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DIFFAMAZIONE  ISTAGRAM, FACEBOOK TUTELE

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DIFFAMAZIONE  ISTAGRAM, FACEBOOK TUTELE

 

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE
DI BOLOGNA

 

 

 

 

AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI
AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI

 

In ipotesi non sia stato denunciato alcun furto d’identità digitale alla polizia postale la persona cui appartiene il profilo sui social è indiziato di avere la paternità dei post che vi appaiono, compresi quelli di contenuto diffamatorio. L’assenza di qualsiasi reazione o di formale denuncia alle autorità di polizia contro intrusioni di terzi in un proprio profilo social costituisce in senso tecnico un “indizio”: di attribuzione dei contenuti presenti o provenienti da un dato profilo social all’utente registrato come intestatariO

 

I messaggi inviati attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone, ma solo agli iscritti ad un determinato gruppo (come nelle chat private o chiuse), vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile e come tali irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che presuppone invece la divulgazione delle offese in un ambiente sociale.

 

Tribunale Udine sez. I, 19/04/2022, n.414

I messaggi inviati attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone, ma solo agli iscritti ad un determinato gruppo (come nelle chat private o chiuse), vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile e come tali irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che presuppone invece la divulgazione delle offese in un ambiente sociale. Diversamente, la pubblicazione di post diffamatori sui social networks (ad esempio sulla bacheca di Facebook) potrebbe configurare il reato di diffamazione, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile.

Cassazione penale sez. V, 19/11/2018, n.3148

Inoltre si pongono a carico di un soggetto che pubblica un post su un socia/network – caratterizzato da aspetti satirici per la stessa denominazione assunta “(OMISSIS)” (“(OMISSIS)” in antitesi alla nota “Guida Michelin”) – oneri informativi (manifestazione del pensiero argomentata e fondata su elementi concreti così da lasciare al pubblico dei lettori la possibilità di apprezzare il fatto) analoghi a quelli gravanti su di un giornalista professionista, senza tener conto della profonda diversità tra le due figure per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto.

5.4 L’interpretazione offerta dal giudice dì merito, di fatto, finisce per ridurre la facoltà di critica alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta rappresentazione.

Come già ricordato in premessa (paragrafo 3), a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione. E’ vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia “obiettivo”. La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, in motivazione).

Cassazione penale sez. V, 19/11/2018, n.3148

Prova del danno all’onore e alla reputazione

In materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa e dalla posizione sociale della vittima. E così, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo.

Tribunale Potenza, 19/10/2018, n.864

SE UN MILITARE OFFENDE SPERIORI SU SOCIAL

 

Ai sensi dell’art. 227, comma 2, del codice penale militare di pace, il reato di diffamazione è aggravato se l’offesa è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come appunto avvenuto nel caso di specie atteso che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

 

Cassazione penale sez. V, 22/06/2022, n.40309

anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network può configurare il reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile

In materia di diffamazione attraverso la pubblicazione di post diffamatori sui social networks, anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network può configurare il reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile. Nel caso di specie, è stato pubblicato un video sul social network Instagram ed è stato quindi reso visibile quanto meno ai numerosi followers.

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