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TRASPORTI SU GOMMA DIRITTO

TRASPORTI SU GOMMA DIRITTO

Un provvedimento del 1998 ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2001, le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori sono autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada per conto terzi.

Mentre nel 2001 una legge ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2001 e fino al 30 giugno 2003 le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi devono possedere i requisiti di:

  1. onorabilità;
  2. capacità finanziaria;
  3. capacità professionale,
  4. essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto terzi.

L’”albo nazionale degli autotrasportatori” è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre i soggetti interessati ad iscriversi all’albo devono farne richiesta al Comitato provinciale, nella circoscrizione in cui l’impresa ha la propria sede principale.

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all’attività da svolgere;
  • avvenuta stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da incidente;
  • il non avere in corso procedure di fallimento;
  • onorabilità, capacitò finanziaria, capacità professionale.

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Sono previsti controlli periodici per verificare la sussistenza dei requisiti nel tempo; in particolare la perdita dei requisiti di onorabilità, capacità professionale e finanziaria costituisce causa di cancellazione dall’Albo.

Se non si rispettano tali condizioni e/o requisiti si rischiano sanzioni amministrative.

Il corrispettivo che l’impresa riceve per avere esercitato l’autotrasporto per conto terzi è regolato da un sistema di tariffe a forcella ovvero un sistema composto da tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto.

In ogni caso ha due limiti, l’oscillazione tra tali valori costituisce la “forcella”, al cui interno viene fissato il corrispettivo del trasporto.

Tale sistema tariffario non si applica per il carico e lo scarico delle merci al di fuori del territorio italiano. Le tariffe sono determinate dal Ministro dei trasporti su proposta di un comitato centrale composto da una maggioranza di soggetti rappresentanti i pubblici poteri.

  1. il trasporto per conto proprio à è trasporto per conto proprio quello eseguito da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, al fine di soddisfare esigenze proprie.

Occorre che:

  • l’attività di trasporto avvenga con mezzi propri o in usufrutto delle persone o degli enti idonei;
  • l’attività di trasporto si manifesti quale complementare o accessoria rispetto all’attività cardine dei soggetti in questione;
  • le merci trasportate appartengano a questi soggetti, o comunque che siano vendute da questi, prese in comodato, trasformate, ecc…

per esercitare il trasporto per conto proprio bisogna avere la licenza, il cui rilascio comporta l’iscrizione nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio. È ovvio che il venir meno dei requisiti comporta la revoca della licenza con conseguente cancellazione dall’albo.

TRASPORTI SU GOMMA DIRITTO
TRASPORTI SU GOMMA DIRITTO

TRASPORTO PER CONTO TERZI

Un provvedimento del 1998 ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2001, le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori sono autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada per conto terzi.

Mentre nel 2001 una legge ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2001 e fino al 30 giugno 2003 le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi devono possedere i requisiti di:

  1. onorabilità;
  2. capacità finanziaria;
  3. capacità professionale,
  4. essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto terzi.

L’”albo nazionale degli autotrasportatori” è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre i soggetti interessati ad iscriversi all’albo devono farne richiesta al Comitato provinciale, nella circoscrizione in cui l’impresa ha la propria sede principale.

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all’attività da svolgere;
  • avvenuta stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da incidente;
  • il non avere in corso procedure di fallimento;
  • onorabilità, capacitò finanziaria, capacità professionale.

Trasporto di merci su strada come derogare tariffe minime

Cassazione civile, sez. III, 21 Settembre 2023, n. 27057. Pres. Scarano. Est. Ambrosi.

Legge n. 298 del 1974 – Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 – Forma scritta “ad substantiam” – Idoneità della fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta dell’accordo – Esclusione – Fondamento

Trasporto di merci su strada – Sistema delle tariffe a forcella – Legge n. 298 del 1974 – Derogabilità della tariffa minima ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982 – Forma scritta “ad substantiam” – Idoneità della fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta dell’accordo – Esclusione – Fondamento

“Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del DM 18.11.1982 per non averlo considerato applicabile al caso in esame (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Ulteriore violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver motivato con argomenti non inerenti al caso di specie (art. 360 comma 1 n. 5  c.p.c.)”; nello specifico, contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello in merito all’ambito di applicazione dei contratti di trasporto particolari di cui all’art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta. 3. Con il terzo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del DM 18.11.1982 per avere ritenuto non necessario al caso di specie la redazione contrattuale in deroga in forma scritta, invece richiesta dalla legge ad substantiam”. 4. Con il quarto motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., 1326 c.c., 1350 c.c., 2729 c.c. nonché degli artt. 50 e seguenti della legge 298/1974, degli artt.  13 e 15 del DM 18.11.1982, dell’art. 13 Circolare del Ministero dei Trasporti n. 73/85 del 14.5.1985 e successive integrazioni (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa – Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 Numero registro generale 38536/2019 Numero sezionale 1109/2023 Numero di raccolta generale 27057/2023 Data pubblicazione 21/09/2023CC  29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 5  d’appello ritenuta provata la esistenza di un contratto scritto tra le parti attraverso comportamenti concludenti delle parti e presunzioni”. 5. Con il quinto motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 ultimo comma del DM 18.11.1982 per non avere ritenuto necessaria la notificazione al Ministero dei Trasporti dei contratti particolari (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ed erronea valutazione della prova in ordine alla presupposta esistenza in atti della notificazione del contratto particolare (art. 360 comma 1 n. 5  c.p.c.)”. 5.1. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente ponendo, sotto diversi profili, la medesima questione concernente la pretesa violazione dell’ambito di applicazione dei contratti di trasporto di cui all’art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta. Osserva il Collegio, in via preliminare, che la motivazione della sentenza impugnata merita correzione nella parte in cui erroneamente ha affermato, per un verso, che «i contratti di trasporto in deroga, stipulati in applicazione di accordi economici collettivi non esigono forma scritta», e per altro verso,  che «la pronuncia gravata merita censura (…) sulla necessità che per pattuire in deroga sia necessaria la forma scritta» (pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sopra riportate in esergo vanno emendate perché si pongono in netto contrasto con quanto affermato più volte da questa Corte in tema di regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada dettato dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, prevedente il requisito della forma scritta ad substantiam ex art. 13, comma 5, D.M. 18 novembre 1982 (nel testo vigente ante D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286), anche in relazione agli accordi di riduzione delle tariffe di legge stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, i quali sono consentiti nel caso in cui “il mittente faccia eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella E”, mentre la Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa – Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 Numero registro generale 38536/2019 Numero sezionale 1109/2023 Numero di raccolta generale 27057/2023 Data pubblicazione 21/09/2023CC  29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 6  conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell’esecuzione trimestrale consecutiva dei trasporti e delle tonnellate chilometro complessive indicate nella menzionata tabella ( v. Cass. Sez. 3 25/01/2022 n. 2147; Cass. Sez. 3 28/12/2021 n. 27802 ). Va osservato inoltre che nello sviluppo della motivazione la Corte d’appello ha fatto riferimento «in ogni caso» alle «intese intercorse tra PAC e la Cardarelli», che «sono esaurientemente documentate attraverso le indicazioni dettagliatamente trascritte nella lettera di vettura (…) consegnate al vettore e da questi restituite», con un’allusione dunque alla forma ad probationem;  «la recezione e la condivisione da parte del vettore delle lettere di vettura con la clausola di deroga, confermate dalla produzione dei predetti documenti da parte dell’appellata nel corso dell’accertamento peritale», concludendo che ciò «può senz’altro configurare un implicito riconoscimento ex art. 215 c.p.c. atteso che tale documento (come pure la ricevuta di carico) sono documenti la cui funzione principale è provare l’esistenza del contratto» (pagg. 4, 5 e 7 della sentenza impugnata). Alla luce di tale ratio decidendi, non è corretto il rilievo secondo cui, pur nell’accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta possa intendersi soddisfatto alla stregua dell’efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quanto emessa sulla base della bolla di accompagnamento delle merce facente menzione dell’accordo nazionale del 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle e fatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per alcuni anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 2729, comma 2, cod. civ. anche nel caso di forma ad probationem ). Questa Corte, in proposito, ha osservato come il rispetto del requisito della forma scritta possa risultare solo da una scrittura privata recante le Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa – Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 Numero registro generale 38536/2019 Numero sezionale 1109/2023 Numero di raccolta generale 27057/2023 Data pubblicazione 21/09/2023CC  29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 7  sottoscrizioni delle parti dell’accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi – Cass. n. 5919 del 2016, n. 2256 del 2007, n. 6629 del 1997), ma non possono indubbiamente mancare. Ne consegue l’inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell’accordo (Cass. n. 5263 del 2015, n. 12316 del 2015, n. 1614 del 2009), e la non surrogabilità in giudizio dell’onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, quest’ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (v. in particolare Cass. n. 25999 del 2018 e n. 4431 del 2017). Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito (da ultimo, Cass. n. 1452 del 2019).  Dalla correzione della motivazione non consegue però la cassazione della sentenza impugnata, tenuto conto che il dispositivo risulta conforme a diritto, non avendo la Corte territoriale, comunque, ritenuto fondata la domanda proposta dalla società appellante e non essendo stata oggetto di specifica impugnazione incidentale. 6. Con il sesto motivo, la società ricorrente denuncia “l’omesso esame Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa – Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 Numero registro generale 38536/2019 Numero sezionale 1109/2023 Numero di raccolta generale 27057/2023 Data pubblicazione 21/09/2023CC  29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 8  circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in ordine ai requisiti di idoneità professionale della società Cardarelli  (art. 360 comma 1 n. 5  c.p.c.)”. 6.1 Il motivo è inammissibile. E’ al riguardo appena il caso di rilevare, alla stregua di quanto sopra esposto, sia la non decisività della circostanza il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso, sia l’inesistenza del paventato errore di percezione. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato.  Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 marzo 20