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AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!

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AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!

QUANDO L’ AUTOMOBILISTA E’ ESENTE DA RESPONSABILITA’ NELL’INVESTIMENTO PEDONE?

  • Se una persona muore per condotta  illecita altrui , coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, provandone l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti.

  • La Suprema Corte con la sent. dell’11 novembre 2008 n. 26972, ha razionalizzato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale: ha ridisegnato i confini del danno non patrimoniale secondo una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La Cassazione ha voluto fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (DANNI NON PATRIMONIALI: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”), “svincolando” in modo definitivo il risarcimento del danno non patrimoniale sia dal presupposto del reato sia, soprattutto, dal rigido legame che esso aveva ai soli casi specificamente previsti dalla legge ordinaria. In tal modo il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato.

  • La Cassazione ha anche affermato  “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., n. 907/2018). E’, dunque, necessario verificare volta per volta in cosa sia consistito il legame affettivo poiché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno.

ESEMPI DI DANNO

ESEMPIO 1

MORTE DI UN GENITORE CON TRE FIGLI IN UN INCIDENTE  OVE LO STESSO GENITORE AVEVA PIENA RAGIONE

SE IL GENITORE LASCIA TRE FIGLI I LDANNO DEL TRIBUNALE DI MILANO A CALCOLATO

DAI 165 MILA EURO AI 330 MILA EURO PER OGNI FIGLIO

ESEMPIO 2

MORTE DELLA MOGLEI IN INCDENTE CON UNAMARITO  EUN FIGLIO

SE LA MOGLIE AVE A PIENA RAGIONE IL DANNO RISARICVILE VA PE RIL FIGLIO DAI 165 MILA AI 330 MILA EURO

PE RIL MARITO DAI 165 MILA AI 330 MILA EURO

DANNO

In particolare, secondo i giudici di legittimità, i congiunti che agiscono in giudizio, ai fini del risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” ” (Cass. civ. n. 21230 del 2016).

AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!
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AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!PEDONI

AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’!In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

  SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,
SUCCESSIONE EREDITA’ DI UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO Il 4 luglio 2012 è stato adottato il regolamento 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, che si applicherà a partire dal 17 agosto 2015 negli Stati membri dell’Unione,

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; in particolare è stato osservato che

“la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. 14064/2010); v. anche Cass. 4551/2017.

AVVOCATI BOLOGNA: INVESTIMENTO PEDONI ESCLUSIONE RESPONSABILITA’investimento pedoni danno

La Corte territoriale, in corretta applicazione di siffatti principi, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento; al riguardo, in particolare, poi, aderendo alle conclusioni del primo giudice, ha escluso ogni profilo di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura, ribadendo nello specifico quanto affermato dal CTU, secondo cui anche se il Mo. avesse viaggiato alla velocità consentita il sinistro si sarebbe ugualmente verificato

al riguardo va solo precisato, con riferimento alla sollevata questione della sussistenza o meno del divieto assoluto di attraversamento sulla strada a scorrimento veloce in questione, che su quest’ultima le due carreggiate erano divise da uno spartitraffico con siepe antiabbagliante (circostanza pacifica e correttamente evidenziata dalla Corte territoriale), e che, proprio per la presenza di siffatto spartitraffico (che implica l’invalicabilità della barriera da parte dei pedoni), il conducente dell’autovettura, a prescindere dalla corsia percorsa (di destra o sinistra), non poteva aspettarsi in alcun modo l’attraversamento di pedoni, non potendo prevedere l’intenzione dei pedoni di superare la detta invalicabile barriera.(

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 marzo – 8 ottobre 2019, n. 25027)

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