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COMPRATO CASA? PROBLEMI? FREGATURE? VIZI ? VIZI OCCULTI BOLOGNA E NORD ITALIA

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COMPRATO CASA? PROBLEMI? FREGATURE? VIZI ? VIZI OCCULTI BOLOGNA E NORD ITALIA

SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEPARAZIONE CON ADDEBITO : TRIBUNALE
DI BOLOGNA

Articolo 1490 del codice civile: la garanzia per i vizi della cosa venduta

L’articolo 1490 del codice civile disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta. Questa garanzia è prevista per tutti i contratti di vendita, sia a titolo oneroso che gratuito. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA

I vizi della cosa venduta

Per vizi della cosa venduta si intendono i difetti che rendono la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I vizi possono essere di natura fisica, giuridica o morale.

I vizi fisici sono quelli che riguardano le caratteristiche intrinseche della cosa, come ad esempio la mancanza di funzionalità, la presenza di difetti di fabbricazione o di materiale.

I vizi giuridici sono quelli che riguardano la situazione giuridica della cosa, come ad esempio l’esistenza di diritti reali o personali di terzi sulla cosa venduta.

I vizi morali sono quelli che riguardano la reputazione o l’immagine della cosa venduta, come ad esempio la presenza di difetti estetici o difetti di conformità con la descrizione fatta dal venditore.

L’onere della prova

L’acquirente che intende far valere la garanzia per vizi della cosa venduta ha l’onere di provare l’esistenza dei vizi e il loro carattere di inidoneità o di diminuzione apprezzabile del valore.

L’acquirente può provare l’esistenza dei vizi mediante qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio la prova testimoniale, la prova per presunzioni o la prova documentale.

I termini di decadenza

L’acquirente deve esercitare i propri diritti derivanti dalla garanzia per vizi della cosa venduta entro due anni dalla consegna della cosa.

Il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa all’acquirente, anche se la scoperta dei vizi avviene in un momento successivo.

I diritti dell’acquirente

L’acquirente che ha acquistato una cosa viziata ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o la riparazione o la sostituzione della cosa.

La scelta tra le diverse azioni spetta all’acquirente.

La risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è l’azione più radicale che l’acquirente può esercitare. Essa comporta la restituzione della cosa al venditore e la restituzione del prezzo all’acquirente.

La risoluzione del contratto può essere richiesta dall’acquirente solo se i vizi della cosa sono tali da renderla inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

La riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo è un’azione meno radicale della risoluzione del contratto. Essa comporta una riduzione del prezzo di vendita in proporzione al valore dei vizi della cosa.

La riduzione del prezzo può essere richiesta dall’acquirente anche se i vizi della cosa non sono tali da renderla inidonea all’uso a cui è destinata, ma ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

La riparazione o la sostituzione della cosa

La riparazione o la sostituzione della cosa è un’azione che consente all’acquirente di ottenere la consegna di una cosa priva di vizi.

L’acquirente può chiedere la riparazione o la sostituzione della cosa solo se i vizi della cosa sono tali da poter essere riparati o sostituiti.

Le limitazioni alla garanzia

La garanzia per i vizi della cosa venduta può essere limitata o esclusa dal contratto.

La limitazione o l’esclusione della garanzia deve essere espressa e deve essere contenuta nel contratto di vendita.

L’esclusione della garanzia è nulla se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Conclusione

La garanzia per i vizi della cosa venduta è un’importante tutela per l’acquirente. Essa consente all’acquirente di ottenere la restituzione della cosa o la riduzione del prezzo se la cosa venduta è viziata.

È importante che l’acquirente sia consapevole dei propri diritti e che li eserciti entro i termini di legge.

Articolo 491 del codice civile: la responsabilità dell’erede nell’amministrazione

L’articolo 491 del codice civile disciplina la responsabilità dell’erede nell’amministrazione dei beni ereditari. Questa norma si applica agli eredi che hanno beneficiato dell’inventario, ovvero che hanno redatto un inventario dei beni ereditari entro trenta giorni dalla morte del testatore.

L’erede con beneficio d’inventario

L’erede con beneficio d’inventario non risponde delle obbligazioni del defunto se non in proporzione al valore dei beni ereditari che gli sono stati assegnati. Questo significa che l’erede non risponde delle obbligazioni del defunto con il proprio patrimonio personale.

L’obbligo di inventario

L’erede con beneficio d’inventario ha l’obbligo di redigere un inventario dei beni ereditari entro trenta giorni dalla morte del testatore. L’inventario deve essere redatto alla presenza di due testimoni e deve essere depositato presso un notaio o un cancelliere del tribunale.

La responsabilità dell’erede

L’erede con beneficio d’inventario risponde delle obbligazioni del defunto solo se ha agito con colpa grave. La colpa grave è quella che si configura quando l’erede ha tenuto un comportamento negligente o imprudente, che ha causato un danno all’Erario o ai creditori del defunto.

Le eccezioni alla responsabilità dell’erede

L’erede con beneficio d’inventario non risponde delle obbligazioni del defunto nei seguenti casi:

  • Se l’erede ha impugnato la successione;
  • Se l’erede ha fatto valere la revocazione della donazione;
  • Se l’erede ha chiesto la riduzione delle donazioni;
  • Se l’erede ha pagato le obbligazioni del defunto con i beni ereditari.

