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RINUNCIA EREDITA’ COSA E’ ?QUANDO FARLA ? SUCCESSIONI BOLOGNA

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Art. 480 del codice civile. Prescrizione.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

 

Art. 2942 del codice civile. Sospensione per la condizione del titolare. 

La prescrizione rimane sospesa:

 

 

 

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dellincapacità;

 

 

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2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

 

 La trascrizione dell’acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell’articolo 2648 cod. civ..

La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l’accettazione dell’eredita’, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In questo caso l’accettazione dell’eredita’ e’ espressa, ai sensi dell’articolo 475 c.c.. La verifica, in sede esecutiva, avra’ esito positivo, e non si porra’ questione alcuna se l’accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell’erede, poi assoggettato ad esecuzione.

Conseguenze identiche ha la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’ che, consistendo, ai sensi dell’articolo 476 c.c., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volonta’ di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, ben puo’ essere effettuata dallo stesso erede ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3.

 

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Poiché il termine decennale di cui all’articolo 480 I comma del codice civile, ha natura di prescrizione e non di decadenza, ne consegue che il chiamato all’eredità puo` acquistare la qualita` di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredita`, anche dopo il decorso del termine decennale, quando nessuno degli interessati eccepisca l’estinzione del diritto per prescrizione, ai sensi di quanto previsto dalla Cassazione, con sentenza n. 27.10.1969, n. 3529.
Il termine decennale, riguardo i nipoti del de cuius, è rimasto sospeso fino alla loro maggiore età.
I nipoti adesso possono accettare l’eredità e diventare eredi per rappresentazione dell’immobile.

 

 

Chi è chiamato all’eredità è automaticamente titolare dei beni e diritti della stessa?

 

 

Assolutamente  No, in quanto prima deve accettare l’eredità espressamente (si accetta o si assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata) oppure tacitamente (ipotesi più frequente e consistente nel compiere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare

AS14

 

 

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa.

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all’eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto

 

 

 

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Avvocato per testamento e successioni: come gestire una eredità, sei certo che convenga accettarla!!

Non sempre molti non sanno che con l’accettazione dell’eredità si subentra anche nei debiti del defunto.

Ad esempio il defunto aveva un appartamento ma aveva anche 500,000,00 eurodi debiti equitalia e allora potrebbe non convenire l’accettazione

Chima do l’avvocato Successioni eredità avvocati a Bologna Sergio Armaroli, si avrà un colloquio che dara’ le indicazioni necessarie su come comportarsi in caso di eredità, accettare? Accettare con beneficio di inventario? Rinunciare all’eredita’ occorre una attenta valutazione molto attenta.

In primo luogo l’assistenza di un avvocato esperto di successioni e eredità potra’ aprire gli occhi al cliente sulle  pratiche di successione, consigliarsi, e arrivare senza avere sorprese.

L’avvocato esperto in successioni e testamento e cause ereditarie  ti potrà chiarire a quale quota hai diritto, se esiste un testamento che non sia stata eventualmente lesa la tua quota, o su come comportarsi se sei stato nominato erede con un testamento

 

 

 

 

  1. Come si rinuncia all’eredità
  2. La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione:
  • ricevuta da un Notaio oppure
  • ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
  1. La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale
  2. Per poter fissare l’appuntamento in Tribunale occorre:
  3. – il certificato di morte in carta libera o dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte;
  4. – il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto;
  5. – la copia del codice fiscale del rinunciante e del de cuius;
  6. – il documento di identità valido del rinunciante;
  7. – la copia autentica dell’eventuale testamento;
  8. – la copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare, se trattasi di minorenni o persone dichiarate interdette o inabilitate.
  • QUALI EFFETTI PRODUCE LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ ?
  • In particolare se gli eredi hanno già il possesso dei beni ereditari, ossia se conoscono i beni e ne hanno la disponibilità materiale, entro tre mesi dalla morte dell’interessato potranno:
  • – rinunciare all’eredità;
  • – iniziare l’inventario dei beni.

Decorsi i tre mesi senza compiere alcuna delle attività sopra menzionate essi diventeranno automaticamente eredi e, soprattutto, risponderanno dei debiti ereditari con tutto il loro patrimonio.

 

 

 

Dopo la rinuncia: cosa succede

Con la rinuncia all’eredità, l’erede «fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione»: in pratica, diventa del tutto estraneo all’eredità e alle sue implicazioni, con cui non avrà più nulla a che vedere – sia per gli aspetti positivi, che per quelli negativi.

  • nessun creditore può rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari
  • l’erede non può più esercitare alcuna azione ereditaria (non può ricevere nulla) né acquistare beni che fanno parte della della successione.

Se i creditori dell’erede ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia, possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto suo al solo scopo di ricevere quanto spetta loro con i beni ereditati.

 

 

sUPREMA Corte di Cassazione

SEZIONE III

sentenza 26 maggio 2014, n. 11638

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25973/2010 proposto da:

(OMISSIS) SPA in persona del Direttore Generale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1182/2009 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/11/2009, R.G.N. 4139/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARCI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 novembre 2009, il Tribunale di Terni ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) S.p.A. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stata dichiarata improcedibile l’esecuzione immobiliare esattoriale intrapresa dalla societa’, quale agente per la riscossione, nei confronti del debitore (OMISSIS), mediante avviso di vendita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78.

L’opponente, premesso che aveva pignorato la quota dei due sesti dell’immobile descritto nell’avviso di vendita e che aveva provvisoriamente aggiudicato la quota ad (OMISSIS) (pure chiamato nel giudizio di opposizione), aveva contestato la decisione di improcedibilita’ (con il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento) che il giudice dell’esecuzione aveva adottato nel presupposto che non fosse stata dimostrato che l’esecutato (OMISSIS) avesse accettato l’eredita’ nella quale era compresa detta quota. Al riguardo l’opponente aveva dedotto l’errore del giudice dell’esecuzione nell’applicare le norme in materia di accettazione dell’eredita’: sebbene non fosse stata trascritta contro il dante causa del (OMISSIS) ed a favore di quest’ultimo l’accettazione dell’eredita’, l’opponente esponeva che la denuncia di successione era stata presentata dall’ufficio competente e che era stata prodotta in giudizio documentazione comprovante il compimento da parte di (OMISSIS) di atti dispositivi della quota a lui pervenuta quale erede dei genitori, e quindi l’accettazione tacita dell’eredita’.

