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DANNO IATROGENO RISARCIMENTO DANNI COLPA MEDICA RESPONSABILITA’ MEDICA ERRORE MEDICO

DANNO IATROGENO RISARCIMENTO DANNI COLPA MEDICA RESPONSABILITA’ MEDICA ERRORE MEDICO

«Così ad esempio: il medico che ha mal curato la riduzione di una frattura scomposta di femore deve rispondere anche dei postumi permanenti che sarebbero comunque derivati dalla frattura, quand’anche correttamente curata? A tale quesito la giurisprudenza dà risposta affermativa sia nel caso in cui la lesione originaria sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sia nel caso in cui sia dovuta a colpa di un terzo. Nel primo caso il medico risponderà dell’intero danno (quello ascrivibile alla lesione originaria, e quello ascrivibile all’aggravamento dovuto a sua colpa) perché nel caso in cui il danno finale sia prodotto dal concorso di fattori naturali e fattori umani, la responsabilità dell’offensore non è esclusa, né limitata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577, in FI Rep. 2007…)»

AS15

. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica. (Nella specie il giudice di merito aveva liquidato, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, il danno patrimoniale del soggetto vittima di un sinistro stradale con postumi accertati – sotto il profilo del danno biologico – nel 75 per cento dell’integrità psicofisica, sulla base della presunzione che lo stesso, avendo documentato di esser stato lavoratore dipendente in qualità di cuoco fino a sei anni prima del sinistro, svolgesse tale attività nell’esercizio commerciale di cui era titolare. La S.C., nell’enunciare i principi di cui alla massima, ha cassato tale sentenza, non essendo stata fornita la prova che l’attore svolgesse l’attività di cuoco e non attività meramente imprenditoriale, né che avesse subito una contrazione del reddito in conseguenza dell’incidente)” (Cass. n. 10026 del 2004).

Con questo orientamento si sono poste in contrasto inconsapevole due sole sentenze di questa Sezione: si tratta di Cass. n. 17179 del 2007 e, più di recente, di Cass. n. 7531 del 2012.

Senonché, questa seconda sentenza si limita a richiamare la prima, la quale, a sua volta, non risulta consapevole delle esatte affermazioni di Cass. n. 10026 del 2004 ed anzi richiama Cass. n. 1120 del 2006 che si pose nel solco della sentenza del 2004, seguita da tutti gli altri precedenti in termini.

Le due sentenze postesi in contrasto con l’orientamento consolidato non sembrano, pertanto, avere affrontato adeguatamente il problema e appaiono, dunque, prive di funzione momofilattica.

p.3.4. Nel caso oggetto della lite si deve rilevare che era provato in giudizio solo che il ricorrente svolgeva attività di grafico pubblicitario e che lo stato invalidante era potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua capacità lavorativa, ma per come ha detto la Corte di merito nessuna dimostrazione del danno conseguenza derivante da una contrazione del reddito era stata fornita ed anzi, a monte, nemmeno alcuna dimostrazione di quale fosse il reddito prima e dopo l’evento. Applicare il criterio del triplo in tale situazione si sarebbe risolto nel riconoscere esistente un danno senza che esso sia stato provato.

p.3.5. È da rilevare che il riferimento che nel secondo passo motivazionale sopra riportato la Corte territoriale fa all’essere il danno sofferto dal S. danno da micro permanente, una volta individuata, come s’è fatto in accoglimento del primo motivo, nel 10% l’invalidità del medesimo, sebbene con responsabilità addebitabile all’Ospedale ed al medico per la parte fra il 5% ed il 10%, non si può considerare esatto, perché non si è di fronte ad una micropermanente. Tuttavia, essendo quel riferimento una motivazione solo aggiuntiva alla mancanza di dimostrazione del pregiudizio economico innanzi evidenziata, l’errore resta irrilevante

Ora, recentemente le Sezioni Unite della Corte, componendo un contrasto nella giurisprudenza della Corte stessa in ordine all’apprezzamento di situazioni nelle quali non via sia corrispondenza fra il modo in cui il ricorrente in Cassazione abbia provveduto, nell’ambito dell’onere di contenuto forma del ricorso siccome previsto dall’art. 366 c.p.c. e particolarmente di quello relativo al requisito di cui al n. 4 di tale norma, inerente la formulazione del motivo, alla correlazione del motivo ad una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. e, quindi, ad indicare, con un’attività individuatrice di tale correlazione sostanziantesi nella intestazione del motivo con riferimento ad uno dei numeri dello stesso art. 360 c.c., e, poi, nella sua attività di illustrazione (che rappresenta l’altro contenuto previsto dall’art. 360 c.p.c.) articoli una censura alla sentenza impugnata che non sia corrispondente alla intestazione del motivo, hanno statuito quanto si riporta di seguito.

