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FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA

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bologna avvocati malasanita’

FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|25 febbraio 2016| n. 7778

FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA avvocato esperto danni e penale gravi incidenti camion 051 6447838
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TAMPONAMENTO AUTOARTICOLATI FORLI DANNO

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito e non contrastata dall’imputato, intorno alle ore 2:00 del (OMISSIS) l’autoarticolato targato (OMISSIS), condotto dal (OMISSIS), tamponava da tergo quello targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), mentre entrambi percorrevano la corsia di marcia “normale” dell’autostrada A14. Per effetto della collisione, l’autoarticolato tamponante sbandava a destra e ruotava in senso orario, ponendosi trasversalmente sulla carreggiata e lasciando libera solo la terza corsia di sorpasso, mentre il veicolo condotto dal (OMISSIS) veniva da questi arrestato all’interno di una piazzola di sosta. Sopraggiungeva quindi da tergo, a circa 80 km/h di velocita’, (OMISSIS) alla guida di un autocarro Iveco 190, targato (OMISSIS), con a bordo il (OMISSIS). Il (OMISSIS) tentava di schivare sulla sinistra l’autoarticolato del (OMISSIS) per passare nell’unica corsia libera, ma non riusciva nella manovra ed andava collidere con la parte anteriore destra del proprio mezzo la parte posteriore sinistra dell’autoarticolato posto di traverso sulla carreggiata.FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA avvocato esperto danni e penale gravi incidenti camion 051 6447838

Occorre muovere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale “l’automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando cosi’ l’arresto del traffico, e’ responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non puo’ considerarsi l’eccessiva velocita’ dei guidatori dei veicoli sopraggiunti (da ultimo, e fra le numerose, Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015 – dep. 22/06/2015, Partinico, Rv. 263877). Come rammentato nella motivazione della decisione da ultimo citata, questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare che, quando il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l’eventuale condotta colposa (eccessiva velocita’, mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non puo’ ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento tutte le volte in cui non sia qualificabile come atipica ed eccezionale ma sia collocabile nell’ambito della prevedibilita’. Essa potra’ al piu’ essere considerata alla stregua di un concorso colposo nella determinazione dell’evento (v. Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA avvocato esperto danni e penale gravi incidenti camion 051 6447838

DANNO GRAVISSIMO DA INCIDENTE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO ALESSANDRIA BOLOGNA VICENZA TREVISO
DANNO GRAVISSIMO DA INCIDENTE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO ALESSANDRIA BOLOGNA VICENZA TREVISO

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MACERATA ASCOLI PICENO, PESARO, ANCONA incidente mortale risarcimento eredi, incidente mortale risarcimento parenti, incidente mortale risarcimento danni, calcolo risarcimento incidente mortale, risarcimento incidente stradale, risarcimento incidente mortale tabelle risarcimento incidente stradale mortale tempi , risarcimento danni morte congiunto tabelle milano tabella risarcimento danni fisici incidente stradale calcolo risarcimento incidente stradale calcolo risarcimento danni incidente stradale tabelle milano calcolo risarcimento danni incidente stradale 2015 calcolo risarcimento danni da incidente stradale di grave entità 10 punti invalidità risarcimento frattura tibia e perone risarcimento assicurazione invalidità temporanea totale definizione

Omicidio colposo – Circolazione stradale – Responsabilità da sinistri stradali – Colpa – In genere – Ostruzione della strada per colpa – Incidente causato da vettura che sopravviene – Velocità eccessiva – Esclusiva attribuibilità dell’evento – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
FORLì AUTOARTICOLATO INCIDENTE MORTALE CONDANNA avvocato esperto danni e penale gravi incidenti camion 051 6447838

