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  OCF SANZIONI Consulente finanziario – Abilitazione all’offerta fuori OCF ORGANISMO DI VIGILANZA  E TENUTA ALBO CONSULENTI FINANZIARI

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OCF SANZIONI Consulente finanziario – Abilitazione all’offerta fuori

OCF ORGANISMO DI VIGILANZA  E TENUTA ALBO CONSULENTI FINANZIARI

 

1. Cassazione, Ordinanza n. 10341/2024 (17 aprile 2024)

Massima della sentenza:

*“Consulente finanziario – Abilitazione all’offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Violazioni previste dall’art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 – Conseguenze – Radiazione dall’albo – Fondamento. Al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.” 

2. Cassazione, Sentenza n. 21131/2020 (2 ottobre 2020)

Estratti significativi:

  • Premessa fattuale:

“La Consob, con Delib. 11 maggio 2016, n. 19610, disponeva la radiazione […] per aver posto in essere le seguenti violazioni […]: a) l’acquisizione, tramite distrazione, di disponibilità di somme […] e il perfezionamento di operazioni da essa non autorizzate […]; b) l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti della cliente, vietato ai sensi dell’articolo 108, comma 7 […]” studiolegale-bologna.it+1studiolegale-bologna.it+

  • Principio di diritto sancito:

“Ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 196, nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate nell’articolo 110, comma 2, lettera a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato […] a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente […]” 

Breve quadro normativo

  • D.Lgs. 30 settembre 1998, n. 307 (art. 196):
    Prevede le sanzioni disciplinari per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, tra cui richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione, e nel caso più grave, radiazione dall’albo 
  • Reg. Consob n. 16190/2007 (art. 110, comma 2, lettera a):
    Definisce specifiche violazioni – quali appropriazione indebita, accesso abusivo ai rapporti della clientela – che comportano automaticamente la radiazione
Sentenza / Ordinanza Violazione contestata Conseguenza disciplinare
Cass. n. 10341/2024 Violazione art. 110(2)(a) Reg. Consob Radiazione automatica
Cass. n. 21131/2020 Appropriazione indebita, accessi abusivi Radiazione cosmica + principio

Dove trovare i testi integrali

  • Sentenza Cass. n. 10341/2024 – commentata da Studio Legale Bianucci: contiene la massima riportata sopra 
  • Cass. n. 21131/2020 – testo completo sul sito dello studio legale Armaroli studiolegale-bologna.it.

La violazione dell’art. 110, comma 2, lettera a), del Regolamento Consob n. 16190/2007 è una delle più gravi tra quelle previste nel sistema sanzionatorio a carico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex-promotori finanziari). Essa comporta, come conseguenza quasi automatica, la radiazione dall’albo OCF.

Testo dell’art. 110, comma 2, lett. a) del Reg. Consob n. 16190/2007

“2. Sono considerate di particolare gravità e comportano la radiazione dall’albo le seguenti violazioni:

  1. a) l’appropriazione o distrazione di somme di pertinenza della clientela o la conclusione di operazioni non autorizzate dai clienti;”

In parole semplici:

Questa norma colpisce duramente i consulenti finanziari che:

  • Si appropriano indebitamente di denaro dei clienti;
  • Distraggono somme di denaro destinate ad altro uso;
  • Compiendo operazioni non autorizzate (es. investimenti o prelievi senza mandato).

⚖️ Conseguenze giuridiche

  1. Sanzione disciplinare:
    • Radiazione dall’albo, senza necessità di valutare la proporzionalità (è una sanzione “tipizzata”).
  2. Valutazione dell’OCF (ex Apf):
    • Non è necessaria una valutazione discrezionale sulla gravità della condotta;
    • L’accertamento della violazione di questa norma impone la radiazione obbligatoria, come confermato dalla Cassazione (es. sent. 10341/2024).

⚠️ Giurisprudenza di riferimento

  • Cass. Civile, ordinanza n. 10341/2024:

La violazione dell’art. 110, comma 2, lett. a) comporta automaticamente la radiazione, essendo prevista da una norma regolamentare che tipizza il comportamento e la relativa sanzione.

  • Cass. Civile, sentenza n. 21131/2020:

Anche se il consulente è dipendente della banca, se pone in essere atti illeciti su conti dei clienti, è sempre passibile di radiazione se rientra nelle condotte di cui alla lettera a).