Hanno motivato le SS.UU., su un piano generale, pur considerando il caso specifico in cui vi sia discrepanza fra indicazione del motivo di omessa pronuncia e illustrazione di vizio ai sensi del n. 5 del’art. 360 c.p.c. o viceversa, osservando quanto segue: “che l’onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi,tra quelle elencate nell’art. 360 co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione,nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato. Il principio di diritto che, pertanto, si formula è il seguente: Nel giudizio per cassazione — che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c. – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”. (così Cass. sez. un. n. 17931 del 2013).

p.1.5.2. Le Sezioni Unite, dunque, hanno riconosciuto che l’ottemperanza al requisito di cui al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. e, quindi, all’onere di formulazione del motivo e, conseguentemente, l’apprezzamento della attività di formulazione come motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c. ed all’interno di esse ad una delle ipotesi da esso previste, si deve misurare sulla base dell’apprezzamento complessivo della formulazione e, quindi, della combinazione fra l’intestazione del motivo e la sua illustrazione, con la conseguenza che, se non vi sia accordo fra l’una e l’altra in punto di parametrazione ad uno dei motivi di cui al paradigma dell’art. 360 c.p.c., se l’illustrazione rivela in modo chiaro che il motivo dedotto è parametrabile ad un numero dell’art. 360 c.p.c. diverso da quello indicato nella intestazione, il motivo articolato si deve intendere dedotto effettivamente, all’esito della attività di qualificazione in iure della “domanda di impugnazione” proposta con il ricorso, con riferimento al numero cui l’attività di illustrazione corrisponde.

p.1.5.3. Successivamente alla decisione delle Sezioni Unite la Prima Sezione della Corte (Cass. n. 24453 del 2013), aderendo all’insegnamento delle Sezioni, ha così statuito: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; tuttavia, allorché sia formulato un mero momento di sintesi adeguato al vizio di cui al n. 5, il motivo è inammissibile, ove sia applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ.”.

Si ha una colpa medica quando l’evento dannoso si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario, oppure quando lo stesso abbia commesso il fatto senza attenersi alle line guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.

Ovviamente, in presenza di un danno iatrogeno accertato, i danneggiati hanno diritto a ottenere un risarcimento monetario.

Si tratta di un danno biologico, di natura non patrimoniale e quindi risarcibile a prescindere dalle eventuali ripercussioni che la lesione possa aver causato sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.

L’aggravamento della lesione o della patologia preesistente per colpa medica si verifica quando i postumi patiti dal danneggiato non si sarebbero verificati, o si sarebbero presentati di entità minore a quelli effettivamente subiti, senza l’errore colposo del sanitario.

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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  19 marzo 2014, n. 6341

Svolgimento del processo

p.1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Azienda sanitaria RM – F Polo Ospedaliero Civitavecchia Bracciano e Si.Cl. avverso la sentenza del 19 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Roma del 10 marzo 2004 che, provvedendo sulla domanda proposta nel 2000 da esso ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della cattiva esecuzione di un intervento sull’arto superiore sinistro, eseguito presso l’Ospedale di (omissis) da una equipe diretta dal dottor Si. , aveva ritenuto la responsabilità dell’Ospedale e del Si. , reputando che a cagione dell’intervento fosse stata provocata un’invalidità permanente del 5% per la quale aveva liquidato i danni in relazione ad essa, alla stregua delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, in Euro 4.532,00 all’attualità. La sentenza aveva, poi, riconosciuto in Euro 5.167,50 il danno da invalidità temporanea, determinato in Euro 3.000,00 “in moneta attuale” il “danno morale”, quantificato in Euro 8.219,94 al lordo della rivalutazione il danno a titolo di rimborso di spese mediche, e così complessivamente quantificato il danno in Euro 20.738,50 ai quali aveva cumulato Euro 6.763,00 a titolo di danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell’equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell’illecito a quella della decisione. Sull’importo complessivo di Euro 27.501,50 la sentenza di prime cure aveva poi riconosciuto dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria (…) Polo Ospedaliero Civitavecchia Bracciano, mentre non ha svolto attività difensiva il Si. , rimasto contumace in grado di appello.

p.3. Le parti costituite hanno depositato memoria.

p.4. I difensori delle parti hanno depositato osservazioni ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 379 c.p.c..

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta letteralmente, secondo l’intestazione, “relativamente alla liquidazione del Danno Biologico, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c”.

p.1.1. L’illustrazione del motivo – nella quale si assume come oggetto di critica la motivazione con cui la Corte territoriale, provvedendo sul terzo motivo di appello (riportata nella parte dedicata all’esposizione del fatto), lo ha rigettato – è conclusa da un momento di sintesi che ha il seguente tenore: “La motivazione espressa dal giudice di appello nella parte in cui conferma la statuizione del giudice di primo grado relativamente alla valutazione-liquidazione (5% uguale Euro 4352,00) del maggior danno biologico subito dal signor S.A. , rapportabile a responsabilità professionale dell’Ospedale e del Medico convenuti, è insufficiente e contraddittoria e del tutto inidonea a giustificare la decisione di rigetto dell’appello, per il semplice fatto che la stessa non tiene conto del reale contenuto della CTU, che (confermata dalla CTP del Dott. E. ) ha riconosciuto il maggior danno nella percentuale che va dal 5% al 10%, il che è cosa ben diversa che riconoscere un danno risarcibile pari al 5%, visto che la valutazione del danno nelle Tabelle, per punteggi crescenti di I.P., non varia in misura proporzionale ma varia in misura progressiva; dunque, il Giudice d’Appello avrebbe dovuto riformare la sentenza sul e, per procedere alla quantificazione del maggior danno effettivamente subito dal Sig. S.A. , intendendo aderire alla CTU, avrebbe dovuto conteggiare l’invalidità permanente nella misura del 10% e all’importo così ottenuto avrebbe dovuto sottrarre l’invalidità permanente nella misura del 5%”.

p.1.2. Nella illustrazione del motivo si assume come oggetto di critica la motivazione con cui la Corte territoriale, provvedendo sul terzo motivo di appello (riportata nella parte dedicata all’esposizione del fatto), lo ha rigettato.

p.1.3. La critica è svolta, sostanzialmente riproponendo quanto si era detto nel motivo di appello, adducendo che tanto il primo giudice, quanto il giudice d’appello con la ricordata motivazione condividente l’avviso del primo, avrebbero liquidato secondo le tabelle applicate l’importo in esso corrispondente in tabella al 5% di invalidità, anziché assumere come parametro tabellare quello corrispondente all’invalidità accertata dalla c.t.u. nel 10% e, quindi, ridurre l’equivalente monetario tabellato in relazione a tale grado di invalidità di quello corrispondente al grado di invalidità del 5% non attribuibile alla cattiva esecuzione dell’intervento, ma, sempre ad avviso della c.t.u., come postumo non eliminabile di una caduta e di una frattura come quella subita dal S. anche a seguito di un intervento operatorio eseguito correttamente. L’adozione di tale criterio, essendo l’importo previsto dalla tabella di Euro 14.501,00 avrebbe determinato, una volta sottratto quello corrispondente all’invalidità al 5%, che era stato invece, riconosciuto, pari ad Euro 4.352,00 un dovuto di Euro 10.149,00.

p.1.3. Preliminarmente va rilevato che l’eccezione sollevata da parte resistente nel suo controricorso, sotto il profilo della inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., prima di procedere all’esame dei vari motivi, non risulta relativa al primo motivo, posto che, dopo le considerazioni generali che si svolgono sulla c.d. autosufficienza, in realtà volendo evocare il requisito della c.d. indicazione specifica di cui a detta norma, si fanno riferimenti a parti del ricorso che non concernono quella dove si espone il primo motivo, in particolare alle pagine 53 e ss. e 76 e ss.

In ogni caso, l’esposizione del motivo in esame rispetta l’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che, oltre a riportare il contenuto della motivazione impugnata, riporta quello della sentenza di primo grado, i brani della c.t.u. (indicata come prodotta in calce al ricorso) ed il tenore dei chiarimenti resi dai c.t.u. (indicando riguardo a questi l’udienza in cui venero resi). Inoltre, nella esposizione del fatto è riportato – come s’è già detto – il motivo di appello cui si riferisce la censura alla sentenza impugnata.

La Corte, dunque dispone di tutte le indicazioni specificamente necessarie per scrutinare il motivo sulla base degli atti su cui esso si fonda, dovendosi avvertire che anche i riferimenti alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma sono indicati nell’esposizione del fatto, là dove essa riporta il motivo di appello. Concernendo il motivo di ricorso un errore che si sarebbe commesso proprio sulla base dei dati riportati, tale indicazione è sufficiente ad adempiere all’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., di modo che la diretta cognizione della tabella, che avrebbe reso necessaria la sua produzione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., non appare necessaria per esaminare il motivo.

  • 1.5. Non è, poi, fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo in discorso, svolta dalla resistente sotto il profilo che quanto si deduce nell’illustrazione del motivo integra, in realtà la prospettazione di un vizio in iure, onde il motivo che si sarebbe dovuto fa valere non sarebbe stato quello ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì un motivo ai sensi del n. 3 del’art. 360 c.p.c..