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2701/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE Salvatore;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Forli’ nei confronti di (OMISSIS), giudicato responsabile del reato di cui all’articolo 589 codice penale, commi 1 e 2, per aver cagionato per colpa la morte di (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito e non contrastata dall’imputato, intorno alle ore 2:00 del (OMISSIS) l’autoarticolato targato (OMISSIS), condotto dal (OMISSIS), tamponava da tergo quello targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), mentre entrambi percorrevano la corsia di marcia “normale” dell’autostrada A14. Per effetto della collisione, l’autoarticolato tamponante sbandava a destra e ruotava in senso orario, ponendosi trasversalmente sulla carreggiata e lasciando libera solo la terza corsia di sorpasso, mentre il veicolo condotto dal (OMISSIS) veniva da questi arrestato all’interno di una piazzola di sosta. Sopraggiungeva quindi da tergo, a circa 80 km/h di velocita’, (OMISSIS) alla guida di un autocarro Iveco 190, targato (OMISSIS), con a bordo il (OMISSIS). Il (OMISSIS) tentava di schivare sulla sinistra l’autoarticolato del (OMISSIS) per passare nell’unica corsia libera, ma non riusciva nella manovra ed andava collidere con la parte anteriore destra del proprio mezzo la parte posteriore sinistra dell’autoarticolato posto di traverso sulla carreggiata.

A seguito dell’urto il (OMISSIS) rimaneva incastrato tra le lamiere e poco piu’ tardi decedeva mentre i vigili del fuoco tentavano di estrarlo dalla cabina.

I giudici di merito hanno ritenuto di poter ascrivere al (OMISSIS) di aver cagionato la morte del (OMISSIS) procedendo ad una velocita’ superiore a quella di 80 km/h consentita nel tratto interessato al sinistro, peraltro senza prestare la necessaria attenzione alla guida, sicche’ egli non si era accorto dell’autoarticolato che lo precedeva e che procedeva a bassa velocita’ nella corsia di marcia normale, pur essendo ben visibile, e l’aveva tamponato.

In particolare la Corte di appello ha respinto la prospettazione difensiva secondo la quale, essendo trascorso un significativo lasso di tempo tra il primo tamponamento e la seconda collisione, ed avendo nel frattempo altri veicoli evitato l’impatto con l’autoarticolato posto di traverso sulla carreggiata, riuscendo a passare sulla corsia rimasta libera, la condotta del (OMISSIS) deve essere ritenuta mera occasione del decesso, costituendo la condotta del (OMISSIS) causa da sola sufficiente a determinare l’evento.

  1. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS).

2.1. Con un solo motivo deduce l’erronea applicazione dell’articolo 40 codice penale e articolo 41 codice penale, comma 2. L’esponente ripropone il motivo di doglianza gia’ formulato in sede di appello, ritenendo che la Corte distrettuale abbia fatto errata applicazione della legge e sia peraltro incorsa anche in vizio motivazionale sotto il profilo della contraddittorieta’ e lacunosita’ della motivazione. Infatti, rileva l’esponente, la Corte territoriale e’ contraddittoria laddove esclude che tra i due successivi tamponamenti sia trascorso un significativo lasso di tempo e poi rimprovera all’imputato di non aver adottato tutte le cautele atte ad evitare un ulteriore sinistro. E, posto che risulta accertato che effettivamente tra le due collisioni vi fu un lasso di tempo significativo, tanto che il (OMISSIS) pote’ parlare con il (OMISSIS) e altri veicoli poterono passare oltre l’autoarticolato posto di traverso, senza urtare il medesimo, la condotta di guida imprudente tenuta dal (OMISSIS) rappresenta causa autonoma da sola sufficiente a determinare la morte del (OMISSIS) perche’ questi poteva evitare l’evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ infondato.

Gia’ con l’atto di appello si era sollecitata la Corte di Appello a ritenere che il comportamento del (OMISSIS) fosse stata mera occasione del sinistro mortale, risultando causa del medesimo la condotta colposa del (OMISSIS).

Il ricorso ripropone la medesima prospettazione, sia pure sotto forma di critica alla motivazione resa dalla Corte di Appello a giustificazione della non condivisione delle affermazioni difensive.

