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Tribunale Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato

 

 

 

Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –

 

NELLA SENTENZA SOTO INDICATA IL TRIBUNALE DI VICENZ AFA UN’NALISI PREZIOSA E ATTENTA SULLA DISTRAZIONE NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

In punto di qualificazione del fatto , appare utile chiarire che è nota a questo Tribunale la definizione che solitamente fornisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, dal punto di vista oggettivo, e le differenze che vengono tratteggiate rispetto alla bancarotta fraudolenta distrazione: significativa è la sentenza della Suprema Corte n.5317 del 2015 che definisce condotta dissipativa sotto l’aspetto oggettivo, quella incoerente dal punto di vista delle esigenze aziendali (Cassazione Sez. V, 17.9.14/4.2.2015, n.5317), cioè la condotta che si pone in termini di incoerenza assoluta con le finalità aziendali.

Infatti, se la distrazione configura la condotta con cui l’agente ottiene l’estromissione di un bene dal patrimonio dell’imprenditore senza una corrispondente entrata, la dissipazione si configura ogni qual volta l’agente ponga in essere un’attività gestionale che disperda risorse aziendali, perseguendo pertanto finalità estranee a quelle aziendali.

Peraltro sia la distrazione che la dissipazione configurano un pericolo per la funzione di garanzia cui è proposto il patrimonio del debitore e non è necessario che tali condotte siano cagionative del dissesto che conduce al fallimento.

Con il reato di bancarotta infatti il legislatore sanziona la condotta contraria alle finalità aziendali e non è necessario che essa sia sempre causativa di un danno, configurandosi come reato di pericolo concreto.

Nella formulazione della norma peraltro, il termine “dissipazione” è posto per ultimo nel novero delle condotte sanzionate e segue i termini “distratto, occultato, dissimulato e distrutto”, confluendo nel concetto di bancarotta per dissipazione, tutte quelle condotte che si concretizzano in una dispersione di risorse aziendali senza giustificazione, nella eliminazione di risorse che altrimenti rimarrebbero nell’alveo del patrimonio del debitore a garanzia dei debiti nei confronti dei creditori e che non consistano appunto in una distrazione, nascondimento, dissimulazione, distruzione e/o soppressione di risorse.

 

Sul punto peraltro la Corte di legittimità ha autorevolmente sottolineato che “in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 216 l.fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale.” Sez. 5, Sentenza n.32469del16/04/2013Ud. (dep. 25/07/2013 ) Rv. 256252 – 01.

La sentenza si riferisce ad un caso in cui la Corte ha ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta distrattiva proprio in relazione ad una condotta di mancata riscossione dei crediti della società.

In base alle prove acquisite, è pertanto provato che i crediti non riscossi (che avrebbero dovuto figurare nel patrimonio della società) siano stati oggetto di una condotta distrattiva riconducibile al paradigma dell’art. 216 L.F.

I fatti vanno ascritti ad entrambi gli imputati, in ragione del loro ruolo di amministratori della società ( (…) anche nella veste di liquidatore della stessa ).

Infine, occorre fare una notazione relativa alla configurazione dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.

Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –

Tribunale|Vicenza Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato –

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Tribunale|Vicenza|Penale|Sentenza|12 agosto 2019| n. 684

Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Circostanze del reato – Presupposti per la configurabilità della fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale –

composto dai Signori:

Dott. Lorenzo MIAZZI – Presidente

Dott. Deborah DE STEFANO – Giudice est.

Dott. Elena GARBO – Giudice

alla pubblica udienza del 31/05/2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

1) (…) nato il (…) a (…) residente a F. V. in Via (…) n. 5/B – domicilio dichiarato;

libero – assente

con difensore di fiducia avv. Ma.Zu. del Foro di Rovigo;

2) (…) nata il (…) a B. residente a F. V. in via (…) – domicilio dichiarato;

libera – assente

con difensore di fiducia avv. Eu.Ta. del Foro di Rovigo;

imputati

1) del reato previsto dall’articolo 110 del Codice penale e dagli articoli 216 comma 1 numero 1) e comma 3, 219 comma 2 numero 1) e 223 comma 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 perché, in concorso tra loro, in qualità di amministratori (entrambi) e dì liquidatore (lo (…)) della “(…) s.r.l.” (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza):

