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Avvocati esperti in successioni bologna

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Avvocato esperto in successioni: quando e perché rivolgersi a un professionista

L’eredità è un istituto giuridico complesso, che regola il trasferimento del patrimonio di una persona defunta ai suoi eredi. La successione può avvenire per legge o per testamento.

In caso di successione per legge, la legge stabilisce chi sono gli eredi e quali sono le loro quote di eredità. In caso di successione per testamento, invece, il testatore può disporre del proprio patrimonio secondo la propria volontà.

Tuttavia, anche in caso di successione testamentaria, la legge prevede alcuni limiti ai poteri del testatore, in particolare la tutela dei diritti dei legittimari.

In caso di successione, è quindi importante rivolgersi a un avvocato esperto in successioni, che possa fornire consulenza e assistenza legale in tutte le fasi del procedimento.

1. Quando rivolgersi a un avvocato esperto in successioni

Ecco alcuni casi in cui è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in successioni:

  • In caso di apertura di una successione: l’avvocato può aiutare a comprendere i propri diritti e doveri in qualità di erede, a individuare gli altri eredi, a valutare la validità di un testamento, ecc.
  • In caso di impugnazione di un testamento: l’avvocato può aiutare a impugnare un testamento nullo o annullabile, a tutelare i propri diritti di legittimario, ecc.
  • In caso di divisione ereditaria: l’avvocato può aiutare a trovare un accordo tra gli eredi per la divisione dell’eredità, oppure può procedere alla divisione giudiziale.
  • In caso di problemi con gli eredi: l’avvocato può aiutare a risolvere eventuali conflitti tra gli eredi, ad esempio in caso di disaccordo sulla validità di un testamento, sulla divisione dell’eredità, ecc.

2. Le competenze dell’avvocato esperto in successioni

L’avvocato esperto in successioni deve avere una conoscenza approfondita del diritto delle successioni, sia in ambito civile che penale. Deve inoltre essere in grado di valutare la situazione specifica del cliente, individuando le possibili soluzioni legali e fornendo la consulenza necessaria per tutelare i suoi diritti.

Le competenze specifiche dell’avvocato esperto in successioni includono:

  • La conoscenza della normativa in materia di successioni: l’avvocato deve conoscere le norme civili e penali che disciplinano l’eredità, sia in caso di successione per legge che in caso di successione per testamento.
  • La capacità di valutare la validità di un testamento: l’avvocato deve essere in grado di valutare la validità formale e sostanziale di un testamento, identificando eventuali vizi che potrebbero renderlo nullo o annullabile.
    SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA
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  • La capacità di risolvere i conflitti tra gli eredi: l’avvocato deve essere in grado di mediare tra gli eredi per trovare un accordo, oppure deve essere in grado di procedere alla divisione giudiziale dell’eredità.

3. Come scegliere un avvocato esperto in successioni

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Come risolvere una causa ereditaria a Bologna, Padova, Vicenza e Treviso

La successione ereditaria è una materia complessa che può dare luogo a controversie tra gli eredi. In caso di conflitto, è importante rivolgersi ad un avvocato esperto in materia successoria, in grado di tutelare i diritti e gli interessi dei propri clienti.

Le cause ereditarie più frequenti

Le cause ereditarie più frequenti riguardano:

  • La validità del testamento: il testamento è un atto unilaterale con il quale una persona, detta testatore, dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita. Il testamento può essere impugnato in caso di irregolarità formali o di violazione dei diritti dei legittimari.
  • La divisione dell’eredità: l’eredità è costituita da tutti i beni, mobili e immobili, che appartenevano al defunto al momento della sua morte. Gli eredi hanno diritto a ricevere una quota dell’eredità, in base alle disposizioni del testamento o, in mancanza, in base alle regole della successione legittima.
  • Le collazioni: le collazioni sono le operazioni di compensazione che devono essere effettuate tra gli eredi per eliminare le differenze di valore tra i beni ricevuti.

Come scegliere un avvocato esperto in cause ereditarie

Avvocati esperti in cause ereditarie a Bologna, Padova, Vicenza e Treviso

In Italia, ci sono molti avvocati esperti in cause ereditarie. In particolare, nelle città di Bologna, Padova, Vicenza e Treviso, è possibile trovare avvocati con una significativa esperienza in questa materia.

