PROPOSTA ACQUISTO APPARTAMENTO CONDIZIONI AVVOCATO BOLOGNA
In relazione all’onere probatorio imposto a carico del professionista dal 5 comma dell’art. 34 codice del consumo – D.Lgs. n. 206/2005 – al fine di dimostrare che la clausola contenuta in un contratto da lui predisposto sia stata in realtà oggetto di specifica trattativa con il consumatore, la mera dicitura a stampa in tal senso, contenuta in un contratto di incarico mediatorio così predisposto, costituisce unicamente la conferma che ci si trovi di fronte ad una clausola abusiva; né l’eccezionale prestazione che la stessa importa a carico del consumatore (nella specie: di accettare incondizionatamente una proposta di acquisto immobiliare conforme a quanto stabilito nell’incarico di mediazione) può considerarsi rispondente alla generale correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di mediazione, posto che l’oggetto di quest’ultimo è esclusivamente quello di porre in contatto due potenziali contraenti al fine di favorire la conclusione tra essi di un contratto dietro pagamento di un compenso ove il contratto sia concluso.
Tribunale Bologna, Sez. II, 26/11/2007, n. 3128
Allorchè sia stato conferito, con contratto scritto predisposto dal mediatore, un incarico mediatorio per la vendita di un immobile, la clausola contrattuale che imponga un obbligo di contrarre (tra il proprietario conferente il predetto incarico ed un terzo) per il caso in cui sia stata trasmessa tempestivamente, dal mediatore al venditore, una proposta d’acquisto conforme a quella prevista dall’incarico, implica e comporta una obbligazione di eccezionale rilevanza in capo al soggetto intermediato: ed invero, l’obbligo di stipulare con qualsiasi offerente un contratto comportante un rilevante impegno economico ed altrettanto rilevanti conseguenze giuridiche qual è una compravendita immobiliare, espone l’intermediato a gravi rischi. E poiché a tale rilevantissima obbligazione, che si aggiunge a quella tipica incombente sul soggetto conferente un incarico mediatorio, non si contrappone alcuna obbligazione a carico del mediatore, ulteriore rispetto a quella tipica a suo carico, ne consegue che la clausola dell’incarico mediatorio predisposto dal professionista (mediatore) che preveda l’applicazione di una penale per inadempimento, deve ritenersi abusiva ex art. 1469-bis, co. 2, lett. f, c.c. (ora art. 33 codice del consumo – D.Lgs. n. 206/2005), con la conseguente sua inefficacia (ex art. 34, co. 5, stesso codice) ove essa non sia stata fatta oggetto di specifica contrattazione.
Tribunale Roma, Sez. X, 08/07/2014, n. 14767
In deroga al disposto di cui all’art. 1755 c.c., si configura come mediazione atipica la proposta di acquisto immobiliare che prevede il perfezionamento del vincolo contrattuale (contratto preliminare) al momento della conoscenza, da parte del proponente, dell’avvenuta accettazione della stessa da parte del destinatario. La comunicazione dell’avvenuta accettazione non richiede, in sé e per sé, l’adozione di forma scritta, in quanto è sufficiente la prova della effettiva conoscenza, da parte del proponente, dell’accettazione scritta dell’oblato, la quale può essere garantita anche da comunicazione telefonica ed a maggior ragione dalla comunicazione avvenuta a mezzo fax presso il recapito telefonico espressamente indicato dal preponente stesso. In circostanze siffatte, pertanto, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione per l’attività svolta sorge nel momento in cui il preponente viene a conoscenza dell’accettazione della proposta da esso formulata, a nulla rilevando, in senso contrario, la mancata stipula del successivo contratto definitivo.
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 08/03/2018, n. 5613 (rv. 647991-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO – Valutazione e liquidazione – In genere danno da inadempimento contrattuale – Mancato guadagno – Portata – Valutazione equitativa – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito. (Nella fattispecie, relativa alla revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, la S.C. ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subìto dal mediatore potesse essere liquidato parametrandolo alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l’incarico, basandosi sulla sola circostanza che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 28/11/2016)