– distraevano o comunque dissipavano i crediti di Euro 170131,00 verso la “G. si” (società spagnola), Euro 1.864.215,74 verso la “(…) sl” (società spagnola), Euro 56.871,31 verso la “(…)”, Euro 366.500,00 ancora verso la “(…)” ed Euro 626.606,01 verso società collegate (essenzialmente la “(…) s.r.l.”), rinunciando a riscuoterti e azzerandone il valore nel bilancio;

– eseguivano pagamenti a favore della “(…)” per Euro 775.594,04 (il 14-10-11) ed Euro 34.227,69 (il 15-11-11) nonché a favore della “(…)” per Euro 92.950,00 (il 17-10-11), allo scopo di favorire tali creditori a danno degli altri;

reato aggravato perché i colpevoli commettevano più fatti tra quelli previsti nell’articolo 216 R.D. n. 267 del 1942;

In Vicenza il 28 ottobre 2013 (luogo e data della dichiarazione di fallimento della “(…) s.r.l.”);

2) del reato previsto dall’articolo 224 (anche con riferimento all’art. 217 n. 4) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 perché, in qualità di amministratori della “(…) s.r.l.” (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza), concorrevano ad aggravare il dissesto della predetta società in quanto, pur risultando dai bilanci (quantomeno a partire dall’esercizio 2010) un patrimonio netto gravemente negativo, non osservavano l’obbligo imposto dall’od. 2482- ter (convocazione dell’assemblea per la “reintegrazione” del capitale) ovvero si astenevano dal richiedere la dichiarazione del fallimento della società;

In Vicenza il 28 ottobre 2013 (luogo e data della dichiarazione di fallimento della “(…)).

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il processo

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 9.9.2016 il G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di (…) e (…) imputati dei reati di bancarotta fraudolenta distruttiva, preferenziale e per aggravamento del dissesto. Il dibattimento si è svolto in assenza degli imputati.

Le prove orali (esame dei testi indicati dal P.M., dalla difesa degli imputati) e documentali (produzioni di tutte le parti) sono state ammesse all’udienza dell’11 novembre 2016.

Nel corso del dibattimento sono stati esaminati i testimoni (…), (…), (…), (…), (…).

All’udienza odierna, esaurita la discussione orale, le parti hanno concluso come da intestazione. Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, all’esito della quale ha pronunciato sentenza con la lettura del dispositivo

2- Il fatto.

Il capo d’imputazione descrive in modo preciso le contestazioni formulate ai due imputati, accusati , in qualità di amministratori ((…) anche liquidatore) di (…) s.r.l. ( società fallita in data 28.10.2013) di aver distratto ( rinunciando a riscuoterli) i crediti vantati dalla fallita verso le società collegate G., (…), (…) e di aver eseguito pagamenti in favore di (…) per Euro 775.594 (in data 14.102011) ed Euro 34.227 (15.11.2011) ed in favore di (…) per Euro 92.950 (17.10.2011); inoltre è contestato il concorso nel reato di cui all’art. 217 L.F. per aver aggravato il dissesto della compagine sociale, in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto negativo quanto meno dal 2010, si astenevano dal richiedere il fallimento.

3- sintesi delle risultanze processuali

L’attività della società fallita è descritta nella relazione ex art. 33 L.F. acquisita al fascicolo dibattimentale; il curatore (…), nella deposizione resa all’udienza del 6.10.2017, ha richiamato e puntualizzato le indicazioni contenute nella relazione:

la società è stata costituita nel 1973 come s.n.c., nel 1990 è stata trasformata in s.r.l., aveva come oggetto sociale la produzione di impianti sanitari in acciaio per industria alimentare.

A far data dal 2007 (…) ha prodotto un volume di vendite via, via decrescente passando da un fatturato annuo di Euro 5.920.000 (del 2007) ad Euro 1.430.000 nel 2011.

La gestione della società dal 2002 è stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto da (…) e (…), nel gennaio 2007 è stato nominato consigliere (…).

Dal 2009 il C.D.A. è composto dai due imputati; nel novembre 2011 la società è stata posta in liquidazione e (…) ha assunto la carica di liquidatore.

La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza in data 28.10.2013, dopo la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo richiesto nel novembre 2012.

