori potrebbero confondersi con il testamento, con la vendita di eredità o con una rinuncia all’eredità. Per verificare la reale natura il riferimento è alla volontà del soggetto che pone in essere l’atto. è la volontà del soggetto a fugare qualsiasi dubbio dell’interprete. Se l’atto viene stipulato in esecuzione del patto allora è sicuramente invalido, in caso contrario ovvero se stipulato con la consapevolezza dell’invalidità dell’atto quindi espressione della libera autodeterminazione del soggetto è valido.
Nel momento in cui il de cuius muore e c’è un testamento a favore di Tizio oppure Tizio vende l’eredità oppure Tizio rinuncia all’eredità. Tutte le operazioni sono apparentemente valide. Come si stabilisce se il testamento è valido?
La tesi più ragionevole si ispira alla teoria negoziale del preliminare. Bisogna vedere se quando a valle si compie il negozio esecutivo esso è stato fatto con la volontà di eseguire il patto a monte oppure è frutto dell’autonomia del soggetto. Nel primo caso il negozio è nullo; nel secondo è valido. Tutto dipende dall’atteggiamento mentale dell’atto esecutivo. Se il de cuius lo ha stipulato perché obbligato si ricade nel divieto di cui all’art. 458 c.c. Se lo stipulante si era completamente dimenticato del patto l’atto è valido.
Quale la differenza tra il testamento e i patti successori?
Nel testamento i beni sono sempre considerati come un “quod superest” ossia come l’insieme dei beni che sopravvive nel patrimonio del soggetto dopo la sua morte. Il patrimonio non è quello esistente, ma quello residuo alla morte. Il testamento rischia di non fotografare più la realtà attuale poiché si applica a una realtà materiale che può essere cambiata rispetto al momento della stipulazione. In altri termini, il patrimonio è diverso quando il testamento è aperto. Nel testamento, inoltre, i beni devono essere necessariamente considerati in modo unitario. Per tale motivo può accadere che se l’erede deve succedere in un’azienda rischia di essere impreparato. In ambito aziendale, per di più, il testamento ripartisce il bene per quote incompatibilmente con la natura unitaria del bene.
Oltre al testamento ci sono altri negozi a causa di morte?
Sì esistono altri negozi trans e post mortem. Si tratta di veri e propri contratti con cui si dispone in vista della futura successione.
Quali sono le caratteristiche che questi negozi devono avere?
Diverse sono le caratteristiche che tali negozi devono avere per essere validi. Le principali sono:
- lo spoglio deve essere immediato: il trasferimento dei beni deve avvenire subito.
- All’avente causa deve essere attribuito un vero e proprio diritto di proprietà sui beni sebbene finchè non avvenga la morte il negozio è sempre modificabile e revocabile. La morte ha quale unica conseguenza quella di consolidare gli effetti del negozio. I due acquisti risultano essere cumulabili. La morte è solo un’occasione. Non ci sono patti successori in quanto la morte non è causa. I negozi sono fatti in vista della morte e non a causa della stessa.
È valida la donazione mortis causa?
Secondo l’impostazione prevalente essa è nulla in quanto svolge la funzione tipica del testamento. Nella prassi essa è molto diffusa, ma in diverse forme. Il riferimento è alla donazione cum moriar, si moriar, si praemoriar.
In cosa consiste la donazione cum moriar?
La donazione cum moriar è sottoposta a un termine iniziale di efficacia costituito proprio dalla morte del soggetto. Si tratta, dunque, di una donazione sottoposta a termine iniziale. Molti dubbi ci sono, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la sua validità. L’impostazione maggioritaria nega validità alla donazione cum moriar perché patto successorio istitutivo con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo posteriore alla morte. La sua funzione è solo quella di differire il trasferimento al momento della morte.
In cosa consiste la donazione si moriar?
La donazione si moriar è sottoposta alla condizione sospensiva della morte del donante in determinate circostanze.
Cosa è la donazione si praemoriar?
La donazione si praemoriar è sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.
Le donazioni si moriar e si praemoriar sono valide?
La prima è subordinata alla morte in determinate circostanze, la seconda al criterio temporale della premorienza. In entrambi i casi le condizioni operano ex tunc ovvero con effetti retroattivi reali. Lo spoglio è come se fosse immediato. Tale circostanza induce la dottrina e la giurisprudenza, in linea con i principi generali, ad ammetterne la validità in quanto il bene fuoriesce dalla sfera giuridica del donante quando è ancora in vita. Si tratta di normali successioni sottoposte, però, alle condizioni sospensive.
