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RAVENNA LUGO FAENZA  CERVIA SUCCESSIONI PRELIEVI DAL CONTO DE CUIUS

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RAVENNA LUGO FAENZA  CERVIA SUCCESSIONI

PRELIEVI DAL CONTO DE CUIUS

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Va osservato, in proposito, che il riferimento alla tutela risarcitoria deve ritenersi improprio, non spettando all’evidenza alcun ristoro alla figlia per eventuali prelievi indebiti effettuati dal fratello sul conto della madre. In altri termini, ove la madre avesse effettivamente inteso riequilibrare le posizioni dei figli autorizzando la convenuta a prelevare dal prprio conto €. 61.000,00, ciò avrebbe fatto non per adempiere a un qualche obbligo risarcitorio, bensì per mero spirito di liberalità nei confronti della figlia Bianchi Anna Rita.

I prelievi di contanti, al contrario, non possono considerarsi donazioni in favore della convenuta, dovendo presumersi che le relative somme siano state destinate a soddisfare i bisogni della anziana madre con lei convivente. Al riguardo, se è vero che il conto corrente sul quale la convenuta operava era alimentato unicamente dalla pensione della madre (pari a circa €. 1.700,00 mensili), non può che presumersi che tali somme fossero almeno in parte destinate alle esigenze della de cuius. In particolare, le somme prelevate dal conto che la convenuta ha affermato di aver destinato alle esigenze della madre nel quadriennio di convivenza con la stessa, lungi dall’essere incongrue, risultano pienamente giustificate e appena sufficienti a soddisfare le esigenze ed i bisogni di una donna novantenne.

In definitiva, le elargizioni effettuate indirettamente dalla de cuius alla convenuta per spirito di liberalità, per stessa ammissione di quest’ultima, ascendono ad €. 114.800,00 (61.000,00 + 53.800,00), dovendosi sottrarre l’importo dei prelievi (21.537,62) dai conteggi effettuati dall’attore alle pagg. 3-6 della citazione.

Tali donazioni sono pienamente valide pur in assenza della forma solenne di cui all’art. 782 c.c., in quanto si tratta di donazioni indirette (come espressamente osservato dallo stesso attore a pag. 7 della citazione), per la cui validità è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Al riguardo, giova ricordare che le donazioni indirette trovano il loro fondamento normativo nell’art. 809 c.c., concernente le “liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione”, con essi intendendosi tutti quegli atti che, pur non formalizzati attraverso il negozio tipico della donazione, realizzano parimenti lo stesso intento di liberalità.

Orbene, nel caso in esame, l’ emissione di assegni e le operazioni di bonifico sono state attuate dalla stessa figlia beneficiaria con il consenso della madre, tramite la delega ad operare sul conto presso Banca Alfa, prima, e la cointestazione del conto acceso presso Banca Gamma poi.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi Presidente

dott. Massimo Vicini Giudice

dott.ssa Adriana Forastiere Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 2847/2021 pendente tra:

BIANCHI MARCO (CF: ***), compiutamente generalizzato nell’atto di citazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Paolo Geri, (C.F. *** – p.e.c. ***) e dall’Avv. Marco Geri (*** – ***) ed elettivamente domiciliato presso i propri difensori, a Faenza, in c.so Garibaldi n. 10, giusta procura in atti;

ATTORE

E

BIANCHI ANNA RITA (cf: ***), compiutamente generalizzata nella comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Coletta (cf: ***, p.e.c. ***) ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, in Lugo (RA) Galleria del Corso n. 20, giusta procura in atti;

CONVENUTA

Nonché

BIANCHI GINEVRA (cf: ***), compiutamente generalizzata nella comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Coletta (cf: ***, p.e.c. ***) ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, in Lugo (RA) Galleria del Corso n. 20, giusta procurain atti;

PARTE INTERVENUTA

OGGETTO: azione di riduzione delle donazioni per lesione di legittima ex artt. 555 e ss. c.c.;

CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;

per l’attore:

“accertare e dichiarare in capo all’attore, Bianchi Marco, la qualità di erede universale della defunta madre, Neri Marisella, nata a Faenza, il ***/***/1921 e deceduta in data 05/02/2019, – accertare e dichiarare che la convenuta, Bianchi Anna Rita durante la vita della defunta madre, Neri Marisella, a seguito di prelievi e/o bonifici e/o giroconti effettuati sui c/c intestati o cointestati alla de cuius, accesi presso Banca Alfa e presso Banca Gamma ha ricevuto donazioni dirette, indirette e/o remuneratorie per l’importo complessivo di € 129.790,00, ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto, conseguentemente accertare e dichiarare che le stesse, nei limiti in cui saranno ritenute lesive della legittima e della volontà testamentaria, siano dichiarate nulle e/o inefficaci, – previa ricostruzione dell’intero asse ereditario della defunta Neri Marisella, accertare e dichiarare l’esatta consistenza dell’intero asse ereditario tenendo conto, oltre che dei beni caduti in successione, anche delle donazioni dirette, indirette e/o remuneratorie effettuate dalla de cuius, mentre era in vita, in favore della figlia, Bianchi Anna Rita, così come descritte nella narrativa della citazione e come risulteranno in corso di causa, – determinare il valore della quota di legittima di ogni figlio in euro 28.842,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto, quindi determinare la quota ereditaria complessivamente spettante al figlio, […] Bianchi Marco quale erede universale testamentario, in euro 72.105,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia per il titolo dedotto al termine dell’espletanda istruttoria, – accertare e dichiarare che, nel caso di specie, c’è stata lesione della legittima e della quota ereditaria spettante all’attore, Bianchi Marco, quindi, accertare l’ammontare della lesione (alla legittima e alla quota ereditaria), determinata dalle liberalità compiute mentre era in vita dalla de cuius in favore e per mezzo della figlia Bianchi Anna Rita – disporre la riduzione e la collazione delle donazioni effettuate dalla de cuius mentre era in vita in favore della figlia Bianchi Anna Rita che dovessero risultare lesive della quota di legittima e della quota ereditaria spettante all’attore, Bianchi Marco, quale erede universale testamentario, – disporre la reintegra della quota di legittima lesa e della quota ereditaria spettante all’attore, Bianchi Marco, quale erede universale testamentario, pari complessivamente ad euro 72.105,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto al termine dell’espletanda istruttoria e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compenso professionale di difesa, oltre C.P.A. ed IVA, come per legge, oltre alle spese e al compenso legale per l’assistenza ricevuta dall’attore nel procedimento di mediazione obbligatorio per legge, quale condizione di procedibilità dell’azione in sede giudiziale, sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata”; ribadite le istanze istruttorie non accolte;

per la convenuta:

“l’ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, voglia Rigettare la domanda svolta da Bianchi Marco in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite ivi comprese quelle della fase della mediazione”; ribadite le istanze istruttorie non accolte;

per la parte intervenuta:

“l’ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, voglia Rigettare la domanda svolta da Bianchi Marco in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite ivi comprese quelle della fase della mediazione”; ribadite le istanze istruttorie non accolte.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia prende le mosse dalla apertura della successione di Neri Marisella, deceduta in data 05.02.2019, domiciliata in vita, da ultimo, in Castel San Pietro Terme (BO).

L’attore Bianchi Marco figlio della de cuius, conveniva in giudizio la sorella Bianchi Anna Rita, esponendo che:

  • la de cuius aveva nominato proprio erede univarsale l’attore con testamento olografo del 12 ottobre 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio Per_2 […] il 19 marzo 2019;
  • la scheda aveva il seguente contenuto: “intendo lasciare tutto il mio patrimonio liquido a mio figlio Bianchi Marco nato a Solarolo il ***/***/1957 con me residente perché vivo con lui e mi assiste fino alla mia morte”;
  • successivamente al decesso della madre, l’attore aveva appreso che l’eredità era costituita soltanto dal modesto saldo del conto corrente intestato alla defunta, pari ad €. 746,43;
  • la madre aveva vissuto presso l’attore sino al 2015, per poi trasferirsi presso la convenuta, con cui aveva coabitato sino alla morte;
  • dall’esame dei conti bancari erano emersi prelievi, giroconti, bonifici e assegni disposti direttamente dalla convenuta o in favore della convenuta, dapprima sul conto acceso presso la Banca Alfa (su cui la convenuta aveva la delega ad operare ndr.) e, successivamente, sul conto acceso presso Banca Gamma […] (cointestato tra la de cuius e le figlie Bianchi Anna Rita e Bianchi Ginevra ndr.) per gli importi indicati alle pagg. 3-5 dell’atto di citazione;
  • le suddette operazioni costituivano donazioni nulle per mancanza della forma solenne o inefficaci poiché lesive della propria quota di legittima.

L’attore, quindi, ricostruiva il valore della massa ereditaria aggiungendo al relictum i valori ritenuti oggetto di donazione in favore della sorella convenuta e, di conseguenza, quello della propria quota di legittima violata oltre che quello della propria “quota ereditaria” (comprensiva di riserva e disponibile), sul presupposto che tutte le somme asseritamente donate alla sorella dovrebbero essere restituite al patrimonio ereditario (vd. pag. 5 e 6 citazione).

