AVVOCATI BOLOGNA LIBBRI
CREDITI SUPERBONUS Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro
penale).
PER L’INTERA DURATA DEL SEQUESTRO RESTANO SOSPESI I T ERMINI PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA O QUOTE RESIDUE
Art. 28-ter
(( (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro
penale). ))
((1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e
122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano
oggetto di sequestro disposto dall’autorita’ giudiziaria, puo’
avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di
sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122,
comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un
periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il
rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti
d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima
durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili
dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno
esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020.
- L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo
del credito d’imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i
relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini di
quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.))