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MONOPATTINI IN CASO DI INCIDENTE SONO COME LE BICICLETTE

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MONOPATTINI IN CASO DI INCIDENTE SONO COME LE BICICLETTE

INCIDENTI IN MONOPATTINO ORAMAI ALL’ORDINE DEL GIORNO , MOLTI PURTROPPO CON GRAVI LESIONI ALLA PERSONA

MIO PARERE PERSONALE E’ CHE OGGI IL MONOPATTINO ANDREBBE EQUIPARATO AL CICLOMOTORE PIU’ CHE ALLA BICICLETTA, VISTO CHE IL MONOPATTINO E’ VELOCE E PERICOLOSO cosi’ avrebbe obbligo assicurazione!!

OGGI VI SONO MOLTI INCIDENTE IN MONOPATTINO E IL MO STUDIO SI OCCUPA DI DANNI ALLA PERSONA PER INCIDENTI IN MONOPATTINO

 

L’utilizzo dei monopattini elettrici sta aumentando in tutto il mondo, tanto da essere considerato un vero e proprio mezzo di trasporto. L’utilizzo frequente di questi mezzi, però, ha anche portato ad una crescita degli incidenti tanto che la Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha dovuto precisare che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, sono equiparati alle biciclette. Chi utilizza un monopattino, come i ciclisti e i pedoni, è considerato un utente deboledal Codice della Strada (art. 3, comma 53-bis) ed è meritevole di una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

La disciplina dei monopattini oggi è ugale a quella della biciclette, un sorpasso di pedone la manovra col monopattino deve essere effettuata tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalandola attraverso l’utilizzo di segnalatori acustici.

L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada. Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche ilcambio improvviso di direzione da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.

La colpa esclusiva dell’incidente può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza. Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto ( ad es. dall’uso del cellulare).

SEMPRE PIU’ INCIDENTI IN MONOPATTINO

 

Mentre un concorso di colpa del pedone può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto, perché ad esempio impegnato ad utilizzare il cellulare mentre camminava (sentenza del Tribunale di Trieste n.3580 del 2019).

 

 

Il conducente di un’auto ha delle responsabilità maggiori rispetto agli utenti deboli, perché guida un veicolo potenzialmente pericoloso, tuttavia in caso di sinistro tra un’auto e un monopattino non sempre le responsabilità sono solo dell’automobilista.

Considerato che il monopattino è equiparato alle biciclette e quindi rientra nella categoria dei veicoli, quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice civile per i conducenti coinvolti.

Dove può circolare il monopattino  elettrico?

Il monopattino  elettrico può circolare nelle aree pedonali, in tal caso il  limite di  velocità è  di 6 km/h; può  circolare nelle aree urbane, ovvero  su  strade percorse da altri  veicoli, senza superare il limite di  25 km/h; inoltre,  può circolare anche nelle aree extraurbane, se sono presenti e all’interno  delle  piste ciclabili.