1.1.- Il Tribunale ha, come detto, rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che l’accettazione tacita di eredita’ non sia sufficiente a rendere procedibile l’esecuzione nei confronti dell’erede che non risulti tale dai registri immobiliari e che, comunque, la trascrizione dell’accettazione dell’eredita’, ai sensi dell’articolo 2648 c.c., debba precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, sia per assicurare il rispetto del principio della continuita’ delle trascrizioni, sia, soprattutto, per consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarita’, in capo all’esecutato, del diritto reale oggetto dell’espropriazione, onde tutelare l’aggiudicatario dal pericolo dell’evizione.

2.- Avverso la sentenza (OMISSIS) S.p.A., denominazione sociale assunta da (OMISSIS) S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di (OMISSIS) S.p.A. in (OMISSIS) S.p.A., propone ricorso straordinario affidato ad un motivo.

Gli intimati non si difendono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, l’errata interpretazione delle norme sull’accettazione dell’eredita’ e sulla continuita’ delle trascrizioni.

La ricorrente sostiene che l’esecutato (OMISSIS) non sarebbe stato un semplice chiamato all’eredita’, ma un vero e proprio erede, nella quota dei due sesti dell’immobile pignorato, per avere tacitamente accettato l’eredita’ dei genitori, suoi danti causa.

Secondo la ricorrente, avuto riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accettazione tacita di eredita’, nel caso di specie si sarebbe dovuto ritenere che l’esecutato avesse compiuto atti idonei allo scopo. In particolare, risulterebbe da una visura catastale prodotta in giudizio che, dopo la denuncia di successione presentata il 27 febbraio 2007, a seguito della vendita, nel maggio 2007, della quota di un terzo da parte di altro coerede e comproprietario, (OMISSIS), ad (OMISSIS) ed (OMISSIS) (quest’ultima, a sua volta erede e comproprietaria nella quota di un terzo) sarebbe stata effettuata una voltura in catasto, per una diversa distribuzione degli spazi, che avrebbe riguardato anche (OMISSIS): a detta della ricorrente, questa circostanza sarebbe indicativa dell’accettazione tacita dell’eredita’ da parte di quest’ultimo, che altrimenti non avrebbe consentito all’attivita’ posta in essere dalla sorella e dal cognato.

La ricorrente aggiunge che, stante l’accettazione tacita dell’eredita’ da parte dell’esecutato, la continuita’ delle trascrizioni sarebbe stata assolta con la trascrizione della denuncia di successione da parte dell’ufficio preposto.

2.- Il motivo e’ infondato.

La sentenza impugnata e’ conforme a diritto nel dispositivo, anche se va corretta nella motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..

E’ corretta l’affermazione del giudice a quo per la quale spetta al giudice dell’esecuzione verificare la titolarita’, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprieta’ o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d’ufficio, mediante l’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., comma 2, ovvero, allo scopo, integrata su ordine del giudice dell’esecuzione, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo. Si tratta di verifica formale, cioe’ basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perche’ la titolarita’ del diritto sul bene immobile pignorato in capo all’esecutato non e’ un presupposto dell’espropriazione immobiliare e perche’ il decreto di trasferimento non contiene l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d’acquisto a favore del debitore esecutato, nonche’ l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.

Non puo’ essere seguito, in materia di processo esecutivo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’articolo 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non e’ rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, e’ compito del giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la validita’ del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione esecutiva, tra cui rientra anche l’appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l’oggetto del processo esecutivo.

In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarita’, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

3.- Tuttavia, quanto appena detto non conduce necessariamente al corollario affermato nella sentenza impugnata, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarita’ in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualita’ di erede. In tal caso, poiche’ l’eredita’ si acquista con l’accettazione (arg. ex articolo 459 c.c.), la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredita’.

Secondo il Tribunale di Terni, in forza del principio della continuita’ delle trascrizioni, la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’acquisto a causa di morte comporterebbe sempre il rigetto dell’istanza di vendita, per essere il pignoramento stesso privo di effetti; con la conseguenza – ritenuta nella sentenza impugnata- che il creditore procedente non potrebbe, in corso di processo esecutivo, ripristinare la continuita’ delle trascrizioni, malgrado risulti un atto di accettazione dell’eredita’ non trascritto a favore dell’esecutato.

L’affermazione e’ errata e va corretta, tenendo distinte le ipotesi di cui appresso.

3.1.- La trascrizione dell’acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell’articolo 2648 cod. civ..

La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l’accettazione dell’eredita’, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In questo caso l’accettazione dell’eredita’ e’ espressa, ai sensi dell’articolo 475 c.c.. La verifica, in sede esecutiva, avra’ esito positivo, e non si porra’ questione alcuna se l’accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell’erede, poi assoggettato ad esecuzione.

Conseguenze identiche ha la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’ che, consistendo, ai sensi dell’articolo 476 c.c., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volonta’ di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, ben puo’ essere effettuata dallo stesso erede ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3.

4.- Peraltro, quest’ultima norma consente che, in mancanza di trascrizione dell’accettazione proveniente dall’erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredita’, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualita’ di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed, invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell’erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell’eredita’ mediante l’esercizio dell’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., diversa e’ l’ipotesi in cui l’atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3.

Secondo il Tribunale di Terni, tuttavia, la richiesta e la relativa trascrizione da parte del creditore che intenda avviare un’azione esecutiva immobiliare dovrebbero precedere l’inizio del processo esecutivo. Si sostiene che la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’accettazione sarebbe priva di effetti ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 1, e che la trascrizione tardiva dell’atto anteriore (comportante accettazione tacita dell’eredita’), pur ripristinando la continuita’ delle trascrizioni, non consentirebbe alla trascrizione dell’atto di pignoramento di produrre i suoi effetti retroattivamente ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 2, avendo quest’ultima norma effetti soltanto sostanziali.

L’assunto per il quale, nel caso in esame, opererebbe soltanto il primo comma, e non anche l’articolo 2650 c.c., comma 2, non e’ corretto.

Esso, oltre a non trovare alcun riscontro nella lettera della norma, non e’ condivisibile nemmeno sul piano sistematico, specificamente in ragione delle regole che governano il processo esecutivo, sebbene, come si dira’, queste comportino degli adattamenti del principio della continuita’ delle trascrizioni, onde garantire la stabilita’ dell’acquisto dell’aggiudicatario.

