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COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

  1. La Legge n. 76/2016 ha provveduto a disciplinare le coppie di fatto definendo i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA


Avvocati Bologna civile, avvocati esperti

COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

Come previsto dall’art  1, comma 50 della Legge sulle Unioni Civili (L. 76/2016), i conviventi che intendono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, possono decidere di farlo attraverso il contratto di convivenza.

 requisiti della convivenza di fatto,chi sono i conviventi difatto in base alla legge Cirinna’?

  • Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • Cosa occorre per il riconoscimentodi una convivenza legalmente riconosciuta ?
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  • Certo non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini),
  • è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia(senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile).
  • Con lo scioglimento della convivenza possono sorgere questioni in merito a:
  • abitazione familiare; contratto di locazione;
  • acquisti compiuti durante la convivenza;
  • assegno di mantenimento;
  • donazioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
  • rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
  • assegnazione di alloggio in edilizia economica popolare;
  • diritti successori;
  • altri effetti patrimoniali.
  • In realtà, tale strumento riscontrava un’amplia applicazione anche prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, essendo intento comune di molte coppie di fatto quello di regolamentare gli aspetti economicamente rilevanti della vita di coppia.
  • requisiti della convivenza di fatto
  • Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • Secondo la legge, dunque, per il riconoscimentodi una convivenza legalmente riconosciuta non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini), bensì è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia (senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile).

tale disciplina si applica sia alle coppie omosessuali che eterosessuali,

 occorre sapere che ai conviventi sono stati estesi tutta una serie di diritti che prima spettavano solo ai coniugi (e non quindi ai conviventi), come ad esempio diritti riguardanti l’ordinamento penitenziario tra cui il diritto di visita, diritti relativi all’attività d’impresa, diritti in materia di salute e assistenza sanitaria nonché di accesso di informazioni personali in caso di malattia o di ricovero (oppure in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo ed il funerale), ed ancora, il diritto al risarcimento da fatto illecito di terzo per il decesso del convivente. Sono state inoltre riconosciute diverse tutele anche in tema di abitazione e in tema di locazione (come ad esempio in caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza il convivente di fatto può succedergli nel contratto).

Anche la coppia di fatto ha bisogno di assistenza legale nel momento in cui entra nella fase di crisi, specie quando ci sono dei figli, i quali hanno ottenuto completa parificazione ai figli nati nel matrimonio con la legge n. 219/2012. Il capo II, titolo IX, libro I del Codice Civile, intitolato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”, detta la disciplina per la tutela dei diritti dei figli nati dalla convivenza di fatto, estendendo a questi tutte le tutele riservate alla prole nata nel matrimonio sia in tema di affidamento, che di mantenimento e assegnazione della casa familiare.

NESSUN DIRITTO AL CONVIVENT ESULLA CASA OVE RISIEDEVA

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La Cassazione (sentenza 27 aprile 2017, n. 10377) afferma che al momento del decesso del convivente proprietario cessa ogni diritto sulla casa del convivente .


Precisamente la Suprema Corte ha affermato che:

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La ricorrente sostiene che la evoluzione del sistema sociale e la preminenza assunta nell’ordinamento dalle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., hanno portato la giurisprudenza costituzionale e della Corte di legittimità a qualificare come interesse meritevole di tutela l’affectio derivante dal rapporto di convivenza “more uxorio” ove caratterizzato da apprezzabile stabilità, riconoscendo al convivente non titolare di diritti reali o relativi sull’immobile destinato ad abitazione della coppia, la titolarità di una relazione con il bene qualificata come detenzione autonoma, tale da legittimare il godimento del bene anche dopo il decesso del convivente.

Il motivo è infondato.

Come statuito da questa Corte la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014).

Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicchè, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario nè possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza “more uxorio” Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.

La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge (come nel caso della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma 3, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data 7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza “dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento” che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa (Corte Cass. n. n. 7214/2013, cit., in motivazione, punto 2.5).COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI BOLOGNA

Nè appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall’art. 540 c.c., avendo ritenuto il Giudice delle leggi infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si ricollega l’applicazione di tale norma: “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall’art. 540 c.c., comma 2, sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un’appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell’art. 540, comma 2, non è il bisogno dell’alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l’altro, dell’art. 1022 cod. civ., che regola l’ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell’abitatore”. (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26.5.1989 n. 310).

  1. La Legge n. 76/2016 ha provveduto a disciplinare le coppie di fatto definendo i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA Bologna civile, avvocati esperti COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI BOLOGNA

Come previsto dall’art  1, comma 50 della Legge sulle Unioni Civili (L. 76/2016), i conviventi che intendono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, possono decidere di farlo attraverso il contratto di convivenza.

 requisiti della convivenza di fatto,chi sono i conviventi difatto in base alla legge Cirinna’?

  • Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • Cosa occorre per il riconoscimentodi una convivenza legalmente riconosciuta ?
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  • Certo non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini),
  •  
  • è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia(senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile).
  • Con lo scioglimento della convivenza possono sorgere questioni in merito a:
  • abitazione familiare; contratto di locazioneCOPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
  • acquisti compiuti durante la convivenzaCOPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
  • assegno di mantenimentoCOPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
  • donazioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
  • rapporto di lavoro nell’impresa familiareCOPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
  • assegnazione di alloggio in edilizia economica popolare;
  • diritti successori;
  • altri effetti patrimoniali.
    • In realtà, tale strumento riscontrava un’amplia applicazione anche prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, essendo intento comune di molte coppie di fatto quello di regolamentare gli aspetti economicamente rilevanti della vita di coppia.
    • requisiti della convivenza di fatto
    • Il comma 36 della Legge Cirinnà considera “conviventi di fatto”due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
    • Secondo la legge, dunque, per il riconoscimentodi una convivenza legalmente riconosciuta non è rilevante la semplice coabitazione di due soggetti estranei (ad esempio, due studenti universitari coinquilini), bensì è necessaria l’esistenza di uno stabile vincolo affettivo di coppia (senza distinzione di sesso), caratterizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto, dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un precedente vincolo ufficiale (matrimonio od unione civile)COPPIE DI FATTO DIRITTI CONVIVENTI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

tale disciplina si applica sia alle coppie omosessuali che eterosessuali,

 occorre sapere che ai conviventi sono stati estesi tutta una serie di diritti che prima spettavano solo ai coniugi (e non quindi ai conviventi), come ad esempio diritti riguardanti l’ordinamento penitenziario tra cui il diritto di visita, diritti relativi all’attività d’impresa, diritti in materia di salute e assistenza sanitaria nonché di accesso di informazioni personali in caso di malattia o di ricovero (oppure in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo ed il funerale), ed ancora, il diritto al risarcimento da fatto illecito di terzo per il decesso del convivente. Sono state inoltre riconosciute diverse tutele anche in tema di abitazione e in tema di locazione (come ad esempio in caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza il convivente di fatto può succedergli nel contratto).

 

Anche la coppia di fatto ha bisogno di assistenza legale nel momento in cui entra nella fase di crisi, specie quando ci sono dei figli, i quali hanno ottenuto completa parificazione ai figli nati nel matrimonio con la legge n. 219/2012. Il capo II, titolo IX, libro I del Codice Civile, intitolato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”, detta la disciplina per la tutela dei diritti dei figli nati dalla convivenza di fatto, estendendo a questi tutte le tutele riservate alla prole nata nel matrimonio sia in tema di affidamento, che di mantenimento e assegnazione della casa familiare.