Ecco alcuni avvocati esperti in cause ereditarie a Bologna, Padova, Vicenza e Treviso:

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Offro consulenza e assistenza legale qualificata, tutelando i diritti e gli interessi dei propri clienti in tutte le fasi della successione.

Come risolvere una causa ereditaria

La risoluzione di una causa ereditaria può avvenire in due modi:

  • In via stragiudiziale: le parti possono trovare un accordo al di fuori del processo, con la mediazione di un professionista, come un avvocato o un mediatore civile.
  • In via giudiziale: le parti si rivolgono al giudice, che deciderà la controversia.

La scelta tra la risoluzione stragiudiziale e la risoluzione giudiziale dipende da diversi fattori, come la complessità della controversia, la volontà delle parti e le loro possibilità economiche.

Risoluzione stragiudiziale di una causa ereditaria

La risoluzione stragiudiziale di una causa ereditaria è spesso la soluzione più rapida ed economica. Le parti possono trovare un accordo al di fuori del processo, con la mediazione di un professionista, come un avvocato o un mediatore civile.

La mediazione è un procedimento che ha lo scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Il mediatore civile è un professionista imparziale che aiuta le parti a comunicare e a trovare soluzioni che siano vantaggiose per tutti.

Risoluzione giudiziale di una causa ereditaria

In caso di mancato accordo stragiudiziale, le parti possono rivolgersi al giudice, che deciderà la controversia.

Il processo civile è un procedimento complesso che può essere lungo e costoso. È importante affidarsi ad un avvocato esperto in materia successoria, che possa tutelare i diritti e gli interessi del proprio cliente.

 

La successione ereditaria è una materia complessa che può dare luogo a controversie tra gli eredi. In caso di conflitto, è importante rivolgersi ad un avvocato esperto in materia successoria, in grado di tutelare i diritti e gli interessi dei propri clienti.

Divisione ereditaria: come avviene la ripartizione dell’eredità tra gli eredi

La divisione ereditaria è il procedimento attraverso il quale si procede alla ripartizione dell’eredità tra gli eredi. La divisione ereditaria può avvenire in due modi:

  • In via stragiudiziale: gli eredi possono trovare un accordo tra di loro e stipulare un atto di divisione.
  • In via giudiziale: gli eredi si rivolgono al giudice, che deciderà la ripartizione dell’eredità.

Divisione ereditaria stragiudiziale

La divisione ereditaria stragiudiziale è la soluzione più rapida ed economica. Gli eredi possono trovare un accordo tra di loro e stipulare un atto di divisione.

L’atto di divisione deve essere redatto da un notaio e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Divisione ereditaria giudiziale

In caso di mancato accordo tra gli eredi, la divisione ereditaria può avvenire in via giudiziale. Gli eredi si rivolgono al giudice, che deciderà la ripartizione dell’eredità.

Il procedimento di divisione ereditaria giudiziale è un procedimento complesso che può essere lungo e costoso. È importante affidarsi ad un avvocato esperto in materia successoria, che possa tutelare i diritti e gli interessi dei propri clienti.

Modalità di divisione dell’eredità

La divisione ereditaria può avvenire in diverse modalità. Le modalità più comuni sono:

  • Divisione in natura: gli eredi ricevono in proprietà quote uguali o disuguali dei beni ereditari.
  • Divisione in denaro: gli eredi ricevono in denaro una somma di denaro pari alla loro quota ereditaria.
  • Divisione per estrazione a sorte: gli eredi ricevono in proprietà i beni ereditari estratti a sorte.

La scelta della modalità di divisione spetta agli eredi.

Conseguenze della divisione ereditaria

Con la divisione ereditaria, gli eredi cessano di essere coeredi e diventano proprietari esclusivi dei beni ereditari che hanno ricevuto in divisione.

La divisione ereditaria libera gli eredi da qualsiasi responsabilità per i debiti del defunto.

Conclusione

La divisione ereditaria è un procedimento importante che ha importanti conseguenze per gli eredi. È importante conoscere le modalità di divisione ereditaria e le conseguenze della divisione ereditaria, per poter tutelare i propri diritti.