Tanto premesso, chiedeva l’accoglimento delle conclusioni riportate sopra (in sostanza: accertare le donazioni ricevute dalla sorella Bianchi Anna Rita; dichiarare la nullità e/o inefficacia delle stesse, nei limiti in cui ritenute lesive della legittima e della volontà testamentaria; accertare la lesione di legittima e determinare la quota ereditaria spettante all’attore; ridurre le donazioni lesive; disporre la collazione delle donazioni; reintegrare la quota di legittima lesa e condannare la convenuta alla resituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile).

Bianchi Anna Rita si costituiva in giudizio ed esponeva, per quanto rileva in relazione alle domande svolte dalle parti e all’oggetto del giudizio, che:

  • la defunta Neri Marisella dal 1993 al settembre 2014 aveva vissuto con la famiglia dell’attore, il quale si era impegnato a mantenere vita natural durante la madre in un decoroso tenore di vita, con scrittura privata integrativa di un atto di trasferimento di quote di un fondo rustico in favore dell’attore (docc. 2 e 1 allegati alla comparsa);
  • nel suddetto periodo di convivenza, l’attore e la di lui moglie avevano sistematicamente prelevato somme dal conto corrente intestato alla de cuius, all’insaputa di quest’ultima;
  • una volta scoperti gli indebiti prelievi, la madre aveva deciso di aprire un nuovo conto corrente con delega alla figlia Bianchi Anna Rita;
  • a settembre 2014, Neri Marisella si trasferiva dalla figlia Bianchi Anna Rita a Castel San Pietro Terme (BO) e da allora quest’ultima aveva assistito l’anziana madre, con l’aiuto della sorella Bianchi Ginevra.

Con riferimento alle deduzioni attoree relative ai bonifici, prelievi e assegni effettuati dalla convenuta o in favore della medesima, esponeva che:

  • nel gennaio 2015, Neri Marisella aveva acceso un conto presso la Banca Gamma […] cointestato con le figlie, sul quale confluivano le entrate della prima e, nell’aprile 2015, aveva deciso di riconoscere alle figlie l’importo mensile di €. 1.000,00 per la costante assistenza che le prestavano; importo ridotto ad €. 900,00 nel settembre 2015 e poi aumentato ad €. 1.600,00 mensili nel settembre 2017;
  • i contanti prelevati dal suddetto conto, invece, erano stati spesi nell’interesse della Neri Marisella;
  • le operazioni effettuate dal conto corrente acceso presso la Banca Alfa infine, erano state autorizzate dalla Neri Marisella che per tale via intendeva “risarcire” le figlie dagli ammanchi determinati dall’attore nel periodo di convivenza con la madre.

Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Alla prima udienza, il precedente istruttore disponeva l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della sorella Per_3, la quale si costituiva con il medesimo difensore della convenuta Bianchi Anna Rita, con comparsa di identico tenore.

Il processo veniva interrotto una prima volta con ordinanza del 25.3.2023 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense del difensore della convenuta e della parte chiamata. Dopo rituale riassunzione e scambiate le memorie istruttorie, il processo veniva interrotto una seconda volta con ordinanza del 5.5.2024, a seguito di un ulteriore provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione forense del difensore della convenuta e della parte chiamata. Dopo nuova riassunzione, la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giugne oggi alla decisione collegiale sulle conclusioni riportate sopra, all’esito del deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..

***

  1. Sulla domanda di accertamento della qualità di erede universale in capo all’attore.

L’attore ha depositato il testamento olografo con cui è stato nominato erede universale (doc. 2 citazione) e le sorelle (convenuta e chiamata) non hanno avanzato alcuna pretesa in relazione alla loro qualità di legittimarie.

Risulta, inoltre, che egli abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (doc. 3 citazione).

Ne consegue che l’attore Bianchi Marco è l’unico erede testamentario di Neri Marisella, per quanto qui noto.