Il Collegio osserva che è corretta la deduzione che quanto si illustra nel motivo risponde al concetto di una violazione di norma di diritto e precisamente, ancorché nel motivo non si faccia riferimento ad alcuna norma, ad una violazione dell’art. 1223 cc, là dove, con norma applicabile certamente nella specie, in cui viene in rilievo, secondo la giurisprudenza della Corte una responsabilità di natura contrattuale, ricollegata ad una cattiva esecuzione di un rapporto curativo, prescrive che il risarcimento del danno per l’inadempimento deve comprendere “la perdita subita dal creditore” e, quindi, il danno emergente.

Nell’illustrazione, infatti, si deduce che, nell’individuare il danno emergente la Corte territoriale, confermando l’assunto del primo giudice, avrebbe erroneamente individuato il danno emergente da invalidità permanente nella misura del 5% anziché del 10% e, quindi, nel procedere alla successiva operazione di liquidazione, chiaramente effettuata ai sensi del’art. 1226 c.c., come avviene quando si usa il sistema tabellare, lo avrebbe fatto sulla base di un error in iure in punto di identificazione del detto danno.

Il motivo, in sostanza, sollecita la Corte a censurare un errore di diritto nella identificazione del danno emergente.

p.1.5.1. Ora, recentemente le Sezioni Unite della Corte, componendo un contrasto nella giurisprudenza della Corte stessa in ordine all’apprezzamento di situazioni nelle quali non via sia corrispondenza fra il modo in cui il ricorrente in Cassazione abbia provveduto, nell’ambito dell’onere di contenuto forma del ricorso siccome previsto dall’art. 366 c.p.c. e particolarmente di quello relativo al requisito di cui al n. 4 di tale norma, inerente la formulazione del motivo, alla correlazione del motivo ad una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. e, quindi, ad indicare, con un’attività individuatrice di tale correlazione sostanziantesi nella intestazione del motivo con riferimento ad uno dei numeri dello stesso art. 360 c.c., e, poi, nella sua attività di illustrazione (che rappresenta l’altro contenuto previsto dall’art. 360 c.p.c.) articoli una censura alla sentenza impugnata che non sia corrispondente alla intestazione del motivo, hanno statuito quanto si riporta di seguito.

Hanno motivato le SS.UU., su un piano generale, pur considerando il caso specifico in cui vi sia discrepanza fra indicazione del motivo di omessa pronuncia e illustrazione di vizio ai sensi del n. 5 del’art. 360 c.p.c. o viceversa, osservando quanto segue: “che l’onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi,tra quelle elencate nell’art. 360 co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione,nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato. Il principio di diritto che, pertanto, si formula è il seguente: Nel giudizio per cassazione — che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c. – il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”. (così Cass. sez. un. n. 17931 del 2013).

p.1.5.2. Le Sezioni Unite, dunque, hanno riconosciuto che l’ottemperanza al requisito di cui al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. e, quindi, all’onere di formulazione del motivo e, conseguentemente, l’apprezzamento della attività di formulazione come motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c. ed all’interno di esse ad una delle ipotesi da esso previste, si deve misurare sulla base dell’apprezzamento complessivo della formulazione e, quindi, della combinazione fra l’intestazione del motivo e la sua illustrazione, con la conseguenza che, se non vi sia accordo fra l’una e l’altra in punto di parametrazione ad uno dei motivi di cui al paradigma dell’art. 360 c.p.c., se l’illustrazione rivela in modo chiaro che il motivo dedotto è parametrabile ad un numero dell’art. 360 c.p.c. diverso da quello indicato nella intestazione, il motivo articolato si deve intendere dedotto effettivamente, all’esito della attività di qualificazione in iure della “domanda di impugnazione” proposta con il ricorso, con riferimento al numero cui l’attività di illustrazione corrisponde.

p.1.5.3. Successivamente alla decisione delle Sezioni Unite la Prima Sezione della Corte (Cass. n. 24453 del 2013), aderendo all’insegnamento delle Sezioni, ha così statuito: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; tuttavia, allorché sia formulato un mero momento di sintesi adeguato al vizio di cui al n. 5, il motivo è inammissibile, ove sia applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ.”.

p.1.5.4. Il Collegio condivide l’idea che, nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., se ad un motivo intestato secondo uno dei numeri dell’art. 360 c.p.c. faccia riscontro l’illustrazione di una censura corrispondente ad altro di quei numeri, ove alla censura effettivamente dedotta non corrisponda il contenuto previsto dall’art. 366-bis in relazione ad essa, cioè, nel caso di illustrazione effettiva di uno dei vizi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., un quesito di diritto anziché il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, adeguato all’intestazione del motivo effettuata ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., effettivamente il motivo debba considerarsi inammissibile, perché il requisito dell’art. 366-bis c.p.c. non risulta osservato.

Ma ciò deve ritenersi a condizione che quello che il ricorrente ha chiamato “momento di sintesi”, al di là del nomen dato dalla parte, non risulti, secondo il suo tenore, idoneo a somministrare esso stesso in realtà un quesito di diritto e non una “chiara indicazione” del vizio relativo alla ricostruzione della quaestio facti. In caso contrario, poiché il nome dato dalla parte non risulta decisivo nello stabilire che cosa concluda l’illustrazione del motivo, essendo invece decisivo il suo tenore, il motivo non deve essere dichiarato inammissibile.

E ciò, perché il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo comporta che quanto il ricorrente ha articolato debba essere inteso per quello che contiene e, dunque, se contiene un quesito di diritto, come tale.

p.1.5.5. Ora, è sufficiente la lettura del “momento di sintesi” sopra riportato per evidenziare che esso non pone in effetti alcuna “chiara indicazione”, bensì un quesito di diritto, atteso che il rifermento al non avere la Corte territoriale determinato la misura dell’invalidità permanente nel danno rappresentato dall’essere stata determinate una lesione invalidante nella percentuale che va dal 5% al 10% ed averlo invece quantificato secondo le Tabelle come se la lesione invalidante fosse stata de 5% evidenzia una quaestio iuris, sotto il profilo dell’erronea sussunzione di quanto in fatto accertato dalla c.t.u. sotto la normativa di individuazione del danno.

Si deve, poi, aggiungere che l’intendimento come effettivo quesito di diritto di quello che il ricorrente ha chiamato “momento di sintesi” è consentito dal carattere di conclusività che presenta l’enunciazione, sia sotto il profilo del riferimento alla vicenda considerata, sia sotto quello della motivazione della sentenza impugnata.

p.1.6. Nulla osta, dunque, all’apprezzamento del motivo come vizio di violazione di norma sostanziale nel senso corrispondente a quanto effettivamente è illustrato nel motivo, perché lo stesso quesito palesa detto vizio.

p.1.7. È vero, come si è detto, che l’illustrazione, così come il quesito, omettono l’indicazione espressa della norma dell’art. 1223 siccome violata, ma il tenore dell’uno e dell’altra, sono rivelatori che proprio la violazione di essa si imputa alla sentenza impugnata.

Ora, è stato già statuito che “L’indicazione, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum” (Cass. n. 12929 del 2007; anteriormente: Cass. n. 10501 del 1993; successivamente, Cass. n. 23961 del 2010).

Orientamento questo che sostanzialmente è stato avallato anche dalla citata delle Sezioni Unite.

p.1.8. Tanto premesso e ritenutane l’ammissibilità con la prospettata qualificazione, il motivo è fondato.

La Corte territoriale e prima ancora il Tribunale hanno erroneamente applicato l’art. 1223 c.c. in punto di determinazione del danno c.d. evento derivato dalla cattiva esecuzione dell’intervento operatorio sul ricorrente. Tale danno, infatti, fermo che la situazione della integrità fisica del medesimo, in ragione di quanto ritenuto dalla c.t.u., in dipendenza della natura della lesione conseguita alla caduta e, quindi, per l’accadimento pregresso all’intervento, era ormai irrimediabilmente compromessa nella misura del 5%, esito non eliminabile in alcun modo dalla scienza medica, il danno-evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell’intervento si è concretato nell’essere stata portata la situazione di menomazione all’integrità fisica dal 5% al 10%, là dove la prestazione medica eseguita al meglio avrebbe dovuto lasciare il ricorrente nella situazione invalidante al 5%. Il danno evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell’intervento è, dunque, la determinazione di una situazione invalidante del 10%. La determinazione di tale situazione risulta ascrivibile alla sola cattiva esecuzione dell’intervento e lo è per essere stata l’integrità del ricorrente diminuita fino al 10%.

Il danno evento così verificatosi, tuttavia, fino a concorrenza del 5%, non è imputabile alla resistente ed all’intimato perché ciò che essi hanno determinato è sola la perdita di integrità dal 5% al 10%..

Ora, nel liquidare il danno secondo il sistema tabellare, considerare l’equivalente di un’invalidità del 5% significa considerare un danno-evento diverso da quello cagionato dai responsabili, perché la loro condotta ha cagionato il danno-evento rappresentato non dalla perdita dell’integrità fisica da zero al 5%, bensì in quella dal 5% al 10%. L’equivalente da considerare era, dunque, quello pari al 10%, ma, come correttamente prospetta il ricorrente non già nella integrità bensì solo in quello che, secondo le tabelle applicate rappresenta la differenza fra il valore dell’invalidità del 10% e quello del 5%.

