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TREVISO SUCCESSIONE : Appello DIVISIONE EREDITARIA

 

TREVISO SUCCESSIONE : Appello DIVISIONE EREDITARIA

divisione ereditaria bologna

ASSE EREDITARIO COSA NE  FA PARTE?

Sono comprese  nell’asse ereditario:

 

i debiti contratti dal de cuius anche quelli anzia soprattutto quelli fiscali ;

spese funerarie 

altre donazioni fatte in vita dal de cuius in favore di terzi. Tali donazioni vanno sempre computate nell’asse ereditario che riguarda solo i parenti più prossimi.

altre spese: nel caso in cui il defunto abbia speso, in favore degli eredi, denaro per il matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività, per la stipula di assicurazioni sulla loro vita o per il pagamento dei loro debiti.

 

 

i beni appartenuti, totalmente o in quota parte, al de cuius al momento dell’apertura della successione e i relativi frutti (affitti etc.) maturati fino all’aperta successione;

le donazioni fatte in vita dal de cuius in favore del coniuge o dei figli legittimi o naturali e loro discendenti;

l diritto successorio regola ciò che riguarda la morte di una persona, sia nel caso in cui la persona defunta disponga il tutto tramite testamento sia nel caso in cui non disponga niente e lasci alla legge la regolamentazione e la divisione dei beni dopo la morte. E in questi casi si differenzia tra successione testamentaria e successione legale.
 

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L’esperto avvocato Successioni Sergio Armaroli

offre la propria consulenza sia in fase stragiudiziale sia in caso di contenzioso giudiziale, offrendo assistenza nell’ambito dell’accettazione dell’eredità, dichiarazione di successione, nella redazione di testi testamentari, in atti di donazione, impugnazione di testamenti, petizione di eredità, nomina del curatore dell’eredità giacente, individuazione quote ereditarie, redazione inventario ecc.

Azioni Giudiziarie A Tutela Dell’eredità

Lo studio offre assistenza all’erede legittimo eventualmente danneggiato nella sua quota di legittima, attraverso l’azione di collazione al fine di reintegrare nella massa ereditaria tutti i beni eventualmente già donati a altri coeredi per la reintegrazione della quota legittima.

 

I SETTORI DI COMPETENZA 

L’avvocato Sergio Armaroli esperto successioni Bologna fornisce la propria consulenza ed attività sia nella fase stragiudiziale (ivi compresa la Mediazione) che nella fase giudiziale, assistendo il cliente in ogni ambito:

Accettazione dell’eredità (con o senza beneficio d’inventario)

Rinuncia all’eredità

Azione di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima

Azione di divisione ereditaria e scioglimento della comunione ereditaria

Azione di petizione di eredità

Nomina del curatore dell’eredità giacente o di esonero dell’esecutore testamentario.

 

 

E SE UNA PERSONA E’ SENZA FIGLI CHI SONO GLI EREDI ?

Se dunque una persona senza figli muore, il testamento non può diseredare né il coniuge né i genitori. In particolare:

se il defunto era sposato e il coniuge è ancora in vita mentre i genitori sono già deceduti, al coniuge deve andare necessariamente metàdell’eredità. L’altra metà viene divisa in base a quanto indicato nel testamento;

se sono in vita sia il coniuge che i genitori (o uno soltanto di questi), al coniuge va ugualmente un mezzo dell’eredità mentre ai genitori (da dividere in parti uguali se entrambi vivi) va un altro quarto dell’eredità. Ne consegue che il testamento potrà disporre solo del residuo quarto del patrimonio del defunto;

se invece il defunto non era sposato o aveva già divorziato o il coniuge era già deceduto, un terzo dell’eredità va ai genitori del defunto mentre i residui due terzi saranno divisi secondo quanto indicato nel testamento.

 

COME AVVIENE LA SUCCESSIONE?

 

La successione del patrimonio del defunto può avvenire o per legge, oppure per trasferimento, a seconda che l’individuazione dei chiamati all’eredità avvenga per legge (cosidetta legittima) o per testamento (testamentaria).

 

 

Per legge: si fa luogo a successione legittima.

Per testamento: nella chiamata con testamento, il testatore sceglie chi sarà suo erede; tuttavia sono previste quote riservate ai parenti più prossimi (legittimari). Quindi anche se esclusi, i legittimari sono tutelati dalla legge che li considera chiamati di diritto.

Mista: la successione legittima e quella testamentaria possono coesistere.

 

– in assenza di figli, di fratelli e ascendenti del defunto, il coniuge eredita 1l 100%;

–  oltre al coniuge, di un figlio unico (anche se vi sono fratelli e ascendenti del defunto), metà dell’eredità + il diritto di abitazione va al coniuge e l’altra metà va al figlio unico;

–  oltre al coniuge superstite, di 2 o più figli, 1/3 dell’eredità + diritto di abitazione va al coniuge, 2/3 vanno in parti uguali ai figli;

–  oltre al coniuge, dell’ascendente del defunto, 2/3 dell’eredità + il diritto di abitazione vanno al conige, mentre 1/3 dell’eredità va agli ascendenti in parti uguali;

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AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI BOLOGNA TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO BELLUNO 

TREVISO SUCCESSIONI
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SEDE A BOLOGNA 

TEL 051 6447838  051 6447838  051 6447838

Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.

Appello avverso sentenza n. 1756/2017, pubblicata il 3.8.2017, emessa dal Tribunale di Treviso nel proc. n.r.g. 3976 -13 – Divisione di beni caduti in successione

Nei giudizi di scioglimento della comunione, inoltre, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimen to previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anch e nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita ( Cass. Sez. 6 – 2, Ordi nanza n. 10067 del 28/05/20 20, Rv. 658015 – 02) 4.4.Ne consegue la procedibilità della domanda di divisione e la riforma, sul punto, della sentenza di primo grado va riformata.

