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VICENZA DANNO MORTALE INCIDENTE AUTO MOTO

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RISOLVI SEPARAZIONE PER INFEDELTA’ BOLOGNA AVVOCATO MATRIMONIALISTA- MONZUNO ANZOLA BOLOGNA GALLIERA BUDRIO CON FIDUCIA

VICENZA DANNO MORTALE INCIDENTE AUTO MOTO

AUTOMOBILISTA PROCURA LA MORTE IN INCIDENTE A MOTOCICLISTA E LESIONI GRAVI AL TRASPORTATO DELLA MOTO

Alla guida della autovettura Opel Astra (targata (…)), percorrendo la SP n. 349 nel tratto rettilineo denominato Via F. con direzione verso Asiago, in corrispondenza della intersezione con Via C. , eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in detta via,

– omettendo di dare la precedenza al motociclo Ducati Multistrada (targato (…)), condotto da D.G. e con G.N. come passeggera, veicolo che in quel mentre sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia;

– senza impegnare il centro della intersezione e superando la linea di mezzeria continua; e, quindi, impegnava la opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta condotta da D.G., e con G.N. come trasportata, i quali, nonostante la manovra di frenata compiuta, dopo essere caduti a terra, andavano a collidere con la fiancata destra dell’autovettura, cosicché il D. riportava lesioni personali letali, mentre la G. riportava le descritte lesioni personali temporanee.

In Piovene Rocchette (VI) in data 25 aprile 2016.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13/7/2017 emesso dal GUP presso il Tribunale di Vicenza all’esito dell’udienza preliminare, B.N. è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati riportati in epigrafe ai danni di D.G. e G.N..


ELEMENTI DI PROVA

della scheda di constatazione decesso del Pronto Soccorso dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 25/4/2016 che attesta la morte della persona offesa D.G. individuandone la causa nell’arresto cardiaco conseguente all’impatto subito con l’autovettura condotta dall’imputato;

– del certificato medico dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 25/4/2016 che dà conto delle lesioni riportate da G.N., descrivendone dettagliatamente la diversa tipologia, la natura traumatica e la gravità;

– del certificato medico dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 16/5/2016 che documenta l’entità delle lesioni riportate da G.N. e la durata della malattia che ne è derivata;

– delle testimonianze rese da S.M., G.R., B.M.G. e Z.L. – tutti in servizio, all’epoca dei fatti, presso il Consorzio P.L.A. – che hanno permesso di ricostruire la dinamica generale del sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti l’imputato e le due persone offese: in particolare, i testimoni hanno riferito in modo preciso, dettagliato e assolutamente coerente tra loro, riscontrandosi reciprocamente, gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti in ordine alle condizioni della strada, alla posizione dei veicoli interessati, ai rilievi delle tracce rinvenute, alla verifica dell’identità dei conducenti e delle loro condizioni psicofisiche al momento dell’incidente;

della planimetria dell’area del sinistro e dei rilievi tecnici fotografici del 25/4/2016, entrambi redatti dagli agenti del Consorzio P.L.A., che illustrano quali fossero le condizioni del luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte le due persone offese, con particolare riferimento alla configurazione del tratto di strada interessato dal sinistro stradale, alla segnaletica stradale presente, allo stato e alla posizione dei veicoli coinvolti nonché del cadavere di D.;

– dei verbali delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari da G.G. e T.V. (entrambi testimoni diretti del sinistro e soggetti estranei agli eventi oggetto del presente procedimento, che non vantano perciò alcun interesse diretto nella sua definizione) nonché da G.N., che nell’immediatezza dei fatti hanno illustrato – in modo preciso e pienamente congruente – gli attimi che hanno preceduto l’urto tra i veicoli, ricostruendo senza incertezze le modalità con cui è avvenuto il sinistro;

– dell’elaborato tecnico e delle affermazioni rese dal consulente della Pubblico Ministero Piacenti Mario – che ne ha puntualmente confermato le conclusioni nel corso della sua audizione all’udienza del 9/1/2019 – da cui emerge il calcolo da lui eseguito, sulla base dei dati riportati negli accertamenti svolti dagli operanti giunti sul posto dopo il sinistro stradale, circa la velocità dei due veicoli coinvolti e le valutazioni svolte sulle condotte di guida dei rispettivi conducenti;

