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CONSULENTI FINANZIARI FUORI SEDE RESPONSABILITA’

CONSULENTI FINANZIARI FUORI SEDE RESPONSABILITA’

l’attrice allegava, in fatto, : 1) di aver, in data 22 agosto 2012, per il tramite del convenuto YY, quale promotore finanziario di B.I.M., aperto un primo rapporto di conto corrente (n. 0101293) presso B.I.M. e di aver sottoscritto un “Contratto di consulenza, esecuzione ordine per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari“, associando, in tal modo, al suddetto conto corrente il dossier titoli n. 17/100921; 2) di avere compilato contestualmente il questionario di profilatura del rischio, nel quale le era stato attribuito un profilo di investitore c.d. “aggressivo”, analogo a quello del padre Attilio, già cliente di B.I.M., nonostante la stessa avesse espresso, in sede di questionario, le proprie intenzioni e aspettative di investimento, ovvero, testualmente, “la conservazione del capitale, con esclusione di operazioni che ne potessero pregiudicare la consistenza“; 3) che, nel corso dell’anno 2012, le scelte d’investimento erano state prese in conformità alle proprie aspettative e propensioni, vale a dire, testualmente, “con una assoluta preponderanza obbligazionaria ed un azionariato del tutto marginale“; 4) di aver impartito ordini quasi esclusivamente telefonici; 5) di aver, in data 05 marzo 2013, stipulato un ulteriore rapporto di conto corrente (n. 0102847), al quale era stato associato un nuovo dossier titoli (n. 17/100912); 6) di aver, in data 08 marzo 2013, sottoscritto un pegno rotativo sul conto corrente n. 0102847, del valore di € 200.000, da utilizzare per scoperto di conto corrente; 7) di aver, a partire dall’anno 2013, cominciato a ricevere richieste dal YY di recarsi in istituto per firmare alcuni non meglio precisati documenti, poi rivelatisi avere ad oggetto operazioni finanziarie inadeguate, inappropriate o in conflitto di interessi; 8) che, in concomitanza, veniva registrata una progressiva concentrazione del proprio portafoglio in titoli azionari, di cui il 28,4% acquistato a debito sul conto corrente n. 0102847; 9) di aver, in data 28 febbraio 2014, compilato un nuovo questionario di profilatura del rischio, all’esito del quale le era stato attribuito un profilo c.d. “speculativo”; 10) di aver cessato, dopo una fase di reclamo protrattasi da novembre 2014 a marzo 2015, ogni rapporto contrattuale con B.I.M., su iniziativa di quest’ultima per lesione del rapporto fiduciario.

 

Le parti hanno così concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni:

– per parte attrice XX:

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE:

? Dichiarare la inammissibilità, e conseguentemente disporre lo stralcio dal procedimento della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. dd. 5.03.2018 depositata nell’interesse di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in quanto tardiva.

NEL MERITO

? rigettate le domande tutte ex adverso proposte, in quanto del tutto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto, oltre che indimostrate; ? accertare e dichiarare la nullità, la inefficacia, la annullabilità e/o comunque la inopponibilità alla Sig.ra XX, per le ragioni meglio esposte in corso di causa, per mancanza di accordo e, comunque, per difetto di preventiva informazione, anche ex artt. 1418 e ss. c.c., art. 23 d.lgs. n. 58/1998, artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 53, 54 e 57 Reg. Consob n. 16190/2007, artt. 23 e ss. Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob d.d. 29.10.2007, artt. 1394, 1429 e 1439 c.c., delle operazioni meglio individuate ai § I, II e III dell’atto di citazione;

conseguentemente e per l’effetto

? condannare i convenuti in solido, ovvero in ragione del differente titolo e/o grado di responsabilità che sarà accertato, a restituire, anche ex art. 2033 c.c., alla Sig.ra XX le somme investite nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari per cui è causa e meglio indicate nei § I, II e III dell’atto citazione; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;

Sempre in via principale

? Accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c., nonché ex artt. 1175, 1176, 2 comma e 1375 c.c., 21 e 23 D.lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 53, 54 e 57 Reg. Consob n. 16190/2007, nonché artt. 23 e ss. Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob d.d. 29.10.2007, gli illeciti, le violazioni e gli inadempimenti tutti imputabili ai convenuti, in danno di parte attrice, in relazione alle attività, alle operazioni negoziali ed agli investimenti in strumenti finanziari meglio descritti in corso di causa;

conseguentemente

? condannare i convenuti, in solido ovvero in ragione del differente titolo e/o grado di responsabilità che sarà accertato, a risarcire alla attrice i danni tutti, subiti e subendi in conseguenza e per l’effetto degli indicati inadempimenti; il tutto nella somma di quantomeno di Euro 123.234,46, ovvero nella differente somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, anche da mancata utilizzabilità della predetta somma, dal dì del dovuto al saldo;

IN OGNI CASO E, COMUNQUE,

– accertare e dichiarare, gli illeciti e le responsabilità tutte anche ex artt. 1228, 2043, 2049, 2059 c.c. e 31 TUF ascrivibili a BIM, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione a quanto in corso di causa esposto; conseguentemente, e, comunque,

– condannare BIM, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all’attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2056 e 2059 c.c., patiti e patiendi dall’attrice medesima, a causa e a seguito di quanto in corso di causa esposto; danni da determinarsi anche occorrendo equitativamente, anche ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;

– accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, anche ex art. 2043 c.c. ascrivibili al Sig. YY, per i titoli e le causali meglio esposte in corso di causa; conseguentemente e comunque,

– condannare il Sig. YY a risarcire all’attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost, 2056 e 2059 c.c., patiti e patiendi dall’attrice medesima, a causa e a seguito di quanto in corso di causa esposto; danni da determinarsi anche occorrendo equitativamente, anche ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.

 

  1. R.G. 13283/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Salina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13283/2017 promossa da:

XX (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Carlo Berti, elettivamente domiciliato in via Testoni, n. 5 Bologna presso il difensore avv. Carlo Berti.

ATTORE

contro

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Fabio Massimo Addarii e dell’avv. Marco Verdi, elettivamente domiciliato in via D’Azeglio, 27 Bologna, presso il difensore avv. Fabio Massimo Addarii.

YY (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Gianluca Della Giovampaola e dell’avv. Diana Argenio Huppertz, elettivamente domiciliato in piazza Minghetti, 3 Bologna, presso il difensore avv. Gianluca Della Giovampaola.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni:

– per parte attrice XX:

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE:

? Dichiarare la inammissibilità, e conseguentemente disporre lo stralcio dal procedimento della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. dd. 5.03.2018 depositata nell’interesse di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in quanto tardiva.

NEL MERITO

? rigettate le domande tutte ex adverso proposte, in quanto del tutto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto, oltre che indimostrate; ? accertare e dichiarare la nullità, la inefficacia, la annullabilità e/o comunque la inopponibilità alla Sig.ra XX, per le ragioni meglio esposte in corso di causa, per mancanza di accordo e, comunque, per difetto di preventiva informazione, anche ex artt. 1418 e ss. c.c., art. 23 d.lgs. n. 58/1998, artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 53, 54 e 57 Reg. Consob n. 16190/2007, artt. 23 e ss. Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob d.d. 29.10.2007, artt. 1394, 1429 e 1439 c.c., delle operazioni meglio individuate ai § I, II e III dell’atto di citazione;

conseguentemente e per l’effetto

? condannare i convenuti in solido, ovvero in ragione del differente titolo e/o grado di responsabilità che sarà accertato, a restituire, anche ex art. 2033 c.c., alla Sig.ra XX le somme investite nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari per cui è causa e meglio indicate nei § I, II e III dell’atto citazione; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;

Sempre in via principale

? Accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c., nonché ex artt. 1175, 1176, 2 comma e 1375 c.c., 21 e 23 D.lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 53, 54 e 57 Reg. Consob n. 16190/2007, nonché artt. 23 e ss. Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob d.d. 29.10.2007, gli illeciti, le violazioni e gli inadempimenti tutti imputabili ai convenuti, in danno di parte attrice, in relazione alle attività, alle operazioni negoziali ed agli investimenti in strumenti finanziari meglio descritti in corso di causa;

conseguentemente

? condannare i convenuti, in solido ovvero in ragione del differente titolo e/o grado di responsabilità che sarà accertato, a risarcire alla attrice i danni tutti, subiti e subendi in conseguenza e per l’effetto degli indicati inadempimenti; il tutto nella somma di quantomeno di Euro 123.234,46, ovvero nella differente somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, anche da mancata utilizzabilità della predetta somma, dal dì del dovuto al saldo;

