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DANNO ESTETICO DANNO RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO

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DANNO ESTETICO DANNO RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).
Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:
per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).

DANNO ESTETICO:

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).
Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:
per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:

  • per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;

  • per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).

il danno da lesione alla salute con la lesione del diritto ad esprimere, prima di una operazione, un consapevole consenso informato ed omette anche di considerare la particolarità della chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente: è questo, appunto l’inadempimento qualificato ascritto al M., che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare ad una delle due pazienti che avrebbe inserito una protesi additiva del seno, ovvero un corpo estraneo e che gli interventi, così come eseguiti, avrebbero comportato un aumento di due taglie, non necessario e pacificamente evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell’aspetto estetico.

“Danno da Medicina Estetica: Conoscere i Rischi e Proteggere la Tua Salute”

Introduzione: La medicina estetica è diventata sempre più popolare negli ultimi anni, offrendo una vasta gamma di trattamenti mirati a migliorare l’aspetto fisico e la fiducia in sé stessi. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei potenziali rischi associati a questi interventi. In alcuni casi, il percorso verso la bellezza desiderata può portare a danni che vanno oltre l’aspetto estetico, coinvolgendo la salute generale del paziente.

I Rischi della Medicina Estetica:

  1. Reazioni allergiche: Alcuni trattamenti estetici, come le iniezioni di filler o botulino, possono causare reazioni allergiche nei pazienti sensibili ai componenti utilizzati.
  2. Infezioni: Qualsiasi procedura che coinvolga incisioni o iniezioni aumenta il rischio di infezioni, se non eseguita in un ambiente sterile o da professionisti qualificati.
  3. Effetti collaterali imprevisti: Ogni corpo reagisce in modo diverso ai trattamenti estetici, e possono verificarsi effetti collaterali imprevisti, come gonfiore e dolore prolungato.

Come Proteggere la Tua Salute:

  1. Ricerca e consulenza: Prima di sottoporsi a qualsiasi procedura, è fondamentale fare una ricerca approfondita sulla clinica e sul professionista scelto. Consultare recensioni, chiedere raccomandazioni e verificare le credenziali possono contribuire a evitare situazioni indesiderate.
  2. Comunicazione aperta con il medico: Parla apertamente con il tuo medico riguardo alle tue aspettative, preoccupazioni e la tua storia medica. Un professionista etico ti informerà in modo completo sui rischi associati al trattamento.
  3. Scegliere la sicurezza: Opta sempre per strutture sanitarie autorizzate e personale qualificato. Non compromettere la tua salute cercando soluzioni più economiche che potrebbero comportare rischi maggiori.

Conclusioni: La medicina estetica può offrire risultati sorprendenti, ma è cruciale essere informati sui potenziali rischi associati. La tua salute è la priorità, quindi prendi decisioni consapevoli, consulta professionisti qualificati e segui tutte le precauzioni necessarie per godere dei benefici della medicina estetica in modo sicuro.

MASTOPLASTICA ADDITTIVA DANNO- avvocato esperto bologna milano vicenza  treviso padova venezia brescia

La mastoplastica addittiva, comunemente nota come intervento di chirurgia estetica per l’ingrandimento del seno, è diventata sempre più diffusa negli ultimi decenni. Mentre molte donne scelgono questo intervento per ragioni estetiche, è importante considerare attentamente i rischi e i potenziali danni associati alla mastoplastica addittiva.

Innanzitutto, è fondamentale comprendere che la mastoplastica addittiva è un intervento chirurgico, e come tale, comporta rischi e possibili complicanze. Tra i potenziali danni fisici più comuni, vi è la possibilità di sanguinamento e infezione. Durante l’intervento, il chirurgo inserisce protesi mammarie attraverso incisioni, il che aumenta il rischio di emorragie. Inoltre, qualsiasi intervento chirurgico apre la porta alle infezioni, che possono verificarsi sia durante l’operazione che durante il periodo post-operatorio.

Un altro aspetto importante da considerare è la possibilità di complicanze legate alle protesi stesse. Le protesi mammarie non durano per sempre, e molti pazienti potrebbero dover affrontare interventi di revisione o rimozione delle protesi nel corso della loro vita. Ciò può comportare ulteriori rischi chirurgici, tra cui il rischio di rottura delle protesi o il cambiamento della forma e della consistenza del seno.

Uno dei principali temi di preoccupazione riguarda la sicurezza dei materiali utilizzati nelle protesi mammarie. Nel corso degli anni, sono stati sollevati dubbi sulla sicurezza di alcuni componenti delle protesi, come il silicone. Sebbene molti studi scientifici abbiano cercato di dimostrare la sicurezza del silicone utilizzato nelle protesi mammarie, alcune donne hanno riferito di problemi di salute correlati alle protesi, come reazioni allergiche o infiammazioni.

Un’altra possibile complicanza della mastoplastica addittiva è legata alla sensibilità mammaria. Dopo l’intervento, molte donne possono sperimentare una diminuzione della sensibilità nei capezzoli e nell’area circostante. In alcuni casi, questa perdita di sensibilità può essere temporanea, ma in altri casi può essere permanente, influenzando la qualità della vita sessuale e la percezione del corpo.

Oltre ai rischi fisici, la mastoplastica addittiva può anche avere un impatto significativo sulla salute mentale e emotiva delle donne. La pressione sociale e i canoni di bellezza promossi dai media possono spingere molte donne a sottoporsi a interventi chirurgici per conformarsi a determinati standard estetici. Tuttavia, è importante considerare attentamente le aspettative realistiche e valutare il proprio benessere psicologico prima di decidere di procedere con la mastoplastica addittiva.

Un aspetto spesso trascurato è il periodo post-operatorio e il tempo necessario per guarire completamente. Le donne che scelgono la mastoplastica addittiva devono affrontare un periodo di recupero che può durare diverse settimane. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disagi fisici, come gonfiore, dolore e limitazioni nelle attività quotidiane. La gestione del dolore e il supporto emotivo sono cruciali in questa fase, e spesso vengono sottovalutati.

È anche importante menzionare che la mastoplastica addittiva non è priva di rischi psicologici. Alcune donne potrebbero sviluppare disturbi legati all’immagine corporea o alla bassa autostima, specialmente se le aspettative estetiche non corrispondono ai risultati ottenuti. La pressione sociale per raggiungere determinati standard di bellezza può avere un impatto significativo sulla salute mentale delle donne che scelgono la mastoplastica addittiva.

Infine, è fondamentale sottolineare l’importanza di scegliere un chirurgo qualificato e di fiducia, nonché di essere pienamente informati sui rischi e i benefici dell’intervento. Un chirurgo esperto fornirà una consulenza dettagliata prima dell’operazione, discutendo apertamente delle aspettative realistiche e delle potenziali complicanze.

In conclusione, mentre la mastoplastica addittiva può offrire risultati estetici desiderati, è essenziale considerare attentamente i potenziali danni fisici e psicologici associati a questo intervento. Le donne devono essere pienamente consapevoli dei rischi e delle complicanze prima di prendere una decisione che influenzerà la loro vita a lungo termine. La chirurgia estetica non dovrebbe essere presa alla leggera, e il benessere generale, sia fisico che mentale, dovrebbe essere al centro di qualsiasi decisione riguardante la mastoplastica addittiva.avvocato esperto bologna milano vicenza  treviso padova venezia bresc

MASTOPLASTICA RIDUTTIVA RISCHI 

Introduzione

La mastoplastica riduttiva, nota anche come mammoplastica riduttiva, è un intervento chirurgico volto a ridurre le dimensioni e il peso del seno. Spesso associata a motivazioni estetiche, questa procedura è in realtà una soluzione medica per alleviare problemi fisici e psicologici correlati al seno di dimensioni eccessive. In questo articolo, esploreremo i vari aspetti della mastoplastica riduttiva, compresi i suoi benefici medici, i rischi potenziali, il processo chirurgico e le considerazioni personali che possono influenzare la decisione di sottoporsi a questa procedura.

Motivazioni per la Mastoplastica Riduttiva

La decisione di sottoporsi a una mastoplastica riduttiva può essere guidata da una serie di motivazioni, che variano da paziente a paziente. In molti casi, le donne che cercano questa procedura lo fanno a causa di problemi fisici e psicologici causati dal peso eccessivo del seno. Questi problemi possono includere dolore alla schiena, al collo e alle spalle, difficoltà nella scelta di abiti adatti, nonché problemi di autostima e imbarazzo.

Un’altra motivazione importante può essere legata a una migliore qualità della vita. Le donne con seni molto grandi possono sperimentare limitazioni nelle attività quotidiane, come lo sport o l’esercizio fisico, che possono influire sulla loro salute generale. La mastoplastica riduttiva può quindi offrire un sollievo significativo da questi problemi, migliorando il comfort fisico e la fiducia in se stesse.

Benefici Medici della Mastoplastica Riduttiva

Oltre ai benefici estetici, la mastoplastica riduttiva offre diversi vantaggi medici. Uno dei principali è il sollievo dai sintomi fisici causati dal peso eccessivo del seno. Il mal di schiena, le tensioni al collo e alle spalle e i dolori associati possono spesso essere alleviati attraverso questa procedura chirurgica.

Inoltre, la mastoplastica riduttiva può contribuire a migliorare la postura, riducendo il peso che grava sulla parte superiore del corpo. Ciò può avere un impatto positivo sulla salute spinale a lungo termine e prevenire lo sviluppo di problemi ortopedici.

Alcune donne che subiscono una mastoplastica riduttiva riportano anche una riduzione dei sintomi legati alla dermatite da sfregamento sotto il seno, poiché il contatto costante tra la pelle e il tessuto mammario può causare irritazioni cutanee.

Rischi Potenziali e Considerazioni Prima dell’Intervento

Come qualsiasi intervento chirurgico, la mastoplastica riduttiva comporta alcuni rischi e considerazioni importanti. È fondamentale che le donne prendano una decisione informata, discutendo approfonditamente con il chirurgo plastico e comprendendo appieno gli aspetti medici e personali legati alla procedura.

Tra i rischi potenziali vi sono complicazioni legate all’anestesia, infezioni postoperatorie, cicatrici visibili e perdita di sensibilità nei capezzoli. Inoltre, la possibilità di non essere in grado di allattare dopo l’intervento è un aspetto che va attentamente valutato, specialmente per le donne che pianificano una gravidanza successiva.

Prima di prendere la decisione di sottoporsi a una mastoplastica riduttiva, è essenziale valutare attentamente il proprio stato di salute generale, le aspettative personali e il supporto emotivo disponibile. Un adeguato supporto psicologico può essere utile per affrontare le sfide emotive legate all’intervento e per gestire le aspettative postoperatorie.

Il Processo Chirurgico

La mastoplastica riduttiva è un intervento chirurgico che viene eseguito in ospedale, richiedendo l’anestesia generale. Il chirurgo plastico utilizzerà diverse tecniche a seconda delle esigenze specifiche del paziente e delle dimensioni desiderate.

Una delle tecniche comuni è la riduzione verticale, che comporta incisioni intorno all’areola e verticalmente verso il solco sottomammario. Questa tecnica consente una maggiore modellazione del seno mantenendo una cicatrice più ridotta rispetto ad altre opzioni.

Un’altra tecnica è la riduzione a T-invertito, che prevede incisioni intorno all’areola, verticalmente verso il solco sottomammario e orizzontalmente nel solco stesso. Questa tecnica è più adatta per ridurre seni molto grandi e consente una maggiore rimozione di tessuto mammario in eccesso.

Dopo l’intervento, è necessario un periodo di recupero che può variare da persona a persona. Le pazienti saranno solitamente monitorate attentamente nei giorni successivi all’intervento per assicurarsi che la guarigione avvenga senza complicazioni.

Considerazioni Postoperatorie e Risultati a Lungo Termine

Dopo la mastoplastica riduttiva, è importante seguire le istruzioni del chirurgo plastico per favorire una rapida e sicura guarigione. Ciò potrebbe includere l’uso di indumenti compressivi, l’evitare attività fisiche intense e l’assunzione di farmaci per il controllo del dolore.

I risultati a lungo termine della mastoplastica riduttiva sono generalmente positivi, con molte donne che riportano un notevole miglioramento nella qualità della vita. La riduzione delle dimensioni del seno può alleviare il dolore fisico, migliorare la postura e contribuire a una maggiore fiducia in se stesse.

È importante notare che, come per qualsiasi intervento chirurgico, i risultati possono variare e dipendono da diversi fattori, tra cui la tecnica chirurgica utilizzata, la capacità di guarigione del paziente e il rispetto delle istruzioni postoperatorie.

Conclusioni

La mastoplastica riduttiva è una procedura chirurgica che va oltre il semplice aspetto estetico, offrendo benefici significativi dal punto di vista medico e psicologico. Le donne che considerano questa opzione dovrebbero prendersi il tempo necessario per informarsi approfonditamente, discutere apertamente con il chirurgo plastico e valutare attentamente le proprie motivazioni personali.

La decisione di sottoporsi a una mastoplastica riduttiva è altamente individuale e dovrebbe essere presa con un approccio olistico, considerando sia gli aspetti fisici che quelli emotivi. Con la giusta attenzione e il supporto necessario, molte donne hanno trovato nella mastoplastica riduttiva una soluzione per migliorare la loro qualità di vita e il benessere generale.

 

 

  • Come osserva correttamente la corte d’appello, è evidente che l’esecuzione di una diversa operazione, quale che sia la tecnica utilizzata con modalità più o meno corrette, implica di per sè non solo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ma anche la lesione dell’integrità psicofisica della paziente ex art. 2043 c.c., sottoposta ad un inutile rischio chirurgico e costretta, in seguito, a rioperarsi per eliminare l’effetto indesiderato dell’aumento del volume del seno ed ottenere quello voluto di revisione della mastopessi
  • la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire tanto dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico ex art. 1218 c.c., quanto dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, in virtù dell’art. 1228 c.c. In altri termini, la struttura risponde solidalmente del proprio operato sia contrattualmente per fatto proprio (derivante dalla prestazione sanitaria dovuta), sia oggettivamente per fatto altrui (derivante dall’operato della equipe sanitaria). In quest’ultimo caso, la responsabilità della struttura può considerarsi sia pure solo lato sensu “indiretta” perché derivante dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell’ente. La responsabilità per l’operato dell’ausiliario, in altri termini, si fonda sulla sussistenza di “un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale corsivo aggiunto” (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953).
  • Ebbene, proprio quest’ultimo aspetto merita di essere approfondito.