Di quest’ultimo, infatti – che non si sa se sia addebitabile al caso fortuito o a colpa dello stesso ricorrente in occasione della caduta da cavalo e della verificazione del trauma certamente determinanti, per effetto di cosa giudicata interna, in modo irreversibile un’invalidità fino al 5% – non debbono rispondere l’Ospedale ed il Si. .

La sentenza impugnata, considerando l’equivalente dell’invalidità del 5% ha considerato, dunque, erroneamente il danno evento, che non era una perdita dell’integrità dal valore zero fino al 5%, bensì quello della perdita dell’integrità dal valore 5% al 10%.

p.1.9. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata sul punto in applicazione del seguente principio di diritto: “allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l’intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell’intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell’integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev’essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità”.

p.2. Con un secondo motivo si denuncia “relativamente al danno lavorativo specifico, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado, là dove aveva negato il riconoscimento di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica correlata all’attività lavorativa che all’epoca svolgeva il ricorrente, cioè quella di grafico pubblicitario.

La critica è riferita alla motivazione della sentenza impugnata con il seguente passo – nel quale sono riportati due passi di essa, che qui vengono riportati in corsivo – osservandosi che “La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza oggi impugnata per quanto riguarda il danno patrimoniale derivante da una menomazione al gomito che impediva all’attore di svolgere l’attività di grafico pubblicitario”, nel motivare il rigetto dell’appello proposto dal Sig. S. (v. punto 2 della motivazione) fa richiamo alle solide argomentazioni contenute in sentenza circa l’effettiva influenza che la grave invalidità al gomito possa aver avuto sulla concreta capacità lavorativa dell’attore ed inoltre afferma Peraltro un danno da micro permanente, normalmente non influisce sulle capacità di guadagno di una persona tranne in casi eccezionali. E nel caso concreto il S. non ha dimostrato quali attività gli siano state completamente precluse, senza indicare se egli fosse destrorso o mancino, sicché non si è in grado di comprendere come una lesione micropermanente al gomito sinistro possa avere concretamente ed effettivamente influito sulla sua capacità di guadagno”.

La critica ai due passi della motivazione impugnata viene illustrata: a) argomentando che essa non avrebbe tenuto conto del reale contenuto della c.t.u., della quale si riportano due passi ed uno, in particolare, dove i c.t.u. avevano affermato che “tale danno [cioè l’accertata invalidità permanente] si ripercuote negativamente sul’attività lavorativa del periziando che risulta essere quella di grafico pubblicitario”; b) adducendo che “il danno biologico subito dal S. ha inciso in maniera permanente sulla propria capacità lavorativa specifica, con conseguente danno patrimoniale futuro da lucro cessante per tutta la durata della propria vita lavorativa, in quanto l’ha costretto a rinunciare alla propria professione con conseguente presumibile riduzione di guadagno, in relazione alla necessità di svolgere lavori non qualificati ovvero di acquisire una nuova diversa qualificazione, compatibile con il suo stato”; c) soggiungendo che “la documentazione in atti ha provato che il Sig. S. al tempo del sinistro svolgeva attività di grafico pubblicitario e che successivamente è stato costretto a cambiare professione, come si evince dalla documentazione attestante la cessazione dell’attività di grafico svolta in società e dalla documentazione attestante il proseguimento dell’attività da parte degli ex soci”.

p.2.1. Il motivo presenta una prima ragione di inammissibilità, sotto il profilo che:

  1. aa) si fonda su una deduzione, quella secondo cui la sofferta invalidità avrebbe costretto il ricorrente a rinunciare alla propria professione, della quale non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., cioè non si dice se e dove era stata introdotta nel giudizio di merito: si osserva che, nella riproduzione nell’esposizione del fatto del motivo di appello che poneva la questione di cui si occupa il motivo in esame, risulta ripetuta con lo stesso tenore l’argomentazione che in quest’ultimo viene svolta, ma anche lì senza che emerga se, dove e come fosse entrata nel giudizio di primo grado (e precisandosi che era ad esso sopravvenuta);
  2. bb) si fonda su documentazione non meglio specificata, riguardo alla quale – come ha anche eccepito correttamente la resistente – non viene patimenti fornita l’indicazione specifica ai sensi di detta norma, atteso che i documenti non vengono nemmeno identificati, non se ne riproduce né direttamente né indirettamente il contenuto (in questo secondo caso indicando a quale parte di esso corrisponderebbe), non si indica se e dove essi vennero prodotti e se e dove (anche agli effetti dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.) siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità: anche qui la frase sopra riportata è identica a quella che era stata articolata nel motivo di appello che si legge nell’esposizione del fatto ed anche in quella sede mancano le dette indicazioni.