– delle affermazioni fatte dal consulente della difesa G.F. secondo cui, pur nell’ambito di una valutazione sostanzialmente condivisa con Piacenti in ordine alla dinamica del sinistro stradale e ai dati relativi alla velocità dei veicoli coinvolti, non avrebbe avuto incidenza causale nella verificazione dell’incidente l’anticipo della manovra posta in atto dall’imputato;

 

LA CONDANNA SEPPUR MITE

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara B.N. responsabile dei reati lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 62 bis e 589 bis comma 7 c.p., lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Pena sospesa e non menzione della condanna.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale –

in composizione monocratica nella persona del Dott. Filippo LAGRASTA

alla pubblica udienza del 04/03/2020

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

B.N. nato il (…) a S. (V.), residente a S. (V.) V. dei G., 1/A;

libero – presente

con difensore di fiducia Avv. Omar Bottaro del Foro di Padova;

imputato

in ordine al reato previsto e punito dall’art. 589-bis, co. I e IX, c.p., perché, con la condotta di guida di seguito descritta, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, e – in particolare – degli artt. 140, 145, co. I, 154, co. I, lett. a), co. III, lett. b), e 40, co. VIII, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagionava la morte di D.G. e cagionava a G.N. lesioni personali (costituite da “frattura del processo traverso di C7, frattura della I e della II costola di destra …. frattura scomposta del polso destro, contusioni multiple’), dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in oltre sessanta giorni.

Alla guida della autovettura Opel Astra (targata (…)), percorrendo la SP n. 349 nel tratto rettilineo denominato Via F. con direzione verso Asiago, in corrispondenza della intersezione con Via C. , eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in detta via,

– omettendo di dare la precedenza al motociclo Ducati Multistrada (targato (…)), condotto da D.G. e con G.N. come passeggera, veicolo che in quel mentre sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia;

– senza impegnare il centro della intersezione e superando la linea di mezzeria continua; e, quindi, impegnava la opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta condotta da D.G., e con G.N. come trasportata, i quali, nonostante la manovra di frenata compiuta, dopo essere caduti a terra, andavano a collidere con la fiancata destra dell’autovettura, cosicché il D. riportava lesioni personali letali, mentre la G. riportava le descritte lesioni personali temporanee.

In Piovene Rocchette (VI) in data 25 aprile 2016.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13/7/2017 emesso dal GUP presso il Tribunale di Vicenza all’esito dell’udienza preliminare, B.N. è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati riportati in epigrafe ai danni di D.G. e G.N..

L’imputato è stato dichiarato assente all’udienza del 12/10/2017 mentre l’istruttoria ha preso avvio all’udienza del 18/4/2018 con l’audizione delle testimonianze di S.M., G.R., B.M.G., Z.L. e con l’acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (nello specifico, la documentazione medica relativa al decesso della persona offesa D.G., la planimetria dell’area del sinistro e il verbale di rilievi tecnici e fotografici redatti dagli agenti del Consorzio P.L.A.).

All’udienza del 18/7/2018 l’imputato è comparso e, ai sensi dell’art. 555, comma 4, c.p.p., con il consenso delle parti, sono state acquisite le dichiarazioni di G.G., T.V. e G.N.: alla stessa udienza, la teste F.L. si è avvalsa della facoltà di non rispondere, in quanto moglie convivente dell’imputato all’epoca del fatto.

Il dibattimento è proseguito all’udienza del 9/1/2019 quando il consulente del Pubblico Ministero Piacenti Marco ha esposto le valutazioni contenute nell’elaborato tecnico che è stato acquisito, ed è stato ascoltato il consulente della difesa G.F.: alla medesima udienza, è stata acquisita anche la documentazione prodotta dalla difesa concernente le numerose attività di volontariato cui l’imputato ha partecipato nel corso degli anni, anche nell’ambito della Protezione civile.

Tra l’udienza del 9/7/2019 e quella del 18/12/2019 si è verificata una causa di sospensione del termine di prescrizione dei reati, atteso il legittimo impedimento del difensore dell’imputato rappresentato dalla sua adesione all’astensione dall’attività di udienza proclamata dall’Unione delle Camere Penali italiane.