4.1.- Non appare pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla norma dell’articolo 459 c.c., nella parte in cui prevede che l’effetto dell’accettazione dell’eredita’ risale al momento nel quale si e’ aperta la successione ed all’affermazione per la quale essa opera sul piano sostanziale e non su quello processuale, di cui al precedente di questa Corte di Cassazione n. 2849/92, citato allo scopo dal Tribunale di Terni. Il caso affrontato riguardava la questione, affatto diversa dalla presente, relativa all’individuazione degli eredi del debitore deceduto prima dell’avvio del processo esecutivo, vale a dire all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento per successione al debitore e quindi assoggettabili ad esecuzione in tale qualita’; per di piu’, con riferimento alla peculiare situazione processuale data dalla notificazione del precetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 477 c.p.c.. Riguardo a tale ipotesi e’ certamente da condividere la massima, secondo cui “la facolta’ del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell’erede, ai sensi dell’articolo 477 c.p.c., e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all’eredita’ non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l’eredita’, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell’intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un’accettazione dell’eredita’ sopravvenuta nel corso del giudizio d’opposizione, posto che la legittimita’ del precetto va riscontrata con riferimento all’epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorche’ idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo”.

Nel caso in oggetto, invece, la qualita’ di erede non rileva sul piano processuale, cioe’ per individuare il soggetto passivo del processo esecutivo, come nel caso in cui il titolo esecutivo si sia formato contro il de cuius. Essa rileva piuttosto sul piano sostanziale, quale titolo dell’acquisto del diritto reale sul bene immobile pignorato o da pignorare ai danni del soggetto passivo dell’esecuzione, che si assume essere debitore in proprio. Il chiamato all’eredita’ non acquista tale diritto, fintantoche’ non accetti (arg. ex articolo 459 c.c., primo inciso) ed una volta che abbia accettato, espressamente o tacitamente (ovvero, come si dira’, ope legis), il suo acquisto risalira’ al momento dell’apertura della successione (arg. ex articolo 459 c.c., secondo inciso).

L’acquisto della qualita’ di erede prescinde dalla trascrizione ex articolo 2648 c.c., cosi’ come da questa prescinde l’individuazione del vero erede, in quanto la trascrizione dell’acquisto mortis causa non vale a dirimere il conflitto tra piu’ aventi causa dallo stesso autore ai sensi dell’articolo 2644 c.c., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sara’ privo di titolo valido ed efficace.

La trascrizione dell’accettazione dell’eredita’ assicura pero’ il rispetto del principio della continuita’ delle trascrizioni di cui all’articolo 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell’erede e relative a beni dell’eredita’ (cfr. Cass. n. 1048/95, in motivazione).

Questa norma non puo’ non operare, anche nel caso in esame, in tutta intera la sua portata.

Se la trascrizione dell’acquisto mortis causa non e’ effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell’acquirente successivo, ai sensi dell’articolo 2650, comma 1; ma se, ai sensi dell’articolo 2650, comma 2, la continuita’ viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell’articolo 2644).

Percio’, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, una volta trascritta l’accettazione di eredita’ e ripristinata la continuita’ delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l’articolo 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avra’, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.

4.2.- Peraltro, in caso di pignoramento di beni di provenienza successoria, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa, oltre a fornire un significativo riscontro dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato, sul piano formale, in ragione di quanto detto al precedente punto 2., e’ indispensabile per preservare dall’evizione l’acquisto dell’aggiudicatario.

Quindi, se in astratto, cio’ che rileva perche’ il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace e’ che il soggetto esecutato abbia, accettando l’eredita’, acquisito la titolarita’ del diritto reale sul bene pignorato, sicche’ si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell’accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilita’ della vendita coattiva e’ necessario che sia rispettata la continuita’ delle trascrizioni.

Avuto riguardo al disposto dell’articolo 534, e articolo 2652 c.c., n. 7, la trascrizione dell’acquisto mortis causa e’ rilevante per dirimere il conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente. Pertanto, se il debitore esecutato e’ il vero erede, la trascrizione del suo acquisto mortis causa preserva l’acquisto dell’aggiudicatario da diritti vantati da terzi che abbiano acquistato dall’erede apparente ed abbiano trascritto il proprio titolo prima della trascrizione del decreto di trasferimento; ma, con la trascrizione dell’accettazione, l’aggiudicatario e’ tutelato anche nel caso in cui l’espropriato sia erede apparente, perche’ l’acquisto coattivo prevale sull’acquisto dall’erede vero, alle condizioni previste dall’articolo 534 c.c., comma 3, ovvero, nel caso in cui la norma non si ritenga applicabile (essendo la questione – come nota anche la sentenza impugnata – controversa in dottrina e giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1048/95), quanto meno alle condizioni previste dall’articolo 2652 c.c., n. 7. Dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato assolve nell’espropriazione immobiliare e’ quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilita’ in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente (nel caso in cui l’esecutato sia il vero erede) o dall’erede vero (nel caso in cui l’esecutato sia erede apparente), la trascrizione non e’ un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purche’ prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sara’ in se’ invalida ne’ inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’articolo 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilita’ di ripristinare la continuita’ delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale.

4.3.- Dato quanto fin qui detto, qualora l’accettazione non sia stata trascritta dall’erede, ma vi sia un atto da cui risulti un’accettazione tacita di eredita’, ai sensi dell’articolo 476 c.c., potra’ procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita.

Tuttavia, la trascrizione sara’ possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell’articolo 2648 c.c., comma 3, cioe’ risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purche’ avente ad oggetto un bene dell’eredita’ della cui accettazione si tratta. In tale eventualita’, il creditore procedente potra’ procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice dell’esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l’agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e segg.), a trascrivere l’acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l’atto comportante accettazione.

5.- Sebbene non sia questa la sede per occuparsi, in via generale (e salvo quanto si dira’ per il caso di specie), degli atti che, secondo la legge (cfr. articoli 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell’eredita’, non puo’ sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell’articolo 476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualita’, non si potra’ procedere immediatamente alla trascrizione dell’accettazione. Questa sara’ possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l’acquisto della qualita’ di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita.

5.1.- Analoghe a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell’impossibilita’ di procedere immediatamente alla trascrizione dell’acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l’acquisto della qualita’ di erede consegue ai fatti di cui all’articolo 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione a norma dell’articolo 484) ovvero a quelli di cui all’articolo 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).