Esempi pratici

Condotta contestata Rientra nell’art. 110(2)(a)? Sanzione prevista
Preleva somme dal conto del cliente senza autorizzazione ✅ Sì Radiazione
Investe il patrimonio del cliente senza delega scritta ✅ Sì Radiazione
Ritarda la trasmissione di un ordine di investimento ❌ No (violazione meno grave) Altre sanzioni

modello di ricorso contro la radiazione

Ecco un modello di ricorso contro la radiazione dall’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF), da presentare davanti alla Corte d’Appello competente ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Ricorso ex art. 196 D.Lgs. 58/1998 – Avverso provvedimento di radiazione OCF

CORTE D’APPELLO DI [CITTÀ]
SEZIONE CIVILE

RICORSO
ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 58/1998

Il Sig. , nato a [luogo], il [data], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo], rappresentato e difeso dall’Avv. [nome avvocato], del Foro di [città], C.F. [codice fiscale avvocato], pec [pec avvocato], fax [se del caso], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [indirizzo studio],

PREMESSO CHE
– con provvedimento n. [numero] del [data], notificato in data [data], l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF ha disposto la radiazione del ricorrente dall’Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007;
– il provvedimento impugnato è fondato su [breve descrizione delle violazioni contestate, ad es. “l’esecuzione di operazioni finanziarie non autorizzate da un cliente e l’acquisizione di somme di pertinenza della clientela”];
– il ricorrente contesta integralmente tale decisione, per i motivi che seguono.

MOTIVI DI RICORSO

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 2, lett. a) Reg. Consob n. 16190/2007
La condotta addebitata non rientra nella previsione della norma in oggetto. In particolare:
– non vi è stata alcuna appropriazione o distrazione di somme;
– le operazioni sono state effettuate in conformità alle istruzioni del cliente;
– la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento è erronea e incompleta.

2) Vizio di motivazione e travisamento dei fatti
L’OCF ha fondato la decisione su affermazioni prive di adeguata prova o frutto di mere segnalazioni non verificate. La documentazione allegata (allegati 1-5) dimostra che:
– le operazioni erano state precedute da consenso scritto/verbale;
– l’utilizzo dei codici di accesso era avvenuto in un contesto di piena fiducia con il cliente.

3) Violazione del principio di proporzionalità della sanzione
Anche a voler ammettere una condotta irregolare, la radiazione rappresenta una sanzione sproporzionata e lesiva del principio di gradualità, alla luce della condotta complessiva del ricorrente, priva di precedenti disciplinari e fondata su un unico episodio controverso.

4) Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio
Nel procedimento disciplinare non sono stati acquisiti elementi fondamentali a difesa del ricorrente. In particolare, [es. “non è stato sentito il cliente” / “non è stata accolta l’istanza di audizione personale” / “non è stata data possibilità di integrare la documentazione difensiva”].

Tutto ciò premesso, il ricorrente

CHIEDE
che la Corte adita, previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato (ove richiesta), voglia:

annullare il provvedimento dell’OCF n. [numero] del [data], con il quale è stata disposta la radiazione del Sig. [Cognome] dall’Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
– in subordine, rideterminare la sanzione in una meno afflittiva e proporzionata (sospensione o richiamo);
– con ogni conseguente provvedimento anche in punto spese.

[Luogo], lì [data]

Avv. [Nome e Cognome]

Allegati:

  1. Copia del provvedimento OCF impugnato
  2. Documentazione difensiva (estratti conto, e-mail, lettere cliente ecc.)
  3. Eventuali testimoni o dichiarazioni scritte
  4. Copia del mandato e della procura alle liti
  5. Istanza cautelare (se presentata)

1. Fatti e contesto

La vicenda riguarda un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ai sensi dell’art. 31 TUF. La Corte d’Appello aveva escluso l’ambito di applicazione della norma sanzionatoria ratione materiae, ritenendo che le violazioni contestate (accesso fraudolento, appropriazione indebita, attività senza mandato, ecc.) fossero state commesse extra-professionalmente, ossia in veste di dipendente bancario, e non come promotore/consulente.

⚖️ 2. Principio di diritto chiarito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ribaltato tale interpretazione e affermato con chiarezza:

“Al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede […] che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.” 

In sintesi:

  • L’appartenenza all’albo OCF e l’abilitazione all’offerta fuori sede comportano l’applicabilità della parte IV del Regolamento Consob (artt. 107–110) per ogni comportamento rilevante, indipendentemente dalla veste con la quale il consulente agisce.
  • La distinzione tra attività “svolta in veste di dipendente” o “in qualità di promotore/consulente” non esclude l’ambito di operatività delle norme disciplinari .

3. Effetti sul ricorso in esame

La Cassazione ha accolto il ricorso della Consob, annullando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando per un nuovo esame:

  • È stata ribadita la natura pubblicistico-disciplinare della norma (ex art. 196 TUF) e la tipizzazione degli illeciti di particolare gravità 
  • Il principio di proporzionalità discountinua: l’accertamento di una violazione prevista dall’art. 110(2)(a) comporta automaticamente la radiazione, senza margini di valutazione discrezionale.

4. Implicazioni pratiche

  1. Ampiezza dell’area disciplinare
    • Ogni consulente iscritto all’Albo è vincolato alle norme di condotta del Regolamento Consob (artt. 107 e segg.) in qualsiasi contesto operi, anche fuori dalla promozione propriamente detta.
  2. Gravità della violazione
    • Gli illeciti tipizzati (appropriazione indebita, operazioni non autorizzate, utilizzo abusivo di codici accesso, ecc.) impongono in via automatica la radiazione, considerata l’irreversibilità del danno all’affidabilità professionale.
  3. Nozione di offerta fuori sede
    • La Corte applica una definizione estesa di “consulente abilitato all’offerta fuori sede”, includendo dipendenti, agenti o mandatari che operano per conto di un solo intermediario 
  • Uniformità e chiarezza: la decisione elimina interpretazioni restrittive che rilegavano il regime disciplinare solo ad alcune condotte funzionali all’offerta.
  • Garanzia della tutela del risparmio: la radiazione appare adeguata per preservare l’integrità del mercato e la fiducia dei risparmiatori.
  • Rigidità della sanzione: trova motivazione nella gravità intrinseca delle violazioni, ma lascia margini di critica nel non riconoscere proporzionalità per fatti meno gravi o episodici.

Conclusione

La Cass. n. 10341/2024 sancisce un principio fondamentale: la sanzione disciplinare è automatica anche nei casi in cui il comportamento illecito avvenga “in veste di dipendente”, se il soggetto è iscritto all’Albo e rientra nelle fattispecie dell’art. 110(2)(a). Ciò stabilisce un orientamento giurisprudenziale stringente in tema di responsabilità e continuità comportamentale per i consulenti finanziari.

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Avvocato Sergio Armaroli: la difesa dei consulenti finanziari a Bologna, Milano, Vicenza, Verona, Padova, Brescia e Venezia

Se sei un consulente finanziario o un promotore abilitato all’offerta fuori sede e ti trovi coinvolto in procedimenti disciplinari OCF, ispezioni Consob o azioni giudiziarie penali o civili, l’Avvocato Sergio Armaroli è il professionista a cui rivolgerti. Con studio legale attivo a Bologna e operante in tutta Italia, tra cui Milano, Vicenza, Padova, Brescia, Venezia e Verona, l’avv. Armaroli è riconosciuto per la sua esperienza specifica nella difesa dei consulenti finanziari.

⚖️ Chi è l’Avvocato Sergio Armaroli

L’avv. Armaroli è un avvocato penalista e civilista con oltre 20 anni di esperienza, specializzato nei settori in cui diritto penale, diritto dei mercati finanziari e disciplina OCF si intersecano. Ha seguito numerosi procedimenti per:

  • Radiazione dall’albo OCF
  • Sanzioni Consob
  • Responsabilità civile e penale per danni a clienti
  • Reati di abuso di strumenti finanziari, appropriazione indebita e truffa
  • Difesa in caso di accesso abusivo ai codici dei clienti

Opera principalmente nei Tribunali di Bologna, Milano, Vicenza, Verona, Padova, Brescia e Venezia, garantendo assistenza su tutto il territorio nazionale.

‍⚖️ Esperto in procedimenti OCF: radiazione, sospensione, sanzioni

Uno dei rischi più gravi per chi svolge la professione di consulente finanziario è ricevere un provvedimento di radiazione dall’albo da parte dell’OCF, spesso per presunte violazioni dell’art. 110 del Regolamento Consob n. 16190/2007. Le accuse più comuni riguardano:

  • Operazioni non autorizzate dal cliente
  • Distrazione di somme di denaro
  • Comportamenti illeciti ritenuti “di particolare gravità”

L’avv. Armaroli analizza il provvedimento sanzionatorio e imposta immediatamente il ricorso avanti alla Corte d’Appello, ex art. 196 TUF, cercando l’annullamento o la riduzione della sanzione. Vanta un’approfondita conoscenza della giurisprudenza (tra cui la recente Cass. n. 10341/2024) e delle strategie di difesa più efficaci.

Difesa consulenti in caso di denunce penali o esposti Consob

Sempre più spesso, le contestazioni nei confronti dei consulenti finanziari sfociano anche in procedimenti penali:

  • Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
  • Truffa (art. 640 c.p.)
  • Abuso di strumenti informatici
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Cassazione, Ordinanza n. 10341/2024: quando scatta la radiazione del consulente finanziario dall’albo OCF

Principi comuni – Ambito di applicazione – Consulente finanziario – Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10341 del 17/04/2024 (Rv. 670743-01)

Abilitazione all’offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Violazioni previste dall’art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 – Conseguenze – Radiazione dall’albo – Fondamento.

Al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.

 

Con l’Ordinanza n. 10341 del 17 aprile 2024, la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, affronta un tema delicatissimo e di grande rilevanza per il settore finanziario: quando e in quali casi un consulente finanziario può essere radiato dall’albo OCF in via automatica. La sentenza segna un passaggio chiave nell’interpretazione dell’art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, chiarendo definitivamente i limiti della discrezionalità disciplinare e l’ambito applicativo delle sanzioni più gravi.

Il caso concreto: radiazione per operazioni non autorizzate

La vicenda ha origine da un procedimento avviato nei confronti di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, accusato di aver:

  • Concluso operazioni non autorizzate da parte del cliente;
  • Utilizzato in maniera indebita codici di accesso telematico ai conti del cliente;
  • In sostanza, violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla normativa vigente.

L’OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari – ha adottato un provvedimento di radiazione dall’albo professionale, ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob. Il consulente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d’Appello, sostenendo che la sua condotta fosse avvenuta nella veste di dipendente bancario, e non come consulente abilitato.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso, annullando la radiazione. Ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.

⚖️ Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Consob e ha sancito il seguente principio di diritto:

“Al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ex art. 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.”

In altre parole, la radiazione è automatica se viene accertata una delle condotte previste dalla norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell’OCF.

Cosa prevede l’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob

“Sono considerate di particolare gravità e comportano la radiazione dall’albo le seguenti violazioni:

  1. a) l’appropriazione o distrazione di somme di pertinenza della clientela o la conclusione di operazioni non autorizzate dai clienti.”

La norma è chiara: se un consulente si appropria di denaro dei clienti, ne distragga le somme, oppure effettui operazioni senza mandato, la sanzione è una sola: la radiazione dall’albo OCF.

Analisi e implicazioni della sentenza 10341/2024

1. Tipizzazione automatica = niente margine discrezionale

Il primo grande effetto della sentenza è l’automatismo della radiazione:
Se viene provato uno degli illeciti indicati nell’art. 110, c. 2, lett. a), non è ammessa alcuna valutazione di proporzionalità o attenuazione da parte dell’OCF. La sanzione è vincolata e obbligatoria.

2. La qualifica del soggetto conta, non il “ruolo” nel momento del fatto

La Cassazione precisa che, se il soggetto è iscritto all’albo dei consulenti finanziari, non rileva se l’illecito sia stato compiuto formalmente come dipendente di banca o in altro ruolo. Conta la qualifica, non la forma dell’attività svolta.

3. Tutela dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del sistema

La sentenza riconosce che la disciplina è rigida proprio per garantire la fiducia dei risparmiatori e tutelare il sistema finanziario. Chi commette violazioni gravi non può più essere considerato idoneo a mantenere l’iscrizione all’albo.

‍⚖️ Cosa devono sapere i consulenti finanziari

La sentenza 10341/2024 è un monito severo per tutti i consulenti abilitati:

⚠️ Errore Conseguenza
Effettuare operazioni senza delega scritta Radiazione immediata
Usare codici di accesso del cliente Radiazione automatica
Trattenere o gestire somme senza trasparenza Radiazione disciplinare

È essenziale che ogni consulente mantenga tracciabilità, trasparenza e autorizzazioni scritte per ogni operazione, per evitare contestazioni gravi.

Difendersi da una radiazione: serve un avvocato esperto

Chi riceve un provvedimento di radiazione OCF ha diritto a presentare ricorso alla Corte d’Appello competente, ai sensi dell’art. 196 del TUF. Tuttavia, visti gli orientamenti espressi dalla Cassazione, è fondamentale impostare una difesa tecnica precisa, basata su:

  • Assenza di dolo
  • Inesistenza del danno
  • Consenso del cliente
  • Errori procedurali nella fase istruttoria

In questi casi, è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto finanziario e difesa consulenti, come l’avv. Sergio Armaroli, che segue numerosi ricorsi contro sanzioni OCF a Bologna, Milano, Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Brescia.

Conclusioni: perché la Cassazione n. 10341/2024 è fondamentale

La Ordinanza 10341/2024 della Cassazione ha un forte impatto sul settore finanziario:

  • Chiarisce che la radiazione OCF è obbligatoria per certe violazioni, senza eccezioni.
  • Rafforza la responsabilità oggettiva del consulente iscritto all’albo, anche quando opera in altri ruoli.
  • Sottolinea la necessità per i professionisti di operare con estrema cautela, documentando ogni interazione col cliente.
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