Il motivo è, dunque, inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (sulla sua esegesi, ex multis, Cass. n. 7455 del 2013).

p.2.2. Il motivo, comunque, è inammissibile anche perché non si correla alla motivazione della sentenza impugnata. Il primo passo motivazione che si riproduce, infatti, lo è senza la riproduzione della sua chiusa finale che rappresenta l’esito del ragionamento pregresso e che suona, dopo la parola “dell’attore” così: “…va detto che quanto al danno, cioè alla diminuzione di reddito effettivamente patita dall’attore, nessuna prova è stata da lui fornita in primo grado”: questa chiusa costituisce l’effettiva motivazione della sentenza impugnata, che si base non già sull’astratta idoneità della invalidità a determinare una diminuzione della capacità lavorativa, che sarebbe il danno c.d. evento, bensì sull’omessa dimostrazione del danno conseguenza, cioè della diminuzione del reddito, della perdita patrimoniale.

Questa motivazione, confrontando il motivo con la sentenza non è in alcun modo criticata. Ne segue che viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.” (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

È, poi, appena il caso di rilevare che, una volta considerato quanto il ricorrente ha omesso di riportare, il secondo passo motivazionale sopra riportato, in realtà, concerne il motivo di appello che, in mancanza proprio della suddetta dimostrazione, sollecitava una liquidazione nei termini di cui al motivo seguente.

p.2.3. Il secondo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 4, comma 3 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 anche con riferimento all’art. 3 Cost.”.

L’illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto: “con riferimento ad una fattispecie come quella de quo, ove la CTU espletata ha riconosciuto esplicitamente che il danno biologico subito dall’attore si ripercuote negativamente sull’attività lavorativa specifica del periziando, che risulta essere quella di grafico pubblicitario, costituisce violazione della norma di cui al comma 3 dell’art. 4 D.L. 23/12/1976 n. 857 convertito in legge 26febbraio 1977 n. 39, anche con riferimento all’art. 3 Cost., negare l’applicabilità del criterio del triplo della pensione sociale per calcolare la perdita patrimoniale subita dallo stesso, soltanto perché lo stesso non ha prodotto documentazione in merito ai suoi guadagni per un ‘attività che però ha provato aver svolto in forma societaria per oltre cinque anni dopo l’acquisizione del relativo diploma ed aver abbandonato solo dopo lo stabilizzarsi delle lesioni, mentre i suoi soci la continuavano?”.

Vi si censura la motivazione con cui la Corte d’Appello, dopo avere rilevato – come s’è veduto – che nessuna prova era stata fornita in primo grado riguardo alla diminuzione del reddito, ha disatteso il motivo d’appello con cui il ricorrente aveva invocato che la diminuzione del reddito fosse ragguagliata al triplo della pensione sociale.

La Corte capitolina ha, in particolare, osservato quanto segue: “Nei motivi di appello il S. , chiede l’applicazione di una diminuzione di reddito con riferimento al triplo della pensione sociale; ma questo criterio, nel caso in esame, non può essere adottato, perché il criterio del triplo della pensione sociale si utilizza solo per calcolare la perdita patrimoniale subita da persone che non hanno reddito o il cui reddito non è dimostrabile. Nel caso in esame, invece, il S. ha dichiarato di svolgere l’attività di grafico pubblicitario, ma non ha prodotto alcun documento in merito ai suoi guadagni ed anche se non viene indicato quali fossero i guadagni precedenti e quale fosse stata la effettiva diminuzione di reddito subita”.

Solo dopo, ad ulteriore conferma di tale motivazione, ha osservato quanto già riportato nel secondo passo evocato dal ricorrente nella illustrazione del secondo motivo.

p.3.1. Ora, è sufficiente la mera lettura del quesito per evidenziare che esso è inammissibile nuovamente per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che in esso si fa riferimento allo svolgimento in forma societaria per oltre cinque anni dopo l’acquisizione del diploma e all’abbandono dell’attività dopo lo stabilizzarsi delle lesioni, ma nuovamente senza adempiere, nemmeno nell’illustrazione del motivo, al requisito previsto da detta norma.

p.3.2. Il motivo, peraltro, presenta anche un’altra causa di inammissibilità, che emerge per il fatto che, se si procede alla lettura della sua illustrazione, si evidenzia che, in realtà, ciò che si imputa alla Corte territoriale non è di non avere applicato il criterio del triplo valorizzando le due circostanze su indicate ed evocate nel motivo, bensì di non averlo applicato reputando che esso possa soccorrere in mancanza di dimostrazione probatoria da pare del soggetto espletante un’attività lavorativa dell’effettiva diminuzione subita dal suo reddito.