IN OGNI CASO E, COMUNQUE,

– accertare e dichiarare, gli illeciti e le responsabilità tutte anche ex artt. 1228, 2043, 2049, 2059 c.c. e 31 TUF ascrivibili a BIM, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione a quanto in corso di causa esposto; conseguentemente, e, comunque,

– condannare BIM, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all’attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2056 e 2059 c.c., patiti e patiendi dall’attrice medesima, a causa e a seguito di quanto in corso di causa esposto; danni da determinarsi anche occorrendo equitativamente, anche ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;

– accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, anche ex art. 2043 c.c. ascrivibili al Sig. YY, per i titoli e le causali meglio esposte in corso di causa; conseguentemente e comunque,

– condannare il Sig. YY a risarcire all’attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost, 2056 e 2059 c.c., patiti e patiendi dall’attrice medesima, a causa e a seguito di quanto in corso di causa esposto; danni da determinarsi anche occorrendo equitativamente, anche ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA

– Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. di esibire in giudizio originale del doc. 4 del fascicolo di parte Sig.ra XX nonché originale dei documenti nn. 3 e 5 del fascicolo di parte Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., con espressa riserva di formulare querela di falso avverso i predetti documenti. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.

Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre IVA e CNPA come per legge.“.

– per parte convenuta Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.:

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; previe le declaratorie del caso;

nel merito, in via principale:

respingere per i motivi di cui in atti le domande formulate da parte attrice, con ogni consequenziale pronuncia.

nel merito, in via subordinata:

rigettare in ogni caso le richieste di risarcimento danni per insussistenza del nesso eziologico tra gli asseriti inadempimenti della Banca e gli investimenti pregiudizievoli e/o comunque ex art. 1227, comma 2, cod. civ.;

nel merito, in via di ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande ut supra formulate e di eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande attoree verso BIM, previa se del caso idonea CTU contabile volta a determinare le perdite effettivamente subite dall’attore, ridurre in ogni caso le pretese avversarie, anche in applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., per concorso dell’attore nella produzione del danno;

nel merito, in via ulteriormente subordinata:

nella assolutamente denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità in capo al signor YY nei confronti di parte attrice; in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti di BIM, condannare il signor YY a tenere indenne e manlevare BIM da quanto eventualmente quest’ultima sarà tenuta a corrispondere all’attore.

in ogni caso:

con il favore delle spese tutte di causa, oltre IVA e CPA e percentuale di rimborso spese generali come da Parametri pro tempore vigenti.

In via istruttoria.

Ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie, per le ragioni di cui a precedenti scritti difensivi, da intendersi qui interamente richiamati.“.

– per parte convenuta YY:

Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare che non sussiste responsabilità alcuna del Sig. YY per i fatti a lui contestati dall’attrice, a qualsiasi titolo, respingendo, per l’effetto, integralmente tutte le richieste risarcitorie dalla medesima formulate nei suoi confronti, nessuna esclusa, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate.

Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e condanna di parte attrice, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento a favore del Sig. YY di una somma, equitativamente determinata, comunque proporzionata alle domande ex adverso svolte.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata e dichiarata anche una minima e/o marginale responsabilità del Sig. YY in merito agli asseriti pretesi danni lamentati dall’attrice, anche in via concorsuale e/o solidale con la convenuta Banca B.I.M. – previa graduazione dell’entità delle rispettive eventuali colpe dei convenuti e tenuto comunque conto del rapporto di lavoro subordinato che lo vincolava alla Banca – condannare il Sig. YY a risarcire all’attrice solamente quei danni che siano conseguenza immediata e diretta del suo operato e, comunque, prevedibili, danni in ogni caso da ridursi a seguito del fatto colposo della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223, 1225, 1227 c.c., e che, comunque, dovranno essere tutti puntualmente provati, respingendo in ogni caso la domanda di manleva svolta in via ulteriormente subordinata dalla convenuta Banca B.I.M. nella sua comparsa di costituzione e risposta in quanto tardivamente svolta e, comunque, perché infondata, sia in fatto che in diritto. Sempre con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia il Sig. Giudice rimettere la causa in istruttoria al fine di provvedere all’integrale rinnovazione della C.T.U., con la nomina di un altro differente C.T.U. o, in subordine, quanto meno provvedere ad una nuova convocazione del C.T.U. Dott. D’Orsi affinché renda tutti gli ulteriori necessari chiarimenti, come già dedotto e richiesto nelle note di trattazione scritta autorizzate per l’udienza cartolare del 23.06.2020 (cfr. pagina 2 e pagina 3), nonché per procedere all’escussione di tutti i mezzi istruttori non ammessi, già tempestivamente indicati nelle memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2 – da ritenersi in questa sede integralmente riportati e riproposti – con le opposizioni a quelli ex adverso richiesti, di cui alla propria memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 3, ritenendo anche tali mezzi istruttori ammissibili e rilevanti al fine della decisione del presente giudizio.“.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, XX conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (in seguito, la Banca o BIM), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché YY, in qualità di promotore finanziario della suddetta Banca, contestando ai convenuti, in estrema sintesi, l’irregolare, illegittima e dannosa gestione dei propri rapporti bancari e finanziari nel corso degli anni 2012-2015.

In particolare, l’attrice allegava, in fatto, : 1) di aver, in data 22 agosto 2012, per il tramite del convenuto YY, quale promotore finanziario di B.I.M., aperto un primo rapporto di conto corrente (n. 0101293) presso B.I.M. e di aver sottoscritto un “Contratto di consulenza, esecuzione ordine per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari“, associando, in tal modo, al suddetto conto corrente il dossier titoli n. 17/100921; 2) di avere compilato contestualmente il questionario di profilatura del rischio, nel quale le era stato attribuito un profilo di investitore c.d. “aggressivo”, analogo a quello del padre Attilio, già cliente di B.I.M., nonostante la stessa avesse espresso, in sede di questionario, le proprie intenzioni e aspettative di investimento, ovvero, testualmente, “la conservazione del capitale, con esclusione di operazioni che ne potessero pregiudicare la consistenza“; 3) che, nel corso dell’anno 2012, le scelte d’investimento erano state prese in conformità alle proprie aspettative e propensioni, vale a dire, testualmente, “con una assoluta preponderanza obbligazionaria ed un azionariato del tutto marginale“; 4) di aver impartito ordini quasi esclusivamente telefonici; 5) di aver, in data 05 marzo 2013, stipulato un ulteriore rapporto di conto corrente (n. 0102847), al quale era stato associato un nuovo dossier titoli (n. 17/100912); 6) di aver, in data 08 marzo 2013, sottoscritto un pegno rotativo sul conto corrente n. 0102847, del valore di € 200.000, da utilizzare per scoperto di conto corrente; 7) di aver, a partire dall’anno 2013, cominciato a ricevere richieste dal YY di recarsi in istituto per firmare alcuni non meglio precisati documenti, poi rivelatisi avere ad oggetto operazioni finanziarie inadeguate, inappropriate o in conflitto di interessi; 8) che, in concomitanza, veniva registrata una progressiva concentrazione del proprio portafoglio in titoli azionari, di cui il 28,4% acquistato a debito sul conto corrente n. 0102847; 9) di aver, in data 28 febbraio 2014, compilato un nuovo questionario di profilatura del rischio, all’esito del quale le era stato attribuito un profilo c.d. “speculativo”; 10) di aver cessato, dopo una fase di reclamo protrattasi da novembre 2014 a marzo 2015, ogni rapporto contrattuale con B.I.M., su iniziativa di quest’ultima per lesione del rapporto fiduciario.

Concludeva, quindi, l’attrice chiedendo declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e, in ogni caso, di inopponibilità, delle operazioni di investimento meglio descritte in citazione in conseguenza della violazione, da parte dei convenuti, della normativa, di legge e regolamentare, richiamata in premessa, concernente gli obblighi informativi e i doveri imposti agli intermediari finanziari, con relativa richiesta di condanna dei convenuti, in via solidale o, in alternativa, per i titoli di responsabilità di rispettiva personale pertinenza, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa sofferti, anche mediante restituzione delle somme investite nelle operazioni finanziarie oggetto di causa.