Occorre muovere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale “l’automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando cosi’ l’arresto del traffico, e’ responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non puo’ considerarsi l’eccessiva velocita’ dei guidatori dei veicoli sopraggiunti (da ultimo, e fra le numerose, Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015 – dep. 22/06/2015, Partinico, Rv. 263877). Come rammentato nella motivazione della decisione da ultimo citata, questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare che, quando il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio dei successivi eventi collisivi, l’eventuale condotta colposa (eccessiva velocita’, mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non puo’ ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento tutte le volte in cui non sia qualificabile come atipica ed eccezionale ma sia collocabile nell’ambito della prevedibilita’. Essa potra’ al piu’ essere considerata alla stregua di un concorso colposo nella determinazione dell’evento (v. Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).

Solo quando la condotta dell’utente della strada interferente con quella dell’imputato assuma i caratteri dell’abnormita’, eccezionalita’ ed imprevedibilita’, essa diviene fattore causale esclusivo della produzione dell’incidente, andando a frapporsi nel rapporto causale esistente fra la condotta colposa all’esame e l’evento dannoso, recidendolo, ed assurgendo a causa esclusiva del sinistro stradale.

Rientrano nel novero degli accadimenti prevedibili, ed anzi doverosamente da prevedere, quei comportamenti irregolari che normalmente si verificano nella circolazione stradale e che pertanto devono essere messi in conto da ogni utente della strada (v. Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006, dep. 2007, Cordella, Rv. 236185).

Nel caso di specie tanto implica che la condotta del (OMISSIS), quand’anche fosse stata ritenuta inosservante di una qualche regola cautelare, non potrebbe essere giudicata quale causa assorbente del sinistro, poiche’ non costituisce fattore imprevedibile che il sopraggiungente conducente non mantenga una irreprensibile condotta di guida. Ma nella specie va anche rilevato che, a riguardo della condotta del (OMISSIS), la Corte di Appello ha ritenuto che sulla scorta dei dati estratti dal cronotachigrafo questi aveva mantenuto una velocita’ del tutto adeguata e rispettosa dei limiti imposti nel tratto e che non vi erano profili di colpa addebitabili al medesimo (come pure al (OMISSIS)).

L’enfasi posta dal ricorrente sul lasso temporale corrente tra l’occupazione della sede stradale da parte del veicolo del (OMISSIS) e il sopraggiungere di quello condotto dal (OMISSIS) non e’ giustificata perche’ non e’ il dato temporale ad assumere rilievo ma l’azzeramento della situazione di pericolo per l’incolumita’ degli altri utenti della strada determinata dalla condotta di guida del (OMISSIS). Porre la questione in termini di gestione del rischio, secondo l’indicazione ora proveniente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107) permette di rendere piu’ chiaro il concetto appena espresso.

Le norme in materia di circolazione stradale attribuiscono a ciascun utente una posizione di garanzia volta alla tutela dei beni della vita e dell’incolumita’ psico-fisica degli altri utenti; ciascuno e’ chiamato a governare il rischio di pregiudizio che deriva agli utenti dall’uso che fa delle vie di circolazione (in senso ampio), con il limite della prevedibilita’ delle altrui inosservanza (cfr. Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009 – dep. 04/12/2009, P.C. in proc. Minunno, Rv. 245663). Detto altrimenti, il rischio che fa capo a ciascuno non e’ limitato dalle altrui condotte inosservanti di regole cautelari valevoli in materia di circolazione stradale ma anzi le contempla, a condizione che si tratti di inosservanze prevedibili. Ne consegue, che non sara’ addebitabile al soggetto la cui condotta e’ all’esame solo quell’evento che non e’ riconducibile al rischio che il medesimo e’ tenuto a governare; e cio’ accade quando quel rischio e’ ormai venuto meno o e’ stato reso irrilevante dal dispiegarsi di un diverso tipo di rischio, ad altri affidato.

Ancora una volta riportando siffatte considerazioni nel caso che occupa, risulta la correttezza delle affermazioni formulate dalla Corte di Appello, che ha giudicato irrilevante che altri, precedenti il (OMISSIS), fossero riusciti ad evitare l’impatto con l’ostacolo costituito dal veicolo del (OMISSIS); quel che rileva e’ che la condizione di pericolo determinata dal (OMISSIS) non si era esaurita e che il comportamento del (OMISSIS) non aveva attivato un diverso tipo di rischio.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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