All’udienza del 18/12/2019 le parti hanno discusso, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe; in assenza di repliche, alla successiva udienza del 4/3/2020 il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

PROVE RILEVANTI

I fatti che hanno originato l’odierna incolpazione devono essere ricostruiti sulla base del contenuto:

– della scheda di constatazione decesso del Pronto Soccorso dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 25/4/2016 che attesta la morte della persona offesa D.G. individuandone la causa nell’arresto cardiaco conseguente all’impatto subito con l’autovettura condotta dall’imputato;

– del certificato medico dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 25/4/2016 che dà conto delle lesioni riportate da G.N., descrivendone dettagliatamente la diversa tipologia, la natura traumatica e la gravità;

– del certificato medico dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino del 16/5/2016 che documenta l’entità delle lesioni riportate da G.N. e la durata della malattia che ne è derivata;

– delle testimonianze rese da S.M., G.R., B.M.G. e Z.L. – tutti in servizio, all’epoca dei fatti, presso il Consorzio P.L.A. – che hanno permesso di ricostruire la dinamica generale del sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti l’imputato e le due persone offese: in particolare, i testimoni hanno riferito in modo preciso, dettagliato e assolutamente coerente tra loro, riscontrandosi reciprocamente, gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti in ordine alle condizioni della strada, alla posizione dei veicoli interessati, ai rilievi delle tracce rinvenute, alla verifica dell’identità dei conducenti e delle loro condizioni psicofisiche al momento dell’incidente;

– della planimetria dell’area del sinistro e dei rilievi tecnici fotografici del 25/4/2016, entrambi redatti dagli agenti del Consorzio P.L.A., che illustrano quali fossero le condizioni del luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte le due persone offese, con particolare riferimento alla configurazione del tratto di strada interessato dal sinistro stradale, alla segnaletica stradale presente, allo stato e alla posizione dei veicoli coinvolti nonché del cadavere di D.;

– dei verbali delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari da G.G. e T.V. (entrambi testimoni diretti del sinistro e soggetti estranei agli eventi oggetto del presente procedimento, che non vantano perciò alcun interesse diretto nella sua definizione) nonché da G.N., che nell’immediatezza dei fatti hanno illustrato – in modo preciso e pienamente congruente – gli attimi che hanno preceduto l’urto tra i veicoli, ricostruendo senza incertezze le modalità con cui è avvenuto il sinistro;

– dell’elaborato tecnico e delle affermazioni rese dal consulente della Pubblico Ministero Piacenti Mario – che ne ha puntualmente confermato le conclusioni nel corso della sua audizione all’udienza del 9/1/2019 – da cui emerge il calcolo da lui eseguito, sulla base dei dati riportati negli accertamenti svolti dagli operanti giunti sul posto dopo il sinistro stradale, circa la velocità dei due veicoli coinvolti e le valutazioni svolte sulle condotte di guida dei rispettivi conducenti;

– delle affermazioni fatte dal consulente della difesa G.F. secondo cui, pur nell’ambito di una valutazione sostanzialmente condivisa con Piacenti in ordine alla dinamica del sinistro stradale e ai dati relativi alla velocità dei veicoli coinvolti, non avrebbe avuto incidenza causale nella verificazione dell’incidente l’anticipo della manovra posta in atto dall’imputato;

– dell’atto di transazione e quietanza del 1/3/2017 sottoscritto tra U.A. s.p.a. (compagnia assicuratrice dell’imputato), G.N. e i prossimi congiunti di D.G., che attestano l’avvenuto risarcimento del danno alle persone offese da parte dell’assicurazione dell’imputato.

LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Nel pomeriggio del 25/4/2016, intorno alle ore 17:00, D.G. stava rientrando verso Schio alla guida del proprio motociclo Ducati modello Multistrada targato (…), insieme alla fidanzata G.N., seduta dietro di lui.

Giunto. a P. R. (V.), in prossimità dell’intersezione tra via F. – che stava percorrendo in direzione di Schio – e via C., D. ha perso il controllo del motociclo, nel tentativo di frenare dopo che si era avveduto della manovra iniziata dall’autovettura Opel modello Astra targata (…), di proprietà di B.N. e da lui stesso condotta: tale veicolo, infatti, che procedeva lungo la sua stessa carreggiata, con direzione opposta verso Asiago, aveva cominciato a svoltare a sinistra per immettersi in via C., superando già la linea di mezzeria e occupando parzialmente la corsia su cui si trovava il motociclo.