Si costituiva in giudizio la convenuta B.I.M., la quale, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall’attrice.

In particolare, la Banca convenuta asseriva il corretto adempimento degli obblighi informativi e di tutti i doveri comportamentali posti a proprio carico, chiedendo, in ogni caso, che, nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale delle richieste attoree, l’altro convenuto YY fosse dichiarato tenuto e, quindi, condannato, a mantenerla indenne da ogni pretesa risarcitoria/restitutoria avanzata dalla XX.

In via di ulteriore subordine, la Banca convenuta chiedeva, altresì, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., la riduzione dell’eventuale risarcimento danni spettante all’attrice, escludendo quelli che quest’ultima avrebbe potuto evitare con l’uso dell’ordinaria diligenza e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto YY, il quale, contestando la fondatezza delle domande formulate da controparte, chiedeva, in via principale, l’integrale reiezione delle pretese avversarie e, in via subordinata, nel caso di accertamento di responsabilità a suo carico, la limitazione del risarcimento dal medesimo eventualmente dovuto all’attrice ai soli danni direttamente ed immediatamente conseguenziali al proprio operato, da ridursi ulteriormente in ragione del concorso del fatto colposo della stessa attrice, ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.

Al riguardo, il convenuto YY evidenziava: 1) l’inverosimiglianza e la contraddittorietà delle deduzioni svolte in citazione, anche in ragione della professione di avvocato esercitata dall’attrice e delle relative competenze; 2) che l’attrice aveva esplicitamente richiesto alla convenuta BIM la sua assegnazione quale promotore finanziario; 3) la rilevanza ed influenza delle spese personali nella decisione assunta dall’attrice circa l’operatività a debito.

Nel corso del giudizio, previa reiezione dell’istanza avanzata dall’attrice, a norma dell’art. 186 ter c.p.c., di emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva per € 98.671,23, il Giudice, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., ammetteva, parzialmente, le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti, riservando all’esito ogni decisione in ordine alle istanze di c.t.u. ed ex art. 210 c.p.c., e all’esito della loro assunzione, con ordinanza resa in data 25 gennaio 2019, disponeva consulenza tecnica d’ufficio, «..diretta ad accertare (…) la conformità del contenuto del contratto inter partes del 22/8/2012 e degli ordini impartiti e/o eseguiti in attuazione di questo, alle prescrizioni dettate dalla speciale normativa di settore in tema di obblighi informativi, attivi e passivi, a carico dell’intermediario finanziario; ad accertare la compatibilità delle operazioni finanziarie in questione al profilo di investitore dell’attrice e alla sua propensione al rischio (…); ad accertare, in caso negativo, la perdita patrimoniale eventualmente sofferta dall’attrice (…).”

Infine, previa acquisizione della relazione peritale, all’udienza del 17 dicembre 2020, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall’attrice siano meritevoli di accoglimento solo parziale.

In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità e, quindi, la non utilizzabilità, della memoria, ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., redatta nell’interesse della convenuta BIM in data 5.03.2018, in quanto tardivamente depositata a preclusioni istruttorie ormai maturate.

Conseguentemente, va disposta l’espunzione della predetta memoria dal fascicolo del presente procedimento.

Fatte queste premesse e passando, quindi, al merito della controversia, va anzitutto dichiarata l’infondatezza delle domande attoree di nullità, inefficacia, annullabilità e/o inopponibilità delle operazioni di investimento, individuate ai §§ 1, 2 e 3 dell’atto di citazione.

Infatti, secondo un ormai costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, l’azione rivolta a far valere la nullità di alcuni ordini di acquisto (c.d. nullità selettiva) richiede l’accertamento dell’invalidità del contratto quadro (da ultimo, si veda, Cass., SS.UU., 9 aprile 2019, n. 28314).

