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ASSEGNO DIVORZIO Cassazione: una nuova convivenza non esclude diritto all’assegno di divorzio

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CESSA L’OBBLIGO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL CONIUGE BENEFICIARIO INTRAPRENDE UNA NUOVA CONVIVENZA?

CESSA L’OBBLIGO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO SE IL CONIUGE BENEFICIARIO INTRAPRENDE UNA NUOVA CONVIVENZA?

Cassazione: una nuova convivenza non esclude diritto all’assegno di divorzio

 

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A  stabilirlo, con la sentenza n. 32198,

 

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione all’applicazione dell’art. 5, 10° comma della legge n. 898 del 1970, che afferma la perdita del diritto all’assegno di divorzio in caso di nuove nozze, anche alle ipotesi di formazione di una nuova famiglia di fatto (intesa quale nucleo formato da persone stabilmente conviventi con legami affettivi duraturi).

QUALE LA FUNZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO?

L’art. 5, 6° comma legge n. 898 del 1970 si concentra sull’ “an” dell’assegno riferendolo all’assenza di mezzi adeguati e sul “quantum” elencando vari criteri di commisurazione utili al fine di misurare l’adeguatezza dei redditi.

QUALE PARAMETRO È UTILIZZATO PER MISURARE L’ADEGUATEZZA DEI REDDITI?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1990 avevano accolto la tesi perequativa attribuendo al coniuge il diritto di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La sentenza Lamorgese nel 2017 muta il parametro di riferimento assegnando all’assegno di divorzio funzione assistenziale. L’adeguatezza, in tal caso, va valutata in base alla fruizione di un tenore di vita autonomo, libero e dignitoso rispetto ai criteri equitativi.

Anche tale impostazione è superata essendo sopito il dibattito tra funzione perequativa e assistenziale a favore della tesi compensativa. Si parte dal presupposto che l’art. 5, 6° comma detta tutta una serie di criteri tra cui quello più importante riguarda il contributo alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro.

Il giudice, dunque, deve verificare due aspetti:

  1. l’esistenza della situazione di squilibrio;
  2. la causa della sperequazione se imputabile alle forzose rinunce avente causa nel matrimonio.

CESSA L’OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL BENEFICIARIO PASSA A NUOVE NOZZE?

Sì, come previsto dalla legge del 1970.

COSA ACCADE SE IL BENEFICIARIO INSTAURA UNA CONVIVENZA DI FATTO?

In tal caso la questione è ampiamente dibattuta. Sulla stessa, infatti, sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite.

Da un lato c’è un modello che si ispira al matrimonio che, però, tale non è per la differente disciplina.

Bisogna verificare il perimetro applicativo dell’art. 5 legge n. 898 del 1970 che si riferisce espressamente alle nuove nozze.

L’ART. 5,10° COMMA LEGGE N. 898 DEL 1970 PRECLUDE L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE IN IPOTESI DI MERA CONVIVENZA?

Prima di fornire un’adeguata risposta al quesito formulato è opportuno riflettere sul fondamento logico- giuridico della disposizione.

In tale ottica il nuovo matrimonio recide il vincolo e perde senso la solidarietà post- coniugale.

Due le prospettive che si aprono:

  1. se si paragona la famiglia di fatto al matrimonio l’ambito dell’art. 5, 10° comma va esteso ad entrambe le ipotesi;
  2. facendo leva su una logica meramente formalistica l’art. 5, 10° comma non può applicarsi. L’instaurazione di una famiglia di fatto può influire sull’obbligo anche se non automaticamente, ma con verifica in concreto. In tal modo solo se la creazione della famiglia di fatto sana la situazione di squilibrio e iniquità cessa l’obbligo di versare l’assegno.

L’ART. 5,10° COMMA LEGGE N. 898 DEL 1970 PRECLUDE L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE IN IPOTESI DI MERA CONVIVENZA  A SEUITO CASSAZIONE ?

Veniva riconosciuto il diritto per la donna a percepire assegno di mantenimento  anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

 

La donna ex  moglie ricorreva per cassazione

lamentando la violazione di legge per non avere la Corte D’Appello considerato quale causa di esclusione dell’assegno divorzile la convivenza intrattenuta dalla donna, che aveva avuto origine prima della separazione ed era proseguita ininterrottamente anche dopo.

 

 

PE RLA SUPREMA CORTE  INTRAPRENDERE  UNA NUOVA CONVIVENZA NON è IRRILEVANTE:

 

 

“Le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno”. Tuttavia, “non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

Precisa la Suprema Corte “come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

 

La doglianza, però, non veniva accolta dalla Suprema Corte dal momento che il controricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto in grado di provare la stabilità della predetta convivenza, prospettando esclusivamente una diversa lettura dei fatti di causa sulla base della testimonianza del figlio, la cui efficacia probatoria era stata pienamente valutata dal Giudice di Appello e non era stata ritenuta dirimente ai fini della prova della stabile convivenza.

La suprema Corte  rammenta come il procedimento dinanzi la Corte di Cassazione si presenti come giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi.

La Corte di Cassazione  non è non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dal momento che la stessa esercita esclusivamente un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. La parte non avrebbe, quindi, dovuto limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

La Suprema Corte di Cassazione In merito al riconoscimento dell’assegno ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia rideterminato l’assegno divorzile tenendo conto di tutti i criteri di cui all’art 5 della L. n. 898/1970 e valorizzando la funzione perequativo-compensativa del suddetto assegno in piena conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. S.U. n. 18278/2018).

 

 

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