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INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO

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INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO

INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO
INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO

SI NE SUCCEDONO MOLTI ,VUOI CON UN CAMION VUOI IN MOTO VUOI IN BICI O A PIEDI O IN MACCHINA, MA SPESSO HANNO EFFETTI CATASTROFICI PER IL CONDUCENTE O PER I TRASPORTATI PER IL PEDONE .

INCIDENTE DANNO
INCIDENTE DANNO

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA PER GRAVI SINISTRI DELLA STRADA VITTIME DELLA STRADA FAMIGLIARI VITTIME DELLA STRADA  BOLOGNA MILANO MANTOVA PAVIA CREMONA  VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO, RAVENNA CESENA FERRARA, FORLI.

PER URGENZE 335 8174816

E SI SENTONO I NUMERI DEGLI INCIDENTI MORTALI MA NON QUELLI DEGLI INCIDENTI OVE LE PERSONE RESTANO GRAVEMENTE INVALIDE.

INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO
INCIDENTE AUTO CATASTROFICO TERRIBILE PADOVA BOLOGNA VICENZA TREVISO

DA MOLTI ANNI TRATTO I GRAVI DANNI ALLA PERSONA NEGLI INCIDENTI STRADALI GRAVI, DANNI CHE SPESSO NON VENGONO CONSIDERATI NELLA LORO COMPLETA GRAVITA’.

ALCUNE PERSONE PURTROPPO DOPO GRAVI INCIDENTI NON SI RIPRENDONO PIU’ RESTANO PARAPLEGICO SULLA SEDUA A ROTELLE, O IMMOBILI A LETTO, GRAVEMENTE MENOMATI

Io seguo i danni gravissimi e gravi della strada, ove capita che le persone o meglio le vittime danneggiate che  a seguito di un grave sinistro, vuoi in motorino, vespa, come pedoni come trasportati in auto o conducenti riportano gravissime lesioni,

quando si è vittima di grave incidente e si resta gravemente  feriti, molto spesso occorrono mesi di cure ospedalizzazioni, terapie per avere anche solo i primi miglioramenti .

Questo è un grave danno non solo per la persona lesa ma anche per  i famigliari, che si trovano a una incessante assistenza e spesso perdono il mezzo di sostentamento che poteva essere rappresentato dal lavoro della persona lesa .

COME OPERO

CHIEDO AL CLIENTE DI PORTARMI TUTTA LA DOCUMETAZIONE CHE IO FOTOCOPIO E SCANNERIZZO E TRASMETTO SUBITO AL MIO CONSULENTE MEDICO LEGALE CHE MI DA’ UNA PRIMA VALUTAZIONE DI MASSIMA.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA PER GRAVI SINISTRI DELLA STRADA VITTIME DELLA STRADA FAMIGLIARI VITTIME DELLA STRADA  BOLOGNA MILANO MANTOVA PAVIA CREMONA  VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO, RAVENNA CESENA FERRARA, FORLI.

PER URGENZE 335 8174816

INTERVENGO PRONTAMENTE PRESSO LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CHE DOVRA’ RISARCIRE IL DANNO CHIEDENDO MAGARI UN ACCONTO A FAVORE DEL CLIENTE.

VENGONO  IN ACCORDO CON IL MEDICO LEGALE  INDIVIDUATI UNA SERIE DI ACCERTAMENTI E VISITE SPECIALISTICHE CHE DOVRA’ FARE IL CLIENTE VUOI LA VISITA  DAL CHIRURGO ESTICO, DALLO PSICHIATRA SE VI SONO PROBLEMATICHE ANSIOSO DEPRESSIVE A SEGUITO DEL SINISTRO, DALL’ORTOPEDICO, DAL NEUROLOGO, ECCE CC

VIENE VALUTATA LA POSSIBILITA’ DI PROPORRE QUERELA PER LESIONI

IL CLIENTE VIENE SEGUITO PASSO DOPO PASSO ER OTTENRE IL GIUSTO RISARCIMENTO

IN QUESTO CASO MI FACCIO PAGARE SOLO QUANDO (SE IL SINISTRO E’ ATTIVO) VI E’ IL VERSAMENTO DI ACCONTI DELL’ASSICURAZIONE O  CHIUSURA PRATICA .

