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ART 585 CC COLLAZIONE ? RIDUZIONE PISTOIA PRATO PESARO AVVOCATO ESPERTO

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ART 585 CC COLLAZIONE ? RIDUZIONE PISTOIA PRATO PESARO AVVOCATO ESPERTO

La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n. 1481/1979). La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. n. 3012/2006). Nessuna contrapposizione è, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.

Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicità degli elementi distintivi fra la collazione e l’azione di riduzione, evidenziati in dottrina già a livello manualistico, al fine di fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello, è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione.

 

 

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La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976). Insomma, con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell’asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018). Anche quando sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c..

 

Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti. 4. In quanto la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti. Si spiega probabilmente con questa constatazione la tesi, seguita da Cass. n. 1521/1980, secondo cui nei rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di una liberalità lesiva non può sorgere se non quando il donatario sia stato dispensato dall’obbligo di conferire, “giacche, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull’eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima”.

 

La soluzione di giurisprudenza è criticata dalla dottrina sulla base della considerazione che non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa. Tale obiezione è stata recepita da Cass. n. 22097/2015 che ha ammesso il concorso dell’azione di riduzione con la collazione: “è sufficiente considerare, in proposito, che in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario è tenuto a restituire i beni in natura (salvo le ipotesi di cui all’art. 560 c.c., nn. 2 e 3), senza avere la facoltà, riconosciuta invece dall’art. 746 c.c., al soggetto tenuto alla collazione, di procedere, invece che al conferimento in natura, all’imputazione del mero valore dell’immobile alla propria porzione divisoria.

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 pur potendo la collazione comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l’accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore”. In conclusione, il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia fare una precisazione: mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 12317/2019). Non è necessario in questa sede esaminare come si atteggi il concorso fra i due istituti rispetto al mero legittimario, non ricorrendo tale ipotesi nei confronti dei fratelli B., che non sono stati nè pretermessi con il testamento, nè istituiti nella sola legittima, ma sono stati istituiti in quote uguali a quella degli altri coeredi (cfr. Cass. n. 3013/2006). 5. Nell’analisi dei rapporti e delle interferenze fra collazione e azione di riduzione, si deve ulteriormente precisare che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima (art. 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione. se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere.

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Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati. 6. A seguito della riduzione integrale della disposizione testamentaria in favore della P. e della riduzione, parimenti integrale, della donazione in favore della stessa della quota di 1/3 della Gestione (OMISSIS), i diritti ereditari della P. si sono concentrati sulle due donazioni anteriori, oggetto di riduzione parziale. In conformità al modo di operare della tutela attuata dalla riduzione, questa aveva lasciato in mano della P., oltre alla quota di legittima di lei, l’intera quota disponibile e la somma pari al passivo ereditario. Si propone, solo in via esemplificativa, per meglio chiarire il concetto, l’iter seguito dal tribunale per operare la riduzione, sostanzialmente confermato in grado d’appello, salva la modifica in aumento del valore del relictum. Il tribunale ha accertato il valore del relictum nell’importo di 194.835,16; ha detratto il passivo quantificato in 117.915,38; ha quindi aggiunto il donatum di 1.167.164,13. Sulla massa di 1.244.083,91 ha stabilito in 207.347,32 la quota individuale di riserva di ciascuno dei tre figli lesi.

 

 

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Il legittimario(1) [536 c.c.] che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario(2) [484557 c.c.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità [519 ss. c.c.]. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto [493505494 c.c.](2).

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni [555 c.c.] o di disposizioni testamentarie [554 c.c.], deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti(3), salvo che ne sia stato espressamente dispensato(4) [552553724 c.c.].

Il legittimario che succede per rappresentazione [467 ss. c.c.] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740 c.c.].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori(5).

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss. c.c.].

TESTA

Cass. civ. n. 28632/2011

A norma dell’art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione “ab intestato”, qualora il “de cuius” si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28632 del 23 dicembre 2011)

Cass. civ. n. 7098/2011

La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell’ art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell’atto di appello.

(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7098 del 29 marzo 2011)

Cass. civ. n. 19527/2005

In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell’intero asse ereditario, la condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è esclusa nell’ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell’art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all’erede legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l’assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all’art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l’effettività della lesione della riserva e, inoltre, all’esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell’erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l’azione di riduzione della liberalità.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19527 del 7 ottobre 2005)

Cass. civ. n. 9424/2003

La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell’atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all’azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9424 del 11 giugno 2003)

Cass. civ. n. 2294/1996

L’esperimento dell’azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione e diretto contro persone estranee all’eredità non è condizionato all’accettazione con beneficio d’inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi Ia simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l’interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall’azione di riduzione, l’intervenuta simulazione e cioè l’inesistenza dell’apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2294 del 19 marzo 1996)

Cass. civ. n. 12632/1995

Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimario
totalmente pretermesso dal testatore.

Dispositivo dell’art. 565 Codice Civile

“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati” – (C. Cost. 4 luglio 1979, n. 55).
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore” – (C. Cost. 12 aprile 1990 n. 184).

Cass. civ. n. 22223/2014

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di tale rapporto producendo l’atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22223 del 20 ottobre 2014)

Cass. civ. n. 25341/2010

L’onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25341 del 15 dicembre 2010)

Cass. civ. n. 19011/2007

In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia — n. 532 del 2000 della Corte costituzionale — di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell’art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l’accertamento della filiazione naturale in base all’art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. — in conformità alla sentenza del giudice d’appello — ha affermato il principio dell’inesistenza, nel nostro ordinamento, di un’organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite, così negando l’invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19011 del 1 settembre 2007)

Cass. civ. n. 21628/2006

Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall’attore per l’accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell’erede premorto del de cuius è difatti legittima l’interpretazione dell’art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l’altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall’art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l’alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull’irrequivoco disposto dell’art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell’art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21628 del 6 ottobre 2006)

Cass. civ. n. 7276/2006

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7276 del 29 marzo 2006)

Cass. civ. n. 4414/1999

In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l’accettazione anche tacita dell’eredità – che può risultare dalla stessa proposizione dell’azione in veste di erede – è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4414 del 4 maggio 1999)

Cass. civ. n. 1484/1995

L’onere della prova della qualità di erede legittimo, ove questa qualità sia contestata, è soddisfatto non dalla presentazione della denuncia di successione, ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius, a norma dell’art. 565 c.c.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1484 del 10 febbraio 1995)

Cass. civ. n. 8737/1993

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un’accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione – eventi che configurano una condicio iuris – del diritto dei primi chiamati.