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CONSOB RADIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI

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CONSOB RADIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/10/2020, n. 21131 (rv. 659184-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – Principi comuni – Ambito di applicazione – In genere – Consulente finanziario – Abilitazione all’offerta fuori sede ex art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Violazioni previste dall’art. 11, comma 2, del regolamento consob – Conseguenze – Radiazione dall’albo

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO NAZIONALE DIFESA  CONSULENTI FINANZIARI 

CONSOB DISCIPLINARE  PENALE CIVILE 051 6447838

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI ATORI E CAUTELARI Art. 110132 (Sanzioni) 1. Le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. 2.

 

Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob: a) dispone la radiazione in caso di: 1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico; 2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione; 7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati; b) dispone la sospensione dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di: 1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all’articolo 104; 2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’articolo 106; 3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 107, comma 2; 4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, comma 3; 5) violazione della disposizione di cui all’articolo 108, comma 4; 6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 108, comma 5; 7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’articolo 108, comma 6; 132 L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all’organismo di tenuta dell’albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Vedi anche le norme transitorie previste dal comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015. 70 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007 8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all’articolo 109; c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di: 1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 103; 2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, commi 1 e 2. 3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Art. 111133 (Provvedimenti cautelari) 1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione. 2. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede134 .

Ai sensi dell’art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998), a seconda che sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE)