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come impugnare testamento olografo falso : soluzione Bologna

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IMPUGNAZIONE TESTAMENTO FALSO

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Il diritto successorio, unitamente al diritto di famiglia, è quell’ambito del diritto dove i conflitti investono gli equilibri familiari, così potendo far crollare ogni certezza.

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L’Avv. Sergio Armaroli competente in materie disuccessioni , può essere consultato per questioni di: Impugnazione testamento olografo Bologna .

TESTAMENTO

Le caratteristiche del testamento

In primo luogo principali caratteristiche del testamento sia la sua revocabilità. Dunque, chi ha fatto testamento può sempre modificarne il contenuto fino alla propria morte.

Diverse sono le tipologie di testamento riconosciute dal nostro ordinamento.

È infatti legittimo il testamento:

olografo, se è scritto direttamente dal testatore di proprio pugno, su qualsiasi foglio, purché redatto a mano, datato e sottoscritto;

pubblico, redatto dinanzi a un notaio, che si occupa di mettere per iscritto la volontà che il testatore gli comunica, alla presenza di due testimoni;

segreto, consegnato dal testatore al notaio, sempre alla presenza di due testimoni, ma senza che il contenuto sia noto al pubblico ufficiale. Il notaio si limita pertanto a riceverlo e sigillarlo (se non ha già provveduto a ciò il testatore).

L’impugnazione di un testamento falso è un procedimento legale attraverso il quale si contesta la validità di un testamento che si ritiene essere stato falsificato o ottenuto in modo fraudolento. Tuttavia, è importante notare che le leggi e le procedure relative alla contestazione di un testamento falso possono variare da giurisdizione a giurisdizione, quindi è fondamentale consultare un avvocato esperto in diritto successorio nella tua area per ottenere consulenza specifica sul tuo caso.

Ecco alcuni passi generali che potresti seguire per impugnare un testamento falso:

  1. Consulta un avvocato: La prima cosa da fare è cercare un avvocato specializzato in diritto successorio. L’avvocato sarà in grado di valutare le circostanze del caso e determinare se ci sono basi valide per contestare il testamento.

  2. Raccogli prove: Per sostenere la tua causa, dovrai raccogliere prove che dimostrino che il testamento è stato falsificato o ottenuto in modo fraudolento. Le prove potrebbero includere testimonianze di persone che erano presenti al momento della redazione del testamento, perizie grafologiche o altre prove documentali.

  3. Avvia il procedimento legale: Una volta depositata la denuncia, il procedimento legale inizierà. Sarà richiesta una serie di udienze e l’opportunità per entrambe le parti di presentare le proprie prove e testimoni.

  4. Decisione del tribunale: Alla fine del procedimento, il tribunale prenderà una decisione in merito alla validità del testamento. Se il tribunale conclude che il testamento è effettivamente falso o fraudolento, potrebbe essere dichiarato nullo, e si applicheranno le leggi sulla successione vigenti per la situazione.

  5. Appello (se necessario): Se una delle parti non è soddisfatta della decisione del tribunale, è possibile presentare un appello presso un tribunale superiore.

È importante comprendere che impugnare un testamento falso può essere un processo complicato e potrebbe richiedere tempo. La consulenza legale è essenziale per garantire che il processo venga gestito correttamente e che si abbiano le migliori possibilità di successo.

CERTAMENTE E’ UN ATTO PERSONALE

. Pertanto, deve essere redatto – appunto – personalmente dal testatore, e non da terze persone. Inoltre, il testamento è per definizione un atto libero, considerato che il testatore può deciderne il contenuto come preferisce.

Non vi è assoluta liberta’ infatti vi sono limiti quali gli eredi legittimari o necessari che non possono essere esclusi dalla loro quota dal testamtno .Infatti  eredi legittimari, hanno sempre e comunque diritto a una quota del patrimonio del defunto.

 

TIPI DI SUCCESSIONE:

 

– successione legittima (successione dei parenti e del coniuge superstite, rappresentazione, quote ereditarie, vacanza dell’eredità e successione dello Stato, successioni anomale);

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SE INVECE SI E’ IN PRESENZA DI UN TESTAMENTO ABBIAMO:

 

 

– successione testamentaria (pianificazione patrimoniale successoria in funzione della conseguente redazione di testamenti olografi, impugnazione del testamento congiuntivo; disconoscimento, querela di falso e domanda di accertamento negativo per falsità del testamento olografo; motivi erronei e illeciti nel testamento; il testamento “per relationem”;

 

– o successione necessaria (successione dei legittimari e intangibilità della quota di legittima, lesione di legittima e riunione fittizia, azione di riduzione e reintegrazione della legittima, ;

 

 

successione a titolo universale e particolare (responsabilità per i debiti ereditari di eredi e legatari; successione nel possesso da parte dell’erede

 

 

La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell’attribuzione dei diritti successori da parte dell’ordinamento legislativo, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all’individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua quando manchi quest’ultima.

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Ho assistito moltissimi clienti in vicende ereditarie, occupandomi sia di successioni legittime che testamentarie in sede stragiudiziale (dichiarazioni successorie; rinuncia all’eredità; pianificazione successoria) e giudiziale (impugnazione di testamenti, divisioni ereditarie etc). L’approccio attento alla specificità del caso concreto e finalizzato al risultato, hanno sempre condotto a soluzioni di soddisfazione per i miei assistiti.

Tutti coloro che sono in procinto di affrontare, una questione ereditaria complessa rivolgendosi a lui, hanno la certezza di ricevere una consulenza professionale, attenta e discreta.

Lo studio legale dell’Avv. Sergio Armaroli garantisce alla sua clientela la presa in carico delle problematiche legate all’Impugnazione testamento olografo Bologna ,

L’assistenza dell’avvocato Sergio Armaroli esperto in successioni Bologna vicenza Padova è ideale per tutti quei casi in cui si sospetta una manomissione o contraffazione del testamento olografo rilasciato dal defunto.

È sempre prevista la possibilità la possibilità di ricorso per quei familiari che ritengono siano stati pregiudicati i loro diritti di successione, con spartizioni inique tra eredi o troppo consistenti per enti e persone esterne alla famiglia. 

 

L’assistenza dell’avvocato Sergio Armaroli si occuperà con cura e attenzione di queste situazioni, assicurandosi che le procedure di autenticazione del testamento vengano svolte in modo regolare.

 

Un valido aiuto per evitare controversie tra gli eredi

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Lo studio avvocato Sergio Armaroli Bologna opera da 25 anni , infatti, in molteplici settori: segue pratiche di diritto familiare, separazioni e divorzi soprattutto, a cui aggiunge una approfondita competenza in diritto civile e penale; è in grado altresì di risolvere qualsiasi tipo di problema legale, grazie anche all’ausilio di collaboratori interni ed esterni di cui si avvale.

 

 

separazione e divorzio a Bologna? 3 Ti spiego come devi fare e cosa bisogna fare
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Proporre, con azione di accertamento negativo, una eccezione di nullità del testamento falso. Anche se sarebbe più corretto parlare di inesistenza. Il testamento olografo impugnato per falsità non è nullo per difetto di forma. Ma in realtà inesistente.


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ANNULLAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO PER INCAPACITA’ NATURALE- avvocati bologna

 

L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. L’onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

L’incapacità naturale del disponente che ai sensi dell’art. 591 c.c. determina l’invalidità dei testamento non si identifica in una genetica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rilevando. che in essa si era fatto riferimento ad elementi indiziari che di per sè erano rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, senza effettivamente valutare — sulla base di adeguata e specifica disamina della portata dei dati clinici, di quelli inerenti agli effetti dei farmaci antidolorifici assunti dal soggetto e di quelli offerti dalla grafica e dal contenuto della scheda testamentaria — se poteva dedursene anche la più specifica prova della incapacità rilevante ai fini in esame).

Le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversità di situazioni si ripercuote sull’onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo — in quanto la normalità presunta è l’incapacità — nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l’accertamento di fenomeni patologici anteriori all’atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui l’atto stesso è stato compiuto.

Non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato — come frequentemente avviene nel caso di grave malattia — ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l’attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità — che costituisce un’eccezione — essere provata in modo serio e rigoroso.

 

 

In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Ai fini dell’accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del “de cuius” al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

In tema d’impugnazione del testamento per incapacità d’intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale, non essendo concepibile che, all’esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell’erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario. Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L’eventuale annullamento del testamento porrebbe nel nulla, con efficacia retroattiva, gli effetti prodotti dal legato prima della morte del legatario e le conseguenze del godimento di fatto esercitato dall’usufruttuario sarebbero destinate a ripercuotersi sui suoi eredi (è sufficiente fare riferimento all’obbligo di restituzione dei frutti).

È inammissibile (per difetto di interesse) l’impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 c.c., da eredi legittimi (nella specie, cugini del de cuius) esclusi dall’ordine della successione legittima in conseguenza della esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore (nella specie, le sorelle del testatore) che non abbiano, invece, impugnato la scheda testamentaria, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare dall’eventuale accoglimento dell’azione cosi proposta, essendo l’eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai detti eredi di grado poziore.

 

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A parere dei giudici l’azione di nullità del testamento falso contempera al meglio le varie esigenze.

Difatti:

  1. mantiene definitivamente il testamento olografo nell’orbita delle scritture private, senza paragonarlo ad un atto pubblico

  2. evita un concetto delicato come quello delle scritture private

  3. regola l’onere probatorio a carico di chi contesta l’autenticità del testamento

  4. evita l’introduzione di un procedimento complesso (querela di falso)

  5. impugnazione testamento olografo falso impugnazione testamento olografo atto di citazione impugnazione testamento olografo competenza territoriale impugnazione testamento olografo querela di falso impugnazione testamento olografo e querela di falso impugnazione testamento olografo giurisprudenza impugnazione testamento olografo incapacità impugnazione testamento olografo lesione legittima impugnazione testamento olografo mediazione obbligatoria impugnazione testamento olografo nullo impugnazione testamento olografo onere della prova impugnazione testamento olografo per lesione di legittima ricorso per impugnazione testamento olografo impugnazione testamento olografo sezioni unite impugnazione testamento olografo termini impugnazione testamento olografo verificazione come impugnare testamento olografo come impugnare testamento olografo falso come fare per impugnare un testamento olografo quando impugnare testamento olografo impugnazione testamento olografo falso impugnazione testamento olografo atto di citazione impugnazione testamento olografo competenza territoriale impugnazione testamento olografo querela di falso impugnazione testamento olografo e querela di falso impugnazione testamento olografo giurisprudenza impugnazione testamento olografo incapacità impugnazione testamento olografo lesione legittima impugnazione testamento olografo mediazione obbligatoria impugnazione testamento olografo nullo impugnazione testamento olografo onere della prova impugnazione testamento olografo per lesione di legittima ricorso per impugnazione testamento olografo impugnazione testamento olografo sezioni unite impugnazione testamento olografo termini impugnazione testamento olografo verificazione come impugnare testamento olografo come impugnare testamento olografo falso come fare per impugnare un testamento olografo quando impugnare testamento olografo.

  6. impugnazione testamento olografo falso

  7. che sul punto si confrontano, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti;che i motivi del ricorso di B.A.G. e di A.B. pongono la questione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo;

  8. che, secondo un primo indirizzo, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 cod. civ.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, quest’ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente (Sez. 2, 16 ottobre 1975, n. 3371; Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3849);

  9. che – in questa linea – si è precisato che qualora sia fatta valere la falsità del testamento olografo, l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto — soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo: pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo (Sez. 2, 12 aprile 2005, n. 7475; Sez. 2, 11 novembre 2008, n. 26943);

  10. che, secondo un altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e ss. cod. proc. civ. (Sez. 2, 3 agosto 1968, n. 2793; Sez. 2, 30 ottobre 2003, n. 16362);

  11. avvocati a Bologna
    Stalking , divieto di avvicinamento alla vittima Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.
  12. che quest’ultimo indirizzo ha trovato un avallo in un obiter delle Sezioni Unite contenuto nella recente sentenza 23 giugno 2010, n. 15169;

  13. che, infatti, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sui modi di contestazione delle scritture provenienti da terzi estranei alla lite, le Sezioni Unite hanno si enunciato la regola della libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi (motivandola sul rilievo che ad esse non è applicabile né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati proba-tori acquisiti al processo), ma hanno perimetrato detta regola con la precisazione che nell’ambito delle scritture private un diverso trattamento deve tuttavia essere riservato a quelle – come, appunto, il testamento olografo – la cui natura conferisce loro un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità;

  14. che l’affermazione incidentale delle Sezioni Unite non ha sopito il contrasto all’interno della Sezione;

  15. che, da un lato, la sentenza 23 dicembre 2011, n. 28637, si è posta sulla scia dei precedenti che ammettono che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., dall’erede legittimo che ne assuma la falsità, in tal modo gravandosi l’erede testamentario che voglia valersi del testamento dell’onere di dar corso al procedimento di verificazione della scrittura (art. 216 cod. proc. civ.);

  16. che, dall’altro lato, con la sentenza 24 maggio 2012, n. 8272, si è data continuità ‘alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata dalle Sezioni Unite (15169/10) le quali, pur rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità’;

    RISOLVI TESTAMENTO AVVOCATO TESTAMENTO
    RISOLVI TESTAMENTO AVVOCATO TESTAMENTO
  17. impugnazione testamento olografo falso:

    il falso negozio mortis causa non induce alcun atto dispositivo patrimoniale da parte di terzi, ma è autosufficiente nella produzione degli effetti in capo all’erede, che acquista solo in virtù del rapporto di successione.
    Non si configura strutturalmente, pertanto, il reato di truffa, che postula un arricchimento in virtù di un atto dispositivo determinato dal mendacio, nel caso di specie insussistente, mentre il disvalore della condotta resta interamente assorbito dalla falsità testamentaria.
    La sentenza impugnata deve essere, pertanto, sul punto annullata senza rinvio, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

    Corte di Cassazione

    sez. V Penale, sentenza 11 marzo – 9 aprile 2019, n. 15666
    Presidente Miccoli – Relatore Tudino

    Ritenuto in fatto

    1.Con la sentenza impugnata del 23 gennaio 2018, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Locri del 4 luglio 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di M.V. in ordine al delitto di falso in testamento olografo, con le statuizioni accessorie.
    2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso l’imputata, per mezzo del difensore, Avv. VB, articolando tre motivi.

    2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale in riferimento all’affermazione di responsabilità per avere il perito d’ufficio nominato in grado d’appello escluso la riconducibilità autografa del testamento all’imputata, sostenuta, invece, dal perito del tribunale, con conseguente erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 489 c.p., in assenza di indicatori di concorso.

    2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione, avendo la corte d’appello tratto dall’unico argomento del cui prodest la prova di concorso nel reato.

    2.3. Con il terzo motivo, deduce analoghe censure in riferimento all’art. 640 c.p., in assenza di raggiri in danno degli eredi di F.V. .

    Considerato in diritto

    1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

    2. Sono genericamente formulate e, comunque, manifestamente infondate le censure in punto di affermazione della responsabilità penale dell’imputata per il delitto di falso materiale sub a).

    2.1. All’esito della perizia grafologica svolta nel giudizio d’appello, è risultata confermata la natura apocrifa della schede testamentaria, contenente la nomina di erede universale di M.V. , sottoscritta con firma invece autentica, da F.V. . L’impossibilità di ricondurre le apocrife scritturazioni istitutive alla mano dell’imputata – attestata dal perito – non ha, tuttavia, impedito alla corte territoriale di ravvisare molteplici e convergenti indicatori del concorso nella medesima M. nell’attività materiale di contraffazione, eventualmente riconducibile ad ignoti. La sentenza impugnata enuncia, al riguardo, oltre l’interesse alla successione universale nel patrimonio del de cuius – condizione necessaria e già sufficiente per la riconducibilità soggettiva del falso – la complessiva condotta, antecedente e successiva al decesso del F. , tenuta dall’imputata nei confronti della nipote S. , già istituita erede universale con un testamento olografo anteriore e completamente estromessa da ogni forma di frequentazione con il nonno, di cui la M. era badante.
    La corte territoriale ha, pertanto, dato conto – con argomentazione esauriente e priva di illogicità – degli elementi individualizzanti provenienti dagli atti, superando i rilievi della difesa e confermando la univoca convergenza delle fonti di prova.
    Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
    Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

    2.2. È, del pari, manifestamente infondato il primo motivo.

    A fronte della analitica ed esaustiva valutazione rappresentata in sentenza, il ricorrente invoca l’applicabilità della residuale fattispecie di cui all’art. 489 c.p., che si pone in rapporto di alternatività con il reato di falso in testamento olografo (Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016 – dep.2017, Bevilacqua, Rv. 269708), omettendo di confrontarsi con l’articolato percorso argomentativo rappresentato dai giudici dell’appello, al quale la ricorrente contrappone una sorta di falsa istituzione di erede a sua insaputa, di cui si sarebbe solo giovata, pubblicando il testamento, con argomentazione avulsa da qualsivoglia verosimiglianza.

    Risulta, invece, sussistente la fattispecie contestata, tuttora punibile (Sez. 5, n. 25948 del 06/04/2017, P.G. in proc. Bertelli, Rv. 270287, N. 26812 del 2016 Rv. 267291, N. 52218 del 2016 Rv. 268761), che si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio in quanto l’uso dell’atto falso che rende la falsità punibile, ex art. 485 c.p., consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza (Sez. 5, n. 12159 del 21/10/2014 – dep. 2015, Orezzoli, Rv. 263451N. 2826 del 1984, N. 37238 del 2010 Rv. 248647).
    Né rileva la autenticità della firma apposta in sottoscrizione, in quanto può essere considerato olografo solo il testamento integralmente formato dal testatore (Sez. 5, n. 51709 del 06/10/2014, Benzi, Rv. 262118, N. 5087 del 2006 Rv. 233628).

    2.3. La sentenza impugnata dà, pertanto, conto dell’affermazione di responsabilità dell’imputata attraverso una trama motivazionale logica ed aderente alle emergenze processuali, mentre le relative censure intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni della vicenda, compiutamente scrutinata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
    Le doglianze articolate in punto di responsabilità non sono, pertanto, inammissibilmente formulate.

    1. Non è, invece, ascrivibile alla norma incriminatrice contestata il fatto sub b).

    3.1. La falsificazione del testamento olografo ha determinato, secondo il contenuto dispositivo dell’atto, l’istituzione di erede universale dell’imputata, che è succeduta in tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al de cuius ex art. 588 c.c..

    Ed è nell’acquisizione di un vero e proprio status, ex se produttivo di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che il falso testamento olografo dispiega i propri effetti negoziali, creando l’apparenza che il testatore abbia chiamato l’istituito nell’universalità dei beni.

    3.2. Di guisa che il falso negozio mortis causa non induce alcun atto dispositivo patrimoniale da parte di terzi, ma è autosufficiente nella produzione degli effetti in capo all’erede, che acquista solo in virtù del rapporto di successione.
    Non si configura strutturalmente, pertanto, il reato di truffa, che postula un arricchimento in virtù di un atto dispositivo determinato dal mendacio, nel caso di specie insussistente, mentre il disvalore della condotta resta interamente assorbito dalla falsità testamentaria.
    La sentenza impugnata deve essere, pertanto, sul punto annullata senza rinvio, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

    1. Alla eliminazione della porzione di pena riferibile al reato sub b), espressamente indicata nelle sentenze di merito in un mese di reclusione, può procedersi nella presente sede di legittimità, non comportando la rideterminazione del trattamento sanzionatorio una specifica rivalutazione di elementi di fatto, in linea con il principio secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 – dep. 2018, Matrone, Rv. 271831).

    La possibilità, riconosciuta dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), nella formulazione modificata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484).

    1. L’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione.
    Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille Euro), oltre accessori come per legge.

  18.  

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