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in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una do manda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019, Rv. 654974 – 02). 6.2.Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reint egrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. 6.3.Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consenten do agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 16 reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. 6.4.Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo all a distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della libe ralità che esprime la disponibile (Sez. 2 – ,

 

CONCLUSIONE

La domanda di simulazione andrà esaminata unitamente a quella proposta da F****o P****o, dopo il completamento dell’istruttoria. 7.7.In conclusione, vanno accolti il secondo motivo dell’appello proposto da F****o P****o e il primo motivo dell’appello proposto da B****o P****o, mentre va rigettato il terzo motivo dell’appello proposto da B****o P****o. 7.8.Per la decisione sui restanti motivi e sulle restanti questioni la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza. 7.9. Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa statuizione sulle spese. PQM La Corte d’Appello di Venezia, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, 1) In riforma del capo 5 della sentenza n. 1756/2017, pubblicata il 3.8.2017, emessa dal Tribunale di Treviso nel proc. n.r.g. 3976 -13, dispone lo scioglimento de lla comunione ereditaria in morte di Giuseppe P****o e di Rita Valerio. 2) Rigetta il terzo motivo dell’appello proposto da P****o B****o. 3) Rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ordinanza. 4) Regolamento delle spese con la pronuncia definitiva. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19/01/2021 . Il R****e est. dott. Innocenza Vono Il Presidente dott. Guido Santoro

TREVISO SUCCESSIONI
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1 N. R.G. 3582 /2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI V ENEZIA -Seconda Sezione civile – La Corte d’Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, D****O in Camera di Consiglio nella seguente composizione : dott. Guido Sa ntoro Presidente dott. O****T Schiavon R****e dott. Innocenza Vono R****e rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3582 del ruolo generale dell’anno 2017 promoss a DA P****o F****o (C.F. P****O), con l’avv. D****o M****A e l’avv. B****B E****o (D****a) V****a ENO G****o 1/2 31046 ODERZO; contro P****o B****o (C.F. C****U ), con l’avv . P****E N****S e l’avv. C****o P****O (C****A); P****o S****S’ T****S (C.F. A****e ), con l’avv . DE’ MANZANO S****i AUGUSTA P****o G****E P****O (C.F. A****C ), con l’avv . P****A A****O P****o E****o (C.F. G****e ), con l’avv . R****R ALE SSANDRO P****o S****i (C.F. B****o ), con l’avv . P****i F****o Riunit a alla causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3582 del ruolo generale dell’anno 2017 promossa Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it 2 DA P****o B****o (C.F. C****U ), con l’avv . P****E N****S e l’avv. C****o P****O (C****A); contro P****o S****S’ T****S (C.F. A****e ), con l’avv . DE’ MANZANO S****i AUGUSTA P****o G****E P****O (C.F. A****C ), con l’avv . P****A A****O P****o E****o (C.F. G****e ), con l’avv . R****R E****o P****o S****i (C.F. B****o ), con l’avv . P****i F****o P****o F****o (C.F. P****O), con l’avv. D****o M****A e l’avv. B****B E****o (D****a) V****a ENO BELL IS 1/2 31046 ODERZO OGGETTO : Appello avverso senten za n. 1756/2017, pubblicata il 3.8.2017, emessa dal Tribunale di Treviso nel proc. n.r.g. 3976 -13 – Divisione di beni caduti in successione . Conclusioni dell’appellante P****o F****o : Voglia la Co rte d’Appello adìta annullare e riformare la sentenza impugnata e, per l’effetto: – accertarsi e dichiararsi simulato il contratto di compravendita 15.5.2003 – rep. N. 76993, fasc. n. 19945 notaio Pellizzari – tra P****o Giuseppe -Valerio Rita e Battiste l E****o, in quanto dissimulante una donazione e dato atto che P****o F****o ha rinunciato alla domanda di simulazione e di lesione di legittima nei confronti di P****o G****E; – effettuata la collazione dei beni, con frutti e rendite prodotte, rifo rmulare la successione paterna a favore degli eredi legittimi e determinarsi le quote spettanti a ciascun erede superstite dopo la morte di Valerio Rita; – calcolarsi la quota disponibile e indisponibile mediante riunione fittizia tra beni relitti e quelli oggetto di donazione simulata secondo i criteri di legge e accertata (anche a mezzo di c.t.u.) la lesione della quota di eredità riservata alla scrivente, disporre la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante alla istante, eventualmente mediante la restituzione degli immobili; il tutto come in narrativa dell’atto di citazione di primo grado o secondo giustizia; – in ogni caso, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria nominando un c.t.u. per la determin azione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti; e con richiesta Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 3 di attribuzione congiunta e per l’intero dei terreni a favo re della scrivente e delle altre parti che l’hanno chiesta; – ordinare la correlativa divisione e, in caso di indivisibilità materiale dei beni, ordinarne la vendita all’incanto; – emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale, comp reso l’ordine di resa del conto da parte di P****o E****o. – spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi. Conclusioni di P****o B****o : “Piaccia all’Ecc.ma Corte, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, Voler così giudicare: Nel merito : A) Accertarsi e dichiararsi la natura simulata dei due contratti di compravendita in data 19/11/1990 rogato dal Notaio Zampieri suo tra P****o Giuseppe e P****o G****E P****O nonché di quello in data 15/5 /2003 rogato dal Notaio Pellizzari, suo Rep. N. 76.993 – Fasc. N. 19.945 tra i venditori P****o Giuseppe e Valerio Rita e gli acquirenti P****o E****o e P****o G****E P****O perché all’epoca non disponevano della provvista necessaria ed effettuata la collazione del valore dei beni aggiornato con i frutti e rendite prodotte, considerata la rinuncia di P****o Josè T****S all’eredità paterna e la riduzione della quota di P****o S****i (E****o e G****E P****O) e di altre eventuali donazioni effe ttuate, previo scioglimento della comunione ereditaria, riformulare la successione paterna a favore della moglie e dei figli dei beni descritti nelle premesse dell’atto di citazione di primo grado con relativa assegnazione agli aventi diritto. B) Ricostrui ta con eligendo C.T.U. la quota ereditaria a favore della sig.ra Valerio Rita a seguito della morte del marito P****o Giuseppe, determinarsi e assegnarsi la quota spettante a ciascun erede a seguito della morte dei genitori, aderendo l’istante all’asseg nazione congiunta dei terreni ex art. 720 c.c. con gli altri coeredi che l’hanno espressamente dichiarato; C) Conseguentemente, previa dettagliata ed aggiornata resa del conto da parte di P****o E****o e di P****o G****E P****O essendo tuttora ed ess endo sempre stati sin dalla morte del padre (23/3/2008) nel possesso e disponibilità di tutti i beni di famiglia avendo percepito ogni relativo reddito o, in difetto, da effettuarsi con eligendo C.T.U. che provvederà in ogni caso alla determinazione delle quote spettanti a ciascun erede, con assegnazione ai medesimi con adeguati interessi e rivalutazione monetaria maturata alla data dell’effettiva assegnazione. Spese e compenso professionale del doppio grado rifusi. Conclusioni di Josè Luis P****o : Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 4 Qu anto al giudizio RG. 3582/2017 promosso dalla Signora F****o P****o si precisano le conclusioni nel seguente modo: NEL MERITO: non ci si oppone all’accoglimento delle domande di parte appellante e ai relativi incomb enti istruttori con particolare rife rimento alla CTU volta alla formazio ne del progetto divisionale nel quale si tenga conto della richiesta di assegnazione congiun ta dei terreni ex art. 720 c.c. già formulata in primo grado. Ci si riporta per il resto integralmente alle deduzioni e conclusi oni di merito e istruttorie del giudizio di primo grado. Rigettarsi ogni diversa domanda avversaria. Quanto al giudizio di appello R.G. 3 678/2017 promosso dalla Signora B****o P****o si precisano le conclusioni nel seguente modo: NEL MERITO: non ci si op pone all’accoglimento delle domande di parte appellante e ai relativi incomb enti istruttori con particolare riferimento alla CTU volta alla formazio ne del progetto divisionale nel quale si tenga conto della richiesta di assegn azione congiunta dei terreni e x art. 720 c.c. già formulata in primo gr ado. Ci si riporta per il resto integralmente alle deduzioni e conclusioni di merito e istruttorie del giudizio di primo grado. Rigettarsi ogni diversa domanda avversaria. Conclusioni di G****E P****O P****o : IN OGNI CASO: ci si riport a integralmente alle deduzioni, eccezioni, produzioni documentali e conclusio ni, di merito e istruttorie, da intendersi integralmente richiamate, già svolt e nel giudizio di primo grado e in comparse di costituzione nonché ne i verbal i d’udienza in appello, insistendo per il rigetto di ogni av versaria domanda ed eccezione e dichiarando, altresì, di non accettare il con traddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte. GIUDIZIO RG. 3582/2017 NEL MERITO: non ci si oppone all’accoglimento dell’appello proposto in punto ammissibilità e procedibilità della divisione della comunione ereditaria e ci si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta nella procedura R.G. 3678/2017 D****O alla presente. GIUDIZIO RG. 367 8/2017 NEL MERITO IN VIA DI A PPELLO INCIDENTALE: in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’attrice appellante Signora B****o P****o, si chiede dichiararsi ammissi bile e procedibile la divisione ereditaria. Si chiede, altresì, il rigetto di ogni altra domanda svolta dalla signora B****o P****o in quanto infondata, in fatto e in diritto e, comunque, coperta da prescrizione. In riforma della impugnata se ntenza, che nulla statuisce sul punto, si chiede che alla divisione della co munione ereditaria si dia corso previa collazione delle donazioni in denaro meglio descritte in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, ricevute dai fratelli F****o, S****i, B****o, E****o e S****S Luis , con interessi e rivalutazione monetaria. Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 5 In mero su bordine si chiede c he alla collazione dei suddetti importi si provveda previa declaratoria di nullità di tali donazioni, anche per difetto di forma. Il tutto ai fini della ricostru zione dell’asse ereditario, con esclusione dei beni oggetto dei due contra tti di compravendita di data 19 novembre 1990 e 3 giugno 2003, entrambi validi ed efficaci quanto al concludente, di modo che si disponga , in base alle quote a ciascuno spettanti, la divisione fra i coeredi dell’asse ereditario, così ricostruito. Nel far ciò si chiede pro cedersi secondo le regole della successione legittima in ordine allo scioglimento del la comunione ereditaria sorta a seguito della morte del Sig. Giuseppe P****o, tenendo conto della rinuncia all’eredità paterna del figlio Sig. Jo sè Luis B attistel, e secondo le regole della successione testamentaria quanto alla scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito della mo rte della Signora Rita Valerio. Preso atto, inoltre, di quando rilev ato in primo grado dal fratello Josè in ordine all a non comoda divisibilità d ei terreni oggetto di comunione ereditaria e del conseguente pregiudizio del loro valore economico derivante da un frazionamento nella determinazione delle quote dei singoli coeredi, si conferma la richiesta, già formu lata in pri mo grado, di procedersi alla assegnazione congiunta per l’intero, ex art. 720 c.c., dei suddetti terreni a favore proprio, del fratello J osè, e delle sorelle S****i e F****o, che parimenti ne hanno fatto richiesta in primo grado. Si chiede, invece, res pingersi tutte domande di parte attorea/ appellante e dei convenuti in primo grad o nei confronti del Sig. G****E P****O P****o, ivi compresa quella di resa del conto, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, coperte da decadenza e/o p rescrizione, ribadendo di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove svolte tardivamente dalle altre parti e confermando la accettazione alla rinuncia alla domanda di simulazione e di lesione di legittima svolta nei propri confronti dalla sorella F****o P****o. Si chiede il rigetto, per i motivi tutti esplicitati negli atti di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, della domande esplicitate nei propri confronti da l Sig. E****o P****o anche in sede di appello, anche con particolar e riferimento alla eccezione di decadenza dalla facoltà di chiamare in causa terzi. Spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. IN ISTRUTTORIA: disporsi C.T.U. volta ad accertare il valore di tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione di cui sopra e, rendendo motivata stima, erigersi il progetto divisionale che risulterà possibile seguendo le regole della succession e legittima per quanto riguarda il de cuius Sig. Giuseppe P****o e dell a successione t estamentaria per quanto riguarda la de cuius Signora Valerio R ita con la formazione di giusti assegni, con la determinazione dei necessar i conguagli e con l’indicazione delle servitù che risulteranno del caso, tenendo conto della domanda di attribuzione co ngiunta dei terreni ex art. 720 c.c. con i fratelli Josè, F****o, S****i sopra formulata. Disporsi all’uopo l’acquisizione de lla documentazione di cui all’ordinanza ammissiva della CTU emes sa dal Giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi in primo grado. Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017  6 Darsi ingresso alle prove rich ieste nella memoria istruttoria diretta di data 6 maggio 2015 e nella memoria istruttoria a prova contra ria di data 5 giugno 2015, allegate al fasc icolo di primo grado, cui ci si richiama integralmente e da intendersi qui integralm ente trascritte. Conclusioni d i Pa olo P****o : In principalità : Rigettarsi entrambi i gravami, confermandosi l’impugnata sentenza, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/ diverse avversarie, comunque da ritenersi d’uffici o inammissibili; In via subordinata Nel merito: Si insiste per le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n° 1 c.p.c. in data 18/04/2015; In via istruttoria: Si insiste per l’ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183 comma se sto n° 2 e n° 3 c.p.c. in data 20/05/2015 e 9/06/2015, con declaratoria di inammissibilità di ogni tardiva istanza e produzione avversaria. Con vittoria delle spese del giudizio oltre accessori di legge. Conclusioni di S****i P****o : Respinta ogni div ersa domanda avversaria e richiamato il contenuto e deduzioni di tutti gli atti già depositati l’esponente rassegna le conclusioni nel seguente modo: Quanto al giudizio di appello promosso dalla Signora F****o P****o RG 3582/2017 NEL MERITO: non ci si oppone all’accoglimento delle domande di parte appellante e ai relativi incombenti istruttori con particolare riferimento alla CTU volta alla formazione del progetto divisionale nel quale si tenga conto della richiesta di assegnazione congiunta dei terren i ex art. 720 c.c., in uno con i fratelli che ne hanno fatto richiesta, già formulata in primo grado, riportandosi per il resto a quanto già concluso in via di merito e in istruttoria nel giudizio di primo grado. Quanto al giudizio di appello promosso dall a signora B****o P****o RG 3678/2017: NEL MERITO: non ci si oppone all’accoglimento delle domande di parte appellante e ai relativi incombenti istruttori con particolare riferimento alla CTU volta alla formazione del progetto divisionale nel quale si ten ga conto della richiesta di assegnazione congiunta dei terreni ex art. 720 c.c., in uno con i fratelli che ne hanno fatto richiesta, già formulata in primo grado, riportandosi per il resto a quanto già concluso in via di merito e in istruttoria nel giudizi o di primo grado.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Svolgimento del processo : Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017  7 1.1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2013, P****o B****o , premettendo che in data 23/3/2008 era morto ab intestato il padre P****o Giuseppe e in data 8.5.2012 era dece duta ab intestato la madre Valerio Rita, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Treviso i fratelli germani P****o E****o, P****o S****i, P****o Josè Luis, P****o G****E P****O e P****o F****o, chiedendo la divisione dell e due mass e ereditari e. 1.2.N ei confronti dei fratelli E****o P****o e G****E P****O P****o, chiedeva, altresì, l’accertamento della simulazione del contratto concluso in data 19/11/1990 a rog ito Notaio Zampieri rep. n. 43350 – fasc. 3321 tra Giuseppe B attistel e G****E P****O P****o, con il quale il primo aveva venduto al figlio dei beni immobili, nonchè del contratto concluso in data 15/5/2003 a rog ito Notaio Pellizzari rep.76993 -fasc. 19.945 tra entrambi i genitori e i figli G****E P****O e Pao lo P****o , con il quale i primi avevano venduto ai due figli dei beni immobili; deduceva che gli atti dissimulavano delle donazioni, in quanto all’epoca delle relative compravendite gli acquirenti non disponevano della necessaria provvista e comunq ue il prezzo di vendita indicato negli atti era inferiore a quello di mercato. 1.3.Esponeva altresì: che con una lettera del 20.11.1997, indirizzata a tutti i figli, i genitori avevano dato atto di aver effettuato una donazione in vita anche alla sorella S****i P****o; che i fratelli E****o e G****E P****O P****o erano nel possesso dei beni ereditari e non avevano mai reso il conto della gestione e che il fratello Josè Luis P****o aveva rinunciato all’eredità del padre, sicchè dalla divisi one legittima dell’asse ereditario relitto dal padr e egli era escluso per rinuncia . Sulla base di tali premesse, chiedeva l’accertamento della simulazion e de i predetti atti di compravendita, in quanto dissimulanti una donazione, e la ricostituzione dell’asse ereditario relitto dal padre ” effettuata la collazione dei beni aggiornati con i frut ti e le rendite prodotte, e considerata la rinuncia di P****o Josè Luis e la riduzione della quota di P****o S****i “; chiedeva, altresì, disporsi la divisione d ei beni relitti dalla madre Rita Valerio, previa ricostruzione della sua quota ereditaria alla morte del coniuge, previa resa del conto da parte dei convenuti G****E P****O e E****o P****o. 1.4.Si costituiva in giudizio E****o P****o negando la na tura simulata dell’ atto di compravendita 15/5/2003 a rog ito Notaio Pellizzari , poiché il prezzo risultava dall’atto regolarmente versato, e deduceva che all’epoca della compravendita poteva contare sui proventi della sua attività lavorativa e di quella de lla moglie, chiedendo il rigetto delle domande di simulazione e collazione proposte nei propri confronti. 1.5.Deduceva che la madre Rita Valerio aveva redatto testamento olografo datato 9.2.2012 lasciando la disponibile ai soli figli G****E P****O, Josè Luis, E****o e S****i P****o, con devoluzione della legittima come per legge, e chiedeva che la successione della madre fosse Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017  8 regolata dalle disposizioni testamentarie. Eccepiva la nullità della domanda di rendimento del conto proposta nei suoi confron ti in quanto generica e priva dell’indicazione dei beni asseritamente da lui posseduti e comunque infondata, non avendo egli il possesso di alcun bene ereditario. 1.6.In via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione, proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del fratello P****o G****E P****O, chiedendo nei suoi confronti la collazione dei beni oggetto degli atti di compravendita impugnati e chi edendo la sua chiamata in causa . 1.7. F****o P****o si co stituiva associandosi alla domanda di simulazione proposta dall’attrice nei confronti dei fratelli G****E P****O e E****o; in via riconvenzionale, lamentava nei confronti di tutti i fratelli la lesione della propria quota di legittima, esponendo dettaglia tamente i valori di stima delle due masse ereditarie e dell’avvenuta lesione. 1.8. G****E P****O si costituiva resistendo alle domande di accertamento della simulazione e collazione proposte nei suoi confronti, deducendo di aver fatto fronte al pagament o dei prezzi delle compravendite impugnate con i proventi dell’attività lavorativa propria e della moglie; sosteneva, in ogni caso, che l’eventuale donazione nei suoi confronti, ove accertata, sarebbe stata fatta previa dispensa dalla collazione. Chiedeva, altresì, la collazione di alcune donazioni in denaro effettuate dal padre in favore degli altri cinque fratelli. In ordine alla successione della madre, deduceva che questa era regolata dal testamento olografo del 9.2.2012 in corso di pubblicazione; d educeva, altresì, che per un anno il fratello E****o aveva locato l’abitazione del padre a una sua dipendente e che la sorella F****o risiedeva in uno degli immobili facenti parte dell’asse ereditario da circa un decennio, e chiedeva, pertanto, nei confro nti di entrambi il conto della fruizione dei beni ereditari. 1.9. Chiedeva il rigetto della domanda di rendimento del conto proposta nei propri confronti, deducendo di essersi limitato ad eseguire, mentre era in vita la madre, degli incarichi conferitigli da quest’ultima e negando di avere il possesso dei beni ereditari, a disposizione di tutti gli eredi. Con atto depositato in data 29.1.2013 denominato “atto ad integrazione della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo”, chiedeva il differimento dell’udienza per la chiamata in causa di tutti i fratelli. 1.10.Concludeva chiedendo, previa ricostruzione dell’asse ereditario con la collazione delle donazioni in denaro ricevute dai fratelli e con esclusione dei ben i oggetto di compravendita datati 19.11.1990 e 3.6.2003, la divisione dei beni relitti dal padre in base alle norme sulla successione legittima, con esclusione del fratello P****o Josè Luis, stante la sua rinuncia, e la divisione dell’asse ereditario relitto dalla madre in base alle disposizioni testamentarie, con rigetto delle domande di rendimento del conto proposte nei suoi confronti, e previo rendimento del conto da Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it 9 parte di P****o F****o e E****o; in via subordinata, chiedeva, per l’ipotesi d i accoglimento della domanda di simulazione, che fosse accertato che le donazioni erano state effettuate con dispensa dalla collazione, con esclusione dei beni dall’asse ereditario; in via ulteriormente subordinata, chiedeva la divisione ereditaria previa collazione da parte di tutti i fratelli delle donazioni ricevute, fermo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, e previo rendimento del conto da parte di P****o F****o e E****o. 1.11.P****o Josè Luis si costituiva aderendo alle d omande dell’attrice di accertamento della simulazione degli atti impugnati e di collazione delle donazioni, sostenendo che in famiglia era nota la natura simulata degli atti di compravendita in favore dei fratelli G****E P****O e E****o e che per questa r agione erano sorti dissapori familiari, anche mentre i genitori erano ancora in vita. 1.12.Si associava, altresì, alla domanda di rendimento del conto nei confronti dei fratelli P****o E****o e G****E P****O e di divisione dell’asse materno, confermando di aver rinunciato all’eredità paterna. 1.13.Concesso dal Giudice Istruttore il differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c., a fronte delle domande proposte da P****o G****E P****O F****o P****o con comparsa depositata in data 22.5.2014 di sconosceva la sottoscrizione del doc. 6 e riguardo al doc. 7 dichiarava di aver ricevuto la metà della somma indicata ( euro 4.254,00); eccepiva, altresì, la prescrizione dei diritti fatti valere nei suoi confronti. 1.14. P****o E****o eccepiva la decaden za ex artt. 167, III comma, e 269, II comma, c.p.c. avendo P****o G****E P****O depositato in data 29.11.2013 ( oltre il termine di scadenza previsto dagli artt. 167, comma III, c.p.c. art. 269 c.p.c. per la costituzione del convenuto scaduto i l 28.11.2013) l’atto denominato ” atto ad integrazione della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo “. 1.15. All’udienza del 26.6.2014 P****o B****o si associava alla domanda di collazione proposta dal fratello G****E P****O ammettendo di aver ricevuto la somma di 30.000.000 di vecchie lire e deducendo che gli altri fratelli avevano ricevuto in donazione dal padre, in occasione della vendita di un terreno, le seguenti somme: Josè Luis P****o la somma di lir e 60.000.000; E****o P****O P****o la somma di lire 80.000.000 complessiva; G****E P****O la somma di lire 100.000.000, spesa dal padre per ristrutturare il suo agriturismo. IL Giudice Istruttore concedeva termine per la notifica delle domande riconven zionali nei confronti di P****o S****i, non costituita in giudizio. 1.16.P****o S****i si costituiva con comparsa depositata in data 20.2.2015 aderendo alle domande proposte da ll’attrice di accertamento della simulazione degli atti di compravend ita conclusi dai genitori con i fratelli G****E P****O e E****o e di collazione delle donazioni Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 10 dissimulate, nonché alla domanda di rendimento del conto nei confronti di P****o G****E P****O. Si associava, altresì, alla domanda di rendimento del conto nei confronti di F****o e E****o P****o, come proposta dal fratello P****o G****E P****O. 1.17.Resisteva, invece, alle domande di collazione proposte nei propri confronti, negando di aver mai ricevuto somme di denaro dai genitori, ed eccepiva la prescrizione . Chiedeva, infine, la collazione delle somme di denaro ricevute dai fratelli F****o, B****o, G****E, E****o e Josè Luis. 1.18. All’udienza del 19.3.2015 P****o Josè Luis dichiarava di non conoscere la scrittura – sottoscrizione del doc.8 dimes so dal fratello G****E P****O e negava di aver ricevuto le somme ivi indicate, chiedendo la collazione delle somme ricevute da E****o, F****o e B****o. Il difensore di P****o S****i dichiarava di non conoscere la scrittura -sottoscrizione del doc.4 d imesso da G****E P****O P****o. 1.19.Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., a ll’udienza del 15.10.2015 F****o P****o dichiarava di rinuncia re alla domanda di simulazione e di lesione di legittima nei confronti di G****E P****O Batti stel , che l’accettava. 1.20.Disattese le istanze di prova orale e disposta c.t.u. estimativa del compendio successivamente revocata, con sentenza n. 1756 -17 pubblicata il 3.8.2017, il Tribunale di Treviso rigettava le domande di simulazione dei contratti d i compravendita impugnati, la domanda di riduzione proposta da P****o F****o nei confronti di P****o E****o e la domanda di riduzione proposta nei confronti di P****o S****i da E****o P****o e B****o P****o. 1.21.Dichiarava, altresì, impro cedibile la domanda di divisione per mancanza di prova della qualità di eredi e della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. 2.Gli appelli . 2.1.Avverso la sentenza ha proposto appello Cristi na P****o sulla base di due motivi. Il procedimento è stato iscritto al n.r.g. 3582 -17. 2.2.B****o P****o ha proposto separato appello avverso la medesima sentenza affidato a tre motivi; il procedimento è stato iscritto al n.r.g.3678 -17. 2.3.In entra mbi i procedimenti si sono costituiti tutti i condividenti, chiedendo la riunione dei due procedimenti e l’accoglimento degli appelli in relazione al capo che ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione ereditaria. 2.4.G****E P****O P****o n el proc. n.r.g. 3678 -17 ha resistito all’appello proposto da B****o P****o avverso il rigetto della domanda di accertamento della simulazione nei propri confronti e ha insistito, in via di appello incidentale, per l’accoglimento della domanda di c ollazione delle donazioni ricevute dai fratelli, sostenendo che B****o P****o aveva ammesso la donazione ricevuta Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it 11 alla prima udienza e che E****o P****o non aveva mai contestato la circostanza. In entrambi i procedimenti ha aderito agli appelli avver so la declaratoria di improcedibilità della divisione. 2.5.S****i P****o e Josè Luis P****o si sono associati agli appelli proposti in ordine alla procedibilità della domanda di divisione, senza richiamare espressamente ex art. 346 c.p.c. le domand e ed eccezioni proposte in primo grado. 2.6.P****o E****o ha richiamato ex art. 346 c.p.c. genericamente tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e non esaminate. 2.7.Riuniti i due procedimenti, dopo il passaggio della causa in decisione le parti hanno chiesto la rimessione sul ruolo in pendenza di trattative per addivenire a una definizione transattiva della controversia; nonostante i rinvii a tale fine concessi, le trattative non sono sfociate in un accordo. 2.8. L’udienza di precisazione d elle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall’art. 83, D.L. n.18/2020, convertito con legge n.27/2020, come modificato dall’art. 221 del D.L. n. 34/20, conv. con l. n. 77/2020, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. 3.I motivi di appello . a) L’appello di P****o F****o ( proc. n.r.g. 3582 -17). 3.1.Con il primo motivo F****o P****o impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda di riduzione da lei propo sta. Lamenta erronea valutazione delle emergenze istruttorie, errata applicazione delle regole sull’onere della prova, motivazione solo apparente, falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., mancato espletamento di c.t.u. 3.2.Sostiene che il Tribunal e, pur avendo correttamente premesso che l’erede che agisca per la riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima non soggiace alle limitazioni probatorie previste in materia di simulazione per le parti, abbia omesso di valutare l’estratto pre videnziale di P****o E****o prodotto da quest’ultimo, da cui emergerebbe che i suoi proventi dell’attività lavorativa erano insufficienti a consentirgli il pagamento del prezzo della compravendita, ammontando, in media, a circa EUR 6500,00 all’anno, somma incompatibile con il pagamento del prezzo della compravendita. 3.3.Lamenta, altresì, che il primo Giudice, oltre a non aver argomentato sulle ragioni della ritenuta mancanza di valenza dimostrativa dell’indizio in questione, non abbia valutato l’elemento indiziario costituito dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo della compravendita, poichè E****o P****o, dopo aver dedotto nell’atto di citazione che all’epoca della compravendita lavorava da oltre 15 anni e per tale ragione aveva potuto dispor re del denaro necessario per il pagamento del prezzo, si era poi limitato a offrire prove orali tendenti a dimostrare di aver pagato il prezzo della vendita tramite la dazione di pietre preziose e oro acquistati in occasione dei suoi viaggi in America Lat ina (fatto mai allegato in precedenza), prove correttamente non ammesse dal primo Giudice. Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 12 Invoca il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale, una volta prospettata dall’attore la presenza di indizi della simulazione, gra va sul convenuto acquirente l’onere di dimostrare l’effettività del prezzo della compravendita, principio disatteso da parte del Giudice di primo grado. 3.4.Si duole, altresì, che il Tribunale non abbia neppure tenuto in considerazione l’elemento indizia rio allegato da P****o B****o e da lei fatto proprio, ossia che il valore dei beni trasferiti fosse superiore a quanto dichiarato nell’atto simulato, come emergeva chiaramente dai valori degli immobili alienati indicati nella propria comparsa di costitu zione e risposta, superiori a quelli risultanti dagli atti impugnati. Ad avviso dell’appellante, infine, il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche il rapporto di parentela e la giovane età di P****o E****o all’epoca della compravendita per accertare la natura simulata dell’atto. 3.5.Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto improcedibile la domanda di divisione, lamentando falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. 3.6.Sostiene che il Tribunale abbia confuso la legitimatio ad causam con la concreta titolarità del rapporto controverso, quest’ultima attinente al merito della controversia e mai contestata da nessuna delle parti, facendo applicazione di un orientamento isolato e anacronistico. b) L’appello di B****o P****o (proc. n.r.g.3678 -17) . 3.7.Con il primo motivo B****o P****o censura la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione per mancata produzione della documentazione previst a dall’art. 567 c.p.c. ; deduce che la norma richiamata dal Giudice di primo grado non è applicabile alle successioni e in ogni caso la qualità di eredi di tutte le parti in causa era pacifica e non oggetto di contestazione, oltre a risultare anche dalla d enuncia di successione. 3.8.Con il secondo motivo denuncia l’erroneo rigetto della domanda di simulazione degli atti di compravendita impugnati. Sostiene di aver fornito prova documentale della simulazione con la produzione della scrittura 15.5.2003, ingiu stamente ritenuta non ammissibile dal Tribunale, da cui emergerebbe inconfutabilmente che gli atti conclusi in pari data erano simulati. Si è riportata alle ragioni poste a sostegno della richiesta di rimessione in termini per la produzione della scrittur a datata 15.5.2003, tardivamente rinvenuta nell’abitazione familiare, dove da tempo non si recava per i dissidi insorti con i genitori a causa delle donazioni effettuate in favore degli altri fratelli. 3.9.Denuncia, altresì, l’omessa considerazione da part e del primo Giudice delle risultanze della scrittura a firma di entrambi i genitori datata 20.11.1997 prodotta sub doc. 9 e della proposta transattiva avanzata prima del giudizio da P****o G****E P****O e E****o tramite il geometra Clementi, che prevede va la distribuzione del ricavato della vendita di alcuni terreni in favore di Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 13 tutti i fratelli, con esclusione di G****E P****O e E****o, nonché della mancata prova da parte del fratello E****o del pagamento del prezzo della compravendita. 3.10.Con il terz o motivo si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non proposta la domanda di riduzione nei confronti dei fratelli G****E P****O e E****o, senza considerare che i limiti previsti dalla legge in relazione al contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non consentivano una migliore illustrazione della domanda, che era stata riservata alla comparsa conclusionale. Sostiene che in ragione della proposizione della domanda di riduzione nei confronti dei fratelli G****E P****O, E****o e Giova nna P****o, non opererebbero nei suoi confronti i vincoli probatori previsti dall’art. 1417 c.c. 4. La procedibilità della domanda di divisione . 4.1. Il secondo motivo dell’appello proposto da F****o P****o e il primo motivo dell’appello proposto da B****o P****o , per il cui accoglimento hanno insistito tutti i condividenti, sono fondati. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo de lla domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto ( Sez. U, Se ntenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 6383 71 – 01) . 4.2.Nel caso di specie la qualifica di coeredi di tutte le parti è pacifica e non è mai stata messa in discussione; tutti i convenuti in primo grado hanno, per converso, aderito alla domanda di divisione proposta dall’originaria attrice B****o Ba ttistel. 4.3. Nei giudizi di scioglimento della comunione, inoltre, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimen to previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anch e nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della d ivisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita ( Cass. Sez. 6 – 2, Ordi nanza n. 10067 del 28/05/20 20, Rv. 658015 – 02) 4.4.Ne consegue la procedibilità della domanda di divisione e la riforma, sul punto, della sentenza di primo grado va riformata. Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017