TESTAMENTO OLOGRAFO

 

 

In Italia, il testamento olografo è un atto unilaterale con il quale una persona, detta testatore, dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.

Il testamento olografo può essere di due tipi:

  • Testamento olografo semplice: è il testamento olografo che non contiene disposizioni particolari.
  • Testamento olografo speciale: è il testamento olografo che contiene disposizioni particolari, come la nomina di un tutore o di un curatore per un minore o un incapace.

Testamento olografo semplice

Il testamento olografo semplice è il testamento olografo che non contiene disposizioni particolari. Il testamento olografo semplice deve contenere i seguenti elementi:

  • La dichiarazione di volontà del testatore: il testatore deve esprimere la propria volontà di disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita.
  • La data: il testamento olografo deve essere datato con la data in cui è stato redatto.
  • La sottoscrizione: il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore.

Testamento olografo speciale

Il testamento olografo speciale è il testamento olografo che contiene disposizioni particolari, come la nomina di un tutore o di un curatore per un minore o un incapace. Il testamento olografo speciale deve contenere, oltre agli elementi previsti per il testamento olografo semplice, anche gli elementi specifici relativi alle disposizioni particolari che contiene.

Ad esempio, se il testamento olografo speciale nomina un tutore per un minore, deve contenere anche l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del minore, nonché l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del tutore.

Validità del testamento olografo

Il testamento olografo è valido se rispetta i seguenti requisiti:

  • Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
  • La scrittura deve essere quella del testatore.
  • La data deve essere quella in cui il testamento è stato redatto.
  • La sottoscrizione deve essere autografa.

In caso di dubbio sulla validità del testamento olografo, è possibile ricorrere al giudice.

 

 

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L’eredità o successione resta una delle tematiche piu’ controverse e difficili da affrontare, per le tensioni che spesso nascono nel dividere un patrimonio 


  • Successioni legittime, testamentarie e necessarie
  • Impugnazione di testamenti
  • Accettazione di eredità
  • Divisione ereditaria
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DI EREDITA’ SUCCESSIONI DIVISIONE EREDITARIA TESTAMENTO QUOTA DI LEGITTIMA IMPUGNAZIONE TESTAMENTO 

 

Il giudizio di divisione tende all’accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell’asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni; tale accertamento pertanto non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell’asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius),

Corte appello Napoli sez. VI, 02/03/2021, n.767

Il giudizio di divisione tende all’accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell’asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni; tale accertamento pertanto non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell’asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), oltre che dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Fondamento del giudizio di divisione ereditaria, così come di quella ordinaria, è, dunque, il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l’accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.

Tribunale Novara sez. I, 28/01/2021, n.57

La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento talché la sentenza parziale resa sul punto in cui è stato indicato il valore delle somme da porre in collazione corrispondente al valore delle donazioni di denaro accertate come compiute dal de cuius in favore del coniuge, non può ritenersi preclusiva della corretta applicazione dei principi da applicarsi alla divisione attuata con la presente sentenza.

Tribunale Terni sez. I, 05/01/2021, n.20

In tema di divisione ereditaria, il concetto di comoda divisibilità di un immobile, presupposto dall’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

Tribunale Nola sez. I, 17/09/2020, n.1315

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

In tema di divisione ereditaria, l’art. 733 cod. civ. – il quale stabilisce che le particolari disposizioni poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c.,

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, dando luogo alla formazione di autonome masse, impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, devono essere compiute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall’esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni.

Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3512

In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all’apertura della successione ed alla stessa accettazione dell’eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l’insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest’ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi.

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7869

E SE IL BENE NON E’ COMODAMENTE DIVISIBILE?

 

In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell’art. 720 c.c., può attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote.

Tribunale Rimini, 23/02/2019, n.170

Vendita di un bene della comunione ereditaria

La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all’assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest’ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest’ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità – intesa come “universitas” e, dunque, di per sé già alienabile – al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della “res” alienata.

Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4831

 

 

L’avvocato Sergio Armaroli esperto in successioni Bologna  ha assistito  moltissimi clienti in vicende ereditarie, occupandomi sia di successioni legittime che testamentarie in sede stragiudiziale (dichiarazioni successorie; rinuncia all’eredità; pianificazione successoria) e giudiziale (impugnazione di testamenti, divisioni ereditarie etc

Il passaggio patrimoniale a seguito di successione è un momento delicato della vita di ciascuno per le implicazioni non solo economiche, ma soprattutto emotive; da anni mi occupo di successioni, anche molto complesse sotto il profilo dell’entità patrimoniale e della tipologia di eredi, tenendo presente la peculiarità della materia.

La materia successoria è sempre complessa poichè comporta questioni che implicano rapporti e conflitti tra parenti. Nel corso degli anni di professione, ho maturato esperienza in materia, affrontando ogni tipologia di fattispecie possa presentarsi, come l’impugnazione del testamento, le lesioni di legittima, le divisioni ereditarie.

 

 

Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima. L’approccio attento alla specificità del caso concreto e finalizzato al risultato, hanno sempre condotto a soluzioni di soddisfazione per i miei assistiti.

 

 

 

 Per tale ragione, anche tale settore mi ha conquistato, permettendomi di aiutare l’assistito a risolvere le vicende giuridiche non soltanto con strumenti propri del diritto, ma anche psicologici e strategici.

 

 

 

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L’eredità o successione sicuramente è una delle materie piu’ complesse della legislazione italiana, occorre evitare insidie e farsi assistere da un avvocato capace .

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Disporre in modo saggio del proprio patrimonio significa evitare ai nostri eredi di avere controversie.

Essere chiamati ad un’eredità è una situazione che deve essere affrontata con grande prudenza poichè, oltre all’idea di poter vedere incrementare il proprio patrimonio, si può celare una difficile realtà debitoria.

La lesione di diritti ereditari è una situazione intollerabile che merita di essere affrontata.

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In questi casi, il sostegno di una figura legale si rende necessaria soprattutto nell’evenienza di contenziosi tra eredi o persone chiamate all’eredità.  è comprensivo della gestione delle pratiche non solo legali, ma anche amministrative e notarili per la divisione ereditaria e successoria.

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fornisce assistenza legale altamente qualificata e precise consulenze in materia di diritto delle successioni. 

 

 Entro il patrimonio rientrano non soltanto i beni del defunto, ma anche i suoi diritti reali come la proprietà dei beni.

QUALI I TIPI DI SUCCESSIONE GESTITI DA Avvocati esperti in successioni bologna Studio avvocato Sergio Armaroli Bologna?

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successione testamentaria: qualora il soggetto abbia effettuato un testamento olografo o notarile, che può essere revocato in qualsiasi momento dal testatore

successione legittima: se il soggetto non ha effettuato un testamento, o ne ha lasciato solo uno parziale, quindi facendo esercitare il diritto di successione a parenti fino al VI° grado

successione necessaria: se l’eredità deve essere necessariamente riservata a determinati soggetti anche a prescindere dalla volontà espressa nel testamento

Avvocato successioni Bologna offre la propria consulenza sia per la fase stragiudiziale che per quella dell’eventuale contenzioso, assistendo il Cliente in ogni ambito: dall’accettazione dell’eredità (con o senza beneficio d’inventario), alla dichiarazione di successione (mediante l’assistenza di un esperto commercialista), nell’eventuale redazione dell’inventario, nella fase di vendita dei beni ereditari, nonché nell’azione di divisione ereditaria (sia dinanzi gli organi di mediazione e conciliazione, che dinanzi il Tribunale competente), nei casi di impugnazione del testamento, di petizione di eredità, di nomina del curatore dell’eredità giacente, di esonero dell’esecutore testamentario, e più in generale, in ogni altra azione che si rendesse necessaria per la tutela del proprio assistito.

 

Al momento della pubblicazione di un testamento si apre la fase della successione ereditaria ed è necessario procedere all’assegnazione dei beni o alla divisione ereditaria.

Si tratta di questioni estremamente complesse che necessitano di un supporto tecnico da parte di un avvocato esperto in eredità e successioni ereditarie; ciò, soprattutto nei casi in cui non vi è un accordo tra gli eredi in ordine ai diritti spettanti o alle modalità di divisione del patrimonio ereditario.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto. La successione può essere a titolo universale e in questo caso l’erede subentra nella stessa posizione giuridica del defunto e diventa erede solo con l’accettazione dell’eredità.