Conclusione

L’articolo 491 del codice civile tutela l’erede con beneficio d’inventario, limitando la sua responsabilità alle obbligazioni del defunto. Questa norma è importante per garantire che l’erede non sia gravato da un debito superiore al valore dei beni ereditari.

Alcuni casi pratici

L’articolo 491 del codice civile si applica a tutti i tipi di obbligazioni del defunto, sia pecuniarie che non pecuniarie.

Ad esempio, se il defunto ha lasciato un’ipoteca sui suoi beni, l’erede con beneficio d’inventario è obbligato a pagare il creditore ipotecario solo se ha agito con colpa grave.

Inoltre, l’articolo 491 si applica anche alle obbligazioni che il defunto aveva nei confronti dei suoi familiari. Ad esempio, se il defunto era obbligato a versare un assegno di mantenimento al coniuge o ai figli, l’erede con beneficio d’inventario è obbligato a continuare a versare l’assegno solo se ha agito con colpa grave.

Una riflessione

L’articolo 491 del codice civile è una norma che tutela l’erede con beneficio d’inventario, ma che può anche essere fonte di incertezza.

Infatti, la nozione di colpa grave è di difficile interpretazione e può essere oggetto di controversie giudiziarie. Inoltre, l’onere della prova della colpa grave grava sull’erede, che deve dimostrare di non aver agito con negligenza o imprudenza.

Per questo motivo, è importante che l’erede con beneficio d’inventario si rivolga a un avvocato per ottenere una consulenza legale personalizzata.

Articolo 1491 del codice civile: la garanzia per i vizi occulti

L’articolo 1491 del codice civile disciplina la garanzia per i vizi occulti della cosa venduta. Questa garanzia è prevista per tutti i contratti di vendita, sia a titolo oneroso che gratuito. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

I vizi occulti

Per vizi occulti si intendono i difetti che non sono visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto di vendita. I vizi occulti possono essere di natura fisica, giuridica o morale.

I vizi fisici sono quelli che riguardano le caratteristiche intrinseche della cosa, come ad esempio la mancanza di funzionalità, la presenza di difetti di fabbricazione o di materiale.

I vizi giuridici sono quelli che riguardano la situazione giuridica della cosa, come ad esempio l’esistenza di diritti reali o personali di terzi sulla cosa venduta.

I vizi morali sono quelli che riguardano la reputazione o l’immagine della cosa venduta, come ad esempio la presenza di difetti estetici o difetti di conformità con la descrizione fatta dal venditore.

L’onere della prova

L’acquirente che intende far valere la garanzia per i vizi occulti della cosa venduta ha l’onere di provare l’esistenza dei vizi e il loro carattere di occultità.

L’acquirente può provare l’esistenza dei vizi mediante qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio la prova testimoniale, la prova per presunzioni o la prova documentale.

I termini di decadenza

L’acquirente deve esercitare i propri diritti derivanti dalla garanzia per i vizi occulti della cosa venduta entro due anni dalla consegna della cosa.

Il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa all’acquirente, anche se la scoperta dei vizi avviene in un momento successivo.

I diritti dell’acquirente

L’acquirente che ha acquistato una cosa viziata ha diritto di chiedere al venditore la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o la riparazione o la sostituzione della cosa.

La scelta tra le diverse azioni spetta all’acquirente.

La risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è l’azione più radicale che l’acquirente può esercitare. Essa comporta la restituzione della cosa al venditore e la restituzione del prezzo all’acquirente.

La risoluzione del contratto può essere richiesta dall’acquirente solo se i vizi della cosa sono tali da renderla inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

La riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo è un’azione meno radicale della risoluzione del contratto. Essa comporta una riduzione del prezzo di vendita in proporzione al valore dei vizi della cosa.

La riduzione del prezzo può essere richiesta dall’acquirente anche se i vizi della cosa non sono tali da renderla inidonea all’uso a cui è destinata, ma ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

La riparazione o la sostituzione della cosa

La riparazione o la sostituzione della cosa è un’azione che consente all’acquirente di ottenere la consegna di una cosa priva di vizi.

L’acquirente può chiedere la riparazione o la sostituzione della cosa solo se i vizi della cosa sono tali da poter essere riparati o sostituiti.

Le limitazioni alla garanzia

La garanzia per i vizi occulti della cosa venduta può essere limitata o esclusa dal contratto.

La limitazione o l’esclusione della garanzia deve essere espressa e deve essere contenuta nel contratto di vendita.

L’esclusione della garanzia è nulla se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Conclusione

La garanzia per i vizi occulti della cosa venduta è un’importante tutela per l’acquirente. Essa consente all’acquirente di ottenere la restituzione della cosa o la riduzione del prezzo se la cosa venduta è viziata.

È importante che l’acquirente sia consapevole dei propri diritti e che li eserciti entro i termini di legge.

Alcuni casi pratici

L’articolo 1491 del codice civile si applica a tutti i tipi di beni, sia mobili che immobili.

Ad esempio, se un acquirente acquista un’autovettura che si rivela avere un difetto di fabbricazione che rende l’autovettura inidonea alla circolazione, l’acquirente può chiedere al venditore la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

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