Anche in tali ultime eventualita’, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell’articolo 2648 c.c., la trascrizione dell’acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l’acquisto ope legis della qualita’ di erede.

5.2.- Si e’ affermato in dottrina che il giudice dell’esecuzione potrebbe delibare, ai soli fini del processo esecutivo, l’acquisto della qualita’ di erede e dei beni ereditari (in questi compreso il bene pignorato) da parte del chiamato all’eredita’ assoggettato ad espropriazione immobiliare, quanto meno nelle ipotesi in cui vi siano indici documentali in tal senso risultanti dalla documentazione ex articolo 567 c.p.c. (come la denuncia di successione e la voltura catastale, su cui si tornera’), eventualmente abbinati a dati di fatto significativi, come il possesso dei beni ereditari. Si tratta di affermazione che presuppone un accertamento che, in quanto compiuto in sede esecutiva, non solo non e’ idoneo al giudicato, ma nemmeno consente di rispettare il principio della continuita’ delle trascrizioni e rende possibile, per un verso, la sopravvenienza di una rinuncia all’eredita’ da parte dell’esecutato e, per altro verso, il rischio di evizione dell’aggiudicatario.

D’altronde, poiche’ la regola e’ che sia precluso al giudice dell’esecuzione l’accertamento, sia pure incidenter tantum, della titolarita’ del diritto reale sul bene pignorato in capo all’esecutato per acquisto inter vivos, qualora questo non risulti dai pubblici registri non risulta coerente, sul piano sistematico, la deroga che si vorrebbe in caso di acquisto mortis causa.

5.3.- In conclusione, va affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredita’ non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’, puo’ richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuita’ delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2650 c.c., comma 2, purche’ prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’articolo 569 c.p.c..

Se, invece, il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’ ma questo non sia trascrivibile, perche’ non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualita’ di erede sia seguito ex lega ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualita’ di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

6.- Il caso di specie presenta la variante che e’ data dal compimento di un’espropriazione immobiliare esattoriale.

Per quanto rileva ai fini del presente ricorso (alla cui decisione si applicano le norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 vigenti al 21 maggio 2008, che e’ la data di notificazione dell’avviso di vendita nei confronti dell’esecutato (OMISSIS)), va evidenziato che il procedimento speciale comporta, a differenza del processo esecutivo ordinario, che il pignoramento e l’avviso di vendita coincidano in un unico atto; che la trascrizione di questo preceda la notificazione al debitore; che manchi l’udienza ex articolo 569 c.p.c., e non vi sia autorizzazione giudiziale alla vendita; che gia’ nell’avviso di vendita siano fissati la data della vendita ed il prezzo base.

Poiche’ l’espropriazione immobiliare esattoriale si caratterizza per essere la vendita disposta direttamente dall’agente della riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e ss., i principi sopra enunciati vanno adattati nei seguenti termini:

– in materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 78 e ss., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 2013), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredita’ non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, l’agente della riscossione, se il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’, puo’ richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, prima di disporre la vendita ai sensi dell’articolo 78;

– se, invece, il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’ ma questo non sia trascrivibile, perche’ non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualita’ di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita ai sensi dell’articolo 78 potra’ essere disposta soltanto dopo che la qualita’ di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

6.1.- Il giudice a quo, pur avendo preso le mosse dalle affermazioni di carattere generale che si sono ritenute meritevoli delle correzioni di cui sopra, ha tuttavia finito per applicare al caso di specie proprio quest’ultimo principio, cosi’ pervenendo ad una decisione che non merita affatto di essere cassata, secondo quanto preteso dalla ricorrente. Va, in primo luogo, escluso che nel caso di specie si avesse un’accettazione tacita dell’eredita’ risultante da un atto trascritto o trascrivibile come tale ai sensi dell’articolo 2648 c.c..

Se la giurisprudenza di legittimita’ tende ad escludere che valgano come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta (cfr. Cass. n. 4783/07), trattandosi di adempimenti con finalita’ fiscale, a maggior ragione va esclusa qualsiasi valenza alla trascrizione del certificato di successione da parte dell’ufficio del registro, pur se redatto in conformita’ alla dichiarazione della successione, poiche’ la stessa norma che prevede l’adempimento, cioe’ il Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 5, stabilisce al secondo comma che “la trascrizione del certificato e’ richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.

Privi di pregio sono, pertanto, gli argomenti della ricorrente fondati sull’avvenuta trascrizione della denuncia di successione, o meglio del certificato di successione, da parte dell’ufficio preposto.

6.2.- E’ vero peraltro che, come sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza riconosce univocamente alla voltura catastale, a differenza che alla dichiarazione di successione, la valenza di atto di accettazione tacita dell’eredita’, in quanto avente rilevanza, non solo fiscale, ma anche civile (cfr. Cass. n. 5226/02, n. 10796/09).

Tuttavia, anche a voler dare seguito all’orientamento da ultimo richiamato, che presuppone che si tratti di voltura richiesta personalmente dal chiamato della cui accettazione si tratta e non da altro chiamato alla stessa eredita’, esso non sarebbe idoneo a supportare i motivi di ricorso, per due differenti, ma convergenti, ragioni.

In primo luogo, si assume in ricorso che la richiesta di diversa distribuzione degli spazi interni risultante dal catasto in data 7 giugno 2006, sarebbe conseguita all’atto di compravendita di quota ereditaria intercorso tra (OMISSIS), quale venditore, e (OMISSIS) e (OMISSIS), quali acquirenti. Si sarebbe trattato quindi di un atto al quale e’ rimasto estraneo il debitore esecutato, (OMISSIS). Pertanto, anche a voler superare il profilo di inammissibilita’ del ricorso, per non essere stati in questo riportati, nelle parti essenziali ai fini del decidere, gli estremi ed il contenuto, e dell’atto di compravendita e della visura catastale n. (OMISSIS) del 3 luglio 2007 (cosi’ indicata in ricorso), le indicazioni della ricorrente, in difetto di ulteriori precisazioni, inducono a ritenere che la richiesta di voltura catastale sia stata effettuata dai predetti acquirenti, e non dall’esecutato (OMISSIS). Essa quindi non potrebbe valere come accettazione tacita nemmeno alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata.

6.3.- Comunque, la richiesta di voltura catastale e’ un atto che, anche qualora si ammetta equivalere ad accettazione tacita di eredita’, di norma non e’ recepito in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, quindi, non e’, come tale, trascrivibile.