Quanto alle cause del dissesto societario, secondo l’analisi svolta dal curatore fallimentare, vanno ricondotte alla generale crisi economica del 2008 che ha investito in modo significativo il mercato spagnolo e cileno, ossia le principali piazze estere di diffusione dei prodotti commercializzati dalla fallita.

Per far fronte al calo di vendite, nel 2008, (…) ha rivalutato l’immobile strumentale per Euro 2.300.000 , iscrivendo a bilancio il saldo attivo nel patrimonio netto alla voce “Riserva di rivalutazione ex D.L. n. 185 del 2008“, sul punto il curatore ha osservato che – senza questa rivalutazione – la società avrebbe presentato un deficit patrimoniale già nel 2008.

A tal proposito il dott. (…) ha sottolineato che, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il perito ha stimato il bene in Euro 865mila (a fronte di un valore rivalutato iscritto al bilancio 2012 di Euro 2.100.000).

Il bilancio al 31-12-2010 presenta un patrimonio netto negativo di Euro 911.000.

In data 8 febbraio 2011 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda con la società (…) s.r.l. per un canone annuo di oltre Euro 100.000, ridotto successivamente nel marzo 2012 all’importo di Euro 54.000.

L’esercizio 2011 è stato chiuso con una perdita di Euro 3.700.000 a fronte di un fatturato di Euro 1.435.000.

Nel bilancio del 2011 sono stati azzerati i crediti verso clienti per l’importo complessivo di Euro 2.091.600 (G. per Euro 170.700, (…) per Euro 1.864.000, (…) per Euro 56.900); il teste ha precisato che si tratta di crediti già iscritti a bilancio fin dal 2008; sono altresì stati azzerati i crediti verso le società collegate per un importo di Euro 993.100 ((…) per Euro 366.500 ed (…) e A. per Euro 626.600).

Il curatore ha accertato che tutte le società debitrici sono collegate allo (…); la società (…) è detenuta dagli imputati (per il 60% dalla C. e per il 40% dallo (…)), (…) è invece una società spagnola, dal 2009 è stata amministrata dall’imputato (…), che è stato anche amministratore di G..

Quanto alla contestazione relativa ai pagamenti nei confronti degli istituti bancari , il dott. (…) ha precisato che, a fine 2011, i soci hanno estinto debiti della società nei confronti delle banche, secondo la seguente sequenza cronologica :

in data 14.10.2011, versando Euro 775-594 in favore di (…),

in data 15.11.2011 per Euro 34.227 ancora ad (…)

in data 14.10.2011 risulta un versamento di Euro 92.950 nei confronti di banca (…).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sono stati escussi su indicazione dei difensori alcuni ex dipendenti e consulenti della società fallita.

(…) ( escusso all’udienza del 19.10.2018) è il commercialista che ha compilato il bilancio dal 2008; egli ha confermato che tutti i crediti verso le società collegate sono stati svalutati nel 2011, perché “non si potevano recuperare”, pertanto, in ragione della necessità di porre in liquidazione la società, si è proceduto all’azzeramento delle relative poste.

(…) è stata dipendente di (…) dal 1998 al 2011 ( oggi lavora per la società (…) di cui (…) è direttore generale).

La teste ha ricordato che (…) era la società distributrice in Spagna dei prodotti di (…); ha ricordato che nel 2008 la società spagnola entrò in crisi; infatti il primo assegno bancario non riscosso risale al febbraio 2008 (cfr. la produzione documentale della difesa relativa all’udienza 19.10.2018).

Anche la teste della difesa (…) è una ex dipendente (…) ( dal 2006 al 2011 ha svolto le mansioni di contabile ), oggi lavora per (…).

Ha confermato che (…) era il distributore di prodotti di (…), (…) era invece una società cilena, nel 2006 vi fu una cospicua fornitura di materiale successivamente restituita in quanto la società cilena non era in grado di far fronte ai pagamenti.

La teste (…) è stata addetta al magazzino dal 2001 al 2011, oggi lavora per (…).

La donna ha ricordato che – quanto meno fino al 2009 – vi erano rapporti commerciali stabili con (…); le spedizioni di materiale avevano cadenza settimanale.