In pratica, il motivo postula che la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare il danno alla stregua del detto criterio nonostante l’assenza di dimostrazione di quella diminuzione. In tal modo si evoca una quaestio iuris che non trova corrispondenza nel quesito e tanto determina l’inammissibilità del motivo, perché il quesito formulato non è pertinente al motivo, che, dunque, è come se non fosse assistito da quesito.

Il motivo, pertanto, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

p.3.3. Il motivo, inoltre, se fosse ammissibile e dovesse scrutinarsi in base a quello che prospetta la sua illustrazione, sarebbe privo di fondamento.

Ciò, in base al seguente principio di diritto: “L’accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica. (Nella specie il giudice di merito aveva liquidato, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, il danno patrimoniale del soggetto vittima di un sinistro stradale con postumi accertati – sotto il profilo del danno biologico – nel 75 per cento dell’integrità psicofisica, sulla base della presunzione che lo stesso, avendo documentato di esser stato lavoratore dipendente in qualità di cuoco fino a sei anni prima del sinistro, svolgesse tale attività nell’esercizio commerciale di cui era titolare. La S.C., nell’enunciare i principi di cui alla massima, ha cassato tale sentenza, non essendo stata fornita la prova che l’attore svolgesse l’attività di cuoco e non attività meramente imprenditoriale, né che avesse subito una contrazione del reddito in conseguenza dell’incidente)” (Cass. n. 10026 del 2004).

Con questo orientamento si sono poste in contrasto inconsapevole due sole sentenze di questa Sezione: si tratta di Cass. n. 17179 del 2007 e, più di recente, di Cass. n. 7531 del 2012.

Senonché, questa seconda sentenza si limita a richiamare la prima, la quale, a sua volta, non risulta consapevole delle esatte affermazioni di Cass. n. 10026 del 2004 ed anzi richiama Cass. n. 1120 del 2006 che si pose nel solco della sentenza del 2004, seguita da tutti gli altri precedenti in termini.

Le due sentenze postesi in contrasto con l’orientamento consolidato non sembrano, pertanto, avere affrontato adeguatamente il problema e appaiono, dunque, prive di funzione momofilattica.

p.3.4. Nel caso oggetto della lite si deve rilevare che era provato in giudizio solo che il ricorrente svolgeva attività di grafico pubblicitario e che lo stato invalidante era potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua capacità lavorativa, ma per come ha detto la Corte di merito nessuna dimostrazione del danno conseguenza derivante da una contrazione del reddito era stata fornita ed anzi, a monte, nemmeno alcuna dimostrazione di quale fosse il reddito prima e dopo l’evento. Applicare il criterio del triplo in tale situazione si sarebbe risolto nel riconoscere esistente un danno senza che esso sia stato provato.

p.3.5. È da rilevare che il riferimento che nel secondo passo motivazionale sopra riportato la Corte territoriale fa all’essere il danno sofferto dal S. danno da micro permanente, una volta individuata, come s’è fatto in accoglimento del primo motivo, nel 10% l’invalidità del medesimo, sebbene con responsabilità addebitabile all’Ospedale ed al medico per la parte fra il 5% ed il 10%, non si può considerare esatto, perché non si è di fronte ad una micropermanente. Tuttavia, essendo quel riferimento una motivazione solo aggiuntiva alla mancanza di dimostrazione del pregiudizio economico innanzi evidenziata, l’errore resta irrilevante.

p.4. Con il quarto motivo si prospetta “relativamente al rigetto delle critiche precise e circostanziate espresse dal Ctp rispetto alla Ctu, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

L’illustrazione si articola dalla pagina 61 alla pagina 69 e, quindi, si conclude con la formulazione di un momento di sintesi, dalla pagina 70 a metà quasi della pagina 74.

Non si comprende come tale estesa prospettazione possa fungere da momento di sintesi alla stregua della pur evocata giurisprudenza della Corte a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e n. 20603 del 2007, atteso che contraddice il concetto stesso di sintesi un’esposizione così lunga. Ciò è tanto vero che nell’ambito di siffatto preteso momento di sinesi gran parte del’esposizione riproduce la relazione del c.t.p. già riprodotta nella illustrazione. In pratica quello che si è denominato momento di sintesi rappresenta, anche nell’attività enunciativa la riproposizione dell’illustrazione del motivo.

p.4.1. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.5. Il quinto ed il sesto motivo, a questo punto, inerendo le statuizioni sulle spese non debbono essere scrutinati, perché tali statuizioni cadono per effetto della cassazione parziale della sentenza.

p.6. Conclusivamente dev’essere accolto il primo motivo e la sentenza dev’essere cassata in relazione con rinvio. Sono dichiarati inammissibili il secondo, il terzo e il quarto. Il quinto ed il sesto restano assorbiti. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto enunciato nel paragrafo 1.9.

p.7. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto. Dichiara assorbiti il quinto ed il sesto. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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