Va risarcito, come da legge e da contratto, il danno inferto, in seno ad un grave incidente automobilistico, che ha provocato assai notevole pregiudizio alla integrità psicofisica del danneggiato, da persona coperta da una Compagnia assicuratrice, qualora il danneggiato non abbia tenuto, ai danni di quest’ultima, alcuna condotta dolosa o colposa; nè osta al risarcimento il fatto che, data la notevolissima gravità delle ferite e l’assoluta urgenza di cure adeguate, il danneggiato (un minore) abbia dovuto fare ricorso, a causa dei lunghi tempi d’attesa caratterizzanti l’intervento delle strutture sanitarie pubbliche, ad una struttura sanitaria privata, senza l’autorizzazione delle competenti autorità sanitarie e amministrative.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA PER GRAVI SINISTRI DELLA STRADA VITTIME DELLA STRADA FAMIGLIARI VITTIME DELLA STRADA  BOLOGNA MELANO MANTOVA PAVIA CREMONA  VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO, RAVENNA CESENA FERRARA, FORLI.

PER URGENZE 335 8174816

Qualora la lesione dell’integrità fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di alterare o deturpare l’aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti ad un incidente stradale non autonomamente rispetto al danno biologico ma come componente di esso, utilizzando però parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invalidità e correlati alla necessità di personalizzazione del danno). Il danno estetico è una componente del danno biologico, che assume una autonoma considerazione, nella fase di personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati in fase di liquidazione del danno biologico.

personalizzazione” del danno non patrimoniale

In tema di “personalizzazione” del danno non patrimoniale richiesto dal danneggiato a seguito di sinistro stradale, il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.

Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 15/07/2020, n. 4264

In tema di “personalizzazione” del danno non patrimoniale richiesto dal danneggiato a seguito di sinistro stradale, il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo tenuto conto della gravità delle lesioni.

DANNO FUTURO

In tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato.

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 30/04/2019, n. 11393 (rv. 653799-01)

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RISARCIMENTO DEL DANNO – Valutazione e liquidazione – Danni futuri – Danno futuro causato da invalidità permanente – Liquidazione – Riferimento al parametro della vita media nazionale – Esclusione – Prognosi sulla durata della vita dello specifico soggetto danneggiato – Necessità – Fattispecie

In tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie nella quale il danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali, ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva proceduto alla liquidazione moltiplicando l’importo annuale delle spese mediche dovute per assistenza fisioterapica per la prognosi di durata della vita, calcolata in misura pari a 35 anni). (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 24/11/2016)

Cass. civ., Sez. III, 06/06/2006, n. 13268 (rv. 590467)

CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI – COLPA – CASO FORTUITO – Effetti – Esclusione della responsabilità del danneggiante – Fondamento – Onere probatorio relativo soggetto gravato – Danneggiante – Presunzioni – Ammissibilità – Fattispecie.

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile.La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l’impatto con altro autoveicolo,ritenendo provato presuntivamente – sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico – che l’impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo). (Rigetta, App. Brescia, 25 Gennaio 2003)

Corte cost., 24/07/1996, n. 305 (pd. 22787)

Circolazione stradale – Reato di omissione di soccorso alle persone investite – Arresto del conducente dell’autovettura che si sia dato alla fuga – Lamentata incoerenza con la disciplina generale dell’arresto, in riferimento ai limiti della pena edittale – Dedotta violazione degli artt. 76 e 3 Cost. – Ritenuta coerenza con i principi della legge delega, pur in assenza di una direttiva espressa – Deroga non irragionevole alla disciplina ordinaria dell’arresto – Finalità di protezione della sicurezza della circolazione – Non fondatezza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 76 della Costituzione e all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dell’art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, poiché la previsione, ivi contenuta, dell’arresto facoltativo del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all’obbligo di fermarsi, per un verso, costituisce un coerente sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante, al cui apparente “silenzio” in ordine alla facoltà di procedere all’arresto nel caso in esame non può attribuirsi il valore di direttiva contraria, stante il vincolo imposto al legislatore delegato, nell’art. 2, comma 1, della legge 13 giugno 1991 n. 190, di prevedere nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti per le ipotesi più gravi di comportamenti da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione o per la sicurezza individuale e collettiva, salvo il limite massimo delle pene edittali riprodotto dalla norma impugnata, e, per un altro verso, rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria in tema di arresto, quanto al limite di pena edittale considerato, non irragionevolmente compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, al fine di garantire un intervento immediato nei confronti di chi abbandonando le vittime degli incidenti stradali a lui riconducibili, abbia posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza individuale e collettiva che il codice della strada è vincolato a proteggere.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA PER GRAVI SINISTRI DELLA STRADA VITTIME DELLA STRADA FAMIGLIARI VITTIME DELLA STRADA  BOLOGNA MILANO MANTOVA PAVIA CREMONA  VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO, RAVENNA CESENA FERRARA, FORLI.

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