È valido un contratto di mandato post mortem?
Il mandato è il contratto attraverso cui un soggetto si obbliga al compimento di uno o più atti giuridici per conto di un altro. La dottrina distingue tre tipologie di mandato post mortem:
- mandato post mortem (il mandatario si obbliga a trasmettere al terzo i beni dopo la morte del mandante). È nullo per contrasto con l’art. 458 c.c. ovvero con il divieto dei patti successori;
- mandato post mortem exequendum (il mandatario si obbliga al compimento di una determinata attività dopo la morte del soggetto). Se sono attività meramente materiali esso è valido;
- mandato post mortem unilaterale (il mandato in questo caso è contenuto nel testamento e attraverso esso si incarica il mandatario di compiere una determinata attività dopo la morte del mandante). Esso è pienamente valido rientrando anche l’ipotesi dell’esecutore testamentario di cui all’art. 700.
Risulta validamente stipulato un contratto di mantenimento vitalizio a causa di morte?
Il contratto di mantenimento vitalizio condivide con la rendita vitalizia l’aleatorietà. È stipulato dalla persona anziana in previsione della morte e serve per trasferire o promettere il trasferimento della proprietà di un bene immobile. In cambio si ottiene il mantenimento.
Tale trasferimento immobiliare è a causa di morte o trans/ post mortem?
Il trasferimento attuato attraverso la stipula di un contratto di mantenimento vitalizio ha causa di tipo assistenziale sia se si trasferisce il bene immobile sia se si promette di trasferire. Esso è considerato valido se vi è corrispettività in quanto, in tal caso, non è negozio stipulato a causa di morte.
Cosa accade al contratto a favore di terzo alla morte dello stipulante?
La norma di riferimento è l’art. 1412 c.c. che consente al promittente di obbligarsi ad eseguire la prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante e, in tal caso, essendoci la previsione normativa non si pone alcun problema di validità. Nell’ipotesi di contratto a favore di terzo il legislatore ha deciso di prevede espressamente le sorti del contratto alla morte dello stipulante anche per il disposto dell’art. 1372 c.c. che limita la produzione degli effetti del negozio solo tra le parti.
Si osserva che “in presenza di schede testamentarie separate non ricorre “quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario” (Cass. n. 5508/2012). Nello stesso tempo si deve chiarire che il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte. In particolare questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perchè l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio). 4. – Tanto premesso, occorre rilevare che la corte d’appello ha preso le mosse dal rilievo che “Il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”. Con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perchè l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile la censura: premesso che con il motivo A.A. e C. avevano affermato apoditticamente che nella specie non vi era la prova del vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero intero regolare pattiziamente le rispettive successioni, e si erano limitate a sostenere che il patto successorio deve escludersi quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, la corte di Catania ha sottolineato che la censura così articolata non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato “adeguato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via induttiva, la dimostrazione del vincolo”. La corte d’appello ha quindi adottato una statuizione in rito, di inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, in quanto non correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza 2 settembre 2020, n. 18197 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28968/2018 proposto da: A.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Orti Della Farnesina 126, presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Picci Giuseppe; – ricorrente – contro A.A., ((OMISSIS)); – intimata – e contro AL.An., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma via Cola Di Rienzo 212, presso lo studio dell’avvocato Puglisi Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borrometi Fabio; – controricorrente – avverso la sentenza n. 135/2018 della Corte d’appello di Catania; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 da Dott. Giuseppe TEDESCO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato Stella Richter, per la ricorrente e l’avv. Borromti, per la controricorrente. Svolgimento del processo Nella causa ereditaria promossa da A.G. (poi proseguita dall’erede Al.An., nata il (OMISSIS)) contro A.G.S. (poi proseguita dalle eredi A.C. e A.A., nata il (OMISSIS)), la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto delle eredi del convenuto originario, A.G.S., contro la sentenza del Tribunale di Ragusa. A.G. aveva chiamato in giudizio il fratello A.G.S. per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti coevi e del medesimo contenuto. Il tribunale ha accolto la domanda, ravvisando nelle due schede l’espressione di un patto successorio istitutivo. Per quanto interessa in questa sede la corte di merito, ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello (il secondo) con il quale le eredi di A.G.S. avevano censurato tale ratio decidendi. Per la cassazione della sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato e tre motivi. Al.An. (nata il (OMISSIS)) ha resistito con controricorso. A.A. (nata il (OMISSIS)) è rimasta intimata. La causa, in un primo tempo, avviata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza. Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 2727 e 2729 c.c.. Si sostiene che la corte d’appello ha presunto l’esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti. Sennonchè, sulla base di tali circostanze, la corte non avrebbe potuto trarre l’ulteriore implicazione della vincolatività dell’accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 1372, 1350 e 2729 c.c.. L’ipotetico accordo integrante il patto successorio avrebbe richiesto la forma scritta, con ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c., non essendo consentita, in considerazione dell’onere formale imposto dalla presenza di immobili nelle due eredità, la prova per presunzioni. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c.. Si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto originariamente dall’attore, la causa di nullità prevista dalla norma non è riscontrabile nel caso di specie, in presenza di testamenti scritti su documenti separati. I giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione, che la ricorrente precisa di voler riproporre al fine di impedire la formazione del giudicato interno. 2. Il primo motivo è inammissibile. Occorre premettere che i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da A.G. e I.A., contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l’usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo piano del palazzo di (OMISSIS) e della casa di (OMISSIS)): il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell’altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio G.S.. I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell’altro figlio G., al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di (OMISSIS); secondo piano di (OMISSIS); garage di (OMISSIS)). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al figlio G.S., designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo. 3. Occorre ulteriormente premettere che l’art. 589 c.c. (Testamento congiuntivo o reciproco) dispone “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca”. Diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012). L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Nè l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959). A maggior ragione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., l’ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi. Si osserva che “in presenza di schede testamentarie separate non ricorre “quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario” (Cass. n. 5508/2012). Nello stesso tempo si deve chiarire che il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte. In particolare questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perchè l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio). 4. – Tanto premesso, occorre rilevare che la corte d’appello ha preso le mosse dal rilievo che “Il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”. Con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perchè l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile la censura: premesso che con il motivo A.A. e C. avevano affermato apoditticamente che nella specie non vi era la prova del vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero intero regolare pattiziamente le rispettive successioni, e si erano limitate a sostenere che il patto successorio deve escludersi quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, la corte di Catania ha sottolineato che la censura così articolata non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato “adeguato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via induttiva, la dimostrazione del vincolo”. La corte d’appello ha quindi adottato una statuizione in rito, di inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, in quanto non correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado. La corte etnea non ha quindi esaminato il merito della censura, ma ha adottato una statuizione di contenuto processuale, evidenziando che a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva dato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via inferenziale, la dimostrazione del vincolo, le appellanti si erano limitate a prospettare una doglianza apodittica e generica, che non coglieva la sostanza dell’accertamento e della statuizione del primo giudice. Pertanto, il primo motivo del ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, perchè con esso non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in indicando – la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – sulla premessa che la sentenza d’appello abbia riconosciuto fondati, convalidandoli, gli elementi presuntivi evidenziati dal tribunale, quando invece, questa, si è arrestata prima, dichiarando inammissibile il motivo di appello per ragioni attinenti alle modalità della relativa formulazione. 5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa corte condivide la soluzione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo cui è non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perchè si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito. E’ utile operare un parallelo con quanto prescrive l’art. 1417 c.c., in materia di prova della simulazione, che può essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 5555/1988; n. 11924/1999; n. 26317/2017. Si veda altresì Cass. n. 1164/1968, nella quale è ventilata la possibilità che la vendita di quota indivisa di immobile di proprietà del padre, prima della sua morte, da un figlio in favore degli altri, sia riconosciuta nulla per violazione del divieto del patto successorio dispositivo, “ove risulti accertato che il suo oggetto sia stato considerato dalle parti come compreso in una possibile successione futura”). 6. Il terzo motivo è inammissibile. I testamenti simultanei sono stati riconosciuti nulli non perchè fatti in violazione dell’art. 589 c.c., ma perchè con essi è stata data esecuzione a un impegno contrario al divieto di patti successori. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Avuto riguardo alla natura della questione decisa sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2020 e, a seguito di riconvocazione, il 1 aprile 2020. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 20
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In particolare, l’avvocato esperto in successioni testamenti può offrire i seguenti servizi:
- Redazione di testamenti: l’avvocato può assistere il cliente nella redazione di un testamento valido e conforme alla legge.
- Interpretazione di testamenti: l’avvocato può aiutare il cliente a interpretare le disposizioni testamentarie in caso di dubbi o perplessità.
