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Come separarsi divorziare Castel san Pietro Terme Imola Bologna Assegno di mantenimento ,

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DIVORZIO CONSENSUALE O DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI

 

Come separarsi divorziare SOLUZIONE? COME? CHIEDIMELO ADESSO ESISTE LA SOLUZIONE!1 Come separarsi divorziare Castel san Pietro Terme Imola Bologna Assegno di mantenimento ,

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  1. Se divorziare un giusto consiglio se una persona mi chiede : come separarsi?

 

  1. La prima cosa è rivolgersi a un avvocato esperto, sposarsi è facile separarsi o divorziare no!!

 

  1. Nella separazione intervengono una serie di problematiche assai complesse come  l’affido dei figli ,l’assegno di mantenimento , la casa coniugale eccecc

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Ora esiste l’istituto dell’affido condiviso ,il quale oramai è la regola, quasi sempre!1

Regola generale resta l’affido condiviso, con disposizioni consensuali o stabilite dal giudice, per garantire la collaborazione tra i genitori sul piano economico e di rapporto. 
E se queste disposizioni non vengono rispettate, la legge, all’art. 2, prevede che il giudice possa cambiarle, nell’interesse del figlio, ed anche che il giudice possa comminare sanzioni a carico del genitore inadempiente

La determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell’obbligato, è l’espressione di valori costituzionali contenuti nell’art. 29 Cost., che enuncia il principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, riferibile anche, secondo la giurisprudenza costituzionale, all’obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto.

La Cassazione, evidenzia, infine la diversità tra assegno di mantenimento nella separazione e assegno divorzile, in quanto collegati a presupposti del tutto distinti, e disciplinati in maniera autonoma dal legislatore.

La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non estingue il vincolo coniugale.

non è sufficiente il verificarsi di una variazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi (sia in corso di causa – Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011 – sia nei giudizi di revisione dell’assegno), essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell’incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056; Cass., 28 settembre 1998, n. 8654). Sotto tale profilo, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha posto in evidenza il rilevante divario fra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ponendo in risalto, infine, l’ammissione dello stesso B. di essere “ultracapiente”.

La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che, benchè la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).