Allora, si verte nella seconda delle ipotesi sopra considerate, vale a dire quella in cui l’accettazione tacita dell’eredita’ necessita di un accertamento giudiziale esterno al processo esecutivo, che, quando si tratti di esecuzione esattoriale immobiliare, deve precedere la vendita disposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 78 e ss..

Poiche’ l’avviso di vendita venne notificato da (OMISSIS) S.p.A., agente per la riscossione, a (OMISSIS) e fu seguito dall’aggiudicazione ad (OMISSIS), senza che fosse stato compiuto l’accertamento di cui si e’ appena detto, e’ corretta la sentenza che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato improcedibile l’azione esecutiva perche’ compiuta su un bene del quale e’ mancata la dimostrazione dell’acquisto mortis causa in capo al debitore esecutato.

Il ricorso va percio’ rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perche’ gli intimati non si sono difesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 8 gennaio 2013, n. 264

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 15-12-2000 A.G. , premesso che M..C. era stato dichiarato morto presunto con sentenza della Corte di Appello di Milano del 2-3-1983 in riferimento alla sua scomparsa nel 1977, assumeva che nell’ottobre del 1998 nell’appartamento sito in (omissis) , era stato rinvenuto un testamento olografo del “de cuius” con il quale era stata nominata sua erede E..M. , a sua volta deceduta il 19-5-1995, lasciando erede universale l’esponente.

L’attore quindi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Y..N. , vedova di Re..Ce. , fratello del defunto, C..Z. , R..C. , C.M. (rispettivamente vedova e figli di D..C. , altro fratello deceduto di Ma..Ce. ), chiedendo accertarsi e f dichiararsi che l’A. era erede universale di Ma..Ce. , ed ordinarsi ai convenuti di immettere l’istante nel possesso e nella proprietà dei beni del defunto, da essi appresi quali eredi legittimi di Ma..Ce. .

I convenuti costituendosi in giudizio contestavano il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza del 4-11-2003 rigettava le domande attrici rilevando che il diritto di accettare l’eredità di Ce.Ma. si era prescritto in capo alla dante causa dell’A. , posto che il termine prescrizionale decorre ex art. 480 c.c. dal giorno dell’apertura della successione sia per la successione legittima che per quella testamentaria.

Proposta impugnazione da parte di quest’ultimo cui resistevano tutti gli appellati la Corte di Appello di Milano con sentenza del 28-8-2006 ha rigettato il gravame.

az2SCRITTAPer la cassazione di tale sentenza l’A. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo; la N. , la Z. e R..C. , e M..C. hanno resistito con autonomi controricorsi, formulando altresì dei ricorsi incidentali condizionati affidati ad un unico motivo; tutti i resistenti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con l’unico motivo articolato l’A. , denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 2935 c.c., censura la sentenza impugnata per aver affermato che la mancata conoscenza del testamento non esime il chiamato dall’onere di accettare l’eredità nel termine di dieci anni dalla data di apertura della successione, pena la prescrizione, a nulla rilevando che il testamento (e quindi il titolo della delazione) sia stato scoperto in data successiva alla scadenza del termine.

Il ricorrente principale muove dalla premessa che l’accettazione dell’eredità presuppone l’esistenza del testamento quale atto formalmente indispensabile alla formazione del negozio di accettazione ed alla sua trascrivibilità, circostanza che giustifica la conclusione che la scoperta dei testamento in data successiva alla scadenza di dieci anni dalla data di apertura della successione faccia decorrere per il beneficiario il termine di prescrizione del diritto all’accettazione dal momento della scoperta stessa ex art. 2935 c.c.; il diverso assunto del giudice di appello – secondo cui l’impossibilità per il chiamato di accettare una delazione da lui ignorata deve essere qualificata come impossibilità di fatto, non dipendendo dalla oggettiva assenza di un presupposto di diritto, ma dalla soggettiva ignoranza del’esistenza del diritto stesso – collide con l’impossibilità tecnica per un terzo, estraneo alla successione ‘ab intestato’, che versa nella giustificata ignoranza della sua chiamata all’eredità in forza di un testamento, di accettare un’eredità nelle forme previste e, soprattutto, di garantire, con la trascrizione del relativo atto, la sua pubblicità ed opponibilità agli altri eredi o loro aventi causa; deve quindi necessariamente pervenirsi alla conclusione che la mancata scoperta del testamento nel termine di cui all’art. 480 c.c. costituisce un impedimento giuridico all’esercizio del diritto di accettazione dell’eredità e che, in quanto tale, differisce alla data della sua scoperta la decorrenza del ‘dies a quo’ di detto termine.

Né infine, secondo il ricorrente principale, sussiste alcuna norma nell’ordinamento giuridico da cui dedurre il principio che la decorrenza assoluta del termine per l’accettazione dell’eredità risponda alla superiore esigenza di garantire il consolidamento dell’acquisizione patrimoniale da parte degli altri eredi che abbiano accettato l’eredità prima della scoperta del testamento.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale del diritto di accettare l’eredità dal giorno dell’apertura della successione ai sensi dell’art. 480 c.c., e quindi nella fattispecie dal 1977, anno dell’accertata scomparsa di Ce.Ma. .

Premesso che tale espressa disciplina normativa del suddetto termine prescrizionale non può trovare deroghe al di fuori dei casi indicata dallo stesso art. 480 c.c. di istituzione condizionale e di chiamati ulteriori, risultando quindi irrilevante, ai fini di tale decorrenza, il rinvenimento di un testamento in data successiva a quella dell’apertura della successione, il giudice di appello sotto un primo profilo ha affermato che una decorrenza mobile del termine prescrizionale relativo all’accettazione dell’eredità in dipendenza della data di scoperta del testamento verrebbe a vanificare, per la struttura della fattispecie successoria, lo stesso istituto della prescrizione, impedendo ogni consolidamento in ragione del decorso del tempo della qualità di erede di coloro che hanno accettato l’eredità prima della scoperta.

La Corte territoriale ha poi rilevato che l’esistenza di un testamento non rappresenta un presupposto giuridico in senso proprio per l’esercizio del diritto di accettazione dell’eredità, tale diritto discendendo dalla sola delazione testamentaria, conosciuta o meno che sia dal destinatario, ma integra la mera rimozione di una situazione di fatto di soggettiva ignoranza del chiamato circa l’esistenza del proprio diritto, e dunque irrilevante ai fini di invocare l’impossibilità di far valere tale diritto, posto che l’impossibilità alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche, e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

Infine la sentenza impugnata ha escluso ogni distinzione tra mancanza di testamento e mancata conoscenza del testamento, atteso che in entrambe le ipotesi la fattispecie riguarda un testamento di per sé esistente ma comunque ignoto all’avente diritto.