Anche a causa della velocità eccessiva, superiore al limite consentito sul quel tratto di strada, il motociclo è caduto a terra su un fianco, continuando però a trascinarsi lungo l’asfalto e andando a collidere con il fianco destro dell’autovettura, in due punti, all’altezza del paraurti posteriore e della portiera posteriore: in conseguenza dell’urto, D. – che si trovava ancora a cavallo della motocicletta – ha subìto un forte colpo alla testa ed è morto sul colpo, per un arresto cardiocircolatorio, come accertato dal personale del 118 dell’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino, subito allertato dell’accaduto da T.V. (una testimone del sinistro che aveva immediatamente prestato i primi soccorsi alle due persone offese); la G., invece, che era stata sbalzata dalla sella del motociclo al momento della sua caduta a terra, ha fortunatamente evitato l’urto con l’autovettura, riportando numerose lesioni (plurime contusioni e frattura di due costole e del polso destro) da cui è derivata una malattia durata 60 giorni.

 

LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO VICENZA DANNO MORTALE INCIDENTE AUTO MOTO

Le emergenze probatorie raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale consentono di ritenere accertata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato in ordine ad entrambi i delitti che gli sono contestati.

Sotto il profilo dell’elemento materiale dei due reati, rappresenta un dato certo – e incontestato da parte della difesa – la prova del decesso di D.G. e delle lesioni riportate da G.N.: in tal senso, i certificati medici rilasciati dall’Azienda U. n. 4 dell’Alto Vicentino documentano in modo assolutamente preciso la morte di D. – avvenuta il pomeriggio del 25/4/2016 – e la sua causa (individuata con certezza dal personale medico del 118 nell’arresto cardio-circolatorio prodottosi a seguito del violento urto con l’autovettura Opel modello Astra, come si evince dalla relativa scheda di constatazione decesso) nonché le lesioni riportate dalla G., la loro entità e durata (specificamente individuata in 60 giorni dal certificato del 16/5/2016).

Altrettanto indiscussa e incontestata è l’individuazione dell’origine delle lesioni e dell’evento mortale in questione, che va ricondotta con certezza al sinistro stradale avvenuto in Piovene Rocchette in cui le due persone offese sono rimaste coinvolte il 25/4/2016, ed in particolare nell’urto di D. contro il fianco dell’autovettura dell’imputato.

A tale conclusione conducono le affermazioni fatte nel corso delle indagini preliminari da G.G. e T.V. (testimoni diretti dell’incidente, le cui dichiarazioni sono pienamente utilizzabili essendo state acquisite con il consenso delle parti, ai sensi dell’art. 555, comma 4, c.p.p.) che hanno riferito di aver assistito di persona alla perdita di controllo del motociclo condotto da D., alla sua caduta a terra e al successivo slittamento lungo l’asfalto nonché all’impatto finale tra il veicolo con a bordo D. e l’autovettura dell’imputato.

Nello stesso senso, convergono tutte le testimonianze degli agenti del Consorzio P.L.A. ascoltati nel corso del procedimento, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro in termini del tutto congruenti con quella presentata dalle persone che vi hanno assistito direttamente, descrivendo puntualmente i segni e le tracce riscontrate al momento dei rilievi stradali e gli altri elementi su cui hanno fondato le proprie valutazioni.

In particolare, il teste B. ha illustrato con precisione i dati riportati nella planimetria dell’area del sinistro (circoscritta dagli operanti in complessivi 54 metri, sulla base dei segni e dei detriti rinvenuti), spiegando che sono stati rilevati sull’asfalto i segni di una brusca frenata iniziale – della lunghezza di circa 6 metri – lasciata dal motociclo su cui viaggiavano le due persone offese, e delle scalfitture sull’asfalto, nel tratto di carreggiata successivo a quello interessato dalla frenata, dovute allo slittamento e al trascinamento a terra del mezzo per circa 23 metri; inoltre, B. ha ricordato che sull’autovettura dell’imputato erano ben visibili le ammaccature lasciate dal successivo urto con il motociclo e con il corpo di D., che ha prodotto la rottura di una parte del paraurti posteriore del veicolo e una evidente rientranza nella portiera posteriore destra.

