NULLITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI VICENZA INCAPACITA’ RIGETTO
L’ETA’ DEL TESTATORE NON SIGNIFICA INCAPACITA’ E NON E’ ELEMENTO CERTO DI PROVA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA MILANO PAVIA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI
051 /6447838 051/6447838 051/6447838 051/ 6447838
PER sostenere l’incapacita’ di chi ha fatto un testamento olografo occorre la prova della stessa incapacità.
E’ quanto sostenuto dal Tribunale di Vicenza con sentenza numero 1461/ 2018 altrimenti la domanda va rigettata con condanna dell’attore alle spese
NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO
Secondo la CTU la patologia che aveva colpito la de cuius al momento del testamento era “DEMENZA DI TIPO VASCOLARE ANCHE IN RELAZIONE DI EMIPARESE DESTRA “, quindi non vi erano elementi per affermare che la testatrice al momento del testamento era in uno stato di totale compromissione psichica tale da provarla della capacita’ di testare
La sentenza afferma che gli attori non hanno assolto l’onere probatorio non avendo dimostrato che all’epoca dei testamenti impugnati vi sia una stata un’opera di captazione da parte della beneficiaria.
NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO
La sentenza cita poi una cassazione del 2017 la 30218circa la validità della CTU che non è un mezzo di prova ma un mezzo per valutare gli strumenti di prova offerti dalle parti,NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO
La sentenza giustamente afferma come l’età della de cuius e le dichiarazioni dalla stessa rese innanzi la giudice tutelare tre mesi dopo la redazione del secondo testamento non sono elementi di per se sufficenti a suffragare l’incapacità della testatrice a fare testamento
La sentenza conclude che in mancanza di prove l’azione di annullamento dei testamenti deve essere rigettata con condanna alle spese degli attori .
VEDIAMO UN PO’ DI SENTENZE DI CASSAZIONE SULLA CAPACITA’ A TESTARE
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
Cass. civ. n. 24637/2010
Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.
Cass. civ. n. 2122/1991
Per affermare l’esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA MILANO PAVIA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI