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DEVI IMPUGNARE UN TESTAMENTO OLOGRAFO A BOLOGNA?

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IMPUGNARE UN TESTAMENTO OLOGRAFO perche’?

  1. si ha dubbi sull’originalità
  2. chi lo aveva fatto non era capace di intendere
  3. il testamento ha leso le quote dei legittimari
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 ì Impugnazione testamento olografo impugnazione testamento acquiescenza impugnazione testamento blocco beni impugnazione testamento codice civile impugnazione testamento decadenza impugnazione testamento e azione di riduzione impugnazione testamento falso impugnazione testamento giudice competente impugnazione testamento incapacità testatore impugnazione testamento lesione legittima impugnazione testamento mediazione obbligatoria impugnazione testamento nullo prescrizione Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621). Ora, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Come opportunamente ha evidenziato la dottrina e la giurisprudenza anche di questa Corte, una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, il legittimario sarà pretermesso: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, 2 co., c.c., questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, e b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (in tal senso da ultimo Cass. n. 19527 del 2005). Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria, che in quella ab intestato, che impugna per simulazione un atto compiuto dal ‘de cuius’ a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

    La Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare, condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621). Ora, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Come opportunamente ha evidenziato la dottrina e la giurisprudenza anche di questa Corte, una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, il legittimario sarà pretermesso: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, 2 co., c.c., questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, e b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (in tal senso da ultimo Cass. n. 19527 del 2005). Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria, che in quella ab intestato, che impugna per simulazione un atto compiuto dal ‘de cuius’ a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

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  IMPUGNAZIONE TESTAMENTO FALSO   che sul punto si confrontano, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti; che, secondo un primo indirizzo, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 cod. civ.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, quest’ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente (Sez. 2, 16 ottobre 1975, n. 3371; Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3849); che – in questa linea – si è precisato che qualora sia fatta valere la falsità del testamento olografo, l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto — soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo: pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo (Sez. 2, 12 aprile 2005, n. 7475; Sez. 2, 11 novembre 2008, n. 26943); che, secondo un altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e ss. cod. proc. civ. (Sez. 2, 3 agosto 1968, n. 2793; Sez. 2, 30 ottobre 2003, n. 16362); che quest’ultimo indirizzo ha trovato un avallo in un obiter delle Sezioni Unite contenuto nella recente sentenza 23 giugno 2010, n. 15169; che, infatti, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sui modi di contestazione delle scritture provenienti da terzi estranei alla lite, le Sezioni Unite hanno si enunciato la regola della libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi (motivandola sul rilievo che ad esse non è applicabile né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati proba-tori acquisiti al processo), ma hanno perimetrato detta regola con la precisazione che nell’ambito delle scritture private un diverso trattamento deve tuttavia essere riservato a quelle – come, appunto, il testamento olografo – la cui natura conferisce loro un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità; che l’affermazione incidentale delle Sezioni Unite non ha sopito il contrasto all’interno della Sezione; che, da un lato, la sentenza 23 dicembre 2011, n. 28637, si è posta sulla scia dei precedenti che ammettono che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., dall’erede legittimo che ne assuma la falsità, in tal modo gravandosi l’erede testamentario che voglia valersi del testamento dell’onere di dar corso al procedimento di verificazione della scrittura (art. 216 cod. proc. civ.); che, dall’altro lato, con la sentenza 24 maggio 2012, n. 8272, si è data continuità ‘alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata dalle Sezioni Unite (15169/10) le quali, pur rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità’;   Bologna Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione Padova Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione Ravenna Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione Rimini Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione Verona Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione Firenze Impugnazione testamento olografo  impugnazione testamento acquiescenza  impugnazione testamento blocco beni  impugnazione testamento codice civile  impugnazione testamento decadenza  impugnazione testamento e azione di riduzione  impugnazione testamento falso  impugnazione testamento giudice competente  impugnazione testamento incapacità testatore  impugnazione testamento lesione legittima  impugnazione testamento mediazione obbligatoria  impugnazione testamento nullo prescrizione

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