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SUPERBONUS ,ECOBONUS E LA CESSIONE  CREDITI? IMPRESE RISCHIANO FALLIMENTO

SUPERBONUS ,ECOBONUS E LA CESSIONE  CREDITI? IMPRESE RISCHIANO FALLIMENTO

casa vizi progetto
casa vizi immobile 3

MA  E’ VERAMENTE FINITA?

Lavori 110 in condominio:

Molti proprietari privati sono in difficoltà Per loro la situazione è davvero critica:

SAl 30% richiesto a settembre;

aziende che pagano tasse iva dipendenti e non hanno piu’ soldi finiti 

PENALE SOCIETARIO
I SOLDI SONO FINITI!! E LE IMPRESE CHE HANNO MILIONI DI EURO DI CREDITI IN PANCIA? Diventa veramente complicato sapere cosa  succederà, certo il periodo per certe imprese “ delle vacche grasse “ è finito Si era creata una sorta di gara agli aumenti, si è assistito a sequestri anche per molti milioni di euro di crediti per opere non eseguite  o enormemente gonfiate MA OCCORRE PRESERVARE  LE IMPRESE E I LORO DIPENDENTI PER NON CREARE ULTERIORE DISOCCUPAZIONE

Chi ha diritto al superbonus 110%

Le regole sulla cessione dei crediti edilizi, ex art.121 del D.L. 34/2020,  ad oggi in vigore, sono le seguenti:

la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

e banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti business, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA

 

 

È un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario e per il pagamento dei tributi. Il Decreto Rilancio ha introdotto un’importante novità: la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

CESSIONE DEL CREDITO

 

 

Il Decreto Rilancio prevede che il credito d’imposta di alcune specifiche detrazioni fiscali (superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate) possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, eccetto la possibilità di due ulteriori cessioni solo verso banche e intermediari finanziari. In tal modo imprese, professionisti e cittadini possono avere a loro disposizione una liquidità immediata da investire in nuovi progetti.

 

TROPPI SPRECHI E PREZZI STRAGONFIATI FINO AL NOVEMBRE 2021 DI MOLTI LAVORI BONUS FACCIATE E SUPERBONUS 110%

 

 

 

GRANDE PROBLEMATICA DEL SUPERBONUS E’ STATA PER QUEI SOGGETTI CHE CHIEDEVANO UN PREVENTIVO PER IL 110% E POI DOPO SI TROVAVANO I COSTI AMPLIAMENTE AUMENTATI

 

Non Le regole sulla cessione dei crediti edilizi, ex art.121 del D.L. 34/2020,  ad oggi in vigore, sono le seguenti:

la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

e banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti business, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.

 

Allegato A Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici)
PRE Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 POST Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75
Punto 13 – Limiti delle agevolazioni Punto 13 – Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile; a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8; b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto. 13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto. 13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

I SOLDI SONO FINITI!!

 

 

E LE IMPRESE CHE HANNO MILIONI DI EURO DI CREDITI IN PANCIA?

 

Diventa veramente complicato sapere cosa  succederà, certo il periodo per certe imprese “ delle vacche grasse “ è finito

 

Si era creata una sorta di gara agli aumenti, si è assistito a sequestri anche per molti milioni di euro di crediti per opere non eseguite  o enormemente gonfiate

MA OCCORRE PRESERVARE  LE IMPRESE E I LORO DIPENDENTI PER NON CREARE ULTERIORE DISOCCUPAZIONE