Il Collegio ritiene necessario, ai fini della soluzione della questione oggetto del motivo in esame, muovere dalla premessa che l’art. 459 c.c, nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa.

In tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione; ai sensi del terzo comma della suddetta norma, poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare.

AINFOCASAINFOCASAALa conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al primo comma che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che ‘se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta’.

Invero tale disposizione – dalla quale si evince che, una volta accettata l’eredità, non si pone più un problema di prescrizione del diritto di accettazione della stessa in base ad un testamento scoperto successivamente – attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al primo comma, ne prevede l’efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità; pertanto la norma in esame esclude due autonomi diritti di accettazione dell’eredità, in quanto, se così fosse, l’erede sarebbe tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento scoperto successivamente soltanto a seguito dell’accettazione di tale testamento; invece l’obbligo per l’erede di soddisfare i legati, sia pure nei limiti sopra enunciati, a seguito della scoperta di un testamento di cui non si aveva conoscenza al tempo dell’accettazione dell’eredità – e quindi il dettato legislativo secondo il quale l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti – inducono logicamente alla conclusione che l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione (Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10-1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575).

Deve a tal punto essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 secondo comma c.c. sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione di nuovi difensori dell’A. del 10-5-2010 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sotto un primo profilo il ricorrente principale rileva che, ove si ritenesse avvenuta al momento dell’apertura della successione anche la vocazione dell’istituito ad opera di un testamento, rinvenuto soltanto in un momento posteriore alla iniziale delazione testamentaria e prima sconosciuto, la posizione di questa particolare figura di vocato verrebbe ad essere irragionevolmente deteriore rispetto a tutti gli altri chiamati, sia primi, sia ulteriori, sia istituiti ‘sub condicione’, potendo le prime due categorie esercitare immediatamente il diritto di accettare l’eredità, mentre per la terza categoria il termine per la prescrizione dell’accettazione decorrerebbe soltanto a partire dal giorno in cui la condizione si sia verificata; invece al chiamato per effetto di un testamento sconosciuto al momento dell’apertura della successione non sarebbe consentito accettare l’eredità perché sprovvisto del titolo su cui fondare il diritto di accettazione, con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione decorrerebbe per lui dall’apertura della successione senza trovarsi nella condizione giuridica di far valere il suo diritto all’accettazione; inoltre la disciplina del ‘dies a quo’ della prescrizione come interpretata dalla sentenza impugnata verrebbe a configurare la prescrizione del tutto sfornita del carattere, che pure le è proprio, di sanzione nei riguardi del comportamento inerte del titolare del diritto.

La questione sollevata è manifestamente infondata.

Pur prescindendo dal notare che l’impossibilità di far valere il diritto alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio (come nell’ipotesi dei figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte dei genitore, per i quali il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro ‘status’, Cass. 19-10-1993 n. 10333), e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 7-11-2005 n. 21495; Cass. 27-6-2011 n. 14163; Cass. Ord. 7-3-2012 n. ^ 3584), come appunto nel caso di testamento non scoperto nel termine decennale dall’apertura della successione, è decisivo rilevare che la scelta del legislatore al riguardo non si rivela affatto priva di ragionevolezza nel prevedere unitariamente il decorso del termine decennale di accettazione dell’eredità, essendo tale disciplina finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dalla esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili che versano in condizioni di fatto diverse, accordando quindi una specifica tutela a chi abbia accettato nel termine di dieci anni dall’apertura della successione l’eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine di legge l’eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non anche per legge all’eredità, non abbia potuto accettarla nel termine decennale di prescrizione decorrente dall’apertura della successione per mancata conoscenza dell’esistenza di tale scheda testamentaria.

Il ricorrente poi solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 c.c. anche con riferimento all’art. 24 della Costituzione, osservando che, in base all’interpretazione di detta norma da parte della sentenza impugnata, si ritiene che l’istituito erede mediante testamento oggettivamente sconosciuto a chiunque debba essere considerato chiamato a tutti gli effetti, senza peraltro considerare che costui non sarebbe nella condizione giuridica non soltanto di accettare l’eredità, ma neppure di esercitare quei poteri che il legislatore all’art. 460 c.c. ha attribuito al chiamato prima dell’accettazione.

Anche tale questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Premesso che l’art, 480 c.c. prevede un termine prescrizionale e che all’istituto della prescrizione deve riconoscersi natura sostanziale e non processuale, si deve quindi rilevare che detto termine, non finalizzato all’esercizio della difesa, è per sua natura estraneo all’ambito di tutela dell’art. 24 della Costituzione (sull’inammissibilità di denunciare la violazione dell’art. 24 della Costituzione con riferimento a norme che fissano termini di natura non processuale vedi Corte Cost. Ord. 22-10-1987 n. 324; Corte Cost. Ord. 28-7-1988 n. 940; Corte Cost. 7-6-2007 n. 180).

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la N. censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione dell’esponente di inammissibilità dell’appello di controparte in ragione della mancata impugnazione da parte dell’A. del capo della sentenza di primo grado che aveva statuito che era già decorso il termine per l’accettazione dell’eredità di Ma..Ce. in danno di E..M. , dante causa dell’A. , in quanto la successione si era aperta il 29-6-1977 e la M. era deceduta il 19-5-1995; invero erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nell’ambito della sentenza di primo grado non fosse enucleabile un capo relativo specificatamente all’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto dell’A. , atteso che in altra parte della sentenza di appello, a pagina 26, è stata distinta in maniera assai nitida la questione dell’intervenuta prescrizione in capo alla M. e la questione dell’intervenuta prescrizione in capo all’A. .

La Z. e R..C. da un lato e C.M. dall’altro hanno introdotto rispettivamente dei ricorsi incidentali condizionati di contenuto analogo a quello formulato dalla N. .