Nel caso di specie, risulta contestata e censurata dall’attrice non tanto la genesi e, quindi, l’esistenza, in assoluto, dell’originario rapporto negoziale inter partes, bensì, in modo più specifico, soltanto la mancanza di consenso dell’odierna attrice alle peculiari modalità con cui si è, successivamente, data esecuzione al primigenio contratto per difetto di consenso circa gli ordini e le operazioni finanziarie poste in essere, a dire dell’attrice, almeno in parte, a sua insaputa o con contenuti non conformi alle sue aspettative, nonché per violazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti, per legge e per normativa regolamentare, sull’intermediaria finanziaria.

Orbene, per granitico insegnamento dei Giudici di legittimità in materia, costituisce ormai ius receptum la dicotomia tra violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, da un lato, e, dall’altro, la nullità del contratto dall’altro per vizi genetici riguardanti la fase di costituzione tra le parti del vincolo negoziale (in tal senso Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).

Come noto, il positivo accertamento del primo tipo di violazione, concernendo la fase esecutiva del contratto, può condurre, semmai, alla risoluzione dell’accordo, nel caso, ovviamente, di inadempimento “grave”, e al conseguente risarcimento del danno.

Solo il positivo accertamento del secondo tipo di violazione, cioè di vizi genetici del rapporto de quo, può provocare la declaratoria di invalidità dell’originario contratto.

Ma, come in precedenza esposto, nella fattispecie in esame, le specifiche censure mosse dall’attrice attengono alla successiva fase esecutiva, sicché la loro accertata fondatezza avrebbe potuto, eventualmente, determinare la risoluzione del rapporto (qui, però, non domandata), ma non la sua invalidità, sub specie di nullità o annullabilità.

Delimitato nei suddetti termini il perimetro oggettivo del presente giudizio, e facendo anche applicazione del generale principio della c.d. ragion più liquida evocato anche dalla difesa attrice sia pur nel coacervo, a volte indifferenziato, di allegazioni e richieste, occorre, a questo punto, verificare se, come asserito dalla XX, la Banca convenuta abbia dato esecuzione all’accordo iniziale, violando i doveri informativi e di protezione invocati in citazione, e, inoltre, se la stessa vi abbia comunque dato esecuzione in violazione dei relativi doveri di correttezza e buona fede, compiendo, in particolare, operazioni finanziarie, in tutto o in parte, ignote alla cliente o, comunque, non conformi alla direttive da questa impartite e alle sue aspettative.

Al riguardo, a fronte di contributi istruttori delle parti in estremo, reciproco contrasto, e, quindi, di per sé, non univoci e non decisivi, possono, invece, desumersi significativi elementi di valutazione dalle indagini e verifiche espletate dal nominato CTU, il quale, all’esito di operazioni peritali svolte nel pieno e regolare contraddittorio tecnico con le parti, con motivate argomentazioni aderenti ai fatti di causa e prive di contraddizioni logiche e tecnico-contabili e, per ciò, assolutamente condivisibili, ha, anzitutto, affermato, testualmente, che “..da un punto strettamente formale l’esecuzione del contratto di consulenza e la successiva richiesta di esecuzione degli ordini, ricevuta dalla Sig.ra XX, non mostra alcuna criticità alla luce della normativa prima e regolamentare in materia di investimenti finanziari. Il servizio di consulenza non raccomandava mai operazioni non adeguate e delle operazioni che sono state effettuate sulla base di ordini ricevuti dall’attrice di propria iniziativa sono stati richiesti dichiarando espressamente la consapevolezza dell’esistenza di conflitti di interessi, di non adeguatezza o non appropriatezza dell’operazione.“.

L’Ausiliario del Giudice ha, poi, proseguito, rilevando che “..sulla base di tre indici e indicatori è stata rilevata un’attività di consulenza in servizi finanziari orientata ad un dinamismo espressione di una strategia di trading non adeguata all’esperienza passata dell’investitrice, solita a operazioni effettuate con una frequenza inferiore a quella raccomandata.“.

Sulla scorta degli accertamenti operati dal CTU, deve, quindi, in primis, escludersi la dedotta responsabilità dei convenuti per violazione degli obblighi informativi circa l’adeguatezza delle operazioni finanziarie per cui è causa al profilo di investitore della cliente e alla sua propensione al rischio, nonché in ordine alla conformità sostanziale di dette operazioni alle richieste da quest’ultima formulate.