La successione può anche essere a titolo particolare ed in tal caso il soggetto destinatario dell’eredità diventa titolare di uno o più diritti (ad esempio la proprietà su un immobile o una somma in denaro).

La successione può essere:

  1. a) legittima: si parla di successione legittima quando il soggetto non ha lasciato un testamento o ha lasciato un testamento parziale. La legge sulle successioni prevede che hanno diritto di succedere solo i parenti fino al sesto grado.

  2. b) testamentaria: si parla di successione testamentaria quando il soggetto ha effettuato il testamento (il testamento può essere revocato in ogni momento dal testatore). Esistono diverse tipologie di testamenti: il testamento olografo (cioè scritto di pugno e firmato dal testatore) e il testamento per atto notarile.

Quando si parla di successione necessaria ci si riferisce al fatto che una quota dell’eredità debba essere necessariamente riservata a determinati soggetti e ciò anche a prescindere dal contenuto di un testamento. Gli eredi necessari sono i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge e l’eredità si divide attraverso complessi calcoli che prevedono l’attribuzione di quote diverse a seconda del grado di parentela e del concorso di varie tipologie di parenti.

 

 eredità;

 successione legittima e testamentaria; 

 testamenti in generale (incluso quello olografo);

 impugnazione di testamento olografo;

 divisione ereditaria;

 donazione;

 misure di protezione di chi è privo di autonomia (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione);

questioni fiscali (tramite consulenti esterni dello Studio).

Metodo di lavoro

Così come nel diritto di famiglia, anche in quello successorio è priorità dello Studio cercare di risolvere una determinata questione in via amichevole prima che la lite giunga dinanzi all’Autorità Giudiziaria. O

 

pera con grande attenzione alle esigenze del cliente, oltre che con profonda scrupolosità e sollecitudine, fornendo assistenza in ognuna di queste fasi:

 la fase stragiudiziale, durante la quale si sviluppa la trattativa tra gli eredi, previa verifica dell’originalità del testamento olografo con l’ausilio di periti grafologi, si procede alla ricerca dei beni facenti parte della massa ereditaria (sia quelli che appaiono sia quelli eventualmente sottratti) e si redige l’accordo divisorio tra gli eredi;

 

Avvocati esperti in successioni bologna- IMPUGNAZIONE TESTAMENTO COME QUANDO PERCHE’

Impugnare il testamento di soddisfare, nel rispetto della normativa, le aspettative ereditarie di coloro che siano stati, in tutto o in parte, esclusi dal testamento del defunto o che risultino in altro modo penalizzati dalle disposizioni contenute nello stesso testamento .

L’assistenza prestata, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, anche attraverso la collaborazione di Notai e Commercialisti di fiducia, riguarda gli adempimenti previsti per l’apertura della successione e l’accettazione o la rinuncia all’eredità, le divisioni ereditarie, l’individuazione delle quote ereditarie, l’individuazione della quota disponibile e di eventuali lesioni di legittima, la predisposizione di progetti divisionali, l’impugnazione di testamenti per invalidità o per lesione di quota di legittima, la consulenza e l’ assistenza nella redazione di testamenti e legati nonché di atti di donazione.

Con l’impugnazione del testamento si può ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullità integrale o parziale del testamento stesso

L’impugnazione del testamento può consentire comunque di ottenerne un’interpretazione più soddisfacente per le aspettative degli eredi o anche di rimediare a parziali illegittimità delle previsioni testamentarie, laddove queste, contravvengano alle norme imperative sulla successione degli eredi legittimari.

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Per affermare l’esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

In tema di errore ex art. 624 c.c. è necessaria la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Più in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l’impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Avvocati esperti in successioni bologna
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DI EREDITA’ SUCCESSIONI DIVISIONE EREDITARIA TESTAMENTO QUOTA DI LEGITTIMA IMPUGNAZIONE TESTAMENTO 

LE IMPORTANTI SENTENZE SU TESTAMENTO 

Tribunale Savona, 17/06/2021

 
 
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Parti: M.G. c. N.M.

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni. Pertanto, non può essere considerata come una formula di stile l’espressione, contenuta nel testamento posteriore, “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”, essendo attratta dalla previsione racchiusa nell’art. 680 c.c.

Tribunale Savona, 17/06/2021

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni. Pertanto, non può essere considerata come una formula di stile l’espressione, contenuta nel testamento posteriore, “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”, essendo attratta dalla previsione racchiusa nell’art. 680 c.c.

 

 

 

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 08/09/2021, n. 24169 (rv. 662147-01)

DIVISIONE – Divisione ereditaria – Fatta del testatore – In genere – Divario di valore fra quota di disponibile e beni attribuiti con testamento – Esperibilità dell’azione di riduzione – Esclusione – Azione di rescissione – Ammissibilità

L’istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un’azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., può esercitare l’azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/02/2016)

 

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25936 (rv. 662320-01)

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere – Disposizioni di ultima volontà – Contenuto – Conseguenze – Scrittura privata – Configurabilità come testamento olografo – Condizioni – Accertamento rimesso al giudice di merito – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione – In genere

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 17/10/2019)

 

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25936 (rv. 662320-01)

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere – Disposizioni di ultima volontà – Contenuto – Conseguenze – Scrittura privata – Configurabilità come testamento olografo – Condizioni – Accertamento rimesso al giudice di merito – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione – In genere

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 17/10/2019)

Corte d’Appello Cagliari, Sez. I, 10/09/2021, n. 381

 

L’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto.

 

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25936 (rv. 662320-01)

 

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – In genere – Disposizioni di ultima volontà – Contenuto – Conseguenze – Scrittura privata – Configurabilità come testamento olografo – Condizioni – Accertamento rimesso al giudice di merito – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione – In genere

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 17/10/2019)

 

 

 

Tribunale Pavia, Sez. III, 22/01/2022, n. 37

 

In tema di successione testamentaria, per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto, per intero di proprio pugno, le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona, non assumendo rilevanza le modalità di scrittura, come il prevalente utilizzo dello stampatello, al più incidente in astratto sulla maggior difficoltà dell’accertamento dell’autenticità della dichiarazione.

Tribunale Pavia, Sez. III, 22/01/2022, n. 37

 

In tema di successione testamentaria, per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto, per intero di proprio pugno, le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona, non assumendo rilevanza le modalità di scrittura, come il prevalente utilizzo dello stampatello, al più incidente in astratto sulla maggior difficoltà dell’accertamento dell’autenticità della dichiarazione.

 

 

Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 20/04/2022, n. 1731

 

 

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento, non è necessario che la volontà del testatore sia espressa con modalità particolari, non occorrendo espressioni di carattere imperativo o dispositivo, né risultando determinante la precisazione che trattasi di una manifestazione di ultima volontà, con la quale egli intende disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma è necessario e sufficiente che il testatore non si limiti a rendere noto un fatto accaduto o un programma futuro, ma manifesti la volontà attuale, non già un mero progetto, di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/02/2022, n. 5091 (rv. 664201-01)

 

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Data – Testamento olografo – Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell’attore – Alterazione della data – Art. 602, comma 3, c.c. – Applicabilità – Esclusione – Necessità della querela di falso – Onere della prova – Sufficienza della prova presuntiva – Fattispecie

Quando l’erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso). (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 18/05/2017)

 

 

Tribunale Perugia, Sez. II, Sentenza, 03/03/2022, n. 336

I

L’istituzione della fondazione per testamento è espressamente consentita dall’art. 14, comma 2 c.c. e a tale fattispecie è assimilabile l’ipotesi, prevista dall’art. 3 disp. att. c.c., in cui il testatore si limiti a disporre l’attribuzione dei beni ad una fondazione da istituire, di cui tuttavia indichi gli elementi essenziali del patrimonio e dello scopo e di cui affidi l’integrazione ad un eventuale esecutore testamentario, trattandosi comunque di una costituzione indiretta della fondazione riconducibile all’ipotesi dell’art. 14, comma 2 c.c..

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 13/04/2022, n. 12066

 

Tra causa di impugnazione del testamento e quella di revocatoria dei conferimenti immobiliari non c’è un rapporto di pregiudizialità necessaria, non avendo la qualità di erede necessità di essere assistita da statuizione coperta da giudicato. Non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di revocatoria dei conferimenti immobiliari e quella, che ancora pende in appello, sull’inefficacia della disposizione testamentaria, posto che vi è stata statuizione di primo grado nel senso dell’autenticità del testamento olografo e di piena efficacia della disposizione testamentaria in favore dell’attore.

 

 

 

Corte d’Appello Torino, Sez. II, Sentenza, 28/03/2022, n. 340

 

In tema di accertamento dell’incapacità di intendere e di volere, tale da determinare la incapacità di testare nella accezione di cui all’art. 591 comma 2 n. 3 c.c., è necessario verificare se il testatore versasse in condizioni intellettive tali da dover far escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte. In tale prospettiva, non ogni anomalia o alterazione delle facoltà intellettuali implica incapacità di testare, ma occorre, a tale effetto, che l’anomalia incida totalmente sulla coscienza dei propri atti ovvero di quell’attitudine ad autodeterminarsi. Tale condizione non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.

Tribunale Verona, Sez. I, Ordinanza, 26/01/2022

 

In tema di successione testamentaria, in assenza di un espresso divieto di legge che impedisca al testatore di prevedere, in relazione a una specifica disposizione testamentaria o categoria di successibili, l’inapplicabilità dell’istituto della rappresentazione, deve darsi prevalenza al principio di salvaguardia della volontà del testatore, purché tale volontà – che, nei fatti, realizza una diseredazione – non sia esercitata in contrasto con i diritti che la legge riserva in favore dei legittimari.

 

 

L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale,

 

Cass. civ. n. 11478/2021

L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 16/07/2019).

 

 

In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione,

 

Cass. civ. n. 21436/2018

In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità).

 

 

La morte del debitore d’imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria

 

 

Cass. civ. n. 5473/2008

La morte del debitore d’imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell’eredità. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, è irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell’imposta siano stati notificati non all’erede, ma al suo rappresentante legale.

 

 

Il mancato acquisto della qualità di erede, che si risolve nel difetto di legittimazione ad agire o a contraddire

 

Cass. civ. n. 2276/1995

Il mancato acquisto della qualità di erede, che si risolve nel difetto di legittimazione ad agire o a contraddire, può essere denunziato dalla parte avversa e comunque rilevato d’ufficio dal giudice, cui spetta di accertare la coincidenza del soggetto che esercita o contrasta l’azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

 

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo

Cass. civ. n. 8737/1993

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un’accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione – eventi che configurano una condicio iuris – del diritto dei primi chiamati.

 

 

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare

 

 

Cass. civ. n. 14110/2021

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello “jus poenitendi”; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo “mortis causa”, ossia a titolo di eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d’arte con l’obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell’obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia). (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 30/03/2018).

 

 

In tema di patti successori, l’atto “mortis causa”, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c.,

Cass. civ. n. 18198/2020

In tema di patti successori, l’atto “mortis causa”, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere “l’id quod superest”, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione. (Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 23/09/2015).

 

 

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento,

 

 

Cass. civ. n. 18197/2020

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito. (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANIA).

 

È nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi

 

Cass. civ. n. 15919/2018

È nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione.

 

 

 

Cass. civ. n. 14566/2016

Configura patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c., l’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione “mortis causa”, pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell’art. 1111, comma 2, c.c.

 

Configurano un patto successorio – per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell’art. 144 c.c.,

 

 

Cass. civ. n. 24450/2009

Configurano un patto successorio – per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell’art. 144 c.c., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei
propri beni fino al momento della morte – sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un “vinculum iuris” di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la natura di patto successorio e non di transazione – come erroneamente ritenuto dal giudice di merito – alla scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell’impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede legittimario).

 

Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero

 

Cass. civ. n. 5119/2009

Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un’ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione “inter vivos” intercorsa tra la “de cuius”, quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l’estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).

 

Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto

 

 

Cass. civ. n. 12474/2002

Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all’indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l’animus donandi e verificare l’esistenza dei prescritti requisiti di forma.

