GENITORI DIVORZIATI, ARRESTATO PER DROGA IL FIGLIO CHE CONVIVE CON LA MADRE: REVOCATA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA ALLA DONNA
Accolta l’istanza presentata dall’ex marito. Decisivo il fatto che il figlio non si impegni nella ricerca di un lavoro

E’ stato altresì evidenziato il fatto che colui che agisca per la revoca dell’assegnazione della casa familiare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole (Cass., n. 11218/13; n. 14348/12).
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha esplicitato chiaramente le ragioni del venir meno dell’esigenza abitativa, essendo stato accertato che: il minore aveva frequentato il secondo e terzo anno della scuola elementare, nonchè il quarto, sino alle festività natalizie, in un istituto di Udine; la madre lavorava a Udine, già nel giudizio di primo grado, e dal 2018 aveva fatto ritorno solo saltuariamente e per poco tempo a Padova.
Nè giova agli argomenti della ricorrente l’addotto trasferimento di scuola del minore dal gennaio 2021, oppure la recente modifica della sede lavorativa della stessa madre, in quanto è evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell’ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale, con conseguente preclusione della possibilità di reviviscenza del diritto all’assegnazione della casa familiare (v. Cass., n. 3030/06).