- Impugnazione di testamenti: l’avvocato può assistere il cliente nell’impugnazione di un testamento in caso di irregolarità o di violazione dei diritti di legittima dei parenti.
- Assistenza nella dichiarazione di successione: l’avvocato può assistere il cliente nella compilazione della dichiarazione di successione, un documento necessario per dichiarare l’accettazione dell’eredità e per pagare le tasse di successione.
- Gestione dell’eredità: l’avvocato può assistere il cliente nella gestione dell’eredità, compresa la vendita dei beni ereditari, la liquidazione dei debiti del defunto e la distribuzione dell’eredità tra gli eredi.
In caso di successione ereditaria, è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, per poter tutelare i propri diritti e gli interessi.
Ecco alcuni consigli per scegliere un avvocato esperto in successioni testamenti:
- Informati sulla formazione e sull’esperienza dell’avvocato: verifica che l’avvocato abbia una formazione specifica in materia successoria e che abbia maturato una significativa esperienza in questo campo.
La successione ereditaria è l’insieme delle norme che disciplinano il passaggio del patrimonio di una persona defunta ai suoi successori. In Italia, la successione ereditaria è regolata dal Codice civile, che prevede due distinte forme di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
Successione legittima
La successione legittima è la forma di successione che si verifica in mancanza di testamento. In questo caso, l’eredità si devolve ai parenti del defunto, in base al loro grado di parentela.
I parenti del defunto sono classificati in tre linee:
- Linea retta: i parenti che discendono da un comune capostipite, come i figli, i nipoti, i bisnipoti, ecc.
- Linea collaterale: i parenti che discendono da un comune capostipite, ma non in linea retta, come i fratelli, le sorelle, gli zii, i cugini, ecc.
- Linea ascendente: i parenti che precedono il defunto in linea di generazione, come i genitori, i nonni, i bisnonni, ecc.
La successione legittima si divide in due fasi:
- Successione necessaria: è la fase in cui l’eredità è devoluta ai parenti che hanno diritto ad una quota minima del patrimonio del defunto, detta quota di legittima.
- Successione disponibile: è la fase in cui l’eredità è devoluta ai parenti che non hanno diritto alla quota di legittima, in base al loro grado di parentela.
Quota di legittima
La quota di legittima è una quota minima del patrimonio del defunto che deve essere riservata ai parenti che hanno diritto ad essa. La quota di legittima è fissata dalla legge in base al grado di parentela del parente legittimario.
I parenti che hanno diritto alla quota di legittima sono:
- I figli: hanno diritto ad una quota di legittima pari a due terzi dell’eredità.
- Il coniuge: ha diritto ad una quota di legittima pari ad un quarto dell’eredità.
- Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.): hanno diritto ad una quota di legittima pari ad un sesto dell’eredità.
Successione testamentaria
La successione testamentaria è la forma di successione che si verifica in presenza di testamento. In questo caso, l’eredità è devoluta ai soggetti che sono stati designati dal testatore nel testamento.
Il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio, ma deve rispettare la quota di legittima dei parenti legittimari.
Diritti dell’erede
L’erede ha diritto al possesso dei beni ereditari, alla loro gestione e alla loro amministrazione. L’erede ha anche diritto di vendere, donare o gravare i beni ereditari, a meno che non vi sia una disposizione testamentaria che lo impedisca.
L’erede è anche responsabile dei debiti del defunto, fino alla concorrenza del valore dell’eredità.
Obbligazioni dell’erede
L’erede è obbligato a pagare le tasse di successione, a rendere il conto della gestione dell’eredità e a pagare i debiti del defunto.
Accettazione dell’eredità
L’erede diventa titolare dei diritti e degli obblighi ereditari con l’accettazione dell’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere tacita o espressa.
L’accettazione tacita si presume quando l’erede compie atti che presuppongono l’accettazione dell’eredità, come la vendita o la donazione di un bene ereditario.
L’accettazione espressa si effettua con una dichiarazione scritta o verbale.
Rifiuto dell’eredità
L’erede può rifiutare l’eredità. Il rifiuto dell’eredità può essere tacito o espresso.
Il rifiuto tacito si presume quando l’erede non compie alcun atto che presupponga l’accettazione dell’eredità, come la vendita o la donazione di un bene ereditario.
Il rifiuto espresso si effettua con una dichiarazione scritta o verbale.
Conclusione
La successione ereditaria è una materia complessa che richiede una conoscenza approfondita della legge. In caso di dubbi o perplessità, è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia successoria.