  1. Sulla domanda di accertamento delle donazioni in favore della convenuta.

L’attore ha allegato e documentato le seguenti operazioni effettuate dalla convenuta sui conti correnti intestati o cointestati alla defunta madre:

  • sul conto corrente acceso presso la Banca Alfa intestato a […] Neri Marisella e sul quale la convenuta aveva la delega ad operare:

I suddetti assegni risultano emessi dalla stessa Bianchi Anna Rita in proprio favore (docc. 5 e 6 attore);

  • sul conto corrente acceso presso la Banca Gamma cointestato tra la defunta Neri Marisella e le figlie Bianchi Anna Rita e Bianchi Ginevra :
  • prelievi per un totale di €. 21.537,62, effettuati nel periodo di convivenza tra la de cuius e la convenuta (pag. 3 e 5 citazione);
  • bonifici in favore di Bianchi Anna Rita per un totale di €. 53.800,00 e, nello specifico:

Con riferimento a tali bonifici, la convenuta ha riconosciuto la natura di donazioni remuneratorie delle elargizioni affermando che la madre le aveva riconosciuto i suddetti importi per la costante assistenza che le prestava quotidianamente (si vedano i punti 15 e 16 della comparsa di risposta).

Anche con riferimento alle operazioni effettuate sul conto acceso presso la Banca Alfa […] la convenuta ha sostanzialmente riconosciuto la natura liberale delle elargizioni, affermando che le suddette operazioni erano state autorizzate dalla madre quale “risarcimento” per i prelievi operati in precedenza dal figlio.

Va osservato, in proposito, che il riferimento alla tutela risarcitoria deve ritenersi improprio, non spettando all’evidenza alcun ristoro alla figlia per eventuali prelievi indebiti effettuati dal fratello sul conto della madre. In altri termini, ove la madre avesse effettivamente inteso riequilibrare le posizioni dei figli autorizzando la convenuta a prelevare dal prprio conto €. 61.000,00, ciò avrebbe fatto non per adempiere a un qualche obbligo risarcitorio, bensì per mero spirito di liberalità nei confronti della figlia Bianchi Anna Rita.

I prelievi di contanti, al contrario, non possono considerarsi donazioni in favore della convenuta, dovendo presumersi che le relative somme siano state destinate a soddisfare i bisogni della anziana madre con lei convivente. Al riguardo, se è vero che il conto corrente sul quale la convenuta operava era alimentato unicamente dalla pensione della madre (pari a circa €. 1.700,00 mensili), non può che presumersi che tali somme fossero almeno in parte destinate alle esigenze della de cuius. In particolare, le somme prelevate dal conto che la convenuta ha affermato di aver destinato alle esigenze della madre nel quadriennio di convivenza con la stessa, lungi dall’essere incongrue, risultano pienamente giustificate e appena sufficienti a soddisfare le esigenze ed i bisogni di una donna novantenne.

In definitiva, le elargizioni effettuate indirettamente dalla de cuius alla convenuta per spirito di liberalità, per stessa ammissione di quest’ultima, ascendono ad €. 114.800,00 (61.000,00 + 53.800,00), dovendosi sottrarre l’importo dei prelievi (21.537,62) dai conteggi effettuati dall’attore alle pagg. 3-6 della citazione.

Tali donazioni sono pienamente valide pur in assenza della forma solenne di cui all’art. 782 c.c., in quanto si tratta di donazioni indirette (come espressamente osservato dallo stesso attore a pag. 7 della citazione), per la cui validità è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Al riguardo, giova ricordare che le donazioni indirette trovano il loro fondamento normativo nell’art. 809 c.c., concernente le “liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione”, con essi intendendosi tutti quegli atti che, pur non formalizzati attraverso il negozio tipico della donazione, realizzano parimenti lo stesso intento di liberalità.

Orbene, nel caso in esame, l’ emissione di assegni e le operazioni di bonifico sono state attuate dalla stessa figlia beneficiaria con il consenso della madre, tramite la delega ad operare sul conto presso Banca Alfa, prima, e la cointestazione del conto acceso presso Banca Gamma poi.

In altri termini, la delega ad operare sul primo conto (avvenuta anche in favore della delegata, che operava anche nel proprio interesse con il consenso della delegante) e la cointestazione del secondo conto corrente acceso quando la de cuius conviveva con la convenuta (sul quale confluivano unicamente le entrate della medesima de cuius) non possono che ritenersi negozi, seppur diversi dal negozio tipico di donazione, contraddistinti anche da un intento liberale e remuneratorio nei confronti della figlia Bianchi Anna Rita, per quanto dedotto da tutte le parti in causa.

Al contrario, i prelievi che seocondo le deduzioni della convenuta avrebbe effettuato il figlio Bianchi Marco negli anni di convivenza con la madre (con riferimento ai quali non è stata svolta alcuna domanda) non possono essere qualificati quali donazioni, poichè la stessa convenuta ha affermato che sarebbero avvenuti all’insaputa della madre e, quindi, in assenza del suo consenso. Non opera, quindi, l’imputazione ex se contemplata dall’art. 564, II co., c.c., secondo cui il legittimario che domandi la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti.

