FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge. Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione.
avvocati di bologna FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE Consulenza Legale per Separazione e Divorzio a Bologna Avvocato separazione Bologna Avvocato separazione Consigli utili per superare la separazione senza drammi. avvocato matrimonialista bologna – Studio Legale Bologna studiolegale-bologna.it/…/avvocato-matrimonialista-per-separazioni-a-bologna-e-prov… avvocato per divorzio bologna separazione consensuale bologna costo avvocato separazione consensuale lettera avvocato separazione miglior avvocato divorzista bologna Ti serve un avvocato matrimonialista divorzista per una separazione o divorzio? SEPARAZIONI BOLOGNA – Avvocato a Bologna www.avvocatoabologna.it/separazione…/divorzio-e-separazione– Avvocato divorzista a Bologna – Separazione … Avvocati che si occupano di Separazione a Bologna (Città … STUDIO LEGALE a Bologna avvocato matrimonialista separazione bologna Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge. Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione. Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli; non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio, e tale identità di posizione è oggi pienamente ribadita e assicurata dalla recente riforma della filiazione del (OMISSIS)),
la mera convivenza si trasforma in una vera e propria ‘famiglia di fatto’. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Nel caso di specie, invece, gli Ermellini si esprimono diversamente, ribadendo che il concetto di famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione ed istruzione dei figli. Se tale convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, si ha una vera e propria famiglia di fatto. Secondo i Giudici, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorché di fatto. E ciò perché, nel caso di una convivenza stabile e continuativa, i partners adottano un progetto di vita in comune «analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio», un “progetto” di «arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi» e di «trasmissione di valori educativi ai figli», un “progetto” di vita in comune in forza del quale «la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto».
FAMIGLIA DI FATTO, NUOVA RELAZIONE ASSEGNO DIVORZILE Una relazione more uxorio ha riflessi sulla determinazione dell’assegno a carico dell’ex coniuge se tale relazione “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte effettiva e non aleatoria di reddito.” Qualora la nuova convivenza cessi, non risorge il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge. Lo ha affermato la Cassazione Civile, Sez. I, 03.04.2015 n. 6855, esprimendo un nuovo orientamento in materia: in passato, infatti, si era pressoché sempre ritenuto che la relazione more uxorio stabile comportasse una situazione di quiescenza dell’assegno divorzile, destinato a rivivere nel caso di cessazione della nuova relazione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 3 aprile 2015, n.6855 – Pres. Forte – est. Dogliotti MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè vizio di motivazione, non avendo tenuto conto la Corte di merito della stabile convivenza, che aveva dato luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, della I. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico del coniuge, anche se tale convivenza venisse a cessare.
Con il secondo, violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, nonchè contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza dell’assegno divorzile.