Tutti i ricorsi incidentali restano assorbiti all’esito del rigetto del ricorso principale.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 26 novembre 2014, n. 25116

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi accettanti con beneficio d’inventario di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro p.t.;

– intimato –

e

(OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentate p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6/5/2008 della Commissione Tributaria regionale del Veneto, depositata il 17/03/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

Uditi l’Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato, (OMISSIS), per parte controricorrente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi accettanti con beneficio d’intervento di (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di (OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 6/05/2008, depositata in data 17/03/2008, con la quale, in una controversia concernente l’impugnazione di tre cartelle di pagamento traenti origine da un avviso di accertamento ritualmente notificato a (OMISSIS), divenuto definitivo per mancata impugnazione, riguardanti maggiori IRPEF dovute per gli anni 1997 e 2001, e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti, basato sul fatto che essi, avendo accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario, erano tenuti al pagamento dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni loro pervenuti.

In particolare, i giudici d’appello – premettendo di essere competenti a vagliare in via incidentale la sussistenza del beneficio di escussione in capo agli appellanti e che la decadenza di questi ultimi, per mancata redazione dell’inventario nel termine di legge, era stata gia’ eccepita dall’Ufficio sin dalla costituzione in giudizio (“pag. 3 righi 5 e 6”), con conseguente non necessita’ per lo stesso, vittorioso in primo grado, di proporre appello incidentale – hanno sostenuto che i contribuenti erano decaduti, avendo accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario il 14 gennaio 2003 ed eretto l’inventario soltanto nel settembre 2003, non potendo neppure ritenersi che il giudice civile, su loro, tardiva, richiesta, del luglio 2003, di autorizzazione per l’erezione dell’inventario, avesse prorogato il termine di presentazione, “perche’ nessun provvedimento in tal senso e’ stato assunto dal giudice”.

La sola intimata Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 484, 485, 486, 487, 493, 494 e 505 c.c., dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che la limitazione di responsabilita’ per l’erede accettate con beneficio d’inventario consegua alla sola, dichiarazione di accettazione beneficiata e che i creditori del de cuius, laddove abbiano interesse a superare la limitazione di decadenza del beneficio, siano tenuti a proporre apposita domanda di decadenza (in particolare, per mancato compimento dell’inventario nei termini previsti dagli articoli 485 e 487 c.c.) al giudice competente, in difetto della quale alcun altro provvedimento puo’ essere adottato dal giudice adito, nell’azione personale di esecuzione del debito fiscale.Con il secondo motivo, gli stessi invocano altresi’ la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, e articoli 112, 345 e 347 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. ritenuto nuova la domanda di decadenza dei ricorrenti dall’accettazione beneficiata, proposta per la prima volta in appello, ed avendo gli stessi giudici ritenuto di dover pronunciare sulla questione, pur in difetto di appello incidentale da parte dell’Ufficio sul punto, deciso in senso sfavorevole dal giudice di primo grado (che aveva ritenuto di non poter decidere in ordine alla questione relativa alla valenza o meno dell’autorizzazione del giudice ordinario alla erezione dell’inventario, essendo competente esclusivamente il giudice ordinario).

Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano anche la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 769 e 768 c.p.c., articoli 487 e 505 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto di potere disapplicare il decreto del Tribunale civile, assunto ex articolo 769 c.c., che autorizzava gli eredi accettanti alla erezione di inventario e concedeva implicitamente una proroga all’incombente dell’inventario.

  1. La prima censura e’ infondata.

2.1. Questa Corte a Sezioni Unite ha gia’ affermato (Cass. 467/2000) che “il giudice tributario ha il potere di risolvere – senza efficacia di giudicato questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull’oggetto del giudizio, ma non quello di decidere tali questioni, con efficacia di giudicato, su espressa domanda di parte, in applicazione dell’articolo 34 c.p.c.. Pertanto, il riconoscimento al giudice tributario del potere di decisione su questioni pregiudiziali, attribuite alla competenza del giudice civile, non priva la parte privata della possibilita’ di ottenere, sulle stesse questioni, una decisione del giudice civile con efficacia di giudicato” (in particolare, in detto giudizio, la domanda aveva ad oggetto l’accertamento della qualita’ di eredi beneficiati e si e’ affermato che le Commissioni tributarie hanno il potere di decidere sull’esistenza di tale qualita’ o sull’avvenuto compimento o non compimento, da parte degli eredi, di atti che comportavano l’acquisto puro e semplice dell’eredita’).

Anche in altra decisione (Cass. 7792/2005), questa Corte ha espressamente chiarito che “la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l’”an” che il “quantum” della pretesa tributaria, comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualita’, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e l’erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d’inventario, adducendo la propria responsabilita’ per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti (“ex” articolo 490 c.c., comma 2, n. 2), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intera imposta, e non in quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se cosi’ non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilita’ dell’erede accettante con beneficio di inventario per il debito d’imposta imputabile al “de cuius”, sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitivita’ dell’avviso di liquidazione”.

In sostanza, i giudici tributari, in sede di impugnazione dell’iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, erano competenti a vagliare, sia pure incidenter tantum, la sussistenza o meno della qualita’ dei contribuenti, obbligati passivi, di eredi accettanti con beneficio d’inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d’imposta.

2.2. Inoltre, non spettava all’Amministrazione finanziaria dimostrare la decadenza degli eredi dall’accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell’inventario nel termine di legge, quanto agli stessi ricorrenti dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualita’ di eredi accettanti con beneficio d’inventario, comportando l’omessa redazione dell’inventario un omesso acquisto della suddetta qualita’ di erede e non una causa di decadenza (cfr. Cass. 11030/2003: “Il creditore che, agendo contro l’erede accettante con beneficio d’inventario, intenda farne valere la responsabilita’ ultra vires per il mancato compimento dell’inventario stesso nei termini previsti dagli articoli 485 e 487 c.c., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l’erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza de qua, rappresentando la tempestiva formazione dell’inventario un elemento costitutivo del relato beneficio”).

Infatti, l’articolo 484 c.c., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sona elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, cosicche’, se, da un lato, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualita’ di erede, da parte del chiamato, che subentra percio’ in “universum ius defuncti”, compresi debiti del “de cuius”, d’altra canto essa non incide sulla limitazione della responsabilita’ “intra vires” che e’ condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice (articoli 485, 487 e 480 c.c.) non perche’ abbia perduto “ex post” il beneficio ma per non averlo mai conseguito (cfr. Cass. 16739/2005).

Le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini non ricollegano mai all’inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante “puro e semplice”, mentre la decadenza e’ chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario.

