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CREDITI SUPERBONUS 110 %Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a  sequestro                              penale).

                            

AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI
AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI

CREDITI SUPERBONUS Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a  sequestroù

 

Il Superbonus 110%, introdotto in Italia, è un’iniziativa governativa mirata a stimolare la ristrutturazione, l’efficienza energetica e il miglioramento sismico degli edifici. Ecco una panoramica approfondita dei principali aspetti di questo beneficio fiscale:

Definizione e Scopo:

Il Superbonus 110% è una misura fiscale che consente ai contribuenti italiani di detrarre dal proprio reddito imponibile il 110% delle spese sostenute per determinati interventi di ristrutturazione edilizia. L’obiettivo principale è promuovere la riqualificazione degli edifici esistenti, migliorando l’efficienza energetica e la resistenza sismica.

Tipi di Interventi Ammissibili:

  1. Efficienza Energetica:
    • Installazione di pannelli solari.
    • Isolamento termico delle pareti e del tetto.
    • Sostituzione di finestre con infissi ad alta efficienza energetica.
    • Installazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva a basso impatto ambientale.
  2. Miglioramento Sismico:
    • Consolidamento strutturale.
    • Adeguamento antisismico degli edifici.
  3. Ristrutturazione Edilizia:
    • Lavori di manutenzione straordinaria.
    • Recupero di parti comuni condominiali.

Chi Può Beneficiare:

Il Superbonus 110% è disponibile per:

  • Proprietari di immobili.
  • Condomini.
  • Affittuari (con il consenso del proprietario).

Spese Ammissibili e Limiti:

Le spese ammissibili includono non solo i costi diretti dei materiali e della manodopera ma anche le spese professionali e le spese connesse ai lavori (ad esempio, certificazioni energetiche). Non ci sono limiti massimi di spesa, ma per ottenere il massimo beneficio fiscale, è importante rispettare alcune condizioni specifiche.

Procedura di Applicazione:

Per beneficiare del Superbonus 110%, è necessario seguire una procedura specifica:

  1. Documentazione Adeguata:
    • Certificazione energetica pre e post-intervento.
    • Progetto redatto da un professionista abilitato.
  2. Pagamenti Tracciabili:
    • Tutti i pagamenti devono essere tracciabili, preferibilmente tramite bonifico bancario.
  3. Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate:
    • Invio telematico di comunicazioni relative agli interventi.

Periodo di Validità:

Inizialmente introdotto come misura straordinaria, il Superbonus 110% ha subito diverse proroghe nel corso del tempo. È importante verificare sempre le date di scadenza e le eventuali modifiche normative per assicurarsi di beneficiare del beneficio fiscale.

Considerazioni Finali:

Il Superbonus 110% rappresenta un’opportunità significativa per migliorare il patrimonio edilizio italiano, aumentare l’efficienza energetica e favorire la sicurezza sismica. Tuttavia, è fondamentale attenersi alle disposizioni normative vigenti e consultare esperti fiscali o professionisti del settore edilizio per massimizzare i benefici e garantire la corretta applicazione del Superbonus.

                             penale).

 

PER L’INTERA DURATA DEL SEQUESTRO RESTANO SOSPESI I T ERMINI PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA O QUOTE RESIDUE

Art. 28-ter

(( (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a  sequestro

                             penale). ))

  ((1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli  articoli  121  e

122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con  modificazioni,

dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano

oggetto  di  sequestro  disposto  dall’autorita’  giudiziaria,   puo’

avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di

sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122,

comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un

periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il

rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti

d’imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima

durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili

dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno

esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020.

  1. L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio  sull’utilizzo

del credito d’imposta nei casi  di  cui  al  comma  1  e  comunica  i

relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai  fini  di

quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre

2009, n. 196.))