 

Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell’art. 458 c.c. nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti

 

Cass. civ. n. 5870/2000

Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell’art. 458 c.c. nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l’attuazione dell’intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l’adempimento. Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

 

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare:

 

Cass. civ. n. 1683/1995

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

 

La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge,

 

Cass. civ. n. 4827/1983

La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l’ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 c.c., in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

 

Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte

Cass. civ. n. 2623/1982

Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. (Nella specie, si è ravvisato un patto successorio vietato, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2623 del 27 aprile 1982)

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In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio

 

 

 

Cass. civ. n. 21436/2018

In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio“, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità).

 

In tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale

 

Cass. civ. n. 17122/2018

In tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all’istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l’avesse concretamente realizzata).

 

 

 

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale

 

 

Cass. civ. n. 16814/2018

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

 

Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l’eredita

 

 

 

Cass. civ. n. 25441/2017

Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l’eredita, in quanta l’unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell’azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell’azione di riduzione non può determinare immediatamente l’acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l’impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un’eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell’inventario.

 

 

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio

 

Cass. civ. n. 15239/2017

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario “mortis causa” di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del “de cuius” né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).

 

 

In tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima

 

Cass. civ. n. 12158/2015

In tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima (nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto corrente intestato al “de cuius”, non oggetto di legato) agli effetti dell’art. 457, secondo comma, cod. civ., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

 

In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione

 

 

Cass. civ. n. 10525/2010

In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

 

 

La semplice delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di erede

 

Cass. civ. n. 3696/2003

La semplice delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), laddove, in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l’accettazione ex lege dell’eredità è determinata dall’apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell’inventario. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto provata la qualità di eredi in capo agli attori, e non necessaria da parte loro una accettazione dell’eredità, né formale né implicita, in quanto essi erano eredi legittimi, e l’accettazione sarebbe stata necessaria solo nell’ipotesi di successione testamentaria).

 

 

In materia di successione a causa di morte, nell’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio

 

 

Cass. civ. n. 6697/2002

In materia di successione a causa di morte, nell’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio, la successione legittima non può coesistere con quella testamentaria (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato che, nel caso, l’espresso richiamo del giudice di merito all’art. 582 c.c. andasse correttamente inteso come operato al limitato fine di individuare i soggetti della disposizione testamentaria, e non anche per determinare il contenuto del diritto attribuito).

 

Il principio fissato dall’art. 457 c.c.

 

Cass. civ. n. 5918/1999

Il principio fissato dall’art. 457 c.c. (secondo cui, per la parte dell’asse ereditario della quale il de cuius non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima) trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito un legato.

 

La delazione conseguente all’apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l’acquisto dell’eredità

 

Cass. civ. n. 9782/1995

La delazione conseguente all’apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l’acquisto dell’eredità, a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all’accettazione mediante una dichiarazione espressa di volontà (o con l’assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio — salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. — si trasmette non già al chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede (art. 110 c.p.c.).

 

 

la successione testamentaria può coesistere con quella legittima nel senso che se attraverso le disposizioni testamentarie

 

 

Cass. civ. n. 6190/1984

Nel diritto vigente, la successione testamentaria può coesistere con quella legittima nel senso che se attraverso le disposizioni testamentarie non è esaurita l’intera massa dei beni di cui il testatore può disporre, la parte restante — salva diversa volontà del testatore — si trasferisce agli eredi legittimi.

Il soggetto istituito erede universale per testamento non può ignorare la propria delazione testamentaria,

 

 

Cass. civ. n. 2609/1972

Il soggetto istituito erede universale per testamento non può ignorare la propria delazione testamentaria, dichiarandosi erede legittimo e chiedendo sic et simpliciter la quota legittima della eredità, poiché la delazione legittima è configurabile soltanto in difetto di quella testamentaria. Tuttavia, se non intende accettare la propria istituzione testamentaria, ma far valere altri diritti in relazione alla medesima successione, è tenuto a reagire alla delazione testamentaria o mediante rinunzia, ovvero — se rivesta anche la qualità di legittimario — mediante l’esercizio dell’azione di riduzione delle contrastanti disposizioni testamentarie o delle donazioni, a tutela della quota riservata.

 

 

 

 

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