NULLITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI VICENZA INCAPACITA’ RIGETTO

NULLITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI VICENZA INCAPACITA’ RIGETTO

L’ETA’ DEL TESTATORE NON SIGNIFICA INCAPACITA’ E NON E’ ELEMENTO CERTO DI PROVA

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA MILANO PAVIA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI 

051 /6447838  051/6447838  051/6447838   051/  6447838 

PER sostenere l’incapacita’ di chi ha fatto un testamento olografo occorre la prova della stessa incapacità.

 

E’ quanto sostenuto dal Tribunale di Vicenza con sentenza numero 1461/ 2018 altrimenti la domanda va rigettata con condanna dell’attore alle spese

successioni avvocato esperto Bologna

NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO 

 

Secondo la CTU la patologia che aveva  colpito la  de cuius al momento del testamento era “DEMENZA DI TIPO VASCOLARE ANCHE IN RELAZIONE DI EMIPARESE DESTRA “, quindi non vi erano elementi per affermare che la testatrice al momento del testamento era in uno stato di totale compromissione psichica tale da provarla della capacita’ di testare

 

La sentenza  afferma che gli attori non hanno assolto l’onere probatorio non avendo dimostrato che all’epoca dei testamenti  impugnati vi sia una stata un’opera di captazione da parte della beneficiaria.

 

NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO 

 

La sentenza cita poi una cassazione del 2017 la 30218circa la validità della CTU che non è un mezzo di prova ma un mezzo per valutare gli strumenti di prova offerti dalle parti,NULLITA ANNULLABILITA’ TESTAMENTO OLOGRAFO 

La sentenza  giustamente afferma come l’età della de cuius e le dichiarazioni dalla stessa rese innanzi la giudice tutelare tre mesi dopo la redazione del secondo testamento non sono elementi di per se sufficenti a suffragare l’incapacità della testatrice a fare testamento

La sentenza conclude che in mancanza di prove l’azione di annullamento dei testamenti deve essere rigettata con condanna alle spese degli attori .

 

VEDIAMO UN PO’ DI SENTENZE DI CASSAZIONE SULLA CAPACITA’ A TESTARE

 

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Cass. civ. n. 24637/2010

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Cass. civ. n. 2122/1991

Per affermare l’esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.

 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO CAUSE EREDITARIE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA MILANO PAVIA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI 

 

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