TREVISO SUCCESSIONI 

Per l’accertamento della consistenza delle masse ereditarie la causa deve essere rimessa in istruttori a e va disposto l’espletamento di c.t.u. 5. L’azione di simulazione proposta da P****o F****o ( primo motivo di appello nel proc. n.r.g.3582 -17) . 5.1.P****o F****o ha proposto domanda di riduzione nei confronti di tutte le altre parti, lamentand o la lesione della sua quota di legittima e ha chiesto l’accertamento della simulazione dell’atto di compravendita del 15.5.2003 nei confronti del fratello E****o P****o ( avendo rinunciato alla domanda nei confronti del fratello G****E P****O P****o ). 5.2.Il successore a titolo universale ” mortis causa ” subentra nella posizione giuridica del ” de cuius ” ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunz ioni alle quali era soggetto quest’ultimo come parte contraente. L’erede legittimario, invece, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all’azione di simulazione, proponga – sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzi one della sua quota di riserva – una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 28/10/2004, Rv. 577869 – 01 e successive conformi ). 5.3.Ne consegue che F****o P****o può avvalersi della prova per testi (che non ha offerto) e della prova per presunzioni. 5.4.Nella comparsa di risposta depos itata nel giudizio di primo grado in data 28.11.2013, F****o P****o ha dedotto: ” Concorda sul fatto che i contratti di compravendita a favore di P****o E****o e G****E P****O indicati in atto di citazione siano simulati e celino in realtà una donaz ione; non potrebbe essere altrimenti, considerato che gli acquirenti non avevano entrate sufficienti per poter pagare il reale valore di quei beni .” 5.5.Nel descrivere compiutamente il valore dei beni oggetto di compravendita, ha riportato nella medesi ma comparsa di costituzione valori diversi e più elevati da quelli indicati negli atti impugnati, allegando contestualmente il doc. 1 costituito dalla perizia del geom. Giuliano Lovato di Oderzo, nella quale era indicato il valore di stima dei beni compra venduti, difforme dai corrispettivi delle vendite indicati nell’atto impugnato. 5.6.Deve ritenersi, pertanto, che l’odierna appellante avesse dedotto fin dalla comparsa di risposta che il prezzo reale dei beni oggetto di compravendita fosse più elevato ri spetto a quello dichiarato Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017  15 nell’atto impugnato e sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è condivisibile. 5.7.La causa deve essere, pertanto, rimessa in istruttoria per l’espletamento di c.t.u. al fine di accertare l’esatto valore dei beni venduti da P****o Giuseppe e Valerio Rita a P****o E****o con l’atto del 15.5.2003, ai fini della decisione sulla domanda di simulazione e riduzione proposta da P****o F****o. 5.8. Per accertare la lesione di legittima è necessario deter minare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nomi nale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ., v. in tale senso Sez. 2, Sen tenza n. 11873 dell’1/12/1993, Rv. 484561 – 01). 6. Le domande di collazione . 6.1.Va premesso che la domanda d i collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una do manda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019, Rv. 654974 – 02). 6.2.Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reint egrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. 6.3.Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consenten do agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017 @LeSentenze.it www.LeSentenze.it LeSentenze.it 16 reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. 6.4.Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzion e, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo all a distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della libe ralità che esprime la disponibile (Sez. 2 – , Sentenza n. 28196 del 10/12/2020, Rv. 659836 – 01, v. anche Cass. 22097 del 2015 Rv. 636878 – 01). 6.5. Per la decisione sulle domande di collazione si rende necessario il completamento dell’istruttoria. 7.La domanda di ridu zione proposta da P****o B****o ( terzo motivo di appello nel proc. n.r.g. 3678 -17 ). 7.1. Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado B****o P****o ha chiesto l’accertamento della simulazione dell’atto di compravendita concluso tra il padre e il fratello G****E P****O P****o in data 19/11/1990 e dell’atto concluso in data 15.5.2003 tra i genitori e i fratelli G****E P****O e E****o P****o, nonché la collazione dei beni oggetto delle donazioni dissimulate; nelle conclusio ni, ha anche chiesto la “riduzione” della donazione effettuata in favore della sorella S****i. Non ha, invece, proposto l’azione di accertamento della lesione della quota di legittima e l’azione di riduzione nei confronti dei fratelli G****E P****O e E****o. 7.2.L’azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell’asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari ( sentenza n. 1408 del 23.1.2007). 7.3.Il legittimario che si dichiara leso ha, altresì, l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la les ione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile Sentenza n. 119/2021 pubbl. il 25/01/2021 RG n. 3582/2017  17 e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius (v. Sez. 2 – , Se ntenza n. 1357 del 19/01/2017, Rv. 642221 – 01) . 7.4. Alla luce degli esposti principi, non può ritenersi che B****o P****o abbia proposto azione di riduzione nei confronti dei fratelli P****O Fla vio e E****o P****o, non essendo a tal fine sufficiente, per la sua genericità, la menzione, nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. della riduzione “di altre eventuali donazioni effettuate”, in assenza di alcuna doglianza relativa alla lesione della propria quota di legittima. 7.5.Avverso il rigetto della generica domanda di “riduzione” della donazione effettuata dai genitori in favore della sorella S****i P****o, invece, B****o P****o non ha proposto appello e pertanto la questione va valutata unitamente alle domande di collazione. 7.6. La domanda di simulazione andrà esaminata unitamente a quella proposta da F****o P****o, dopo il completamento dell’istruttoria. 7.7.In conclusione, vanno accolti il secondo motivo dell’appello proposto da F****o P****o e il primo motivo dell’appello proposto da B****o P****o, mentre va rigettato il terzo motivo dell’appello proposto da B****o P****o. 7.8.Per la decisione sui restanti motivi e sulle restanti questioni la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza. 7.9. Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa statuizione sulle spese. PQM La Corte d’Appello di Venezia, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, 1) In riforma del capo 5 della sentenza n. 1756/2017, pubblicata il 3.8.2017, emessa dal Tribunale di Treviso nel proc. n.r.g. 3976 -13, dispone lo scioglimento de lla comunione ereditaria in morte di Giuseppe P****o e di Rita Valerio. 2) Rigetta il terzo motivo dell’appello proposto da P****o B****o. 3) Rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ordinanza. 4) Regolamento delle spese con la pronuncia definitiva. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19/01/2021 . Il R****e est. dott. Innocenza Vono Il Presidente dott. Guido Santoro