La descrizione della dinamica del sinistro che emerge dalle dichiarazioni di tutti i testimoni trova pieno riscontro nel voluminoso fascicolo fotografico acquisito agli atti, che attesta in modo preciso e dettagliato quale fosse lo stato dei luoghi interessati dal sinistro – con particolare riferimento alle tracce presenti sull’asfalto e ai detriti lasciati dai due mezzi – nonché lo stato e la posizione dei veicoli in esso coinvolti.

Ebbene, per come ricostruito, il sinistro in questione presenta tutti i requisiti idonei e sufficienti ad identificarlo come la causa delle lesioni della G. e dell’arresto cardio circolatorio che, secondo il certificato dal personale del 118 intervenuto a seguito del sinistro, ha determinato la morte di D., per una serie di motivi: sotto il profilo topografico, in ragione della perfetta congruenza tra la tipologia di trauma di origine contusiva che ha interessato le due persone offese e la descrizione della caduta della G. e di D. fornita da G. e dalla T.; sotto il profilo cronologico, considerato che la malattia della G. e la morte di D. sono insorte immediatamente dopo il sinistro e, per la loro gravità, non possono che collocarsi in termini di assoluta prossimità temporale con l’evento che le ha determinate; infine, sotto il profilo dell’efficienza lesiva, poiché l’energia dell’impatto a terra del motociclo, del suo trascinamento e della successiva collisione con l’autovettura – descritti con precisione dalla T., da G. e dalla stessa G. – possiede sicuramente la forza in grado di determinare le lesioni riportate dalla G. nonché il trauma letale che ha provocato la morte di D..

Ulteriore elemento certo offerto dall’istruttoria è il fatto che, al momento dell’incidente, alla guida dell’autovettura Opel modello Astra che ha concorso a determinare il sinistro si trovava l’odierno imputato: si tratta di una ricostruzione del tutto coerente con quanto affermato da tutti i testimoni di Polizia Giudiziaria escussi, in particolare da G. e S. (che hanno riferito di aver identificato il conducente del veicolo senza difficoltà, raccogliendo a sommarie informazioni le prime dichiarazioni delle persone presenti sul luogo, compresa la moglie dell’imputato F.L.) e da B. (che ha riferito di averne avuta conferma dallo stato di forte preoccupazione e agitazione in cui si trovava l’imputato al sopraggiungere degli operanti, prima che fosse trasportato in ospedale per gli accertamenti sul suo tasso alcolemico).

Sul punto, le contestazioni avanzate dalla difesa di B. – che in sede di discussione ha avanzato il dubbio che non fosse l’imputato a condurre il mezzo al momento dell’incidente – non possono trovare accoglimento, poiché sono sprovviste di ogni conforto probatorio e si risolvono, dunque, in una mera allegazione di principio: va infatti evidenziato che neppure l’imputato ha fornito una ricostruzione alternativa degli eventi, né la difesa ha portato all’attenzione del Tribunale elementi che possano in qualche modo avvalorare la diversa tesi proposta.

Ciò posto, è necessario verificare se la condotta di guida dell’imputato integri la violazione delle norme cautelari specificate nell’imputazione ovvero presenti ulteriori margini di rimproverabilità, sotto il profilo della negligenza; inoltre, occorre accertare se essa possa ragionevolmente porsi in termini di causa – o concausa – diretta rispetto alla morte di D. e alle lesioni della G..

Quanto al primo aspetto, la manovra posta in essere da B. integra senz’altro una violazione dall’art. 145 C.d.S. nei termini prospettati dall’imputazione: secondo il racconto dei testimoni T. e G. – completamente affidabile sul punto, in quanto perfettamente simmetrico, nonostante il punto di vista differente da cui i due soggetti hanno osservato gli eventi – l’imputato ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza attendere il passaggio del motociclo che sopraggiungeva in opposta direzione di marcia, cui spettava il diritto di precedenza.