Deve infatti tenersi conto del fatto che il medico opera sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la condotta negligente del singolo medico difficilmente può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria, di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico è parte integrante.

D’altro canto, l’art. 1228 c.c. fonda l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari a danno del creditore sulla libertà del titolare dell’obbligazione di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo il noto brocardo cuius commoda eius et incommoda, per cui, se il debitore ha ritenuto di valersi dell’opera di terzi, risponderà come se avesse eseguito personalmente la prestazione alla quale è obbligato.

Calando quest’ultima affermazione di principio nell’ambito della responsabilità medica, se la struttura gode della collaborazione del medico (in utilibus) si trova del pari a dover rispondere dei danni da costoro eventualmente cagionati (in damnosis). “La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova allora radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione” (Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6243), realizzandosi una sorta di “appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino” (così Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12833).

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., (data ud. 13/06/2019) 18/11/2019, n. 29827

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21689-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ZUMMO;

– ricorrente –

contro

B.M.A., A.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE MAGAZZU’, SANTI MAGAZZU’;

– controricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 873/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo

Il Dott. M.A. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi nei confronti di A.A. e B.M.A., madre e figlia, nonchè di Generali Italia s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 873/2018, depositata il 24.4.2018 dalla Corte d’Appello di Palermo, notificata l’11 maggio 2018 (come precisato nel ricorso introduttivo), con la quale, sovvertendo l’esito del giudizio di primo grado, veniva condannato a pagare Euro 99.000,00 circa in favore della A. ed Euro 111.000,00 circa in favore della B., a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancanza di un valido e preventivo consenso informato all’esecuzione sulla persona di entrambe di interventi di mastopiastica additiva con inserimento di protesi e per non aver eseguito gli interventi correttamente.

  1. e B. resistono con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

che:

– Nella proposta depositata si proponeva la declaratoria di improcedibilità in quanto il ricorso, notificato il 10 luglio 2018 e proposto avverso la sentenza di appello pubblicata il 24.4.2018, pur facendo riferimento all’intervenuta notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 11.5.2018, non era accompagnato dalla produzione della copia notificata della sentenza, nè risultava notificato nei sessanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato.

  1. – Il procuratore del M., in allegato alla memoria, deposita la copia notificata della sentenza, in precedenza mancante, dalla quale risulta la notifica nel giorno indicato. Ciò non consente di superare il prospettato profilo di improcedibilità perchè, ai fini della procedibilità del ricorso, l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede che debba essere depositata unitamente al ricorso, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione se questa è avvenuta, nè tale deposito può avvenire tardivamente, come previsto dall’art. 372 c.p.c., comma 2, in quanto la possibilità del deposito di documenti scissa da quella degli atti introduttivi è consentita solo qualora essi siano relativi all’ammissibilità del ricorso stesso, e non anche alla procedibilità. – La tardiva produzione della copia notificata del provvedimento impugnato non consente quindi di ritenere realizzata la condizione di procedibilità. – Peraltro, anche qualora si fosse scesi all’esame del merito, il ricorso non avrebbe potuto avere esito positivo in quanto manifestamente infondato.
  2. Con i primi tre motivi, il ricorrente si duole, sotto diversi ma connessi profili, della violazione e falsa applicazione delle norme sul consenso informato, in realtà contrapponendo genericamente alla valutazione della corte d’appello una diversa ricostruzione, fondata sulla valorizzazione di prove testimoniali non ritenute determinanti dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un valido consenso orale.
  3. Inoltre, confonde il danno da lesione alla salute con la lesione del diritto ad esprimere, prima di una operazione, un consapevole consenso informato ed omette anche di considerare la particolarità della chirurgia estetica, in cui il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente: è questo, appunto l’inadempimento qualificato ascritto al M., che non ha ritenuto fosse suo dovere comunicare ad una delle due pazienti che avrebbe inserito una protesi additiva del seno, ovvero un corpo estraneo e che gli interventi, così come eseguiti, avrebbero comportato un aumento di due taglie, non necessario e pacificamente evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell’aspetto estetico.
  4. Come osserva correttamente la corte d’appello, è evidente che l’esecuzione di una diversa operazione, quale che sia la tecnica utilizzata con modalità più o meno corrette, implica di per sè non solo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ma anche la lesione dell’integrità psicofisica della paziente ex art. 2043 c.c., sottoposta ad un inutile rischio chirurgico e costretta, in seguito, a rioperarsi per eliminare l’effetto indesiderato dell’aumento del volume del seno ed ottenere quello voluto di revisione della mastopessi.
  5. Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole della quantificazione del danno estetico ed in particolare della sua liquidazione rapportata alle voci di danno biologico delle tabelle di Milano, sostenendo: che nessun esito permanente rimanga, essendo stata la situazione modificata con un nuovo intervento eseguito nel 2006;
  6. che nessura invalidità permanente possa conseguire ad un intervento estetico (ben riuscito).
  7. La corte d’appello ha liquidato il danno non patrimoniale conseguente alla cattiva esecuzione degli interventi e alla modifica non voluta dell’aspetto estetico di entrambe, con valutazione equitativa della inabilità temporanea rapportata al lasso di tempo tra gli interventi eseguiti dal M. e i successivi interventi ai quali si sono sottoposte le due donne per eliminare i risultati non voluti e conseguire l’effetto estetico non raggiunto a causa della cattiva esecuzione dell’intervento (quanto alla B.), agganciando correttamente la liquidazione equitativa della voce di danno correttamente individuata, alle tabelle milanesi, indicate da questa Corte come idoneo parametro di riferimento.
  8. Il quinto motivo, laddove deduce la violazione dell’art. 246 c.p.c. avendo la corte ritenuto incapace a testimoniare la teste T. sarebbe irrilevante, nella economia della decisione. Il sesto motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice d’appello mal valutato le risultanze istruttorie, sarebbe inammissibile.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente risulta soccombente; pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2017 promossa da:

G.D.V. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE MAJNO, 5 presso il difensore

ATTORE

contro

C.C.V.L. SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FANCHETTI ERMANNO e dell’avv. CORIGLIANO SIMONA ((…)), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PASSIONE, 8 presso il difensore

CONVENUTO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato G.D., nata a R. il (…), citava dinanzi al Tribunale di Milano la C.C.V. S.r.l. – Società Unipersonale, in nome del legale rappresentante pro-tempore (di seguito, per brevità solo V.L.) chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a causa interventi di chirurgia estetica eseguiti il 04.04.2012 e il 23.01.2014 (da parte del dott. A.D.).

Deduceva parte attrice: che, nel 2009, si rivolgeva al dott. D. per ottenere una valutazione medica circa la possibilità di risolvere inestetismi della parete addominale e una macromastia; che, in data 30 luglio 2009, il dott. D., tramite C. s.r.l., le faceva prenotare un intervento di chirurgia plastica estetica, nello specifico di addominoplastica e mastoplastica riduttiva; che, nei giorni successivi all’intervento, l’attrice aveva “complicanze suppurative loco-regionali” per le quali si recava presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Rho ove veniva riscontrata un’infezione dei tessuti molli; che, tra il 18.04.2012 e il 25.10.2012, l’attrice si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo da parte del dott. D.; che a seguito del controllo del 25.10.2012, il dott. D. prescriveva all’attrice un esame batteriologico dal quale risultava la presenza di due ceppi di strafilococco; che in data 23.01.2014 l’attrice si sottoponeva ad un intervento di revisione della cicatrice da parte del dott. D. e presso la C.C.V.L.; che, dopo l’intervento, l’attrice constatava un risultato del tutto insoddisfacente. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della C.C.V.L. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, con vittoria di spese.

Si costituiva la C.C.V.L. chiedendo, preliminarmente, l’autorizzazione alla chiamata in causa del dott. A.D. e di C. s.r.l., contestando la domanda di parte attrice, evidenziando che il dott. D. non lavorava alle dipendenze di V.L., la quale si era limitata a mettere a disposizione le strutture, ma aveva un contratto di collaborazione con C. s.r.l., e chiedendo, in via subordinata, la condanna di quest’ultima e del medico a manlevare l’istituto da ogni conseguenza negativa eventualmente accertata.

Il Giudice, esaminata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa spiegata da V.L., per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo rigettava l’istanza spiegata dalla casa di cura.

L’istruttoria si articolava nell’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e nell’espletamento di una c.t.u. medico legale.

Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, riassunte nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati all’udienza del 04.06.2019, la causa veniva decisa all’esito della concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

1.Le domande spiegate da D.G. sono fondate e possono essere accolte nei limiti che seguono.

Occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il contenuto dell’obbligazione assunta dalla casa di cura. Come è noto, l’accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, c.d. contratto di spedalità. Le Sezioni Unite, nel confermare tale ricostruzione, hanno valorizzato la complessità e l’atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che è fonte per la struttura non solo di prestazioni lato sensu alberghiere, ma anche di obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire tanto dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico ex art. 1218 c.c., quanto dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, in virtù dell’art. 1228 c.c. In altri termini, la struttura risponde solidalmente del proprio operato sia contrattualmente per fatto proprio (derivante dalla prestazione sanitaria dovuta), sia oggettivamente per fatto altrui (derivante dall’operato della equipe sanitaria). In quest’ultimo caso, la responsabilità della struttura può considerarsi sia pure solo lato sensu “indiretta” perché derivante dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell’ente. La responsabilità per l’operato dell’ausiliario, in altri termini, si fonda sulla sussistenza di “un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale corsivo aggiunto” (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953).

Ebbene, proprio quest’ultimo aspetto merita di essere approfondito.

Deve infatti tenersi conto del fatto che il medico opera sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la condotta negligente del singolo medico difficilmente può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria, di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico è parte integrante.

D’altro canto, l’art. 1228 c.c. fonda l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari a danno del creditore sulla libertà del titolare dell’obbligazione di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo il noto brocardo cuius commoda eius et incommoda, per cui, se il debitore ha ritenuto di valersi dell’opera di terzi, risponderà come se avesse eseguito personalmente la prestazione alla quale è obbligato.

Calando quest’ultima affermazione di principio nell’ambito della responsabilità medica, se la struttura gode della collaborazione del medico (in utilibus) si trova del pari a dover rispondere dei danni da costoro eventualmente cagionati (in damnosis). “La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova allora radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione” (Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6243), realizzandosi una sorta di “appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino” (così Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12833).

La C.V.L., pertanto, a prescindere dal ruolo di intermediazione nei servizio svolto dalle società C. S.r.l. risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dell’odierna attrice – obbligazioni che, alla luce dei principi da tempo affermati dalla Suprema Corte, non possono in alcun modo essere limitati a quelli alberghieri o alle prestazioni accessorie – sulla base del contratto di spedalità dalla stessa concluso.

Non ha pertanto alcun rilievo la circostanza che il medico fosse stato scelto dal paziente in contesto esterno alla casa di cura: l’esecuzione della prestazione attraverso l’organizzazione sanitaria della Casa di Cura e l’inserimento dell’operatore nella azienda e nello svolgimento dell’attività di impresa della società comportano la responsabilità di quest’ultima a norma dell’art. 1228 c.c..

Con particolare riferimento alla chirurgia estetica, si osserva che, a prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione in esame come di mezzi o di risultato (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l’obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura.

  1. Orbene, la relazione tecnica redatta dal dott. G.C., specialista in medicina legale e in malattie infettive e dalla dott.ssa C.B., specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, depositata il 05.10.2018 – le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – ha consentito di accertare la responsabilità della convenuta. In particolare, dalla relazione di c.t.u. emerge che:

– Il 04.04.2012 il dott. D. ha eseguito su parte attrice un intervento di mastoplastica riduttiva e addominoplastica;

– Poco dopo l’intervento si è verificata un’infezione del campo operatorio (nello specifico infezione dei tessuti molli addominali e della mammella sinistra), che rappresenta una complicanza prevedibile ma solo in parte prevenibile;

– A fronte dell’insorgere di tale complicanza, il dott. D. non ha applicato le regole della buona condotta medica e, in particolare, non ha adeguatamente monitorato tale evenienza (se non limitandosi a controlli radi della paziente e comunicazioni telefoniche ed eseguendo il tampone solo nell’ottobre 2012);

– Il comportamento del dott. D. nella fase post operatoria non è stato adeguato al fine di diagnosticare e trattare la complicanza occorsa, così determinando un ingiustificato prolungamento dei tempi di guarigione della ferita a carico della mammella sinistra con, sia pure modesto, maggiore danno estetico rispetto a quello atteso.

Dalla relazione degli ausiliari del giudice emerge come i danni estetici subiti dall’attrice siano riconducibili all’inadempimento delle obbligazioni gravanti sul medico nella fase post operatoria relativa alla cura della complicanza, rappresentata dall’infezione del campo operatorio.

La domanda spiegata dall’attrice nei confronti del convenuto può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Le risultanze peritali consentono quindi di ritenere accertata la responsabilità della struttura convenuta, che, ai sensi dell’art. 1228 c.c., in ossequio alle considerazioni sopra svolte, si è avvalsa dell’opera del dott. D. nell’adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti.

V.L. è pertanto tenuta a rispondere delle conseguenze dannose che sono derivate all’attrice.

3.La accertata responsabilità della struttura sanitaria convenuta (con riferimento ai profili appena delineati) porta ad una pronuncia di condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dall’attrice, nei limiti di seguito indicati.

Dalla relazione di c.t.u. emerge che:

– Si stima un danno da invalidità temporanea assoluta di 1 giorno; parziale al 75% di 15 giorni; parziale al 50% di 15 giorni; parziale al 10% di 200 giorni;

– L’attrice ha subito un danno biologico, rappresentato dai maggiori esiti cicatriziali rispetto a quelli normalmente attesi, pari al 2-3%.

