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RAVENNA CASA DI CURA CONDANNATA PER ISCHEMIA E LESIONE CEREBRALE A SEGUITO INTERVENTO

RAVENNA CASA DI CURA CONDANNATA PER ISCHEMIA E LESIONE CEREBRALE A SEGUITO INTERVENTO

SENTENZA TRIBUNALE RAVENNA DEL 2018  

bologna avvocati malasanita’

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO GRAVI DANNI MALASANITA’ NEGLIGENZA MEDICA BOLOGNA RAVENNA CESENA FORLI VICENZA 

0516447838   051 6447838  335 8174816    335 8174816

Il danneggiato la moglie e la figlia rivolgono domanda risarcitoria nei confronti di una casa di cura di Ravenna e e del chirurgo per grave negligenza nell’intervento dell’attore che ha riportato a seguito di errato intervento ischemia cerebrale e una gravissima lesione cerebrale  con gravissima menomazione nel corpo  e nella mente.

La colpa sarebbe stata secondo gli attori di avre omesso da parte del personale sanitario per grave negligenza uba serie di accorgimenti che avrebbero consentito tempestiva diagnosi della dissezione  dell’ischemia

 

La casa di cura chiamava in causa l’assicurazione e contestava che il chirurgo aveva operato in libera professione e che non ci doveva esser enessun controllo da parte della casa sicura.

RESPONSABILITA’ STRUTTURA  SANITARIA MALASANITA’ RIMINI

Bologna-avvocato per malasanità –colpa medica Bologna

TRA LA CASA DI CURA E IL  DANNEGGIATO sociosanitaria pubblica pubblica E’ SORTO UN RAPPORTO CONTRATTUALE SECONDO LA GIURISPRUDENZA  AI SENSI DEL’ART 1218 CC

Per quanto il nostro ordinamento escludesse per il medico operante all’interno della struttura sanitaria pubblica l’applicabilità della normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R.  10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato; la Suprema Corte  ha chiarito come limitare la responsabilità dei dipendenti pubblici ai casi di dolo e colpa grave,  prevista nel testo sopra citato, si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento tra medico pubblico e privato, a fronte dell’identità della prestazione: in entrambi i casi, dunque, trovano applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 C.C La responsabilità del medico come quella dell’ente si inseriscono così nel rapporto giuridico col paziente che chiede il servizio e  ne usufruisce

Con maggiore prossimità al nostro tema, ha inoltre giudicato irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera dal momento che questi, nel momento in cui effettua la prestazione all’interno della struttura, è considerato quale suo ausiliario necessario, sia in presenza sia in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione  e l’istituzione, addirittura nel caso in cui il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente

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ROVIGO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

RAVENNA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

FERRARA  TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

MODENA  TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

PISTOIA  TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

PRATO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

LUCCA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

GROSSETO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

PISA  TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

FORLI CESENA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

 

 

LA LEGGE GELLI BIANCO PREVEDE ALL’ART 7 DELLA LEGGE 24/2017:

la struttura sanitaria

  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
  3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
  4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
  5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

 

IL PRIMO COMMA DELLA NORMA E’ MOLTO CHIARO:

 

  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. Secondo cassazione 27855/2013 :
  3. Nelle cause di responsabilità professionale medica il pazientenon può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l’esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talchè, solo quando lo sforzo probatorio dell’attore consente di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (…)”.

LA CONSULENZA TECNICA DAVA RAGIONE AGLI ATTORI STIMANDO IL DANNO NELLA MISURA DI UN OTTANTACINQUE PER CENTO DI DANNO

 

 

 

VENIVA LIQUIDATO UN DANNO DI 830 MILA EURO OLTRE INTERESSI E SPESE

 

ROVIGO TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?

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FORLI CESENA TI HANNO PROVOCATO DANNO PER GRAVE MALASANITA’? UN TUO PARENTE E’ MORTO IN OSPEDALE E PENSI A GRAVE ERRORE MEDICO A INFEZIONE ?