  1. Anche il terzo motivo (strettamente correlato al primo) e’ infondato.

Il decreto con il quale il competente giudice ordinario ordina la formazione dell’inventario, designando a tal fine un cancelliere o un notaio, ai sensi dell’articolo 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all’esito di un procedimento di cui e’ parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilita’ del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell’articolo 763 c.p.c.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacita’ a succedere del soggetto richiedente, sono, riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorieta’ e inidonei a passare in giudicato, con la: conseguenza che non sono stati ritenuti impugnabili col, ricorso straordinario per cassazione al sensi dell’articolo 111 Cost. (Cass. 922/2010 e 10446/2012).

Tale decreto pertanto non era, nella specie, ostativo all’accertamento, sia pure incidentale, della qualita’ di erede accettante come beneficio d’inventario da parte del giudice tributario.

Come correttamente affermato dai giudici della C.T.R., peraltro, non risulta che, con il decreto adottato ex articolo 769 c.c., sia stata altresi’ concessa una proroga al compimento, dell’inventario, ai sensi degli articoli 487 e 485 c.c., potendo questa essere accordata solo una volta, in presenza di fatti giustificativi, allorche’ l’inventario sia stato cominciato e non completato nel termine di legge (nella specie, trattandosi, come si evince dallo stesso ricorso, di eredi che non si trovavano nel possesso dei beni ereditari, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario).

  1. Del pari e’ infondato il secondo motivo, in quanto, come correttamente ritenuto dai giudici della C.T.R., il perfezionamento o meno della fattispecie di accettazione di eredita’ beneficiata (ovvero, in difetto, la qualita’ di eredi “puri e semplici” dei ricorrenti) costituiva l’oggetto del contendere sin dal primo grado del giudizio, avendo l’Amministrazione Finanziaria comunque contestato il mancato compimento dell’incombente relativo alla redazione dell’inventario, cosicche’ non vi era stata una domanda nuova, proposta in appello dall’Ufficio, di una pronuncia di decadenza dei ricorrenti.

Peraltro, essendo comunque l’Agenzia delle Entrate vittoriosa in primo grado, stante il rigetto del ricorso dei contribuenti, la stessa non aveva necessita’ di proporre appello incidentale sulla questione, avendo soltanto l’onere di riproporre le eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse) (Cass. 14925/2011 e Cass. 15641/2004).

  1. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi euro 5.300,00, a titolo di compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed eventuali spese prenotate a debito.

 

 

 

RSuprema Corte di Cassazione

sezione VI 

ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26925/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) E (OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4961/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore ha depositato in data 17 settembre 2015 la seguente relazione ex articolo 380-bis c.p.c.: “Il (OMISSIS). e di (OMISSIS) in proprio conveniva avanti al Tribunale di Latina (OMISSIS) per sentire autorizzare il curatore della predetta procedura concorsuale, ex articolo 524 c.c.., ad accettare l’eredita’ in vece del fallito (OMISSIS) il quale vi aveva rinunciato con atto dell’11 novembre 1994.

Resisteva (OMISSIS).

Intervenivano volontariamente in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali coeredi di (OMISSIS), accettanti l’eredita’, chiedendo il rigetto della domanda della procedura.

Con sentenza n. 853 del 2009, il Tribunale di Latina autorizzava la curatela ad accettare l’eredita’ in luogo di (OMISSIS), ad essa eredita’ rinunciante.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4961 del 2013, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 settembre 2013, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) e degli altri suoi litisconsorti.

La Corte d’appello ha rilevato che la dichiarazione dello stato di decozione del debitore costituisce un elemento tale da far ritenere altamente probabile che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a far fronte a tutte le pretese creditorie. Ha inoltre osservato la Corte territoriale che l’articolo 524 c.c., non richiede l’anteriorita’ del credito verso il debitore, ed ha comunque rilevato che nella specie i crediti sono sorti anteriormente alla rinuncia all’eredita’, posto che l’insorgenza del credito non puo’ essere temporalmente ricondotta al momento della dichiarazione di fallimento (che si limita a cristallizzare la situazione debitoria) ma al momento precedente (come nel caso, alla luce delle domande di insinuazione al passivo) in cui ne sono venuti in essere i presupposti.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 novembre 2014, sulla base di due motivi.

L’intimata curatela ha resistito con controricorso.

Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 524 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto i presupposti per l’azione ex articolo 524 c.c., sebbene la curatela non avesse precisato, ne’ provato, le passivita’ accertate nel corso della procedura fallimentare. Presupposto oggettivo del rimedio previsto dall’articolo 524 c.c. – deducono i ricorrenti – e’ l’eccedenza delle pretese del creditore sulla consistenza dei beni del rinunciante. La mera esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento non potrebbe da sola rappresentare la prova dell’esistenza di un danno prevedibile per i creditori.

Il motivo appare al relatore infondato.

Per l’esercizio dell’impugnazione della rinunzia ad un’eredita da parte dei creditori e’ richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all’eredita da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l’eredita presenti un attivo. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell’azione di cui all’articolo 524 c.c., il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (Cass., Sez. 2, 10 agosto 1974, n. 2394).

A tale principio si e’ correttamente attenuta la Corte d’appello, la quale ha rilevato che la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie.

Il secondo motivo lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 524 c.c.. Ad avviso dei ricorrenti, per l’ammissibilita’ dell’azione occorrerebbe che il credito del soggetto impugnante sia sorto prima della rinuncia del chiamato all’eredita’. Ci si duole anche che la Corte territoriale abbia affermato, genericamente, che i crediti sarebbero sorti nella specie anteriormente alla rinuncia all’eredita’.

La censura si appalesa inammissibile.

La decisione della Corte d’appello e’ fondata su due rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a sostenere il decisum: (a) l’articolo 524 c.c., non richiede l’anteriorita’ del credito rispetto alla rinuncia; (b) in ogni caso i crediti sono anteriori alla rinuncia all’eredita’, come emerge dalla istanze di insinuazione al passivo.

Questa seconda ratio decidendi e’ denunciata genericamente, e solo apparentemente prospettando la violazione dell’articolo524 c.c.. In realta’, a fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale “alla luce delle domande di insinuazione al passivo”, i ricorrenti -deducendo che la curatela non avrebbe prodotto la documentazione relativa alla natura dei crediti, alle istanze di fallimento e alla istanze di insinuazione al passivo – invocano una indagine di fatto, preclusa in questa sede, sulla data di insorgenza dei crediti, a tutela dei quali la curatela ha promosso il rimedio di cui all’articolo 524 c.c..

Il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Curatela controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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