I rapporti commerciali con la società spagnola si interruppero nel 2009, proprio a seguito della crisi della società estera che non riusciva a onorare i pagamenti.

La teste (…) (escussa all’udienza del 23 11 2018) è stata dipendente di (…) dal 2001 al 2008 , società amministrata dall’imputato (…) ; ha riferito che la società entrò in crisi nel 2008 a seguito della crisi generale del mercato spagnolo, nel 2008 si licenziò perché non le veniva più pagato lo stipendio, ha inoltre precisato che dall’Italia avevano reclamato i pagamenti ma la società non aveva i mezzi finanziari.

  1. I reati contestati

5.1. La bancarotta fraudolenta per distrazione

La tesi dell’accusa è lineare.

Gli imputati, nella veste di amministratori, (…) anche di liquidatore della società (…), hanno distratto i crediti vantati dalla fallita verso le società collegate, rinunciando a riscuoterli ed azzerandone il valore nel 2011, in sede di approvazione del bilancio di liquidazione della società.

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare che tutte le società debitrici di (…) indicate in imputazione erano riconducibili allo (…), il quale – in molteplici casi – ha gestito con disinvoltura i flussi di cassa delle controllate, indirizzandoli da una società all’altra, effettuando in taluni casi pagamenti anomali che non trovano alcuna giustificazione causale in pregressi rapporti commerciali di fornitura tra le stesse.

In particolare, dalla produzione documentale depositata dal curatore in data 9.2.2018 si evince quanto segue in relazione ai crediti di (…):

– quanto ai rapporti con la società italiana (…) (riconducibile ad entrambi gli imputati che ne compongono il CDA), il dott. (…) ha precisato che si tratta di una società posta in liquidazione dal 26.11.2014.(Cfr. la visura allegato 2 alla memoria integrativa del curatore datata 9.2.2018).

(…) vanta nei confronti della stessa un credito di Euro 626.606.

Dalla scheda contabile (allegato n.6 alla memoria) si evince che il credito non nasce da rapporti di fornitura tra le società, bensì da pagamenti effettuati da (…) a debitori di (…) inox ;il credito è stato appostato alla voce crediti verso società collegate e si fonda su pagamenti di stipendi, TFR e cartelle esattoriali.

– quanto alle voci di credito verso la società (…),dalla scheda contabile n. 8 ( allegato 5) alla memoria del curatore) risultano due voci di credito: Euro 1.864.215 ed Euro 366.606.

Il secondo importo (Euro 366.606) è relativo ad anticipi effettuati in favore di (…) nell’anno 2007, il credito di Euro 1.864.000 è invece stato correttamente contabilizzato come credito verso fornitori e si fonda sulle forniture effettuate in favore della società spagnola.

Anche la società spagnola (…) è riconducibile alla famiglia (…), già a fine 2007 (…) aveva un debito nei confronti della fallita di oltre un milione di Euro, dall’inizio del 2008 gli assegni della società spagnola risultano impagati.

Gli imputati, pur consapevoli del dissesto della collegata spagnola, nel 2009 hanno effettuato una fornitura del valore di circa 800.000 Euro.

– Quanto ai rapporti commerciali con la società cilena (…),il credito di Euro 56.871,131 è relativo ad un contratto fornitura merci dell’ottobre 2009 ( allegato 5 alla memoria del curatore).

In tutti i casi dianzi descritti i crediti sono stati azzerati in sede di approvazione del bilancio dal 31.12.2011, senza che vi sia stato alcun tentativo giudiziale o stragiudiziale da parte degli imputati di recuperare le somme dovute.

Il PM contesta in via alternativa le condotte di dissipazione o distrazione.

In punto di qualificazione del fatto , appare utile chiarire che è nota a questo Tribunale la definizione che solitamente fornisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, dal punto di vista oggettivo, e le differenze che vengono tratteggiate rispetto alla bancarotta fraudolenta distrazione: significativa è la sentenza della Suprema Corte n.5317 del 2015 che definisce condotta dissipativa sotto l’aspetto oggettivo, quella incoerente dal punto di vista delle esigenze aziendali (Cassazione Sez. V, 17.9.14/4.2.2015, n.5317), cioè la condotta che si pone in termini di incoerenza assoluta con le finalità aziendali.

