concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione
AVVOCATO ESPERTO DIFESA BANCAROTTA FRAUDOLENTA MILANO BOLOGNA TORINO TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO
RAVENNA FORLI CESENA 051 6447838

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte – Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale – Reato di pericolo – Sufficiente il dolo generico. – Procedimento –
Il fatto
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha confermato
la condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati P. e B., entrambi amministratori di fatto e di diritto della srl I., per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, aggravata dal danno di rilevante entità e dall’aver compiuto più fatti di bancarotta, nonché per il delitto ex art. 110 cp e 10 D.lvo 74/2000, per aver distrutto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, i documenti contabili. Epoca del fallimento, Maggio 2008.
che col primo motivo, dopo aver richiamato la sentenza di questa Sezione nr 47502 del 2012, cosiddetta C., ha lamentato l’errata applicazione delle norme incriminatrici di riferimento,
poiché la decisione non aveva svolto alcuna indagine sull’accertamento del nesso di causalità tra la condotta distrattiva posta in essere dall’imputato e lo stato di insolvenza della società, né sulla sua volontà o quantomeno sulla rappresentazione circa il fallimento della stessa. Per altro aspetto è stato evidenziato che la documentazione contabile reperita sarebbe stata sufficiente a ricostruire l’intero volume di affari, non ravvisandosi, quindi, un comportamento realmente offensivo del bene tutelato, né l’elemento psicologico del dolo specifico. La sentenza sarebbe, ancora, errata per non aver ritenuto l’assorbimento del reato tributario in quello di bancarotta fraudolenta documentale.
Col secondo motivo ci si è doluti della carenza di motivazione sui tre delitti, poiché la Corte non avrebbe valutato le giustificazioni addotte dal fallito circa il mancato rinvenimento dei beni societari,
limitandosi ad elencare più condotte ritenute intrinsecamente pericolose ed in quanto tali idonee a fondare la condotta distrattiva in capo a P.. Né erano stati considerati gli elementi forniti dalla difesa a sostegno della tesi che la documentazione contabile ritrovata dagli organi fallimentari era stata sufficiente a ricostruire i movimenti del patrimonio dell’impresa. Quanto al reato tributario il ricorrente ha segnalato un macroscopico errore motivazionale compiuto dai Giudici territoriali, che avevano scritto che sulla sussistenza del reato la difesa non aveva svolto obiezioni mentre risultava proposto lo specifico motivo d’appello inerente il mancato assorbimento del reato in quello di bancarotta documentale, del resto segnalato dalla stessa sentenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte – Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale – Reato di pericolo – Sufficiente il dolo generico. – Procedimento –
Il fatto
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha confermato
IL DIRITTO E LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE
La mancata indagine circa il nesso causale tra la condotta distrattiva dell’imputato e lo stato di insolvenza
della società ed in punto di elemento psicologico del delitto – come chiaramente in esso argomentato – nella sentenza C. di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.
Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis: Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 260407.
La critica circa la mancata dimostrazione dell’elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che ispira questo aspetto del primo motivo di ricorso, pertanto, non può essere condivisa, essendo incoerente con l’interpretazione assolutamente prevalente data da questa Corte alla norma incriminatrice.