  1. Sulla lesione della quota di riserva.

Detto della esistenza e della validità delle donazioni, occorre affrontare la domanda di Bianchi Marco volta alla riduzione di quelle in ipotesi lesive dei propri diritti di legittimario, applicandosi anche alle donazioni indirette le norme in tema di azione di riduzione ex art. 809 c.c.

Come noto, per procedere a tale operazione, i passaggi previsti dall’art. 556 c.c. consistono nella riunione fittizia, ossia nell’accertamento del relictum, cui detrarre i debiti ereditari ed aggiungere i beni oggetto di donazione.

Il relictum ammonta pacificamente alla somma di €. 746,43.

In assenza di debiti ereditari, non dedotti dalle parti, occorre quindi prendere in considerazione il valore del cd. donatum, come ricostruito sopra per €. 114.800,00.

La somma di relictum e donatum è pari ad €. 115.546,43.

La quota di riserva prevista dal codice in favore di più figli, secondo l’art. 537,comma 2, c.c. è pari a 2/3 del patrimonio di cui sopra, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (nel caso in esame tre: quindi 2/9).

La quota di riserva in favore dell’attore, quindi, ascende ad €. 25.676,98.

Essendo il relictum pari a soli €. 746,43, la quota di riserva dell’attore (unico erede testamentario) risulta lesa per €. 24.930,55.

La domanda di riduzione delle donazioni di cui ha beneficiato la sorella Bianchi Anna Rita, quindi, può essere accolta nei limiti del suddetto importo.

Ne consegue che Bianchi Anna Rita deve essere condannata al pagamento di €. 24.930,55 in favore di Bianchi Marco.

Deve essere invece rigettata – proprio in considerazione della affermata validità delle suddette donazioni – la domanda dell’attore volta alla ricostituzione di una non meglio chiarita e maggiore “quota ereditaria” (comprensiva, cioè, di quota di riserva e di quota disponibile, sul presupposto che tutte le somme asseritamente donate alla sorella dovrebbero essere restituite al patrimonio ereditario; vd. pag. 5 e 6 citazione): è infatti evidente che le donazioni valide, disposte nei limiti della quota disponibile, come sopra ricostruita, sono del tutto insuscettibili di retrocessione alla massa.

  1. Sulla collazione.

L’attore ha domandato, tra le altre cose, la collazione delle donazioni ricevute dalla sorella convenuta (e sopra individuate).

Peraltro, egli è stato nominato unico erede testamentario con la conseguenza che deve escludersi nel caso di specie la nascita di una comunione incidentale da dividere e, quindi, l’applicazione dell’istituto della collazione.

La collazione, infatti, è un istituto intimamente connesso alla divisione ereditaria (ed è infatti disciplinato nel medesimo Titolo): esso postula immancabilmente una situazione di comunione ereditaria, non avendo, in mancanza, ragione di operare.

In assenza di un compendio da dividere, di quote da calcolare e di porzioni da formare, quindi, la domanda di collazione non può essere ritenuta ammissibile.

A conferma di ciò, va osservato come nessuna delle parti in causa abbia avanzato domanda di divisione.

***

In conclusione, la domande di riduzione delle donazioni lesive e di restituzione devono essere accolte limitatamente all’importo di €. 24.930,55, con reiezione di ogni altra pretesa.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del DM 55/2014, tenuto conto dell’importo per cui la domanda trova accoglimento, a valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e prossimi ai minimi per la fase istruttoria (meramente documentale).

Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti tra Bianchi Marco e Bianchi Ginevra evocata in giudizio su ordine del precedente istruttore, in mancanza di domande reciproche.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, accertato che Bianchi Marco in citazione generalizzato, è unico erede della de cuius Neri Marisella deceduta in Imola il ***.***.2019:

  1. accoglie la domanda di riduzione delle donazioni effettuate dalla de cuius Neri Marisella in favore di Bianchi Anna Rita e lesive della quota riservata dalla legge all’attore Bianchi Marco nei limiti dell’importo di €. 24.930,55;
  2. condanna Bianchi Anna Rita al pagamento di €. 24.930,55 in favore di Bianchi Marco oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
  3. condanna Bianchi Anna Rita alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore, che liquida: in €. 4.237,00 per compensi ed €. 865,71 per esborsi, oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge, sui soli compensi; in €. 441,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione; somme da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
  4. compensa le spese di lite nei rapporti tra l’attore e Bianchi Ginevra.

Così deciso in Ravenna, Camera di consiglio della Sezione civile del 28.05.2025.

Il Giudice est.

dott.ssa Adriana Forastiere

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