Infatti, se la distrazione configura la condotta con cui l’agente ottiene l’estromissione di un bene dal patrimonio dell’imprenditore senza una corrispondente entrata, la dissipazione si configura ogni qual volta l’agente ponga in essere un’attività gestionale che disperda risorse aziendali, perseguendo pertanto finalità estranee a quelle aziendali.

Peraltro sia la distrazione che la dissipazione configurano un pericolo per la funzione di garanzia cui è proposto il patrimonio del debitore e non è necessario che tali condotte siano cagionative del dissesto che conduce al fallimento.

Con il reato di bancarotta infatti il legislatore sanziona la condotta contraria alle finalità aziendali e non è necessario che essa sia sempre causativa di un danno, configurandosi come reato di pericolo concreto.

Nella formulazione della norma peraltro, il termine “dissipazione” è posto per ultimo nel novero delle condotte sanzionate e segue i termini “distratto, occultato, dissimulato e distrutto”, confluendo nel concetto di bancarotta per dissipazione, tutte quelle condotte che si concretizzano in una dispersione di risorse aziendali senza giustificazione, nella eliminazione di risorse che altrimenti rimarrebbero nell’alveo del patrimonio del debitore a garanzia dei debiti nei confronti dei creditori e che non consistano appunto in una distrazione, nascondimento, dissimulazione, distruzione e/o soppressione di risorse.

Ciò posto, va evidenziato che, in via astratta, le operazioni descritte in imputazione non corrispondono al concetto di bancarotta per dissipazione cui si ispira la Corte di Cassazione, laddove non si tratta di operazioni funzionali alla dispersione di risorse economiche e finanziarie della società, i crediti vantati dalla fallita trovano la loro genesi in contratti di fornitura ovvero in rapporti di finanziamento tra società infragruppo.

Da quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che i fatti contestati integrino la prova di una condotta distrattiva dei crediti vantati dalla società fallita, crediti mai riscossi ed azzerati in sede di approvazione del bilancio di liquidazione al dicembre 2011.

A tal proposito è sufficiente ricordare che – per costante giurisprudenza – deve ritenersi legittimamente raggiunta la prova della distrazione nella bancarotta fraudolenta dal mancato reperimento di beni o merci sicuramente acquisiti al patrimonio della società prima del fallimento, ovvero dalla mancanza del loro controvalore in denaro all’atto del fallimento ; ne consegue che, qualora il fallito non abbia saputo rendere conto del mancato reperimento dei beni, ovvero della concreta destinazione dei medesimi (o di quanto ricavato dal loro trasferimento a terzi) ad effettive necessità dell’impresa, il giudice può trarre il convincimento che i beni siano stati dolosamente distratti in pregiudizio dei creditori, essendo all’uopo sufficiente il solo dolo generico.

In sostanza, in mancanza di tale giustificazione, il giudice penale non è tenuto a dimostrare in modo positivo l’uso diverso delle attività non ritrovate; accertata l’esistenza di valori patrimoniali e la loro successiva scomparsa all’atto del fallimento, può induttivamente ritenersi sussistente la condotta distruttiva o, più in generale, la sottrazione dei medesimi alla massa creditoria.

La presunzione in esame rileva a tutti gli effetti come prova indiziaria ai sensi dell’art. 192 c.p.p. e, come ogni prova a carico, può essere confutata dall’allegazione da parte dell’imputato di fatti e circostanze che, provati processualmente, escludano la sussistenza del fatto indiziante o ne mutino la valenza probatoria. Pertanto non costituisce inversione dell’onere della prova il fatto che sia rimessa all’interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o delle somme non rinvenuti.

Nel caso di specie, in difetto di qualsiasi verosimile prospettazione alternativa a quella accusatoria, idonea a giustificare la mancata riscossione dei crediti, l’argomentazione induttiva sulla quale si fonda l’accusa è rimasta non confutata.

Sul punto peraltro la Corte di legittimità ha autorevolmente sottolineato che “in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 216 l.fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale.” Sez. 5, Sentenza n.32469del16/04/2013Ud. (dep. 25/07/2013 ) Rv. 256252 – 01.

La sentenza si riferisce ad un caso in cui la Corte ha ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta distrattiva proprio in relazione ad una condotta di mancata riscossione dei crediti della società.