Stando ai rilievi compiuti dagli agenti del Consorzio P.L.A., sulla base della traccia lasciata dalla frenata del motociclo, quando l’autovettura di B. ha cominciato a portarsi a sinistra della carreggiata, il mezzo condotto da D. era ad una distanza di circa 47 metri: tale misura emerge con precisione dai calcoli eseguiti dal consulente del Pubblico Ministero Piacenti Mario, illustrati a pag. 18 del suo elaborato tecnico.

Si tratta con tutta evidenza di un intervallo spaziale che non era sufficiente a permettere all’imputato di condurre a termine in sicurezza l’intera manovra e che, perciò, lo obbligava ad attendere che il motociclo avesse superato l’intersezione prima di cominciare la svolta, in ossequio al suo diritto di precedenza. Di conseguenza, è legittimo affermare che l’evento verificatosi rappresenta proprio il realizzarsi del rischio che la norma prescrittiva violata intendeva scongiurare, garantendo il regolare svolgimento della circolazione dei veicoli senza che si producano collisioni che possano mettere in pericolo la salute dei conducenti.

Sotto il secondo aspetto, le dichiarazioni dei due testimoni diretti dell’incidente non lasciano incertezze sul fatto che l’iniziale frenata del motociclo condotto da D. – a seguito della quale, stando al loro racconto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, scivolato a terra – sia stata determinata dalla manovra di svolta che l’autovettura condotta dall’imputato aveva iniziato poco prima: in base al racconto della T. e di G., infatti, una volta giunto in prossimità dell’intersezione tra via Fogazzaro e via C., il veicolo di B. ha cominciato a girare verso sinistra rispetto al proprio senso di marcia, per immettersi in via C., proprio mentre in direzione opposta sopraggiungeva la Ducati a bordo della quale viaggiavano D. e la G..

Nello stesso senso vanno apprezzate anche le affermazioni fatte dalla G. che, in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini, ha raccontato di aver notato all’improvviso l’ostacolo rappresentato dalla Opel Astra dell’imputato che stava impegnando la corsia di marcia sulla quale viaggiava con D., spiegando che quest’ultimo aveva frenato per evitare la collisione con il mezzo.

Stando quindi ai dati testimoniali a diposizione del Tribunale, la manovra posta in essere da B. è da considerarsi causa determinante e necessaria del sinistro e, quindi, in termini causali diretti rispetto alle conseguenze che da esso sono derivate alle due persone offese.

Tale conclusione appare confortata anche dalle valutazioni tecniche compiute dal consulente del Pubblico Ministero Piacenti Mario e, almeno in parte, dallo stesso consulente della difesa G.F.: entrambi, infatti, hanno condiviso la ricostruzione della dinamica generale del sinistro elaborata dagli agenti del Consorzio P.L.A. e concordano sul fatto che la svolta a sinistra dell’autovettura condotta dall’imputato vada identificata nell’origine della manovra di arresto posta in essere dal motociclo.

L’analisi dei due consulenti differisce essenzialmente sulla rilevanza che l’anticipazione della manovra di svolta – e la conseguente posizione avanzata dell’autovettura di B. rispetto alla linea di mezzeria – avrebbe assunto rispetto alla causazione dell’impatto tra il veicolo e il motociclo a bordo del quale si trovavano le persone offese: secondo Piacenti, il superamento da parte dell’autovettura della linea che separa le due corsie di marcia ha avuto diretta incidenza causale rispetto al sinistro, in particolare rispetto all’urto tra i due mezzi che si sarebbe potuto evitare, qualora B. avesse mantenuto il proprio veicolo all’interno della propria corsia; diversamente, secondo G., non si tratta di un elemento inseribile nell’ambito della catena causale da cui è scaturito l’incidente, che si sarebbe comunque verificato a prescindere dalla posizione assunta dall’autovettura.

Ad avviso del Tribunale, tra le due impostazioni appare pienamente condivisibile soltanto quella presentata dal consulente Piacenti poiché, valutata la complessiva dinamica degli eventi e considerati, in particolare, il percorso compiuto dal motociclo successivamente alla caduta a terra, trascinandosi lungo l’asfalto, e il luogo in cui è avvenuta la collisione finale tra i due veicoli (all’interno della corsia di marcia percorsa dal mezzo di D.), non può affermarsi che la posizione dell’autovettura dell’imputato non assuma alcun rilievo.

