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INGEGNERI ARCHITETTI BONUS 110% POSSIBILE IL CONCORSO NEL REATO 640 BIS CP??? I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AL BONUS 110 EO FACCIATE CON LE ASSEVERAZIONI POSSONO CONCORRERE  ALLA RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ ART 640 BIS CP IN CORCORSO CON IMPRESA O COMMITTENTE?

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INGEGNERI ARCHITETTI BONUS 110% POSSIBILE IL CONCORSO NEL REATO 640 BIS CP???

AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA

I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AL BONUS 110 EO FACCIATE CON LE ASSEVERAZIONI POSSONO CONCORRERE  ALLA RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ ART 640 BIS CP IN CORCORSO CON IMPRESA O COMMITTENTE?

ART 640 BIS CP

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater]

l panorama su cui si affaccia la pronuncia delle S.U. è caratterizzato da una linea di tendenziale preclusione all’operatività nel nostro ordinamento di criteri diversi da quello di specialità (alla quale non corrisponde altrettanta linearità della giurisprudenza di legittimità delle Sezioni semplici). La quasi totalità della dottrina, invece, invoca la soluzione ermeneutica di una convivenza nel sistema di altri principi, in particolare quello di sussidiarietà e assorbimento o consunzione, la cui operatività, ai fini della individuazione delle ipotesi di concorso apparente di norme e di delimitazione di quelle di concorso tra reati, è imposta dai principi fondamentali del ne bis in idem c.d. sostanziale e di proporzionalità tra fatto illecito e pena, valorizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Un primo orientamento, prevalente in giurisprudenza ma minoritario in dottrina1, ritiene che le due fattispecie siano in concorso fra di loro in ragione della mancanza di identità degli interessi protetti (Cass. Pen., Sez. II, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert s.r.l., Rv. 264232; Cass. Pen., Sez. II, n. 43349 del 27/10/2011, Bonaldi, Rv. 250994; Cass. Pen., Sez. VI, n. 4313 del 02/12/2003, dep. 2004, Gramegna, Rv. 228655).

I comportamenti illeciti sarebbero quindi diversi, commessi in momenti successivi, con diverse modalità esecutive e recanti offesa a beni giuridici differenti. In particolare, ai fini dell’ascrivibilità del reato del reato di malversazione non occorre presupporre che l’erogazione sia stata conseguita con mezzi fraudolenti essendo, comunque, ipotizzabile che il beneficiario abbia legittimamente ricevuto il denaro pubblico ma, successivamente, lo abbia destinato ad altri scopi. Allo stesso modo, la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. si limita a reprimere la frode per mezzo della quale l’erogazione pubblica viene ottenuta. Tali pronunce escludono il concorso apparente di norme in considerazione della non operatività del principio di specialità, non prendendo, in tal modo, in alcuna considerazione l’operatività di altri principi al di fuori di quello dell’art. 15 c.p.

Questa prima ricostruzione si fonda essenzialmente sull’inapplicabilità del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. in virtù della diversa “materia” disciplinata dalle due norme, intesa quale alterità del fatto tipico descritto dalla fattispecie astratta (talora indicata come “specialità reciproca”): le norme reprimono due comportamenti illeciti diversi, commessi in momenti successivi, con differenti modalità esecutive e aventi ad oggetto beni giuridici diversi.

Il visto di conformità indicato dall’art. 119, c. 11, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D. lgs. 241/1997, viene, invece, predisposto dai professionisti indicati dalle lettere a) e b) di cui all’art. 3 c. 3, D.P.R. 322/199815 (commercialisti, ragionieri ecc.) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. A loro volta, le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) devono essere redatte da un “tecnico abilitato” 16 la cui definizione è ricavabile da diverse norme di settore17 accomunate dal ricondurre a questa figura un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale. Si segnala, nello specifico, la nozione contenuta nel 14 Come si è visto, il D. lgs. 192/2005 menziona il “professionista abilitato” ma la sostanza non cambia. 15 Si tratta dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché di coloro che, alla data del 30 settembre 1993 erano iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 16 Ruolo definito dall’art. 1, c. 6, D.M. Ministero dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 quale “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. 17 Tra le quali l’art. 8, D. lgs. 192/2005. GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 9 8 D.M. (Ministero Sviluppo Economico18), c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”, del 6 agosto 2020 (non ancora pubblicato in G.U. 19) 20 . Infine, per quanto concerne l’attestazione della riduzione dal rischio sismico, è lo stesso art. 119, c. 3, lett. b) del decreto ad imporre che la stessa venga effettuata da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. Tali figure vengono meglio declinate dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017 n. 58 che ne precisa i compiti.

«Nel caso dell’art. 640-bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 640, seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici). Una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa».

  • È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all’importo dei ricavi nell’anno 2018 ed al danno arrecato all’attività di impresa dall’emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell’Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio.

  • Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., la “memoria di costituzione” depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012)

  • In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la condotta del responsabile di una società concessionaria di più emittenti radio-televisive che, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, contravvenendo all’obbligo di separazione contabile in relazione a ciascuna emittente, attesti falsamente la riferibilità di taluni dati essenziali dell’attività d’impresa ad un’emittente anziché all’effettiva (nella specie, il fatturato medio ed il numero dei dipendenti), atteso che la mancata osservanza del suddetto obbligo impedisce l’espletamento dei controlli da parte delle autorità preposte a verificare i requisiti di ogni singola emittente richiedente i contributi. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/12/2020)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture – che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell’agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi – sia con il reato di corruzione, in quanto l’accordo corruttivo, pur non potendo integrare l’induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo. (Fattispecie relativa alla fornitura, mediante subappalti non autorizzati, di conglomerati bituminosi di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sulle cui modalità esecutive, in forza di accordo corruttivo, venivano omesse segnalazioni e controlli). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ REGGIO CALABRIA, 26/06/2020)

Cass. pen. n. 11136/2020

Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o “certificati bianchi”, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed il conseguente evento di danno. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA’ TREVISO, 04/10/2019)

Cass. pen. n. 12278/2020

In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l’approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale.

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Cass. pen. n. 22192/2019

Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell’alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.

Cass. pen. n. 40260/2017

Risponde del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e non di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore.

Cass. pen. n. 20664/2017

Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.

Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall’istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante, ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto. (La Corte ha precisato che l’eventuale restituzione all’istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato).

Cass. pen. n. 19539/2011

In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19539 del 18 maggio 2011)

Cass. pen. n. 26256/2007

Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l’art. 640 quater).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26256 del 6 luglio 2007)

Cass. pen. n. 6825/2007

È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall’estero e quindi tenuta a riscuotere, all’atto della rivendita, l’IVA dovuta per l’importazione, per versarla quindi all’Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6825 del 16 febbraio 2007)

Cass. pen. n. 5656/2007

Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l’uno si connota per l’evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l’altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l’assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l’applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5656 del 8 febbraio 2007)

Cass. pen. n. 40226/2006

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può materialmente concorrere con il reato di frode fiscale, con il quale è ordinariamente in rapporto di specialità, nel caso in cui, in concreto, le condotte siano solo parzialmente sovrapponibili, siano diversi i soggetti passivi tratti in errore e siano diversi i patrimoni aggrediti, e specificamente nel caso in cui un soggetto ottenga, attraverso l’artificio di utilizzare fatture passive per operazioni inesistenti, oltre ad un indebito rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e/o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, anche la concessione di un contributo pubblico per l’acquisto di beni strumentali.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40226 del 6 dicembre 2006)

Cass. pen. n. 30790/2006

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p., in forza del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni o valori equivalenti al profitto del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo, in quanto «equivalente» del profitto, il sequestro preventivo di due aziende nella disponibilità degli indagati, precisando peraltro che il valore delle stesse dovrà essere scomputato per differenza dal totale del profitto, rappresentato dalle indebite percezioni a titolo di contribuzione pubblica, attraverso adempimenti estimatori che non spettano al tribunale del riesame, ma sono rimessi alla fase esecutiva della confisca).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30790 del 18 settembre 2006)

Cass. pen. n. 30682/2006

È configurabile il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e non l’illecito (ora) amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, qualora venga ottenuta l’erogazione, da parte dell’INPS, dei sussidi previsti per lavori socialmente utili, mediante produzione di dichiarazioni false, costituendo ciò il «quid pluris» richiesto appunto per la sussistenza dell’illecito penale in luogo di quello previsto dalla citata norma speciale. (Nella specie, i sussidi erano stati ottenuti mediante la produzione di false attestazioni, rilasciate da un compiacente funzionario comunale, da cui risultava l’avvenuta, regolare partecipazione del soggetto alle attività che davano diritto all’erogazione).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30682 del 15 settembre 2006)

Cass. pen. n. 26919/2005

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell’economia e delle attività produttive.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26919 del 20 luglio 2005)

Cass. pen. n. 41265/2004

Il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari. (Nel caso di specie erano stati indicati tra i quantitativi di «latticello» ottenuti dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche quelli prodotti dalle creme da siero, esclusi dagli aiuti comunitari secondo quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento CEE n. 986 del 1968).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41265 del 22 ottobre 2004)

Cass. pen. n. 39644/2004

Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640 bis c.p. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 39644 del 11 ottobre 2004)

Cass. pen. n. 37122/2004

Risponde del delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e non anche di peculato l’incaricato di pubblico servizio (nella specie di un ente locale addetto alla formazione professionale) che ottenga con modalità truffaldine finanziamenti comunitari con destinazione vincolata, che poi distragga a proprio vantaggio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37122 del 22 settembre 2004)

Cass. pen. n. 21083/2004

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), integrano gli artifici e raggiri, idonei ad indurre in inganno l’ente erogatore, le false dichiarazioni del privato – che richieda alla Regione un contributo straordinario per l’abbattimento di tutti i bovini della sua stalla, affetti da brucellosi – in ordine all’intervenuto abbattimento di tutti gli animali presenti nella stalla, mentre in realtà alcuni erano stati tenuti in vita e occultati alla visita degli ispettori.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21083 del 5 maggio 2004)

Cass. pen. n. 4313/2004

Il reato di cui all’art.316 bis c.p.(malversazione in danno dello Stato) può concorrere con quello di cui all’art.640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4313 del 4 febbraio 2004)

Cass. pen. n. 38/2004

Nel delitto di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il danno patrimoniale dell’ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il «danno emergente» sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutte diverse da quelle utilizzate (nella specie, relativa ad un finanziamento erogato dall’IRFIS, gli imputati avevano creato un fittizio rapporto di appalto e allegato falsa documentazione fiscale e contabile).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38 del 19 gennaio 2004)

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