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AVVOCATO PENALE BOLOGNA SERGIO ARMAROLI VUOI RISOLVERE? CON IMPEGNO SI MIGLIORA!!

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AVVOCATO PENALE BOLOGNA SERGIO ARMAROLI VUOI RISOLVERE? CON IMPEGNO SI MIGLIORA!!

 

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

come risolvere bene bologna una successione Testamentaria  o legittima con l'avvocatoCon il testamento si dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui si cesserà di vivere.
come risolvere bene bologna una successione Testamentaria  o legittima con l’avvocatoCon il testamento si dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui si cesserà di vivere.

QUALI I REATI:

 

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000)
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000)
  • Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000)
  • Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000)
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000)
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000)
  • Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, Dlgs 74/2000)
  • Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000)
  • Indebita compensazione 8 (art. 10-quater, Dlgs 74/2000)
  • Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000)

 

La repressione degli illeciti tributari è stata tradizionalmente affidata alla previsione tanto di sanzioni amministrative, quanto di sanzioni penali, e la creazione di un doppio livello di intervento ha sollecitato ampie riflessioni in ordine alle modalità con le quali garantire un adeguato coordinamento tra l’attivazione dello strumentario amministrativo e dell’arsenale penale: ciò nella prospettiva di calibrare un meccanismo sanzionatorio ispirato a un canone di proporzionalità della reazione ordinamentale dinanzi a condotte che, pur incidendo sempre sull’interesse erariale alla corretta percezione dei tributi, presentano di volta in volta un differente indice di gravità.

 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000):

 

AVVOCATO PENALE BOLOGNA SERGIO ARMAROLI VUOI RISOLVERE? CON IMPEGNO SI MIGLIORA!!
AVVOCATO PENALE BOLOGNA SERGIO ARMAROLI VUOI RISOLVERE? CON IMPEGNO SI MIGLIORA!!

 

QUANDO

 al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni annuali riguardanti le suddette imposte, elementi passivi fittizi. 

 

SANZIONE PENALE

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei anni.

.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifizi in contabilità (art. 3 D.lgs 74/2000):

 

  1. 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
  2. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  3. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione».

 

 

QUANDO

al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, alterando le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA), riducendo ricavi o aumentando artificiosamente i costi, avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolarne l’accertamento da parte degli organi di verifica. Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto, oppure si omette di registrare in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.

SANZIONE 

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni al superamento congiunto di 2 soglie di punibilità: 

evasione d’imposta di €. 30.000,00 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);

elementi attivi sottratti all’imposizione (meno ricavi e/o più costi) di almeno €. 1.000.000,00. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 1.000.000,00.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000):

QUANDO :

 

 

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:

  1. a) l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte
  2. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

 

 

 

indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione IVA ricavi inferiori al reale o costi falsi. Ad esempio si indica in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità, oppure si indicano in dichiarazione dei redditi, variazioni in diminuzione di un componente negativo non registrato in contabilità.

 

 

SANZIONE

Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ARTICOLI DI LEGGE CORRELATI  norme di rilievo penale riportate nel Decreto legislativo, n. 76 del 2000 

ARTICOLO N.2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

 

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

 

ARTICOLO N.3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

  1. Fuori dei casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
  2. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  3. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione.

 

ARTICOLO N.4

Dichiarazione infedele.

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
  2. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila (1);
  3. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni (2).

(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

(2) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

ARTICOLO N.5

Omessa dichiarazione.

  1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.
  2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

 

ARTICOLO N.6

Tentativo.

  1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

ARTICOLO N.7

Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio.

  1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonchè le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
  2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a ) e b ), dei medesimi articoli.


Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte. 

ARTICOLO N.8

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

ARTICOLO N.9

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  1. In deroga all’art. 110 del codice penale:
  2. a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2;
  3. b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 8.

ARTICOLO N.10

Occultamento o distruzione di documenti contabili.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

ARTICOLO N.10 bis

Omesso versamento di ritenute certificate.

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta .

 

ARTICOLO N.10 ter

Omesso versamento di IVA

  1. La disposizione di cui all’ articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

 (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

ARTICOLO N.10 quater

Indebita compensazione

  1. La disposizione di cui all’ articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti o inesistenti.

ARTICOLO N.11

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO N.12

Pene accessorie.

  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
  2. a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
  3. b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
  4. c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
  5. d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
  6. e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale.
  7. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro

ARTICOLO N.13

Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario.

  1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
  2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’art. 19, comma 1.

2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale puo’ essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 .

  1. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO N.14

Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.

  1. Se i debiti indicati nell’art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
  2. La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’art. 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
  3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
  4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell’art. 13.
  5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

[omissis]

 

ARTICOLO N.17

Interruzione della prescrizione.

  1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’art. 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.

1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo .

AVVOCATO PENALE BOLOGNA
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