Al contrario, il punto in cui secondo la ricostruzione presentata da B. è avvenuto l’impatto risente dell’ubicazione della Opel Astra, che occupava già parte della corsia di marcia lungo cui avanzava il motociclo: infatti, considerato che l’urto si è verificato in un primo momento contro la portiera posteriore destra dell’auto (come riportato da B. e da G., e come si evince anche dalle dichiarazioni dei testimoni diretti del sinistro), è ragionevole ritenere che, se quest’ultima si fosse trovata in posizione più arretrata rispetto alla linea di mezzeria e comunque all’interno della propria corsia di marcia, l’impatto tra i due veicoli non sarebbe avvenuto ovvero sarebbe avvenuto nella parte anteriore dell’autovettura, con conseguenze verosimilmente meno gravi di quelle prodottesi in concreto.

Ad ogni modo, la valutazione della posizione dell’autovettura dell’imputato, pur rilevante rispetto alla causazione dell’evento mortale riguardante D., risulta del tutto indifferente rispetto all’origine delle lesioni riportate dalla G. che sono derivate alla persona offesa non dall’impatto con il veicolo di B. bensì dalla caduta a terra e dal successivo attrito con il manto stradale, durante lo scivolamento seguito allo sbalzo dal motociclo: in tal senso, le valutazioni di entrambi i consulenti convergono nell’individuazione della complessiva condotta di guida dell’imputato come causa prima (benché non unica, come si dirà in seguito) dell’incidente, con la conseguenza che non può mettersi in dubbio che le lesioni riportate dalla G. derivino direttamente dalla manovra di svolta di B. e dalla successiva frenata di D. che ha determinato la perdita di controllo del motociclo.

Pertanto, alla luce degli elementi fin qui richiamati – del tutto coerenti, oltre che con le fotografie agli atti, con la planimetria elaborata da B. e con i segni da lui rilevati sul manto stradale insieme ai colleghi – non può dubitarsi del fatto che la condotta di guida dell’imputato rappresenti il primo anello necessario della catena causale che ha determinato il sinistro causale oggetto del procedimento e, di conseguenza, il decesso di D. e la malattia della G..

Venendo all’esigibilità della condotta doverosa omessa da B., le numerose fotografie scattate dagli operanti immediatamente dopo il sinistro descrivono uno stato dei luoghi privo di ostacoli alla visibilità (trattandosi di un lungo rettilineo, privo di barriere visive) e condizioni ambientali ottimali per la guida (una giornata di sole senza agenti atmosferici di disturbo) che conducono a ritenere che non fossero presenti al momento del fatto circostanze concrete esterne, idonee ad ostacolare o impedire il rispetto dell’obbligo di precedenza violato dall’imputato: di conseguenza, era possibile pretendere che B. conformasse il proprio comportamento di guida alle regole di circolazione sancite dal C.d.S. concedendo la precedenza al veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta, prima di dare avvio alla propria manovra.

La natura colposa della condotta dell’imputato emerge in modo evidente dalle circostanze in cui si è verificato il sinistro: benché egli abbia consapevolmente e volontariamente eseguito la manovra di svolta a sinistra, egli non si è rappresentato il pericolo che questa potesse provocare il sinistro che ne è invece scaturito o quantomeno ha escluso che tale rischio potesse concretamente verificarsi, sopravvalutando la propria capacità di condurre a termine la manovra iniziata prima del sopraggiungere del veicolo condotto da D..

In tal senso va evidenziato altresì quanto riportato dai testi B. e G., i quali hanno riferito lo stato di shock e di forte agitazione in cui si trovava B. al momento in cui gli operanti sono giunti sul luogo dell’incidente, elemento da cui si evince l’assoluta sorpresa per quanto avvenuto e che induce a ritenere che l’imputato non avesse in alcun immaginato le possibili conseguenze della propria azione, sottostimando la velocità di avvicinamento del mezzo.

Di conseguenza, riscontrandosi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, deve concludersi per una pronuncia di condanna nei confronti dell’imputato per entrambi i fatti ascrittogli.

LA PENA APPLICABILE

Come si è già avuto modo di anticipare in punto di responsabilità, la condotta di guida assunta da D.G. deve considerarsi in nesso causale diretto con l’incidente e, quindi, con l’evento mortale che ne è derivato. In particolare, il mancato rispetto da parte della persona offesa dei limiti di velocità previsti lungo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro stradale nel quale ha perso la vita, evidenziato da entrambi i consulenti Piacenti e G. (pur con una minima differenza in ordine al calcolo dell’esatta velocità di marcia del motociclo condotto da D.), rappresenta senz’altro una concausa dell’incidente: come diffusamente spiegato da Piacenti anche nel proprio elaborato tecnico, se la persona offesa avesse rispettato il limite di 50 km/h previsto – ovvero avesse adeguato la propria velocità di marcia anche in misura inferiore a tale limite, secondo quanto affermato da G. – l’impatto tra i due mezzi sarebbe avvenuto ad una velocità assai inferiore, con conseguenze verosimilmente meno serie. Inoltre, a causa dell’elevata velocità, D. non è stato in grado di governare il proprio motociclo, a seguito della brusca frenata, perdendo il controllo del mezzo che è così caduto a terra divenendo di fatto inarrestabile, sotto la spinta della forza cinetica sprigionata dall’urto.

Pertanto, è riconoscibile nel caso di specie la circostanza di cui all’art. 589 bis comma 7 c.p. che, valutata la rilevante incidenza causale avuta dalla violazione dell’art. 142 D.Lgs. n. 285 del 1992 compiuta da D., può essere applicata nella sua massima estensione.

L’avvenuto risarcimento del danno in favore di G.N. e degli eredi di D.G. – documentato dall’atto di transazione sottoscritto tra U.A. s.p.a. e C.M. e D.P. in data 1/3/2017 (acquisito all’udienza del 18/4/2018) – consente di riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante prevista all’art. 62 n. 6 c.p., essendo intervenuto in un momento antecedente all’instaurazione del presente procedimento.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato dal comportamento processuale avuto dalla difesa dell’imputato che, senza alcuna finalità dilatoria, ha acconsentito ad acquisire parte del materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari, permettendo così di contenere i tempi dell’istruttoria dibattimentale e di definire con maggiore celerità il procedimento.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione penale, è possibile contenere la pena entro il minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice valorizzando il limitato contributo causale recato dalla condotta dell’imputato al decesso di D. e alle lesioni riportate dalla G., nonché la condotta di vita di B., anteriore e successiva ai reati, improntata all’impegno in diverse attività di volontariato (documentate dai numerosi attestati prodotti dalla difesa all’udienza del 9/1/2019).

Pertanto, considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., previo riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62 n. 6, 62 bis e 589 bis, comma 7, c.p., deve ritenersi adeguata l’applicazione della pena di mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base anni 2 di reclusione, ridotta ad anni 1 di reclusione in forza dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p., ridotta per la circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p. a mesi 8 di reclusione, ulteriormente ridotta per le concesse circostanze attenuanti generiche a mesi 5 e giorni 10 di reclusione; tale pena deve infine essere aumentata di giorni 20 di reclusione, per il reato di lesioni commesso ai danni della G., secondo la previsione dell’art. 589 bis, ultimo comma, c.p. (che prevede una ipotesi di concorso formale di reati che prevale sulla disciplina del reato continuato, in ragione del suo carattere di specialità).

All’accertamento della penale responsabilità dell’imputato consegue per legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

L’assenza di pregiudizi penali a carico di B. e l’occasionalità della condotta consente di formulare una prognosi positiva in ordine alla sua futura astensione da analoghi illeciti e di riconoscere quindi all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, mai concessigli in precedenza.

A norma dell’art. 222, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992, alla pronuncia di condanna consegue per legge la revoca della patente di guida dell’imputato; una volta divenuta irrevocabile, la presente sentenza è trasmessa al Prefetto di Vicenza per l’adozione del competente provvedimento di revoca della patente di guida.

In ragione del carico del ruolo monocratico, il deposito dei motivi della decisione è stato riservato al novantesimo giorno, termine cui deve applicarsi la sospensione prevista dal combinato disposto dell’art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 23.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara B.N. responsabile dei reati lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 62 bis e 589 bis comma 7 c.p., lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Pena sospesa e non menzione della condanna.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 4 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2020.

 

 

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