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L’art 2043 cc, RISARCIMENTO DANNI BOLOGNA

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L’art 2043 cc, che codifica il divieto del “neminem laedere” (divieto di ledere l’altrui diritto), prevede come rimedio il risarcimento del danno.

La responsabilità contrattuale scattava a fronte dell’inadempimento di un’obbligazione; quindi tutto ciò che era in obbligazione e non era adempiuto, faceva scattare come rimedio la responsabilità contrattuale e quindi il risarcimento del danno di natura contrattuale. Tutto ciò che non era contratto era extracontrattuale ed aveva natura delittuale.

Codice Civile

Libro Quarto Delle obbligazioni

Titolo IX Dei fatti illeciti

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

avvocato sergio armaroli

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 23 ottobre 2018 n° 26727, Cassazione civile, sez. III, sentenza 19 luglio 2018 n° 19151, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 giugno 2018 n° 3657, Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 14 maggio 2018 n° 11591, Cassazione civile, sez. III, sentenza 12 aprile 2018 n° 9059, Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 13 aprile 2018 n° 9193, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 aprile 2018 n° 9059, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2018 n° 6036, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 05 luglio 2017 n° 16601, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 marzo 2017 n° 7468, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2007, n. 2546, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 febbraio 2007, n. 3949, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 marzo 2007, n. 5394, Tribunale di Paola, sentenza 15 maggio 2007, n. 462, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 giugno 2007, n. 13061, Tribunale di Nola, sez. II civile, sentenza 30 giugno 2007, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 luglio 2007, n. 15131, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2007, n. 16222, Consiglio di Stato, ad. plenaria, sentenza 30 luglio 2007, n. 10, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18511, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 settembre 2007, n. 18723, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21096, Tribunale di Torino, sez. IV civile, sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 ottobre 2007, n. 21850, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 dicembre 2007, n. 25173, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 gennaio 2008, n. 390, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 867, Tribunale di Milano, sez. V civile, sentenza 4 marzo 2008, n. 2847, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 marzo 2008, n. 6297, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7495, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 8546, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11477, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 maggio 2008, n. 13589, Tribunale di Mantova, sentenza 27 maggio 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19445, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 24084, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 ottobre 2008, n. 25250, Consiglio di Stato, sez. V, decisione 20 ottobre 2008, n. 5124, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 novembre 2008, n. 27673, Tribunale di Torino, sez. IV civile, sentenza 27 novembre 2008, Tribunale di Piacenza, sentenza 2 dicembre 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29211, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 gennaio 2009, n. 1343, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n. 6181, TAR Lazio-Roma, sez. II, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22807, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23059, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 novembre 2009, n. 24435, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 80, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1703, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1704, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 febbraio 2010, n. 2352, TAR Sardegna-Cagliari, sez. I, sentenza 19 febbraio 2010, n. 204, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5190, Tribunale di Caltanissetta, sez. civile, sentenza 19 dicembre 2009, n. 614 e Tribunale di Napoli, sez. III civile, sentenza 27 maggio 2010, n. 6229 in Altalex Massimario. Cfr. anche le formule “Atto di citazione per danni nei confronti di medico e struttura sanitaria“, “Comparsa di risposta del medico e chiamata in causa del terzo – resp. professionale” e “Atto di citazione per danno da nascita indesiderata – responsabilità professionale” tratte da FormularioCivile.it.

avvocatiabologna esperti

 

La pubblica amministrazione, in base al principio del “neminem laedere”, Cassazione civile sez. III  12 febbraio 2015 n. 2741

 è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell’impatto con un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo- è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

La responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio. La responsabilità va ricollegata non alla mera sussistenza del ponteggio, ma al fatto che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione Cassazione civile sez. III  19 dicembre 2014 n. 26900

 di pericolo (fattispecie relativa ad un furto in appartamento agevolato dalla presenza di un ponteggio installato senza adottare misure anti-intrusive, quali l’illuminazione notturna).

Nella ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio, la società proprietaria dell’impianto non risponde ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite, e della non intrinseca pericolosità dell’oggetto lanciato, come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi, né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all’uso che ne è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo, rispetto al quale lo stadio rappresenta esclusivamente il contesto nel cui ambito è accaduto l’evento. Rigetta,

Nel caso in cui una P.A. (nella specie, un Comune) sia chiamata a rispondere ex art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio della funzione pubblica (nella specie, per illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata), il giudice è chiamato ad accertare d’ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e, dunque, anche se la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento sia stata determinata da un errore scusabile nell’applicazione della legge (in ipotesi, l’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Tale errore non è, pertanto, annoverabile tra le cause di giustificazione, incidenti sulla mera antigiuridicità del fatto, sicché la relativa allegazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, non può essere qualificata come eccezione in senso stretto. Rigetta, App. Genova, 19/04/2006

La responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

(

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone già affetto da invalidità per disturbi psichici, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ridotto la responsabilità del conducente, ma escluso dal novero dei danni risarcibili l’invalidità di cui la vittima, comunque, sarebbe stata portatrice anche se non fosse stata investita).

Nell’ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come “da contatto qualificato” tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell’amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.

In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.

Ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, – concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell’impresa all’Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati – occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza “ex ante” di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili; l’accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito.

 

 

L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano sono la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri.

Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati. Rigetta, App. Roma, 08/02/2010

La responsabilità degli enti pubblici, per danni derivanti dall’illegittimo Cassazione civile sez. III  12 dicembre 2014 n. 26152

od omesso svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, va ricondotta al modello di responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 c.c., il quale implica la necessità di verificare, con onere della prova a carico del presunto danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l’evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra fatto illecito e il danno subito; d) la colpa dell’apparato amministrativo, dovendosi individuare, anche in tema di responsabilità della P.A. da attività amministrativa illegittima, l’elemento soggettivo (colpa oppure dolo) richiesto dall’art. 2043 c.cavvocati a bologna

In punto di diritto, si osserva che la responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 c.c., onde la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all’interno dell’art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare e valutare l’incidenza causale della condotta di una bambina nove anni, caduta da un precipizio situato a cinque metri dalla sede stradale, rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell’ente pubblico territoriale.).

Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.

In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all’accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell’una rispetto all’altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

 

 

La responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

 

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia.

Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.

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In tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l’individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale.

In tema di responsabilità civile, perché sorga un’obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere.

Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria).

L’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale.

 

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