In base alle prove acquisite, è pertanto provato che i crediti non riscossi (che avrebbero dovuto figurare nel patrimonio della società) siano stati oggetto di una condotta distrattiva riconducibile al paradigma dell’art. 216 L.F.

I fatti vanno ascritti ad entrambi gli imputati, in ragione del loro ruolo di amministratori della società ( (…) anche nella veste di liquidatore della stessa ).

Infine, occorre fare una notazione relativa alla configurazione dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.

Esso consiste nella consapevole volontà di compiere i fatti di distrazione o occultamento o dissipazione preventivamente accettando e quindi volendo, il risultato di tale condotta.

Non è invece indispensabile l’intento specifico quale quello di recare un pregiudizio ai creditori, indispensabile solamente per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzata attraverso la esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti (“ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”).

Dolo generico implica volizione dell’azione e “non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa” né che abbia cagionato il dissesto antecedente all’insolvenza (Sez. V, 18/11/2014-5/2/15 n. 5590).

È infine pacifico che sussista il reato di bancarotta anche quando l’agente con la propria condotta non cagioni direttamente il dissesto, ma contribuisca alla sua determinazione.

Dal punto di vista storico, invero, le condotte detrattive devono essere inserite in un contesto notoriamente conosciuto agli imputati di perdurante crisi economica e finanziaria della compagine societaria, protrattasi ininterrottamente quanto meno dal 2008.

La prova dell’elemento psicologico emerge dunque dalle risultanze istruttorie dianzi esposte laddove, come detto, per la sussistenza del reato è necessario e sufficiente la consapevole volontà di compiere gli atti di bancarotta fraudolenta.

5.2 La condotta di bancarotta preferenziale

L’addebito si fonda quando riscontrato dal curatore fallimentare in ordine ai pagamenti effettuati alla fine del 20112 nei confronti di (…) e (…)

Il dott. (…) ha accertato che i soci hanno estinto i seguenti debiti:

– in data 14.10.2011 versando Euro 775.594 in favore di (…),

– in data 15.11.2011 per Euro 34.227 ancora ad (…),

– in data 14.10.2011 risulta un versamento di Euro 92.950 nei confronti di banca (…)

Dalla scheda contabile n. 8 prodotta dal curatore in allegato alla memoria del 9.2.2018 si evince che la provvista utilizzata per effettuare i pagamenti è costituita da un finanziamento soci infruttifero;in particolare, a seguito di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria stipulato da (…) in favore degli imputati (…) e C., i soci hanno versato il denaro nella casse sociali, utilizzandolo per estinguere i debiti verso le banche.

I pagamenti agli istituti bancari sono stati effettuati tra ottobre e novembre 2011 , ossia contestualmente all’avvio della fase di liquidazione, nel momento in cui la società presentava un patrimonio netto negativo di oltre un milione di Euro.

Trattasi in tutta evidenza di pagamenti agli istituti bancari effettuati in epoca in cui – come riferito dal curatore – era già in atto la situazione di squilibrio patrimoniale tale da non consentire il soddisfacimento integrale di tutte le passività alle rispettive scadenze, situazione che avrebbe dovuto imporre, quindi, agli amministratori di astenersi dal disporre del patrimonio della società, per non pregiudicare i concorrenti creditori.

Anche in tal caso la condotta va ascritta ad entrambi gli imputati, amministratori della società e beneficiari del finanziamento ricevuto da (…), versato nelle casse sociali ed utilizzato per estinguere le esposizioni bancarie.

5.3 La condotta di aggravamento del dissesto

Dall’analisi svolta dal curatore emerge la società ha manifestato i primi segnali di tensione e squilibrio finanziario già nel 2008,anno in cui (…) ha rivalutato l’immobile strumentale per Euro 2.300.000,iscrivendo a bilancio il saldo attivo nel patrimonio netto alla voce “Riserva di rivalutazione ex D.L. n. 185 del 2008“, senza questa rivalutazione – la società avrebbe presentato un deficit patrimoniale già nel 2008 (nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il perito ha stimato il bene in Euro 865mila, a fronte di un valore rivalutato iscritto al bilancio 2012 di Euro 2.100.000).

Il bilancio del 2010 presenta un patrimonio netto negativo di Euro 911mila.

L’esercizio 2011 è stato chiuso con una perdita di Euro 3.700.000 a fronte di un fatturato di Euro 1.435.000.

Da quanto esposto può agevolmente ritenersi che – quanto meno dal 2010 – la società, privata della liquidità derivante dalla possibilità di incassi a breve dei crediti vantati nei confronti degli clienti esteri ed esposta verso gli istituti di credito per circa un milione di Euro, versasse in uno stato di crisi irreversibile che avrebbe imposto la ricapitalizzazione ovvero la messa in liquidazione.

Da quanto detto si evince pertanto la prova che gli imputati hanno aggravato il dissesto della società da loro amministrata protraendo l’attività imprenditoriale, nonostante il conclamato stato di dissesto manifestatosi in forma irreversibile quanto meno nell’anno 2010.

L’andamento economico della società già nel 2010 (riduzione dei ricavi, aumento delle esposizioni bancarie, deficit patrimoniale di circa un milione di Euro) avrebbe dovuto allarmare gli amministratori.

La società non si trovava in una condizione di generica difficoltà, ma già dal 2010 versava in uno stato incalzante di squilibrio economico e patrimoniale, che, non essendo stato fronteggiato in alcun modo nei mesi successivi, ha determinato l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria con conseguente danno alla massa dei creditori.

Solo in data 8.11.2012 è stato depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo , richiesta non accolta dal Tribunale che in data 24.10.2013 ha dichiarato il fallimento della (…) s.r.l..

La condotta degli imputati concretizza il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217,1 comma n. 4 L. Fall., che punisce l’imprenditore che “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.

Scopo della norma è quello di impedire che l’esercizio dell’impresa, in stato di decozione, possa aumentare le perdite e danneggiare di più le aspettative dei creditori: il rimprovero consiste nel ritardo con cui è stata instaurata la procedura concorsuale, a prescindere dalla rimproverabilità di comportamenti ulteriori che abbiano in qualche modo concorso ad aggravare il dissesto (cfr. Cass. sez. V, sent. del 14.2.2013 n. 13318).

In altri termini, per la sussistenza del reato non è richiesto che l’imprenditore abbia colpevolmente determinato tale aggravamento anche in modo diverso, essendo sufficiente che lo stesso aggravamento costituisca naturale esito del prolungamento dell’attività dell’impresa, di per sé considerato idoneo dalla norma incriminatrice a produrre tale esito anche solo, ad esempio, attraverso l’ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione.

A conferma di ciò, si possono confrontare i bilanci 2010/ 2011 i quali, per importi differenti, presentano entrambi delle perdite, a dimostrazione che lo stato di dissesto societario è stato aggravato dalla prosecuzione dell’attività quantomeno fino alla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo.

Anche detta condotta va ascritta ad entrambi gli imputati, nella loro qualità di amministratori e componenti del C.D.A. della società, né giova all’imputata (…) l’essersi disinteressata delle sorti amministrative della società

Pur ammettendo che l’antieconomica e dannosa gestione sia stata commessa dall’amministratore (…), ciò non solleva l’amministratore formale dal precipuo dovere, insito nella carica, di controllare l’operato del presidente del CDA, dovere di controllo che è caratteristicamente implicito nell’incarico rivestito e che comporta la sorveglianza continuativa degli affari sociali e delle scritture contabili.

Sotto questo aspetto la (…) è stata assolutamente inerte e la sua condotta omissiva concorre materialmente ex art. 40 2 co. c.p. con quella del figlio, nonché soggettivamente perché era nelle condizioni ed aveva il dovere di controllare ed informarsi (Cass. Pen. Sez. V sent. n. 31885/2009 “Integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 L. fall. l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda – abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l’accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 c.c.” Id. sent. n. 30091 del 4.11.2011).

La più recente giurisprudenza ritiene che, anche per il caso di ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, debba essere dimostrato un atteggiamento gravemente colposo da parte del reo (cfr. ex multis Cass., sez. V, sent. 24.10.2013, n. 43414).

La gravità della colpa non può essere messa in dubbio per entrambi gli imputati.

Dall’istruttoria è emerso che la società si è trovata in una situazione di irreversibile crisi già nel corso del 2010.