Ora, in merito alla quantificazione dei danni, occorre premettere che, contrariamente rispetto a quanto affermato da parte della giurisprudenza di merito (in considerazione del fatto che la liquidazione secondo le tabelle milanesi porta a risarcimenti economici ben superiori a quelli ottenuti con l’applicazione degli artt. 138 e 139 della L. n. 209 del 2005) ritiene questo giudice, concordemente all’orientamento seguito dalla Sezione, che debbano trovare applicazione l’art. 3 comma 3 L. n. 189 del 2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Nel caso in esame l’applicazione della c.d. legge Balduzzi a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere in linea generale operativo il richiamo svolto dall’art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9% anche per fatti avvenuti in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge Balduzzi.

Ciò posto, a titolo di danno biologico – applicando i criteri di cui all’art. 139 del Cod. Ass. – deve riconoscersi all’attrice l’importo di Euro 3.907,00 (di cui Euro 2.018,98 a titolo di danno permanente ed Euro 1.887,73 a titolo di danno temporaneo).

Parte attrice ha chiesto, inoltre, di personalizzare il risarcimento, in ragione dell’incidenza del detto danno anche da un punto di vista psichico, in ragione della durata della malattia conseguita al primo intervento.

Con riferimento all’invocata richiesta di personalizzazione, la Suprema Corte (Cass. S.U. 26972/2008) è da tempo pervenuta ad esprimere il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno, in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa, di tutti i riflessi sull’integrità psico-biologica, del condizionamento e del pregiudizio delle attività aredittuali, e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte).

Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari (Cass. 901/2018).

Alla luce dei criteri che precedono, ritiene questo giudice che quanto dedotto dalla difesa dell’attrice – l’incidenza dal punto di vista psichico, in ragione della durata dell’invalidità temporanea – non valga ad integrare quelle conseguenze dannose del tutto anomale, che giustificherebbero la richiesta personalizzazione.

La domanda in esame, pertanto, non può trovare accoglimento.

  1. In merito al consenso informato, si osserva quanto segue.

In merito alla dedotta lesione del diritto al consenso informato appare opportuno premettere alcuni cenni in merito a tale profilo.

Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.

Senza il consenso informato l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.

La responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi – in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.

Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

Ciò perchè, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass. 28.7.2011 n. 16543).

Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.

In ordine alle modalità e ai caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale, deve, quindi essere prestato dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23 maggio 2001, n. 7027); deve essere, inoltre, reale ed effettivo, sicchè non è consentito il consenso presunto; e deve essere, altresì, anche attuale, nei casi in cui ciò sia possibile (v. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748).

Ciò posto – a prescindere dalla valutazione relativa alla completezza delle informazioni contenute nel modulo si consenso informato – si osserva che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2847/10), i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità (secondo i canoni delineati dal dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972/08 e 26974/08), possono essere di duplice natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; 2) quelli conseguenti alla lesione del diritto all’integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall’art. 32 Cost.

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (n. 7248/2018), possono verificarsi le seguenti ipotesi: 1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale; omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso; omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse.

Nel caso in esame, la sig. D. ha chiesto il risarcimento del danno da violazione del consenso informato senza precisare quali conseguenze, a causa dell’omessa informazione, con riferimento alla lesione del diritto all’autodeterminazione, ella abbia subito. Non vi è nè l’allegazione relativa alle “inaspettate conseguenze” degli interventi erroneamente eseguiti, né indicazione di una diversa volontà di non sottoporsi alle dette cure. In difetto di una specifica allegazione sul punto, anche la valutazione relativa alla serietà e gravità della lesione non può essere compiuta.

Nulla può, pertanto, essere risarcito a tale titolo.

  1. L’attrice ha chiesto altresì la restituzione delle spese mediche sostenute per l’intervento per cui è causa, nonché il “rimborso” delle spese di cura cui la paziente ha dovuto far fronte (per la degenza, per le medicazioni, per l’uso della sala operatoria, per le prestazioni infermieristiche e chirurgiche).

La domanda in esame non può trovare accoglimento.

La restituzione delle somme versate alla convenuta (sia per l’esecuzione dell’intervento per cui è causa, che per le altre voci relative alle prestazioni complementari, di cui al doc. 26 di parte attrice) avrebbe dovuto correttamente essere proposta come domanda di risoluzione (e conseguente restituzione). E’ pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 24-11-2010 n. 23820; Cass. 27-10-2006 n. 23723; Cass. 11-6-2004 n. 11103Cass. 23-7-2002 n. 10741).

Nel caso in esame parte attrice non ha formulato nell’atto di citazione una domanda di risoluzione. Proprio nell’atto di citazione, infatti, sia nelle conclusioni che nel corpo dell’atto la difesa ha rappresentato come la somma corrisposta per l’esecuzione dell’intervento in esame fosse da ritenersi conseguenza dannosa (risarcitoria) dello stesso.

Per tale motivo, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.

  1. Il danno complessivo subito da parte attrice ammonta dunque al valore attuale della moneta ad Euro 3.907,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

Su tale importo liquidato al valore attuale della moneta (con riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d. interessi (legali) compensativi con decorrenza dall’illecito (alla luce dell’insegnamento risalente a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n.1712), giacché si verte in tema di debito di valore. Si ritiene tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall’illecito (7 anni), che vada riconosciuta al danneggiato un’ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili (e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell’equivalente pecuniario spettante ai danneggiati), potendo ragionevolmente presumersi che il creditore ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma spettante l’avrebbe certamente impiegata in modo fruttifero. Ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante derivato dal mancato tempestivo risarcimento per equivalente non si ritiene di far ricorso al criterio degli interessi legali (compensativi) da calcolarsi sull’importo riconosciuto e “devalutato” fino all’illecito e poi “rivalutato” annualmente con l’aggiunta degli interessi legali fino alla decisione giudiziale ovvero sul capitale “medio” rivalutato, pure sovente adottati dalla giurisprudenza. Si ritiene preferibile, perché più rispondente alla finalità perseguita, adottare per la liquidazione equitativa del lucro cessante un aumento percentuale (2% per ciascun anno) proporzionato alla durata del ritardo nel risarcimento per equivalente. Tale criterio equitativo sembra meglio ridurre il rischio di far ricadere sul creditore/danneggiato il tempo occorrente per addivenire ad una liquidazione giudiziale del danno e ad incoraggiare il debitore/danneggiante – la cui obbligazione di risarcire per equivalente il danno diventa attuale dal momento in cui esso si verifica – a procedere ad una tempestiva riparazione della sfera giuridica altrui lesa, senza essere tentato di avvantaggiarsi ingiustamente della non liquidità del debito risarcitorio. Nel caso di specie, considerato il tempo trascorso da quando il danno si è verificato (aprile 2012) l’importo in questione viene dunque equitativamente liquidato attraverso una maggiorazione del 14% (2% annuo) dell’intero danno, così ottenendo un credito complessivo degli attori pari ad Euro 4.453,00 (pari ad Euro 3.907,00 a titolo di capitale ed Euro 546,00, pari al 14% dell’importo liquidato a titolo d capitale).

Sulla somma di Euro 4.453,00, corrispondente all’intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

  1. Le spese di lite tra l’attrice e la convenuta V.L. (comprensive anche delle spese di CTP, pari ad Euro 610,00, doc. 27 di parte attrice) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.

Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), firmata e depositata con firma digitale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

  1. a) Accoglie le domande di parte attrice e, per l’effetto, condanna la C.C.V.L. S.r.l. al pagamento, in favore di D.G., della somma di Euro 4.453,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;

  2. b) Condanna la C.C.V.L. S.r.l. a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in Euro 4.480,00, (comprensive della somma di Euro 610,00 a titolo di spese di ctp) oltre Euro 633,80 a titolo di spese, ed oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;

  3. c) pone definitivamente a carico della convenuta, le spese di c.t.u, già liquidate con separato provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 26 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2019.

Corte d’Appello Bari, Sez. III, Sent., 06/02/2020, n. 279

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Sentenza

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Michele Ancona – Presidente Relatore

Dott. Luciano Guaglione – Consigliere

Dott.ssa Emma Manzionna – Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 762/2017 promossa da:

A.M. (C.F. (…)), nonché

V.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’AVV. DE SARIO MICHELE, ed elettivamente domiciliati in VIALE ROMA N.35 TERLIZZI (BA), presso lo studio del difensore, AVV. DE SARIO MICHELE

Appellanti

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (C.F. (…)), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio dell’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, ed elettivamente domiciliato in VIA MELO N.97 BARI, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

Appellato

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2007, i signori A.M. e V.A., in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore A.F., convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al fine di sentirlo dichiarare responsabile per l’infortunio occorso alla piccola F. il giorno 23/01/2006, durante l’orario scolastico, e, per l’effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.

Si costituiva il Ministero, e chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.

Con sentenza n. 5121/2016 del 12/10/2016, il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea. Sosteneva il Tribunale che l’incidente si fosse verificato in circostanze di imprevedibilità ed accidentalità tali da escludere la responsabilità del Ministero convenuto.

Con atto di citazione notificato il 06 aprile 2017, i signori A. e V. proponevano appello sulla base dei seguenti motivi.

Con il primo motivo, gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado per violazione ed erronea applicazione dell’art. 1218 c.c., in violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c..

Con il secondo motivo, gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado per falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., violazione dell’art. 2048 c.c. comma 2, travisamento fattuale ed erroneità e illogicità della motivazione.

Tanto premesso, in riforma integrale della sentenza impugnata, gli appellanti chiedevano di dichiarare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., responsabile per l’infortunio occorso alla minore, e, per l’effetto, chiedevano di condannarlo al pagamento di Euro 8.391,81 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Con condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il Ministero, in persona del Ministro p.t., e proponeva appello incidentale sulla base del seguente motivo.

Con un unico motivo di appello incidentale, il Ministero impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l’integrale compensazione delle spese di lite. Sosteneva il Ministero che il rigetto dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata in primo grado, non potesse determinare la propria soccombenza al 50%.

Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Ministero chiedeva il rigetto dell’appello principale con accoglimento dell’appello incidentale; chiedeva pertanto che gli appellanti principali fossero condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

All’udienza del 25/09/2019, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

L’appello principale è, ad avviso della Corte, fondato, e merita accoglimento; l’appello incidentale deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese.

Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per violazione ed erronea applicazione dell’art. 1218 c.c., in violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.. Il motivo, per stretta connessione, può essere discusso insieme al secondo motivo, con il quale gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., violazione dell’art. 2048 c.c. comma 2, travisamento fattuale e erroneità e illogicità della motivazione.

Il motivo, unitariamente considerato, è fondato.

Preliminarmente, è opportuno individuare la disciplina di riferimento per la fattispecie in esame. Come correttamente individuato dal Giudice di prime cure, oggetto della causa è un’ipotesi di responsabilità contrattuale; di conseguenza, l’articolo di riferimento è il 1218 c.c.. A tal proposto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “La responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati dall’alunno, durante l’orario scolastico e/o in una recita, è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.; la fonte di tale responsabilità risiede, per la scuola, nel contratto stipulato tra genitore e istituto scolastico e, per il personale scolastico, nel c.d. contatto sociale.” (Cass. Civ., Sez. III, 22/09/2015, n. 18615). E, nel dettaglio: “Nel caso di danno arrecato dall’incapace (nella specie una bambina di tre anni) a sè stesso, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale l’incapace è ammesso (nella specie un asilo nido comunale) va ricondotta non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 18/07/2003, n. 11245).

Al contrario, nelle ipotesi di danno cagionato al terzo dal fatto illecito dell’alunno, l’articolo di riferimento è il 2048 c.c., così come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sè stesso.” (Cass. Civ., S.S. U.U., 9346/2002).

Pertanto, trattandosi di danno da autolesione, è corretto valutare la fattispecie ex art. 1218 c.c..

Orbene.

Ai fini della configurazione della responsabilità dell’insegnante per l’infortunio procurato dall’alunno a sé stesso, è sufficiente che i genitori del minore provino che l’evento nefasto si sia verificato durante l’orario scolastico. È poi onere del Ministero provare che lo stesso si sia verificato per causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

Nel caso di specie, come si legge in atto di citazione di primo grado, “in data 26 gennaio 2006, durante l’orario scolastico, e alla presenza dell’insegnante di turno, M.S., la minore F.A., nel mentre era intenta a sistemare il proprio zainetto, batteva la fronte contro una sedia di legno presente all’interno della sua classe, riportando lesioni nella forma di ferita lacero-contusa regione frontale”.

Dall’analisi di quanto appena riferito, emerge la circostanza che la piccola F. subiva un danno da autolesione durante l’orario scolastico. Questo dato non è contestato dal Ministero: il convenuto svolge la propria difesa dichiarando che l’evento si verificava in circostanze di repentinità ed imprevedibilità tali che l’insegnante, M.S., nulla avrebbe potuto fare per evitare l’infortunio. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che unico onere dell’infortunato (e dunque, in questo caso, dei genitori della minore), sia quello di provare che il fatto si sia verificato in orario scolastico. Assolto questo onere, è competenza del Ministero provare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento. Eppure, la difesa del Ministero si limita ad invocare il caso fortuito, che, secondo il convenuto, sarebbe insito nella stessa dinamica del sinistro. Al tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale …. Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile.” (Cass. Civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2559).

Pertanto, l’onere probatorio gravante in capo al convenuto ha carattere determinante, e, nel caso di specie, non può ritenersi soddisfatto. Posto e non contestato che le lesioni di F. siano state conseguenza di un infortunio avvenuto in orario scolastico, il Ministero avrebbe dovuto dimostrare l’assenza di responsabilità in capo alla maestra; era suo onere, ad esempio, descrivere il contesto dell’infortunio, e fornire la prova del modo in cui, in quei momenti, l’insegnante stesse garantendo ordine ed incolumità ai propri allievi. In mancanza, si deduce che la caduta è imputabile ad altra causa, rimasta ignota, la quale resta evidentemente a carico della scuola e del Ministero. Lo stesso, dunque, non ha assolto all’onere di fornire la prova dell’impossibilità liberatoria ex art. 1218 c.c.. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel caso di danno subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e, pertanto, grava sulla scuola, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze a essa non imputabili, con la precisazione che tale prova può essere data a mezzo di presunzioni e che solo se la causa resti ignota le conseguenze pregiudizievoli debbono rimanere a carico della scuola.” (Cass. Civ., Sez. III, 21/04/2016, n.8044).

Peraltro, la circostanza che A.F. avesse soli tre anni al momento del sinistro, rendeva ancora più intensi i doveri di protezione (sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.), e, di fatto, ancora più gravoso l’onere della prova liberatoria. Ciononostante, il Ministero si è limitato ad invocare il caso fortuito, senza fornire la prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. La responsabilità dell’occorso, dunque, resta a carico del convenuto.

Per quanto concerne il calcolo del danno non patrimoniale, benchè il Giudice di prime cure non abbia ammesso una CTU, è presente, nel fascicolo di parte attorea, una perizia di parte, a firma del dott. F.C., specialista in chirurgia estetica (allegato num.7). Poiché la consulenza tecnica di parte è stata solo genericamente contestata dal convenuto Ministero, la stessa può essere utilizzata ai fini del calcolo e della liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla minore A.F.. Il dott. C., all’esito della consulenza, riconosceva una invalidità permanente in capo alla piccola F. pari al 3%, unitamente a 19 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Il medico, inoltre, quantificava le spese mediche future in Euro 1600,00.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, è corretto utilizzare quale strumento di calcolo le Tabelle del Tribunale di Milano, come recentemente aggiornate (anno 2018). Le stesse, quantificano un danno da invalidità permanente al 3%, per un danneggiato di età pari ai 3 anni al momento del sinistro, in una somma di Euro 4.938,00. Quanto al danno da invalidità temporanea, per 19 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al 75%, le medesime Tabelle prevedono una somma risarcitoria pari ad Euro 1.396,50; per 120 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, le stesse prevedono un risarcimento pari ad Euro 2.940,00. All’esito di tale calcolo, la somma da liquidarsi complessivamente a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 9.274,50 (di cui Euro 4.938,00 a titolo di danno biologico, ed Euro 4.336,50 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale). La cifra, poi, deve essere oggetto di calcolo degli interessi compensativi anno per anno, dal dì del sinistro sino al soddisfo, previa devalutazione. Adottando, cioè, uno dei criteri sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.).

Per quanto attiene al danno patrimoniale, lo stesso è liquidato sulla scorta delle spese mediche documentate, ed anche sulla scorta di previsioni relative a spese mediche future. Queste ultime, infatti, sono state quantificate dal CTP e non sono contestate specificamente dalla controparte. Pertanto, si considerano Euro 251,81, per la consulenza tecnica di parte, Euro 20,00 per certificato medico (così come da allegati n. 8 e 9 del fascicolo di primo grado) ed Euro 1.600,00 per “trattamenti topici connettivali, attraverso l’applicazione di Endermologie LPG, in numero non inferiore a n. 20 sedute” (pag. 4 della Consulenza Tecnica di Parte, allegato n. 7 del fascicolo di primo grado). Tale ultimo trattamento, secondo le previsioni del CTP, consente di distendere e decongestionare la cicatrice, producendo miglioramenti un termini di spessore e colore. Sulla somma di Euro. 271,81, debito di valuta, andranno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Sulla somma di Euro. 1.600,00 (somma al gennaio 2007) andrà calcolato il danno da svalutazione monetaria dalla domanda alla sentenza e gli interessi legali anno per anno sulla somma progressivamente rivalutata.

L’appello principale, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione; l’appello incidentale deve essere, di conseguenza, rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere posti a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da A.M. e V.A., in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore A.F., con atto di citazione notificato in data 06 aprile 2017 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5121/2016 del 12/10/2016, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell’appello principale, così provvede:

  1. Condanna il Ministero, come rappresentato, al pagamento in favore dei signori A. e V., nella qualità, di Euro 9.274,50 a titolo di danno non patrimoniale (di cui Euro 4.938,00 per danno biologico al 3% ed Euro 4.336,50 per danno da invalidità temporanea parziale); somme tutte già rivalutate all’attualità, oltre interessi calcolati anno per anno dal dì del sinistro (23/01/2006) sino al soddisfo, previa devalutazione;

  2. Condanna l’appellato al pagamento in favore dei signori A. e V. di Euro 1.600,00 per danno futuro, somma alla data del gennaio 2007, oltre rivalutazione da detta data alla sentenza ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;

  3. Condanna il Ministero al pagamento di Euro. 271,81 a titolo di danno patrimoniale (debito di valuta), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;

  4. Condanna l’appellato al pagamento in favore dei Signori A. e V. delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo in complessivi Euro. 4.835,00, per diritti ed onorari ed Euro. 184,16 per spese e per questo grado di giudizio, in complessivi Euro 3.777,00 per onorari, ed Euro. 389,97 per spese, oltre accessori come per legge.

Conclusione

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 22 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.

Cass. civ., Sez. III, 25/11/1994, n. 10014

Il cliente che, avendo subito un intervento di chirurgia riabilitativa, o anche di chirurgia estetica, senza conseguire i risultati sperati, intenda chiedere al professionista il risarcimento dei danni sostenendo che l’obbligazione da questo contrattata era, nel caso specifico, di risultato o addebitando al professionista la violazione del dovere di informazione sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, ha l’onere di provare l’inadempimento, che è fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento del danno, e, perciò, che la prestazione dovuta dal professionista era di risultato, e non solo di mezzi, o che il professionista non ha adempiuto puntualmente all’obbligo di informazione.

Corte d’Appello Torino, Sez. III, Sent., 09/04/2021, n. 409

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Sentenza

IntestazioneSvolgimento del processo – Motivi della decisioneP.Q.M.Conclusione

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Ombretta Salvetti – Presidente rel.

Dott. Antonio Rapelli – Consigliere

Dott. Paola Ferrari Bravo – Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado

Al n. 167/2020

Avente ad oggetto: responsabilità professionale medica

promossa da:

M.Y., elettivamente domiciliato in Torino, Via Galliari n. 2 bis, presso lo studio dell’Avv. Marco Ottino del Foro di Torino, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Segato del Foro di Roma come da procura in atti.

APPELLANTE

Contro

A.B., elettivamente domiciliata in Torino, Corso Montevecchio n. 48, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Caviglione che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Sergio Magnano, come da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado.

APPELLATA

Udienza collegiale virtuale del 7 gennaio 2021 celebrata con trattazione scritta a seguito di decreto 18/09/2020 (D.L. n. 18 del 2020 conv. in L. n. 27 del 2020, L. n. 23 del 30, L. n. 28 del 2020, L. n. 34 del 2020 come modif. da L. n. 77 del 1920) e successive integrazioni e proroghe.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Primo grado.

1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra B.A., nata il (…), evocava in giudizio il Dott. Y.M. per sentirlo condannare al risarcimento del danno (richiesto in misura di Euro 98.151,00) subito in conseguenza del duplice intervento di chirurgia estetica al seno e all’addome dal medesimo eseguito in data 07.05.2011 (mastopessi e mastoplastica additiva e addominoplastica), presso la C.C.P. di T., a seguito di consulto fra la paziente e “La Clinique Cosmetic Surgery” ad opera della quale, effettuata la prenotazione della visita specialistica, le era stato indicato come operatore dell’intervento il dr. M.Y. di R..

Allegava di aver riportato gravi problematiche nel decorso post-operatorio (tensione della parete addominale con conseguente impossibilità di estendere il tronco, sofferenza tissutale a livello della cicatrice sovra pubica e della cute periombelicale, evolutasi in necrosi) già manifestate in occasione della prima visita post-operatoria eseguita presso La Clinque per la rimozione dei drenaggi, postumi che l’avevano costretta a sottoporsi a ripetute e dolorose cruentazioni ambulatoriali, all’esito delle quali aveva raggiunto la guarigione clinica ma, anziché il prospettato miglioramento, aveva riscontrato un netto peggioramento delle proprie condizioni fisiche ed estetiche, queste ultime comunque non corrispondenti al risultato promesso dal dr. M. nella visita pre-operatoria. Lamentava disestesie persistenti in sede cicatriziale e disagio psicologico soprattutto in condizioni di intimità o di utilizzo di costumi da bagno.

Dettagliava la richiesta risarcitoria come segue:

Danno biologico permanente da lesione (15%) Euro 47.098,00

Danno biologico temporaneo (60 gg x 96,00 Euro) Euro 5.760,00

Personalizzazione pari al 44% delle somme sopraindicate Euro 23.257,00

Spese mediche Euro 12.036,00

Costo nuova operazione mastoplastica Euro 10.000,00 _ _ _ _ _ Totale Euro 98.151,00

Riferiva altresì di aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione per malpractice medica dinnanzi all’Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, cui il convenuto aveva partecipato, senza tuttavia mostrare alcuna valida disponibilità transattiva.

Produceva la relazione del proprio consulente di parte (dott.ssa Papi) evidenziante erroneità del disegno preoperatorio, stiramento dell’ombelico verso il basso, cicatrici sovrapubiche estese, fortemente distrofiche e diastasate, esiti non positivi della mastopessi additiva, con asimmettria mammaria e cicatrici circolari perimetrali piuttosto evidenti, doppio contorno (c.d. “double bubble”) più accentuato a sx.

Costituitosi in giudizio, il Dott. M. chiedeva il rigetto delle domande attoree ed escludeva la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, sostenendo che la paziente soffrisse di patologie pregresse all’intervento (mammella tuberosa), che fosse stata debitamente informata e avesse sottoscritto i moduli del consenso, che produceva, che fosse fumatrice e che non avesse utilizzato in modo corretto la guaina addominale prescritta nel post-operatorio, in violazione delle prescrizioni mediche.

  1. La causa era istruita mediante l’espletamento di CTU medico-legale, per cui era nominato un collegio peritale composto da un medico legale (dr. C.) e da un chirurgo plastico/estetico (dr. Arturi), previa emissione di un ordine di esibizione nei confronti della casa di Cura Pinna Pintor volto all’acquisizione della cartella clinica dell’intervento.

Le altre istanze istruttorie erano, invece, rigettate, in considerazione della natura tecnica delle questioni.

Con sentenza n. 3297/2019 pubblicata il 02.07.2019, il Tribunale di Torino, in persona del G.U. dr. Oberto, dopo avere riprodotto materialmente in sentenza, con il metodo del copia/incolla, il testo dell’atto di citazione, della relazione della CT, le obiezioni dei CTP e le risposte alle obiezioni, accoglieva la domanda attorea dando atto di come il collegio peritale avesse rilevato l’inadeguatezza della tecnica impiegata dal chirurgo nella realizzazione dell’intervento, con particolare riferimento all’addominoplastica e la rilevanza causale di tale malpractice rispetto al danno estetico residuato, e come i CTU avessero esaustivamente risposto anche ai rilievi sollevati dai CC.TT.PP.

Individuava l’errore commesso nella fase esecutiva dell’addominoplastica nell’esecuzione delle manovre di pinzamento della cute e della progettazione /disegno della linea superiore di incisione, con eccessiva rimozione cutanea ai danni della paziente desumibile dalla forma “stirata” assunta dalla cicatrice ombelicale e dall’aspetto assunto dalla porzione inferiore sotto-ombelicale del lembo trasposto,

Ritenendo corretta anche la quantificazione del danno biologico permanente effettuata in sede di CTU, riconosceva un’I.P. globale del 12% (corrispondente alla parte medio-alta della II classe Tabelle Simla) da liquidarsi, in applicazione delle Tabelle Milanesi, in misura compresa tra Euro 47.405,24 e Euro 62.955,24 (range ampio, indicato come comprensivo anche delle “spese documentate e riconosciute dai consulenti”), cui applicava un aumento equitativamente determinato in misura “intermedia”, a titolo di personalizzazione del danno, giungendo a condannare il Dott. M. al pagamento di complessivi e onnicomprensivi Euro 55.000,00, inclusa la rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza.

Escludeva la possibilità di includere nel risarcimento liquidato in sentenza anche il costo di un nuovo intervento, dovendo il Tribunale valutare in termini concreti e attuali il pregiudizio subito, e dunque, in caso di liquidazione delle spese necessarie per interventi volti ad emendare i postumi chirurgici, dovendosi eventualmente ridurre i postumi liquidabili nella minor misura indicata dai CTU (9%).

Negava, infine, la rilevanza in giudizio della tematica del consenso informato, non avendo parte attrice assolto al relativo onere di allegazione né avanzato, in occasione delle proprie conclusioni, un’autonoma richiesta di liquidazione per tale voce di danno.

Condannava infine il convenuto al rimborso in favore della Sig.ra A. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.500,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa, nonché al pagamento dei costi dell’esperita CTU.

L’appello:

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Dott. M. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo dieci motivi di gravame.

L’appellata, ritualmente costituita ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in assenza per mancanza di specificità delle censure alla sentenza impugnata ad opera della parte appellante che si sarebbe limitata semplicemente a riproporre quanto già sostenuto.

1.Con il primo motivo, intitolato “Omessa pronuncia sulla qualificazione del rapporto tra la paziente ed il convenuto. Responsabilità extracontrattuale del M.” l’appellante deduce che il Tribunale non abbia considerato quanto da lui già esposto in primo grado, in relazione alla sussistenza di un rapporto di natura contrattuale tra la Sig.ra A. e La Clinique – Cosmesurge nonché con la Clinica Pinna Pintor, ed extracontrattuale con il medico convenuto, non coinvolto nell’attività negoziale (espletamento visite, pattuizione intervento e corrispettivo) né retribuito da parte attrice, bensì direttamente da La Clinique – Cosmesurge.

Così inquadrata la natura dell’eventuale responsabilità del professionista, invoca il rigetto della domanda di controparte, la quale avrebbe mancato di assolvere all’onere probatorio relativo agli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c., senza che a tale carenza probatoria potesse sopperire la CTU.

La signora A., in merito alla qualificazione del rapporto tra le parti, eccepisce la propria estraneità al rapporto contrattuale tra l’appellante e la clinica, evidenzia come alcuna domanda in tal senso (né alcuna richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo) fosse stata avanzata in primo grado, non potendosi conseguentemente il Dott. M. dolersi dell’omessa pronuncia sul punto.

2.Con il secondo motivo, rubricato “Assenza dell’an debeatur. Vizi logici, errate argomentazioni e conclusioni dei CTU. Necessità di un suo rinnovo. Mancata valutazione delle contestazioni svolte dalla difesa. Motivazione della sentenza omessa, illogica, contraddittoria, apparente” il dr. M. censura l’acritico appiattimento del primo giudice sulle risultanze dalla CTU e l’omessa valorizzazione degli elementi favorevoli all’appellante e dimostrativi della contraddittorietà dell’elaborato peritale, in particolare laddove, dopo avere ben distinto i due interventi eseguiti ed escluso errori esecutivi e responsabilità per quello al seno, i CTU avrebbero invece espresso il grado di invalidità permanente con riferimento ad ambedue i postumi estetici afferenti ai distinti distretti anatomici, senza che il primo giudice lo abbia rilevato, anzi, condannandolo per l’intero.

Quanto alla mastoplastica, adduce che anche dalla CTU emergerebbe l’esistenza di una patologia pregressa in capo alla Sig.ra A. (mammella tuberosa) implicante un intervento di natura ricostruttiva complesso e delicato, il raggiungimento di un risultato migliorativo rispetto al quadro clinico iniziale, la natura di mera complicanza (frequente, facilmente emendabile ed oggetto di adeguata informazione preventiva) delle riscontrate irregolarità cutanee e, dunque, l’insussistenza di responsabilità in capo al professionista.

Domanda dunque il rinnovo della CTU, censurando l’avvenuta quantificazione unitaria del danno subito alle mammelle ed all’addome ed evidenziando la necessità di sottrarre dal computo il pregiudizio al seno, eliminabile comunque in misura pressoché totale con un secondo intervento. Quanto all’addome, censura la contraddittorietà delle risultanze della CTU, fondate sostanzialmente su presunzioni, senza valutazione di tutti i fattori alternativi e/o concorrenti nella determinazione del danno né dei rilievi del CTP del convenuto Dott. Navissano, secondo cui il danno sarebbe ascrivibile anche a condotte negligenti della stessa paziente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio (improprio utilizzo di guaina elasto-compressiva e danno al micro-circolo sanguigno causato dall’eccessiva assunzione di fumo). L’attrice non avrebbe contestato l’inadeguato utilizzo della guaina e tale condotta processuale sarebbe stata valutabile ex art. 115 c.p.c..

L’appellata si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, allega che al riguardo l’appellante si sia limitato a ribadire eccezioni e considerazioni già ampiamente trattate ed esaminate in sede di elaborato peritale, sottolineando come questo sia stato redatto in maniera esemplare e priva di vizi logici. Eccepisce l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 115 c.p.c., in quanto relativo a circostanze di fatto e non a valutazioni soggettive, peraltro già analizzate in occasione dell’elaborato peritale quale unica sede idonea a valutare gli effetti dell’utilizzo di presidio medico.

  1. Con il terzo motivo, rubricato “Sul quantum debeatur. Errato impiego tabelle SIMLA. Errata quantificazione del danno. Ultra petita. Violazione dell’art. 112c.p.c. Motivazione apparente e/o errata. Necessaria applicazione legge “Gelli-Bianco” parte appellante eccepisce l’erroneità, la soggettività e la discrezionalità della quantificazione del danno estetico operata dai CTU ed acriticamente recepita dal primo Giudice come corrispondente alle linee guida SIMLA.

Deduce, ancora sulla scorta della più recente giurisprudenza, la necessità di applicazione retroattiva dei parametri della disciplina delle c.d. micropermanenti di cui all’art. 7, comma 4, L. n. 24 del 2017 e del D.M. del 3 luglio 2003, così potendosi riconoscere in capo alla paziente un danno in misura lieve (poiché in parte non visibile del corpo e priva di impatto sulla vita quotidiana e relazionale) con liquidazione fino al 5%, pari ad Euro5.659,16.

L’appellata afferma invece la corretta valutazione del danno nel pieno rispetto delle linee guida emanate dalla SIMLA, evidenziando come anche in merito a questo profilo il Dott. M. si sia limitato alla mera riproposizione di temi già trattati.

4.Con il quarto motivo, intitolato “Errata liquidazione del danno. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.” parte appellante lamenta l’erroneità ed incomprensibilità del calcolo di liquidazione del danno effettuato dal Tribunale e derivante dall’errata applicazione delle Tabelle di Milano che, per un soggetto 23enne (come la paziente all’epoca dei fatti), prevederebbero, in relazione alla percentuale di danno riconosciuto, un risarcimento pari ad Euro 33.086,00 comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Invoca altresì l’esclusione della personalizzazione del danno, non avendo parte appellata fornito alcuna prova delle ragioni che potrebbero giustificare il suo riconoscimento. Deduce, ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto l’attrice avrebbe chiesto il ristoro del danno psicologico solamente in comparsa conclusionale.

La signora A. allega, invece, la correttezza della liquidazione effettuata nell’elaborato peritale, depositato prima della comparsa conclusionale di parte appellata ove in alcun modo erano avanzate domande relative a voci di danno aggiuntive, risultando totalmente infondata la presunta violazione dell’art. 112 c.p.c..

5.Con il quinto motivo, intitolato “Errata esclusione da parte del Tribunale degli interventi riparatori per la riduzione del danno”, il dr. M. insiste per una rideterminazione del danno non patrimoniale, avvenuto in violazione del principio giurisprudenziale a mente del quale il danno biologico non può essere liquidato in misura maggiore rispetto all’importo necessario per la riparazione dello stesso (ovvero del nuovo intervento che consentirebbe la riduzione del danno entro i limiti delle micropermanenti), al fine di evitare un ingiusto danno a carico dell’obbligato. Sotto tale ottica, occorrerebbe ridurre la percentuale di danno biologico ristorabile a quella inferiore residuale a seguito degli interventi riparatori ritenuti indicati dal CTU

L’appellata eccepisce la mancanza di specifiche censure sulla tematica degli interventi riparatori, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., essendosi parte appellante limitata a richiamare genericamente la necessità di effettuare verifiche in realtà effettivamente svolte dal Tribunale, il quale ha dettagliatamente tenuto conto degli interventi necessari per ridurre il danno subito dalla Sig.ra A..

6.Con il sesto motivo, rubricato “Errato riconoscimento del danno patrimoniale in favore dell’attrice per le somme contrattuali versate e per spese mediche. Violazione dell’art. 112 c.p.c.” l’appellante sostiene che le spese dell’intervento (pari ad Euro 11.765,00) non possano essere considerate restituibili da parte del Dott. M., in quanto spettanze incassate da La Clinique – Cosmesurge, nei confronti della quale non è stata richiesta la risoluzione del contratto, e posto che la domanda di liquidazione del danno patrimoniale nei confronti del chirurgo sarebbe stata avanzata tardivamente solo con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.

Esclude altresì la risarcibilità delle spese mediche (attinenti a farmaci e prestazioni sanitarie non identificati né prescritti), rispetto alle quali non sarebbe dato comprendere il titolo giustificativo né la relazione rispetto all’esito dell’intervento.

La A. afferma, per contro, l’irrilevanza delle contestazioni sollevate in merito al soggetto nei confronti del quale sono stati eseguiti i pagamenti, trattandosi di costi vanificati dalla negligente condotta del chirurgo. Esclude inoltre che il risarcimento di tali spese abbia costituito domanda nuova (come anche sostenuto dal primo Giudice), avendo l’appellata già nell’atto introduttivo indicato tale voce come compresa nell’importo complessivo di Euro 98.151,00 richiesto a titolo di risarcimento ed avendo già allegato le ricevute delle spese mediche sostenute.

7.Con il settimo motivo, (“Mancata valutazione dell’assenza di responsabilità del Dott. Y.M. nella determinazione del danno. Assenza di negligenza, imprudenza ed imperizia. Interventi chirurgici di non facile esecuzione. Obbligazione di mezzi”) parte appellante richiama la disciplina prevista per l’obbligazione giuridica consistente nella prestazione d’opera intellettuale, alla luce della quale, avendo l’intervento implicato la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, andava assolutamente esclusa la sussistenza di colpa grave in capo al chirurgo, che pur in assenza di linee guida sulle tecniche da adottare ha comunque garantito un miglioramento delle condizioni estetiche della paziente, trattandosi di intervento non solo estetico, ma avente natura funzionale.

L’appellata esclude, invece, che l’intervento al seno subito dalla Sig.ra A. possa considerarsi, come sostenuto dal CTP, di natura ricostruttiva e non estetica, dal momento che la paziente, anteriormente all’intervento, presentava un quadro malformativo non grave, evidenziando altresì come la giovane donna non fosse mai stata messa al corrente della propria variante anatomica né tantomeno del diverso approccio chirurgico necessario o delle eventuali complicanze. Rileva l’atteggiamento superficiale tenuto dal Dott. M., in aperto contrasto con l’art. 26 del Codice di Deontologia Medica nonché con la giurisprudenza, secondo la quale esso può considerarsi rilevante al fine di ricorrere a presunzioni di responsabilità. Allega altresì come i CCTTUU avessero ribadito più volte la scarsità della produzione documentale e delle informazioni a disposizione ed avessero riconosciuto che l’intervento “non fu effettuato secondo le regole dell’arte”, senza che il Dott. M. sia stato in grado di dimostrare il contrario.

8.Con l’ottavo motivo il dr. M. invoca la “Necessità di riforma dell’ordinanza riservata del 18.12.2018 con cui è stata esclusa l’ammissione delle istanze istruttorie”: insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie (in particolare testimoniali) contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., utili al fine di acquisire in giudizio circostanze rilevanti ai fini del decidere e dell’esclusione di responsabilità in capo al Dott. M..

L’appellata si oppone alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, eccependo la decadenza di parte appellante dalla possibilità di richiedere l’ammissione di istanze istruttorie non ribadite nel giudizio di primo grado. Si oppone, in ogni caso, alla loro ammissione, ritenendole del tutto irrilevanti ai fini del decidere

  1. Con il nono motivo, intitolato “I consensi informati. Mancata valutazione da parte del Tribunale”, il M. eccepisce l’omessa considerazione da parte del Tribunale dei tre moduli di consenso informato sottoscritti dalla paziente, da cui si evinceva che ella fosse stata ampiamente resa edotta dei rischi connessi all’intervento chirurgico e delle conseguenze negative eventualmente derivanti sia dall’uso del fumo che dal mancato rispetto delle regole post-operatorie.

La signora A., in merito alla tematica del consenso prestato, ribadisce l’insufficienza delle informazioni fornite alla paziente circa l’intervento, come dimostrato dai moduli del consenso informato prodotti in causa, senza che controparte sia stata in grado di sollevare adeguate contestazioni al riguardo.

10.Con il decimo motivo l’appellante chiede la “Riforma del capo della sentenza sul pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio e delle spese di CTU” invocando la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, del compenso professionale e, in tutto o in parte, delle spese di CTU in ragione della richiesta di riforma di tutti i capi della sentenza.

11.L’appellante ha proposto, altresì, istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All’esito della prima udienza di trattazione, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 settimo comma lett. H) D.L. n. 18 del 1920, in pendenza del periodo pandemico, la Corte, verificato il regolare deposito delle note scritte di trattazione ad opera delle parti, ha accolto parzialmente l’istanza di sospensiva, limitatamente a somme superiori a Euro 30.000 e formulato proposta conciliativa alle parti comportante la riduzione del risarcimento liquidato all’importo onnicomprensivo di Euro 30.000 (di cui Euro 26.000 per capitale e Euro 4.000 per concorso spese del giudizio di primo grado), oltre a ulteriori Euro 2.000 onnicomprensivi per contributo alle spese dell’appello, con abbandono dell’impugnativa a spese compensate.

Tale proposta non è stata accettata da alcuna delle parti, così come riferito dai rispettivi legali all’udienza del 10.09.2020 celebrata in presenza

La causa è stata pertanto tratta a decisione all’udienza del 07/01/2021, celebrata anch’essa con trattazione scritta verificato il regolare deposito telematico delle note scritte di trattazione scritta delle parti.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE:

  1. La richiesta di “pronuncia dell’ordinanza disciplinata dall’art. 348c.p.c.”, interpretata dalla Corte come eccezione di inammissibilità ex art. 348 bisc.p.c., posto che non vi è mai stata alcuna questione di tardività della iscrizione a ruolo dell’appello (avvenuta il 6.2.2020 a seguito di atto notificato a mezzo pec il 3.2.20), è già stata rigettata alla prima udienza di comparizione e l’eccezione ex art. 342 c.p.c. è infondata. L’atto introduttivo, nel suo complesso, assolve infatti ai requisiti formali e sostanziali della norma, così come precisati dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui “gli artt. 242 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 (conv. con modif nella L. n. 134 del 2012), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. Sent n. 27199 del 16/11/2017).

2.Pare opportuno, prima di iniziare lo scrutinio dei singoli motivi di appello, che andranno considerati e raggruppati in base all’ordine logico prioritario delle questioni da trattare, e non secondo l’illogico e frammentario ordine di esposizione dell’atto di appello, sintetizzare e delimitare, nell’essenziale, l’esatto oggetto del contendere, così come delineato nel processo di primo grado.

La signora A. ha chiesto l’accertamento della responsabilità civile professionale del dr. M. e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti a causa di errori commessi nell’esecuzione del duplice intervento descritto nelle premesse (mastopessi con mastoplastica additiva ed addominoplastica), svolgendo le seguenti allegazioni:

– mancato rilascio di copia della cartella clinica, mai consegnata né dalla clinica dove l’intervento era stato effettuato (Pinna Pintor) né dalla società che deteneva il marchio “Clinique Xosmetic Surgery) con la quale aveva contrattato;

– insorgenza di postumi patologici da sofferenza tissutale evolutasi in franca necrosi con escare a livello addominale;

– -mancato raggiungimento dell’esito estetico promesso;

– peggioramento estetico sia del ventre sia del seno anche per effetto degli esiti cicatriziali importanti ed anomali;

– non emendabilità in concreto degli esiti addominali, possibile emendabilità parziale dei postumi mammari, tramite una ripresa chirurgica con revisione delle tasche protesiche, rimodellamento delle ghiandole e sostituzione di entrambe le protesi, intervento a cui peraltro residuerebbero ulteriori cicatrici sottomammarie, in aggiunta a quelle periareolari già presenti e con costi ulteriori per circa 9.000-10.000 Euro.

L’attrice ha addotto, a fondamento della delineata malpractice alcuni errori chirurgici integrati come segue:

– A) incisione chirurgica addominale troppo craniale;

– B) eccessiva asportazione del lembo cutaneo-adiposo dell’addome e conseguente notevole tensione sui margini di sutura, foriera della diastasi della cicatrice bispinoiliaca;

– C) eccessivo sgrassamento del lembo addominale superiore produttivo di un vistoso esito cicatriziale da sofferenza focale del lembo;

– D) allestimento tecnicamente carente delle tasche protesiche delle mammelle;

– E) esecuzione di una pessi soltanto cutanea mediante tecnica “round block” con conseguente diastasi delle cicatrici periareolari.

Identifica i danni di tipo biologico con le conseguenze inestetiche di natura cicatriziale e la non corrispondenza al risultato promesso degli esiti operatori.

Il dr. M., nel rigettare ogni addebito, ha eccepito che, al momento della prima visita eseguita nel 2011, la paziente si presentava affetta da un quadro clinico malformativo grave costituito da una ipoplasia con asimmetria mammaria e da mammella tuberosa con mancanza completa del quadrante mediale ed ipotrofia del quadrante laterale del polo inferiore, bilaterale e, quanto all”addome, da una lassità cutanea su tutta la superficie causata da un importante e rapido dimagrimento (circa 20 KG), sostenendo che l’intervento di mastopessi di una mammella tuberosa costituisse, notoriamente, un intervento di natura ricostruttiva e non solo estetica, dunque integrante un’obbligazione di mezzi e non di risultato e caratterizzato da elevata complessità di esecuzione, con conseguente rilevanza solo della eventuale colpa grave dell’operatore, che l’eventualità di un secondo intervento di revisione, da limitarsi ad un lipofillinfg che non avrebbe generato nuove incisioni, come invece ritenuto dalla controparte, costituisse prassi consolidata e che la paziente ne fosse stata debitamente informata, così come delle tecniche chirurgiche previste, come risultante dal consenso informato rilasciato dalla paziente prima dell’intervento.

Il chirurgo ha sostenuto altresì di avere eseguito dettagliati disegni pre-operatori sull’addome ed eccepito che l’eccessiva reattività cicatriziale fosse imputabile a fattori ischemici determinati dal fumo, che sarebbe stato non consentito nel pre e post chirurgico e che la complicanza addominale fosse dovuta in via esclusiva ad un non corretto uso della fascia addominale prescritta, le cui istruzioni erano presenti all’interno della confezione, dovendosi ritenere che la stessa fosse stata utilizzata con eccesso di tensione locale che aveva provocato in situ una necrosi lungo la linea xifopubica, nella fase post-intervento. La tecnica chirurgica era stata di tipo conservativo e dovuta alla volontà della paziente di aumentare anche il volume del seno; la forma della cicatrice addominale era stata concordata con la paziente al fine di consentirle l’utilizzo di costumi da bagno modello “brasiliano”.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. la A. ha contestato tali eccezioni asserendo di non essere mai stata informata in modo adeguato, in particolare in merito alla presunta malformazione al seno,

La CTU ha evidenziato, peraltro che:

– la chirurgia estetica non potrebbe mai garantire in modo assoluto un “risultato” e che, sotto tal profilo, dovrebbe essere ricondotta al concetto di obbligazione “di mezzi”, rivestendo comunque carattere essenziale la precisione dell’informazione data alla paziente;

– gli interventi per cui è causa sono da considerarsi puramente di natura estetica e non funzionale; le condizioni preesistenti della paziente, quali documentate dalle foto in atti, non erano annoverabili nella categoria delle “malformazioni” a cui pertanto si potesse dare correzione in regime di SSN, erano “difetti di tipo “lieve” (cfr. descrizione pag. 37 CTU),

– l’informazione fornita con riferimento all’addominoplastica può stimarsi corretta e completa;

– l’informazione fornita per l’intervento al seno, invece, non lo è perché non include indicazione della specifica particolarità costituita dalla condizione della c.d. mammella tuberosa, pur chiaramente diagnosticata nel frontespizio della cartella clinica, che condizionava la tecnica di intervento e i possibili esiti, mancava altresì la prova dell’informazione circa la prevedibile necessità di ricorrere a correzione secondaria dei postumi;

– nel complesso la tecnica utilizzata per il seno, in assenza di linee guida valevoli per l’epoca dell’intervento può stimarsi corretta come scelta e come esecuzione; le tasche protesiche sono state allestite correttamente; non v’è stata imprudenza, negligenza o imperizia; le indicazioni in cartella clinica sono insufficienti a chiarire i passaggi precisi dell’intervento eseguito con tecnica c.d. round block, mancando la descrizione di un tempo chirurgico fondamentale, dato dall’accesso peri-areolare, che però è stato ritenuto verosimilmente effettuato; ad ogni modo non si ravvisano omissioni o errori di tecnica chirurgica; vi è nesso di causalità fra l’intervento effettuato e la presenza di cicatrici periareolari e di doppio solco inframammario (c.d. double bubble), costituenti complicanze non evitabili dell’intervento, per quanto correttamente eseguito; nel complesso, ancora, l’aspetto del seno ha avuto un miglioramento quanto a volumi e dislocamento delle mammelle sulla parete toracica, ma con l’aggravante delle cicatrici periareolari, per quanto di sufficiente fattura e di discreto stato di trofismo e, soprattutto, per la presenza di double bubble;

-l’intervento all’addome, pur mancando anche qui, in allora, precise linee guida esecutive, è da ritenersi, invece, in modo più che probabile, affetto da errori esecutivi in relazione ad imprecisione e alla eccessiva asportazione di tessuto cutaneo-adiposo e successiva fase di riposizionamento del lembo, imputabili a imprudenza;

-manca la possibilità di verifica della correttezza del progetto con la manovra di “pinzamento” dei lembi di pelle individuati dalle linee rispettivamente superiore ed inferiore del disegno progettuale, onde verificare l’effettiva possibilità di asportazione del lembo dermoadiposo fra queste ricompreso, senza che risultasse eccesso di tensione sulle pareti stesse dell’addome, manovra che l’operatore avrebbe dovuto eseguire prima di dare corso all’operazione;

-sono derivati danni, qualificabili come “postumi” e non come “complicanze” costituiti da cicatrici e grave dismorfismo della regione ombelicale, in nesso causale con l’intervento; -è derivato un peggioramento permanente in termini di pregiudizio estetico delle condizioni dell’attrice, rispetto a quelle attese;

-il danno biologico permanente di natura iatrogena ascrivibile a responsabilità del sanitario è nel complesso, pari al 12 % (pregiudizio estetico moderato, in relazione ai distretti anatomico colpiti), oltre a 60 gg di IT (di cui 30 al 50% e 30 al 25%);

-il danno biologico al seno è emendabile con un re-intervento di revisione cicatrici che può correggere l’asimmetria tra la linea medio-sternale e il capezzolo e di lipo-filling, che può mascherare il doppio solco infra-mammario, di non difficile esecuzione, al costo di circa 7.000 Euro, non rimborsabili dal SSN; l’emendamento ridurrebbe i postumi in misura dell’80-90%;

-il danno biologico-estetico all’addome potrebbe, invece, essere ridotto solo in misura non superiore al 30% con un intervento di revisione chirurgica della cicatrice bispinoiliaca (ove sono presenti pure “orecchie” cutanee) che, se eseguito contestualmente al primo, avrebbe un costo di circa Euro 3.000; se eseguito da solo di circa 6.000 (per oneri di clinica, degenza, onorari dell’èquipe), che si presenta tuttavia di elevata difficoltà e molto rischioso e che dovrebbe essere eseguito in regime di ricovero e non ambulatoriale o di day-hospital;

– in caso di revisione chirurgica, il danno globale verrebbe ridotto a misura pari a un quarto e cioè non superiore al 9%;

-la sofferenza psico-fisica patita dalla paziente nella fase della temporanea e poi in permanenza è da considerarsi di grado lieve-medio;

-le spese mediche sostenute da A. (tot Euro 12.114,24, di cui Euro 11.765,00 sostenute per l’intervento per cui è causa, il resto per esami sanitari e acquisto farmaci post-operatori, sono congrue e pertinenti).

  1. Tutto ciò premesso, il primo motivo di gravame è da ritenersi inammissibile, nel duplice senso della novità dell’eccezione in questo grado, non avendo mai il dr. M. svolto in primo grado precise difese sulla qualificazione giuridica della domanda in rapporto all’onere della prova in capo alla danneggiata, pur avendo argomentato nel senso che l’onere della prova del danno da malpractice medica e del nesso causale fossero da ascriversi integralmente alla controparte, e, soprattutto, della irrilevanza della espressa qualificazione dell’azione in ordine agli effetti pratici, in termini di eventuale accoglimento integrale dell’appello.

Quand’anche, infatti, si aderisca alla tesi dell’appellante, si prescinda dalla irretroattività della normativa sostanziale richiamata (Balduzzi e Bianco-Gelli) e dalla sua interpretazione e si ritenga che, pacifico il rapporto contrattuale fra la paziente e la Clinique Cosmetic Surgery e/o la C.C.P. di T. (non evocate nel presente giudizio), l’operatore chirurgico non sia da considerarsi un mero ausiliario delle prime ovvero non sia insorto quel rapporto contrattuale di fatto da “contatto sociale” fra paziente e medico chirurgo noto alla consolidata giurisprudenza, anche in ambito di rapporto sanitario privatistico, l’esito della CTU medico-legale esperita in primo grado, sul punto tecnico del riscontro degli evidenziati errori esecutivi e del nesso causale fra questi e le conseguenze dannose, da ritenersi mezzo istruttorio indispensabile e disponibile d’ufficio, non potrebbe comunque che comportare la prova in concreto di colpa per imperizia e/o negligenza, con conseguente rilevanza anche agli effetti della responsabilità extracontrattuale.

4.L’ottavo motivo, avente ad oggetto le istanze istruttorie è inammissibile.

L’appellante reitera in questa sede la richiesta di riforma/revoca dell’ordinanza istruttoria del G.U. depositata in data 18.12.2018, e di ammissione dei capi di prova dedotti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (capi da 1 a 16) insistendo, altresì, come già in sede di p.c. di primo grado, per la rinnovazione della CTU o la convocazione dei CTU a chiarimenti. Sostiene che i mezzi istruttori dedotti, che peraltro non richiama specificamente e non riproduce nell’atto di appello, avrebbero consentito di “fare acquisire al giudizio circostanze di fatto rilevanti al fine di decidere in favore dell’appellante, con esclusione di fatti imputabili al M.”.

Ora, al di là dell’estrema genericità di siffatta allegazione e della mancata riproduzione nell’atto introduttivo dei capitoli richiamati (non essendo consentita in appello la tecnica del richiamo nominativo degli atti del precedente grado, poiché “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” cfr.. Cassazione civile sez. II, 23/03/2016, n.5812), è omessa anche una specifica censura alla motivazione sottesa alla decisione del primo giudice di non dare corso ad istruttoria orale, una volta depositata la relazione di CTU, fondata sulla natura tecnica delle questioni trattate e sulla sufficienza delle risultanze dell’esperita C.T.U.

A ben vedere, infine, dalle argomentazioni svolte nel paragrafo si desume che l’appellante miri, con la richiesta di ammissione delle non ricapitolate istanze istruttorie, oltre che a far esprimere ai testi valutazioni tecniche inammissibili, a dimostrare le informazioni riferite alla cliente prima dell’intervento, che, secondo la sua ottica, dimostrando la pienezza del consenso informato, scriminerebbero la sua condotta.

Vi è, peraltro, in primo luogo, prova scritta costituita dai moduli del consenso informato sottoscritti dalla paziente per ambedue gli interventi, depositati con la cartella clinica a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalla Casa di Cura, non parte del giudizio e l’appellante non spiega quando, dove e in che circostanze avrebbe reso alla paziente informazioni diverse da quelle contenute nei moduli predisposti e sottoposti alla medesima dai sanitari stessi.

  1. Si prendono ora in esame, congiuntamente, il secondo, il settimo ed il nono motivo di gravame, che devono stimarsi infondati, pur comportando una doverosa e corposa integrazione della motivazione della sentenza impugnata.

Non v’è necessità, in primo luogo, di dare corso ad alcun rinnovo della CTU o all’assunzione dei periti a chiarimenti, trattandosi di relazione approfondita, corretta, tecnica, depositata a seguito di regolare instaurazione e rispetto pieno del contraddittorio con i cc.tt.pp, alle cui osservazioni il Collegio peritale ha risposto e ribattuto punto per punto, così come testualmente riprodotto nel testo della sentenza di primo grado.

La prima censura esaminata investe piuttosto, un aspetto critico della sentenza impugnata, che effettivamente, pur apparentemente aderendo all’elaborato peritale, non copre l’intero percorso logico-argomentativo seguito dai CTU e così non pone in evidenza come, effettivamente, questi avessero escluso che i lamentati inestetismi conseguiti alla mastopessi /mastoplastica additiva (peraltro ridimensionati rispetto alla iniziale prospettazione attorea), costituissero complicanze imputabili a colpa medica, né come essi avessero segnalato comunque un miglioramento rispetto alla situazione preesistente e la natura di complicanza prevedibile dell’insorto inestetismo definito “double bubble” obiettivamente riscontrabile (ben documentato nel copioso materiale fotografico in atti del pre e post-operatorio) e delle cicatrici peri-areolari, in considerazione della pur corretta esecuzione della tecnica chirurgica prescelta, giudicata adeguata e conforme alle leggi dell’arte dell’epoca.

Ciononostante, l’indicazione della percentuale di danno biologico derivante dagli interventi fornita poi nelle conclusioni della CTU e recepito in sentenza si riferisce, effettivamente, al complesso intero degli inestetismi rilevati. Non si tratta, tuttavia, come sostenuto dall’appellante, di una contraddizione della CTU e dell’omessa considerazione di elementi favorevoli per il chirurgo da parte del primo Giudice, bensì della conseguenza del rilievo di deficit informativo nei confronti della paziente, limitatamente all’intervento al seno, che si è risolto nel giudizio di responsabilità del chirurgo anche per tale complicanza.

Il Collegio peritale ha, infatti, espressamente evidenziato la genericità e l’incompletezza dell’informativa fornita concernente l’intervento al seno, non essendo stata documentata alcuna comunicazione circa le caratteristiche del preesistente difetto della mammella tuberosa descritto nella cartella clinica (consistente in una ipoplasia dei quadranti inferiori mediali e laterali con quantità di pelle “sufficiente” nella regione posta al di sotto delle areole corrispondente al Tipo 2 della classificazione di Von Heimberg-cfr. pag. 21 CTU), circa le possibili complicanze conseguenti a tale situazione, poi verificatesi, né circa i rischi specifici, in particolare la concreta possibilità di successivi interventi di revisione chirurgica, pur prospettati in atti dallo stesso dr. M. come conseguenze ampiamente prevedibili della diagnosticata malformazione.

Si stima dunque corretto che i CTU abbiano ritenuto di dover procedere, comunque, ad una quantificazione complessiva del danno estetico derivante dagli interventi dedotti in giudizio e che il Tribunale abbia poi liquidato il danno biologico-estetico derivante, nel complesso, dal pregiudizio estetico riscontrato.

Indipendentemente dalla qualificazione della chirurgia estetica come attinente al novero delle c.d. obbligazioni di risultato o di mezzi, in caso di difetto di adeguato consenso ad un trattamento non necessario e non scriminato dall’esigenza di cura di una patologia, quale quello a finalità puramente estetica, è possibile affermare “ordinariamente” la responsabilità del sanitario, pur in assenza di colpa, anche solo sulla scorta della presunzione che, qualora debitamente informata, la paziente non avrebbe affrontato l’intervento (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 12830/2014), quando dalla prestazione derivi un inestetismo più grave di quello che si voleva eliminare, massima che si attaglia al caso di specie, avuto riguardo alla mastopessi/mastoplastica additiva e all’esito del c.d. doubble bubble.

Il nono motivo parrebbe fondato laddove censura l’affermazione contenuta in sentenza della irrilevanza della tematica del consenso informato, affermazione che tuttavia, a ben leggere, riguarda solo il profilo dell’assenza di una domanda di ristoro della voce autonoma di danno costituita dalla violazione del diritto all’autodeterminazione e che nasconde il fraintendimento della tematica dedotta in giudizio che attiene, invece, alla rilevanza della corretta informazione a fini scriminanti della lesione alla salute non coperta da esigenza di cura di una patologia.

Sebbene la paziente non avesse inizialmente proposto la domanda sotto il profilo specifico del difetto del consenso informato in relazione alla mancata informazione circa il difetto congenito descritto come “mammella tuberosa” e circa le possibili complicanze, tale tematica è stata introdotta in giudizio ed è entrata nel contraddittorio a seguito proprio dell’eccezione mossa dal convenuto circa la rilevanza della “malformazione” preesistente agli effetti del risultato dell’intervento di mastopessi e mastoplastica additiva. Quindi l’attrice, con la prima memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ha svolto l’ulteriore difesa, strettamente conseguente all’eccezione dell’avversario, lamentando la carenza di specifica informativa in ordine ai rischi dipendenti dall’allegato difetto anatomico, pur dalla medesima contestato, ha ribadito la propria finalità esclusivamente estetica e invocato l’onere probatorio a carico dell’avversario, non assolto né attualmente assolvibile, per quanto sopra esposto.

La tematica del consenso informato è dunque rilevante in giudizio, ma tale acquisizione non giova a favore dell’appellante.

Merita sottolineare, a tal proposito, che nel modulo del consenso informato sottoscritto dalla A., in atti, relativo alla mastopessi/mastoplastica additiva, è contenuta solo una generica indicazione della possibilità astratta di formazione di cicatrici anomale e della necessità di revisione chirurgica per emendarle. Manca, invece, la specifica informativa relativa al rischio cicatriziale periareolare della tecnica round block utilizzata e della complicanza della c.d. doubble bubble, dipendenti dalla caratteristica anatomica diagnosticata, ovvero delle complicanze poi in concreto verificatasi e integranti un esito estetico nel complesso inaccettabile, anche se per certi aspetti migliorativo della situazione precedente.

La descrizione dell’atto chirurgico è inoltre in cartella clinica assolutamente carente e non consente appigli a favore del chirurgo.

Si conferma, pertanto che, in applicazione della massima giurisprudenziale richiamata, il chirurgo risponde anche di tali esiti, quand’anche esente da colpa medica.

Per quanto riguarda, invece, l’addominoplastica, in questo grado non sono proposte eccezioni di nullità della CTU e i motivi di censura consistono, per quanto riguarda i rilievi squisitamente tecnici, nella riproduzione più o meno delle stesse osservazioni già svolte dal c.t.p. del convenuto, il dr. Navissano, ai CTU, a cui costoro hanno già esaustivamente risposto.

Più precisamente, i CTU hanno preso posizione sulle obiezioni mosse dal dr. M. all’operato della paziente in relazione all’allegato danno alla micro-circolazione cagionato dall’asserito consumo di sigarette e all’utilizzo asseritamente improprio della guaina addominale elasto-compressiva post-chirurgica e ne hanno escluso la rilevanza causale con argomenti non specificamente censurati, ripresi nella sentenza di prime cure e condivisibili, quali la evidente addebitabilità della complicanza addominale ad errori esecutivi costituiti da imprudente manovra di “pinzamento”, ad un erroneo disegno della linea superiore di incisione, all’eccessiva rimozione di eccesso cutaneo adiposo valutata, non in base a una presunzione, ma induttivamente in base all’aspetto “stirato” assunto dalla cicatrice ombelicale e all’aspetto assunto dalla porzione inferiore del lembo esposto.

Il Collegio peritale ha escluso la possibile rilevanza colpevole dell’allegata autogestione h 24 della guaina da parte della paziente, indicando, condivisibilmente e conformemente a buon senso, come l’eventuale importanza fondamentale di tale presidio per l’esito dell’intervento non potesse essere lasciata totalmente a carico della paziente senza adeguate precise raccomandazioni e senza avviso circa la gravità dei rischi in cui incorreva in caso di eventuale uso improprio, indicazioni di cui non è nemmeno stata allegata l’avvenuta impartizione da parte dell’appellante. Trattandosi di una questione attinente al nesso di causalità, il richiamo all’art. 115 c.p.c. non è, pertanto, pertinente.

I CTU hanno, infatti, evidenziato, a tal proposito, la mancata documentazione circa i controlli postoperatori effettuati, utili a garantire la gestione di possibili complicanze e a verificare se la fascia addominale fosse o meno correttamente utilizzata, verifiche queste di competenza del sanitario.

Circa il possibile ruolo concausale del fumo in ordine all’evento ischemico, i CTU ricordano come la periziata abbia riferito di essersi astenuta dal fumare nei 15 gg antecedenti all’intervento, che dalla cartella clinica si evince che alla paziente era stato consigliato di astenersi dal fumo per una sola settimana e non per due, e che comunque il fumo non avrebbe potuto avere un ruolo causale rilevante, nel quadro di un così grave danno del micro-circolo verificatosi, ben più probabilmente riconducibile ad un’ischemia da trazione. Tale conclusione è avvalorata dalla constatazione dell’assenza di concomitanti danni o problematiche vascolari a carico dei lembi cutanei allestiti o dei complessi peri-areolari, pur essendo stato eseguito l’intervento al seno in contemporanea all’altro, dato che evidenzia, pertanto, l’assenza di irregolarità del micro-circolo della paziente.

Per quanto riguarda gli errori tecnici in senso stretto, l’impossibilità dei CTU di verificare la correttezza di manovre, talora presunte, riconducibili alle regole dell’arte, torna probatoriamente a danno del sanitario, essendo certo il nesso causale fra l’intervento e i postumi lamentati. Ad ogni modo i CTU non hanno “presunto” la responsabilità, ma hanno ben valutato e descritto una sequenza di imprecisioni e imprudenze, in primis l’eccessiva rimozione di cute, che, lungi dal rappresentare espressione di un atteggiamento conservativo, denotano, invece, imprudenza (a parere di questa Corte forse anche imperizia) esecutiva.

Con riferimento alle tematiche del settimo motivo, va rilevato, ancora, che non si è trattato di un intervento che implicasse problemi tecnici di particolare complessità, sia avuto riguardo alla natura stessa dell’intervento per uno specialista del settore della chirurgia estetica quale il dr. M. sia avuto riguardo alla giovane età e alle condizioni preesistenti della paziente, non certo affetta da grave lassità cutanea o patologie gravi concomitanti. Non rileva qui, pertanto, il grado della colpa.

In conclusione: i motivi esaminati vengono rigettati, se pur con la diversa motivazione riportata.

  1. Il terzo motivo, che mescola fra loro in un solo calderone questioni del tutto eterogenee quali il riferimento ai criteri medico-legali per la stima dei punti di danno biologico (tabelle SIMLA), di competenza dei CTU e il ricorso ai ben diversi criteri tabellari per la trasformazione in pecunia del danno biologico accertato in sede medica, è infondato, se riferito alla liquidazione giudiziale effettuata in primo grado, ove, essendo stato stimato un danno non patrimoniale del 12%, non era possibile ricorrere all’applicazione dei parametri vigenti per le c.d. micropermanenti, che non superano il livello del 9% e non si poteva parlare di danno “lieve”.

La censura, sulla stima della gravità del danno estetico è generica, poco comprensibile e non tiene conto delle svariate pagine di spiegazioni da parte dei CTU sulle ragioni della collocazione del pregiudizio estetico patito dalla signorina A. nel livello medio/lieve della II classe delle tabelle SIMLA, per ci si richiamano le pagg. da 58 a 60 della relazione e le tabelle medico-legali ivi dettagliate, valutazione che questo Collegio condivide attesa la vastità e l’evidente inestetismo del reliquato cicatriziale in una giovane donna di 23-24 anni, ben documentato fotograficamente, che non richiede ulteriori commenti.

I CTU hanno richiamato parametri dati da caratteristiche intrinseche quali sede, dimensione, rapportata all’estensione della cicatrice rispetto al distretto interessato ed al pregio estetico dello stesso, rilevatezza o infossamento, discromia ed effetti retraenti, età e sesso della periziata, ai quali l’appellante non contrappone adeguate censure.

Certo è, piuttosto, che se siffatte brutte cicatrici si trovassero in sede anatomica abitualmente esposta a vista essa sarebbe da classificarsi grave o medio/grave e non medio/lieve e che una giovane donna ha il diritto di mostrarsi in pubblico con costumi da bagno anche succinti, o nella sua intimità con il partner senza dover nascondere antiestetismi cagionati da errori esecutivi chirurgici o del cui rischio non era stata adeguatamente informata.

7.Si affrontano ora congiuntamente i motivi attinenti alla tecnica della liquidazione del danno non patrimoniale, a cominciare dal quinto motivo, che attiene al principio della compensatio lucri cum damno e, pur enunciando un principio in astratto condivisibile, in concreto risulta infondato, così come prospettato, perché l’appellante ne richiede un’applicazione scorretta: non è infatti possibile da un lato escludere il ristoro per i costi dell’eventuale re-intervento dal novero delle spese risarcibili e, dall’altra, contestualmente, ridurre anche la percentuale di danno biologico liquidabile a quella inferiore eventualmente residuale all’intervento riparatore.

Delle due l’una: o si considera e si liquida il danno biologico dovuto alla malpractice interamente, oppure si ristora la spesa necessaria per il nuovo intervento, e, solo a tale condizione, si riduce allora il danno biologico risarcibile. Nel caso concreto, non invocando l’appellante la necessità di effettuare una comparazione fra liquidazione pecuniaria del danno biologico assoluto e liquidazione del danno residuale agli interventi riparatori + costo di tali interventi onde liquidare il minor danno, ma solo la riduzione della percentuale di danno biologico e non avendo l’appellata proposto appello incidentale volto ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale relativo al costo degli interventi riparatori, piuttosto che la liquidazione del danno biologico attuale, la censura non è degna di considerazione.

Il quarto motivo, in punto uso corretto delle tabelle milanesi è fondato nei limiti che seguono.

Benchè la conferma della percentuale di danno da invalidità permanente in misura del 12% privi di rilievo l’invocata applicazione retroattiva (pur consentita da Cass. Civ. sez III n. 28990/2019) dei parametri liquidatori previsti dall’art. 139 Cod. Ass come richiamati in materia sanitaria dalla legge Bianco-Gelli, non trattandosi di una c.d. micro-permanente, l’appello è fondato laddove evidenzia la carenza di motivazione in ordine ai passaggi liquidatori seguiti dal primo giudice, che ha fornito solo l’indicazione dell’importo finale (Euro 55.000 comprensivo di rivalutazione e di non meglio precisate spese mediche) senza dettagliare come sia pervenuto a tale conclusione, quanto abbia liquidato a titolo di I.P., quanto per I.T, quanto per danno patrimoniale e per quale ragione abbia applicato una non meglio specificata “personalizzazione intermedia”.

Occorre pertanto integrare nuovamente la motivazione della sentenza impugnata e procedere ex novo a nuovo calcolo che, non essendosi formato giudicato sull’uso delle tabelle milanesi, pare opportuno effettuare con le Tabelle dell’Osservatorio di Milano Ed. 2021 attualmente disponibili, quale utile ed attuale parametro liquidatorio uniforme sul territorio nazionale.

Avuto riguardo all’età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi permanenti (nata il (…), dunque 23 anni) sono liquidabili, secondo parametri tabellari medi:

– Euro 35.793 per I.P. (12%);

– Euro 1500 per invalidità temporanea parziale massima (50%) per gg. 30;

– Euro 750 per invalidità temporanea parziale minima (50%) per gg. 30,

– Pari a complessivi Euro 35.793 a valori attuali

Non pare effettivamente dovuta alcuna personalizzazione, non risultando provate e nemmeno allegate conseguenze soggettive dei postumi riscontrati (quello al seno pacificamente emendabile facilmente quasi in misura integrale) diverse da quelle ordinarie per cicatrici di quel tipo.

L’importo di Euro 35.793 andrà devalutato alla data dell’intervento, quindi sommato all’importo liquidabile per danno patrimoniale (per cui cfr. 8) e all’importo complessivo verranno aggiunti gli interessi legali sul capitale via via rivalutato anno per anno, sino alla data della presente sentenza, trattandosi di un credito di valore.

8.Il sesto motivo, avente ad oggetto il danno patrimoniale, è infondato, laddove si sostiene che la domanda di risarcimento di tale voce di danno costituisca domanda nuova introdotta per la prima volta con la prima memoria istruttoria. Tale voce di danno era stata specificamente dedotta già nell’atto di citazione, così come il deconto tratto da tale atto e riportato nell’esposizione in fatto della presente sentenza attesta, e poi è stata meglio sviluppata nella memoria a tale scopo deputata. E’ vero, invece, che tecnicamente, l’importo speso dalla signorina A. per l’intervento presso la Pinna Pintor potrebbe esser qualificato come corrispettivo ed è altrettanto vero che tali importi siano stati versati alle due società e non direttamente al dr. M., che ha allegato (senza contestazione sul punto) di essere stato remunerato dalla Clinique e non dalla paziente, tuttavia va osservato che l’appellata non ha formulato una domanda restitutoria la quale, questa sì, avrebbe presupposto anche la risoluzione del contratto, ma ha configurato la spesa sostenuta a titolo di danno ingiusto, non corrispondendo, nella sua ottica, il costo sostenuto al vantaggio poi conseguito e dunque essendo da considerarsi la prestazione patrimoniale inutile a causa dell’errore medico imputabile al M..

Non si riscontra, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.. e si conferma la liquidazione, a titolo di ristoro, della spesa sostenuta pari a Euro 11.765, indicata dai CTU come congrua, a cui vanno aggiunti Euro 349,24 per esecuzione di accertamenti di laboratorio sturmentali e acquisto di farmaci acquistati in fase post- operatoria valutati anch’essi come costi congrui e pertinenti, per complessivi Euro 12,114,24.

Sono quindi liquidabili, all’esito dei conteggi, al 2011 Euro 33.295,81 per DNP + Euro 12.114,24 per D.P. = Euro 45.410,05 e, a seguito di sommatoria della rivalutazione e degli interessi legali come indicato nel precedente paragrafo, complessivamente, Euro 52.947,27 alla data della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.

  1. Il decimo motivo è assorbito dal rilievo della conferma della sostanziale soccombenza dell’appellante, risolvendosi l’appello, risultato anti-economico per l’appellante per effetto delle spese e con esito meno favorevole della rifiutata proposta conciliativa, in una minima riforma parziale della sentenza impugnata in punto quantum, anche avuto riguardo allo scaglione di valore del liquidato, agli effetti dei parametri applicabili per le spese, per cui è d’obbligo condannarlo al pagamento integrale anche delle spese di lite del secondo grado del giudizio, liquidate secondo parametri del D.M. n. 55 del 2014per il grado dell’appello, fasi di studio, introduttiva e decisoria, per complessivi Euro 9.515, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%,CPA ed IVA di legge.

P.Q.M.

La Corte d’Appello,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.Y. avverso la sentenza del

Tribunale di Torino del 2.7.2019 ed in parziale riforma della sentenza impugnata,

condanna il dr. M.Y. al pagamento, a favore di A.B., per il titolo

per cu è causa, dell’importo di Euro 52.947,27 per capitale, rivalutazione ed interessi legali sino alla data della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo, in luogo dell’importo liquidato in primo grado.

Dichiara tenuto e condanna M.Y. al rimborso a favore di A.B. delle spese di lite del grado di appello, liquidate in Euro 9.515, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2021 dalla Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino, celebrata a mezzo di videoconferenza con l’applicazione Ministeriale Teams, in conformità del D.L. n. 137 del 2020.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2021.

Tribunale Firenze, Sez. IV, Sent., 02/09/2021, n. 2175

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Sentenza

IntestazioneSvolgimento del processoMotivi della decisioneP.Q.M.Conclusione

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

04 Quarta sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Polidori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di IV Grado iscritta al n. r.g. 1353/2018 promossa da:

E.G. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DIVITA SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA ODARDO SPADARO 6 50136 FIRENZE presso il difensore avv. DIVITA SERGIO

Parte Attrice

contro

G.R. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CASSOLA VALTER, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMSCI 53 50121 FIRENZE presso il difensore avv. CASSOLA VALTER

Parte Convenuta

Svolgimento del processo

La signora G. si sottoponeva, nel 2012, ad intervento chirurgico e alle connesse terapie a causa di un adenocarcinoma gastrico che le aveva comportato la perdita in poco tempo di quasi 10 Kg. con conseguente svuotamento e cedimento del seno; tale condizione estetica comportava un aggravamento della sua precaria situazione psicologica per cui decideva di rivolgersi al Dott. R., chirurgo estetico, per sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva.

Tale intervento veniva eseguito in data 22 aprile 2014 dal Dott. R. presso la clinica Villa Bufalini di Firenze.

Parte attrice assumeva che, poco dopo l’intervento, si sarebbe manifestato un ulteriore cedimento del seno con comparsa di un avvallamento circolare nella parte inferiore della mammella sinistra. Il Dott. R. l’avrebbe rassicurato circa la normalità del decorso postoperatorio invitandola ad attendere la stabilizzazione dell’intervento salvo poi constatarne, alla visita di controllo del 3 novembre 2015, il mancato cambiamento e suggerendo un intervento di rimodellamento non chirurgico mediante la somministrazione di gel di acido ialuronico macromolecolare-

A seguito dell’aggravamento delle anomalie, il Dott. R. le avrebbe proposto un ulteriore intervento chirurgico di rimozione delle protesi mastopessi con inserimento di nuove protesi sempre in posizione retroghiandolare con una spesa di Euro 1.500,00

Parte attrice consultava altri chirurghi plastici, Dott. S.M. e Dott. F.Q., i quali avrebbero rilevato la deformità della superficie cutanea della zona mediana dei quadranti inferiori della mammella sinistra “quale complicanza della precedente mastoplastica additiva eseguita dal Dott. R.” e le avrebbero suggerito di effettuare un intervento chirurgico di riposizionamento e/o sostituzione protesica con un costo di circa 9.000,00 Euro.

L’attore promuove la presente causa sostenendo la responsabilità del Dott. R. per:

– carente e scorretta informazione alla paziente in relazione all’intervento, sue finalità, tecnica, difficoltà, alternative, complicazioni, possibili disagi, inestetismi prevedibili, per cui la paziente non è stata messa in condizione di prestare un valido; circostanza aggravata dalle condizioni di salute della signora G. susseguenti all’intervento di gastrectomia totale subito nel 2012;

– superficiale ed insufficiente valutazione e considerazione delle condizioni di salute della signora G. susseguenti all’intervento subito nel 2012;

– errata scelta del tipo d’intervento in considerazione dell’ipotrofia mammaria con protesi di II grado che si evidenziavano nella fase pre impianto;

– errata esecuzione dell’intervento.

Si costituiva in giudizio alla prima udienza del 7 maggio 2018 il Dott. R. contestando integralmente la ricostruzione dei fatti e le relative domande proposte da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla G..

Parte convenuta assumeva che la G. in data 22 aprile 2014 aveva sottoscritto il cosiddetto “Atto di Assenso di prestazione di medicina e/o chirurgia estetica” dichiarando espressamente di essere stata esaustivamente informata dallo stesso circa la tipologia di intervento chirurgico da eseguire, dei vantaggi e dei rischi connessi allo stesso e dell’eventualità, data l’assenza quasi completa del polo mammario inferiore, che a distanza di tempo si potessero prospettare eventuali interventi secondari e/o ritocchi di completamento.

Sosteneva, inoltre, che vista la corretta esecuzione dell’intervento chirurgico da parte dello stesso, non era a lui imputabile il grave disagio psicologico che avrebbe determinato la G. ad una terapia di sostegno psicologico e che, comunque, la condizione psicologica della parte attrice risultava già precaria prima dell’intervento di mastoplastica additiva a motivo del pregresso intervento chirurgico di gastrectomia con linfoadenectomia regionale e delle conseguenti terapie.

All’udienza del 7 maggio 2018, su richiesta concorde delle parti, venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e veniva fissata l’udienza dell’1 ottobre 2018 per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova. A tale udienza le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie riportandosi ai propri atti difensivi. Il giudice si riservava.

Con ordinanza del 7 gennaio 2019, a scioglimento della riserva, ammetteva CTU medico legale nominando il Dott. Francesco Nobili quale CTU medico legale e la Dott.ssa Jasmine Fuhr, quale specialista in materia di chirurgia plastica.

In data 18 settembre 2019 i CCTTUU nominati depositavano la relazione peritale.

All’udienza del 21 aprile 2021 venivano assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e veniva trattenuta la causa in decisione.

Motivi della decisione

Sulla questione relativa alla presunta violazione del consenso informato

La consulenza peritale, rispondendo ad un quesito posto dal giudice, ha rilevato che il consenso informato, condizione imprescindibile di ogni atto medico, svincolato da rigidi schemi, seppur originando dei dubbi e delle perplessità sulla reale informazione che la signora G. riferisce di aver realmente subito, risulta formalmente e correttamente eseguito, redatto e sottoscritto.

Pertanto, la signora G. con l’atto di assenso di prestazione di medicina e/o chirurgia estetica sottoscritto in data 22 aprile 2014, dichiarava espressamente di essere stata personalmente ed esaurientemente informata del tipo, finalità e svolgimento dell’intervento richiesto, dei suoi vantaggi e svantaggi e di volersi sottoporre liberamente, coscientemente e consapevolmente all’intervento.

Nel merito

Questo giudice ritiene di non doversi discostare dalle risultanze peritali.

Si legge nella CTU “…il Dottor R. abbia eseguito sia una scelta corretta in termini di indicazione chirurgica che di materiale protesico impiantato in relazione alla diagnosi riportata in cartella”.

L’intervento condotto dal Dott. R., in data 22 aprile 2014, fu caratterizzato da una corretta pianificazione e da un’adeguata esecuzione.

I CCTTUU non rilevavano alcuna critica per la fase pre-operatoria e nelle scelte effettuate in fase intra-operatoria. In merito alla gestione post operatoria, il Dottor R. ha ottemperato agli obblighi di seguire la paziente nel post operatorio, anche se con intervalli temporali eccessivamente diradati, periodo nel quale il quadro clinico della mammella sinistra è andato aggravandosi progressivamente per un progressivo “scivolamento” causale della protesi dalla tasca sottoghiandolare, problematica che ha minato il risultato estetico, senza fortunatamente pregiudicare la salute della paziente.

Si legge sempre nella CTU che “la doppia bolla era ascrivibile ad una complicanza genetica dell’intervento, seppur rara, è del tutto possibile e…. tanti fattori fisiologici possono aver determinato la comparsa e successivo aggravamento di tale complicanza, quali la qualità dei tessuti, gravidanza, perdita di peso in un breve lasso di tempo, cambiamenti ormonali etc.”. Ed, inoltre, “nel nostro caso l’abbassamento del solco di un seno asimmetrico sulla sinistra si è evidenziata con il tempo e col cedimento della ghiandola perché la pelle nella zona dell’adesione inframammaria è caratterizzata da fibre che lasciano una memoria orizzontale sulla pelle della mammella aumentata quando la protesi cala oltre l’attaccatura inframammaria originale. In più la pelle sotto il solco è meno spessa ed elastica e si evidenzia questa scalatura tipica del double bubble. A conferma di quanto affermato, difatti, vi è la circostanza che nel seno destro questo segno non si è evidenziato nonostante abbia percepito una ptosi simile alla sinistra.”

Pertanto, i CCTTUU concludevano ritenendo che il post operatorio fu, purtroppo, caratterizzato da una complicanza che ebbe a manifestarsi indipendentemente da responsabilità dell’Operatore, essendo imprevedibile ed imprevenibile legata ad eziologia multifattoriale ancora sconosciuta. La cattiva gestione del post, seppur biasimevole sotto un profilo professionale, non avrebbe in alcun modo però potuto alleviare o ridurre il cattivo risultato estetico dell’atto operatorio.

Pertanto, i CCTTUU ritenevano che quanto lamentato e residuato a carico della G. è unicamente rappresentato dall’antiestetico aspetto del seno sinistro, sede di “un double bubble”, evento che rappresenta una complicanza possibile ma non prevedibile di ogni atto chirurgico similare e non attribuibile a colpa medica.

Anche con riferimento alla richiesta di risarcimento danni per il grave disagio psicologico che avrebbe determinato parte attrice ad una terapia di sostegno psicologico occorre far proprie le risultanze della CTU da cui emerge che l’assenza di qualsivoglia riferimento clinico non permette di fare considerazioni medico legali motivate non avendo individuato fra quelli prodotti alcun elemento documentale utile a comprovare che in conseguenza dei fatti per cui è causa si sia sviluppato l’asserito malfunzionamento psichico. I CCTTUU osservano come tale disturbo psichico nel caso di specie non sia suffragato da documentazione probante che possa permettere di comprenderne la motivazione e lo sviluppo nel tempo, sino alla costituzione di una vera malattia con carattere permanente qual è il “Disturbo del Toni dell’Umore in senso depressivo”.

Quindi, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione peritale, si ritiene che non sussista alcuna responsabilità professionale e, quindi, la domanda attorea deve essere rigettata.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali stante il particolare oggetto della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così provvede:

rigetta la domanda attorea;

spese di lite compensate e le spese di CTU, in via definitiva, sono poste a carico solidale delle parti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 2 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2021.