Ma le stesse indagini peritali hanno evidenziato, comunque, l’esistenza di fatti costitutivi di un altro dei profili di illegittimità dedotti dall’attrice: quello concernente l’inadeguatezza di almeno una parte delle suddette operazioni di investimento sotto l’aspetto della loro frequenza (periodo agosto 2012 – dicembre 2014 – v. pag. 6 e segg. relazione di c.t.u.), rivelatasi oggettivamente incompatibile con la pregressa esperienza finanziaria maturata dalla XX e per la stessa sicuramente dannose in quanto hanno comportato per la cliente maggiori oneri patrimoniali in termini di corresponsione di commissioni “..in eccedenza rispetto a quelle spettanti, qualora il servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari si fosse conformato alle dichiarazioni, fornite in sede di compilazione del questionario del 22 agosto 2012, relative alla frequenza con cui la Sig.ra XX aveva esperienza in materia di investimenti finanziari.“.

In tema, giova osservare che l’art. 40, co. 1, ult. cpv., Reg. Consob 16190/2007, sancisce che : “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.“.

In un siffatto contesto giuridico-fattuale, è da ritenersi fondata, in parte qua, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in violazione della normativa di cui al T.U.F. e Reg. Consob 16190/2007, danno da determinarsi nell’importo più correttamente indicato dal c.t.u. in sede di chiarimenti integrativi in complessivi € 47.033,29, escludendo, quindi, dal computo quelle, invece, riconducibili alle operazioni adeguate, anche per frequenza, alla prima profilatura.

La suddetta domanda risarcitoria va, invece, rigettata con riferimento alle ulteriori voci di danno, in particolare non patrimoniale, allegate dall’attrice in modo estremamente generico e, soprattutto, rimaste prive di adeguato riscontro probatorio anche in ragione dell’inidoneità della prodotta documentazione medica ad attestare una compromissione alla sua salute in conseguenza diretta ed immediata dei fatti illeciti oggetto della presente causa.

Per quanto concerne l’imputazione soggettiva, in via solidale o esclusiva, della sopra affermata responsabilità, tenuto anche conto della domanda “trasversale” di manleva/regresso proposta da B.I.M. nei confronti dell’altro convenuto YY, giova, sul punto, osservare che, in tema, l’art. 31 c. III TUF sancisce il generale principio della responsabilità solidale dell’intermediario finanziario e del promotore finanziario, disponendo che “il soggetto che conferisce l’incarico e` responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.“.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto intermediario abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, «..rapporto che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze allo stesso affidate..» (cfr. da ultimo, Cass. n. 857 del 17.01.2020).

Tutto ciò precisato, nella fattispecie in esame, risulta processualmente dimostrato per tabulas e, comunque, non in contestazione tra le parti, che B.I.M., nella qualità di intermediario finanziario, abbia offerto servizi di investimento in favore dell’odierna attrice, per il tramite del proprio dipendente YY, quantomeno a far data dal 22.08.2012, data appunto di conclusione del contratto di conto corrente e di consulenza.

Va altresì precisato che il convenuto YY, nonostante la formale assunzione come dipendente con mansioni di “relationship manager”, ha, però, svolto, nel caso in commento, in concreto e ripetutamente, mansioni di promotore finanziario a ciò abilitato dalla intermediaria finanziaria e, comunque, nella consapevolezza di quest’ultima, assumendosi, così, come previsto nella lettera di assunzione (doc. n. 3 YY), i relativi obblighi e doveri espressamente sanciti dal richiamato art. 58 Reg. Consob.

A quest’ultimo riguardo, deve sicuramente assegnarsi valenza confessoria alla dichiarazione resa dallo stesso YY in sede di interrogatorio formale, nella parte in cui, coerentemente alle altre emergenze istruttorie, ha, testualmente, ammesso di essere stato “..il consulente e referente preposto alla cura e gestione della posizione della sig.ra XX..”.

Ne consegue che entrambi i convenuti, sia pure a differente titolo, rispettivamente, contrattuale ed extracontrattuale, avendo contribuito con le loro illegittime condotte sopra descritte alla causazione del medesimo pregiudizio, devono essere chiamati a rispondere, in solido tra loro e per l’intero verso l’attrice, mentre, nel rapporto interno tra corresponsabili solidali, in difetto di elementi di segno diverso, a norma degli artt. 1298 c. II c.c. e 2055 u.c. cod. civ., rispondono per quote uguali, dei danni come sopra sofferti dall’attrice.

Ne consegue che, in virtù della domanda di regresso formulata dalla Banca, in via trasversale, verso l’altro convenuto, nel suddetto rapporto interno, ciascun convenuto, ove escusso dalla XX per quota eccedente il 50%, dovrà essere tenuto indenne dall’altro per l’eventuale eccedenza.

A questo punto non resta che valutare la fondatezza della domanda proposta dai convenuti di accertamento del concorso del fatto colposo del creditore, avendo gli istanti allegato un rilevate apporto della XX alla produzione del suddetto danno.

Infatti, in tema di intermediazione mobiliare, i Giudici di legittimità hanno affermato che la condotta del risparmiatore possa rilevare, ai fini del concorso di colpa, «..laddove presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.» (v., ad es., Cass. n. 27925/2013).

In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio in base al quale «..l’esistenza di regole di particolare protezione in favore del cliente, in ragione delle esigenze di garantire la fiducia degli investitori nel sistema di investimento che si svolga fuori sede non esime il soggetto tutelato dal rispetto quanto meno delle più elementari regole di prudenza nei rapporti commerciali..» (cfr. Cass. n. 18613/2015).

Orbene, nel caso di specie, l’incondizionato ed acritico affidamento riposto dall’attrice nel promotore/consulente/gestore YY e la superficialità con la quale la stessa ha seguito e controllato l’andamento dei propri rapporti, bancari e finanziari, come sopra instaurati con la Banca convenuta, costituiscono comportamenti sicuramente privi di quel minimum di ordinaria diligenza e normale prudenza da lei, in concreto, esigibile anche in ragione della sua non comune qualifica professionale (avvocato libero professionista) e della sua correlativa formazione culturale, quantomeno di base, notoriamente superiore alla media, integranti, per ciò, l’evocato concorso del fatto colposo del danneggiato, e, quindi, atti idonei a diminuire, proporzionalmente, il dovuto risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c.

In considerazione delle qualità personali e competenze professionali dell’attrice, e della comunque oggettiva minus valenza delle sue negligenti condotte rispetto a quella, nettamente prevalente dei convenuti, si ritiene equo e corretto quantificare il suddetto contributo colposo in misura del 10%.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, dichiarata la loro responsabilità, solidale e, internamente paritetica, nei limiti oggettivi sopra precisati, i convenuti vanno condannati al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 47.033,29, ridotta, ex art. 1227 cod. civ., a € 42.329,96.

Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria costituente debito di valore, la predetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT, dalla data di formale scioglimento del rapporto negoziale inter partes a quella della decisione.

All’attrice, poi, spetta l’ulteriore risarcimento del danno da ritardato pagamento della somma dovuta, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi di legge maturati, nel medesimo periodo, sulla somma via via rivalutata.

Sull’importo come sopra definitivamente determinato, sono pure dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del parziale rigetto delle domande attrici, della reiezione dell’istanza ex art. 186 ter c.p.c. e del riconosciuto concorso del fatto colposo del danneggiato, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando, come da dispositivo, i restanti 2/3 a carico dei convenuti, in solido tra loro e per l’intero verso l’attrice e, nel loro rapporto interno, in misura del 50%, quali parti maggiormente soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l’inutilizzabilità della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta BIM.

RIGETTA

le domande formulate dall’attrice di invalidità e di inefficacia contrattuale.

CONDANNA

i convenuti, in solido tra loro e per l’intero, al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno della complessiva somma di € 47.033,29, ridotta, ex art. 1227 cod. civ., a € 42.329,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come riconosciuti in motivazione.

DICHIARA

ciascun convenuto responsabile dei danni sofferti dall’attrice in misura pari al 50%, e, per l’effetto, dichiara ciascun convenuto obbligato a tenere indenne l’altro per la parte eccedente la suddetta quota del 50%.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/3, e, per l’effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell’attrice dei restanti 2/3 liquidati in € 9.200,00 per spese e € 14.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Si comunichi

Bologna, 24 ottobre 2021

Il Giudice

Dott. Giovanni Salina