In tale condizione, gli amministratori, lungi dal mettere in atto qualunque attività volta a ridurre o, per lo meno, non aggravare la situazione, hanno con colpa grave proseguito l’attività di impresa, in presenza di un forte indebitamento e di una scarsissima redditività.

Avendo essi la completa gestione dell’azienda, erano di conseguenza consapevoli della negativa condizione patrimoniale ed economica della società, per cui, secondo diligenza, avrebbero dovuto quanto meno convocare l’assemblea dei soci per deliberare gli interventi necessitati.

L’evidenza della elevata difficoltà in cui si dibatteva la società delimita corrispondentemente la gravità della colpa degli imputati.

Detta conclusione non può essere revocata in dubbio in relazione alla posizione della C. dalla circostanza che ella si sia completamente disinteressata delle sorti dell’azienda.

Il disinteressamento non può giustificare il comportamento gravemente negligente, posto che l’investitura formale nella carica di amministratore, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 c.c., doveri completamente trascurati.

Il prolungato e totale disinteresse dell’imputata ha agevolato la dissennata conduzione del figlio.

Alla luce di quanto esposto ed accertato, va pertanto affermata la piena responsabilità dei due imputati anche per il delitto di bancarotta semplice

6.Il trattamento sanzionatorio

Alla luce di quanto esposto ed accertato, va pertanto affermata la piena responsabilità degli imputati per i reati loro contestati.

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 219 comma 2 L.F. , essendo plurimi i fatti di bancarotta giudicati (“Le diverse ipotesi di bancarotta mantengono la propria autonomia ontologica, diversi essendo gli interessi tutelati dalle norme incriminatrici e potendo così dare luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatovi, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219 comma 2 n. 1 Legge Fallimentare, il quale prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento, e nel contempo impone una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.” Sez. Un., n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

Entrambi gli imputati sono meritevoli delle attenuanti generiche , in ragione di un giudizio non negativo sulla loro personalità (sono incensurati) e del corretto contegno processuale assunto, dette attenuanti possono ritenersi prevalenti sull’aggravante di aver cagionato più fatti di bancarotta di cui all’art. 219 L.F.

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è indispensabile, a parere del Collegio, distinguere la posizione di (…) da quella della madre (…) Alla luce di quanto si è detto, lo (…) ha rivestito un ruolo di gran lunga più rilevante, tanto nella fase ideativa, quanto in quella esecutiva dei reati accertati in questa sede; pertanto, valutato il ruolo di vertice ricoperto dall’imputato , il lasso temporale in cui le condotte criminose sono state tenute e l’entità dei danni cagionati alla massa fallimentare dai reati giudicati in questa sede, la pena da irrogare all’imputato deve necessariamente discostarsi dai minimi edittali, conseguenzialmente, si reputa equa e congrua la pena finale di anni due mesi otto di reclusione, così determinata:

pena base, ritenuta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219 L.F. anni quattro di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. in regime di prevalenza, alla pena finale di anni 2 e mesi otto di reclusione.

Per l’imputata (…) , tenuto conto del ruolo non operativo e dell’età avanzata della stessa, valutati i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. , la pena non può che essere determinata in misura coincidente con il minimo edittale di 2 anni di reclusione , ( p.b. anni 3 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. all’ascritto, ritenute le generiche prevalenti sull’aggravante in contestazione).

Seguono le sanzioni accessorie previste dall’art. 216 ult. comma l.f. e oltre al pagamento delle spese processuali.

Non vi sono preclusioni al riconoscimento dei benefici di legge potendo formularsi una prognosi favorevole sui futuri comportamenti dell’imputata (…), ad oggi incensurata.

L’entità della pena irrogata allo (…) preclude il riconoscimento di benefici.

In considerazione dei gravosi carichi di lavoro dell’ufficio appare opportuno riservare il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (…) e (…) responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata, condanna (…) alla pena di anni due mesi otto di reclusione e (…) alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna entrambi gli imputati alle sanzioni accessorie di cui all’art. 216 u.c. l.f. per la durata della pena principale.

Pena sospesa, non menzione della condanna nei confronti dell’imputata (…).

Letto l’art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Vicenza il 31 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2019.